CA
Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 15/03/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede Distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.216/2023 R.G. di appello alla sentenza n.3249/2022 del
Tribunale di Taranto, pendente tra
domiciliato in Carosino presso lo studio dell'Avv. Biagio Leuzzi Parte_1
dal quale è rappresentato e difeso, ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
appellante e
domiciliata in Grottaglie presso lo studio dell'Avv. Pietro Controparte_1
Carlucci dal quale è rappresentata e difesa;
appellata nonché
Controparte_2
appellato contumace
All'udienza del 7.03.2025 la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti costituite come da note di precisazione a cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato a e il Controparte_2 Controparte_1
7.06.2023 ha proposto appello avverso la sentenza n. 3249/2022 con cui Parte_1 il Tribunale di Taranto, a definizione del giudizio ivi incardinato al n. 1581/2017 R.G., ha rigettato, con compensazione delle spese di lite, la domanda risarcitoria proposta da detta parte attrice nei confronti dei convenuti odierni appellati.
Premesso che è proprietario di un fondo rustico sito in Grottaglie alla Via Oberdan (in
Catasto Urbano part. 16 fg. 54) confinante con fondo di proprietà di Controparte_2
e (in catasto part. 199, fg. 54); che in data 30.12.2014 si è verificato Controparte_1
il crollo di una parte del muro di recinzione in conci di tufo delimitante il confine tra i due terreni;
che in conseguenza di tale evento l'autovettura di proprietà dell'attore, modello Mercedes classe A tg. BT999ZL, parcheggiata in prossimità della zona interessata dal cedimento, ha subito rilevanti danni;
che rimanevano danneggiati anche circa 50 mq di piastrelle Rosa Portogallo ivi depositate, ha convenuto Parte_1
in giudizio e dinanzi al Tribunale di Taranto per Controparte_2 Controparte_3
ottenere il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento di tali danni, oltre quelli ulteriori relativi ad un lotto di mattonelle in marmo anch'esse danneggiate a seguito dell'evento. Rigettata la domanda con la sentenza n. 3249/2022 del Tribunale di
Taranto, con citazione notificata il 7.06.2023 il ha proposto appello Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, con riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio, insistendo in via istruttoria per l'ammissione dalla prova per testi da cui detta parte attrice era stata dichiarata decaduta con ordinanza del 29.11.2019.
Costituitasi anche in questa fase, l'appellata ha riproposto ex Controparte_1
art.346 c.p.c. la questione della natura comune del muro già posta in primo grado e ha concluso per il rigetto del proposto appello per la sua infondatezza.
È rimasto invece contumace l'altro appellato, Controparte_2
Con il primo motivo di gravame il lamenta che in sentenza manchi una Parte_1 valutazione “globale ed unitaria degli elementi probatori” e che non sia possibile individuare “il criterio logico in base al quale il giudice ha formato il suo convincimento”, avendo a suo dire il tribunale fatto delle “affermazioni apodittiche non corredate dagli elementi a sostegno della sua decisione”, che il tribunale non avrebbe tenuto conto delle deposizioni testimoniali e della mancata comparizione di CP_2
a rendere l'interrogatorio formale, e avrebbe anche erroneamente dichiarato
[...]
l'attore decaduto dalla prova per testi, che il tribunale sarebbe caduto in contraddizione avendo da un lato ammesso che la responsabilità dei danni per il crollo del muro sarebbe dei e dall'altro rigettato la domanda, che il tribunale avrebbe disatteso il CP_2
principio del danno in re ipsa dalla cui applicazione avrebbe dovuto trarre l'esistenza del danno.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante allega l'illogicità della sentenza appellata avendo il giudice di prime cure immotivatamente disatteso le risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio, che “ha fatto chiarezza” sulla proprietà del muro in capo ai convenuti e sui danni ad essi imputabili, avendo il CTU accertato la non corretta esecuzione a regola d'arte della parte di muro crollata, risultata priva di idonei pilastri di irrigidimento necessari a consentire un adeguato incastro dei conci di tufo con la struttura in calcestruzzo.
