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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/06/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Marsala
Sezione Civile
Il Tribunale di Marsala, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1755/2024 V.G., promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Marsala, nella Persona_1 via F. Aprile n. 53, presso lo studio dell'avv. Roberta Tranchida, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
E
nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Marsala, nella via Grazia Vecchia n. 10, presso lo studio dell'avv. Anna Giuseppa Calamia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 05.06.2025 le parti hanno concluso come da verbale redatto in pari data al quale si rinvia.
Conclusioni del Pubblico Ministero non formulate.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato in data 28.11.2024, e hanno Persona_1 Parte_1 chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori nato a [...] l'[...] e nato a [...] il Persona_2 Parte_2
22.08.2017, alle seguenti condizioni:
“Nel rispetto della bi-genitorialità, i minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre, attualmente residente in [...], presso un immobile appartenente alla sig.ra
[...]
, ma in uso alla sig.ra Per_3 Persona_1
Il genitore non collocatario potrà esercitare il diritto di visita portando presso il proprio domicilio i minori nei pomeriggi del martedì e giovedì dalle ore 15:00, alle ore 21:00, nel periodo scolastico, dalle ore 13:00 alle ore
21:00 nel periodo extra scolastico.
I genitori terranno con sé i minori a fine settimana alterni, dal pomeriggio del venerdì al pomeriggio della domenica.
Durante i tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore, l'altro potrà effettuare due videochiamate al giorno, una nella fascia oraria 12:00/14:00 e l'altra nella fascia oraria 18:00/20:00.
I genitori sono tenuti a scambiarsi, ogni giorno, informazioni aggiornate riguardanti i figli, tramite messaggi
WhatsApp o chiamate.
Quanto alle festività i minori trascorreranno le giornate festive ad anni alterni con ciascun genitore come concordato di seguito:
Anni dispari: 24 dicembre dalle 10:00 alle 23:00; 1° gennaio, Pasqua, 25 Aprile, 2 Giugno e 1 e 2 Novembre dalle 10:00 del mattino alle 23:00;
II anno: 25 dicembre dal 31 dicembre dalle 10:00 alle ore 18:00; 06 Gennaio, Pasquetta, 1 Maggio, 14 e 15
Agosto, 8 Dicembre dalle 10:00 del mattino alle 23:00.
La coppia genitoriale si garantisce sin d'ora la propria disponibilità a scambiare le giornate di visita, a garantirsi il reciproco consenso a far trascorrere ai bambini la festività natalizia, pasquali, San Silvestro alternativamente con uno dei genitori, ferma restando la circostanza che la festa successiva sarà goduta dal minore con colui il quale ha concesso la modifica dell'accordo.
Quanto al compleanno dei minori, questi verranno festeggiati, in compagnia dell'uno o dell'altro genitore, con uno a pranzo e con l'altro a cena, salvo alternanza, salvo diversa volontà dei minori stessi.
Nel periodo estivo i minori trascorreranno con ciascun genitore 10 giorni anche non consecutivi.
Casa coniugale
I minori vivranno presso il domicilio materno, sito in marsala, alla contrada Cuore di Gesù n. 58, unitamente alla madre.
Condizione economiche
Con riferimento alle condizioni economiche, le parti concordano che, il sig. si obbliga a Parte_1 corrispondere alla sig.ra a titolo di mantenimento per i figli, la complessiva somma di € 150,00, da Per_1 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento agli indici ISTAT/FOI.
Inoltre, il sig. autorizza la sig.ra a riscuotere la quota pari al 100% dell'assegno unico. Pt_1 Per_1
pag. 2/4 Le parti si impegnano, altresì, nella misura del 50% ciascuno, a contribuire alle spese straordinarie di cui necessitano i minori secondo il Protocollo sulle Spese Straordinarie del Tribunale di Marsala.
Le parti, con il presente accordo, rinunciano ad ogni pretesa di carattere economico, non prestano il reciproco consenso per l'espatrio e concordano di fissare la residenza dei minori presso il domicilio materno.”
1.1 All'esito dell'udienza di prima comparizione, le parti hanno confermato personalmente le condizioni sopra riportate e hanno precisato, ad integrazione del ricorso congiunto, tenuto conto delle dichiarazioni rese dallo e della circostanza che la situazione lavorativa del medesimo Pt_1
è precaria, che quest'ultimo si obbliga a versare in favore di l'importo mensile di € Persona_1
200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento indiretto dei figli minori e Per_2
Pt_2
Indi, il Giudice relatore ha rimesso la causa alla deliberazione del Collegio.
1.2 Con ordinanza del 21.01.2025, il Collegio ha disposto la rimessione della causa sul ruolo al fine di chiedere alle parti chiarimenti in ordine al contributo economico previsto a carico del padre a titolo di mantenimento indiretto dei figli minori, nonché in relazione al luogo in cui era ubicata la casa familiare della coppia.
1.3 Interrogata liberamente all'udienza del 06.03.2025, ha dichiarato “io e lo Persona_1 Pt_1 abitavamo in Marsala, contrada Fornara n. 76, presso un immobile di proprietà della madre dello . I Pt_1 miei figli hanno vissuto in questa casa da quando sono nati. In questa casa abbiamo fatto dei lavori di ristrutturazione che non sono stati più completati. Durante questi lavori e prima della fine della relazione, siamo andati a vivere a casa della madre dello . Io e i miei figli ci siamo trasferiti presso la casa del mio compagno Pt_1 sita in contrada Cuore Di Gesù n. 58, di proprietà della madre del mio nuovo compagno. Percepisco assegno unico per intero, per un importo di € 400,00”, e ha dichiarato “io lavoro sempre in Parte_1 modo saltuario e percepisco delle volte 1.000,00 euro, altre volte 1.200,00 euro, altre ancora 800,0 euro. Devo completare i lavori di ristrutturazione della casa in cui vivevo con la e i bambini” (cfr. verbale di Per_1 udienza del 06.03.2025).
1.4 All'esito dell'udienza del 5.6.2025, il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta, ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2. Tanto premesso, il Tribunale ritiene che le sopramenzionate condizioni di affidamento dei figli minori e e della contribuzione per il loro mantenimento, così come Per_2 Pt_2 concordemente determinate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 28.11.2024, come integrato all'udienza del 16.1.2025 (cfr. verbale di udienza del 16.01.2025), non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire ai figli minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità; anche le previsioni accessorie pag. 3/4 d'ordine economico risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
3. L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto proposto da e Persona_1
così provvede: Parte_1
1) omologa le condizioni concordate da e in ordine al Persona_1 Parte_1 regime di affidamento e mantenimento dei figli minori e riportate ed integrate in Per_2 Pt_2 parte motiva e da aversi qui integralmente trascritte;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del 20.6.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Giampaolo Bellofiore Francesco Paolo Pizzo
pag. 4/4