Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2024, n. 15865
CASS
Sentenza 17 gennaio 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 57/2024 della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 17 gennaio 2024, dal Presidente Vito Di Nicola e dal relatore Domenico Fiordalisi. Il ricorrente contestava la condanna inflitta dal Giudice di Pace di Roma per non aver ottemperato a un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, sostenendo che, successivamente, gli fosse stato concesso un permesso di soggiorno provvisorio, il quale avrebbe reso il reato non più sussistente. La difesa richiedeva quindi l'annullamento della sentenza, argomentando che il decreto di espulsione fosse stato superato dalla concessione del permesso.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando che il difensore non era munito di specifico mandato a impugnare, come richiesto dall'art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. La Corte ha sottolineato che la mancanza di tale mandato privava il difensore della legittimazione ad impugnare, rendendo l'atto inidoneo a introdurre un nuovo grado di giudizio. Inoltre, ha ribadito che la normativa vigente mira a limitare le impugnazioni non derivanti da una scelta consapevole della parte, confermando la legittimità della disposizione contestata. Pertanto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

In tema di impugnazione di sentenza pronunziata nei confronti di imputato assente, la nomina del difensore di fiducia contenuta nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata contestualmente all'impugnazione non è equipollente allo specifico mandato richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., poiché la mera nomina non conferisce al difensore la legittimazione a impugnare.

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2024, n. 15865
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15865
Data del deposito : 17 gennaio 2024

Testo completo