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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/12/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 1136/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa VA ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 658/2024, emessa dal Tribunale di Massa in data 21.11.2024, notificata il 05.12.2024, promossa da:
quale impresa designata per la Regione Toscana Parte_1 per il Fondo di Garanzia per le Vittime DE Strada, P. IV , in persona del P.IVA_1 suo procuratore speciale rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Parigi Parte_2
e CA NT, in forza di procura alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , , c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, , c.f. C.F._2 Controparte_3 C.F._3
, c.f. , , c.f. CP_4 C.F._4 Controparte_5
, , c.f. , C.F._5 Controparte_6 C.F._6 Pt_3
, c.f. , c.f.
[...] C.F._7 Parte_4 C.F._8
, c.f. , , c.f. Parte_5 C.F._9 Parte_6
c.f. C.F._10 Parte_7 C.F._11 Parte_8
, c.f. , c.f.
[...] C.F._12 Parte_9
, , c.f. , C.F._13 CP_7 C.F._14 Parte_10
, c.f. , c.f. ,
[...] C.F._15 Controparte_8 C.F._16
, c.f. e , c.f. Controparte_9 C.F._17 Parte_11
, rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente fra di loro, dagli C.F._18
1 Avv.ti Alessandro Ravani e Valentina Rigutini, in forza di procure speciali alle liti allegate all'atto di citazione del 13.05.2019
APPELLATI
E CONTRO
, c.f. , contumace in 1° grado, residente in Controparte_10 C.F._19
Via Don Minzoni 4, 54011 - AU (MS), come da Certificato anagrafico di residenza prodotto in atti e , c.f. contumace in 1° Controparte_11 C.F._20 grado, residente in [...], lettera A, 54011 - AU (MS) come da Certificato anagrafico di residenza prodotto in atti
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in riforma DE sentenza di primo grado qui impugnata,
In accoglimento del 1° motivo di appello: si chiede che l'adita Corte voglia accertare e dichiarare il concorso di colpa nella causazione del sinistro in capo alla defunta Sig.ra
e alla sig.ra nella misura che sarà risulterà di giustizia. Parte_12 Parte_5
In accoglimento del 2° motivo di appello, ridurre i risarcimenti liquidati in primo grado in favore degli attori per tutti i motivi indicati nella premessa del presente atto nella misura che sarà risulterà di giustizia, escludendo il risarcimento del danno parentale nei confronti dei OT e del genero di . Parte_12
In accoglimento del 3° motivo di appello, rideterminare le spese legali in applicazione dei principi indicati nella premessa del presente atto ed alla luce del nuovo scaglione di valore che risulterà di giustizia in forza dell'accoglimento del 1° e del 2° motivo di appello.
IN TUTTI I CASI:
Qualora all'esito DE presente impugnazione la Corte d'Appello dovesse riformare, in tutto
o in parte, la sentenza di primo grado e dunque ridurre l'importo del condannatorio, si chiede che gli appellati, ciascuno per il proprio titolo, siano condannati a rimborsare alla compagnia appellante le somme che gli stessi risulteranno aver percepito in eccesso rispetto a quelle già ricevute da sia dopo la sentenza di 1° grado sia dopo la concessione Parte_1 dell'inibitoria parziale, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale dal giorno del pagamento al rimborso effettivo.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio ex D.M. n.
147/22.”
2 PER GLI APPELLATI, così come rassegnate in comparsa di costituzione in appello del
13.03.2025 richiamata nelle note depositate in data 01.09.2025
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova rigettare l'atto d'appello e confermare la sentenza N. 658/2024 – R.G. 1094/2019 del Tribunale di Massa, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio che, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dovranno essere distratti in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari del credito.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , , , , CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Parte_3
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , , ,
[...] Parte_9 CP_7 Parte_10 Controparte_8
e convenivano in giudizio , Controparte_9 Parte_11 Parte_1 quale impresa designata per la Regione Toscana per il Fondo di Garanzia delle Vittime DE
Strada, nonché e al fine di ottenere il Controparte_12 Controparte_11 risarcimento dei danni a vario titolo subiti a causa del sinistro stradale verificatosi in data
06.11.2017 in località Quartiere Gobetti nel Comune di AU (MS).
A sostegno DE propria domanda gli attori deducevano che alle ore 18.15 circa DE sera sopra specificata (di anni 86) e la figlia si trovavano a Parte_12 Parte_5 percorrere a piedi il margine destro DE SS n. 63 del Cerreto con direzione marcia
Fivizzano – AU allorquando, giunte in corrispondenza del civico n. 35, venivano investite da tergo dalla vettura Fiat NT tg. AJ274CC di proprietà di e condotta Controparte_12 nell'occasione da . In conseguenza del suddetto investimento Controparte_11
decedeva sul colpo mentre la figlia riportava gravi Parte_12 Parte_5 lesioni personali. Poiché al momento del sinistro la Fiat NT risultava sprovvista di assicurazione RCA obbligatoria per Legge, gli attori convenivano in giudizio ex art. 283
Codice delle Assicurazioni il Fondo di Garanzia per le Vittime per la Strada (e per esso l'impresa designata ) per chiedere il risarcimento dei danni a Parte_1 vario titolo subiti e quantificati nella complessiva somma di € 3.864.448,93.
In particolare:
• tutti gli attori, indistintamente, chiedevano il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per il decesso di;
Parte_12
3 • , oltre al danno parentale, chiedeva il risarcimento del danno Pt_5 Parte_5 biologico dalla medesima patito in occasione del sinistro, quantificato nella misura del 55% di i.p.;
• , , (figli DE vittima) e Controparte_6 Parte_6 Parte_7 CP_4
e (OT DE vittima), oltre al danno parentale,
[...] Controparte_5 chiedevano il risarcimento del danno biologico di natura psichica derivante dall'essere intervenuti nell'immediatezza del fatto, riportando uno shock post traumatico;
• e , rispettivamente marito e figlia di Controparte_9 Parte_11 Parte_5
, oltre al danno parentale, chiedevano il risarcimento del c.d. danno riflesso
[...] patito a causa delle macrolesioni riportate dalla propria congiunta.
La , nella sua richiamata qualità, si costituiva in giudizio Parte_1 eccependo e contestando che il sinistro stradale si era verificato a causa DE corresponsabilità dei due pedoni, come già accertato nella sentenza emessa dal GIP del
Tribunale di Massa nel procedimento penale instaurato a carico del conducente DE Fiat
NT. Deduceva, con riguardo ad alcuni attori, e in particolare ai OT e al genero di
, che non era stata fornita prova dell'esistenza di un affectio Parte_12 Controparte_9 con la vittima tale da giustificare la richiesta del danno parentale. In ogni caso, le richieste risarcitorie, a qualsiasi titolo avanzate, erano eccessive ed esorbitanti. Pertanto, concludeva chiedendo in via preliminare il rigetto DE domanda formulata dai OT e dal genero di riguardo al danno parentale, e comunque chiedeva che il Tribunale Parte_12 procedesse alla liquidazione dei danni secondo quanto provato “ed in misura percentuale al concorso di colpa accertato” di madre e figlia nella causazione del sinistro.
e restavano contumaci. Controparte_10 Controparte_11
La causa veniva istruita a mezzo di prove documentali, CTU medico legale per l'accertamento delle lesioni subite da , prove per testi sull'intensità Parte_5 DE relazione affettiva tra gli attori e la de cuius e all'udienza del 17.7.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Massa, ritenuta l'esclusiva responsabilità nella determinazione del sinistro di , condannava i convenuti, in solido Controparte_11 fra loro, al pagamento in favore di ciascun attore del danno non patrimoniale per un importo totale di € 2.830.017.00 nonché al pagamento delle spese legali liquidate in € 128.449,20
4 oltre spese generali, CPA ed IVA, per una condanna complessiva, quindi, di circa €
3.017.440,00.
Con riferimento all'an, precisata l'autonomia del giudizio civile da quello penale, il Tribunale affermava l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro in oggetto in capo a
, conducente DE Fiat NT, escludendo un concorso di Controparte_11 responsabilità delle danneggiate. In particolare, affermava che: come emerso nel procedimento penale, l'imputato aveva investito e Parte_12 Parte_5 mentre queste ultime stavano percorrendo in fila indiana la strada con direzione Fivizzano-
AU in violazione dei primi quattro commi dell'art. 141 Cod. DE Strada;
sebbene il Giudice
Penale avesse accertato che l'evento fosse “principalmente” imputabile al conducente e
“seppur in minima parte” alla condotta anche delle persone offese in violazione dell'art. 190
c.d.s. (che impone ai pedoni di circolare sul marciapiede e ove manchi, sia insufficiente o ingombro, sul margine opposto al senso di marcia), tuttavia dalla documentazione in atti
(relazioni peritali di entrambe le parti), si desumeva che il marciapiede fosse alto all'incirca
30 cm, fosse invaso dalle erbacce e avesse il manto disconnesso, risultando di fatto impercorribile dalle due donne ( aveva 86 anni e per camminare si appoggiava Parte_12 alla figlia); mentre l'altro lato DE strada, invece, era delimitato da un muretto di cemento, con conseguente oggettiva impossibilità per le due vittime rispettare le norme del Codice DE strada richiamate dal Giudice penale. Aggiungeva che dalla consulenza tecnica condotta in sede penale, usando due metodologie differenti di calcolo, risultava che il avesse superato il limite di velocità, sebbene il Giudice Penale non avesse ritenuto CP_11 che tale circostanza fosse stata provata con certezza;
tuttavia, essendo pacifico che al momento del sinistro l'asfalto era bagnato ed era già calata la sera, il conducente avrebbe dovuto moderare la velocità ulteriormente rispetto al limite fissato, pari a 50 km/h.. Da ultimo il Tribunale evidenziava come, nell'eccepire una presunta corresponsabilità delle vittime, parte convenuta non avesse esposto in quale misura esse avessero contribuito alla causazione del sinistro, limitandosi a richiedere CTU dinamica, di conseguenza l'eccezione doveva ritenersi affetta da genericità.
Dal quadro fattuale così ricostruito emergeva che non risultava raggiunta la prova liberatoria richiesta dall'art. 2054, comma 1, c.c. per liberare il conducente dalla responsabilità esclusiva per il danno cagionato a persone dalla circolazione del veicolo.
Con riferimento al quantum, il Tribunale, sulla scorta delle risultanze DE CTU medico- legale svolta (per il danno biologico patito da ), delle allegazioni fattuali Parte_13 contenute in citazione (per il danno riflesso patito dal marito e dalla figlia Controparte_9
5 di , per il danno parentale del genero, dei figli e dei Parte_11 Parte_5 fratelli di ) e delle risultanze DE prova orale assunta (per il danno parentale Parte_12 dei OT di ), in ragione del principio di non contestazione dal momento che Parte_12 la convenuta non aveva specificamente contestato le allegazione dedotte dagli attori, applicando le Tabelle di Milano, condannava la a risarcire i Parte_1 danni a vario titolo subiti dagli attori.
Successivamente al deposito DE sentenza la Compagnia di assicurazione, anche al fine di evitare eventuali azioni esecutive a proprio danno, ritenendo da un lato sussistente un concorso di colpa dei due pedoni e dall'altro l'eccessività del risarcimento liquidato, ha provveduto al pagamento - con riserva di impugnazione e di ripetizione - del complessivo importo di € 746.600,00 in favore degli attori così suddiviso: a (figlia Parte_5 di nonché lesa nel sinistro): € 250.000; a (marito di Parte_12 Controparte_9 [...]
nonché genero di ): € 50.000; (figlia di Parte_5 Parte_12 Parte_11 [...]
): € 20.000; a , , , a Parte_5 Controparte_6 Parte_3 Pt_5 Parte_4 [...]
; a , figli di : € 60.000 ciascuno;
a e Parte_6 Parte_7 Parte_12 Parte_10
a , fratelli di : € 30.000; spese legali: € 66.600, di cui € 36.600 Controparte_8 Parte_12 lordi in favore dell'avv. Ravani ed € 30.000 lordi in favore dell'avv. Rigutini
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello , quale Parte_1 impresa designata per la Regione Toscana per il Fondo di Garanzia delle Vittime DE
Strada al fine di ottenerne la riforma, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, formulando istanza di sospensiva ex artt. 283 e 351, comma 1, c.p.c. per la parte eccedente all'importo di € 746.600,00 nel frattempo corrisposto agli attori e articolando i motivi di seguito indicati.
Si sono costituiti in giudizio , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Parte_3 Parte_4
, , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , , e
[...] CP_7 Parte_10 Controparte_8 Controparte_9 Pt_11
, contestando l'appello, opponendosi alla concessione DE sospensiva DE
[...] sentenza per insussistenza del periculum in mora e chiedendo la reiezione del gravame ex adverso proposto nonché la conferma DE sentenza di primo grado.
6 A seguito del deposito di ricorso ex art. 351, comma 2 e 3, c.p.c. la Corte disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione DE sentenza impugnata limitatamente al pagamento di somme superiori al 60% di quelle riconosciute e liquidate dal
Tribunale nella sentenza impugnata a titolo di danni in favore di ciascuna parte, nonché limitatamente al pagamento di somme superiori al 60% a quelle liquidate dal Tribunale a titolo di spese legali.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 22.05.2025, il Consigliere Istruttore formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e dichiarava la contumacia di
[...]
e , rinviando la causa al 17.06.2025. CP_10 Controparte_11
In tale data la Corte, dato atto DE mancata accettazione da parte di entrambe le parti DE proposta conciliativa del Consigliere Istruttore, fissava udienza di rimessione DE causa in decisione al giorno 18.11.2025, assegnando alle parti i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. All'esito la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 MOTIVO in relazione all'an.
Con il primo motivo l'appellante impugna il capo DE sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso un concorso di colpa dei due pedoni nella causazione del sinistro, attribuendo l'integrale responsabilità dello stesso in capo al conducente del veicolo non assicurato.
Assume che il primo giudice si è posto in contraddizione con quanto già deciso sul punto dal GIP del Tribunale di Massa nella sentenza di condanna emessa a carico del CP_11 per i medesimi fatti, nella quale era stata riconosciuta una seppur minima corresponsabilità delle vittime. Censura le circostanze di fatto dedotte nell'impugnata sentenza che si discostano dal giudicato penale (l'impraticabilità del marciapiede e la presenza di un muretto sull'altro lato DE strada), deducendo non corrispondente al vero l'affermazione del
Tribunale che il marciapiede fosse impercorribile dalle due donne (“era alto all'incirca 30 cm, fosse invaso dalle erbacce e avesse il manto disconnesso”.):
Evidenzia che: -
-dalle misurazioni del marciapiede effettuate dal perito ctp di Per_1 [...]
, è emerso che lo stesso aveva “un'altezza variabile tra 18 e 30 Parte_1 centimetri”, e pertanto non è dato sapere da dove il Giudice abbia dedotto che il marciapiede, nel punto in cui venne “intercettato” dalle due donne, fosse alto 30 cm e che le stesse non fossero in grado di salirvi;
7 - benché il manto del marciapiede fosse in parte danneggiato e in parte invaso da erba, le foto agli atti provano che vi era comunque la possibilità di transito per i pedoni come dimostrato dalla traccia centrale prodotta dal ripetuto passaggio;
-è fatto pacifico e non contestato che da entrambi i lati del marciapiede erano presenti
“scivoli di accesso” atti a facilitare la salita e la discesa dei pedoni sopra il marciapiede stesso, come da documentazione fotografica prodotta. Se i due pedoni, anziché attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali, avessero seguito le regole imposte dal Codice DE
Strada e dalla comune prudenza utilizzando le strisce presenti a pochi metri di distanza dal luogo dell'investimento, una volta giunti sul lato opposto DE via sarebbero potuti salire sul marciapiede grazie alla rampa di accesso, superando così in sicurezza il pericoloso tratto di strada in oggetto.
-diversamente da quanto affermato dal primo giudice, non è vero che il lato opposto DE strada fosse “delimitato da un muretto di cemento”., in quanto detto muretto non figura in nessuna delle fotografie prodotte in atti. La strada era libera e sgombra da ostacoli e quindi, anche ammesso e non concesso che il marciapiede non fosse praticabile e/o non utilizzabile dalle due donne, le stesse avrebbero dovuto percorrere la carreggiata con lo sguardo rivolto verso i veicoli in arrivo al fine di garantire la reciproca avvistabilità, non dando loro le spalle come invece accaduto;
-la condotta dei pedoni ha certamente contribuito in maniera determinante alla verificazione del sinistro dato che madre e figlia camminavano all'interno DE corsia destinata al transito veicolare nonostante la presenza del marciapiede, procedevano voltando le spalle ai veicoli provenienti da tergo in violazione dell'art. 190 Codice DE Strada e le norme DE comune prudenza, indossavano abiti scuri e quindi risultavano poco distinguibili considerando l'orario notturno in cui si è verificato il sinistro e non erano avvistabili dal conducente DE
Fiat NT in quanto la strada, in quel punto, presenta una semicurva che impediva allo stesso una piena visibilità;
- errato è il riferimento contenuto in sentenza relativo al fatto che il conducente DE vettura avrebbe superato il limite di velocità di 50 km/h previsto, e che comunque il medesimo avrebbe dovuto tenere una velocità inferiore a detto limite dato che l'asfalto era bagnato ed era già calata la sera, posto che -come chiaramente esposto nella sentenza del GIP-, non
è stato possibile accertare l'effettiva velocità alla quale viaggiava la Fiat NT in quanto i calcoli eseguiti dal consulente cinematico del PM sono stati svolti a partire da dati conosciuti in termini approssimativi, che hanno portato inevitabilmente a risultati a loro volta approssimativi. In assenza di dati certi, il GIP ha concluso che fosse ragionevole presumere
8 che al momento del sinistro procedesse a una velocità stimabile di circa 50 km/h o CP_11 di poco superiore. Stesse considerazioni sono state espresse anche nella perizia cinematica del perito secondo cui la Fiat NT viaggiava a una velocità compresa “nel range Per_1 tra 45 e 50 km/h”. Errata, quindi, sarebbe l'affermazione del primo giudice che “nel caso di specie il avesse superato i limiti di velocità”. Inoltre, non è emersa alcuna prova a CP_11 dimostrazione del fatto che il conducente DE Fiat NT avrebbe potuto evitare l'investimento se avesse tenuto una velocità inferiore ai 50 km/h. Nella perizia cinematica redatta dal perito è stato verificato, mediante calcoli matematici e simulazione Per_1 computerizzata, se vi fosse la possibilità per il conducente di evitare l'investimento, tenuto conto che i due pedoni si trovavano dietro una semicurva, ed è emerso che il guidatore non avrebbe avuto il tempo necessario per evitarli.
