Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00985/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03028/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3028 del 2022, proposto da LB Recordati, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Calabi, Cristina Riboni, Andrea Buticchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. a) e 13 d. lgs. n. 42/2004 e s.m.i. di cui alla nota prot. 4356 dell’11 luglio 2022 (MIC|MIC_SR-LOM_UO7|11/07/2022|0004356-P) del Ministero della Cultura, Segretariato Regionale per la Lombardia, relativo al dipinto di AN ON CK (Tettenweis/Germania, 23 febbraio 1863 – Monaco di Baviera/Germania, 30 agosto 1928), ‘Ritratto di OL RH, olio su tavola, cm 80 x 68), firmato e datato sul recto in basso a destra “FRANZVONSTUCK/1907” e timbrato sul verso “GEBR, OBERNDORFER/MUNCHEN II”, notificato in data 15 luglio 2022 a mezzo PEC; - nonché di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso ai suddetti atti, se ed in quanto lesivo dell’interesse della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;
Vista la memoria dell’8 gennaio 2026 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 il dott. BI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che
- parte ricorrente ha proposto ricorso tempestivamente notificato e depositato, per l’annullamento degli atti in epigrafe descritti;
- si è costituito per resistere il Ministero della Cultura;
- l’8 gennaio 2026 parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso e chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese;
- il 9 gennaio 2026 parte resistente ha depositato memoria con cui ha prestato adesione alla richiesta di dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse avanzata da controparte;
- la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria del 20 febbraio 2026;
Tenuto conto che
- “ il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell'azione e, quindi, può, dichiarare di non avere più interesse alla stessa decisione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832) , (Consiglio di Stato sez. II, 14 marzo 2022, n. 1781),
Ritenuto che
- ai sensi dell’art. 35 c.p.a. il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- le spese possono essere compensate, vista la posizione espressa dalle parti e la definizione in rito della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
BI RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI RI | TO AR |
IL SEGRETARIO