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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 01/03/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Federico Paciolla Consigliere
dott. Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: vendita di ha pronunciato seguente cose immobili
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 139/2023 R.G.
promossa
da
c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. EGGER HANS-MAGNUS giusta delega in atti
- appellante -
, c.f. , rappresentata Parte_2 C.F._2
e difesa dall'avv. EGGER HANS-MAGNUS giusta delega in atti
- appellante -
c.f. , Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. EGGER HANS-MAGNUS giusta delega in atti
1 - appellante -
c.f. Parte_3 C.F._4
rappresentato e difeso dall'avv. EGGER HANS-MAGNUS giusta delega in atti
- appellante -
contro
, c.f. , rappresentata e P_ C.F._5
difesa dall'avv. GUARDAVACCARO FRANCESCO, giusta delega in atti
appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 566/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 17.07.2023
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 23.10.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore delle parti appellanti:
Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere l'appello avverso l'impugnata sentenza n. 566/2023, pronunciata dal Tribunale di Bolzano, in persona del Giudice Dott. Simon Tschager in data 15./17.07.2023,
pubblicata in data 17.07.2023, a definizione del procedimento civile iscritto al n. R.G. 598/2019, e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, in via del tutto preliminare:
per i motivi dedotti in occasione dell'udienza del 06.12.2023,
disporsi l'immediata espunzione e cancellazione del fascicolo
2 telematico del documento depositato dalla difesa in data P_
16.11.2023, senza numero, denominato “estratto conto bancario”;
in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 566/2023 del Tribunale di Bolzano per i motivi dedotti e deducendi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c.,
apparendo l'impugnazione manifestamente fondata e/o potendo derivare dall'esecuzione della sentenza un pregiudizio grave e irreparabile;
In via principale: rigettare tutte le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché
comunque in parte inammissibili;
In via subordinata istruttoria: come da memoria istruttoria di data 02.09.2019 e come da atto di deposito di data 18.01.2022,
da intendersi trascritti in questa sede;
In ogni caso: con rifusione delle spese legali per ambedue i gradi di giudizio e del procedimento di mediazione.
Si chiede il rigetto dell'appello incidentale, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Del procuratore di parte appellata:
respingersi l'appello proposto dai Sig.ri e e in Parte_1 Pt_2
accoglimento dell'appello incidentale:
in tesi condannarsi gli appellanti al pagamento di euro 140.000
alla sig.ra oltre interessi legali;
P_
3 in ipotesi condannarsi gli appellanti a restituire la somma di
euro 70.000 alla sig.ra oltre interessi legali. P_
In ogni caso, oltre accessori di legge, oltre alla rifusione delle
spese le-gali per entrambi i gradi di giudizio e del procedimento
di mediazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava in giudizio P_ Parte_1
e al fine Controparte_1 Parte_3 Parte_2
di ottenere la loro condanna a corrisponderle la somma di
€ 140.000,00 quale importo doppio della caparra confirmatoria di € 70.000,00 che deduceva di aver versato in esecuzione del contratto preliminare di compravendita della p.m. 4 della p.ed.
236 e delle p.m. 4, 8, 11, 12, 17 della p.ed. 492 tutte in C.C.
concluso in data 07.12.2017 stipulato tra lei e la CP
(di seguito anche Controparte_4
semplicemente . Quest'ultima avrebbe agito in Controparte_4
veste di procuratrice munita di procure notarili dei proprietari degli immobili oggetto del contratto. Inoltre, agiva anche per ottenere il pagamento della ulteriore somma di € 15.000,00 per le spese sostenute per l'esecuzione del contratto.
Parte_1 Controparte_1 [...]
e si costituivano in giudizio, Parte_3 Parte_2
contestando le deduzioni e richieste avversarie e chiedendone il rigetto.
I fatti riportati a sostegno delle richieste e le allegazioni
4 delle parti si trovano dettagliatamente esposti in esordio di motivazione nella sentenza impugnata.
