TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 19/09/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. 2004/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2004/2025 promossa da:
, (C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Neive (CN) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DEMICHELIS MARA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Cuneo (CN), il 10/01/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cuneo (CN) (atto n. 1, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio non sono nati figli.
1 Con ricorso depositato il 24/06/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5
c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2 iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2004, parte II, serie A n. 1.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuneo (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE CHE:
1) I coniugi, attualmente conviventi nella casa coniugale, sita in Neive (CN), Via Fausoni n.2 bis vivranno separati.
2) Entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente atto la IG.ra lascerà la casa Parte_1 coniugale sita in Neive, trasferendosi in altra abitazione di propria scelta.
3) A partire dalla data di sottoscrizione del presente atto e sino alla data di emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio il IG. verserà alla IG.ra la somma di Parte_2 Parte_1
€. 1.000,00 (mille/00), entro il giorno 10 di ogni mese con bonifico su conto corrente alla medesima intestato, a titolo di risarcimento del danno derivante da propria unilaterale scelta di addivenire alla separazione per le motivazioni di cui al punto C) delle premesse di cui al ricorso.
PRENDE ATTO CHE:
4) Ai fini della regolamentazione delle questioni economiche inerenti la crisi coniugale, il IG. Parte_2 si impegna a trasferire, entro trenta giorni dall'omologa della separazione, o comunque a
[...]
2 seguito di richiesta avanzatagli dalla IG.ra di presentarsi dal Notaio dalla medesima Parte_1 scelto per la stipula del rogito, la quota di sua proprietà, pari a 1/2 (in regime di comunione legale dei beni), dell'immobile sito in Cuneo (CN), Via Villanova Mondovì nn. 5-9, in un con le relative pertinenze (fg. 96, part. 1515, sub. 14, cat. C/6, cl. 5, e fg. 96, part. 473, sub. 5, cat. A/3, cl. 3) - attualmente soggetto a contratto di locazione stipulato in data 18/08/2022, con scadenza al 31/08/2026
- alla IG.ra . Parte_1
5) Al fine di consentire il trasferimento del predetto immobile, il IG. presta le più Parte_2 ampie garanzie di legge per il caso di evizione e garantisce che gli immobili, alla data del rogito, saranno liberi da pesi, vincoli, privilegi, anche di natura fiscale, sequestri, pignoramenti e/o da liti e oneri comunque pregiudizievoli. Egli, infine, garantisce, per quanto concerne la quota di sua proprietà, che l'immobile, alla data del rogito, sarà libero da anteriori tasse e imposte arretrate.
6) Tenuto conto della finalità dell'atto di trasferimento, esso potrà essere esente da imposta di bollo e di registro in conformità all'art. 19 Legge 06 marzo 1987 n. 74 ed alla sentenza della Corte
Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154.
7) A partire dalla data di sottoscrizione del ricorso e quindi nelle more del trasferimento di cui al precedente punto 4), il canone stabilito nel contratto di locazione del 18/08/2022, sarà interamente percepito dalla IG.ra , che provvederà, in seguito al trasferimento in suo favore della Parte_1 quota di proprietà dell'immobile in capo al IG. , a comunicare le opportune Parte_2 variazioni necessarie per l'aggiornamento del contratto.
8) La IG.ra , riservandone per sé - ai sensi dell'art. 1523 c.c. - la proprietà, fino Parte_1 all'integrale pagamento del prezzo nei termini e con le modalità di cui al successivo punto 18), si impegna, ai fini della regolamentazione delle questioni economiche inerenti la crisi coniugale, a vendere al IG. , che si impegna ad acquistare, la quota di sua proprietà, pari a 1/2 (in Parte_2 regime di comunione legale dei beni), dell'immobile costituente casa coniugale, sita in Neive (CN), Via Fausoni n. 2 bis, in un con le relative pertinenze (censita al Catasto Fabbricati del Comune di
Neive al fg. 11, part. 476, sub. 1, cat. A/7, cl. 1, e fg. 11, part. 476, sub. 2, cat. C/6, cl. 1, e valutata di comune accordo in €.600.000,00 - seicentomila/00), nonché la quota di sua proprietà, pari a 263/5276 (in regime di comunione legale dei beni) del terreno sito nel Comune di Neive (fg. 11, part. 454, sem. arboreo, cl 3).
