Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00364/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03031/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3031 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Giancaspro e Antonio Radaelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Arezzo e Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento,
del provvedimento DASPO del Questore della Provincia di Arezzo, del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, provvedimento emesso ai sensi dell'art. 6 della L. 401/89 come modificata dalla legge 19 ottobre 2001, n. 337, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dalla legge 17 ottobre 2005 n. 210 e dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dalla legge l. 17 ottobre 2014, n. 146.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. OV RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS--OMISSIS- ha impugnato il DASPO del -OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di Arezzo ha vietato, ai sensi dell’art. 6 della l. 401/89 al ricorrente di accedere alle strutture, ove si svolgono manifestazioni sportive per anni 5 (cinque).
Detto provvedimento risulta motivato in considerazione del venire in essere di due episodi di cui il ricorrente si sarebbe reso responsabile. Il primo consiste nell’avvenuto deferimento all’A.G. nel giugno 2021 per i reati p. e p. dagli artt. 336, 337, 655 c.p. e art. 4 L. 110/1975 perché, unitamente ad un gruppo di circa 200 persone e durante una manifestazione svolta contro il certificato digitale c.d. “Green Pass”, il ricorrente avrebbe aggredito personale di polizia in servizio di ordine pubblico utilizzando come oggetti atti ad offendere aste di bandiere e/o cinture.
Il secondo motivo in forza del quale è stato richiesto l’irrogazione del DASPO “Fuori Contesto” ora impugnato riguarda i fatti del 9 ottobre 2021, in cui il -OMISSIS-, per protestare contro le misure sanitarie disposte per il contrasto all’emergenza epidemiologica da Sars Cov-2, era stato denunciato per il reato di cui all’art. 419 c.p. per aver assaltato la sede della CGIL.
In relazione a detta condotta il ricorrente era stato condannato, il -OMISSIS- dal Tribunale Penale di Roma, alla pena di anni otto e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, in quanto colpevole dei reati di cui agli artt. 110, 419 comma 1 e 2 c.p. (devastazione e saccheggio) e artt. 110, 337, 339, commi 1, 2 e 3 c.p..
Nell’impugnare il provvedimento sopra citato si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la carenza di motivazione, il travisamento dei fatti, l’eccesso e lo sviamento di potere in ordine alla valutazione circa la pericolosità attuale per l’ordine pubblico del destinatario della misura, in quanto il procedimento amministrativo instaurato avrebbe dovuto essere sospeso, in attesa di conoscere l’esito di entrambi i procedimenti penali aperti dalla Procura di Roma;
2. la violazione dell’articolo 6 c. 1 lettera a), b), c) l. 401/89 e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità;
3. l’incompetenza territoriale del Questore di Arezzo nell’emissione di un provvedimento per fatti avvenuti a Roma e incardinati presso il Distretto della Corte d’Appello di Roma;
4. la violazione dell’articolo 6 c. 1 lettera a), b), c) l. 401/89 e difetto di motivazione in ordine alla partecipazione attiva agli episodi di violenza, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed al collegamento con la “manifestazione sportiva”, in quanto i fatti contestati non sarebbero avvenuti “in occasione” o “a causa” di una manifestazione sportiva come richiede l’art. 6 l. 401/89.
5. la violazione dell’articolo 6, comma 3, legge n. 401/1989 sotto il profilo dell’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per esercitare il proprio diritto di difesa.
Nel ricorso si è costituito il Ministero dell’Interno con una relazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel corso della camera di consiglio del 27 novembre 2025 il ricorrente aveva rinunciato all’istanza cautelare.
All’udienza del 12 febbraio 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 È da respingere il primo motivo con il quale si sostiene il venire in essere di una carenza di motivazione, in ordine alla valutazione circa la pericolosità attuale e concreta per l’ordine pubblico del destinatario della misura, in quanto il procedimento instaurato avrebbe dovuto essere sospeso, in attesa di conoscere l’esito di entrambi i procedimenti penali aperti dalla Procura di Roma.
1.2 Come è noto, l’art. 6 comma 1 lett.c) della L. 401/1989 così come riformulato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, prevede che “ il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di: c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti.. o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico.. anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive ”.
1.3 L’Amministrazione una volta avviato il procedimento ha atteso la sentenza del -OMISSIS- con la quale il Tribunale Penale di Roma ha condannato il ricorrente alla pena di anni otto e mesi due di reclusione e, ciò, proprio nel rispetto della disposizione sopra citata, nella parte in cui assegna rilievo decisivo al fatto che i destinatari della misura " risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti ” (Cons. Stato, Sez. III, 06/04/2023, n. 3575).
1.4 È noto, peraltro, che il provvedimento di daspo è connotato da ampia discrezionalità, spettando all'autorità amministrativa la valutazione in concreto dell'inaffidabilità del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi (Consiglio di Stato Sez. III, Sentenza n. 730 del 20/01/2023).