Il Tribunale di Bolzano ha definito la vertenza con la sentenza n. 566/2023 del 15.07.2023, accogliendo parzialmente le domande della signora P_
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello i signori deducendo quattro diversi motivi: Parte_4
1. “Travisamento dei fatti, motivazione contraddittoria ed illogica,
violazione di legge, in particolare degli artt. 1387, 1388 CC,
laddove la Sentenza ritiene di accertare che il contratto
preliminare in oggetto abbia prodotto i suoi effetti direttamente
nei confronti degli odierni convenuti, e ritenendo che CP_4
abbia agito spendendo il nome degli odierni convenuti.”;
[...]
2. “Travisamento dei fatti, erronea valutazione delle risultanze
istruttorie nonché motivazione contraddittoria ed illogica, ove la
Sentenza ritiene erroneamente provato un pagamento di EUR
30.000,00 dalla a favore di ”; P_ Controparte_4
3. “Travisamento dei fatti, erronea valutazione delle risultanze
istruttorie, contraddittorietà, omessa motivazione, nonché falsa
applicazione dell'art. 1385 c.c., ove la Sentenza condanna ai
sensi dell'art. 1385 c.c. i convenuti di primo grado al pagamento
del doppio dell'ammontare di EUR 30.000,00.”;
4. “Travisamento dei fatti, contraddittorietà, errata valutazione
delle risultanze istruttorie, se la Sentenza ritiene che i convenuti e
non invece l'attrice in occasione dell'appuntamento del
5 27.02.2018 sarebbero stati inadempienti.”.
Si è costituita in questo grado del giudizio P_
chiedendo il rigetto delle domande proposte con l'appello,
poiché ritenute infondate sia in fatto che in diritto e proponendo a sua volta appello incidentale per aver il giudice di primo grado, a suo dire erroneamente, individuato nella somma di €
30.000 l'importo della caparra da prendere a base per l'applicazione dell'art. 1385, comma n. 2, c.c., anziché l'importo della caparra effettivamente pattuita e versata.
All'udienza del 23.10.2024 tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante principale lamenta che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere sufficientemente provato che il signor , in qualità CP_4
di legale rappresentante di abbia concluso il Controparte_4
contratto preliminare in rappresentanza dei signori Parte_4
[...]
Il motivo è infondato e va respinto.
Come correttamente rilevato dal Tribunale le due procure notarili sono state espressamente indicate nel contratto preliminare oggetto di causa e infatti la è Controparte_4
intervenuta proprio in forza delle dette procure notarili.
6 Le piccole incongruenze consistenti nell'indicazione letterale di una procura (anziché due) e del notaio (invece Per_1
del notaio , richiamate dall'appellante non hanno Per_2
rilevanza sufficiente, considerato che nell'atto vengono riportati i numeri di repertorio e di raccolta delle procure rilasciare al signor , che al momento della conclusione del contratto CP_4
preliminare sono state consegnate alla signora P_
Poiché le suddette procure, dimesse in giudizio, sono risultate valide, il contratto preliminare concluso dal signor in forza di esse, ex art. 1388 c.c., ha prodotto i suoi effetti CP_4
direttamente nei confronti degli odierni appellanti.
2. Il secondo motivo dell'appello principale e il motivo d'appello incidentale possono essere esaminati congiuntamente,
essendo entrambi relativi al raggiungimento della prova dell'avvenuto versamento della caparra da parte della signora ed eventualmente, della misura in cui sia stata versata. P_
Va osservato che tra gli accordi sottoscritti nel contratto preliminare oggetto della presente causa vi è il pagamento di una caparra confirmatoria di € 70.000, da versare sul conto del promittente venditore nello stesso giorno di stipulazione.