Censura, poi, la sentenza nella parte in cui il Tribunale imputa il mancato riconoscimento del concorso di colpa delle due vittime alla Compagnia di assicurazioni che sarebbe colpevole di non aver precisato “in quale misura esse abbiano contribuito nella causazione del sinistro”, posto che la quantificazione DE corresponsabilità del pedone sono rimessi al
Giudice a prescindere dall'eventuale misura indicata dall'assicuratore.
Il motivo è solo parzialmente fondato.
La responsabilità maggioritaria di non può essere in discussione, alla Controparte_11 luce delle emergenze documentali e probatorie emerse sia in sede penale (in particolare nella sentenza del Gip del Tribunale di Massa n. 185/2018 di sua condanna alla pena di 4 anni di reclusione in sede di abbreviato per il reato di cui all'art. 589 bis comma 1, 6 e 8 e
589 ter c.p., oltre che al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede) che in questa sede civile.
La stessa parte appellante, al fine di sostenere l'assunto del concorso di colpa delle
“vittime”, richiama fin dalle prime righe del primo motivo di appello la sentenza del Gip del
Tribunale di Massa che afferma che l'evento “seppur in minima parte, deve ritenersi conseguenza DE condotta delle persone offese. Ai sensi dell'art. 190 comma primo D.lvo
285/1992, infatti, i pedoni hanno l'obbligo di circolare sul marciapiede e, qualora questi manchino, siano insufficienti o ingombri, sul margine opposto al senso di marcia dei veicoli.
Nel caso di specie, invece, le due donne né hanno usufruito del marciapiede, (cfr. sit rese da e da in data 30.3.2018 nonché foto alle pagg. 8 e Parte_5 Testimone_1
9 DE prima relazione del consulente) che pure era presente, né hanno proceduto sul margine opposto al senso di marcia dei veicoli, ponendo così in essere, attraverso la
9 specifica violazione di una norma del codice DE strada, una condotta concausale rispetto all'evento” (pag. 6 appello). Il richiamo evidenzia un concorso minoritario delle vittime.
Premesso che è condivisibile l'osservazione del Tribunale nella sentenza impugnata per cui la Compagnia, pur invocando il concorso di responsabilità dei due pedoni, non si è mai espressa in ordine alla misura di tale concorso, la cui indicazione certamente rientrava nei propri oneri di allegazione, tuttavia tale circostanza non esime la Corte dal provvedere in merito.
Ebbene, come si è anticipato, gli elementi emersi sono tali da denotare una gravissima condotta colposa del conducente che, alla guida DE Fiat NT targata AJ274CC di proprietà di , ha investito le sigg.re e Controparte_10 Parte_12 Parte_5
mentre queste ultime stavano percorrendo in fila indiana la strada con direzione
[...]
Fivizzano-AU, camminando tra il marciapiede e la linea di margine DE carreggiata che il percorreva, omettendo di rallentare, di conservare il controllo del proprio veicolo CP_11
e di compiere le manovre necessarie per evitare di travolgerle. A seguito dell'urto Pt_12
, che veniva trascinata dall'auto per circa 15 metri, decedeva, mentre
[...] Parte_5
che procedeva davanti all'anziana madre, veniva sbalzata per circa 22 metri
[...] sull'asfalto, e quindi riportava gravissime lesioni.
La tipologia DE strada (tratto stradale in semicurva), l'orario notturno sia pure con illuminazione artificiale, il fondo bagnato, la presenza di un centro abitato (abitazioni ai lati DE strada), la presenza di tre segnali di pericolo a partire da 500 metri prima del punto d'urto, e la presenza dei pedoni sulla strada imponevano al di tenere un CP_11 comportamento adeguatamente cauto alla guida, ma anzi ne evidenziavano la particolare necessità, specie ove si considerino le prescrizioni contenute nell'art. 141, comma 3, cod. strada a proposito dell'obbligo, per il conducente, di «regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, (...) nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici».
Occorre ricordare che, secondo il consolidato insegnamento DE giurisprudenza DE
Corte Suprema, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone
10 appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme DE circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (cfr. Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017); l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione DE sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia DE condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. sentenza n. 8663 del 04/04/2017).
Pertanto, anche la conclamata violazione da parte del pedone delle regole del codice DE strada non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione di colpa che l'art. 2054 c.c. pone a carico del guidatore. “In presenza di un sinistro stradale costituito dall'investimento di un pedone, l'accertamento del comportamento colposo di quest'ultimo investito da un veicolo non è sufficiente per l'affermazione DE sua esclusiva responsabilità essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c. dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia DE condotta del pedone ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo DE velocità di guida mantenuta. La lettura combinata degli artt. 1227 e 2054, comma 1, c.c. esige, da parte del giudice di merito, che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame…” (Cass. 2433/24).
Secondo parte DE giurisprudenza (Cass. 5627/20; si veda, inoltre, Cass. 21402/22), poi,
l'art. 2054 c.c. “pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente, il quale deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno. Una tale prova liberatoria può essere fornita certamente allegando l'imprudenza del pedone, ma solo se questa si presenti come condotta imprevedibile. In sostanza, il danno non è imputabile
(del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo
(in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento”.
La Corte Suprema, al riguardo, ha affermato che occorre tener conto DE presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo e, ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del
11 pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (v. Cass., 4/4/2017, n. 8663; Cass.,
18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014 n. 3964; Cass. 2241/2019).
Il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principio generale di cautela dettato dall'art. 140 cod. strada che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni DE strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti DE strada (in particolare, proprio dei pedoni) (cfr. Cass. Pen.
Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013). Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti, vuoi in violazione degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 cod. strada. Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti DE strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (cfr. Cass. Pen. n. 1207 del 30/11/1992,
Cass. Pen. N. 29799/2015). Ne discende che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o in violazione di una specifica regola comportamentale) del pedone, risultando una tale condotta, invero, concausa dell'evento lesivo, ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento (cfr. art. 41, secondo comma, cod. pen.). Ciò che può ritenersi solo allorquando il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica) si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso, infatti, l'incidente potrebbe ricondursi, eziologicamente, proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima, dovendosi altrimenti il comportamento colposo ricondursi a concausa dell'evento. La presunzione di colpa del
12 conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, non opera in contrasto con il principio DE responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana (tra le altre, Cass., 13 marzo 2009, n. 6168),
e non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227
c.c., comma 1, del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza.
Così la giurisprudenza ha considerato colpevole l'automobilista che investa un pedone “in un punto privo di segnaletica pedonale e senza prestare attenzione al sopraggiungere dei veicoli”, “in quanto l'incidente si era verificato in un centro abitato e in un orario, ossia quello del rientro a casa, in cui la presenza di persone ai margini DE carreggiata poteva essere considerata usuale” (Cass. pen. 9459/23).
Nel caso in esame, sebbene non possa in alcun modo parlarsi di principio di affidamento (a fronte DE oggettiva, concreta prevedibilità DE presenza di pedoni sulla carreggiata), nondimeno é pacifico che le signore e stavano Parte_5 Parte_12 percorrendo a piedi una strada a doppio senso di marcia, in orario notturno e con visibilità verosimilmente non ideale, nello stesso senso di marcia delle autovetture che sopraggiungevano da tergo, laddove, come noto, l'art. 190 cod.strada prescrive ai pedoni, che percorrano tratti di strada privi di marciapiedi o simili, di «circolare sul margine DE carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione» e, fuori dei centri abitati, di «circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia», prescrivendo altresì, «ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica (...) di marciare su unica fila». Tali prescrizioni hanno lo scopo non solo di evitare intralci alla circolazione, ma anche di mettere i pedoni nelle condizioni di poter avvistare tempestivamente i veicoli che sopraggiungano in senso contrario ed evitare così possibili investimenti o urti. E' in tal senso che merita di essere ricordato il risalente, ma mai disatteso indirizzo che addebita al pedone una responsabilità concorrente dell'investimento ai suoi danni allorché costui, percorrendo una strada a doppio senso di circolazione, circoli sul margine destro anziché su quello sinistro DE carreggiata. Tale violazione si sostanzia in una notevole imprudenza, rilevante in caso di investimento ai fini DE valutazione del concorso di colpa del pedone (Cass. pen. n. 10056/1001; Cass. n. 46668/2022).
L'affermazione del Tribunale nella sentenza impugnata per cui “dalla documentazione in atti
(relazioni peritali di entrambe le parti), si desume che il marciapiede fosse alto all'incirca 30 cm, fosse invaso dalle erbacce e avesse il manto disconnesso, risultando di fatto
13 impercorribile dalle due donne (la signora aveva 86 anni e per camminare si Pt_12 appoggiava alla figlia); - l'altro lato DE strada, invece, è delimitato da un muretto di cemento;
-
per questi motivi
risultava oggettivamente impossibile per le due vittime primarie rispettare le norme del Codice DE strada richiamate dal Giudice penale” non convince e non è condivisa dalla Corte, posto che, se è vero che dalle foto delle perizie in atti si evince che l'altezza del gradino del marciapiede che avrebbero dovuto percorre i due pedoni, in alcuni punti, non è di agevole salita per l'altezza (variabile a seconda dei punti da 18 a 30 cm), tuttavia le fotografie in atti mostrano degli scivoli di accesso e non evidenziano un sedime impercorribile, considerato il visibile tracciato al centro del marciapiede segnato dal percorso del passaggio (cfr. foto perizia di parte appellante), pur nella evidente Per_1 scarsa manutenzione e presenza di erbacce ai lati del marciapiede stesso. In ogni caso, pare dirimente alla Corte il fatto che i due pedoni ben potessero transitare sul lato opposto DE strada, in quanto la presenza del muretto di cui danno atto il giudice e le due perizie non avrebbe in ogni caso impedito il transito dei due pedoni, a fianco dello stesso e sul sedime stradale, in modo da percorrere la strada con lo sguardo rivolto verso i veicoli in arrivo al fine di garantire la reciproca avvistabilità.
Ne consegue che, ad avviso DE Corte, debba ravvisarsi l'invocato concorso di colpa delle due vittime che, tuttavia, in ragione di quanto esposto sulla condotta di guida del , CP_11 va individuato in misura del tutto minoritaria e assai minima, ossia pari al 10%, con conseguente responsabilità del conducente investitore nella misura del 90%, posto che, se anche è vero che non risulta che il tenesse una velocità superiore ai limiti previsti, CP_11 dato che dalla sentenza penale (pag. 10 e segg.) emerge che “al momento del sinistro il
procedesse ad una probabile velocità di circa 50 Km/h o di poco superiore”, è CP_11 evidente che egli, tenuto conto delle condizioni DE strada e DE sua limitatissima esperienza di guida (in quanto neppure avrebbe dovuto guidare) ha proceduto troppo vicino al margine destro DE strada, malgrado la presenza dei pedoni, senza neppure tentare di frenare, così non riuscendo ad arrestare la marcia tempestivamente, nonostante la presenza di un ostacolo. La sua condotta è stata determinante in misura enormemente maggioritaria, tale rendere del tutto minima quella delle due vittime. In ordine alla velocità la
Corte Suprema ha affermato che “In tema di circolazione stradale ed in ipotesi
d'investimento di pedone, ai fini del superamento DE presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non è sufficiente la prova che la velocità tenuta dal veicolo era pari al limite massimo consentito, dovendosi invece dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro,
14 ex art. 141 c.d.s., posto che l'ente proprietario DE strada regola la velocità stabilendo il massimo consentito in relazione a condizioni ottimali (Cass. 931/25). “L'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa. (Cass. pen. 22587/24 e Cass pen 34942/22; analogamente, Cass. pen. 7093/21, secondo cui l'aver rispettato il limite massimo di velocità previsto nel tratto di strada percorso non costituisce esimente “qualora la causazione dell'evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall'141 cds”).
MOTIVO 2) Con il secondo motivo l'appellante impugna il capo DE sentenza attinente al quantum debeatur.
Il danno non patrimoniale subito da Parte_5
Il Tribunale ha riconosciuto in favore di sia il risarcimento del danno Parte_5 non patrimoniale per le lesioni riportate nel sinistro stradale, sia il risarcimento del danno parentale conseguente al decesso DE madre . Parte_12
L'appellante impugna solo la parte DE sentenza relativa al riconoscimento del danno non patrimoniale di natura biologica per le lesioni riportate da . Lamenta Parte_5 che il Tribunale ha liquidato il danno non patrimoniale subito dall'attrice sulla base delle risultanze DE CTU medico legale svolta in giudizio riconoscendo in aggiunta, un
“incremento per sofferenza su punto percentuale di danno biologico”, giungendo alla liquidazione DE somma di € 453.344,50. Tale aumento viene giustificato dal primo giudice sulla base del fatto che “la sua vita di relazione ha subito un peggioramento, con gravi sofferenze per la stessa (incremento per sofferenza su punto percentuale di danno biologico) come dimostrato dalla documentazione medica in atti (nello specifico valutazioni unità funzionale di salute mentale) e riscontrato dal CTU.”
Parte appellante, oltre a lamentare che il primo giudice non avrebbe specificato analiticamente le singole voci di danno, non chiarendo, per esempio, quale sia stato il valore DE diaria applicato (minimo/medio/massimo) o quanto sia stato riconosciuto a titolo di incremento sul punto, e così liquidando un danno complessivo di cui è impossibile la decifrazione, censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto detto incremento, in
15 quanto in contrasto con i principi giurisprudenziali dettati in materia dalla Cassazione.
Afferma che sia il peggioramento DE vita di relazione che il danno psicologico altro non sono che la naturale e normale conseguenza del grado di invalidità permanente riconosciuto in favore DE danneggiata. L'originaria attrice – afferma - non ha allegato circostanze straordinarie ed eccezionali per poter incrementare il danno riconoscendo ulteriori importi rispetto a quelli determinati in base ai criteri di liquidazione adottati dal Giudice di prime cure, ossia le Tabelle del Tribunale di Milano, che al loro interno già ricomprendono, rispetto ai valori standard precedenti e relativi al solo aspetto anatomo-funzionale DE lesione, una personalizzazione del danno con funzione risarcitoria sia DE sofferenza soggettiva psichica (danno morale), sia del pregiudizio agli aspetti dinamico-relazionali e personali DE vita del danneggiato.
Il motivo è fondato.
Non si ravvisano ragioni per personalizzare il danno non patrimoniale accertato e riconosciuto. L'operazione di "personalizzazione" impone "al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, anomale ed eccezionali che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari" (così Cass. Sez. 3, sent.
21 settembre 2017), e ciò in quanto "le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. 7513 del 2018). Alla stregua di tali premesse, dunque, la "personalizzazione" del danno patrimoniale lungi dal potersi fondare su di una sorta di "automatismo" legato all'entità del postumo di invalidità, avrebbe richiesto l'individuazione di circostanze specifiche "ulteriori" rispetto a quelle
"ordinarie", come detto, non solo "compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari" (cfr. Cass. n. 14364/2019). Nessuna specifica allegazione e deduzione probatoria risulta essere stata dedotta in relazione alla compromissione di specifiche attività relazionali DE vittima. Sulla base dei documenti e delle allegazioni dell'appellante, le circostanze di fatto, peculiari al caso de quo e che coinciderebbero con le sequele sanitarie, i trattamenti subiti e la sofferenza rientrano nelle conseguenze ordinarie già individuate e, quindi, compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari. Il danno riconosciuto a titolo di invalidità
16 temporanea e totale comprende tutte le sequele conseguenti al grado di invalidità riconosciuta laddove invece non vi è stata specifica allegazione di conseguenze specifiche, ulteriori e diverse che determinino un aggravamento DE compromissione invalidante.
Il conteggio del danno riconoscibile, quindi, effettuato secondo le medesime tabelle utilizzate dal Tribunale (Tabelle di Milano) è il seguente: danno non patrimoniale risarcibile euro 377.492,00 pari alla I.P. del 50%; euro 10.350,00 per itt;
euro 7.762,50 per it al 75%, ed euro 5.175,00 per itp al 50%, per un totale di euro
400.770,59.
Ne consegue che in favore di va liquidato l'importo di euro 360.693,53 Parte_5
(90% di euro 400.770,59) a titolo di danno non patrimoniale di natura biologica e morale;
euro 4.227,77 a titolo di spese mediche (pari al 90% di euro 4.697,53), ed euro 193.594,50
(pari al 90% di euro 215.105,00) a titolo di danno parentale, oltre accessori su ciascuna somma come riconosciuti dal Tribunale
Tale è l'importo che può essere riconosciuto, e che va maggiorato come stabilito dal
Tribunale di interessi e rivalutazione sulla predetta somma (previa devalutazione come sempre stabilito dal Tribunale), con le decorrenze individuate dal Tribunale.
