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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/12/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 329/2025 avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa ex artt. 6 D.Lgs. 150/2011 e 22
L.689/81 promossa da:
(C.F. , in qualità di titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1
individuale (C.F. P.I. ), elettivamente domiciliata presso C.F._1 P.IVA_1
l'Avv. Nicoletta Bracci, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Vittoria Morabito e Matteo Olivieri, Controparte_2
che la rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELLATA
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis,
A) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
B) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 393/2024 pubblicata il 19/09/2024 – Tribunale di Verbania RG
n. 1242/2022 Sentenza n. cronol. 3512/2024 del 19/09/202, resa inter partes dal Tribunale di Verbania,
Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Chiara Michelone, mai notificata da controparte, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
a) In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la nullità del Verbale di accertamento e contestazione sanzione amministrativa n. 2022/015 art. 14 L. n. 689/81 emesso dalla Guardia di Finanza, Gruppo
Verbania - Nucleo Operativo, corrente in Verbania (VB), piazza Generale ET AV AR n. 2 redatto dal Tenente , dal Maresciallo Capo e dal Aps. Qs. Persona_1 Parte_2 CP_3
e per l'effetto dichiarare l'annullamento /revoca dell'Ordinanza n. 258/2022
[...] [...]
_ Servizio Tutela e Regolazione del Mercato -Posizone n. 2022/145-1 Controparte_1
2022/205-1 firmata dal Segretario Generale dott. in data 08/09/2022 e notificata in Controparte_4
data 09/09/2022 con la quale è stata disposta la confisca di n. 42 temperamatite cosmetici, non sussistendo ragioni giuridiche e di fatto a sostegno di tali provvedimenti;
b) In via principale e nel merito, dichiarare e disporre l'annullamento dell'Ordinanza n. 258/2022
[...]
_ Servizio Tutela e Regolazione del Mercato -Posizone Controparte_1
n. 2022/145-1 2022/205-1 firmata dal Segretario Generale dott. in data 08/09/2022 e Controparte_4
notificata in data 09/09/2022, per le motivazioni sopra enunciate non sussistendo ragioni giuridiche e di fatto a sostegno di tali provvedimenti.
c) Si chiede disporsi ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 150/2011 la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, per la fondatezza provata documentalmente delle ragioni di parte opponente e per evitare di aggravare inutilmente la sua situazione economica, visto che si vede costretta ad affrontare processi che dovrebbero essere intentati nei confronti del marchio "SIBELLA" e non nei suoi visto che immette sul mercato un prodotto, nell'involucro originale, già etichettato dall'azienda produttrice e che non ha manomesso.
d) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta in via principale:
l'applicazione della sanzione minima prevista;
Istanze istruttorie formulate nell'atto di appello.
pagina 2 di 5 Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in via preliminare e pregiudiziale
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tardività, tenuto conto dei motivi di cui in narrativa;
in via preliminare e cautelare
- rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, per i motivi di cui in narrativa;
in subordinata nel merito
- rigettare l'appello per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente, confermare la sentenza n.
393/2024 del 19/09/2024 emessa dal Tribunale di Verbania.
Con condanna dell'appellante alle spese dei due gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, depositato con l'iscrizione della causa a ruolo in data 27.3.2025,
[...]
in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, ha impugnato la sentenza n.393/2024 Pt_1 del Tribunale di Verbania, pubblicata il 19.9.2024, che pronunciando sul ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione dalla medesima proposto ai sensi degli artt. 6 D.Lgs. 150/2011 e 22 L. 689/1981, ha così statuito:
“- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza d'ingiunzione n. 258/2022 emessa dalla in Controparte_5
data 08/09/2022 a carico di Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese legali in favore della Parte_1 [...]
liquidate in € 462,00 per Controparte_5
compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.”.
L'appellante ha chiesto di riformare la sentenza, previa sospensione o revoca della sua efficacia esecutiva, accogliendo l'opposizione proposta in primo grado, con annullamento dell'ordinanza ingiunzione e dichiarazione di nullità del previo verbale di accertamento e contestazione, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 3 di 5 La costituendosi, ha preliminarmente eccepito l'irritualità, la Controparte_6 conseguente tardività e quindi inammissibilità dell'appello; nel merito ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.
