Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 12/05/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 6214/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott. Stefano Bergonzi Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6214/2024 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Gorizia Parte_1 C.F._1 in via Morelli n.40 presso lo studio dell'avv. AGOSTINIS ENRICO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Monfalcone in via F. Rosselli n. 31 presso lo studio dell'avv. ALOISIO GIOVANNI, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1. i coniugi vivranno separati, come già avviene di fatto, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la moglie rimarrà nel godimento esclusivo dell'alloggio già “coniugale”, di proprietà sito in Pt_3
Monfalcone (GO), via B. Gigli n. 19;
1
3. i beni mobili e gli arredi tutti presenti nell'abitazione familiare sono già stati equamente e concordemente suddivisi secondo la volontà dei coniugi ed il marito ha già prelevato tutti i suoi effetti personali;
4. la minore, attualmente collocata presso una famiglia affidataria (dal 14.12.2017), giusti i provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Trieste assunti e assumendi nel ridetto proc. sub n. R.G. 834/15 – 4/16
M.A. (all. 6)
5.Si dà atto che il diritto di visita dei genitori rimane attualmente regolato dalle disposizioni del Tribunale dei minorenni di Trieste;
6. I coniugi, nel permanere del collocamento della minore presso l'odierna famiglia affidataria, si impegnano, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, al versamento mensile a favore della minore della somma Per_1 di € 50,00 cadauno su libretto postale intestato ad entrambi i coniugi, con firma congiunta, con accordo che le somme ivi accreditate saranno utilizzate solo ed esclusivamente per i bisogni della minore;
7. I coniugi sosterranno ciascuno il 50% delle spese straordinarie relative alla minore e ciò secondo il Per_1
Protocollo dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia adottato dal Tribunale di Gorizia dd. 01.06.2016 (all.
9);
8. le vetture di rispettiva proprietà restano in proprietà ai medesimi;
9. più specificamente, la macchina intestata alla moglie tg. EA298DN resta alla medesima (all. 11);
10. la macchina intestata al marito tg FK653LG resta al medesimo (all. 10 copia libretto e certificato di proprietà della vettura intestata al signor;
Pt_1
11. le somme presenti nel conto corrente postale del marito (all. 13) restano esclusivamente al medesimo;
12. le somme presenti nel conto corrente postale della moglie (all. 14) restano esclusivamente alla medesima;
13. i coniugi attestano sussistere, come sopra detto, ex art. 473 bis. 12 II co., il procedimento sub R.G. n.
834/15 – 4/16 M.A. del Tribunale per i Minorenni di Trieste, avente ad oggetto l'affidamento temporaneo di ad una coppia residente in [...]del Lago, con supporto e controllo dei Servizi Sociali Persona_2 di Monfalcone (all. 6);
14. i coniugi sono stati informati della facoltà di presentare contestuale domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma vi rinunciano in questa sede;
15. i coniugi dimettono copia delle proprie rispettive dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (all. 4 e
5);
16. il signor con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiara altresì di essere comproprietario di Pt_1 beni immobili come da visure tavolari qui allegate (all.12) ed a cui si richiama;
17. la signora con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiara di non essere titolare di diritti Parte_2 reali su beni immobili;
18. la sig.ra è tenuta al pagamento del canone di locazione Ater pari a circa € 100 (all. 16); Parte_2
19. I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano infine di non essere titolari di quote sociali e/o di depositi finanziari,
2 20. I ricorrenti si danno reciprocamente atto della piena indipendenza economica fra di loro, rinunciando – allo stato - al versamento di qualsiasi somma a titolo di mantenimento reciproco;
21. i coniugi si danno atto di aver regolato ogni altro aspetto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
22. I coniugi, intendendo avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, da trasmettersi entro dieci giorni prima dell'udienza stessa, dichiarano fin d'ora di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale in udienza.
23. I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento della figlia nei predetti;
”
Conclusioni del P.M.:
Esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/12/2024 e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in data 19/05/2018 a Monfalcone (Reg. Atti di
Matrimonio, anno 2018, parte 1, n. 9), nel corso del quale è nata la figlia il Persona_2
14/06/2015 a Monfalcone, attualmente collocata presso una famiglia affidataria come da determinazioni del Tribunale per i Minorenni di Trieste - proc. allibrato sub R.G. 834/15 –
4/16 M.A., hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni ivi riportate.
Ciò posto, all'udienza del 05/02/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con decreto d.d. 20/02/2025 il Giudice delegato ha disposto la comparizione personale delle parti in udienza, al fine di interloquire in ordine al contenuto dell'accordo e alla sua conformità agli interessi della minore.
Ciò posto, all'udienza d.d. 12/03/2025, a seguito della disposta comparizione personale e di interlocuzione con il Giudice delegato le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso, obliterando e modificando parzialmente talune parti dell'accordo. Nello specifico, sono stati eliminati i punti 4 dalla parola “per intesta” sino alla parola “19”, il punto 5, che è stato sostituito con la nuova formulazione di cui alle conclusioni congiunte sopra riportate, mentre il contenuto del punto 8, per come formulato originariamente in ricorso, è stato totalmente eliminato. (cfr verbale di udienza del 12.3.2025).
Pertanto, hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale alle condizioni riportate in epigrafe.
3 Orbene, visto il parere favorevole del P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse della figlia minore.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte indicate in ricorso, come modificate all'udienza del 12.3.2025 ed indicate in epigrafe;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monfalcone
(Reg. Atti di Matrimonio anno 2018, parte 1, n. 9) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 24/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
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