Il danno riflesso subito da Controparte_9 ha agito in giudizio per richiedere sia il risarcimento del c.d. danno riflesso
[...] subito in conseguenza delle lesioni riportate dalla moglie , sia per Parte_5 ottenere il c.d. danno parentale conseguente al decesso DE OC . Parte_12
L'appellante impugna entrambe le liquidazioni per le seguenti ragioni.
a)-In relazione al danno riflesso l'appellante contesta, in quanto errato, il richiamo al principio di non contestazione, applicato dal Tribunale, il quale ha affermato che la
[...]
non ha specificamente contestato che il abbia subito un Parte_1 CP_9 pregiudizio derivante dalle lesioni riportate dalla moglie. L'appellante afferma che il
Tribunale confonde il principio dell'onere DE prova ex art. 2697 c.c. gravante sull'attore con il principio di non contestazione, il quale opera solamente nei confronti dei fatti noti alla parte e non per i fatti ignoti che, come tali, devono essere provati da chi li allega, in questo caso dagli attori. Deduce che l'unico fatto noto alla è che Parte_1
è il marito convivente di , incombendo sull'attore l'onere Controparte_9 Parte_5 di provare che vi sia stato uno stravolgimento DE vita familiare e che il marito avrebbe rinunciato a tutto quello che faceva in precedenza, circostanze che dovevano essere rigorosamente dimostrate. Aggiunge che il cd. danno riflesso non può mai essere
17 riconosciuto in via automatica. Dalla lettura DE CTU emerge chiaramente che i postumi riportati dalla on hanno determinato la perdita DE propria autosufficienza, come Pt_5 invece dedotto dagli attori in citazione, con conseguente infondatezza del quadro dipinto in citazione secondo cui il e la figlia DE vrebbero stravolto la propria vita CP_9 Pt_5 rinunciando a tutto quello che svolgevano prima del sinistro per dedicarsi all'assistenza DE stessa.
b) Censura la sentenza anche in ordine alla quantificazione del risarcimento operato, laddove il Tribunale ha applicato, per analogia, la tabella prevista dal Tribunale di Milano per la perdita del rapporto parentale. Lamenta che il primo giudice ha calcolato il danno subito dal marito come se la moglie fosse deceduta nel sinistro quantificandolo nella somma di € 259.812,00, e poi lo ha “abbattuto” DE percentuale de 50% pari alla IP riconosciuta dal CTU, giungendo così a una liquidazione - peraltro errata nel calcolo in quanto il 50% di
€ 259.812,00 ammonta a € 129.906,00 e non € 179.906,00 - del tutto eccessiva. Invoca
l'applicazione delle Tabelle per il danno riflesso del Tribunale di Roma, in quanto elaborate tenendo conto di numerosi fattori e variabili (“danno morale” inteso come dolore/ansia/incertezza in ordine al futuro del congiunto e “danno dinamico-relazionale” inteso come modificazione peggiorativa delle relazioni di vita del congiunto sul quale grava l'obbligo di assistenza), così da parametrare il risarcimento al caso specifico.
I motivi di cui sopra possono essere esaminati congiuntamente fra loro e sono parzialmente fondati.
Condivide la Corte l'assunto per cui non può trovare applicazione il principio di non contestazione, posto che costituisce ormai principio costantemente affermato anche in sede di legittimità quello per cui l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti. (Cass. n.14652/2016; Cass. n. 87/2019; n. 18074/2020; n. 2174/2021; n.
12064/2023), ciò in quanto l'interpretazione dell' art. 115 c.p.c. cui si è approdati è quella per cui la norma impone la contestazione specifica dei fatti che rientrano nella sfera di conoscibilità DE parte, non potendosi imporre ad una parte di prendere specifica posizione su fatti che le sono ignoti. L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova (Cass. n. 11353/2004).
18 Tale affermazione, tuttavia, va calibrata col principio, affermato dalla Corte Suprema, per cui il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute DE condotta (sentenza 31 gennaio
2019, n. 2788). Ed ha anche affermato, in tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, che il danno iure proprio subito dai congiunti DE vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Questi pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (ordinanza 8 aprile
2020, n. 7748; nello stesso senso v. le sentenze 30 agosto 2022, n. 25541, e 20 gennaio
2023, n. 1752). Traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini DE sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008).
Nel caso in esame la invalidità permanente riportata da è elevata (pari Parte_5 al 50%) a causa DE sintomatologia dolorosa e DE limitazione DE motilità ai gradi estremi conseguenti agli esiti fratturativi, nonché allo stato depressivo persistente connotato da importante calo del tono timico, dell'insonnia e degli attacchi di panico, nonché del lungo periodo di invalidità temporanea (180 giorni). Ne consegue che può ben ritenersi sussistente un danno riflesso in capo al coniuge per le gravi lesioni patite dal congiunto.
In ordine ai criteri di liquidazione, la Corte osserva che la Corte di Cassazione si è già espressa nel senso che “…Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal
2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti DE vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione “a punti “ in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso “in quanto per ora non è stato raccolto
19 un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio», come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice “…valutare se ritiene di avvalersi DE tabella sul danno da perdita delrapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto
e provato» (punto 17 delle “domande e risposte”, all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022).” (cfr.
Cass. n. 13540/2023).
Anche questa Corte di Appello si è espressa in tal senso in precedente specifico (cfr. sentenza n. 930/2024 del 28/6/2024), in ragione DE finalità di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, tenuto conto che il punteggio a punti tiene conto dell'età DE vittima, dell'età del superstite, del grado di parentela e DE convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione DE particolarità DE situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (v. Cass. 21/04/2021, n. 10579; 29/09/2021, n. 26300; 10/11/2021, n. 33005)”.
Orbene, ritiene questa Corte che le tabelle del Tribunale di Roma, pubblicate il 10 novembre
2023, in sostituzione delle precedenti del 2019, aggiornandole al tasso di inflazione annuo del periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2022, pari al 15,8%, siano idonee ad addivenire alla quantificazione del danno oggetto di causa.
La tabella prevista per la liquidazione del danno non patrimoniale riflesso è la tabella F. Il punto comprende le due diverse componenti del danno morale, correlato all'aspetto interiore del danno sofferto, dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ansia, incertezza in ordine al futuro del congiunto quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto. Per il danno relativo all'aspetto interiore è previsto un importo di € 3474,00, oltre ad un pari importo compreso tra € 3474,00 e euro 2450,00 (liquidato senza ulteriore maggiorazione in ragione DE percentuale di invalidità DE signora che ha comunque mantenuto un ampio Pt_5 margine di autonomia) nel caso di assistenza pubblica o comunque ulteriori risarcimenti per assistenza (nel caso risulta dalla CTU che la signora stata dichiarata Parte_5 invalida civile, pag. 10).
Considerato, quindi, il valore del punto pari a euro 5.924,00 occorre prendere in considerazione il parametro dato dalla relazione di parentela con il danneggiato e quindi il rapporto di coniugio, pari a 20 punti, oltre 4 punti per l'età del danneggiato (range 61-70
20 anni), 4 punti per l'età del parente da risarcire (range 51-60 anni), nonché la percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato, pari al 50%
Ne deriva la moltiplicazione di € 5.924,00 per 28 punti, che si calcola in € 165.872,00.
Moltiplicando detto importo per 50% si addiviene all'importo di € 82.936,00.
L'importo spettante viene quindi determinato in euro 74.642,40 (pari al 90% di euro
82.936,00).
Detta somma va maggiorata di interessi e rivalutazione come stabilito dal Tribunale, salva la diversa data di decorrenza DE devalutazione, ossia dal 10/11/2023, stante la pubblicazione in tale data delle tabelle di Roma.
c) Riguardo alla voce di danno parentale, parte appellante lamenta che il Tribunale ha liquidato in favore di la somma di € 44.148,00 per la perdita DE OC Controparte_9
sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano. Al riguardo l'appellante Parte_12 ribadisce tutte le contestazioni sopra sollevate in relazione all'errata applicazione del principio di non contestazione da parte del Giudice: in questo caso, l'unico dato noto alla era il rapporto di parentela intercorrente tra il e Parte_1 CP_9
; spettava all'attore dimostrare di aver subito un dolore apprezzabile per la Parte_12 perdita DE OC, non desumibile unicamente dalla circostanza che fossero conviventi.
Nessuna prova sul punto è stata offerta in primo grado.
In ogni caso – prosegue - anche a voler concedere che l'attore abbia avuto una apprezzabile relazione affettiva con la OC, l'appellante rileva come questa non potrà mai essere superiore a quella che il Tribunale ha riconosciuto in favore dei figli DE defunta. Con riferimento alla voce relativa all'intensità DE relazione, il Tribunale ha riconosciuto in favore DE figlia 15 punti, mentre in favore del genero 30 punti. Sul punto l'appellante Pt_5 rileva l'incongruità di una simile statuizione domandandosi come sia possibile che nei confronti di un genero si possa riconoscere un'intensità affettiva doppia rispetto a un figlio.
Il motivo è fondato.
Per il genero la Corte rileva la totale carenza di allegazione e prova di un particolare legame affettivo.
In proposito vale il principio per cui in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta iure proprio dai congiunti DE vittima di un illecito ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., questi ultimi devono provare l' effettività e la consistenza DE relazione affettiva, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di sussistenza, pur potendo costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la
21 profondità. Se cioè la domanda può trovare accoglimento anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno o dalla nuora o dal genero, non essendo condivisibile limitare la «società naturale», cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto DE sola cd. «famiglia nucleare», ammettendosi la possibilità per tali congiunti di provare in concreto la sussistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e di solidarietà con il familiare defunto
(v. Cass. n. 21230 del 20/10/2016), tuttavia la presunzione DE particolare intensità degli affetti è ammessa dalla giurisprudenza di legittimità per i parenti stretti (v. anche Cass., sentenza n. 1052713 maggio 2011), e nel caso in esame, trattandosi di legame affettivo instauratosi tra due adulti non legati da stretto vincolo di parentela, come OC e genero, la mancata allegazione specifica e prova di una particolare intensità del legame affettivo, che non può essere desunto dal rapporto di semplice convivenza, non consente l'accoglimento DE domanda,.
Nulla pertanto va riconosciuto a tale titolo a Controparte_9
Il danno riflesso subito da Parte_11
ha richiesto sia il risarcimento del c.d. danno riflesso subito in
[...] conseguenza delle lesioni riportate dalla madre , sia il c.d. danno Parte_5 parentale conseguente al decesso DE NO . Parte_12
Con riferimento alla prima voce risarcitoria, anche in ordine a tale posizione, l'appellante censura la motivazione del primo giudice per cui anche per la figlia, così come accaduto per il marito DE sig.ra la non avrebbe specificamente Pt_5 Parte_1 contestato l'esistenza di un pregiudizio derivante dalle lesioni riportate dalla madre. Deduce che l'unico fatto noto alla convenuta era che era la figlia non convivente Parte_11 DE . Altro non era noto e nessuna prova è stata fornita durante il Parte_5 giudizio in ordine a tale pregiudizio. Inoltre, è stato documentalmente provato che la figlia risiede a Reggio Emilia ed è pertanto poco credibile che la stessa possa aver subito quel grave stravolgimento DE propria vita quotidiana dedotto nell'atto introduttivo.
La sentenza – prosegue parte appellante - è errata anche nella quantificazione del risarcimento operato, essendo stato anche in questo caso calcolato il danno riflesso subito dalla figlia come se la madre fosse deceduta quantificandolo nella somma di € 262.037,00,
“abbattuto” DE percentuale 50% pari alla IP riconosciuta dal CTU, giungendo così a una liquidazione di € 131.018,50 del tutto eccessiva.
22 Anche in questo caso l'appellante contesta l'applicazione alla predetta liquidazione delle
Tabelle previste per il caso morte dal Tribunale di Milano anziché delle Tabelle per il danno riflesso elaborate dal Tribunale di Roma.
Il motivo è fondato per quanto riguarda il danno riflesso, dovendosi anche con riguardo a detta posizione richiamare le argomentazioni svolte a proposito del coniuge Controparte_9
Applicando le tabelle di Roma, considerato quindi il valore del punto pari a euro 3.474,00
(senza la componente aggiuntiva dinamico-relazionale, considerato che all'assistenza è tenuto ex lege il marito convivente) occorre prendere in considerazione il parametro dato dalla relazione di parentela con il danneggiato, pari a 15 punti, oltre 4 punti per l'età del danneggiato (range 61-70 anni), 7 punti per l'età del parente da risarcire (29 anni ), così in totale 26 punti. Detto punteggio va poi moltiplicato per il coefficiente dei soggetti tenuti alla assistenza, in questo caso 1, per un totale di euro 26.
Ne deriva che moltiplicando € 3.474,00 per 26 punti si ottiene la somma di € 90.324,00 che, moltiplicata per 50% pari alla I.P. DE GR , determina l'importo di Parte_5 euro 45.162,00, con conseguente riconoscimento dell'importo di euro 40.645,80 (pari al
90% DE somma di cui sopra)
Detta somma va maggiorata di interessi e rivalutazione come stabilito dal Tribunale, salva la devalutazione dal 10/11/2023, stante la pubblicazione in tale data delle tabelle di Roma.
Il danno parentale subito dai figli di Parte_12
Con riferimento agli altri figli di , ovverosia , , Parte_12 Controparte_6 Parte_3
, e , la Compagnia impugna la Parte_4 Parte_6 Parte_7 sentenza nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto agli stessi un punteggio di 15 per la voce relativa all'intensità DE relazione affettiva prevista dalle tabelle di Milano, senza offrire alcuna motivazione specifica in assenza di qualsiasi allegazione e prova da parte degli attori in merito all'intensità del rapporto affettivo con la madre.
Il danno parentale subito dai fratelli di Parte_12
Con riferimento ai fratelli di , ovverosia e , l'appellante Parte_12 Parte_10 CP_8 impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice ha riconosciuto agli stessi, così come accaduto per i figli, un punteggio di 15 per la voce relativa all'intensità DE relazione affettiva delle predette tabelle, senza fornire alcuna motivazione specifica in assenza di qualsiasi prova in merito all'intensità del rapporto affettivo con la sorella.
23 Detti motivi, inerenti il danno parentale liquidato ai figli e fratelli, possono essere esaminati unitamente e sono infondati.
Il danno da perdita del rapporto parentale certamente non è un danno in re ipsa , ma è pur sempre presuntivo. Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello) l'orientamento unanime DE Cassazione è che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, essendo tale conseguenza, per comune esperienza, connaturale all'essere umano (così Cass. Civ. Terza Sezione, n. 11212 del 24/04/2019, Cass. Civ. terza Sezione
n. 31950 dell'11/12/2018).
Nel caso di specie la lesione è comprovata dalla presenza di un legame di parentela qualificato e la concreta sussistenza di legame affettivo tra il de cuius e i figli non è mai stato seriamente revocato in dubbio.
In merito alle modalità di liquidazione di tale tipologia di danno, la Corte di Cassazione si è espressa nel senso che (Cass. Civ. Sez. III 30/8/2022 n. 25541) “Come noto, a fronte DE morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza all'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto.
Tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico- relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. civ. sez. III n. 28989 dell'11 novembre 2019).
Quanto alla prova del danno, non v'e' dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi DE propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza.
Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano (Cass. civ. sez. III n. 11212 del 24 aprile 2019; Cass. civ. sez. III n. 31950 dell'11 dicembre 2018; Cass. civ. sez. III n. 12146 del 14 giugno 2016).
24 Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. civ. sez. VI - 3 n. 3767 del 15 febbraio
2.018)”.
Ciò è quanto ha fatto il Tribunale, condividendo la Corte l'attribuzione di 15 punti per la voce relativa alla relazione affettiva, quale valore mediano previsto dalla suddetta tabella, riconoscibile quindi in via ordinaria, alla luce dei normali rapporti intercorrenti tra soggetti legati da analogo vincolo e di medesima età anagrafica.
Tenendo tuttavia conto DE percentuale di concorso di colpa attribuibile alla vittima (10%), il danno riconosciuto ai figli e ai fratelli di va così rideterminato, in favore di Parte_12 ciascuno, ed in particolare vanno riconosciute le seguenti somme in favore dei figli:
a euro 144.315,90 (pari al 90% di euro 160.351,00); Controparte_6
a euro 151.355,70 (pari al 90% di euro 168.173,00); Parte_3
a euro 144.315,90 (pari al 90% di euro 160.351,00); Parte_4
a euro 137.276,10 (pari al 90% di euro 152.529,00); Parte_6
a euro 151.355,70 (pari al 90% di euro 168.173,00). Parte_7
E le seguenti somme in favore dei fratelli:
a , euro 62.656,20 (pari al 90% di euro 69.618,00); Parte_10
a , euro 62.656,20 (pari al 90% di euro 69.618,00). Controparte_8
Ciascuna somma va maggiorata, come stabilito dal Tribunale, di rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dalla data del sinistro all'ultimo indice di rivalutazione disponibile, previa devalutazione dalla data del 1/2024 alla data del sinistro (6/11/2017).
Il danno parentale subito dai OT di Parte_12
Il Tribunale ha riconosciuto il danno parentale in favore di tutti e 9 i OT di Parte_12 applicando la Tabella del Tribunale di Milano.
L'appellante osserva come le prove testimoniali sul punto abbiano confermato che le frequentazioni tra OT e NO fossero di natura ordinaria: si vedevano in occasione delle festività e a volte la domenica. Inoltre, nessuno dei OT era convivente con la NO e alcuni di essi (come e ) erano residenti in città Controparte_3 Parte_11 diverse.