9) A tal fine le parti si impegnano a formalizzare la vendita ai sensi dell'art. 1523 c.c. con atto notarile da stipulare entro 30 giorni dall'omologa della separazione, o comunque a seguito di richiesta avanzata da una delle parti di presentarsi dal Notaio scelto per la stipula del rogito.
10) I beni immobili di cui al precedente punto 8) verranno ceduti con tutte le accessioni e le pertinenze, i diritti e gli oneri, le servitù attive e passive di qualsiasi specie, con azioni e ragioni, comunioni e compartecipazioni, così come determinati dalla legge e dai titoli di provenienza degli immobili.
11) Il possesso dei beni immobili viene trasferito entro quindici giorni dalla sottoscrizione del ricorso al IG. , che dichiara di aver effettuato le opportune verifiche e ne accetta lo stato di Parte_2 fatto.
12) A partire dalla sottoscrizione del ricorso il IG. godrà delle rendite e sopporterà Parte_2 gli oneri e le spese derivanti dal possesso degli immobili. In particolare le parti stabiliscono che le spese, sia ordinarie che straordinarie, in qualsivoglia modo connesse agli immobili saranno a carico del IG. . Parte_2
13) A partire dalla data di sottoscrizione del ricorso il IG. si farà pertanto carico, in Parte_2 via esclusiva, delle spese di proprietà e straordinarie tutte inerenti detta proprietà immobiliare, nonché delle spese relative alle utenze domestiche (luce, acqua, gas e tassa rifiuti), mentre, a partire dalla data
3 di trasferimento della propria residenza anagrafica, la IG.ra sarà tenuta solo al Parte_1 pagamento dell'IMU sulla quota di sua proprietà. Parte 14) La IG.ra dà atto di aver già cessato l'attività di cui era adibita parte della Parte_1 casa coniugale, autorizzando sin d'ora il IG. ad aprire nuova attività, trattenendone i ricavati Pt_2
e manlevando la IG.ra da ogni responsabilità in ordine all'esercizio della medesima;
Parte_1 resta inteso che le spese relative all'esercizio di tale attività esercitata in detti immobili, saranno a totale carico del IG. . Parte_2
15) La IG.ra non autorizza il IG. ad eseguire, modifiche, addizioni e Parte_1 Parte_2 migliorie se non previo proprio consenso scritto sino all'effettivo trasferimento della proprietà.
16) Al fine di consentire il trasferimento del predetto compendio immobiliare, la IG.ra Parte_1 presta le più ampie garanzie di legge per il caso di evizione e garantisce che gli immobili, alla data del rogito, saranno liberi da pesi, vincoli, privilegi, anche di natura fiscale, sequestri, pignoramenti e/o da liti e oneri comunque pregiudizievoli. Ella, infine, garantisce per quanto concerne la quota di sua proprietà, che l'immobile, alla data del definitivo trasferimento, sarà libero da anteriori tasse e imposte arretrate. Con la sottoscrizione del ricorso il IG. si impegna a pagare in Parte_2 favore della IG.ra un'indennità di occupazione dell'immobile pari a €.1.000,00 Parte_1 (mille/00) al mese, da versarsi ogni 6 mesi, con bonifico bancario di €.6.000,00, su conto corrente a quest'ultima intestato, a partire dal 01/02/2026. Tali somme all'atto dell'effettivo trasferimento della proprietà, verranno computate a titolo di acconto sul prezzo stabilito al successivo punto 19).
18) A partire dalla data della sottoscrizione del ricorso il IG. si impegna ad accollarsi Parte_2 integralmente le residue rate di tutti finanziamenti/mutui in corso, stipulati nell'interesse della famiglia, tra cui in particolare il mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale (con ultima rata al 01/11/2036) ed il finanziamento acceso per i lavori di ristrutturazione effettuati sul medesimo immobile (con ultima rata al 01/07/2027), manlevando la IG.ra da ogni richiesta ad Parte_1 essi inerente, nulla potendo egli più pretendere nei confronti della medesima per i suddetti titoli.
