Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1670/2019 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1670/2019 r.g.a.c.
“ n. ” (C.F. ), dichiarato Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 el persona del Curat ott. nato a [...] il [...] Parte_3
(C.F. ), ra usta procura in calce su atto C.F._1 separ ai sensi dell'art.18, comma 5^, D.M. Giustizia n.44/2011 - e giusto provvedimento di autorizzazione del G.D. Dott. Virgilio Dante Bernardi del 04.05.2022, dall'Avv. Giovanni Sellitto con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22
-ricorrente-attore
C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, tutti C.F._3 Parte_4 C.F._4 ro Sal p.ti e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Mangazzo e Luciano Pennacchio, presso i quali elettivamente domiciliati in Napoli, alla Piazza Sannazzaro, 200
-resistenti-convenuti CONCLUSIONI: L'odierna udienza, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. regolarmente notificato, la ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare la nullità del co stipulato in data 14 luglio 2011 con atto per notar di Caserta, Persona_1
Rep.n.117.180 – Racc.n.24.564, trascritt Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliare di Caserta, Reg.Gen.n.29113 – Reg.Part.n.20150, nonché condannarsi i resistenti al pagamento dell'importo mensile di € 70,00 a titolo di indennità di occupazione a far data dalla richiesta del 03.10.2017 e scio dell'immobile. In particolare, la invocava la nullità del contratto ai sensi Parte_1 del combinato di 18 e 1344 c.c. per illiceità della causa nonché per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto. A fondamento della pretesa la istante deduceva: a. che con decreto estro preventivo del Tribunale di Napoli – Ufficio XXII^ G.I.P. Dott. reso in data 27.01.2012, veniva sottoposto a Per_2 vincolo cautelare il compl i turno - località Lago Patria, di proprietà della soc. “ denominato “Green Parte_1
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b. che con succe uestro preventivo ex art. 321 c.p.p. in data 11.05.2012 d analogo vincolo cautelare tutte le quote societarie della Parte_1
c. che il contr ompravendita impugnato dovesse essere dichiarato nullo sotto molteplici profili. Testualmente concludeva, quindi, chiedendo:
“A) in via principale accertare e, per l'effetto, dichiarare la nullità del contratto di vendit tipulato in data 14 luglio 2011 con atto per notar di Caserta, Rep.n.117.180 – Persona_1
Racc.n.24.564, tra ll'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliare di Caserta, Reg.Gen.n.29113 – Reg.Part.n.20150, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1344 codice civile per illiceità della causa;
B) sempre nel merito ordinare al Conservatore competente di procedere alle necessarie annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emananda ordinanza decisoria, con esonero da ogni responsabilità; C) condannare parte resistente alla corresponsione in favore di parte ricorrente dell'importo mensile di € 70,00 a titolo di indennità di occupazione a far data dalla richiesta del 03.10.2017 e sino all'effettivo rilascio dell'immobile per cui è causa, oltre interessi di legge dalle singole scadenze”; il tutto, con vittoria di spese. Si costituivano i resistenti eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art.5 D.Lgs. 28/2010, la nullità dell'atto di citazione per non essere chiaramente indicati l'oggetto e la causa petendi, l'inammissibilità della trattazione secondo il rito sommario di cognizione, il difetto di legittimazione attiva di parte attrice, l'infondatezza delle avverse domande, ivi compresa quella inerente l'indennità di occupazione, la buona fede di essi resistenti, formulando altresì subordinata domanda di restituzione del prezzo, indirizzata, in via ulteriormente subordinata, anche in danno del notaio rogante, sub specie di risarcimento del danno derivante dalla responsabilità di quest'ultimo, del quale chiedeva autorizzazione alla chiamata in causa. Concludevano, quindi:
“affinché l'Ill.mo Tribunale adito, previo differimento dell'udienza di prima comparizione ex art 269 c.p.c. onde consentire la chiamata in causa del terzo: In via preliminare:
1. accerti e dichiari l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
1. accerti e dichiari il difetto di legittimazione passiva dei resistenti per aver acquistato l'immobile a far data precedente all'apposizione del vincolo cautelare e, per l'effetto;
2. ordinare l'estromissione dei Sig.ri dal giudizio e la Controparte_1 restituzione del fabbricato agli aventi dirit
3. in via gradata, accerti e dichiari la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza dell'oggetto e della causa petendi;
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4. in via ulteriormente subordinata accerti l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse della ricorrente;
5. in via ulteriormente subordinata, rilevata l'inapplicabilità dell'art.702 bis c.p.c., disponga, ai sensi dell'art.702 ter, ordinanza di mutamento del rito con assegnazione dei termini ex art.183 c.p.c.; Nel merito:
1. in via principale, per i motivi innanzi esposti rigetti integralmente la domanda proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2. in via subordinata, senza alcun riconoscimento delle pretese avanzate, e i accoglimento della domanda attrice, condanni la
in persona e Parte_1
Controparte_1 [...]