Prima dell'esame dei motivi di appello, occorre soffermarsi brevemente sulla natura comune o meno del muro da cui sarebbero derivati i danni, questione riproposta dalla in questo grado ex art. 346 c.p.c. Tale questione non è più scrutinabile a seguito CP_2
del passaggio in giudicato del capo della sentenza contenente un'esplicita statuizione della proprietà del muro in capo ai convenuti e . Controparte_2 Controparte_1
Considerato infatti che in generale il rigetto di una domanda o di un'eccezione preliminare posta dalla parte comunque poi risultata vittoriosa (domanda o eccezione la cui decisione non inficia cioè la vittoria finale) genera comunque una soccombenza della parte sul punto e che la parte, pertanto, è onerata della proposizione di impugnazione incidentale sul punto, eventualmente condizionata all'accoglimento dell'appello avverso, al fine di sottoporre il relativo capo della sentenza resa in prime cure anche al giudice del gravame, non essendo all'uopo sufficiente la mera riproposizione ex art. 346
c.p.c., ove vi sia stata pronuncia sulla questione ritualmente sollevata (Cass. civ. sez. un.
12.05.2017 n. 11799, Cass. civ. sez. un. 19.04.2016 n. 7700, Cass. civ. sez. III
23.09.2004 n. 19126), applicando tali principi al caso in esame, la avrebbe CP_2
dovuto proporre appello incidentale avverso il capo della sentenza (v. alla pag. 3) nel quale il tribunale ha stabilito che il muro è di proprietà dei in quanto situato sul CP_2
loro fondo e non limitarsi alla mera riproposizione della questione ex art.346 c.p.c. Non avendo proposto appello incidentale sul punto, la questione della proprietà del muro non può essere più sollevata essendo l'appartenenza del muro ai convenuti ormai coperta dal giudicato. Ciò chiarito, i motivi di gravame, da esaminare congiuntamente in quanto afferenti alla valutazione delle risultanze istruttorie e alla prova dei danni di cui il ha chiesto Parte_1
il risarcimento, non sono condivisibili.
Pur rilevandosi che nella sentenza appellata in effetti, dopo aver statuito che il muro crollato sia di proprietà dei il tribunale ha concluso per il rigetto della domanda CP_2
per assenza della prova del danno senza indicare le ragioni per le quali a suo dire gli elementi raccolti in giudizio, anche a mezzo della consulenza tecnica d'ufficio, non consentirebbero di ritenere la sussistenza del danno risarcibile, pur dovendosi ammettere pertanto il difetto di motivazione in cui è incorso il tribunale, esclusa (come ritenuto dal tribunale nella sentenza appellata. v. alle pagg. 5 e 6) nel nostro ordinamento la configurabilità del danno sia in re ipsa e ritenuto pertanto che in generale il danno risarcibile (danno conseguenza) sia da provare, anche a mezzo di presunzioni (Cass. civ. sez. un. 15.11.2022 n. 33645, Cass. civ. sez. III 6.11.2024 n. 28536, Cass. civ. sez. un.
11.11.2008 n. 26972), a giudizio di questa corte, nel caso in esame, il non ha Parte_1
provato il danno effettivamente subito per il crollo del muro. E ciò per una serie di elementi.
La vettura, innanzitutto, è risultata sottoposta a fermo amministrativo fin dal 2010 (già quattro anni prima del sinistro), circostanza che induce a ritenere la stessa non circolante già prima del sinistro. Il consulente d'ufficio ha rilevato altresì che la vettura, in base a quanto desumibile anche dalle fotografie della Polizia Municipale scattate lo stesso giorno (30.12.2014) del crollo del muro, presentava danni, non riconducibili al crollo del muro, sia alla parte posteriore, compresa la rottura dei fanali, che sulle parti laterali.
Il consulente d'ufficio ha rilevato dalle fotografie anche la presenza di ammaccature sulla carrozzeria e l'usura della vernice. Il mezzo, infine, si trovava altresì al momento del sinistro in un fondo agricolo, senza protezione ed esposto alle intemperie.
Tali elementi inducono in modo univoco a ritenere che il mezzo era in pessimo stato già al momento del crollo del muro, in uno stato di completo abbandono e destinato già prima del sinistro alla rottamazione. E a conferma di tale condizione si rileva che il si è ben guardato nel corso del giudizio dal documentare e in qualche modo Parte_1
provare le manutenzioni e le revisioni del veicolo precedenti il sinistro.