19) Tenuto conto dell'impegno di cui al punto 18), il prezzo di vendita della quota di proprietà della IG.ra viene concordata tra le parti in complessivi €. 240.000,00 Parte_1
(duecentoquarantamila/00), che il IG. si impegna a pagare in n. 12 rate di importo pari a €. Pt_2 20.000,00 (ventimila/00) cadauna, scadenti, a partire dall'anno 2026, il 01/02 ed il 01/08 di ogni anno, e comunque entro e non oltre sei anni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
è, in ogni caso, facoltà del IG. effettuare maggiori versamenti;
in tal caso, riducendosi il debito residuo, si Parte_2 ridurrà il numero delle rate, fermo restando l'importo di ciascuna di esse.
20) Le parti convengono che la proprietà degli immobili oggetto di vendita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1523 e ss. c.c., sarà acquistata dal IG. solo con il pagamento integrale Parte_2 dell'intera somma dovuta da pagarsi in ogni caso entro il 31/12/2032.
21) Ai sensi dell'art. 1456 c.c. le parti convengono che il mancato pagamento dell'importo totale del prezzo, pari a €. 240.000,00 (duecentoquarantamila/00), entro il 31/12/2032 costituirà causa di risoluzione del contratto.
22) La risoluzione si verificherà di diritto, ai sensi dell'art. 1456, co. 2, c.c., a seguito di comunicazione inviata mediante lettera racc. a.r. al IG. . Parte_2
23) In caso di mancato perfezionamento della vendita, per causa non imputabile alla IG.ra CP_1
, quest'ultima tratterrà l'intero importo versato a titolo di indennità di Firmato occupazione
[...] dell'immobile, avendo altresì diritto a richiedere eventuali somme rimaste impagate a tale titolo.
24) A seguito dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo, la IG.ra si obbligherà a Parte_1 rilasciare, a richiesta e spese del IG. , dichiarazione attestante l'avvenuto Parte_2
4 soddisfacimento del prezzo stesso, al fine di far risultare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
l'avvenuto trasferimento della proprietà.
25) Tenuto conto della finalità dell'atto di trasferimento, esso potrà essere esente da imposta di bollo e di registro in conformità all'art. 19 Legge 06 marzo 1987 n. 74 ed alla sentenza della Corte
Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154.
26) Le somme giacenti sul conto corrente n. 60696, cointestato tra i coniugi, in essere presso Intesa SanPaolo S.p.A., Filiale di Alba, con un saldo al 23/06/2025 pari a €. 31.022,85 (trentuomilazeroventidue/85), verranno ripartite equamente tra i ricorrenti al momento dell'estinzione di detto conto, ovvero entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
verranno pertanto disposti due bonifici di pari importo su conti correnti rispettivamente ad essi intestati.
27) L'autovettura Maserati M156, tg. FJ497KW, acquistata in data 03/06/2019 in regime di comunione legale dei beni, rimarrà di esclusiva proprietà ed in uso al IG. , il quale Parte_2 si accolla le residue rate del finanziamento per l'acquisto di detta vettura contratto con Intesa SanPaolo S.p.a. in data 01/07/2019 (con ultima rata al 01/06/2029), manlevando la IG.ra CP_1
da ogni richiesta ad esso inerente, nulla potendo egli più pretendere nei confronti della
[...] medesima per il suddetto titolo.
28) Il motociclo “Vespa 125”, tg. EZ79464, acquistato in data 20/06/2022 in regime di comunione legale dei beni, rimarrà di esclusiva proprietà ed in uso alla IG.ra (doc. 10). Parte_1
29) La IG.ra dichiara di non vantare alcun diritto in ordine alla società del marito Parte_1
( ), trattandosi di azienda fondata a seguito di donazione Parte_4 da parte del padre e della madre del IG. e, pertanto, dichiara di non avere nulla a Parte_2 pretendere alla data della stipula del presente atto nei confronti di detta società.
30) Le parti dichiarano, per tutto quanto non previsto nei punti precedenti, di aver regolato anticipatamente le questioni patrimoniali tra le medesime insorte in conseguenza del rapporto matrimoniale e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, rinunciando espressamente a pretese presenti e future in relazione ad esse.
31) Le parti precisano che le spese notarili e di trasferimento delle proprietà immobiliari verranno sostenute esclusivamente dalla parte che acquista e che le spese relative alle iscrizioni ipotecarie a garanzia delle somme che il IG. deve versare alla IG.ra saranno ad Parte_2 Parte_1 esclusivo carico di quest'ultima
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di ConIGlio in data 17/09/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2004/2025 promossa da:
, (C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Neive (CN) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DEMICHELIS MARA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Cuneo (CN), il 10/01/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cuneo (CN) (atto n. 1, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio non sono nati figli.
