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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/04/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 561/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 9.04.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. DE Parte_1
MEO MARCO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e Controparte_1 difeso, con mandato in atti, dall'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.3.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe presentava opposizione avverso l'avviso di addebito n. 43320230001149338000, recapitato il 6.2.2024, con il quale l' aveva intimato il pagamento di €. 18.918,28 a titolo di contributi CP_2 previdenziali relativi alla gestione separata e somme aggiuntive, dovuti per l'anno 2016.
Ciò posto, in via preliminare, deduceva a) l'illegittimità dell'atto in quanto notificato durante la pendenza del giudizio di accertamento negativo, iscritto al n. R.G. 1656/23 di Codesto
Tribunale, rispetto alla pretesa azionata dall' con avviso del 18.11.2022, e relativa CP_2 all'iscrizione del ricorrente alla gestione separata per l'anno 2016 b) l'erronea applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 116 co. 8 lett. b) l. 388/2000 per il calcolo delle sanzioni;
c) l'infondatezza della richiesta in quanto l'aliquota del 27,72 doveva applicarsi sul minor importo di €. 34.637 essendovi la soglia di esenzione di €. 5.000; d) il vizio di motivazione dell'atto impugnato.
Tanto premesso, così concludeva “1) Accertare e dichiarare, per i motivi in atti esposti, la illegittimità
e/o nullità dell'avviso di addebito n.433 2023 00011493 38 000, formato il 9.12.2023 dall' sede CP_2 di Crotone, per le ragioni esposte e motivate in atti;
2) Condannare parte convenuta al pagamento di spese
e competenze di lite con distrazione.”
L' nel costituirsi in giudizio, ribadiva la correttezza del proprio operato ed insisteva CP_2 per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.pc
è così decisa.
**
Risulta fondata l'eccezione tempestivamente sollevata da parte ricorrente ai sensi dell'art. 24 c. 3 del D.lgs n. 46/1999 rubricato “ Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali” a mente del quale (…) 3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria,l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimentoesecutivo del giudice”.
Invero l' ha notificato l'avviso di addebito ( immediatamente esecutivo) per cui è causa CP_2 allorquando il giudizio di accertamento negativo, iscritto al n. 1656/23 RG di Codesto
Tribunale, relativo ai contributi dovuti dal ricorrente per iscrizione alla gestione separata per l'anno 2016, era ancora pendente e, quindi, in assenza di un provvedimento esecutivo del giudice, con conseguente illegittimità dello stesso “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora
l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' né è necessario, Controparte_3 ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza CP_2 dell'impugnazione dell'accertamento innanzi al giudice tributario” (Cass., sez. lav., sentenza n. 8379 del 9 aprile 2014).
Ciò posto, cfr. Cass 14149 del 06/08/2012, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale.
Sul punto, pertanto, si rileva quanto segue.
In primo luogo, risulta infondata l'eccezione relativa al vizio di motivazione del provvedimento impugnato, atteso che nello stesso sono indicati tutti gli elementi essenziali al riconoscimento della pretesa creditoria vantata dall'Ente(tanto è vero che il ricorrente ha spiegato una compiuta difesa).
Parimenti infondata risulta la doglianza avverso il regime sanzionatorio applicato, rientrando la presente fattispecie nell'ipotesi sanzionatoria prevista dall'art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388/2000.
Invero, il non ha semplicemente omesso il versamento di contributi regolarmente Pt_1 dichiarati all' bensì ha omesso di iscriversi alla Gestione Separata dell'Istituto, il che fa CP_2 presumere, fino a prova contraria (non fornita nel caso di specie), la volontà dell'assicurato di sottrarsi ai propri obblighi contributivi;
nè ha compilato e trasmesso, nel modello unico
PF 2017, il quadro RR, sezione 2, necessario per determinare la corretta base imponibile ai fini previdenziali, come previsto dall'art. 10 del d. Lgs.
9.7.1997 n. 241 ( a nulla rileva la mera presentazione della dichiarazione reddituale valida unicamente ai fini IRPEF); sul punto “Si
è affermato che la fattispecie, meno grave, della omissione si configura «quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento», mentre si configura l'evasione nel caso in cui, oltre al mancato pagamento dei contributi, non siano state effettuate nemmeno le dichiarazioni obbligatorie rivolte agli Enti previdenziali” e ancora “ il termine occultamento non indica necessariamente
l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione e ciò, si badi, proprio attraverso l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all' l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito CP_1 contributivo». ( cfr. Cass. Cass. n. 17970/2022).
Non può, infine, essere accolta l'eccezione relativa alla rideterminazione della sanzione in forza della sussistenza di una fascia di esenzione contributiva , pari alla soglia di 5.000,00 euro , trattandosi di fattispecie che non trova riscontro alcuno nel diritto positivo, né nella giurisprudenza che, anzi, è consolidata nell'assoggettare all'obbligo contributivo anche i redditi professionali inferiori a 5.000 euro1 se prodotti nell'esercizio di un'attività abituale2.
Le spese di lite restano compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 561/2024, così provvede:
- dichiara illegittimo l'avviso di addebito opposto per le ragioni in parte motiva;
- accerta che parte ricorrente è tenuta al pagamento in favore dell' della somma di CP_2
€. 18.918,28 a titolo di contributi, sanzioni e interessi relativi alla gestione separata liberi professionisti per l'anno 2016;
- compensa tra le parti le spese di lite;
Crotone 09.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 27531/2023: “'obbligo di contribuzione, quando se ne riscontrino i presupposti, sussiste per l'intero ammontare del reddito prodotto, senza che sia possibile enucleare "zone di franchigia" entro il limite dei 5.000,00 euro. L'obbligo contributivo, connesso con l'iscrizione alla Gestione separata, o sussiste - e sussiste in relazione a tutto il reddito conseguito - o non sussiste. Non hanno alcun appiglio normativo soluzioni mediane, che postulino una esenzione assoluta entro i 5.000,00 euro e smembrino il reddito, quando ecceda tale soglia, in una frazione esente dall'obbligo contributivo, fino al predetto limite, e in una componente che a tale obbligo, solo per l'eccedenza, soggiace”. 2 Ex multis Cass. 17970/2022: “L'obbligatorietà dell'iscrizione presso la gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento;
la produzione di un reddito superiore alla soglia di 5.000 euro costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità”.