Questa Corte, con ordinanza 10.10.2025, all'esito della prima udienza ha rilevato che “L'eccezione di inammissibilità dell'appello appare, ai limitati fini che qui rilevano, fondata. La causa ha infatti ad oggetto opposizione ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 150/2011 (art. 22 L. 689/1981) avverso ordinanza ingiunzione amministrativa;
alla controversia si applica il rito del lavoro e l'appello doveva essere proposto con ricorso (da depositarsi entro il termine per l'appello); nel caso di specie l'appellante ha introdotto il giudizio di appello con atto di citazione (e non con ricorso), depositato in Cancelleria (con l'iscrizione a ruolo) in data 27.3.2025, quando il termine per proporre appello – di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza in data 19.9.2024 – era ormai scaduto (cfr. Cass. civ. 19754/2024). Non si ravvisano pertanto i presupposti per accogliere l'istanza di sospensione dell'appellante. Dovendo la causa essere decisa con il rito del lavoro, viene fissata udienza per la discussione orale e la lettura del dispositivo”.
All'udienza del 16.12.2025, fissata per la discussione, parte appellante non è comparsa e non ha svolto osservazioni in ordine all'eccezione preliminare di parte appellata e ai rilievi contenuti nell'ordinanza della Corte.
Parte appellata ha insistito nelle domande formulate.
La Corte ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.
L'appello è inammissibile per le ragioni evidenziate nell'ordinanza collegiale 10.10.2025, non contestate da parte appellante.
Alla controversia, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 150/2011 (art. 22 L. 689/1981), si applica il rito del lavoro e l'appello deve essere proposto con ricorso, da depositarsi entro il termine per l'appello. ha introdotto il presente giudizio di appello con atto di citazione, e non con ricorso, Parte_1 depositato in Cancelleria con l'iscrizione a ruolo in data 27.3.2025.
Come statuito dalla Suprema Corte “nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell' art. 6 d.lgs. n.150 del 2011, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall' art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge”
pagina 4 di 5 (Cass. civ. 19754/2024).
Alla data in cui l'atto di citazione in appello è stato depositato (27.3.2025), il termine per proporre appello, di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 19.9.2024, era ormai scaduto.
Le spese del presente giudizio di appello vengono poste a carico dell'appellante che ha proposto un appello inammissibile.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione fino a € 1.100,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nell'importo di € 494,00 per compensi, corrispondente ai valori medi per fase di studio, introduttiva, decisionale;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n.393/2024 del Controparte_1
Tribunale di Verbania pubblicata il 19.9.2024:
-dichiara inammissibile l'appello;
-condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite del giudizio d'appello, che liquida in complessivi € 494,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, CPA e IVA se dovuta;
-dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino il 16.12.2025.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 329/2025 avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa ex artt. 6 D.Lgs. 150/2011 e 22
L.689/81 promossa da:
(C.F. , in qualità di titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1
individuale (C.F. P.I. ), elettivamente domiciliata presso C.F._1 P.IVA_1
l'Avv. Nicoletta Bracci, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Vittoria Morabito e Matteo Olivieri, Controparte_2
che la rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELLATA
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis,
A) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
B) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 393/2024 pubblicata il 19/09/2024 – Tribunale di Verbania RG
n. 1242/2022 Sentenza n. cronol. 3512/2024 del 19/09/202, resa inter partes dal Tribunale di Verbania,
Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Chiara Michelone, mai notificata da controparte, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
a) In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la nullità del Verbale di accertamento e contestazione sanzione amministrativa n. 2022/015 art. 14 L. n. 689/81 emesso dalla Guardia di Finanza, Gruppo
Verbania - Nucleo Operativo, corrente in Verbania (VB), piazza Generale ET AV AR n. 2 redatto dal Tenente , dal Maresciallo Capo e dal Aps. Qs. Persona_1 Parte_2 CP_3
e per l'effetto dichiarare l'annullamento /revoca dell'Ordinanza n. 258/2022
[...] [...]
_ Servizio Tutela e Regolazione del Mercato -Posizone n. 2022/145-1 Controparte_1
2022/205-1 firmata dal Segretario Generale dott. in data 08/09/2022 e notificata in Controparte_4
data 09/09/2022 con la quale è stata disposta la confisca di n. 42 temperamatite cosmetici, non sussistendo ragioni giuridiche e di fatto a sostegno di tali provvedimenti;
b) In via principale e nel merito, dichiarare e disporre l'annullamento dell'Ordinanza n. 258/2022
[...]
