Art. 1.
L'ultimo comma dell' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257 , e' sostituito dal seguente:
"Ai componenti del collegio medico e' corrisposto un compenso di lire 10.000 per ogni giornata di seduta, integrato nella misura di lire 2.000 per ciascun soggetto visitato. Al capo dell'ufficio medico legale e al funzionario relatore compete, invece, il gettone di presenza stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 , e successive modificazioni".
L'ultimo comma dell' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257 , e' sostituito dal seguente:
"Ai componenti del collegio medico e' corrisposto un compenso di lire 10.000 per ogni giornata di seduta, integrato nella misura di lire 2.000 per ciascun soggetto visitato. Al capo dell'ufficio medico legale e al funzionario relatore compete, invece, il gettone di presenza stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 , e successive modificazioni".