A tale proposito, il teste signor titolare Tes_1
dell'agenzia immobiliare Lifandi presso la quale le parti hanno sottoscritto il preliminare e che ne aveva anche predisposto il testo, ha riferito in modo ben circostanziato di ricordare che:
“Abbiamo fatto il versamento sul mio computer tramite online
7 banking. La signora dal mio computer è entrata P_
online sul proprio conto bancario e ha fatto diversi versamenti
alla Suedtirol Invest. Ha fatto diversi versamenti poiché – per
quanto mi ricordo – vi era una soglia per ogni singolo versamento
sicché ha fatto più versamenti. La somma totale dei versamenti
era di Euro 70.000,00 come scritto nel preliminare. Poi sono state
stampate le “Auftragsbestätigungen” poiché noi poi al contratto
definitivo dobbiamo allegare la prova delle modalità di
pagamento.”.
Sulla questione le parti hanno discusso anche in occasione dell'appuntamento dal notaio come CP_5
ricordato dalla teste che ricordava che la caparra Testimone_2
era stata pagata e in proposito ha dichiarato: “ Se mi viene
chiesto se il notaio aveva contezza cioè certezza del fatto che la
caparra fosse stata interamente versata, rispondo: Se ricordo
bene ci era pervenuto la copia del bonifico effettuato dalla
signora sul conto del signor;
di questa circostanza P_ CP_4
non sono sicura del 100% ma solo del 99%, ma ricordo che le
parti discutevano proprio di questo cioè che la caparra non era
stata versata dal ai . CP_4 Parte_1
Addirittura il teste di parte Testimone_3 [...]
ha confermato che la discussione verteva sul versamento Tes_4
(seppure a suo dire ad altro titolo) da parte della signora di € 70.000 alla che poi però non ha P_ Controparte_4
provveduto a versare la somma integralmente agli odierni
8 appellanti e dei documenti dalla stessa portati a riprova, infatti ha dichiarato che: “Frau hat vielmehr beim besagten P_
Notartermin – bei dem ich selbst auch anwesend war – erklärt,
sie habe eine Anzahlung geleistet. Ich kann nur sagen, dass
Frau SP – den Zeitpunkt weiss ich nicht mehr genau –
Dokumente vorgezeigt hat, die angebliche Überweisungsaufträge
von insgesamt Euro 70.000,00 an die Suedtirol Invest belegen
sollten. Soweit ich weiss, hat die Familie GE niemals Geld
von Frau SP erhalten. (All'appuntamento notarile in
questione – al quale ero presente anche io – la signora ha P_
più che altro dichiarato di aver versato un acconto. Tutto quello
che posso dire è che la signora – non ricordo la data P_
esatta – ha presentato documenti che avrebbero dovuto provare
presunti ordini di bonifico per un importo complessivo di €
70.000,00 a favore di Suedtirol Invest. Per quanto ne so, la
famiglia non ha mai ricevuto denaro dalla signora Parte_1
” traduzione libera di questo giudice). P_
Il fatto che i signori non abbiano Testimone_3
ricevuto alcuna somma direttamente dalla signora P_
avendo in persona del signor , agito in Controparte_4 CP_4
veste di procuratore speciale dei signori è Testimone_3
pacifica e irrilevante.
In definitiva, seppure le stampe degli ordini di versamento allegate dalla signora non siano di per sè idonee a P_
provare l'avvenuto pagamento della caparra confirmatoria di €
9 70.000, non essendoci la certezza che detti ordini siano anche andati a buon fine, la circostanza risulta confermata dalle dichiarazioni testimoniali sopra richiamate.
Inoltre, va considerato che l'indicazione della data valuta nel giorno 08.12.2017, giorno successivo a quello della sottoscrizione del preliminare in cui la signora sostiene P_
di aver eseguito l'ordine dei bonifici, diversamente da quanto osservato dal Tribunale, depone a favore dell'esecuzione in tale data, perché è prassi delle banche applicare una valuta di data successiva, almeno del giorno dopo.
3. Non merita accoglimento nemmeno il motivo d'appello principale secondo il quale la signora sarebbe stata P_
inadempiente.
