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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/06/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 577/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data
20.3.2025
da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
,
[...] Parte_5
- ricorrenti –
rappresentate e difese dall'Avv. SPERANZONI RENATO, come da mandato in calce al ricorso, digitalmente domiciliati presso il suo indirizzo PEC
Email_1
con tro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
- contumace –
O G G ETTO : carta do cente.
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
1 IN PRINCIPALITÀ: accertarsi e/o dichiararsi il diritto delle ricorrenti alla “carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13.7.2015
n. 107 per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, e, per l'effetto, condannarsi il
, in persona del pro tempore, ad assegnare a ciascuna Controparte_1 CP_2
ricorrente la predetta la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare nel borsellino elettronico di ciascuna di esse la somma di € 500,00 per ognuno degli anni scolastici indicati in premessa, per gli importi totali indicati qui di seguito, e precisamente:
per € 500,00 (1 anno 2022/2023); Parte_1
per € 1.500,00 (3 anni 2022/23, 2023/2024 e 2024/2025); Parte_2
per € 1.500,00 (3 anni 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025); Parte_6
per € 500,00 (1 anno 2022/2023); Parte_4
per € 1.500,00 (3 anni 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025); Parte_5
maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo.
IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui nel corso del giudizio si accerti che una o più o tutte le ricorrenti non hanno diritto all'assegnazione della “carta docente” e all'accredito delle somme come sopra richieste per effetto di una qualsiasi causa ostativa (si indicano al riguardo - a puro titolo esemplificativo - l'uscita dall'ordinamento scolastico, il pensionamento, la cancellazione e/o il depennamento dalle graduatorie, il passaggio nei ruoli ATA), la domanda di condanna del al pagamento delle somme indicate “in principalità” deve Controparte_1
intendersi formulata a titolo di risarcimento del danno subito da ciascuna ricorrente per non avere potuto usufruire, per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, della carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” e delle somme delle quali spettava l'accredito, come sopra puntualmente quantificate per ciascuna ricorrente, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo.
IN OGNI CASO: spese, contributo unificato (€ 49,00), compensi professionali ex D.M. 13.8.2022
n. 147, rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA del presente giudizio interamente rifusi, dei quali il sottoscritto procuratore delle ricorrenti chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le ricorrenti esponevano di avere ricevuto incarichi di supplenza come docenti nel corso di taluni anni scolastici, ed agivano in giudizio nei confronti del
[...]
lamentando la mancata corresponsione a loro favore, Controparte_1
proprio in quanto titolari di contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del
Docente istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludevano affinché fosse accertato e dichiarato il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del alla corresponsione a loro favore dell'importo nominale di Controparte_1
valore corrispondente, oltre accessori, quale contributo alla formazione professionale,
tramite accredito su detta Carta.
1.2 In subordine svolgevano domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c. quantificando il danno nel medesimo importo, il tutto come riportato in epigrafe.
2. Il pur ritualmente notificato del ricorso-decreto Controparte_1
rimaneva contumace.
3. Dimessa da parte ricorrente documentazione afferente all'attuale inserimento dei ricorrenti nel cd. circuito scolastico, la causa non necessitando di attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § §
4. Va premesso che le ricorrenti lamentano il mancato accredito sulla “Carta elettronica”
del docente dell'importo di € 500,00 in relazione ad aa.ss. in cui hanno ottenuto incarichi di supplenza come docenti fino al termine delle attività didattiche o annuali.
3 5. E' documentato l'attuale inserimento di tutte le ricorrenti nel cd. “circuito scolastico”.
7. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022
resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza
29961/23, condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche –
come nella fattispecie in esame -.
8. Per le medesime ragioni va disapplicata anche la normativa interna (si veda l'art. 15 del
D.L. 69/2023 convertito dalla L. 103/2023) che, comunque per il solo a.s. 2023/24, ha esteso il beneficio in parola anche al personale supplente con incarico annuale, laddove non si riferisce anche ai docenti supplenti con incarico fino al termine delle attività
didattiche. Si rileva sul punto che nessuna delle ricorrenti ha ottenuto per il predetto a.s.
supplenza annuale.
9. Si rileva che anche la recente modifica normativa dell'art. 1, co. 121, L. 107/15, che prevede l'assegnazione della carta docente anche ai supplenti annuali - peraltro non ancora attuale necessitando di decreto del e del merito di Controparte_3
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione di criteri,
modalità di assegnazione della Carta, dell'importo nominale e delle risorse necessarie -
, sconta per le ragioni espresse dalla CGUE e dalla Corte di Cassazione sopra citate una discriminazione contrastante con l'ordinamento comunitario laddove esclude dal beneficio in parola altre categorie di docenti a tempo determinato, in particolare i docenti con assegnazione di incarico fino al termine delle attività didattiche, da cui la necessità di una sua disapplicazione.
10. In conclusione, considerato l'attuale inserimento dei ricorrenti nel circuito scolastico -
da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento -, va accolta la pretesa svolta in ricorso in via principale, con conseguente condanna del a provvedere all'accredito a CP_1
4 loro favore delle somme indicate in ricorso, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23).
11. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica:
per € 500,00; Parte_1
per € 1.500,00; Parte_2
per € 1.500,00; Parte_6
per € 500,00; Parte_4
per € 1.500,00, Parte_5
e conseguentemente condanna il a provvedere al relativo accredito, oltre alla maggior CP_1
somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna il convenuto a rifondere al procuratore di parte ricorrente – che si é CP_1
dichiarato antistatario - le spese di lite, liquidate in € 4.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.
Venezia, 10/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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