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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2024, n. 3526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3526 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art.127 ter per l'udienza del 24.04.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al 4974/ 2023 R.G.
TRA
, nata il [...], rapp.ta e difesa dagli avv.ti CALEMMA ANIELLO e STARACE Parte_1
FRANCESCALBINA
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentate pro tempore, rapp.to e difeso dall' avv. INGALA ALESSANDRA CP_1
MARIA
RESISTENTE
Oggetto: Assegno - pensione conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 13.03.2023, la ricorrente esponeva che in data 26.02.2020 aveva inoltrato all' CP_2 convenuto una domanda finalizzata all'ottenimento della pensione di inabilità ovvero dell' assegno di invalidità e dello stato di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 L.104/92; che, a seguito di visita medica da parte della competente , veniva riconosciuta soltanto invalida nella Organizzazione_1 misura del 67%, nonché portatrice di handicap ex art. 3 comma 1 L.104/92; che per tali motivi aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, all'esito del quale il consulente medico d'ufficio aveva escluso la ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento delle prestazioni reclamate (pensione di inabilità e/o assegno di invalidità, handicap grave ex art. 3 comma 3 L.104/92); di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia della dott.ssa , per Persona_1 CP_ ottenere l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento delle prestazioni assistenziali oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, svoltasi con la modalità di trattazione scritta come in epigrafe indicata, in relazione alla quale le parti hanno depositato le note di trattazione, la causa viene decisa con deposito della sentenza nel fascicolo telematico. La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva del requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
A tale riguardo, giova richiamare che la parte ricorrente in opposizione ad un giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc). Pare opportuno indicare che i motivi di opposizione devono essere specifici ed idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU;
la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992) o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Va poi rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. 6084/2014; 6085/2014).
In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l.
12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012; la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di
«realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.).
Come si evince dal tenore dell'art 445 bis cpc e riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la legge prevede oggi due distinti giudizi. Tenuto conto che il diritto (finale) ad una delle prestazioni previdenziali o assistenziali elencate al primo comma dell'art. 445 bis c.p.c., ha, di regola, due distinti presupposti, l'uno sanitario, l'altro di carattere reddituale o c.d. socio-economico, il legislatore ha inteso scindere la tutela giurisdizionale, prevedendo, per l'accertamento giudiziale di questi due distinti presupposti, altrettanti giudizi: un primo procedimento, pregiudiziale ed a carattere necessario, previsto ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto esclusivamente la verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, ed a sua volta suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase e fase, eventuale, di opposizione); un distinto ed autonomo procedimento, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto
(finale) alla prestazione cui l'accertamento sanitario era preordinato, da ritenersi esperibile solo una volta che l'accertamento sanitario oggetto del primo procedimento sia divenuto definitivo. Tale secondo giudizio, infatti, secondo quanto prescritto dal legislatore, deve essere necessariamente (a pena di improcedibilità) preceduto da un accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto il solo accertamento sanitario che costituisce il presupposto clinico (fattuale) del diritto invocato.
Ora, dalla scelta del legislatore si evince che non è possibile dare corso al giudizio per l'accertamento del diritto (finale) alla prestazione, finché l'accertamento sanitario non è divenuto definitivo o per essere stato omologato l'accertamento o per essere stato deciso, con sentenza inappellabile, il giudizio di contestazione della perizia. Se, dunque, depositata la c.t.u., viene proposto il dissenso e presentato il successivo ricorso per la contestazione delle conclusioni del consulente, il perfezionamento della condizione di procedibilità deve ritenersi impedito, con la conseguente impossibilità di proporre la domanda per il riconoscimento del diritto alla prestazione con richiesta di condanna al pagamento dei ratei, anche se contestualmente, nel medesimo giudizio avente ad oggetto la contestazione della c.t.u.
Tutto ciò premesso, con specifico riferimento all'odierno giudizio va rilevato che l'istante, richiamando il contenuto delle osservazioni già mosse all'operato del ctu nella fase di atp, Dott. , Persona_2 successivamente all'inoltro da parte della stessa della bozza di perizia alle parti, ha dedotto che il perito aveva errato nella valutazione del quadro sanitario che l'affliggeva, giungendo a conclusioni che non rispecchiavano il suo reale stato di salute, cosi come comprovato dalle certificazioni mediche allegate al ricorso nella fase di atp;
ha lamentato altresì che i chiarimenti forniti dal ctu in sede di replica erano stati esaurienti, poiché non in grado di superare gli errori metodologici commessi durante l'esame peritale. Ha richiesto, pertanto, la nomina di uno specialista per il rinnovo delle operazioni peritali.
