TRIB
Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/09/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
PU n. 162-1/2024 R.G.
Tribunale di Brindisi
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Sergio Memmo - Presidente
Dott. F. Giliberti - Giudice
Dott. Antonio I. Natali - Giudice relatore
SENTENZA provvedendo nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata da
, con Avv. Cosimo Massa, Gestore della crisi dott. Cataldo Orlando, Parte_1
Parte ricorrente
Rilevato che:
1. da un punto di vista soggettivo, la debitrice sig.ra non è inquadrabile come Pt_1 consumatore avendo contratto una consistente debitoria, rinveniente la propria genesi nello svolgimento dell'attività d'impresa.
Ciò premesso, da quanto rappresentato dall'O.C.C., si evince che l'origine del dissesto sarebbe ascrivibile ad una risalente attività (intrapresa ormai più di 10 anni orsono), posta in essere per il tramite della società Brin Telecomunicazioni s.r.l., in cui la sig.ra Pt_1 rivestiva la qualità di socio e amministratore (come da visura camerale storica).
La società è stata liquidata e cancellata nel 2012, con debiti verso l'erario, nello specifico
IVA non versata, di importo considerevole;
debiti che, dopo la cancellazione della società sono ricaduti sui soci.
Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, l'attività di impresa deve considerarsi oramai cessata. Conseguentemente, la sig.ra non è assoggettabile neppure alla Pt_1 procedura di concordato minore, cui la stessa chiede l'accesso. Né, invero, risultano superate le soglie di fallibilità in relazione ai parametri normativamente prefissati.
La sig.ra non è intestataria di altre quote societarie e di ditte individuali, come Pt_1 riportato dal Gestore della crisi dott. Cataldo Orlando nella propria relazione integrativa.
Inoltre, la debitrice aveva un finanziamento personale verso AKN Nordik acceso nel 2005 e non onorato, per il quale veniva instaurato un contenzioso con esito giudiziale parzialmente sfavorevole;
2. da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione. Infatti, la massa debitoria in capo alla debitrice è tale per cui la stessa si trova in una condizione di definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. In particolare, a fronte di un complessivo reddito disponibile annuale di Euro 4.440,00 (€ 370,00x12), consta un complessivo indebitamento di Euro 206.797,67. L'istante non è titolare di beni immobili.
Ritiene, pertanto, il Collegio che, stante la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e
269 C.C.I.I., debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata.
La procedura, per come prospettato dall'O.C.C., avrà durata di sei anni, dovendosi precisare che, ai sensi del nuovo testo dell'art 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'O.C.C. deve essere riconosciuto un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambi le fasi.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,
1) dichiara aperta la liquidazione controllata di , per la durata di Parte_1 sei anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
2) nomina giudice delegato per la procedura il dott. Antonio Ivan Natali;
3) nomina liquidatore l'avv. Cataldo Orlando, già nominato O.C.C.;
4) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili
e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 90 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione
o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, c. II,
C.C.I.I.;
7) manda al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), (a tal fine il liquidatore provvederà a CP_1 depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
8) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del
Tribunale, nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività
d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
9) ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
10) dispone la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso' in Brindisi in data 09.09.2025
Il Relatore
Dott. Antonio I. Natali Il Presidente
Dott. Sergio Memmo
Tribunale di Brindisi
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Sergio Memmo - Presidente
Dott. F. Giliberti - Giudice
Dott. Antonio I. Natali - Giudice relatore
SENTENZA provvedendo nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata da
, con Avv. Cosimo Massa, Gestore della crisi dott. Cataldo Orlando, Parte_1
Parte ricorrente
Rilevato che:
1. da un punto di vista soggettivo, la debitrice sig.ra non è inquadrabile come Pt_1 consumatore avendo contratto una consistente debitoria, rinveniente la propria genesi nello svolgimento dell'attività d'impresa.
Ciò premesso, da quanto rappresentato dall'O.C.C., si evince che l'origine del dissesto sarebbe ascrivibile ad una risalente attività (intrapresa ormai più di 10 anni orsono), posta in essere per il tramite della società Brin Telecomunicazioni s.r.l., in cui la sig.ra Pt_1 rivestiva la qualità di socio e amministratore (come da visura camerale storica).
La società è stata liquidata e cancellata nel 2012, con debiti verso l'erario, nello specifico
IVA non versata, di importo considerevole;
debiti che, dopo la cancellazione della società sono ricaduti sui soci.
Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, l'attività di impresa deve considerarsi oramai cessata. Conseguentemente, la sig.ra non è assoggettabile neppure alla Pt_1 procedura di concordato minore, cui la stessa chiede l'accesso. Né, invero, risultano superate le soglie di fallibilità in relazione ai parametri normativamente prefissati.
La sig.ra non è intestataria di altre quote societarie e di ditte individuali, come Pt_1 riportato dal Gestore della crisi dott. Cataldo Orlando nella propria relazione integrativa.
Inoltre, la debitrice aveva un finanziamento personale verso AKN Nordik acceso nel 2005 e non onorato, per il quale veniva instaurato un contenzioso con esito giudiziale parzialmente sfavorevole;
2. da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione. Infatti, la massa debitoria in capo alla debitrice è tale per cui la stessa si trova in una condizione di definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. In particolare, a fronte di un complessivo reddito disponibile annuale di Euro 4.440,00 (€ 370,00x12), consta un complessivo indebitamento di Euro 206.797,67. L'istante non è titolare di beni immobili.
Ritiene, pertanto, il Collegio che, stante la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e
269 C.C.I.I., debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata.
La procedura, per come prospettato dall'O.C.C., avrà durata di sei anni, dovendosi precisare che, ai sensi del nuovo testo dell'art 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'O.C.C. deve essere riconosciuto un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambi le fasi.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,
1) dichiara aperta la liquidazione controllata di , per la durata di Parte_1 sei anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
2) nomina giudice delegato per la procedura il dott. Antonio Ivan Natali;
3) nomina liquidatore l'avv. Cataldo Orlando, già nominato O.C.C.;
4) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili
e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 90 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione
o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, c. II,
C.C.I.I.;
7) manda al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), (a tal fine il liquidatore provvederà a CP_1 depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
8) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del
Tribunale, nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività
d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
9) ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
10) dispone la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso' in Brindisi in data 09.09.2025
Il Relatore
Dott. Antonio I. Natali Il Presidente
Dott. Sergio Memmo