1 Con ricorso depositato il 24/06/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5
c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2 iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2004, parte II, serie A n. 1.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuneo (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE CHE:
1) I coniugi, attualmente conviventi nella casa coniugale, sita in Neive (CN), Via Fausoni n.2 bis vivranno separati.
2) Entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente atto la IG.ra lascerà la casa Parte_1 coniugale sita in Neive, trasferendosi in altra abitazione di propria scelta.
3) A partire dalla data di sottoscrizione del presente atto e sino alla data di emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio il IG. verserà alla IG.ra la somma di Parte_2 Parte_1
€. 1.000,00 (mille/00), entro il giorno 10 di ogni mese con bonifico su conto corrente alla medesima intestato, a titolo di risarcimento del danno derivante da propria unilaterale scelta di addivenire alla separazione per le motivazioni di cui al punto C) delle premesse di cui al ricorso.
PRENDE ATTO CHE:
4) Ai fini della regolamentazione delle questioni economiche inerenti la crisi coniugale, il IG. Parte_2 si impegna a trasferire, entro trenta giorni dall'omologa della separazione, o comunque a
[...]
2 seguito di richiesta avanzatagli dalla IG.ra di presentarsi dal Notaio dalla medesima Parte_1 scelto per la stipula del rogito, la quota di sua proprietà, pari a 1/2 (in regime di comunione legale dei beni), dell'immobile sito in Cuneo (CN), Via Villanova Mondovì nn. 5-9, in un con le relative pertinenze (fg. 96, part. 1515, sub. 14, cat. C/6, cl. 5, e fg. 96, part. 473, sub. 5, cat. A/3, cl. 3) - attualmente soggetto a contratto di locazione stipulato in data 18/08/2022, con scadenza al 31/08/2026
- alla IG.ra . Parte_1
5) Al fine di consentire il trasferimento del predetto immobile, il IG. presta le più Parte_2 ampie garanzie di legge per il caso di evizione e garantisce che gli immobili, alla data del rogito, saranno liberi da pesi, vincoli, privilegi, anche di natura fiscale, sequestri, pignoramenti e/o da liti e oneri comunque pregiudizievoli. Egli, infine, garantisce, per quanto concerne la quota di sua proprietà, che l'immobile, alla data del rogito, sarà libero da anteriori tasse e imposte arretrate.
6) Tenuto conto della finalità dell'atto di trasferimento, esso potrà essere esente da imposta di bollo e di registro in conformità all'art. 19 Legge 06 marzo 1987 n. 74 ed alla sentenza della Corte
Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154.
7) A partire dalla data di sottoscrizione del ricorso e quindi nelle more del trasferimento di cui al precedente punto 4), il canone stabilito nel contratto di locazione del 18/08/2022, sarà interamente percepito dalla IG.ra , che provvederà, in seguito al trasferimento in suo favore della Parte_1 quota di proprietà dell'immobile in capo al IG. , a comunicare le opportune Parte_2 variazioni necessarie per l'aggiornamento del contratto.
8) La IG.ra , riservandone per sé - ai sensi dell'art. 1523 c.c. - la proprietà, fino Parte_1 all'integrale pagamento del prezzo nei termini e con le modalità di cui al successivo punto 18), si impegna, ai fini della regolamentazione delle questioni economiche inerenti la crisi coniugale, a vendere al IG. , che si impegna ad acquistare, la quota di sua proprietà, pari a 1/2 (in Parte_2 regime di comunione legale dei beni), dell'immobile costituente casa coniugale, sita in Neive (CN), Via Fausoni n. 2 bis, in un con le relative pertinenze (censita al Catasto Fabbricati del Comune di
Neive al fg. 11, part. 476, sub. 1, cat. A/7, cl. 1, e fg. 11, part. 476, sub. 2, cat. C/6, cl. 1, e valutata di comune accordo in €.600.000,00 - seicentomila/00), nonché la quota di sua proprietà, pari a 263/5276 (in regime di comunione legale dei beni) del terreno sito nel Comune di Neive (fg. 11, part. 454, sem. arboreo, cl 3).