25 Alla luce di quanto sopra esposto, censura la motivazione DE sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto a tutti i OT, indistintamente, il valore di 15 punti previsto per la voce relativa all'intensità DE relazione affettiva e – afferma - addirittura di 30 punti in favore di e per essere gli stessi intervenuti sul luogo del sinistro, CP_4 Controparte_5 come se il turbamento subito nel vedere la NO investita possa influire sull'intensità del rapporto avuto in vita. Tale pregiudizio sarebbe stato eventualmente idoneo a configurare un danno biologico iure proprio che però non è stato provato/liquidato.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che la giurisprudenza ha sostenuto da tempo che anche tale rapporto affettivo (nonno/nipote) è meritevole di tutela giuridica, anche in difetto di convivenza (in questi termini, Cass. 7743/20). Del resto, è fin troppo noto che, nella società odierna, i genitori, assorbiti da ritmi di vita e lavorativi sempre più incalzanti, sempre più spesso affidano i figli alle cure dei nonni che, quindi, assumono una posizione di preminenza nella crescita e nella serenità dei OT. Secondo la giurisprudenza più recente (Cass 21230/16), quindi, lo stretto vincolo di parentela tra nonni e OT fa presumere la sussistenza del danno non patrimoniale. Spetterà al debitore dimostrare che nonno e nipote non si frequentavano,
o non si amavano, o non si parlavano, e via dicendo. In difetto, deve essere riconosciuto il risarcimento del danno.
Nel caso in esame, poi, sono stati assunti testi, i quali hanno confermato che due OT
( e ) sono sopraggiunti sul luogo del sinistro ( teste ) CP_4 CP_5 Testimone_2
e che la signora trascorreva le feste con i OT, e che più volte è stata vista Parte_12 trascorrere le feste con i OT (teste ), comprese le domeniche (teste Testimone_3 Tes_4
).
[...]
Emerge, quindi, anche in concreto un rapporto di frequentazione e affettività che giustifica, come fatto dal Tribunale, un riconoscimento di un punteggio medio (potendo secondo le tabelle milanesi essere riconosciuto il punteggio fino a 30), di 15 punti per la voce relativa alla relazione affettiva, quale valore mediano previsto dalla suddetta tabella, riconoscibile quindi in via ordinaria, alla luce dei normali rapporti intercorrenti tra soggetti legati da analogo vincolo e di medesima età anagrafica, mentre si giustifica il riconoscimento del punto fino a 30 per il grave turbamento che presuntivamente può riconoscersi ai due OT sopraggiunti sul luogo del sinistro ove è deceduta la NO.
Tenendo tuttavia conto DE percentuale di concorso di colpo attribuibile alla vittima (10%), il danno riconosciuto OT di va così rideterminato, in favore di ciascuno, ed Parte_12 in particolare le seguenti somme in favore dei OT:
26 a , euro 76.410,00 (pari al 90% di euro 84.900,00); CP_4
a , euro 79.466,40 (pari al 90% di euro 88.296,00); Controparte_5
a , euro 50.430,60 (pari al 90% di euro 56.034,00); Controparte_2
a , euro 50.430,60 (pari al 90% di euro 56.034,00); Controparte_1
a , euro 59.599,80 (pari al 90% di euro 66.222,00); Controparte_3
a , euro 53.487,00 (pari al 90% di euro 59.430,00); CP_7
a , euro 56.543,40 (pari al 90% di euro 62.826,00); Parte_8
a , euro 59.599,80 (pari al 90% di euro 66.222,00); Parte_9
a , euro 56.543,40 (pari al 90% di euro 62.826,00). Parte_11
Ciascuna somma va maggiorata, come stabilito dal Tribunale di rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dalla data del sinistro all'ultimo indice di rivalutazione disponibile, previa devalutazione dalla data del 1/2024 alla data del sinistro (6/11/2017)
ACCONTI
Successivamente al deposito DE sentenza, e precisamente in data 23/12/2024 la ha provveduto al pagamento delle seguenti somme: Parte_1
a. a (figlia di nonché lesa nel sinistro): € 250.000 Parte_5 Parte_12
b. a (marito di nonché genero di ): € Controparte_9 Parte_5 Parte_12
50.000
c. a (figlia di ): € 20.000 Parte_11 Parte_5
d. a (figlio di ): € 60.000 Controparte_6 Parte_12
e. a (figlia di ): € 60.000 Parte_3 Parte_12
f. a (figlia di ): € 60.000 Parte_4 Parte_12
g. a (figlia di ): € 60.000 Parte_6 Parte_12
h. a (figlio di ): € 60.000 Parte_7 Parte_12
i. a (fratello di ): € 30.000 Parte_10 Parte_12
j. a (sorella di ): € 30.000 Controparte_8 Parte_12
k. spese legali: € 66.600, di cui € 36.600 lordi in favore dell'avv. Ravani
In data 6/3/2025 l'appellante ha versato gli ulteriori acconti che seguono:
a (figlia di nonché lesa nel sinistro): € 191.459,07; Parte_5 Parte_12
a (marito di nonché genero di ): € Controparte_9 Parte_5 Parte_12
98.676,73;
(figlia di e nipote di ) € 104.381,82; Parte_11 Parte_5 Parte_12
a (figlio di ): € 49.947,74; Controparte_6 Parte_12
a (figlia di ): € 51.457,10; Parte_3 Parte_12
27 a (figlia di ): € 46.287,56; Parte_4 Parte_12
a (figlia di ): € 41.076,99; Parte_6 Parte_12
a (figlio di ) € 51.457,70; Parte_7 Parte_12
a (fratello di ) € 16.133,06; Parte_10 Parte_12
a (sorella di ) € 16.133,06; Controparte_8 Parte_12
a (nipote di ): € 37.020,52; Controparte_1 Parte_12
a (nipote di ): € 37.020,52; Controparte_2 Parte_12
a (nipote di ): € 43.751,51 Controparte_3 Parte_12
a (nipote di ): € 56.091,71 CP_4 Parte_12
a (nipote di ): € 58.335,36 Controparte_5 Parte_12
a (nipote di ): € 41.405,17 Parte_8 Parte_12
a (nipote di ): € 43.751,51 Parte_9 Parte_12
a (nipote di ): € 39.264,19 CP_7 Parte_12
DETRAZIONE ACCONTI
Gli acconti vanno sottratti dal credito risarcitorio attraverso le operazioni già indicate da
Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017; Cassazione civile Sez. 3,
Sentenza n. 6347 del 19/03/2014, pertanto occorre (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data DE liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi al saggio legale, ed applicato: (c') sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c'') sulla somma che residua in conto capitale dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal pagamento parziale fino alla liquidazione definitiva.
Parte appellante ha chiesto che gli appellati, ciascuno per il proprio titolo siano condannati a rimborsare alla compagnia appellante le somme che gli stessi risulteranno aver percepito in eccesso rispetto a quelle già ricevute da sia dopo la sentenza di 1° grado sia Parte_1 dopo la concessione dell'inibitoria parziale, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale dal giorno del pagamento al rimborso effettivo.
28 Dall'esame degli importi spettanti ai ricorrenti e quelli versati in acconti dalla Compagnia ai predetti emerge una eccedenza di versamento effettuato dall'appellante in favore di CP_9
(che emerge di euro 74.034,33 secondo gli importi di cui sopra) e
[...] Parte_11
(che emerge di 27.192,62). Ovviamente gli importi oggetto di restituzione dovranno essere meglio precisati – e quindi potranno essere diversi da quelli indicati - all'esito del conteggio aritmetico sopra precisato, inerente la maggiorazione degli interessi e DE rivalutazione, nonché DE svalutazione, riferiti sia al quantum risarcitorio spettante agli originari attori sia al quantum degli acconti da detrarre.
3) Con il terzo motivo l'appellante censura l'errata liquidazione delle spese legali riconosciute dal Giudice di prime cure nell'importo di € 128.449,20, oltre accessori di legge.
Afferma che il Tribunale ha applicato i principi DE giurisprudenza di legittimità in base ai quali il valore DE controversia non deve essere individuato nella sommatoria dei risarcimenti liquidati, ma nella domanda di valore più alto accolta, e nel caso di specie quella di alla quale sono stati liquidati € 737.446,32 (scaglione da € 520.000 Parte_13 ad € 1.000.000). Tuttavia lamenta che la sentenza sarebbe errata nella successiva parte in cui il Giudice ha ritenuto di dover applicare l'aumento del 340% senza prima procedere alla riduzione prevista per l'assistenza a parti con identiche posizioni, come previsto in applicazione dei principi richiamati nella suddetta giurisprudenza DE Cassazione, la quale ha stabilito che nel caso in cui le pretese fatte valere dai vari attori siano identiche in fatto e in diritto, come nel caso in oggetto, il compenso dovuto vada dapprima ridotto del 30%, e poi maggiorato del 30% per ciascuno dei primi dieci clienti, e del 10% per ciascun cliente dall'undicesimo al trentesimo.
In applicazione di detto principio, considerando che l'importo delle 4 fasi dello scaglione ammonta ad € 29.193,00, il Giudice avrebbe dovuto dapprima ridurre il suddetto importo del
30%, pari ad € 20.435,10 e poi calcolare sulla somma di € 20.435,10 l'aumento del 340%, per un importo finale di € 89.914,44 a fronte degli € 128.449,20 liquidati in sentenza.
Inoltre, l'interpretazione dei criteri dettati dall'art. 4 del D.M. 55/2014 non può derogare a quanto previsto dall'art.5 del c.p.c. Tale incremento non potrà essere superiore alla liquidazione degli onorari che sarebbero dovuti in caso di proposizione autonoma DE domanda di minor valore.
Il motivo è infondato.
Rileva la Corte che, poichè (come affermato di recente da Cass. n. 10367/2024) le domande proposte da più attori contro un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo) non si
29 sommano tra loro ( sono cumulate soltanto dal lato soggettivo, e vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, anche agli effetti DE liquidazione degli onorari, dovendo il valore DE causa ai fini DE liquidazione delle spese processuali parametrarsi quello DE domanda di valore più alto), il Tribunale ha valutato quale compenso su cui effettuare l'aumento del 30% quello di euro 737.446,32 corrispondente a quello che ha liquidato in favore di . Parte_5
Premesso che il minor importo oggi liquidato a non determina Parte_5
l'applicazione di un diverso scaglione (la somma ammonta ad euro 558.515,80), l'aumento del 30%, come efficacemente esplicitato nella sentenza DE Corte Suprema summenzionata, inerente ad un caso analogo ( vittime del medesimo fatto illecito che domandino il ristoro di danni), è riconoscibile anche per cause che possono differenziarsi solo nel quantum: “l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il
23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;…). Se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di applicare l'aumento che, alla luce di quanto affermato dalla Corte Suprema, è previsto e legittimo, mentre non può essere invocata la decurtazione del 30% stante la diversità delle singole posizioni anche ai fini risarcitori, come affermato nella citata sentenza DE Suprema Corte, di tal chè il motivo è infondato, salva la diversa liquidazione dell'importo che avverrà con la presente sentenza sulla base del principio DE liquidazione in base all'esito complessivo DE lite.
In conclusione, in parziale riforma DE sentenza impugnata, va dichiarato che alla determinazione del sinistro per cui è causa hanno concorso , da Controparte_11 un lato, e e , dall'altra, rispettivamente nella misura del Parte_5 Parte_12
10% e del 90%.
Conseguentemente gli importi per cui vi è condanna a carico dell'appellante e di
[...]
e , in solido fra loro, vanno rideterminati come sopra CP_11 Controparte_10 indicato.
30 In ordine alle spese di lite, in ragione del principio DE valutazione dell'esito complessivo DE lite, e quindi dell'accertato concorso di colpa nella misura del 10% a carico di
[...]
e , nonché del parziale accoglimento di alcuni motivi di appello Parte_5 Parte_12 in punto quantum ( ed in senso riduttivo), la Corte ravvisa le ragioni per compensare le spese di lite fra le parti nella misura del 20%, con condanna a carico dell'appellante e di e , in solido fra loro, DE frazione residua Controparte_11 Controparte_10 dell'80%.
Le spese sono liquidate, quanto al primo grado, nella corrispondente frazione di quanto liquidato dal Tribunale e, con riferimento a questo grado di giudizio, secondo il medesimo scaglione, ma in misura intermedia tra i medi e i minimi, considerato lo sforzo difensivo che traspare dagli atti.
Ferme le spese di CTU come stabilite dal Tribunale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 658/2024, emessa dal Tribunale di Massa in data 21.11.2024, notificata il 05.12.2024, la Corte così provvede:
-in parziale riforma DE sentenza, dichiara che alla determinazione del sinistro per cui è causa hanno concorso , da un lato, e e Controparte_11 Parte_5
, dall'altra, rispettivamente nella misura del 90% il primo e del 10% le seconde;
Parte_12
-condanna l'appellante e Parte_1 Controparte_11 [...]
, in solido fra loro, al pagamento delle seguenti somme: CP_10
-in favore di di: euro 360.693,53 a titolo di danno non patrimoniale di Parte_5 natura biologica e morale;
euro 4.227,77 a titolo di spese mediche, ed euro 193.594,50 a titolo di danno parentale, oltre accessori (rivalutazione e interessi previa devalutazione) su ciascuna somma come riconosciuti dal Tribunale e come detto in parte motiva, somme da cui vanno detratti gli acconti sopra indicati di euro 250.000,00 e di euro € 191.459,07 come detto in motivazione;
-in favore di di: euro 74.642,40 per la lesione del rapporto con la coniuge Controparte_9
oltre accessori come detto in motivazione, eliminando la statuizione Parte_5 di condanna di di e di Parte_1 Controparte_11 [...]
al pagamento DE somma di euro 48.394,72 per la perdita del rapporto con la CP_10 OC , e con detrazione dalla somma dovuta degli acconti sopra indicati di Parte_12 euro 50.000,00 e di euro € 98.676,73 come detto in motivazione;
-in favore di di: euro 40.645,80 per la lesione del rapporto parentale con Parte_11 la madre , oltre di interessi e rivalutazione come stabilito dal Tribunale, Parte_5
31 salva la devalutazione DE somma alla data del sinistro dal 10/11/2023 come meglio precisato in parte motiva, ed euro 56.543,40 a titolo di danno parentale per la morte DE NO , oltre rivalutazione ed interessi su ciascuna somma di cui sopra dalla Parte_12 data del sinistro all'ultimo indice di rivalutazione disponibile, previa devalutazione dalla data del 1/2024 alla data del sinistro (6/11/2017), somme da cui vanno detratti gli acconti sopra indicati di euro 20.000,00 e di euro € 104.381,82 come detto in motivazione;
- in favore di di euro 144.315,90, somma da cui vanno detratti gli acconti Controparte_6 sopra indicati di euro 60.000,00 e di euro € 49.947,74 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 151.355,70, somma da cui vanno detratti gli acconti sopra Parte_3 indicati di euro 60.000,00 e di euro € 51.457,10 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 144.315,90, somma da cui vanno detratti gli acconti Parte_4 sopra indicati di euro 60.000,00 e di euro € 46.287,56 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 137.276,10, somma da cui vanno detratti gli acconti Parte_6 sopra indicati di euro 60.000,00 e di euro € 41.076,99 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 151.355,90, somma da cui vanno detratti gli acconti Parte_7 sopra indicati di euro 60.000,00 e di euro € 51.457,70 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 62.656,20, somma da cui vanno detratti gli acconti sopra Parte_10 indicati di euro 30.000,00 e di euro € 16.133,06 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 62.656,20, somma da cui vanno detratti gli acconti Controparte_8 sopra indicati di euro 30.000,00 e di euro € 16.133,06 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 76.410,00, somma da cui va detratto l'acconto sopra CP_4 indicato di euro 56.091,71 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 79.466,40, somma da cui va detratto l'acconto sopra Controparte_5 indicato di euro 58.335,36 come detto in motivazione;
- in favore di di euro 50.430,60, somma da cui va detratto l'acconto sopra Controparte_2 indicato di euro 37.020,52 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 50.430,60, somma da cui va detratto l'acconto sopra Controparte_1 indicato di euro 37.020,52 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 59.599,80, somma da cui va detratto l'acconto Controparte_3 sopra indicato di euro 43.751,51 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 53.487,00, somma da cui va detratto l'acconto sopra CP_7 indicato di euro 39.264,19 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 56.543,40, somma da cui va detratto l'acconto sopra Parte_8 indicato di euro 41.405,17 come detto in motivazione;
32 -in favore di di euro 59.599,80, somma da cui va detratto l'acconto sopra Parte_9 indicato di euro 43.751,51 come detto in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi su ciascuna somma di cui sopra dalla data del sinistro all'ultimo indice di rivalutazione disponibile, previa devalutazione dalla data del 1/2024 alla data del sinistro (6/11/2017);
Gli acconti vanno sottratti dai crediti risarcitori attraverso le operazioni già indicate da
Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017; Cassazione civile Sez. 3,
Sentenza n. 6347 del 19/03/2014, pertanto occorre (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data DE liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi al saggio legale, ed applicato: (c') sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c'') sulla somma che residua in conto capitale dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal pagamento parziale fino alla liquidazione definitiva.
-condanna gli appellati e alla restituzione in favore Controparte_9 Parte_11 dell'appellante di quanto ricevuto in eccesso, all'esito dei conteggi di cui sopra e come specificato in parte motiva, rispetto al quantum risarcitorio loro spettante secondo le statuizioni di cui alla presente sentenza;
-compensa le spese di lite del giudizio di primo grado fra le parti nella misura del 20% e condanna l'appellante , e Parte_1 Controparte_11 [...]
, in solido fra loro, al pagamento DE restante frazione dell'80% che, già nella CP_10 ridotta frazione, liquida in euro 102.759,36, oltre rimborso spese forfettarie, iva, se dovuta e spese generali, con distrazione in favore dei procuratori delle parti originarie attrici, odierni appellati, dichiaratisi antistatari;
-conferma nel resto la sentenza impugnata;
-compensa le spese di lite del giudizio di appello fra le parti nella misura del 20% e condanna l'appellante e , in solido fra Parte_1 Controparte_11 Controparte_10 loro, al pagamento DE restante frazione dell'80% che, già nella ridotta frazione, liquida in euro 55.000,08 oltre rimborso spese forfettarie, iva, se dovuta e spese generali, con distrazione in favore dei procuratori delle parti appellate, dichiaratisi antistatari;
Genova, 20/11/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
33 Dott.ssa VA NO
Dott. Marcello Bruno
34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa VA ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 658/2024, emessa dal Tribunale di Massa in data 21.11.2024, notificata il 05.12.2024, promossa da:
quale impresa designata per la Regione Toscana Parte_1 per il Fondo di Garanzia per le Vittime DE Strada, P. IV , in persona del P.IVA_1 suo procuratore speciale rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Parigi Parte_2
e CA NT, in forza di procura alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , , c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, , c.f. C.F._2 Controparte_3 C.F._3
, c.f. , , c.f. CP_4 C.F._4 Controparte_5
, , c.f. , C.F._5 Controparte_6 C.F._6 Pt_3
, c.f. , c.f.
