CASS
Sentenza 4 gennaio 2024
Sentenza 4 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/01/2024, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AU AZ, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/09/2022 del Tribunale di sorveglianza di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IU AN, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 390 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 09/11/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso per cassazione in esame è stato proposto personalmente da AZ AU e sottoscritto il 12 aprile 2023. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorsa per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Per queste ragioni, il ricorso proposto da AZ AU deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IU AN, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 390 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 09/11/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso per cassazione in esame è stato proposto personalmente da AZ AU e sottoscritto il 12 aprile 2023. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorsa per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Per queste ragioni, il ricorso proposto da AZ AU deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023.