e c Parte_5 Parte_4 ta 000,00, oltre interessi a far data dal pagamento, stante la mala fede di controparte, ovvero, in subordine, dalla domanda e fino al saldo.
3. in via ulteriormente subordinata, nella inauspicata ipotesi di declaratoria di nullità dell'atto di vendita per causa illecita e, in particolare, per divieto di alienazione di singole porzioni di immobili a destinazione turisti dichiarai la responsabilità del Notaio rogante, Dott. e, per l'effetto, lo condanni al pagamento della Persona_1 somm del contratto di vendita, pari ad Euro 165.00,00, oltre interessi”; il tutto, con vittoria di spese. Il rito sommario veniva convertito in rito ordinario ex art. 702-ter, 3° comma, c.p.c., e parte attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. eccepiva che l'eventuale restituzione dell'importo dovuto avrebbe dovuto essere compensata con il proprio credito per l'occupazione sine titulo. Dopo breve trattazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
nelle more, con sentenza del Tribunale 3 maggio 2021, veniva dichiarato il fallimento della e, Parte_1 conseguentemente il presente giudizio si è interrotto ip ll. a far data dalla predetta sentenza. Riassunta la causa, in data 05.08.2022 con Decreto del Tribunale di ile - veniva dichiarata la chiusura del fallimento della
[...]
e pertanto il giudizio veniva nuovamente interrotto. Parte_1 la tempestiva riassunzione, nelle more in data 29.05.2024 con Sentenza n. 114/2024 questo Tribunale dichiarava la riapertura del fallimento, onde il giudizio si interrompeva ancora una volta ipso jure, per poi essere nuovamente – ritualmente riassunto. La causa è stata quindi decisa all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte, con il presente provvedimento. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarme rileva che va respinta l'istanza di chiamata in causa del terzo, Notaio avanzata da parte resistente. Per_1
Con la sente 9/2010 a Sez.Unite, la Corte di Cassazione ha stabilito che fuori dalle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 del c.p.c., la chiamata in causa del terzo resta un provvedimento discrezionale del giudice,
pagina 3 di 11 mancando l'esigenza di trattare unitariamente le domande di condanna introduttive della causa con quelle di manleva dei convenuti. Pertanto, "Il giudice cui sia tempestivamente chiesta dal convenuto la chiamata in causa, in manleva o in regresso, del terzo, può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo motivando la trattazione separata delle cause per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo intrinseci ad ogni sua scelta" (Cass. SS. UU. sentenza 22.02.2010 n. 4309). Nel caso di specie, in cui si verte al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo sconsigliavano di autorizzare la chiamata in causa del terzo. Sempre in via preliminare, va altresì disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda, non rientrando il procedimento per cui è causa tra quelli soggetti alla condizione di procedibilità di cui all'art.5 d.lgs. 28/2010, giacché il giudizio non ha ad oggetto questioni in materia di diritti reali, bensì la declaratoria di nullità di un atto negoziale, ancorchè avente ad oggetto beni immobili. Del resto, a tutto concedere, quand'anche fondata siffatta eccezione non avrebbe comportato sic et simpliciter la declaratoria di improcedibilità, bensì la mera necessità di assegnazione di un termine per l'esperimento del procedimento di mediazione. Del tutto generica si palesa poi l'eccezione di “difetto di legittimazione” sollevata dai convenuti, sul rilievo dell'asserita carenza di interesse ad agire della controparte, giacché emerge incontrovertibile l'interesse della ricorrente, cui è subentrato il fallimento