[...] C.F._7 Parte_4 C.F._8
, c.f. , , c.f. Parte_5 C.F._9 Parte_6
c.f. C.F._10 Parte_7 C.F._11 Parte_8
, c.f. , c.f.
[...] C.F._12 Parte_9
, , c.f. , C.F._13 CP_7 C.F._14 Parte_10
, c.f. , c.f. ,
[...] C.F._15 Controparte_8 C.F._16
, c.f. e , c.f. Controparte_9 C.F._17 Parte_11
, rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente fra di loro, dagli C.F._18
1 Avv.ti Alessandro Ravani e Valentina Rigutini, in forza di procure speciali alle liti allegate all'atto di citazione del 13.05.2019
APPELLATI
E CONTRO
, c.f. , contumace in 1° grado, residente in Controparte_10 C.F._19
Via Don Minzoni 4, 54011 - AU (MS), come da Certificato anagrafico di residenza prodotto in atti e , c.f. contumace in 1° Controparte_11 C.F._20 grado, residente in [...], lettera A, 54011 - AU (MS) come da Certificato anagrafico di residenza prodotto in atti
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in riforma DE sentenza di primo grado qui impugnata,
In accoglimento del 1° motivo di appello: si chiede che l'adita Corte voglia accertare e dichiarare il concorso di colpa nella causazione del sinistro in capo alla defunta Sig.ra
e alla sig.ra nella misura che sarà risulterà di giustizia. Parte_12 Parte_5
In accoglimento del 2° motivo di appello, ridurre i risarcimenti liquidati in primo grado in favore degli attori per tutti i motivi indicati nella premessa del presente atto nella misura che sarà risulterà di giustizia, escludendo il risarcimento del danno parentale nei confronti dei OT e del genero di . Parte_12
In accoglimento del 3° motivo di appello, rideterminare le spese legali in applicazione dei principi indicati nella premessa del presente atto ed alla luce del nuovo scaglione di valore che risulterà di giustizia in forza dell'accoglimento del 1° e del 2° motivo di appello.
IN TUTTI I CASI:
Qualora all'esito DE presente impugnazione la Corte d'Appello dovesse riformare, in tutto
o in parte, la sentenza di primo grado e dunque ridurre l'importo del condannatorio, si chiede che gli appellati, ciascuno per il proprio titolo, siano condannati a rimborsare alla compagnia appellante le somme che gli stessi risulteranno aver percepito in eccesso rispetto a quelle già ricevute da sia dopo la sentenza di 1° grado sia dopo la concessione Parte_1 dell'inibitoria parziale, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale dal giorno del pagamento al rimborso effettivo.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio ex D.M. n.
147/22.”
2 PER GLI APPELLATI, così come rassegnate in comparsa di costituzione in appello del
13.03.2025 richiamata nelle note depositate in data 01.09.2025
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova rigettare l'atto d'appello e confermare la sentenza N. 658/2024 – R.G. 1094/2019 del Tribunale di Massa, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio che, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dovranno essere distratti in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari del credito.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , , , , CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Parte_3
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , , ,
[...] Parte_9 CP_7 Parte_10 Controparte_8
e convenivano in giudizio , Controparte_9 Parte_11 Parte_1 quale impresa designata per la Regione Toscana per il Fondo di Garanzia delle Vittime DE
Strada, nonché e al fine di ottenere il Controparte_12 Controparte_11 risarcimento dei danni a vario titolo subiti a causa del sinistro stradale verificatosi in data
06.11.2017 in località Quartiere Gobetti nel Comune di AU (MS).
A sostegno DE propria domanda gli attori deducevano che alle ore 18.15 circa DE sera sopra specificata (di anni 86) e la figlia si trovavano a Parte_12 Parte_5 percorrere a piedi il margine destro DE SS n. 63 del Cerreto con direzione marcia
Fivizzano – AU allorquando, giunte in corrispondenza del civico n. 35, venivano investite da tergo dalla vettura Fiat NT tg. AJ274CC di proprietà di e condotta Controparte_12 nell'occasione da . In conseguenza del suddetto investimento Controparte_11
decedeva sul colpo mentre la figlia riportava gravi Parte_12 Parte_5 lesioni personali. Poiché al momento del sinistro la Fiat NT risultava sprovvista di assicurazione RCA obbligatoria per Legge, gli attori convenivano in giudizio ex art. 283
Codice delle Assicurazioni il Fondo di Garanzia per le Vittime per la Strada (e per esso l'impresa designata ) per chiedere il risarcimento dei danni a Parte_1 vario titolo subiti e quantificati nella complessiva somma di € 3.864.448,93.
In particolare:
• tutti gli attori, indistintamente, chiedevano il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per il decesso di;
Parte_12
3 • , oltre al danno parentale, chiedeva il risarcimento del danno Pt_5 Parte_5 biologico dalla medesima patito in occasione del sinistro, quantificato nella misura del 55% di i.p.;
• , , (figli DE vittima) e Controparte_6 Parte_6 Parte_7 CP_4
e (OT DE vittima), oltre al danno parentale,
[...] Controparte_5 chiedevano il risarcimento del danno biologico di natura psichica derivante dall'essere intervenuti nell'immediatezza del fatto, riportando uno shock post traumatico;
• e , rispettivamente marito e figlia di Controparte_9 Parte_11 Parte_5
, oltre al danno parentale, chiedevano il risarcimento del c.d. danno riflesso
[...] patito a causa delle macrolesioni riportate dalla propria congiunta.
La , nella sua richiamata qualità, si costituiva in giudizio Parte_1 eccependo e contestando che il sinistro stradale si era verificato a causa DE corresponsabilità dei due pedoni, come già accertato nella sentenza emessa dal GIP del
Tribunale di Massa nel procedimento penale instaurato a carico del conducente DE Fiat
NT. Deduceva, con riguardo ad alcuni attori, e in particolare ai OT e al genero di
, che non era stata fornita prova dell'esistenza di un affectio Parte_12 Controparte_9 con la vittima tale da giustificare la richiesta del danno parentale. In ogni caso, le richieste risarcitorie, a qualsiasi titolo avanzate, erano eccessive ed esorbitanti. Pertanto, concludeva chiedendo in via preliminare il rigetto DE domanda formulata dai OT e dal genero di riguardo al danno parentale, e comunque chiedeva che il Tribunale Parte_12 procedesse alla liquidazione dei danni secondo quanto provato “ed in misura percentuale al concorso di colpa accertato” di madre e figlia nella causazione del sinistro.
e restavano contumaci. Controparte_10 Controparte_11
La causa veniva istruita a mezzo di prove documentali, CTU medico legale per l'accertamento delle lesioni subite da , prove per testi sull'intensità Parte_5 DE relazione affettiva tra gli attori e la de cuius e all'udienza del 17.7.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Massa, ritenuta l'esclusiva responsabilità nella determinazione del sinistro di , condannava i convenuti, in solido Controparte_11 fra loro, al pagamento in favore di ciascun attore del danno non patrimoniale per un importo totale di € 2.830.017.00 nonché al pagamento delle spese legali liquidate in € 128.449,20
4 oltre spese generali, CPA ed IVA, per una condanna complessiva, quindi, di circa €
3.017.440,00.
Con riferimento all'an, precisata l'autonomia del giudizio civile da quello penale, il Tribunale affermava l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro in oggetto in capo a
, conducente DE Fiat NT, escludendo un concorso di Controparte_11 responsabilità delle danneggiate. In particolare, affermava che: come emerso nel procedimento penale, l'imputato aveva investito e Parte_12 Parte_5 mentre queste ultime stavano percorrendo in fila indiana la strada con direzione Fivizzano-
AU in violazione dei primi quattro commi dell'art. 141 Cod. DE Strada;
sebbene il Giudice
Penale avesse accertato che l'evento fosse “principalmente” imputabile al conducente e
“seppur in minima parte” alla condotta anche delle persone offese in violazione dell'art. 190
c.d.s. (che impone ai pedoni di circolare sul marciapiede e ove manchi, sia insufficiente o ingombro, sul margine opposto al senso di marcia), tuttavia dalla documentazione in atti
(relazioni peritali di entrambe le parti), si desumeva che il marciapiede fosse alto all'incirca
30 cm, fosse invaso dalle erbacce e avesse il manto disconnesso, risultando di fatto impercorribile dalle due donne ( aveva 86 anni e per camminare si appoggiava Parte_12 alla figlia); mentre l'altro lato DE strada, invece, era delimitato da un muretto di cemento, con conseguente oggettiva impossibilità per le due vittime rispettare le norme del Codice DE strada richiamate dal Giudice penale. Aggiungeva che dalla consulenza tecnica condotta in sede penale, usando due metodologie differenti di calcolo, risultava che il avesse superato il limite di velocità, sebbene il Giudice Penale non avesse ritenuto CP_11 che tale circostanza fosse stata provata con certezza;
tuttavia, essendo pacifico che al momento del sinistro l'asfalto era bagnato ed era già calata la sera, il conducente avrebbe dovuto moderare la velocità ulteriormente rispetto al limite fissato, pari a 50 km/h.. Da ultimo il Tribunale evidenziava come, nell'eccepire una presunta corresponsabilità delle vittime, parte convenuta non avesse esposto in quale misura esse avessero contribuito alla causazione del sinistro, limitandosi a richiedere CTU dinamica, di conseguenza l'eccezione doveva ritenersi affetta da genericità.
Dal quadro fattuale così ricostruito emergeva che non risultava raggiunta la prova liberatoria richiesta dall'art. 2054, comma 1, c.c. per liberare il conducente dalla responsabilità esclusiva per il danno cagionato a persone dalla circolazione del veicolo.
Con riferimento al quantum, il Tribunale, sulla scorta delle risultanze DE CTU medico- legale svolta (per il danno biologico patito da ), delle allegazioni fattuali Parte_13 contenute in citazione (per il danno riflesso patito dal marito e dalla figlia Controparte_9
5 di , per il danno parentale del genero, dei figli e dei Parte_11 Parte_5 fratelli di ) e delle risultanze DE prova orale assunta (per il danno parentale Parte_12 dei OT di ), in ragione del principio di non contestazione dal momento che Parte_12 la convenuta non aveva specificamente contestato le allegazione dedotte dagli attori, applicando le Tabelle di Milano, condannava la a risarcire i Parte_1 danni a vario titolo subiti dagli attori.
Successivamente al deposito DE sentenza la Compagnia di assicurazione, anche al fine di evitare eventuali azioni esecutive a proprio danno, ritenendo da un lato sussistente un concorso di colpa dei due pedoni e dall'altro l'eccessività del risarcimento liquidato, ha provveduto al pagamento - con riserva di impugnazione e di ripetizione - del complessivo importo di € 746.600,00 in favore degli attori così suddiviso: a (figlia Parte_5 di nonché lesa nel sinistro): € 250.000; a (marito di Parte_12 Controparte_9 [...]
nonché genero di ): € 50.000; (figlia di Parte_5 Parte_12 Parte_11 [...]
): € 20.000; a , , , a Parte_5 Controparte_6 Parte_3 Pt_5 Parte_4 [...]
; a , figli di : € 60.000 ciascuno;
a e Parte_6 Parte_7 Parte_12 Parte_10
a , fratelli di : € 30.000; spese legali: € 66.600, di cui € 36.600 Controparte_8 Parte_12 lordi in favore dell'avv. Ravani ed € 30.000 lordi in favore dell'avv. Rigutini
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello , quale Parte_1 impresa designata per la Regione Toscana per il Fondo di Garanzia delle Vittime DE
Strada al fine di ottenerne la riforma, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, formulando istanza di sospensiva ex artt. 283 e 351, comma 1, c.p.c. per la parte eccedente all'importo di € 746.600,00 nel frattempo corrisposto agli attori e articolando i motivi di seguito indicati.
Si sono costituiti in giudizio , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Parte_3 Parte_4
, , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , , e
[...] CP_7 Parte_10 Controparte_8 Controparte_9 Pt_11
, contestando l'appello, opponendosi alla concessione DE sospensiva DE
[...] sentenza per insussistenza del periculum in mora e chiedendo la reiezione del gravame ex adverso proposto nonché la conferma DE sentenza di primo grado.
6 A seguito del deposito di ricorso ex art. 351, comma 2 e 3, c.p.c. la Corte disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione DE sentenza impugnata limitatamente al pagamento di somme superiori al 60% di quelle riconosciute e liquidate dal
Tribunale nella sentenza impugnata a titolo di danni in favore di ciascuna parte, nonché limitatamente al pagamento di somme superiori al 60% a quelle liquidate dal Tribunale a titolo di spese legali.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 22.05.2025, il Consigliere Istruttore formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e dichiarava la contumacia di
[...]
e , rinviando la causa al 17.06.2025. CP_10 Controparte_11
In tale data la Corte, dato atto DE mancata accettazione da parte di entrambe le parti DE proposta conciliativa del Consigliere Istruttore, fissava udienza di rimessione DE causa in decisione al giorno 18.11.2025, assegnando alle parti i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. All'esito la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 MOTIVO in relazione all'an.
Con il primo motivo l'appellante impugna il capo DE sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso un concorso di colpa dei due pedoni nella causazione del sinistro, attribuendo l'integrale responsabilità dello stesso in capo al conducente del veicolo non assicurato.
Assume che il primo giudice si è posto in contraddizione con quanto già deciso sul punto dal GIP del Tribunale di Massa nella sentenza di condanna emessa a carico del CP_11 per i medesimi fatti, nella quale era stata riconosciuta una seppur minima corresponsabilità delle vittime. Censura le circostanze di fatto dedotte nell'impugnata sentenza che si discostano dal giudicato penale (l'impraticabilità del marciapiede e la presenza di un muretto sull'altro lato DE strada), deducendo non corrispondente al vero l'affermazione del
Tribunale che il marciapiede fosse impercorribile dalle due donne (“era alto all'incirca 30 cm, fosse invaso dalle erbacce e avesse il manto disconnesso”.):
Evidenzia che: -
-dalle misurazioni del marciapiede effettuate dal perito ctp di Per_1 [...]
, è emerso che lo stesso aveva “un'altezza variabile tra 18 e 30 Parte_1 centimetri”, e pertanto non è dato sapere da dove il Giudice abbia dedotto che il marciapiede, nel punto in cui venne “intercettato” dalle due donne, fosse alto 30 cm e che le stesse non fossero in grado di salirvi;
7 - benché il manto del marciapiede fosse in parte danneggiato e in parte invaso da erba, le foto agli atti provano che vi era comunque la possibilità di transito per i pedoni come dimostrato dalla traccia centrale prodotta dal ripetuto passaggio;
-è fatto pacifico e non contestato che da entrambi i lati del marciapiede erano presenti
“scivoli di accesso” atti a facilitare la salita e la discesa dei pedoni sopra il marciapiede stesso, come da documentazione fotografica prodotta. Se i due pedoni, anziché attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali, avessero seguito le regole imposte dal Codice DE
Strada e dalla comune prudenza utilizzando le strisce presenti a pochi metri di distanza dal luogo dell'investimento, una volta giunti sul lato opposto DE via sarebbero potuti salire sul marciapiede grazie alla rampa di accesso, superando così in sicurezza il pericoloso tratto di strada in oggetto.
-diversamente da quanto affermato dal primo giudice, non è vero che il lato opposto DE strada fosse “delimitato da un muretto di cemento”., in quanto detto muretto non figura in nessuna delle fotografie prodotte in atti. La strada era libera e sgombra da ostacoli e quindi, anche ammesso e non concesso che il marciapiede non fosse praticabile e/o non utilizzabile dalle due donne, le stesse avrebbero dovuto percorrere la carreggiata con lo sguardo rivolto verso i veicoli in arrivo al fine di garantire la reciproca avvistabilità, non dando loro le spalle come invece accaduto;
-la condotta dei pedoni ha certamente contribuito in maniera determinante alla verificazione del sinistro dato che madre e figlia camminavano all'interno DE corsia destinata al transito veicolare nonostante la presenza del marciapiede, procedevano voltando le spalle ai veicoli provenienti da tergo in violazione dell'art. 190 Codice DE Strada e le norme DE comune prudenza, indossavano abiti scuri e quindi risultavano poco distinguibili considerando l'orario notturno in cui si è verificato il sinistro e non erano avvistabili dal conducente DE
Fiat NT in quanto la strada, in quel punto, presenta una semicurva che impediva allo stesso una piena visibilità;
- errato è il riferimento contenuto in sentenza relativo al fatto che il conducente DE vettura avrebbe superato il limite di velocità di 50 km/h previsto, e che comunque il medesimo avrebbe dovuto tenere una velocità inferiore a detto limite dato che l'asfalto era bagnato ed era già calata la sera, posto che -come chiaramente esposto nella sentenza del GIP-, non
è stato possibile accertare l'effettiva velocità alla quale viaggiava la Fiat NT in quanto i calcoli eseguiti dal consulente cinematico del PM sono stati svolti a partire da dati conosciuti in termini approssimativi, che hanno portato inevitabilmente a risultati a loro volta approssimativi. In assenza di dati certi, il GIP ha concluso che fosse ragionevole presumere
8 che al momento del sinistro procedesse a una velocità stimabile di circa 50 km/h o CP_11 di poco superiore. Stesse considerazioni sono state espresse anche nella perizia cinematica del perito secondo cui la Fiat NT viaggiava a una velocità compresa “nel range Per_1 tra 45 e 50 km/h”. Errata, quindi, sarebbe l'affermazione del primo giudice che “nel caso di specie il avesse superato i limiti di velocità”. Inoltre, non è emersa alcuna prova a CP_11 dimostrazione del fatto che il conducente DE Fiat NT avrebbe potuto evitare l'investimento se avesse tenuto una velocità inferiore ai 50 km/h. Nella perizia cinematica redatta dal perito è stato verificato, mediante calcoli matematici e simulazione Per_1 computerizzata, se vi fosse la possibilità per il conducente di evitare l'investimento, tenuto conto che i due pedoni si trovavano dietro una semicurva, ed è emerso che il guidatore non avrebbe avuto il tempo necessario per evitarli.