Tale conclusione trova conforta anche nella circostanza (si ribadisce) che la vettura è stata “trovata” dal consulente d'ufficio nelle stesse condizioni di abbandono nel 2021
(v. relazione di c.t.u.), cioè ben sette anni dopo il crollo del muro avvenuto nel 2014. E se il mezzo era già in stato di abbandono e destinato alla rottamazione, non è dato desumere dagli elementi acquisiti in giudizio se il valore del mezzo prima del sinistro fosse superiore a quello di 500,00 euro in cui è stato determinato dal consulente di ufficio il valore di rottamazione del mezzo. Non è dato desumerlo, nello specifico, dalla consulenza d'ufficio poiché il consulente d'ufficio ha proceduto ad una stima
“grossolana” della vettura (v. relazione alla pag. 8) supponendo, senza tuttavia averlo verificato, che la vettura fosse in buone condizioni, buone condizioni in realtà da escludere per le ragioni suddette (fermo amministrativo dal 2010, danni vari alla carrozzeria, tenuta del veicolo in fondo agricolo e senza protezione, sostanzialmente in stato di abbandono).
Ciò ritenuto, considerato che era onere del provare ex art. 2697 c.c. non solo Parte_1
l'esistenza ma anche l'ammontare del danno (sull'onere della prova del quantum del danno, ex multis, Cass. civ. sez. lav.
5.09.2024 n.23855, Cass. civ. sez. III 27.04.2011
n. 9404), che a tale scopo era necessario dimostrare il valore della vettura prima del suo asserito danneggiamento causato dal crollo del muro, alla mancanza di tale prova conseguono l'impossibilità di accertare e quantificare il danno e il rigetto della domanda.
La domanda di risarcimento va rigettata anche per l'asserito danneggiamento di 50 mq di piastrelle pur allegato dal . Parte_1
Innanzitutto, perché di tale danneggiamento non vi è menzione alcuna nel rapporto della
Polizia Municipale del 17.01.2015 relativo all'intervento in loco eseguito il 30.12.2014
(v. copia prodotta dal in primo grado), facendosi in esso menzione del solo Parte_1
danneggiamento della vettura.
In secondo luogo, perché il consulente d'ufficio ha rilevato in loco (v. relazione di c.t.u., alla pag. 7) solo poche mattonelle “rovinate”, della superficie di 2,50 mq circa, nettamente inferiore ai 50 mq indicati in citazione dall'attore. Il rilievo, peraltro, è stato effettuato dal consulente (nel 2021) a distanza di sette anni dal crollo (nel 2014) del muro.
In terzo luogo, non sfugge che anche le piastrelle sono state rinvenute nel fondo agricolo e senza protezioni, esposte alle intemperie.
L'omesso rilievo del danneggiamento delle mattonelle nel rapporto della Polizia
Municipale intervenuta subito dopo il crollo del muro e il deposito da anni delle mattonelle all'aperto in un fondo agricolo, senza protezione alcuna e con esposizione alle intemperie (v. fotografie delle mattonelle scattate dalla Polizia Municipale), rendono quanto mai arduo sostenere che la rottura delle quelle poche mattonelle (di mq
2,50 complessivi) sia stato causato dal crollo del muro piuttosto che dal deposito da anni delle mattonelle senza protezioni ed in un fondo agricolo, dove sono state ritrovate anche dal c.t.u. sette anni dopo.
Resta assorbita ogni altra questione.
Il rigetto dell'appello implica secondo soccombenza (art. 91 c.p.c.) la condanna dello appellante al rimborso delle spese di lite di appello nei confronti dell'appellata
[...]
, con versamento allo Stato ex art. 133 DPR 30.05.2002 n. 115, essendo stata CP_1
la ammessa al patrocinio a carico dello Stato già dal primo grado. Tali spese CP_2
possono liquidarsi secondo valori vicini ai parametri minimi di cui al DM 10.03.2014
n.55 perché la causa non ha comportato la trattazione di questioni giuridiche particolari e complesse.
Nulla per le spese di appello nei confronti di essendo rimasto Controparte_2
contumace.
Al rigetto dell'appello consegue anche l'obbligo del di pagare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 3249/2022 del Tribunale di Taranto proposto da nei confronti di e con Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
atto di citazione notificato il 7.06.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al rimborso delle spese di lite di appello di Parte_1 [...]