Nel corso dell'istruttoria è emerso che, seppure erroneamente, il notaio non riteneva di poter CP_5
procedere sulla base delle procure rilasciate al signor , per CP_4
via del fallimento di quest'ultimo.
Infatti, la teste ha specificato che: “Confermo che Tes_2
il notaio già prima della data del 27.02.2018 ha CP_5
riferito alle parti che il contratto notarile di compravendita non
sarebbe potuto concludersi. Infatti, noi controllando tutte le carte,
abbiamo notato che il procuratore sig. incaricato dai signori CP_4
era fallito in proprio. Quindi il notaio ha Parte_1 CP_5
detto che la pratica non poteva concludersi con un procuratore
dichiarato fallito”.
10 Visto che l'appuntamento era stato formalmente rinviato,
considerate le circostanze rappresentate dal notaio e le criticità
della situazione, tenuto conto anche della discussione avuta sul versamento della caparra, entrambe le parti hanno dimostrato di non essere più interessate alla conclusione del contratto definitivo.
La signora ha rinunciato ad acquistare P_
l'immobile, ma anche i promittenti venditori hanno dimostrato di non essere più interessati alla vendita, non essendo nemmeno comparsi tutti all'appuntamento.
Quanto alla richiesta di un maggior prezzo da parte dei promittenti venditori, la circostanza è stata riferita dal solo teste e comunque il capitolo di prova si Testimone_5
riferisce a una “proposta”, per altro fatta nel corso dell'incontro in cui le parti hanno affrontato la poco chiara situazione sopra descritta e discusso del pagamento della caparra.
Considerato che nessuna delle parti ha chiesto al notaio di verificare la validità delle procure e di fissare un nuovo appuntamento per la conclusione del contratto definitivo al quale sarebbe intervenuta anche la banca (che era già pronta),
il contratto preliminare risulta risolto consensualmente, per cause indipendenti dall'inadempimento delle parti.
In conclusione, alla signora deve essere restituita P_
la somma versata nella misura di € 70.000 e vanno inoltre riconosciuti gli interessi legali dalla data del versamento al
11 saldo.
Ogni altra questione è assorbita.
4. Rigettato l'appello principale e accolto parzialmente l'appello incidentale, le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza. Però, considerato che la signora era in possesso di un documento che avrebbe reso la P_
decisione più liquida, ma ne ha omesso il tempestivo deposito rendendo più complicato il processo e la decisione, se ne ritiene congrua la compensazione per metà. La residua metà dovrà
essere rimborsata all'appellata dai signori e Parte_1 Pt_2
La liquidazione va effettuata in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.
55/2014 per il valore del decisum.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Controparte_1 Parte_3
nei confronti di nonché Parte_2 P_
sull'appello incidentale da quest'ultima proposto avverso la sentenza n. 566/2023 del 15.07.2023 del Tribunale di Bolzano,
nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. in parziale accoglimento dell'appello incidentale condanna
e Parte_1 Controparte_1 Parte_3
in solido tra loro, a pagare a la Parte_2 P_
12 somma di € 70.000,00, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, 1° comma c.c., dal 08.12.2017 al saldo effettivo;
3. condanna Parte_1 Controparte_1 [...]
e in solido tra loro a rifondere a Parte_3 Parte_2
metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio P_
che per intero liquida:
- per il primo grado nell'importo complessivo di € 16.218,45 di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione,
4.253,00 per la fase decisionale, € 2.115,45 per spese generali oltre IVA e CAP e oltre a € 825,55 per spese documentate;
- per il presente grado nell'importo complessivo di € 11.489,65
di cui € 2.077,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 5.103,00 per la fase decisionale, € 1.498,65 per spese generali oltre IVA e CAP, oltre a € 1.165,50 per anticipazioni;
4. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali ai sensi del co. 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012,
n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 4 dicembre 2024
13 Il Presidente
Il Consigliere estensore
Il Funzionario Giudiziario
Dott. Isabella Martin
Dott. Monica Callegari
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Federico Paciolla Consigliere
dott. Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: vendita di ha pronunciato seguente cose immobili
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 139/2023 R.G.