epigrafato, alla declaratoria di nullità. Nel merito, la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità ex artt. 1344 e 1418 c.c. del contratto di compravendita del 14 luglio 2011 è fondata e va accolta. Il complesso edilizio in cui insiste l'immobile oggetto del contratto, come emerge dagli atti depositati dalla ricorrente, risulta edificato sulla base dei seguenti titoli edilizi rilasciati dal Comune di Castel Volturno: 1) permesso di costruire n. 7/04 del 14 gennaio 2004; 2) successiva variante n. 322 del 25 novembre 2004; 3) successiva variante n. 139 del 28.4.2010. Detti titoli edilizi presupponevano e presuppongono la destinazione turistico- ricettiva del complesso stesso. Nel contratto di compravendita e premesse, che
“sull'anzidetta area la Società ha ultimato la Pt_1 Parte_1 costruzione di un complesso edi t utture turistico- rìcettìve quali residence, albergo, ristorante, palestra, piscina coperta, piscina scoperta, campi da tennis, campi da calcio ed aree scoperte adibite a giardino e viabilità giusta i permessi di costruire.” Il predetto contratto, poi, all'art.4 dà atto che le parti sono edotte che il bene oggetto della compravendita era “soggetto al vincolo di destinazione di cui alla L. (Legge regionale Campania, ndr.) 28.11.2000 n. 16 e, pertanto, per patto essenziale, determinante dalla volontà contrattuale, destinati irrevocabilmente ex art. 1112 c.c. al godimento plurimo turnario da parte dei condomini allo scopo, ritenuto essenziale, di consentire l'utilizzazione più piena nell'arco dell'anno, così come una razionale ed economica strutturazione ed utilizzazione pagina 4 di 11 delle parti comuni e gestione dei servizi generali, ed a tal fine la parte acquirente conferisce mandato collettivo irrevocabile "ob rem", unitamente agli altri acquirenti, alla parte venditrice affinchè la medesima, nel nome ed interesse della stessa parte acquirente stabilisca il regolamento di disciplina per il godimento plurimo turnario da parte di tutti i condomini. La parte acquirente si impegna, pertanto, ad affidare alla parte venditrice, o altra Società da questa designata, la gestione del bene compravenduto, per il periodo non utilizzato e nel rispetto del citato regolamento, al fine di consentire la fruizione dello stesso ad un pubblico indifferenziato, con promessa di ritenere, sin da ora, per rato e valido l'operato della Società venditrice senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma e sotto gli obblighi di legge. Le parti convengono che le pattuizioni di cui al presente articolo saranno inserite nella trascrizione del presente atto'”. Ne discende che la parte resistente non poteva acquistare la piena proprietà dell'immobile per cui è causa, ma solo una quota di multiproprietà, da intendersi quale coesistenza di una pluralità di diritti di godimento esercitabili a turno sul medesimo immobile nell'arco dell'anno solare;
quota, in ogni caso, indeterminata ed indeterminabile. Cionondimeno, la nota di trascrizione dell'atto di compravendita (v. documentazione in atti), è relativa alla proprietà dell'intera consistenza dell'immobile in questione e indica come natura quella di “abitazione in villini”. Come già rilevato con altre pronunce di questo Tribunale per casi sovrapponibili a quello in decisione, l'atto di compravendita appare quindi come il tentativo di offrire copertura legale ad un'operazione – quella, appunto, della compravendita – che non sarebbe stata possibile in considerazione della destinazione che il complesso edilizio era tenuto ad avere, ossia quella turistico- alberghiera, in virtù della normativa urbanistica vigente e dei titoli autorizzativi rilasciati. La contrarietà a tali disposizioni e a tale destinazione rende, quindi, l'atto