, liquidate in € 2.000,00 oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA CP_1
come per legge, con pagamento delle stesse in favore dell'Erario ex art. 133 DPR
30.05.2002 n.115;
3) nulla per spese di lite di appello in favore di Controparte_2
Sussistono i presupposti affinché paghi un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.115. Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 14.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Campanale dr. Pietro Genoviva
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede Distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.216/2023 R.G. di appello alla sentenza n.3249/2022 del
Tribunale di Taranto, pendente tra
domiciliato in Carosino presso lo studio dell'Avv. Biagio Leuzzi Parte_1
dal quale è rappresentato e difeso, ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
appellante e
domiciliata in Grottaglie presso lo studio dell'Avv. Pietro Controparte_1
Carlucci dal quale è rappresentata e difesa;
appellata nonché
Controparte_2
appellato contumace
All'udienza del 7.03.2025 la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti costituite come da note di precisazione a cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato a e il Controparte_2 Controparte_1
7.06.2023 ha proposto appello avverso la sentenza n. 3249/2022 con cui Parte_1 il Tribunale di Taranto, a definizione del giudizio ivi incardinato al n. 1581/2017 R.G., ha rigettato, con compensazione delle spese di lite, la domanda risarcitoria proposta da detta parte attrice nei confronti dei convenuti odierni appellati.
Premesso che è proprietario di un fondo rustico sito in Grottaglie alla Via Oberdan (in
Catasto Urbano part. 16 fg. 54) confinante con fondo di proprietà di Controparte_2
e (in catasto part. 199, fg. 54); che in data 30.12.2014 si è verificato Controparte_1
il crollo di una parte del muro di recinzione in conci di tufo delimitante il confine tra i due terreni;
che in conseguenza di tale evento l'autovettura di proprietà dell'attore, modello Mercedes classe A tg. BT999ZL, parcheggiata in prossimità della zona interessata dal cedimento, ha subito rilevanti danni;
che rimanevano danneggiati anche circa 50 mq di piastrelle Rosa Portogallo ivi depositate, ha convenuto Parte_1
in giudizio e dinanzi al Tribunale di Taranto per Controparte_2 Controparte_3
ottenere il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento di tali danni, oltre quelli ulteriori relativi ad un lotto di mattonelle in marmo anch'esse danneggiate a seguito dell'evento. Rigettata la domanda con la sentenza n. 3249/2022 del Tribunale di
Taranto, con citazione notificata il 7.06.2023 il ha proposto appello Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, con riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio, insistendo in via istruttoria per l'ammissione dalla prova per testi da cui detta parte attrice era stata dichiarata decaduta con ordinanza del 29.11.2019.
Costituitasi anche in questa fase, l'appellata ha riproposto ex Controparte_1
art.346 c.p.c. la questione della natura comune del muro già posta in primo grado e ha concluso per il rigetto del proposto appello per la sua infondatezza.
È rimasto invece contumace l'altro appellato, Controparte_2
Con il primo motivo di gravame il lamenta che in sentenza manchi una Parte_1 valutazione “globale ed unitaria degli elementi probatori” e che non sia possibile individuare “il criterio logico in base al quale il giudice ha formato il suo convincimento”, avendo a suo dire il tribunale fatto delle “affermazioni apodittiche non corredate dagli elementi a sostegno della sua decisione”, che il tribunale non avrebbe tenuto conto delle deposizioni testimoniali e della mancata comparizione di CP_2
a rendere l'interrogatorio formale, e avrebbe anche erroneamente dichiarato
[...]
l'attore decaduto dalla prova per testi, che il tribunale sarebbe caduto in contraddizione avendo da un lato ammesso che la responsabilità dei danni per il crollo del muro sarebbe dei e dall'altro rigettato la domanda, che il tribunale avrebbe disatteso il CP_2
principio del danno in re ipsa dalla cui applicazione avrebbe dovuto trarre l'esistenza del danno.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante allega l'illogicità della sentenza appellata avendo il giudice di prime cure immotivatamente disatteso le risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio, che “ha fatto chiarezza” sulla proprietà del muro in capo ai convenuti e sui danni ad essi imputabili, avendo il CTU accertato la non corretta esecuzione a regola d'arte della parte di muro crollata, risultata priva di idonei pilastri di irrigidimento necessari a consentire un adeguato incastro dei conci di tufo con la struttura in calcestruzzo.
