Versione
27 maggio 1989
27 maggio 1989
Art. 11. 1. L' articolo 15 della legge 6 marzo 1976, n. 51 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 15. - 1. Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni e dei natanti da diporto, cosi' come definiti all' articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' rispettivamente stabilita nella misura del 19 e del 9 per cento".
Nota all' art. 11:
La legge n. 51/1976 reca modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 , sulla navigazione da diporto.
"Art. 15. - 1. Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni e dei natanti da diporto, cosi' come definiti all' articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' rispettivamente stabilita nella misura del 19 e del 9 per cento".
Nota all' art. 11:
La legge n. 51/1976 reca modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 , sulla navigazione da diporto.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 21/07/1989 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 21 luglio 1989 · 0.76122355
Nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1989 e\' stata pubblicata la legge 5 maggio 1989, n. 171 che prevede all\'art. 11, l\'applicazione delle aliquote IVA nalla misura del 19 e del 9 per cento per le cessioni e le importazioni rispettivamente delle imbarcazioni e dei natanti da diporto. Per la corretta e uniforme applicazione delle nuove aliquote previste dal cennato art. 11 della legge n. 171/89 che sostituisce l\'art. 15 della legge 6 marzo 1976, n. 51, si ritiene opportuno precisare che sono soggetti all\'IVA: 1) nella misura del 9 per cento: le cessioni e le importazioni dei "natanti da diporto" di cui all\'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive …
Leggi di più…