Censura, poi, la sentenza nella parte in cui il Tribunale imputa il mancato riconoscimento del concorso di colpa delle due vittime alla Compagnia di assicurazioni che sarebbe colpevole di non aver precisato “in quale misura esse abbiano contribuito nella causazione del sinistro”, posto che la quantificazione DE corresponsabilità del pedone sono rimessi al
Giudice a prescindere dall'eventuale misura indicata dall'assicuratore.
Il motivo è solo parzialmente fondato.
La responsabilità maggioritaria di non può essere in discussione, alla Controparte_11 luce delle emergenze documentali e probatorie emerse sia in sede penale (in particolare nella sentenza del Gip del Tribunale di Massa n. 185/2018 di sua condanna alla pena di 4 anni di reclusione in sede di abbreviato per il reato di cui all'art. 589 bis comma 1, 6 e 8 e
589 ter c.p., oltre che al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede) che in questa sede civile.
La stessa parte appellante, al fine di sostenere l'assunto del concorso di colpa delle
“vittime”, richiama fin dalle prime righe del primo motivo di appello la sentenza del Gip del
Tribunale di Massa che afferma che l'evento “seppur in minima parte, deve ritenersi conseguenza DE condotta delle persone offese. Ai sensi dell'art. 190 comma primo D.lvo
285/1992, infatti, i pedoni hanno l'obbligo di circolare sul marciapiede e, qualora questi manchino, siano insufficienti o ingombri, sul margine opposto al senso di marcia dei veicoli.
Nel caso di specie, invece, le due donne né hanno usufruito del marciapiede, (cfr. sit rese da e da in data 30.3.2018 nonché foto alle pagg. 8 e Parte_5 Testimone_1
9 DE prima relazione del consulente) che pure era presente, né hanno proceduto sul margine opposto al senso di marcia dei veicoli, ponendo così in essere, attraverso la
9 specifica violazione di una norma del codice DE strada, una condotta concausale rispetto all'evento” (pag. 6 appello). Il richiamo evidenzia un concorso minoritario delle vittime.
Premesso che è condivisibile l'osservazione del Tribunale nella sentenza impugnata per cui la Compagnia, pur invocando il concorso di responsabilità dei due pedoni, non si è mai espressa in ordine alla misura di tale concorso, la cui indicazione certamente rientrava nei propri oneri di allegazione, tuttavia tale circostanza non esime la Corte dal provvedere in merito.
Ebbene, come si è anticipato, gli elementi emersi sono tali da denotare una gravissima condotta colposa del conducente che, alla guida DE Fiat NT targata AJ274CC di proprietà di , ha investito le sigg.re e Controparte_10 Parte_12 Parte_5
mentre queste ultime stavano percorrendo in fila indiana la strada con direzione
[...]
Fivizzano-AU, camminando tra il marciapiede e la linea di margine DE carreggiata che il percorreva, omettendo di rallentare, di conservare il controllo del proprio veicolo CP_11
e di compiere le manovre necessarie per evitare di travolgerle. A seguito dell'urto Pt_12
, che veniva trascinata dall'auto per circa 15 metri, decedeva, mentre
[...] Parte_5
che procedeva davanti all'anziana madre, veniva sbalzata per circa 22 metri
[...] sull'asfalto, e quindi riportava gravissime lesioni.
La tipologia DE strada (tratto stradale in semicurva), l'orario notturno sia pure con illuminazione artificiale, il fondo bagnato, la presenza di un centro abitato (abitazioni ai lati DE strada), la presenza di tre segnali di pericolo a partire da 500 metri prima del punto d'urto, e la presenza dei pedoni sulla strada imponevano al di tenere un CP_11 comportamento adeguatamente cauto alla guida, ma anzi ne evidenziavano la particolare necessità, specie ove si considerino le prescrizioni contenute nell'art. 141, comma 3, cod. strada a proposito dell'obbligo, per il conducente, di «regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, (...) nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici».
Occorre ricordare che, secondo il consolidato insegnamento DE giurisprudenza DE
Corte Suprema, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone
10 appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme DE circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (cfr. Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017); l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione DE sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia DE condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. sentenza n. 8663 del 04/04/2017).
Pertanto, anche la conclamata violazione da parte del pedone delle regole del codice DE strada non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione di colpa che l'art. 2054 c.c. pone a carico del guidatore. “In presenza di un sinistro stradale costituito dall'investimento di un pedone, l'accertamento del comportamento colposo di quest'ultimo investito da un veicolo non è sufficiente per l'affermazione DE sua esclusiva responsabilità essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c. dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia DE condotta del pedone ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo DE velocità di guida mantenuta. La lettura combinata degli artt. 1227 e 2054, comma 1, c.c. esige, da parte del giudice di merito, che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame…” (Cass. 2433/24).
Secondo parte DE giurisprudenza (Cass. 5627/20; si veda, inoltre, Cass. 21402/22), poi,
l'art. 2054 c.c. “pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente, il quale deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno. Una tale prova liberatoria può essere fornita certamente allegando l'imprudenza del pedone, ma solo se questa si presenti come condotta imprevedibile. In sostanza, il danno non è imputabile
(del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo
(in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento”.
La Corte Suprema, al riguardo, ha affermato che occorre tener conto DE presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo e, ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del
11 pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (v. Cass., 4/4/2017, n. 8663; Cass.,
18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014 n. 3964; Cass. 2241/2019).
Il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principio generale di cautela dettato dall'art. 140 cod. strada che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni DE strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti DE strada (in particolare, proprio dei pedoni) (cfr. Cass. Pen.
Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013). Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti, vuoi in violazione degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 cod. strada. Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti DE strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (cfr. Cass. Pen. n. 1207 del 30/11/1992,
Cass. Pen. N. 29799/2015). Ne discende che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o in violazione di una specifica regola comportamentale) del pedone, risultando una tale condotta, invero, concausa dell'evento lesivo, ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento (cfr. art. 41, secondo comma, cod. pen.). Ciò che può ritenersi solo allorquando il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica) si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso, infatti, l'incidente potrebbe ricondursi, eziologicamente, proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima, dovendosi altrimenti il comportamento colposo ricondursi a concausa dell'evento. La presunzione di colpa del
12 conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, non opera in contrasto con il principio DE responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana (tra le altre, Cass., 13 marzo 2009, n. 6168),
e non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227
c.c., comma 1, del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza.
Così la giurisprudenza ha considerato colpevole l'automobilista che investa un pedone “in un punto privo di segnaletica pedonale e senza prestare attenzione al sopraggiungere dei veicoli”, “in quanto l'incidente si era verificato in un centro abitato e in un orario, ossia quello del rientro a casa, in cui la presenza di persone ai margini DE carreggiata poteva essere considerata usuale” (Cass. pen. 9459/23).
Nel caso in esame, sebbene non possa in alcun modo parlarsi di principio di affidamento (a fronte DE oggettiva, concreta prevedibilità DE presenza di pedoni sulla carreggiata), nondimeno é pacifico che le signore e stavano Parte_5 Parte_12 percorrendo a piedi una strada a doppio senso di marcia, in orario notturno e con visibilità verosimilmente non ideale, nello stesso senso di marcia delle autovetture che sopraggiungevano da tergo, laddove, come noto, l'art. 190 cod.strada prescrive ai pedoni, che percorrano tratti di strada privi di marciapiedi o simili, di «circolare sul margine DE carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione» e, fuori dei centri abitati, di «circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia», prescrivendo altresì, «ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica (...) di marciare su unica fila». Tali prescrizioni hanno lo scopo non solo di evitare intralci alla circolazione, ma anche di mettere i pedoni nelle condizioni di poter avvistare tempestivamente i veicoli che sopraggiungano in senso contrario ed evitare così possibili investimenti o urti. E' in tal senso che merita di essere ricordato il risalente, ma mai disatteso indirizzo che addebita al pedone una responsabilità concorrente dell'investimento ai suoi danni allorché costui, percorrendo una strada a doppio senso di circolazione, circoli sul margine destro anziché su quello sinistro DE carreggiata. Tale violazione si sostanzia in una notevole imprudenza, rilevante in caso di investimento ai fini DE valutazione del concorso di colpa del pedone (Cass. pen. n. 10056/1001; Cass. n. 46668/2022).
L'affermazione del Tribunale nella sentenza impugnata per cui “dalla documentazione in atti
(relazioni peritali di entrambe le parti), si desume che il marciapiede fosse alto all'incirca 30 cm, fosse invaso dalle erbacce e avesse il manto disconnesso, risultando di fatto
13 impercorribile dalle due donne (la signora aveva 86 anni e per camminare si Pt_12 appoggiava alla figlia); - l'altro lato DE strada, invece, è delimitato da un muretto di cemento;
-
per questi motivi
risultava oggettivamente impossibile per le due vittime primarie rispettare le norme del Codice DE strada richiamate dal Giudice penale” non convince e non è condivisa dalla Corte, posto che, se è vero che dalle foto delle perizie in atti si evince che l'altezza del gradino del marciapiede che avrebbero dovuto percorre i due pedoni, in alcuni punti, non è di agevole salita per l'altezza (variabile a seconda dei punti da 18 a 30 cm), tuttavia le fotografie in atti mostrano degli scivoli di accesso e non evidenziano un sedime impercorribile, considerato il visibile tracciato al centro del marciapiede segnato dal percorso del passaggio (cfr. foto perizia di parte appellante), pur nella evidente Per_1 scarsa manutenzione e presenza di erbacce ai lati del marciapiede stesso. In ogni caso, pare dirimente alla Corte il fatto che i due pedoni ben potessero transitare sul lato opposto DE strada, in quanto la presenza del muretto di cui danno atto il giudice e le due perizie non avrebbe in ogni caso impedito il transito dei due pedoni, a fianco dello stesso e sul sedime stradale, in modo da percorrere la strada con lo sguardo rivolto verso i veicoli in arrivo al fine di garantire la reciproca avvistabilità.
Ne consegue che, ad avviso DE Corte, debba ravvisarsi l'invocato concorso di colpa delle due vittime che, tuttavia, in ragione di quanto esposto sulla condotta di guida del , CP_11 va individuato in misura del tutto minoritaria e assai minima, ossia pari al 10%, con conseguente responsabilità del conducente investitore nella misura del 90%, posto che, se anche è vero che non risulta che il tenesse una velocità superiore ai limiti previsti, CP_11 dato che dalla sentenza penale (pag. 10 e segg.) emerge che “al momento del sinistro il
procedesse ad una probabile velocità di circa 50 Km/h o di poco superiore”, è CP_11 evidente che egli, tenuto conto delle condizioni DE strada e DE sua limitatissima esperienza di guida (in quanto neppure avrebbe dovuto guidare) ha proceduto troppo vicino al margine destro DE strada, malgrado la presenza dei pedoni, senza neppure tentare di frenare, così non riuscendo ad arrestare la marcia tempestivamente, nonostante la presenza di un ostacolo. La sua condotta è stata determinante in misura enormemente maggioritaria, tale rendere del tutto minima quella delle due vittime. In ordine alla velocità la
Corte Suprema ha affermato che “In tema di circolazione stradale ed in ipotesi
d'investimento di pedone, ai fini del superamento DE presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non è sufficiente la prova che la velocità tenuta dal veicolo era pari al limite massimo consentito, dovendosi invece dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro,
14 ex art. 141 c.d.s., posto che l'ente proprietario DE strada regola la velocità stabilendo il massimo consentito in relazione a condizioni ottimali (Cass. 931/25). “L'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa. (Cass. pen. 22587/24 e Cass pen 34942/22; analogamente, Cass. pen. 7093/21, secondo cui l'aver rispettato il limite massimo di velocità previsto nel tratto di strada percorso non costituisce esimente “qualora la causazione dell'evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall'141 cds”).
MOTIVO 2) Con il secondo motivo l'appellante impugna il capo DE sentenza attinente al quantum debeatur.
Il danno non patrimoniale subito da Parte_5
Il Tribunale ha riconosciuto in favore di sia il risarcimento del danno Parte_5 non patrimoniale per le lesioni riportate nel sinistro stradale, sia il risarcimento del danno parentale conseguente al decesso DE madre . Parte_12
L'appellante impugna solo la parte DE sentenza relativa al riconoscimento del danno non patrimoniale di natura biologica per le lesioni riportate da . Lamenta Parte_5 che il Tribunale ha liquidato il danno non patrimoniale subito dall'attrice sulla base delle risultanze DE CTU medico legale svolta in giudizio riconoscendo in aggiunta, un
“incremento per sofferenza su punto percentuale di danno biologico”, giungendo alla liquidazione DE somma di € 453.344,50. Tale aumento viene giustificato dal primo giudice sulla base del fatto che “la sua vita di relazione ha subito un peggioramento, con gravi sofferenze per la stessa (incremento per sofferenza su punto percentuale di danno biologico) come dimostrato dalla documentazione medica in atti (nello specifico valutazioni unità funzionale di salute mentale) e riscontrato dal CTU.”
Parte appellante, oltre a lamentare che il primo giudice non avrebbe specificato analiticamente le singole voci di danno, non chiarendo, per esempio, quale sia stato il valore DE diaria applicato (minimo/medio/massimo) o quanto sia stato riconosciuto a titolo di incremento sul punto, e così liquidando un danno complessivo di cui è impossibile la decifrazione, censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto detto incremento, in
15 quanto in contrasto con i principi giurisprudenziali dettati in materia dalla Cassazione.
Afferma che sia il peggioramento DE vita di relazione che il danno psicologico altro non sono che la naturale e normale conseguenza del grado di invalidità permanente riconosciuto in favore DE danneggiata. L'originaria attrice – afferma - non ha allegato circostanze straordinarie ed eccezionali per poter incrementare il danno riconoscendo ulteriori importi rispetto a quelli determinati in base ai criteri di liquidazione adottati dal Giudice di prime cure, ossia le Tabelle del Tribunale di Milano, che al loro interno già ricomprendono, rispetto ai valori standard precedenti e relativi al solo aspetto anatomo-funzionale DE lesione, una personalizzazione del danno con funzione risarcitoria sia DE sofferenza soggettiva psichica (danno morale), sia del pregiudizio agli aspetti dinamico-relazionali e personali DE vita del danneggiato.
Il motivo è fondato.
Non si ravvisano ragioni per personalizzare il danno non patrimoniale accertato e riconosciuto. L'operazione di "personalizzazione" impone "al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, anomale ed eccezionali che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari" (così Cass. Sez. 3, sent.
21 settembre 2017), e ciò in quanto "le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. 7513 del 2018). Alla stregua di tali premesse, dunque, la "personalizzazione" del danno patrimoniale lungi dal potersi fondare su di una sorta di "automatismo" legato all'entità del postumo di invalidità, avrebbe richiesto l'individuazione di circostanze specifiche "ulteriori" rispetto a quelle
"ordinarie", come detto, non solo "compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari" (cfr. Cass. n. 14364/2019). Nessuna specifica allegazione e deduzione probatoria risulta essere stata dedotta in relazione alla compromissione di specifiche attività relazionali DE vittima. Sulla base dei documenti e delle allegazioni dell'appellante, le circostanze di fatto, peculiari al caso de quo e che coinciderebbero con le sequele sanitarie, i trattamenti subiti e la sofferenza rientrano nelle conseguenze ordinarie già individuate e, quindi, compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari. Il danno riconosciuto a titolo di invalidità
16 temporanea e totale comprende tutte le sequele conseguenti al grado di invalidità riconosciuta laddove invece non vi è stata specifica allegazione di conseguenze specifiche, ulteriori e diverse che determinino un aggravamento DE compromissione invalidante.
Il conteggio del danno riconoscibile, quindi, effettuato secondo le medesime tabelle utilizzate dal Tribunale (Tabelle di Milano) è il seguente: danno non patrimoniale risarcibile euro 377.492,00 pari alla I.P. del 50%; euro 10.350,00 per itt;
euro 7.762,50 per it al 75%, ed euro 5.175,00 per itp al 50%, per un totale di euro
400.770,59.
Ne consegue che in favore di va liquidato l'importo di euro 360.693,53 Parte_5
(90% di euro 400.770,59) a titolo di danno non patrimoniale di natura biologica e morale;
euro 4.227,77 a titolo di spese mediche (pari al 90% di euro 4.697,53), ed euro 193.594,50
(pari al 90% di euro 215.105,00) a titolo di danno parentale, oltre accessori su ciascuna somma come riconosciuti dal Tribunale
Tale è l'importo che può essere riconosciuto, e che va maggiorato come stabilito dal
Tribunale di interessi e rivalutazione sulla predetta somma (previa devalutazione come sempre stabilito dal Tribunale), con le decorrenze individuate dal Tribunale.