Prima dell'esame dei motivi di appello, occorre soffermarsi brevemente sulla natura comune o meno del muro da cui sarebbero derivati i danni, questione riproposta dalla in questo grado ex art. 346 c.p.c. Tale questione non è più scrutinabile a seguito CP_2
del passaggio in giudicato del capo della sentenza contenente un'esplicita statuizione della proprietà del muro in capo ai convenuti e . Controparte_2 Controparte_1
Considerato infatti che in generale il rigetto di una domanda o di un'eccezione preliminare posta dalla parte comunque poi risultata vittoriosa (domanda o eccezione la cui decisione non inficia cioè la vittoria finale) genera comunque una soccombenza della parte sul punto e che la parte, pertanto, è onerata della proposizione di impugnazione incidentale sul punto, eventualmente condizionata all'accoglimento dell'appello avverso, al fine di sottoporre il relativo capo della sentenza resa in prime cure anche al giudice del gravame, non essendo all'uopo sufficiente la mera riproposizione ex art. 346
c.p.c., ove vi sia stata pronuncia sulla questione ritualmente sollevata (Cass. civ. sez. un.
12.05.2017 n. 11799, Cass. civ. sez. un. 19.04.2016 n. 7700, Cass. civ. sez. III
23.09.2004 n. 19126), applicando tali principi al caso in esame, la avrebbe CP_2
dovuto proporre appello incidentale avverso il capo della sentenza (v. alla pag. 3) nel quale il tribunale ha stabilito che il muro è di proprietà dei in quanto situato sul CP_2
loro fondo e non limitarsi alla mera riproposizione della questione ex art.346 c.p.c. Non avendo proposto appello incidentale sul punto, la questione della proprietà del muro non può essere più sollevata essendo l'appartenenza del muro ai convenuti ormai coperta dal giudicato. Ciò chiarito, i motivi di gravame, da esaminare congiuntamente in quanto afferenti alla valutazione delle risultanze istruttorie e alla prova dei danni di cui il ha chiesto Parte_1
il risarcimento, non sono condivisibili.
Pur rilevandosi che nella sentenza appellata in effetti, dopo aver statuito che il muro crollato sia di proprietà dei il tribunale ha concluso per il rigetto della domanda CP_2
per assenza della prova del danno senza indicare le ragioni per le quali a suo dire gli elementi raccolti in giudizio, anche a mezzo della consulenza tecnica d'ufficio, non consentirebbero di ritenere la sussistenza del danno risarcibile, pur dovendosi ammettere pertanto il difetto di motivazione in cui è incorso il tribunale, esclusa (come ritenuto dal tribunale nella sentenza appellata. v. alle pagg. 5 e 6) nel nostro ordinamento la configurabilità del danno sia in re ipsa e ritenuto pertanto che in generale il danno risarcibile (danno conseguenza) sia da provare, anche a mezzo di presunzioni (Cass. civ. sez. un. 15.11.2022 n. 33645, Cass. civ. sez. III 6.11.2024 n. 28536, Cass. civ. sez. un.
11.11.2008 n. 26972), a giudizio di questa corte, nel caso in esame, il non ha Parte_1
provato il danno effettivamente subito per il crollo del muro. E ciò per una serie di elementi.
La vettura, innanzitutto, è risultata sottoposta a fermo amministrativo fin dal 2010 (già quattro anni prima del sinistro), circostanza che induce a ritenere la stessa non circolante già prima del sinistro. Il consulente d'ufficio ha rilevato altresì che la vettura, in base a quanto desumibile anche dalle fotografie della Polizia Municipale scattate lo stesso giorno (30.12.2014) del crollo del muro, presentava danni, non riconducibili al crollo del muro, sia alla parte posteriore, compresa la rottura dei fanali, che sulle parti laterali.
Il consulente d'ufficio ha rilevato dalle fotografie anche la presenza di ammaccature sulla carrozzeria e l'usura della vernice. Il mezzo, infine, si trovava altresì al momento del sinistro in un fondo agricolo, senza protezione ed esposto alle intemperie.
Tali elementi inducono in modo univoco a ritenere che il mezzo era in pessimo stato già al momento del crollo del muro, in uno stato di completo abbandono e destinato già prima del sinistro alla rottamazione. E a conferma di tale condizione si rileva che il si è ben guardato nel corso del giudizio dal documentare e in qualche modo Parte_1
provare le manutenzioni e le revisioni del veicolo precedenti il sinistro.