promossa
da
c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. EGGER HANS-MAGNUS giusta delega in atti
- appellante -
, c.f. , rappresentata Parte_2 C.F._2
e difesa dall'avv. EGGER HANS-MAGNUS giusta delega in atti
- appellante -
c.f. , Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. EGGER HANS-MAGNUS giusta delega in atti
1 - appellante -
c.f. Parte_3 C.F._4
rappresentato e difeso dall'avv. EGGER HANS-MAGNUS giusta delega in atti
- appellante -
contro
, c.f. , rappresentata e P_ C.F._5
difesa dall'avv. GUARDAVACCARO FRANCESCO, giusta delega in atti
appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 566/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 17.07.2023
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 23.10.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore delle parti appellanti:
Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere l'appello avverso l'impugnata sentenza n. 566/2023, pronunciata dal Tribunale di Bolzano, in persona del Giudice Dott. Simon Tschager in data 15./17.07.2023,
pubblicata in data 17.07.2023, a definizione del procedimento civile iscritto al n. R.G. 598/2019, e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, in via del tutto preliminare:
per i motivi dedotti in occasione dell'udienza del 06.12.2023,
disporsi l'immediata espunzione e cancellazione del fascicolo
2 telematico del documento depositato dalla difesa in data P_
16.11.2023, senza numero, denominato “estratto conto bancario”;
in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 566/2023 del Tribunale di Bolzano per i motivi dedotti e deducendi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c.,
apparendo l'impugnazione manifestamente fondata e/o potendo derivare dall'esecuzione della sentenza un pregiudizio grave e irreparabile;
In via principale: rigettare tutte le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché
comunque in parte inammissibili;
In via subordinata istruttoria: come da memoria istruttoria di data 02.09.2019 e come da atto di deposito di data 18.01.2022,
da intendersi trascritti in questa sede;
In ogni caso: con rifusione delle spese legali per ambedue i gradi di giudizio e del procedimento di mediazione.
Si chiede il rigetto dell'appello incidentale, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Del procuratore di parte appellata:
respingersi l'appello proposto dai Sig.ri e e in Parte_1 Pt_2
accoglimento dell'appello incidentale:
in tesi condannarsi gli appellanti al pagamento di euro 140.000
alla sig.ra oltre interessi legali;
P_
3 in ipotesi condannarsi gli appellanti a restituire la somma di
euro 70.000 alla sig.ra oltre interessi legali. P_
In ogni caso, oltre accessori di legge, oltre alla rifusione delle
spese le-gali per entrambi i gradi di giudizio e del procedimento
di mediazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava in giudizio P_ Parte_1
e al fine Controparte_1 Parte_3 Parte_2
di ottenere la loro condanna a corrisponderle la somma di
€ 140.000,00 quale importo doppio della caparra confirmatoria di € 70.000,00 che deduceva di aver versato in esecuzione del contratto preliminare di compravendita della p.m. 4 della p.ed.
236 e delle p.m. 4, 8, 11, 12, 17 della p.ed. 492 tutte in C.C.
concluso in data 07.12.2017 stipulato tra lei e la CP
(di seguito anche Controparte_4
semplicemente . Quest'ultima avrebbe agito in Controparte_4
veste di procuratrice munita di procure notarili dei proprietari degli immobili oggetto del contratto. Inoltre, agiva anche per ottenere il pagamento della ulteriore somma di € 15.000,00 per le spese sostenute per l'esecuzione del contratto.
Parte_1 Controparte_1 [...]
e si costituivano in giudizio, Parte_3 Parte_2
contestando le deduzioni e richieste avversarie e chiedendone il rigetto.
I fatti riportati a sostegno delle richieste e le allegazioni
4 delle parti si trovano dettagliatamente esposti in esordio di motivazione nella sentenza impugnata.