Il danno riflesso subito da Controparte_9 ha agito in giudizio per richiedere sia il risarcimento del c.d. danno riflesso
[...] subito in conseguenza delle lesioni riportate dalla moglie , sia per Parte_5 ottenere il c.d. danno parentale conseguente al decesso DE OC . Parte_12
L'appellante impugna entrambe le liquidazioni per le seguenti ragioni.
a)-In relazione al danno riflesso l'appellante contesta, in quanto errato, il richiamo al principio di non contestazione, applicato dal Tribunale, il quale ha affermato che la
[...]
non ha specificamente contestato che il abbia subito un Parte_1 CP_9 pregiudizio derivante dalle lesioni riportate dalla moglie. L'appellante afferma che il
Tribunale confonde il principio dell'onere DE prova ex art. 2697 c.c. gravante sull'attore con il principio di non contestazione, il quale opera solamente nei confronti dei fatti noti alla parte e non per i fatti ignoti che, come tali, devono essere provati da chi li allega, in questo caso dagli attori. Deduce che l'unico fatto noto alla è che Parte_1
è il marito convivente di , incombendo sull'attore l'onere Controparte_9 Parte_5 di provare che vi sia stato uno stravolgimento DE vita familiare e che il marito avrebbe rinunciato a tutto quello che faceva in precedenza, circostanze che dovevano essere rigorosamente dimostrate. Aggiunge che il cd. danno riflesso non può mai essere
17 riconosciuto in via automatica. Dalla lettura DE CTU emerge chiaramente che i postumi riportati dalla on hanno determinato la perdita DE propria autosufficienza, come Pt_5 invece dedotto dagli attori in citazione, con conseguente infondatezza del quadro dipinto in citazione secondo cui il e la figlia DE vrebbero stravolto la propria vita CP_9 Pt_5 rinunciando a tutto quello che svolgevano prima del sinistro per dedicarsi all'assistenza DE stessa.
b) Censura la sentenza anche in ordine alla quantificazione del risarcimento operato, laddove il Tribunale ha applicato, per analogia, la tabella prevista dal Tribunale di Milano per la perdita del rapporto parentale. Lamenta che il primo giudice ha calcolato il danno subito dal marito come se la moglie fosse deceduta nel sinistro quantificandolo nella somma di € 259.812,00, e poi lo ha “abbattuto” DE percentuale de 50% pari alla IP riconosciuta dal CTU, giungendo così a una liquidazione - peraltro errata nel calcolo in quanto il 50% di
€ 259.812,00 ammonta a € 129.906,00 e non € 179.906,00 - del tutto eccessiva. Invoca
l'applicazione delle Tabelle per il danno riflesso del Tribunale di Roma, in quanto elaborate tenendo conto di numerosi fattori e variabili (“danno morale” inteso come dolore/ansia/incertezza in ordine al futuro del congiunto e “danno dinamico-relazionale” inteso come modificazione peggiorativa delle relazioni di vita del congiunto sul quale grava l'obbligo di assistenza), così da parametrare il risarcimento al caso specifico.
I motivi di cui sopra possono essere esaminati congiuntamente fra loro e sono parzialmente fondati.
Condivide la Corte l'assunto per cui non può trovare applicazione il principio di non contestazione, posto che costituisce ormai principio costantemente affermato anche in sede di legittimità quello per cui l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti. (Cass. n.14652/2016; Cass. n. 87/2019; n. 18074/2020; n. 2174/2021; n.
12064/2023), ciò in quanto l'interpretazione dell' art. 115 c.p.c. cui si è approdati è quella per cui la norma impone la contestazione specifica dei fatti che rientrano nella sfera di conoscibilità DE parte, non potendosi imporre ad una parte di prendere specifica posizione su fatti che le sono ignoti. L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova (Cass. n. 11353/2004).
18 Tale affermazione, tuttavia, va calibrata col principio, affermato dalla Corte Suprema, per cui il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute DE condotta (sentenza 31 gennaio
2019, n. 2788). Ed ha anche affermato, in tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, che il danno iure proprio subito dai congiunti DE vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Questi pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (ordinanza 8 aprile
2020, n. 7748; nello stesso senso v. le sentenze 30 agosto 2022, n. 25541, e 20 gennaio
2023, n. 1752). Traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini DE sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008).
Nel caso in esame la invalidità permanente riportata da è elevata (pari Parte_5 al 50%) a causa DE sintomatologia dolorosa e DE limitazione DE motilità ai gradi estremi conseguenti agli esiti fratturativi, nonché allo stato depressivo persistente connotato da importante calo del tono timico, dell'insonnia e degli attacchi di panico, nonché del lungo periodo di invalidità temporanea (180 giorni). Ne consegue che può ben ritenersi sussistente un danno riflesso in capo al coniuge per le gravi lesioni patite dal congiunto.
In ordine ai criteri di liquidazione, la Corte osserva che la Corte di Cassazione si è già espressa nel senso che “…Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal
2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti DE vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione “a punti “ in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso “in quanto per ora non è stato raccolto
19 un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio», come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice “…valutare se ritiene di avvalersi DE tabella sul danno da perdita delrapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto
e provato» (punto 17 delle “domande e risposte”, all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022).” (cfr.
Cass. n. 13540/2023).
Anche questa Corte di Appello si è espressa in tal senso in precedente specifico (cfr. sentenza n. 930/2024 del 28/6/2024), in ragione DE finalità di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, tenuto conto che il punteggio a punti tiene conto dell'età DE vittima, dell'età del superstite, del grado di parentela e DE convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione DE particolarità DE situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (v. Cass. 21/04/2021, n. 10579; 29/09/2021, n. 26300; 10/11/2021, n. 33005)”.
Orbene, ritiene questa Corte che le tabelle del Tribunale di Roma, pubblicate il 10 novembre
2023, in sostituzione delle precedenti del 2019, aggiornandole al tasso di inflazione annuo del periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2022, pari al 15,8%, siano idonee ad addivenire alla quantificazione del danno oggetto di causa.
La tabella prevista per la liquidazione del danno non patrimoniale riflesso è la tabella F. Il punto comprende le due diverse componenti del danno morale, correlato all'aspetto interiore del danno sofferto, dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ansia, incertezza in ordine al futuro del congiunto quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto. Per il danno relativo all'aspetto interiore è previsto un importo di € 3474,00, oltre ad un pari importo compreso tra € 3474,00 e euro 2450,00 (liquidato senza ulteriore maggiorazione in ragione DE percentuale di invalidità DE signora che ha comunque mantenuto un ampio Pt_5 margine di autonomia) nel caso di assistenza pubblica o comunque ulteriori risarcimenti per assistenza (nel caso risulta dalla CTU che la signora stata dichiarata Parte_5 invalida civile, pag. 10).
Considerato, quindi, il valore del punto pari a euro 5.924,00 occorre prendere in considerazione il parametro dato dalla relazione di parentela con il danneggiato e quindi il rapporto di coniugio, pari a 20 punti, oltre 4 punti per l'età del danneggiato (range 61-70
20 anni), 4 punti per l'età del parente da risarcire (range 51-60 anni), nonché la percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato, pari al 50%
Ne deriva la moltiplicazione di € 5.924,00 per 28 punti, che si calcola in € 165.872,00.
Moltiplicando detto importo per 50% si addiviene all'importo di € 82.936,00.
L'importo spettante viene quindi determinato in euro 74.642,40 (pari al 90% di euro
82.936,00).
Detta somma va maggiorata di interessi e rivalutazione come stabilito dal Tribunale, salva la diversa data di decorrenza DE devalutazione, ossia dal 10/11/2023, stante la pubblicazione in tale data delle tabelle di Roma.
c) Riguardo alla voce di danno parentale, parte appellante lamenta che il Tribunale ha liquidato in favore di la somma di € 44.148,00 per la perdita DE OC Controparte_9
sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano. Al riguardo l'appellante Parte_12 ribadisce tutte le contestazioni sopra sollevate in relazione all'errata applicazione del principio di non contestazione da parte del Giudice: in questo caso, l'unico dato noto alla era il rapporto di parentela intercorrente tra il e Parte_1 CP_9
; spettava all'attore dimostrare di aver subito un dolore apprezzabile per la Parte_12 perdita DE OC, non desumibile unicamente dalla circostanza che fossero conviventi.
Nessuna prova sul punto è stata offerta in primo grado.
In ogni caso – prosegue - anche a voler concedere che l'attore abbia avuto una apprezzabile relazione affettiva con la OC, l'appellante rileva come questa non potrà mai essere superiore a quella che il Tribunale ha riconosciuto in favore dei figli DE defunta. Con riferimento alla voce relativa all'intensità DE relazione, il Tribunale ha riconosciuto in favore DE figlia 15 punti, mentre in favore del genero 30 punti. Sul punto l'appellante Pt_5 rileva l'incongruità di una simile statuizione domandandosi come sia possibile che nei confronti di un genero si possa riconoscere un'intensità affettiva doppia rispetto a un figlio.
Il motivo è fondato.
Per il genero la Corte rileva la totale carenza di allegazione e prova di un particolare legame affettivo.
In proposito vale il principio per cui in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta iure proprio dai congiunti DE vittima di un illecito ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., questi ultimi devono provare l' effettività e la consistenza DE relazione affettiva, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di sussistenza, pur potendo costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la
21 profondità. Se cioè la domanda può trovare accoglimento anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno o dalla nuora o dal genero, non essendo condivisibile limitare la «società naturale», cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto DE sola cd. «famiglia nucleare», ammettendosi la possibilità per tali congiunti di provare in concreto la sussistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e di solidarietà con il familiare defunto
(v. Cass. n. 21230 del 20/10/2016), tuttavia la presunzione DE particolare intensità degli affetti è ammessa dalla giurisprudenza di legittimità per i parenti stretti (v. anche Cass., sentenza n. 1052713 maggio 2011), e nel caso in esame, trattandosi di legame affettivo instauratosi tra due adulti non legati da stretto vincolo di parentela, come OC e genero, la mancata allegazione specifica e prova di una particolare intensità del legame affettivo, che non può essere desunto dal rapporto di semplice convivenza, non consente l'accoglimento DE domanda,.
Nulla pertanto va riconosciuto a tale titolo a Controparte_9
Il danno riflesso subito da Parte_11
ha richiesto sia il risarcimento del c.d. danno riflesso subito in
[...] conseguenza delle lesioni riportate dalla madre , sia il c.d. danno Parte_5 parentale conseguente al decesso DE NO . Parte_12
Con riferimento alla prima voce risarcitoria, anche in ordine a tale posizione, l'appellante censura la motivazione del primo giudice per cui anche per la figlia, così come accaduto per il marito DE sig.ra la non avrebbe specificamente Pt_5 Parte_1 contestato l'esistenza di un pregiudizio derivante dalle lesioni riportate dalla madre. Deduce che l'unico fatto noto alla convenuta era che era la figlia non convivente Parte_11 DE . Altro non era noto e nessuna prova è stata fornita durante il Parte_5 giudizio in ordine a tale pregiudizio. Inoltre, è stato documentalmente provato che la figlia risiede a Reggio Emilia ed è pertanto poco credibile che la stessa possa aver subito quel grave stravolgimento DE propria vita quotidiana dedotto nell'atto introduttivo.
La sentenza – prosegue parte appellante - è errata anche nella quantificazione del risarcimento operato, essendo stato anche in questo caso calcolato il danno riflesso subito dalla figlia come se la madre fosse deceduta quantificandolo nella somma di € 262.037,00,
“abbattuto” DE percentuale 50% pari alla IP riconosciuta dal CTU, giungendo così a una liquidazione di € 131.018,50 del tutto eccessiva.
22 Anche in questo caso l'appellante contesta l'applicazione alla predetta liquidazione delle
Tabelle previste per il caso morte dal Tribunale di Milano anziché delle Tabelle per il danno riflesso elaborate dal Tribunale di Roma.
Il motivo è fondato per quanto riguarda il danno riflesso, dovendosi anche con riguardo a detta posizione richiamare le argomentazioni svolte a proposito del coniuge Controparte_9
Applicando le tabelle di Roma, considerato quindi il valore del punto pari a euro 3.474,00
(senza la componente aggiuntiva dinamico-relazionale, considerato che all'assistenza è tenuto ex lege il marito convivente) occorre prendere in considerazione il parametro dato dalla relazione di parentela con il danneggiato, pari a 15 punti, oltre 4 punti per l'età del danneggiato (range 61-70 anni), 7 punti per l'età del parente da risarcire (29 anni ), così in totale 26 punti. Detto punteggio va poi moltiplicato per il coefficiente dei soggetti tenuti alla assistenza, in questo caso 1, per un totale di euro 26.
Ne deriva che moltiplicando € 3.474,00 per 26 punti si ottiene la somma di € 90.324,00 che, moltiplicata per 50% pari alla I.P. DE GR , determina l'importo di Parte_5 euro 45.162,00, con conseguente riconoscimento dell'importo di euro 40.645,80 (pari al
90% DE somma di cui sopra)
Detta somma va maggiorata di interessi e rivalutazione come stabilito dal Tribunale, salva la devalutazione dal 10/11/2023, stante la pubblicazione in tale data delle tabelle di Roma.
Il danno parentale subito dai figli di Parte_12
Con riferimento agli altri figli di , ovverosia , , Parte_12 Controparte_6 Parte_3
, e , la Compagnia impugna la Parte_4 Parte_6 Parte_7 sentenza nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto agli stessi un punteggio di 15 per la voce relativa all'intensità DE relazione affettiva prevista dalle tabelle di Milano, senza offrire alcuna motivazione specifica in assenza di qualsiasi allegazione e prova da parte degli attori in merito all'intensità del rapporto affettivo con la madre.
Il danno parentale subito dai fratelli di Parte_12
Con riferimento ai fratelli di , ovverosia e , l'appellante Parte_12 Parte_10 CP_8 impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice ha riconosciuto agli stessi, così come accaduto per i figli, un punteggio di 15 per la voce relativa all'intensità DE relazione affettiva delle predette tabelle, senza fornire alcuna motivazione specifica in assenza di qualsiasi prova in merito all'intensità del rapporto affettivo con la sorella.
23 Detti motivi, inerenti il danno parentale liquidato ai figli e fratelli, possono essere esaminati unitamente e sono infondati.
Il danno da perdita del rapporto parentale certamente non è un danno in re ipsa , ma è pur sempre presuntivo. Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello) l'orientamento unanime DE Cassazione è che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, essendo tale conseguenza, per comune esperienza, connaturale all'essere umano (così Cass. Civ. Terza Sezione, n. 11212 del 24/04/2019, Cass. Civ. terza Sezione
n. 31950 dell'11/12/2018).
Nel caso di specie la lesione è comprovata dalla presenza di un legame di parentela qualificato e la concreta sussistenza di legame affettivo tra il de cuius e i figli non è mai stato seriamente revocato in dubbio.
In merito alle modalità di liquidazione di tale tipologia di danno, la Corte di Cassazione si è espressa nel senso che (Cass. Civ. Sez. III 30/8/2022 n. 25541) “Come noto, a fronte DE morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza all'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto.
Tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico- relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. civ. sez. III n. 28989 dell'11 novembre 2019).
Quanto alla prova del danno, non v'e' dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi DE propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza.
Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano (Cass. civ. sez. III n. 11212 del 24 aprile 2019; Cass. civ. sez. III n. 31950 dell'11 dicembre 2018; Cass. civ. sez. III n. 12146 del 14 giugno 2016).
24 Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. civ. sez. VI - 3 n. 3767 del 15 febbraio
2.018)”.
Ciò è quanto ha fatto il Tribunale, condividendo la Corte l'attribuzione di 15 punti per la voce relativa alla relazione affettiva, quale valore mediano previsto dalla suddetta tabella, riconoscibile quindi in via ordinaria, alla luce dei normali rapporti intercorrenti tra soggetti legati da analogo vincolo e di medesima età anagrafica.
Tenendo tuttavia conto DE percentuale di concorso di colpa attribuibile alla vittima (10%), il danno riconosciuto ai figli e ai fratelli di va così rideterminato, in favore di Parte_12 ciascuno, ed in particolare vanno riconosciute le seguenti somme in favore dei figli:
a euro 144.315,90 (pari al 90% di euro 160.351,00); Controparte_6
a euro 151.355,70 (pari al 90% di euro 168.173,00); Parte_3
a euro 144.315,90 (pari al 90% di euro 160.351,00); Parte_4
a euro 137.276,10 (pari al 90% di euro 152.529,00); Parte_6
a euro 151.355,70 (pari al 90% di euro 168.173,00). Parte_7
E le seguenti somme in favore dei fratelli:
a , euro 62.656,20 (pari al 90% di euro 69.618,00); Parte_10
a , euro 62.656,20 (pari al 90% di euro 69.618,00). Controparte_8
Ciascuna somma va maggiorata, come stabilito dal Tribunale, di rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dalla data del sinistro all'ultimo indice di rivalutazione disponibile, previa devalutazione dalla data del 1/2024 alla data del sinistro (6/11/2017).
Il danno parentale subito dai OT di Parte_12
Il Tribunale ha riconosciuto il danno parentale in favore di tutti e 9 i OT di Parte_12 applicando la Tabella del Tribunale di Milano.
L'appellante osserva come le prove testimoniali sul punto abbiano confermato che le frequentazioni tra OT e NO fossero di natura ordinaria: si vedevano in occasione delle festività e a volte la domenica. Inoltre, nessuno dei OT era convivente con la NO e alcuni di essi (come e ) erano residenti in città Controparte_3 Parte_11 diverse.
