Art. 11. 1. L' articolo 15 della legge 6 marzo 1976, n. 51 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 15. - 1. Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni e dei natanti da diporto, cosi' come definiti all' articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' rispettivamente stabilita nella misura del 19 e del 9 per cento".
Nota all' art. 11:
La legge n. 51/1976 reca modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 , sulla navigazione da diporto.
"Art. 15. - 1. Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni e dei natanti da diporto, cosi' come definiti all' articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' rispettivamente stabilita nella misura del 19 e del 9 per cento".
Nota all' art. 11:
La legge n. 51/1976 reca modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 , sulla navigazione da diporto.