TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 04/05/2026, n. 7941
TAR
Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
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Sentenza breve 4 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio, richiamando la propria giurisprudenza e quella della Corte di Cassazione, ritiene che gli atti regionali di individuazione delle aziende soggette al ripiano e delle relative quote, pur definiti 'provvedimenti', siano espressione di attività vincolata e meramente tecnico-contabile, non implicando un potere autoritativo. Pertanto, la controversia relativa a tali atti appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

  • Rigettato
    Legittimità costituzionale e comunitaria del meccanismo del payback

    Il Collegio, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 e la propria precedente sentenza n. 1272/2026, ritiene infondate le censure. La Corte Costituzionale ha considerato il payback una misura ragionevole e proporzionata per la razionalizzazione della spesa sanitaria, un contributo solidaristico giustificato dalle esigenze finanziarie, e conforme all'art. 23 Cost. in quanto la legge individua chiaramente soggetti, oggetto e procedura. È stata esclusa la violazione del principio di irretroattività e dell'affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Legittimità costituzionale e comunitaria del meccanismo del payback

    Il Collegio, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 e la propria precedente sentenza n. 1272/2026, ritiene infondate le censure. La Corte Costituzionale ha considerato il payback una misura ragionevole e proporzionata per la razionalizzazione della spesa sanitaria, un contributo solidaristico giustificato dalle esigenze finanziarie, e conforme all'art. 23 Cost. in quanto la legge individua chiaramente soggetti, oggetto e procedura. È stata esclusa la violazione del principio di irretroattività e dell'affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Legittimità costituzionale e comunitaria del meccanismo del payback

    Il Collegio, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 e la propria precedente sentenza n. 1272/2026, ritiene infondate le censure. La Corte Costituzionale ha considerato il payback una misura ragionevole e proporzionata per la razionalizzazione della spesa sanitaria, un contributo solidaristico giustificato dalle esigenze finanziarie, e conforme all'art. 23 Cost. in quanto la legge individua chiaramente soggetti, oggetto e procedura. È stata esclusa la violazione del principio di irretroattività e dell'affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Legittimità costituzionale e comunitaria del meccanismo del payback

    Il Collegio, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 e la propria precedente sentenza n. 1272/2026, ritiene infondate le censure. La Corte Costituzionale ha considerato il payback una misura ragionevole e proporzionata per la razionalizzazione della spesa sanitaria, un contributo solidaristico giustificato dalle esigenze finanziarie, e conforme all'art. 23 Cost. in quanto la legge individua chiaramente soggetti, oggetto e procedura. È stata esclusa la violazione del principio di irretroattività e dell'affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Legittimità costituzionale e comunitaria del meccanismo del payback

    Il Collegio, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 e la propria precedente sentenza n. 1272/2026, ritiene infondate le censure. La Corte Costituzionale ha considerato il payback una misura ragionevole e proporzionata per la razionalizzazione della spesa sanitaria, un contributo solidaristico giustificato dalle esigenze finanziarie, e conforme all'art. 23 Cost. in quanto la legge individua chiaramente soggetti, oggetto e procedura. È stata esclusa la violazione del principio di irretroattività e dell'affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Legittimità costituzionale e comunitaria del meccanismo del payback

    Il Collegio, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 e la propria precedente sentenza n. 1272/2026, ritiene infondate le censure. La Corte Costituzionale ha considerato il payback una misura ragionevole e proporzionata per la razionalizzazione della spesa sanitaria, un contributo solidaristico giustificato dalle esigenze finanziarie, e conforme all'art. 23 Cost. in quanto la legge individua chiaramente soggetti, oggetto e procedura. È stata esclusa la violazione del principio di irretroattività e dell'affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Legittimità costituzionale e comunitaria del meccanismo del payback

    Il Collegio, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 e la propria precedente sentenza n. 1272/2026, ritiene infondate le censure. La Corte Costituzionale ha considerato il payback una misura ragionevole e proporzionata per la razionalizzazione della spesa sanitaria, un contributo solidaristico giustificato dalle esigenze finanziarie, e conforme all'art. 23 Cost. in quanto la legge individua chiaramente soggetti, oggetto e procedura. È stata esclusa la violazione del principio di irretroattività e dell'affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 04/05/2026, n. 7941
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7941
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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