nullo ex art. 1344 c.c.. L'atto impugnato si palesa tuttavia invalido anche sotto altri profili. La nullità dell'atto discende, altresì, dall'apposizione di una clausola contenente una condizione meramente potestativa, ex art. 1355 c.c., rappresentata dalla facoltà in capo alla società venditrice di stabilire le modalità ed i tempi del non precisato godimento plurimo turnario da parte di tutti i condomini della stessa unità. All'accoglimento della domanda dovrà quindi conseguire l'ordine alla competente Agenzia del Territorio-Servizi di pubblicità immobiliare (ex Conservatoria dei registri immobiliari) di Caserta di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.. Vanno esaminate poi le ulteriori domande di condanna al pagamento della indennità di occupazione e di restituzione del prezzo della compravendita. Quanto, alla indennità di occupazione, parte convenuta ne contestava l'assenza di fondamento, stante la pretesa validità del titolo legittimante l'occupazione, vale a dire il contratto di compravendita per cui è causa, e la propria asserita buona fede.
pagina 5 di 11 Invero, a fronte della accertata nullità del contratto di compravendita, l'occupazione dell'immobile risulta ab origine abusiva. Peraltro, è assolutamente pacifica l'immissione nel possesso dell'immobile di cui si legge anche nell'atto di compravendita. Ne discende che parte convenuta è tenuta al pagamento nei confronti dell'Amministrazione Giudiziaria di un'indennità di occupazione parametrata al canone locatizio dell'immobile, atteso che l'indennità è senz'altro dovuta come conseguenza dell'efficacia ex tunc della declaratoria di nullità dell'atto, dovendo essa parte convenuta provare di non avere occupato l'immobile e ciò non è avvenuto. Tale indennità è forfettariamente quantificata in euro 70,00 mensili, dovuti - stante la richiesta - a far data dal 3 ottobre 2017. Il tutto oltre interessi legali. L'attrice ha, inoltre, chiesto, con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale, di compensare l'importo da restituire alla parte convenuta con l'indennità di occupazione a lei spettante. La reconventio reconventionis in tal modo introdotta, essendo intervenuta oltre l'udienza ex art. 183 c.p.c., è dunque inammissibile, al pari dell'eccezione di prescrizione anch'essa per la prima volta sollevata in sde di prima memoria ex art. 183 c.p.c. Ed invero, deve rilevarsi che: “la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione”. (Cass. n. 30745/2019). Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “In linea generale, dunque, può affermarsi, in accordo con autorevole dottrina, che ciò che rende ammissibile la introduzione in giudizio di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 cod. proc. civ., e che, quindi, consente di distinguere la domanda che tale diritto deduce da quella riconvenzionale di cui si occupa il comma 5 del medesimo articolo (cd. reconventio reconventionis), è il carattere della teleologica "complanarità": il diritto così introdotto in giudizio deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere dopo tutto alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e dunque risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio” (Cass. SS.UU. nn. 12310/15 e 22404/18, nonché più di recente Cass. n. 18546 del 7.9.2020) Nel caso di specie, tra la domanda avanzata con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., seppur in via subordinata rispetto all'accoglimento della domanda riconvenzionale, e quella di cui al ricorso introduttivo, non vi è alcuna incompatibilità, non essendo state proposte l'una in via alternativa rispetto all'altra. Di conseguenza, le suddette domande andavano proposte entro l'udienza ex art. 183 c.p.c. succitata.