Tale conclusione trova conforta anche nella circostanza (si ribadisce) che la vettura è stata “trovata” dal consulente d'ufficio nelle stesse condizioni di abbandono nel 2021
(v. relazione di c.t.u.), cioè ben sette anni dopo il crollo del muro avvenuto nel 2014. E se il mezzo era già in stato di abbandono e destinato alla rottamazione, non è dato desumere dagli elementi acquisiti in giudizio se il valore del mezzo prima del sinistro fosse superiore a quello di 500,00 euro in cui è stato determinato dal consulente di ufficio il valore di rottamazione del mezzo. Non è dato desumerlo, nello specifico, dalla consulenza d'ufficio poiché il consulente d'ufficio ha proceduto ad una stima
“grossolana” della vettura (v. relazione alla pag. 8) supponendo, senza tuttavia averlo verificato, che la vettura fosse in buone condizioni, buone condizioni in realtà da escludere per le ragioni suddette (fermo amministrativo dal 2010, danni vari alla carrozzeria, tenuta del veicolo in fondo agricolo e senza protezione, sostanzialmente in stato di abbandono).
Ciò ritenuto, considerato che era onere del provare ex art. 2697 c.c. non solo Parte_1
l'esistenza ma anche l'ammontare del danno (sull'onere della prova del quantum del danno, ex multis, Cass. civ. sez. lav.
5.09.2024 n.23855, Cass. civ. sez. III 27.04.2011
n. 9404), che a tale scopo era necessario dimostrare il valore della vettura prima del suo asserito danneggiamento causato dal crollo del muro, alla mancanza di tale prova conseguono l'impossibilità di accertare e quantificare il danno e il rigetto della domanda.
La domanda di risarcimento va rigettata anche per l'asserito danneggiamento di 50 mq di piastrelle pur allegato dal . Parte_1
Innanzitutto, perché di tale danneggiamento non vi è menzione alcuna nel rapporto della
Polizia Municipale del 17.01.2015 relativo all'intervento in loco eseguito il 30.12.2014
(v. copia prodotta dal in primo grado), facendosi in esso menzione del solo Parte_1
danneggiamento della vettura.
In secondo luogo, perché il consulente d'ufficio ha rilevato in loco (v. relazione di c.t.u., alla pag. 7) solo poche mattonelle “rovinate”, della superficie di 2,50 mq circa, nettamente inferiore ai 50 mq indicati in citazione dall'attore. Il rilievo, peraltro, è stato effettuato dal consulente (nel 2021) a distanza di sette anni dal crollo (nel 2014) del muro.
In terzo luogo, non sfugge che anche le piastrelle sono state rinvenute nel fondo agricolo e senza protezioni, esposte alle intemperie.
L'omesso rilievo del danneggiamento delle mattonelle nel rapporto della Polizia
Municipale intervenuta subito dopo il crollo del muro e il deposito da anni delle mattonelle all'aperto in un fondo agricolo, senza protezione alcuna e con esposizione alle intemperie (v. fotografie delle mattonelle scattate dalla Polizia Municipale), rendono quanto mai arduo sostenere che la rottura delle quelle poche mattonelle (di mq
2,50 complessivi) sia stato causato dal crollo del muro piuttosto che dal deposito da anni delle mattonelle senza protezioni ed in un fondo agricolo, dove sono state ritrovate anche dal c.t.u. sette anni dopo.
Resta assorbita ogni altra questione.
Il rigetto dell'appello implica secondo soccombenza (art. 91 c.p.c.) la condanna dello appellante al rimborso delle spese di lite di appello nei confronti dell'appellata
[...]
, con versamento allo Stato ex art. 133 DPR 30.05.2002 n. 115, essendo stata CP_1
la ammessa al patrocinio a carico dello Stato già dal primo grado. Tali spese CP_2
possono liquidarsi secondo valori vicini ai parametri minimi di cui al DM 10.03.2014
n.55 perché la causa non ha comportato la trattazione di questioni giuridiche particolari e complesse.
Nulla per le spese di appello nei confronti di essendo rimasto Controparte_2
contumace.
Al rigetto dell'appello consegue anche l'obbligo del di pagare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 3249/2022 del Tribunale di Taranto proposto da nei confronti di e con Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
atto di citazione notificato il 7.06.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al rimborso delle spese di lite di appello di Parte_1 [...]
, liquidate in € 2.000,00 oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA CP_1
come per legge, con pagamento delle stesse in favore dell'Erario ex art. 133 DPR
30.05.2002 n.115;
3) nulla per spese di lite di appello in favore di Controparte_2
Sussistono i presupposti affinché paghi un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.115. Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 14.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Campanale dr. Pietro Genoviva