Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 148
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Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Riqualificazione spese promozionali come spese di rappresentanza

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello dell'Agenzia, confermando che le spese per omaggi di materiale promozionale (tazzine, grembiuli, ecc. recanti il logo aziendale) sono spese di rappresentanza e non di pubblicità, in quanto volte a diffondere l'immagine dell'impresa e non a incrementare direttamente le vendite. Ha inoltre sottolineato che la gratuità è un connotato esclusivo delle spese di rappresentanza.

  • Rigettato
    Deducibilità integrale delle spese per piccoli omaggi

    La Corte ha rigettato l'appello della società, ritenendo infondata la tesi della deducibilità integrale. Ha chiarito che il limite di 50 euro per i piccoli omaggi deducibili illimitatamente si riferisce al valore dell'omaggio nel suo insieme e non ai singoli beni che lo compongono. Poiché gli omaggi erano composti da una pluralità di beni, anche se singolarmente di valore inferiore a 50 euro, l'omaggio unitario superava tale limite, rendendo applicabile la disciplina generale delle spese di rappresentanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 148
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 148
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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