pagina 6 di 11 Ad ogni buon conto la questione può ritenersi assorbita dalla improcedibilità della domanda riconvenzionale, ai sensi degli artt. 52 ss. d.lgs. n. 159/11, di cui di qui a poco si dirà. Sul punto, è noto che la giurisprudenza formatasi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159/11, non riconosceva ai titolari di meri diritti di credito (non garantiti da diritti reali) – anche se in buona fede – alcuna facoltà d'intervento nel procedimento di prevenzione, né altra tutela sui beni (sequestrati e) confiscati. La Corte costituzionale, chiamata a verificare la legittimità della mancata predisposizione da parte dell'ordinamento di strumenti di tutela delle ragioni dei creditori chirografari e privilegiati di chi abbia subito un sequestro antimafia, afferma, con la sentenza n. 190 del 1994, che si tratta di questione rimessa alla valutazione del legislatore che può individuare diverse soluzioni e strumenti. In sintesi, secondo la Corte «il risultato auspicato sarebbe stato realizzabile, non tramite un'unica soluzione obbligata, ma attraverso una pluralità di possibili interventi variamente articolati, tanto sul piano processuale (con la previsione di meccanismi di tutela interni o esterni al procedimento di prevenzione) che su quello sostanziale (essendo ipotizzabili varie forme di inopponibilità o inefficacia della confisca rispetto ai creditori e differenti configurazioni del «fatto giuridico» da contrapporre ad essa). Con la conseguenza che il conseguimento dell'obiettivo avrebbe implicato scelte discrezionali, rimesse in via esclusiva al legislatore». Anche la successiva sentenza n. 94 del 2015 della Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della sola disposizione della l. n. 228/12 che non consente la tutela dei crediti dei lavoratori, ha implicitamente confermato il vaglio positivo della costituzionalità del sistema nel suo complesso. Il principio ora descritto, della mancanza di tutela del mero creditore chirografario, ha trovato poi conferma anche nella giurisprudenza del S.C. (v. Cass. pen. Sez VI, sentenza n. 49821/2013) successiva all'emanazione della L. n. 228/2012, con cui sono stati nuovamente disattesi i profili di possibile illegittimità costituzionale. Nel medesimo arresto, tuttavia, la Cassazione ha riconosciuto ai creditori, meramente chirografari, dei terzi relativi a patrimoni aziendali sequestrati e confiscati in uno all'ablazione delle quote sociali di riferimento la possibilità di chiedere il fallimento dell'impresa sequestrata/confiscata al fine di soddisfarsi sul patrimonio confiscato sulla base della regolamentazione adottata dal codice antimafia che, in ogni caso, consente la soddisfazione del creditore in buona fede secondo diverse procedure (nel caso o meno di fallimento), oltre che dei principi di carattere generale che riguardano i beni non pericolosi in sé sui quali il creditore in buona fede può trovare soddisfazione. In particolare, i giudici di legittimità hanno chiarito che, una volta dichiarato il fallimento, “il Giudice fallimentare, nel verificare i crediti, inserirà tra gli elementi da valutare anche quello della buona fede, per fare sì che nel passivo non vengano veicolate situazioni appositamente create per favorire indirettamente lo stesso proposto;
– successivamente il curatore fallimentare potrà proporre, quale terzo legittimato, incidente di esecuzione innanzi al Tribunale di prevenzione alla stregua di quanto previsto della L. n.