Il Tribunale di Bolzano ha definito la vertenza con la sentenza n. 566/2023 del 15.07.2023, accogliendo parzialmente le domande della signora P_
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello i signori deducendo quattro diversi motivi: Parte_4
1. “Travisamento dei fatti, motivazione contraddittoria ed illogica,
violazione di legge, in particolare degli artt. 1387, 1388 CC,
laddove la Sentenza ritiene di accertare che il contratto
preliminare in oggetto abbia prodotto i suoi effetti direttamente
nei confronti degli odierni convenuti, e ritenendo che CP_4
abbia agito spendendo il nome degli odierni convenuti.”;
[...]
2. “Travisamento dei fatti, erronea valutazione delle risultanze
istruttorie nonché motivazione contraddittoria ed illogica, ove la
Sentenza ritiene erroneamente provato un pagamento di EUR
30.000,00 dalla a favore di ”; P_ Controparte_4
3. “Travisamento dei fatti, erronea valutazione delle risultanze
istruttorie, contraddittorietà, omessa motivazione, nonché falsa
applicazione dell'art. 1385 c.c., ove la Sentenza condanna ai
sensi dell'art. 1385 c.c. i convenuti di primo grado al pagamento
del doppio dell'ammontare di EUR 30.000,00.”;
4. “Travisamento dei fatti, contraddittorietà, errata valutazione
delle risultanze istruttorie, se la Sentenza ritiene che i convenuti e
non invece l'attrice in occasione dell'appuntamento del
5 27.02.2018 sarebbero stati inadempienti.”.
Si è costituita in questo grado del giudizio P_
chiedendo il rigetto delle domande proposte con l'appello,
poiché ritenute infondate sia in fatto che in diritto e proponendo a sua volta appello incidentale per aver il giudice di primo grado, a suo dire erroneamente, individuato nella somma di €
30.000 l'importo della caparra da prendere a base per l'applicazione dell'art. 1385, comma n. 2, c.c., anziché l'importo della caparra effettivamente pattuita e versata.
All'udienza del 23.10.2024 tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante principale lamenta che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere sufficientemente provato che il signor , in qualità CP_4
di legale rappresentante di abbia concluso il Controparte_4
contratto preliminare in rappresentanza dei signori Parte_4
[...]
Il motivo è infondato e va respinto.
Come correttamente rilevato dal Tribunale le due procure notarili sono state espressamente indicate nel contratto preliminare oggetto di causa e infatti la è Controparte_4
intervenuta proprio in forza delle dette procure notarili.
6 Le piccole incongruenze consistenti nell'indicazione letterale di una procura (anziché due) e del notaio (invece Per_1
del notaio , richiamate dall'appellante non hanno Per_2
rilevanza sufficiente, considerato che nell'atto vengono riportati i numeri di repertorio e di raccolta delle procure rilasciare al signor , che al momento della conclusione del contratto CP_4
preliminare sono state consegnate alla signora P_
Poiché le suddette procure, dimesse in giudizio, sono risultate valide, il contratto preliminare concluso dal signor in forza di esse, ex art. 1388 c.c., ha prodotto i suoi effetti CP_4
direttamente nei confronti degli odierni appellanti.
2. Il secondo motivo dell'appello principale e il motivo d'appello incidentale possono essere esaminati congiuntamente,
essendo entrambi relativi al raggiungimento della prova dell'avvenuto versamento della caparra da parte della signora ed eventualmente, della misura in cui sia stata versata. P_
Va osservato che tra gli accordi sottoscritti nel contratto preliminare oggetto della presente causa vi è il pagamento di una caparra confirmatoria di € 70.000, da versare sul conto del promittente venditore nello stesso giorno di stipulazione.