25 Alla luce di quanto sopra esposto, censura la motivazione DE sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto a tutti i OT, indistintamente, il valore di 15 punti previsto per la voce relativa all'intensità DE relazione affettiva e – afferma - addirittura di 30 punti in favore di e per essere gli stessi intervenuti sul luogo del sinistro, CP_4 Controparte_5 come se il turbamento subito nel vedere la NO investita possa influire sull'intensità del rapporto avuto in vita. Tale pregiudizio sarebbe stato eventualmente idoneo a configurare un danno biologico iure proprio che però non è stato provato/liquidato.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che la giurisprudenza ha sostenuto da tempo che anche tale rapporto affettivo (nonno/nipote) è meritevole di tutela giuridica, anche in difetto di convivenza (in questi termini, Cass. 7743/20). Del resto, è fin troppo noto che, nella società odierna, i genitori, assorbiti da ritmi di vita e lavorativi sempre più incalzanti, sempre più spesso affidano i figli alle cure dei nonni che, quindi, assumono una posizione di preminenza nella crescita e nella serenità dei OT. Secondo la giurisprudenza più recente (Cass 21230/16), quindi, lo stretto vincolo di parentela tra nonni e OT fa presumere la sussistenza del danno non patrimoniale. Spetterà al debitore dimostrare che nonno e nipote non si frequentavano,
o non si amavano, o non si parlavano, e via dicendo. In difetto, deve essere riconosciuto il risarcimento del danno.
Nel caso in esame, poi, sono stati assunti testi, i quali hanno confermato che due OT
( e ) sono sopraggiunti sul luogo del sinistro ( teste ) CP_4 CP_5 Testimone_2
e che la signora trascorreva le feste con i OT, e che più volte è stata vista Parte_12 trascorrere le feste con i OT (teste ), comprese le domeniche (teste Testimone_3 Tes_4
).
[...]
Emerge, quindi, anche in concreto un rapporto di frequentazione e affettività che giustifica, come fatto dal Tribunale, un riconoscimento di un punteggio medio (potendo secondo le tabelle milanesi essere riconosciuto il punteggio fino a 30), di 15 punti per la voce relativa alla relazione affettiva, quale valore mediano previsto dalla suddetta tabella, riconoscibile quindi in via ordinaria, alla luce dei normali rapporti intercorrenti tra soggetti legati da analogo vincolo e di medesima età anagrafica, mentre si giustifica il riconoscimento del punto fino a 30 per il grave turbamento che presuntivamente può riconoscersi ai due OT sopraggiunti sul luogo del sinistro ove è deceduta la NO.
Tenendo tuttavia conto DE percentuale di concorso di colpo attribuibile alla vittima (10%), il danno riconosciuto OT di va così rideterminato, in favore di ciascuno, ed Parte_12 in particolare le seguenti somme in favore dei OT:
26 a , euro 76.410,00 (pari al 90% di euro 84.900,00); CP_4
a , euro 79.466,40 (pari al 90% di euro 88.296,00); Controparte_5
a , euro 50.430,60 (pari al 90% di euro 56.034,00); Controparte_2
a , euro 50.430,60 (pari al 90% di euro 56.034,00); Controparte_1
a , euro 59.599,80 (pari al 90% di euro 66.222,00); Controparte_3
a , euro 53.487,00 (pari al 90% di euro 59.430,00); CP_7
a , euro 56.543,40 (pari al 90% di euro 62.826,00); Parte_8
a , euro 59.599,80 (pari al 90% di euro 66.222,00); Parte_9
a , euro 56.543,40 (pari al 90% di euro 62.826,00). Parte_11
Ciascuna somma va maggiorata, come stabilito dal Tribunale di rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dalla data del sinistro all'ultimo indice di rivalutazione disponibile, previa devalutazione dalla data del 1/2024 alla data del sinistro (6/11/2017)
ACCONTI
Successivamente al deposito DE sentenza, e precisamente in data 23/12/2024 la ha provveduto al pagamento delle seguenti somme: Parte_1
a. a (figlia di nonché lesa nel sinistro): € 250.000 Parte_5 Parte_12
b. a (marito di nonché genero di ): € Controparte_9 Parte_5 Parte_12
50.000
c. a (figlia di ): € 20.000 Parte_11 Parte_5
d. a (figlio di ): € 60.000 Controparte_6 Parte_12
e. a (figlia di ): € 60.000 Parte_3 Parte_12
f. a (figlia di ): € 60.000 Parte_4 Parte_12
g. a (figlia di ): € 60.000 Parte_6 Parte_12
h. a (figlio di ): € 60.000 Parte_7 Parte_12
i. a (fratello di ): € 30.000 Parte_10 Parte_12
j. a (sorella di ): € 30.000 Controparte_8 Parte_12
k. spese legali: € 66.600, di cui € 36.600 lordi in favore dell'avv. Ravani
In data 6/3/2025 l'appellante ha versato gli ulteriori acconti che seguono:
a (figlia di nonché lesa nel sinistro): € 191.459,07; Parte_5 Parte_12
a (marito di nonché genero di ): € Controparte_9 Parte_5 Parte_12
98.676,73;
(figlia di e nipote di ) € 104.381,82; Parte_11 Parte_5 Parte_12
a (figlio di ): € 49.947,74; Controparte_6 Parte_12
a (figlia di ): € 51.457,10; Parte_3 Parte_12
27 a (figlia di ): € 46.287,56; Parte_4 Parte_12
a (figlia di ): € 41.076,99; Parte_6 Parte_12
a (figlio di ) € 51.457,70; Parte_7 Parte_12
a (fratello di ) € 16.133,06; Parte_10 Parte_12
a (sorella di ) € 16.133,06; Controparte_8 Parte_12
a (nipote di ): € 37.020,52; Controparte_1 Parte_12
a (nipote di ): € 37.020,52; Controparte_2 Parte_12
a (nipote di ): € 43.751,51 Controparte_3 Parte_12
a (nipote di ): € 56.091,71 CP_4 Parte_12
a (nipote di ): € 58.335,36 Controparte_5 Parte_12
a (nipote di ): € 41.405,17 Parte_8 Parte_12
a (nipote di ): € 43.751,51 Parte_9 Parte_12
a (nipote di ): € 39.264,19 CP_7 Parte_12
DETRAZIONE ACCONTI
Gli acconti vanno sottratti dal credito risarcitorio attraverso le operazioni già indicate da
Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017; Cassazione civile Sez. 3,
Sentenza n. 6347 del 19/03/2014, pertanto occorre (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data DE liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi al saggio legale, ed applicato: (c') sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c'') sulla somma che residua in conto capitale dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal pagamento parziale fino alla liquidazione definitiva.
Parte appellante ha chiesto che gli appellati, ciascuno per il proprio titolo siano condannati a rimborsare alla compagnia appellante le somme che gli stessi risulteranno aver percepito in eccesso rispetto a quelle già ricevute da sia dopo la sentenza di 1° grado sia Parte_1 dopo la concessione dell'inibitoria parziale, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale dal giorno del pagamento al rimborso effettivo.
28 Dall'esame degli importi spettanti ai ricorrenti e quelli versati in acconti dalla Compagnia ai predetti emerge una eccedenza di versamento effettuato dall'appellante in favore di CP_9
(che emerge di euro 74.034,33 secondo gli importi di cui sopra) e
[...] Parte_11
(che emerge di 27.192,62). Ovviamente gli importi oggetto di restituzione dovranno essere meglio precisati – e quindi potranno essere diversi da quelli indicati - all'esito del conteggio aritmetico sopra precisato, inerente la maggiorazione degli interessi e DE rivalutazione, nonché DE svalutazione, riferiti sia al quantum risarcitorio spettante agli originari attori sia al quantum degli acconti da detrarre.
3) Con il terzo motivo l'appellante censura l'errata liquidazione delle spese legali riconosciute dal Giudice di prime cure nell'importo di € 128.449,20, oltre accessori di legge.
Afferma che il Tribunale ha applicato i principi DE giurisprudenza di legittimità in base ai quali il valore DE controversia non deve essere individuato nella sommatoria dei risarcimenti liquidati, ma nella domanda di valore più alto accolta, e nel caso di specie quella di alla quale sono stati liquidati € 737.446,32 (scaglione da € 520.000 Parte_13 ad € 1.000.000). Tuttavia lamenta che la sentenza sarebbe errata nella successiva parte in cui il Giudice ha ritenuto di dover applicare l'aumento del 340% senza prima procedere alla riduzione prevista per l'assistenza a parti con identiche posizioni, come previsto in applicazione dei principi richiamati nella suddetta giurisprudenza DE Cassazione, la quale ha stabilito che nel caso in cui le pretese fatte valere dai vari attori siano identiche in fatto e in diritto, come nel caso in oggetto, il compenso dovuto vada dapprima ridotto del 30%, e poi maggiorato del 30% per ciascuno dei primi dieci clienti, e del 10% per ciascun cliente dall'undicesimo al trentesimo.
In applicazione di detto principio, considerando che l'importo delle 4 fasi dello scaglione ammonta ad € 29.193,00, il Giudice avrebbe dovuto dapprima ridurre il suddetto importo del
30%, pari ad € 20.435,10 e poi calcolare sulla somma di € 20.435,10 l'aumento del 340%, per un importo finale di € 89.914,44 a fronte degli € 128.449,20 liquidati in sentenza.
Inoltre, l'interpretazione dei criteri dettati dall'art. 4 del D.M. 55/2014 non può derogare a quanto previsto dall'art.5 del c.p.c. Tale incremento non potrà essere superiore alla liquidazione degli onorari che sarebbero dovuti in caso di proposizione autonoma DE domanda di minor valore.
Il motivo è infondato.
Rileva la Corte che, poichè (come affermato di recente da Cass. n. 10367/2024) le domande proposte da più attori contro un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo) non si
29 sommano tra loro ( sono cumulate soltanto dal lato soggettivo, e vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, anche agli effetti DE liquidazione degli onorari, dovendo il valore DE causa ai fini DE liquidazione delle spese processuali parametrarsi quello DE domanda di valore più alto), il Tribunale ha valutato quale compenso su cui effettuare l'aumento del 30% quello di euro 737.446,32 corrispondente a quello che ha liquidato in favore di . Parte_5
Premesso che il minor importo oggi liquidato a non determina Parte_5
l'applicazione di un diverso scaglione (la somma ammonta ad euro 558.515,80), l'aumento del 30%, come efficacemente esplicitato nella sentenza DE Corte Suprema summenzionata, inerente ad un caso analogo ( vittime del medesimo fatto illecito che domandino il ristoro di danni), è riconoscibile anche per cause che possono differenziarsi solo nel quantum: “l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il
23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;…). Se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di applicare l'aumento che, alla luce di quanto affermato dalla Corte Suprema, è previsto e legittimo, mentre non può essere invocata la decurtazione del 30% stante la diversità delle singole posizioni anche ai fini risarcitori, come affermato nella citata sentenza DE Suprema Corte, di tal chè il motivo è infondato, salva la diversa liquidazione dell'importo che avverrà con la presente sentenza sulla base del principio DE liquidazione in base all'esito complessivo DE lite.
In conclusione, in parziale riforma DE sentenza impugnata, va dichiarato che alla determinazione del sinistro per cui è causa hanno concorso , da Controparte_11 un lato, e e , dall'altra, rispettivamente nella misura del Parte_5 Parte_12
10% e del 90%.
Conseguentemente gli importi per cui vi è condanna a carico dell'appellante e di
[...]
e , in solido fra loro, vanno rideterminati come sopra CP_11 Controparte_10 indicato.
30 In ordine alle spese di lite, in ragione del principio DE valutazione dell'esito complessivo DE lite, e quindi dell'accertato concorso di colpa nella misura del 10% a carico di
[...]
e , nonché del parziale accoglimento di alcuni motivi di appello Parte_5 Parte_12 in punto quantum ( ed in senso riduttivo), la Corte ravvisa le ragioni per compensare le spese di lite fra le parti nella misura del 20%, con condanna a carico dell'appellante e di e , in solido fra loro, DE frazione residua Controparte_11 Controparte_10 dell'80%.
Le spese sono liquidate, quanto al primo grado, nella corrispondente frazione di quanto liquidato dal Tribunale e, con riferimento a questo grado di giudizio, secondo il medesimo scaglione, ma in misura intermedia tra i medi e i minimi, considerato lo sforzo difensivo che traspare dagli atti.
Ferme le spese di CTU come stabilite dal Tribunale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 658/2024, emessa dal Tribunale di Massa in data 21.11.2024, notificata il 05.12.2024, la Corte così provvede:
-in parziale riforma DE sentenza, dichiara che alla determinazione del sinistro per cui è causa hanno concorso , da un lato, e e Controparte_11 Parte_5
, dall'altra, rispettivamente nella misura del 90% il primo e del 10% le seconde;
Parte_12
-condanna l'appellante e Parte_1 Controparte_11 [...]
, in solido fra loro, al pagamento delle seguenti somme: CP_10
-in favore di di: euro 360.693,53 a titolo di danno non patrimoniale di Parte_5 natura biologica e morale;
euro 4.227,77 a titolo di spese mediche, ed euro 193.594,50 a titolo di danno parentale, oltre accessori (rivalutazione e interessi previa devalutazione) su ciascuna somma come riconosciuti dal Tribunale e come detto in parte motiva, somme da cui vanno detratti gli acconti sopra indicati di euro 250.000,00 e di euro € 191.459,07 come detto in motivazione;
-in favore di di: euro 74.642,40 per la lesione del rapporto con la coniuge Controparte_9
oltre accessori come detto in motivazione, eliminando la statuizione Parte_5 di condanna di di e di Parte_1 Controparte_11 [...]
al pagamento DE somma di euro 48.394,72 per la perdita del rapporto con la CP_10 OC , e con detrazione dalla somma dovuta degli acconti sopra indicati di Parte_12 euro 50.000,00 e di euro € 98.676,73 come detto in motivazione;
-in favore di di: euro 40.645,80 per la lesione del rapporto parentale con Parte_11 la madre , oltre di interessi e rivalutazione come stabilito dal Tribunale, Parte_5
31 salva la devalutazione DE somma alla data del sinistro dal 10/11/2023 come meglio precisato in parte motiva, ed euro 56.543,40 a titolo di danno parentale per la morte DE NO , oltre rivalutazione ed interessi su ciascuna somma di cui sopra dalla Parte_12 data del sinistro all'ultimo indice di rivalutazione disponibile, previa devalutazione dalla data del 1/2024 alla data del sinistro (6/11/2017), somme da cui vanno detratti gli acconti sopra indicati di euro 20.000,00 e di euro € 104.381,82 come detto in motivazione;
- in favore di di euro 144.315,90, somma da cui vanno detratti gli acconti Controparte_6 sopra indicati di euro 60.000,00 e di euro € 49.947,74 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 151.355,70, somma da cui vanno detratti gli acconti sopra Parte_3 indicati di euro 60.000,00 e di euro € 51.457,10 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 144.315,90, somma da cui vanno detratti gli acconti Parte_4 sopra indicati di euro 60.000,00 e di euro € 46.287,56 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 137.276,10, somma da cui vanno detratti gli acconti Parte_6 sopra indicati di euro 60.000,00 e di euro € 41.076,99 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 151.355,90, somma da cui vanno detratti gli acconti Parte_7 sopra indicati di euro 60.000,00 e di euro € 51.457,70 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 62.656,20, somma da cui vanno detratti gli acconti sopra Parte_10 indicati di euro 30.000,00 e di euro € 16.133,06 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 62.656,20, somma da cui vanno detratti gli acconti Controparte_8 sopra indicati di euro 30.000,00 e di euro € 16.133,06 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 76.410,00, somma da cui va detratto l'acconto sopra CP_4 indicato di euro 56.091,71 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 79.466,40, somma da cui va detratto l'acconto sopra Controparte_5 indicato di euro 58.335,36 come detto in motivazione;
- in favore di di euro 50.430,60, somma da cui va detratto l'acconto sopra Controparte_2 indicato di euro 37.020,52 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 50.430,60, somma da cui va detratto l'acconto sopra Controparte_1 indicato di euro 37.020,52 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 59.599,80, somma da cui va detratto l'acconto Controparte_3 sopra indicato di euro 43.751,51 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 53.487,00, somma da cui va detratto l'acconto sopra CP_7 indicato di euro 39.264,19 come detto in motivazione;
-in favore di di euro 56.543,40, somma da cui va detratto l'acconto sopra Parte_8 indicato di euro 41.405,17 come detto in motivazione;
32 -in favore di di euro 59.599,80, somma da cui va detratto l'acconto sopra Parte_9 indicato di euro 43.751,51 come detto in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi su ciascuna somma di cui sopra dalla data del sinistro all'ultimo indice di rivalutazione disponibile, previa devalutazione dalla data del 1/2024 alla data del sinistro (6/11/2017);
Gli acconti vanno sottratti dai crediti risarcitori attraverso le operazioni già indicate da
Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017; Cassazione civile Sez. 3,
Sentenza n. 6347 del 19/03/2014, pertanto occorre (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data DE liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi al saggio legale, ed applicato: (c') sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c'') sulla somma che residua in conto capitale dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal pagamento parziale fino alla liquidazione definitiva.
-condanna gli appellati e alla restituzione in favore Controparte_9 Parte_11 dell'appellante di quanto ricevuto in eccesso, all'esito dei conteggi di cui sopra e come specificato in parte motiva, rispetto al quantum risarcitorio loro spettante secondo le statuizioni di cui alla presente sentenza;
-compensa le spese di lite del giudizio di primo grado fra le parti nella misura del 20% e condanna l'appellante , e Parte_1 Controparte_11 [...]
, in solido fra loro, al pagamento DE restante frazione dell'80% che, già nella CP_10 ridotta frazione, liquida in euro 102.759,36, oltre rimborso spese forfettarie, iva, se dovuta e spese generali, con distrazione in favore dei procuratori delle parti originarie attrici, odierni appellati, dichiaratisi antistatari;
-conferma nel resto la sentenza impugnata;
-compensa le spese di lite del giudizio di appello fra le parti nella misura del 20% e condanna l'appellante e , in solido fra Parte_1 Controparte_11 Controparte_10 loro, al pagamento DE restante frazione dell'80% che, già nella ridotta frazione, liquida in euro 55.000,08 oltre rimborso spese forfettarie, iva, se dovuta e spese generali, con distrazione in favore dei procuratori delle parti appellate, dichiaratisi antistatari;
Genova, 20/11/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
33 Dott.ssa VA NO
Dott. Marcello Bruno
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