pagina 7 di 11 228 del 2012, co. 200 e segg., norme queste che, in assenza di un'esplicita regolamentazione delle ipotesi di intervenuto fallimento di imprese integralmente attratte a procedure di prevenzione non disciplinate dal codice antimafia, ben possono rappresentare le regola di riferimento quanto all'individuazione del giudice competente in punto al giudizio di opponibilità dei crediti nonché per la definizione del procedimento volto alla liquidazione ed alla soddisfazione dei crediti ammessi (sempre non oltre la soglia massima prevista (dall'art 1 comma) 203 stessa legge”. Con il D.Lgs. n. 159/2011 il legislatore ha previsto agli artt. 52 e ss. un apposito sub-procedimento di verifica dei diritti di credito vantati dai creditori del soggetto sottoposto a procedimento di prevenzione. Si tratta di un sub- procedimento che si svolge dinanzi al Giudice penale, nel corso del quale trovano tutela i crediti sorti anteriormente al sequestro purché ne sia offerta la prova dell'esistenza, nonché della buona fede ed incolpevole affidamento, oltre che della previa e inutile escussione del patrimonio del proposto. Svolti tali accertamenti il Giudice penale dispone il pagamento delle somme dovute. Si possono anche vendere i beni confiscati per soddisfare i creditori (artt. 57 ss.), garantiti, però, nell'ambito di un limite massimo rispetto al valore dei beni confiscati (70% ex art. 53) secondo un ordine simile a quello previsto dalla legge fallimentare (art. 61, co. 2). Diversa è la disciplina relativa ai titolari di crediti prededucibili, ossia quelli che sono qualificati tali dalla legge o che sono sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, e che sono pagati con le modalità previste dall'art. 54, anche nel corso del procedimento di verifica, ovvero dall'art. 61, co. 2 all'esito del procedimento di verifica, sempre dinanzi al giudice penale. Si tratta di una disciplina che ricalca quella dettata dagli artt. 111 e 111-bis L. fall., come modificati dalla riforma del 2006, ponendosi per il procedimento fallimentare problemi analoghi, seppur non sovrapponibili data la natura dinamica del procedimento di prevenzione. Parzialmente analoga alla disciplina fallimentare, in particolare all'art. 51 L. Fall. è anche la formulazione del divieto generalizzato di azioni esecutive sui beni oggetto di sequestro di cui all'art.55 D.Lgs. n. 159/11. Sul punto occorre osservare che, in materia fallimentare si è affermata più volte l'estensibilità di tale divieto alle azioni di cognizione sull'assunto che ricorra anche rispetto ad esse l'esigenza di concentrare dinanzi a un unico organo giudiziario tutte le azioni dirette all'accertamento dei crediti con un rito che garantisca il concorso dei creditori, con conseguente improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie. Si tratta di un ragionamento che, ricorrendo la stessa ratio, si deve estendere ai procedimenti di prevenzione e all'art. 55 D.Lgs. 159/2011. In tal senso sembra orientata la giurisprudenza di merito, secondo cui l'accertamento delle ragioni dei terzi deve essere compiuto dinanzi al Giudice Delegato (cfr. Trib. Trapani n. 553/12, Trib. Napoli n. 2375/14, Trib. Roma n. 8041/14). Sul tema è intervenuto nuovamente il legislatore con la L. n. 228/2012, art. 1 co da 194 a 205. Tali disposizioni si riferiscono ai “beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”, ossia i beni confiscati pagina 8 di 11 nell'ambito dei procedimenti per i quali alla data del 13 ottobre 2011 non era già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In questi casi, infatti, l'art. 117 co. 1 D.Lgs. 159/2011 prevede che “continuano ad applicarsi le norme previgenti” alla sua entrata in vigore. Vanno assimilati alle disposizioni “previgenti” anche i principi enucleati dalla giurisprudenza nel vigore di tali disposizioni, in particolare in materia di tutela dei terzi. Soccorre, in tal senso, quella parte della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite nn. 10532, 10533 e 10534 del 2013, “si suppone che il legislatore razionale – quando emana una legge – conosca il diritto vivente. Ora, se il legislatore nel disciplinare una materia non innova le soluzioni che costituiscono l'approdo interpretativo della giurisprudenza, vuol dire che le recepisce: cioè le fa normativamente proprie”. Ne deriva che, per la parte disciplinata dalla L. 228/2012, presupposti per il riconoscimento del credito, sono quelli previsti dall'art. 52 D.Lgs. 159/2011 (art. 1 comma 200 L. 228/12). L'ammissione è subordinata, perciò, anche all'accertamento della sussistenza e dell'ammontare del