9) A tal fine le parti si impegnano a formalizzare la vendita ai sensi dell'art. 1523 c.c. con atto notarile da stipulare entro 30 giorni dall'omologa della separazione, o comunque a seguito di richiesta avanzata da una delle parti di presentarsi dal Notaio scelto per la stipula del rogito.
10) I beni immobili di cui al precedente punto 8) verranno ceduti con tutte le accessioni e le pertinenze, i diritti e gli oneri, le servitù attive e passive di qualsiasi specie, con azioni e ragioni, comunioni e compartecipazioni, così come determinati dalla legge e dai titoli di provenienza degli immobili.
11) Il possesso dei beni immobili viene trasferito entro quindici giorni dalla sottoscrizione del ricorso al IG. , che dichiara di aver effettuato le opportune verifiche e ne accetta lo stato di Parte_2 fatto.
12) A partire dalla sottoscrizione del ricorso il IG. godrà delle rendite e sopporterà Parte_2 gli oneri e le spese derivanti dal possesso degli immobili. In particolare le parti stabiliscono che le spese, sia ordinarie che straordinarie, in qualsivoglia modo connesse agli immobili saranno a carico del IG. . Parte_2
13) A partire dalla data di sottoscrizione del ricorso il IG. si farà pertanto carico, in Parte_2 via esclusiva, delle spese di proprietà e straordinarie tutte inerenti detta proprietà immobiliare, nonché delle spese relative alle utenze domestiche (luce, acqua, gas e tassa rifiuti), mentre, a partire dalla data
3 di trasferimento della propria residenza anagrafica, la IG.ra sarà tenuta solo al Parte_1 pagamento dell'IMU sulla quota di sua proprietà. Parte 14) La IG.ra dà atto di aver già cessato l'attività di cui era adibita parte della Parte_1 casa coniugale, autorizzando sin d'ora il IG. ad aprire nuova attività, trattenendone i ricavati Pt_2
e manlevando la IG.ra da ogni responsabilità in ordine all'esercizio della medesima;
Parte_1 resta inteso che le spese relative all'esercizio di tale attività esercitata in detti immobili, saranno a totale carico del IG. . Parte_2
15) La IG.ra non autorizza il IG. ad eseguire, modifiche, addizioni e Parte_1 Parte_2 migliorie se non previo proprio consenso scritto sino all'effettivo trasferimento della proprietà.
16) Al fine di consentire il trasferimento del predetto compendio immobiliare, la IG.ra Parte_1 presta le più ampie garanzie di legge per il caso di evizione e garantisce che gli immobili, alla data del rogito, saranno liberi da pesi, vincoli, privilegi, anche di natura fiscale, sequestri, pignoramenti e/o da liti e oneri comunque pregiudizievoli. Ella, infine, garantisce per quanto concerne la quota di sua proprietà, che l'immobile, alla data del definitivo trasferimento, sarà libero da anteriori tasse e imposte arretrate. Con la sottoscrizione del ricorso il IG. si impegna a pagare in Parte_2 favore della IG.ra un'indennità di occupazione dell'immobile pari a €.1.000,00 Parte_1 (mille/00) al mese, da versarsi ogni 6 mesi, con bonifico bancario di €.6.000,00, su conto corrente a quest'ultima intestato, a partire dal 01/02/2026. Tali somme all'atto dell'effettivo trasferimento della proprietà, verranno computate a titolo di acconto sul prezzo stabilito al successivo punto 19).
18) A partire dalla data della sottoscrizione del ricorso il IG. si impegna ad accollarsi Parte_2 integralmente le residue rate di tutti finanziamenti/mutui in corso, stipulati nell'interesse della famiglia, tra cui in particolare il mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale (con ultima rata al 01/11/2036) ed il finanziamento acceso per i lavori di ristrutturazione effettuati sul medesimo immobile (con ultima rata al 01/07/2027), manlevando la IG.ra da ogni richiesta ad Parte_1 essi inerente, nulla potendo egli più pretendere nei confronti della medesima per i suddetti titoli.
