Art. 3.
Nulla e' innovato per quanto riguarda l'ordinamento didattico dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, intendendosi che la Facolta' di lingue e letterature straniere rilascera' la laurea di cui alla tabella IX annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , gia' propria del corso di laurea in lingue e letterature straniere annesso alla Facolta' di economia e commercio, mentre quest'ultima Facolta' continuera' a rilasciare le lauree e i diplomi previsti dalle tabelle VIII, X e XI annesse al citato decreto.
Nulla e' innovato per quanto riguarda l'ordinamento didattico dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, intendendosi che la Facolta' di lingue e letterature straniere rilascera' la laurea di cui alla tabella IX annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , gia' propria del corso di laurea in lingue e letterature straniere annesso alla Facolta' di economia e commercio, mentre quest'ultima Facolta' continuera' a rilasciare le lauree e i diplomi previsti dalle tabelle VIII, X e XI annesse al citato decreto.