credito e alla ricorrenza della condizione di cui all'art. 52, comma 1, lett. b) D.Lgs. 159/2011, mentre, per la parte che non è invece regolamentata dalla L. 228/2012, la disciplina si desume dai principi elaborati dalla giurisprudenza nel vigore delle norme previgenti il D.Lgs. 159/2011. Per quanto concerne, in particolare, la devoluzione al Giudice penale, la S.C. ha più volte ribadito che “solo il giudice chiamato in via istituzionale a valutare i presupposti per l'imposizione del vincolo di indisponibilità del bene e della successiva sua ablazione dal patrimonio del singolo, consistenti rispettivamente nel sequestro prima e nella confisca poi, può conoscere dei limiti oggettivi e soggettivi delle corrispondenti misure (di prevenzione, nel t.u. antimafia, di sicurezza, ex art. 240 c.p., o L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies): e, entro tali limiti, dell'opponibilità delle ragioni di terzi agli organi investiti della cura del bene che ne è oggetto” (v. Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 22814/2013). Come hanno, infatti, chiarito i giudici di legittimità in questa pronuncia “le sezioni penali di questa Corte pacificamente accordano la tutela risarcitoria al terzo creditore appunto in sede di nte di esecuzione penale (da ultimo, v. Cass., sez. 1 pen., 17 luglio 2013, )”. Per_3
La pronuncia sopra citata, inoltr iara che tali conclusioni non possano essere superate dalla sentenza n. 18909/2013, la quale “legittima un'autonoma azione di cognizione da parte del creditore in sede civile…pur sempre quando si tratti di confisca di prevenzione e, per di più, in una fattispecie riferita a tempo talmente remoto da sfuggire sia alla normativa a regime di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, che alla disciplina transitoria di cui alla L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 192 e ss..” (nella fattispecie sottoposta all'attenzione della S.C. il sequestro era datato 7.7.98 e la confisca era stata disposta il 15.2.2002), circostanza non sussistente nel caso di specie. Si tratta di conclusioni ancora oggi valide, non essendo state sconfessate dal nuovo Codice Antimafia (L. n. 161/2017, come poi modificato per ultimo da L. n. 160/2019).
pagina 9 di 11 Peraltro il comma 4 bis dell'art.12 sexies L. 356/92 prevede che le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale” . Benché l'attuale formulazione del citato comma 4 bis sia stata introdotta con l'art. 1 comma 190 della legge n. 222/12 (legge di stabilità) in vigore dal 1 gennaio 2013, se ne deve sostenere l'immediata applicabilità stante la natura processuale della disposizione richiamata (cfr. Cass. nn. 22814/13, 26527/14). La domanda riconvenzionale è, dunque, improcedibile. Ciò non implica, tuttavia, che a parte convenuta sia preclusa la possibilità di opporre in compensazione il credito azionato in sede riconvenzionale, dovendo operare (stante l'evidente similarità) quel principio pacifico nella giurisprudenza in materia fallimentare secondo cui “Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione” (Cass. nn. 30298/2017, 34930/2021). Ne discende che il credito dell'attrice, pari ad € 70,00 mensili dall'ottobre 2017 alla data odierna, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, va compensato con l'importo del prezzo della compravendita. Per quanto riguarda le spese di lite, esse seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate, d'ufficio, ai valori minimi, stante il carattere seriale dei giudizi introdotti dall'attrice (scaglione indeterminabile-complessità media).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XI civile, in persona del Giudice dott.Vincenzo Pappalardo, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
· dichiara la nullità del contratto di dalle parti in data 14 luglio 2011 con atto per notar di Caserta, Persona_1
Rep.n.117.180 – Racc.n.24.564, trascritt Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliare di Caserta, Reg.Gen.n.29113 – Reg.Part.n.20150;
· ordina alla competente Agenzia del Territorio-Servizi di pubblicità immobiliare di Caserta di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.;
· dichiara improcedibile la domanda di restituzione avanzata dalla parte convenuta, per la parte residuante all'esito della compensazione dei rispettivi crediti come indicati in motivazione;
pagina 10 di 11 · Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano ex DM 55/2014 in € 5.341,00 per compensi, oltre spese forfettarie, iva e cpa. Napoli, 17.2.2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo
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