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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/07/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28348/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28348/2024 promossa da:
Controparte_1
e
, Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Pelizzi Fiolini Marco, presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Controparte_1 Controparte_2 ST IN il 18/03/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ST IN (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 03/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Controparte_1 Controparte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
-i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza dove meglio creda;
-i coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
-i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri;
-ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025
Il Presidente Rel
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28348/2024 promossa da:
Controparte_1
e
, Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Pelizzi Fiolini Marco, presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Controparte_1 Controparte_2 ST IN il 18/03/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ST IN (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 03/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Controparte_1 Controparte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
-i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza dove meglio creda;
-i coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
-i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri;
-ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025
Il Presidente Rel
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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