A tale proposito, il teste signor titolare Tes_1
dell'agenzia immobiliare Lifandi presso la quale le parti hanno sottoscritto il preliminare e che ne aveva anche predisposto il testo, ha riferito in modo ben circostanziato di ricordare che:
“Abbiamo fatto il versamento sul mio computer tramite online
7 banking. La signora dal mio computer è entrata P_
online sul proprio conto bancario e ha fatto diversi versamenti
alla Suedtirol Invest. Ha fatto diversi versamenti poiché – per
quanto mi ricordo – vi era una soglia per ogni singolo versamento
sicché ha fatto più versamenti. La somma totale dei versamenti
era di Euro 70.000,00 come scritto nel preliminare. Poi sono state
stampate le “Auftragsbestätigungen” poiché noi poi al contratto
definitivo dobbiamo allegare la prova delle modalità di
pagamento.”.
Sulla questione le parti hanno discusso anche in occasione dell'appuntamento dal notaio come CP_5
ricordato dalla teste che ricordava che la caparra Testimone_2
era stata pagata e in proposito ha dichiarato: “ Se mi viene
chiesto se il notaio aveva contezza cioè certezza del fatto che la
caparra fosse stata interamente versata, rispondo: Se ricordo
bene ci era pervenuto la copia del bonifico effettuato dalla
signora sul conto del signor;
di questa circostanza P_ CP_4
non sono sicura del 100% ma solo del 99%, ma ricordo che le
parti discutevano proprio di questo cioè che la caparra non era
stata versata dal ai . CP_4 Parte_1
Addirittura il teste di parte Testimone_3 [...]
ha confermato che la discussione verteva sul versamento Tes_4
(seppure a suo dire ad altro titolo) da parte della signora di € 70.000 alla che poi però non ha P_ Controparte_4
provveduto a versare la somma integralmente agli odierni
8 appellanti e dei documenti dalla stessa portati a riprova, infatti ha dichiarato che: “Frau hat vielmehr beim besagten P_
Notartermin – bei dem ich selbst auch anwesend war – erklärt,
sie habe eine Anzahlung geleistet. Ich kann nur sagen, dass
Frau SP – den Zeitpunkt weiss ich nicht mehr genau –
Dokumente vorgezeigt hat, die angebliche Überweisungsaufträge
von insgesamt Euro 70.000,00 an die Suedtirol Invest belegen
sollten. Soweit ich weiss, hat die Familie GE niemals Geld
von Frau SP erhalten. (All'appuntamento notarile in
questione – al quale ero presente anche io – la signora ha P_
più che altro dichiarato di aver versato un acconto. Tutto quello
che posso dire è che la signora – non ricordo la data P_
esatta – ha presentato documenti che avrebbero dovuto provare
presunti ordini di bonifico per un importo complessivo di €
70.000,00 a favore di Suedtirol Invest. Per quanto ne so, la
famiglia non ha mai ricevuto denaro dalla signora Parte_1
” traduzione libera di questo giudice). P_
Il fatto che i signori non abbiano Testimone_3
ricevuto alcuna somma direttamente dalla signora P_
avendo in persona del signor , agito in Controparte_4 CP_4
veste di procuratore speciale dei signori è Testimone_3
pacifica e irrilevante.
In definitiva, seppure le stampe degli ordini di versamento allegate dalla signora non siano di per sè idonee a P_
provare l'avvenuto pagamento della caparra confirmatoria di €
9 70.000, non essendoci la certezza che detti ordini siano anche andati a buon fine, la circostanza risulta confermata dalle dichiarazioni testimoniali sopra richiamate.
Inoltre, va considerato che l'indicazione della data valuta nel giorno 08.12.2017, giorno successivo a quello della sottoscrizione del preliminare in cui la signora sostiene P_
di aver eseguito l'ordine dei bonifici, diversamente da quanto osservato dal Tribunale, depone a favore dell'esecuzione in tale data, perché è prassi delle banche applicare una valuta di data successiva, almeno del giorno dopo.
3. Non merita accoglimento nemmeno il motivo d'appello principale secondo il quale la signora sarebbe stata P_
inadempiente.