19) Tenuto conto dell'impegno di cui al punto 18), il prezzo di vendita della quota di proprietà della IG.ra viene concordata tra le parti in complessivi €. 240.000,00 Parte_1
(duecentoquarantamila/00), che il IG. si impegna a pagare in n. 12 rate di importo pari a €. Pt_2 20.000,00 (ventimila/00) cadauna, scadenti, a partire dall'anno 2026, il 01/02 ed il 01/08 di ogni anno, e comunque entro e non oltre sei anni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
è, in ogni caso, facoltà del IG. effettuare maggiori versamenti;
in tal caso, riducendosi il debito residuo, si Parte_2 ridurrà il numero delle rate, fermo restando l'importo di ciascuna di esse.
20) Le parti convengono che la proprietà degli immobili oggetto di vendita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1523 e ss. c.c., sarà acquistata dal IG. solo con il pagamento integrale Parte_2 dell'intera somma dovuta da pagarsi in ogni caso entro il 31/12/2032.
21) Ai sensi dell'art. 1456 c.c. le parti convengono che il mancato pagamento dell'importo totale del prezzo, pari a €. 240.000,00 (duecentoquarantamila/00), entro il 31/12/2032 costituirà causa di risoluzione del contratto.
22) La risoluzione si verificherà di diritto, ai sensi dell'art. 1456, co. 2, c.c., a seguito di comunicazione inviata mediante lettera racc. a.r. al IG. . Parte_2
23) In caso di mancato perfezionamento della vendita, per causa non imputabile alla IG.ra CP_1
, quest'ultima tratterrà l'intero importo versato a titolo di indennità di Firmato occupazione
[...] dell'immobile, avendo altresì diritto a richiedere eventuali somme rimaste impagate a tale titolo.
24) A seguito dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo, la IG.ra si obbligherà a Parte_1 rilasciare, a richiesta e spese del IG. , dichiarazione attestante l'avvenuto Parte_2
4 soddisfacimento del prezzo stesso, al fine di far risultare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
l'avvenuto trasferimento della proprietà.
25) Tenuto conto della finalità dell'atto di trasferimento, esso potrà essere esente da imposta di bollo e di registro in conformità all'art. 19 Legge 06 marzo 1987 n. 74 ed alla sentenza della Corte
Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154.
26) Le somme giacenti sul conto corrente n. 60696, cointestato tra i coniugi, in essere presso Intesa SanPaolo S.p.A., Filiale di Alba, con un saldo al 23/06/2025 pari a €. 31.022,85 (trentuomilazeroventidue/85), verranno ripartite equamente tra i ricorrenti al momento dell'estinzione di detto conto, ovvero entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
verranno pertanto disposti due bonifici di pari importo su conti correnti rispettivamente ad essi intestati.
27) L'autovettura Maserati M156, tg. FJ497KW, acquistata in data 03/06/2019 in regime di comunione legale dei beni, rimarrà di esclusiva proprietà ed in uso al IG. , il quale Parte_2 si accolla le residue rate del finanziamento per l'acquisto di detta vettura contratto con Intesa SanPaolo S.p.a. in data 01/07/2019 (con ultima rata al 01/06/2029), manlevando la IG.ra CP_1
da ogni richiesta ad esso inerente, nulla potendo egli più pretendere nei confronti della
[...] medesima per il suddetto titolo.
28) Il motociclo “Vespa 125”, tg. EZ79464, acquistato in data 20/06/2022 in regime di comunione legale dei beni, rimarrà di esclusiva proprietà ed in uso alla IG.ra (doc. 10). Parte_1
29) La IG.ra dichiara di non vantare alcun diritto in ordine alla società del marito Parte_1
( ), trattandosi di azienda fondata a seguito di donazione Parte_4 da parte del padre e della madre del IG. e, pertanto, dichiara di non avere nulla a Parte_2 pretendere alla data della stipula del presente atto nei confronti di detta società.
30) Le parti dichiarano, per tutto quanto non previsto nei punti precedenti, di aver regolato anticipatamente le questioni patrimoniali tra le medesime insorte in conseguenza del rapporto matrimoniale e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, rinunciando espressamente a pretese presenti e future in relazione ad esse.
31) Le parti precisano che le spese notarili e di trasferimento delle proprietà immobiliari verranno sostenute esclusivamente dalla parte che acquista e che le spese relative alle iscrizioni ipotecarie a garanzia delle somme che il IG. deve versare alla IG.ra saranno ad Parte_2 Parte_1 esclusivo carico di quest'ultima
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di ConIGlio in data 17/09/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
5