1.5 La correttezza della valutazione di pericolosità risulta evidente laddove si consideri che il ricorrente, non solo è risultato destinatario della condanna del -OMISSIS-, ma che sussistevano una serie di precedenti, così come desumibili dal Certificato del Casellario Giudiziale del 2 aprile 2025 (in questo senso si veda il secondo e il quarto motivo).
Il ricorrente risulta condannato per il reato di incendio tentato in concorso, per il reato furto, per il reato di rapina tentata continuata, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e per violazione delle disposizioni sul controllo delle armi, per furto tentato in concorso, per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti in concorso, per furto in concorso, per detenzione abusiva di armi, per violazione della convenzione internazionale sulla eliminazione della discriminazione razziale in concorso, per violazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e, in un ultimo, di un avviso Orale emesso dal Questore di Arezzo il -OMISSIS-.
1.6 Lo stesso ricorrente risulta, peraltro, oggetto di tre precedenti daspo, circostanza quest’ultima che conferma anche la correttezza e proporzionalità della durata del divieto pari a tre anni, prevista dal provvedimento ora impugnato.
1.7 Nemmeno risulta condivisibile l’argomentazione in base alla quale i fatti costituenti reato alla base dell’emissione del D.A.Spo fuori contesto di cui all’elenco dell’articolo 6 c.1 lett. c) della l. 401 del 1989, devono comunque essere strettamente correlati a comportamenti messi in atto nell’ambito delle manifestazioni sportive.
1.8 Come si è avuto modo di anticipare il “daspo fuori contesto”, di cui all’art. 6 c. 1 lett. c) l. 401/1989, così come riformulato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, consente di vietare l’accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive - o che vengono interessati dalla sosta, dal transito o dal trasporto dei tifosi - a tutti "coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti" per una serie di reati elencati dalla disposizione, e ciò " anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive ". (T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 25/10/2024, n. 5682)
1.9 Ulteriori pronunce hanno poi evidenziato che scopo della misura preventiva di cui si tratta è quello di evitare che all’interno delle tifoserie si verifichino infiltrazioni di soggetti sospettati di terrorismo o comunque ritenuti pericolosi, e anche di prevenire, in tal modo, la realizzazione di attentati in luoghi ad alta densità sociale. (Cass. Pen., sez. III, sent. n. 2278/2021; T.A.R. Marche, n. 152/2024).
2. Alla luce delle coordinate interpretative il provvedimento di cui si tratta deve considerarsi basato su una corretta interpretazione dell’art. 6, comma 1, della L. n. 401 del 1989, tale da indurre a ritenere che la presenza del ricorrente alle manifestazioni calcistiche potrebbe costituire un motivo di turbativa per il regolare svolgimento delle gare stesse, con pericolo concreto per l’ordine e la sicurezza pubblica (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 6043/2023).
2.1 Nemmeno sono condivisibili le argomentazioni alla base del terzo motivo con le quali il ricorrente sostiene il venire in essere di una presunta incompetenza del Questore della Provincia di Arezzo.
2.2 Non solo è confermato dallo stesso ricorrente che nessuna disposizione di legge o di regolamento allo stato vigente preveda espressamente la competenza di una determinata Questura a discapito di un’altra, ma è altrettanto evidente che, a seguito dell’introduzione del daspo fuori contesto, le condotte costituenti fattispecie di reato sono svincolate dal contesto delle manifestazioni sportive e, ciò, con l’effetto che deve ritenersi condivisibile l’interpretazione dell’Amministrazione di radicare la competenza in capo al Questore della provincia di residenza o di dimora abituale del soggetto destinatario il provvedimento impositivo.
2.3 È evidente, infatti, che solo l’Autorità di Pubblica Sicurezza competente nel luogo di residenza o di dimora abituale del soggetto autore delle condotte reato, può disporre del bagaglio informativo necessario alla valutazione della pericolosità sociale (correlata in particolare all’ambito delle manifestazioni sportive) di un soggetto risiedente nel territorio di riferimento.
2.4 Con il quinto motivo si sostiene che risulterebbe violato il termine di 48 ore tra la notifica del provvedimento al ricorrente e la convalida del GIP, previsto dall’art. 6 c. 3 della Legge n. 401/1989.
2.5 Sul punto è dirimente constatare che l’Amministrazione ha evidenziato, senza risultare smentita, di aver adempiuto ad inviare la comunicazione del daspo il giorno stesso in cui è stato notificato il provvedimento al ricorrente, ovvero il -OMISSIS- e, ciò con l’effetto che l’adozione dei successivi provvedimenti da parte del GIP rientrano nella sfera di cognizione e competenza dello stesso giudice penale.
2.6 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento//) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IA, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
OV RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV RI | RI IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.