Nel corso dell'istruttoria è emerso che, seppure erroneamente, il notaio non riteneva di poter CP_5
procedere sulla base delle procure rilasciate al signor , per CP_4
via del fallimento di quest'ultimo.
Infatti, la teste ha specificato che: “Confermo che Tes_2
il notaio già prima della data del 27.02.2018 ha CP_5
riferito alle parti che il contratto notarile di compravendita non
sarebbe potuto concludersi. Infatti, noi controllando tutte le carte,
abbiamo notato che il procuratore sig. incaricato dai signori CP_4
era fallito in proprio. Quindi il notaio ha Parte_1 CP_5
detto che la pratica non poteva concludersi con un procuratore
dichiarato fallito”.
10 Visto che l'appuntamento era stato formalmente rinviato,
considerate le circostanze rappresentate dal notaio e le criticità
della situazione, tenuto conto anche della discussione avuta sul versamento della caparra, entrambe le parti hanno dimostrato di non essere più interessate alla conclusione del contratto definitivo.
La signora ha rinunciato ad acquistare P_
l'immobile, ma anche i promittenti venditori hanno dimostrato di non essere più interessati alla vendita, non essendo nemmeno comparsi tutti all'appuntamento.
Quanto alla richiesta di un maggior prezzo da parte dei promittenti venditori, la circostanza è stata riferita dal solo teste e comunque il capitolo di prova si Testimone_5
riferisce a una “proposta”, per altro fatta nel corso dell'incontro in cui le parti hanno affrontato la poco chiara situazione sopra descritta e discusso del pagamento della caparra.
Considerato che nessuna delle parti ha chiesto al notaio di verificare la validità delle procure e di fissare un nuovo appuntamento per la conclusione del contratto definitivo al quale sarebbe intervenuta anche la banca (che era già pronta),
il contratto preliminare risulta risolto consensualmente, per cause indipendenti dall'inadempimento delle parti.
In conclusione, alla signora deve essere restituita P_
la somma versata nella misura di € 70.000 e vanno inoltre riconosciuti gli interessi legali dalla data del versamento al
11 saldo.
Ogni altra questione è assorbita.
4. Rigettato l'appello principale e accolto parzialmente l'appello incidentale, le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza. Però, considerato che la signora era in possesso di un documento che avrebbe reso la P_
decisione più liquida, ma ne ha omesso il tempestivo deposito rendendo più complicato il processo e la decisione, se ne ritiene congrua la compensazione per metà. La residua metà dovrà
essere rimborsata all'appellata dai signori e Parte_1 Pt_2
La liquidazione va effettuata in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.
55/2014 per il valore del decisum.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Controparte_1 Parte_3
nei confronti di nonché Parte_2 P_
sull'appello incidentale da quest'ultima proposto avverso la sentenza n. 566/2023 del 15.07.2023 del Tribunale di Bolzano,
nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. in parziale accoglimento dell'appello incidentale condanna
e Parte_1 Controparte_1 Parte_3
in solido tra loro, a pagare a la Parte_2 P_
12 somma di € 70.000,00, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, 1° comma c.c., dal 08.12.2017 al saldo effettivo;
3. condanna Parte_1 Controparte_1 [...]
e in solido tra loro a rifondere a Parte_3 Parte_2
metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio P_
che per intero liquida:
- per il primo grado nell'importo complessivo di € 16.218,45 di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione,
4.253,00 per la fase decisionale, € 2.115,45 per spese generali oltre IVA e CAP e oltre a € 825,55 per spese documentate;
- per il presente grado nell'importo complessivo di € 11.489,65
di cui € 2.077,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 5.103,00 per la fase decisionale, € 1.498,65 per spese generali oltre IVA e CAP, oltre a € 1.165,50 per anticipazioni;
4. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali ai sensi del co. 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012,
n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 4 dicembre 2024
13 Il Presidente
Il Consigliere estensore
Il Funzionario Giudiziario
Dott. Isabella Martin
Dott. Monica Callegari
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