_ Servizio Tutela e Regolazione del Mercato -Posizone Controparte_1
n. 2022/145-1 2022/205-1 firmata dal Segretario Generale dott. in data 08/09/2022 e Controparte_4
notificata in data 09/09/2022, per le motivazioni sopra enunciate non sussistendo ragioni giuridiche e di fatto a sostegno di tali provvedimenti.
c) Si chiede disporsi ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 150/2011 la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, per la fondatezza provata documentalmente delle ragioni di parte opponente e per evitare di aggravare inutilmente la sua situazione economica, visto che si vede costretta ad affrontare processi che dovrebbero essere intentati nei confronti del marchio "SIBELLA" e non nei suoi visto che immette sul mercato un prodotto, nell'involucro originale, già etichettato dall'azienda produttrice e che non ha manomesso.
d) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta in via principale:
l'applicazione della sanzione minima prevista;
Istanze istruttorie formulate nell'atto di appello.
pagina 2 di 5 Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in via preliminare e pregiudiziale
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tardività, tenuto conto dei motivi di cui in narrativa;
in via preliminare e cautelare
- rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, per i motivi di cui in narrativa;
in subordinata nel merito
- rigettare l'appello per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente, confermare la sentenza n.
393/2024 del 19/09/2024 emessa dal Tribunale di Verbania.
Con condanna dell'appellante alle spese dei due gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, depositato con l'iscrizione della causa a ruolo in data 27.3.2025,
[...]
in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, ha impugnato la sentenza n.393/2024 Pt_1 del Tribunale di Verbania, pubblicata il 19.9.2024, che pronunciando sul ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione dalla medesima proposto ai sensi degli artt. 6 D.Lgs. 150/2011 e 22 L. 689/1981, ha così statuito:
“- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza d'ingiunzione n. 258/2022 emessa dalla in Controparte_5
data 08/09/2022 a carico di Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese legali in favore della Parte_1 [...]
liquidate in € 462,00 per Controparte_5
compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.”.
L'appellante ha chiesto di riformare la sentenza, previa sospensione o revoca della sua efficacia esecutiva, accogliendo l'opposizione proposta in primo grado, con annullamento dell'ordinanza ingiunzione e dichiarazione di nullità del previo verbale di accertamento e contestazione, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 3 di 5 La costituendosi, ha preliminarmente eccepito l'irritualità, la Controparte_6 conseguente tardività e quindi inammissibilità dell'appello; nel merito ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.
Questa Corte, con ordinanza 10.10.2025, all'esito della prima udienza ha rilevato che “L'eccezione di inammissibilità dell'appello appare, ai limitati fini che qui rilevano, fondata. La causa ha infatti ad oggetto opposizione ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 150/2011 (art. 22 L. 689/1981) avverso ordinanza ingiunzione amministrativa;
alla controversia si applica il rito del lavoro e l'appello doveva essere proposto con ricorso (da depositarsi entro il termine per l'appello); nel caso di specie l'appellante ha introdotto il giudizio di appello con atto di citazione (e non con ricorso), depositato in Cancelleria (con l'iscrizione a ruolo) in data 27.3.2025, quando il termine per proporre appello – di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza in data 19.9.2024 – era ormai scaduto (cfr. Cass. civ. 19754/2024). Non si ravvisano pertanto i presupposti per accogliere l'istanza di sospensione dell'appellante. Dovendo la causa essere decisa con il rito del lavoro, viene fissata udienza per la discussione orale e la lettura del dispositivo”.
All'udienza del 16.12.2025, fissata per la discussione, parte appellante non è comparsa e non ha svolto osservazioni in ordine all'eccezione preliminare di parte appellata e ai rilievi contenuti nell'ordinanza della Corte.
Parte appellata ha insistito nelle domande formulate.
La Corte ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.
L'appello è inammissibile per le ragioni evidenziate nell'ordinanza collegiale 10.10.2025, non contestate da parte appellante.
Alla controversia, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 150/2011 (art. 22 L. 689/1981), si applica il rito del lavoro e l'appello deve essere proposto con ricorso, da depositarsi entro il termine per l'appello. ha introdotto il presente giudizio di appello con atto di citazione, e non con ricorso, Parte_1 depositato in Cancelleria con l'iscrizione a ruolo in data 27.3.2025.
Come statuito dalla Suprema Corte “nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell' art. 6 d.lgs. n.150 del 2011, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall' art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge”
pagina 4 di 5 (Cass. civ. 19754/2024).
Alla data in cui l'atto di citazione in appello è stato depositato (27.3.2025), il termine per proporre appello, di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 19.9.2024, era ormai scaduto.
Le spese del presente giudizio di appello vengono poste a carico dell'appellante che ha proposto un appello inammissibile.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione fino a € 1.100,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nell'importo di € 494,00 per compensi, corrispondente ai valori medi per fase di studio, introduttiva, decisionale;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n.393/2024 del Controparte_1
Tribunale di Verbania pubblicata il 19.9.2024:
-dichiara inammissibile l'appello;
-condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite del giudizio d'appello, che liquida in complessivi € 494,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, CPA e IVA se dovuta;
-dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino il 16.12.2025.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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