Articolo 1 della Legge 26 maggio 1959, n. 344
Articolo 2
Versione
25 giugno 1959
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 87.125.000 da destinare alla concessione di contributi straordinari a favore degli Enti autonomi lirici.
Entrata in vigore il 25 giugno 1959
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