Alla luce dei rilievi attorei e della natura delle patologie principali affliggenti la ricorrente, il giudice si è determinato per il rinnovo dell'atto peritale, riaffidando ex novo l'incarico ad un nuovo ctu munito di specializzazione in psichiatria, dr. , il quale ha accertato le seguenti affezioni: Persona_3
“Sindrome schizoaffettiva in trattamento farmacologico continuativo (codice 1210 80%)”. Sulla base di tale diagnosi, il ctu ha poi rilevato che la ricorrente presenta il quadro sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile essendo invalida nella misura del 80% sin dalla domanda amministrativa del
26.02.2020. Con riguardo alla condizione di portatrice di handicap, il perito conclude affermando che la da considerare portatrice di handicap ai sensi del solo comma 1 art. 3 della legge 104/92. Pt_1
Per la definizione del giudizio il giudice ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il nuovo consulente di ufficio nominato in sostituzione del ctu dott , già incaricata nella precedente fase di accertamento Per_1 tecnico preventivo, dott. , attesa la competenza dello stesso nella materia specializzata e Persona_3 considerato che le conclusioni rese, sorrette da esaurienti argomentazioni di carattere scientifico, si fondano su accurato esame obiettivo.
Pertanto, il giudice rileva che ricorrono i presupposti sanitari per il solo riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile a decorrere dal 26.02.2020, dal momento che a tale data ricorrono le condizioni sanitarie previste per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Pertanto, nei termini di cui appena sopra, il ricorso in opposizione va accolto.
Vista la decorrenza stabilita dal ctu, le spese della presente fase e della fase di atp, liquidate nella misura di euro 2.800,00, vanno poste a carico del soccombente, con attribuzione.
P.Q.M.
Accoglie in parte qua la domanda e dichiara che la ricorrente è soggetta invalida nella misura dell'80% e dunque presenta il requisito sanitario proprio dell'assegno di invalidità civile dal 26.02.2020; è inoltre portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 L.104/92;
CP_ condanna l' a pagare in favore della ricorrente le spese di lite, liquidate nella misura di euro 2.800,00 oltre iva e cpa rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione ai procuratori CALEMMA
ANIELLO e STARACE FRANCESCALBINA dichiaratisi anticipatari.
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 24/04/2024
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art.127 ter per l'udienza del 24.04.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al 4974/ 2023 R.G.
TRA
, nata il [...], rapp.ta e difesa dagli avv.ti CALEMMA ANIELLO e STARACE Parte_1
FRANCESCALBINA
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentate pro tempore, rapp.to e difeso dall' avv. INGALA ALESSANDRA CP_1
MARIA
RESISTENTE
Oggetto: Assegno - pensione conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 13.03.2023, la ricorrente esponeva che in data 26.02.2020 aveva inoltrato all' CP_2 convenuto una domanda finalizzata all'ottenimento della pensione di inabilità ovvero dell' assegno di invalidità e dello stato di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 L.104/92; che, a seguito di visita medica da parte della competente , veniva riconosciuta soltanto invalida nella Organizzazione_1 misura del 67%, nonché portatrice di handicap ex art. 3 comma 1 L.104/92; che per tali motivi aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, all'esito del quale il consulente medico d'ufficio aveva escluso la ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento delle prestazioni reclamate (pensione di inabilità e/o assegno di invalidità, handicap grave ex art. 3 comma 3 L.104/92); di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia della dott.ssa , per Persona_1 CP_ ottenere l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento delle prestazioni assistenziali oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, svoltasi con la modalità di trattazione scritta come in epigrafe indicata, in relazione alla quale le parti hanno depositato le note di trattazione, la causa viene decisa con deposito della sentenza nel fascicolo telematico. La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva del requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
A tale riguardo, giova richiamare che la parte ricorrente in opposizione ad un giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc). Pare opportuno indicare che i motivi di opposizione devono essere specifici ed idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU;
la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992) o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Va poi rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. 6084/2014; 6085/2014).
In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l.
12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012; la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di
«realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.).
Come si evince dal tenore dell'art 445 bis cpc e riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la legge prevede oggi due distinti giudizi. Tenuto conto che il diritto (finale) ad una delle prestazioni previdenziali o assistenziali elencate al primo comma dell'art. 445 bis c.p.c., ha, di regola, due distinti presupposti, l'uno sanitario, l'altro di carattere reddituale o c.d. socio-economico, il legislatore ha inteso scindere la tutela giurisdizionale, prevedendo, per l'accertamento giudiziale di questi due distinti presupposti, altrettanti giudizi: un primo procedimento, pregiudiziale ed a carattere necessario, previsto ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto esclusivamente la verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, ed a sua volta suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase e fase, eventuale, di opposizione); un distinto ed autonomo procedimento, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto
(finale) alla prestazione cui l'accertamento sanitario era preordinato, da ritenersi esperibile solo una volta che l'accertamento sanitario oggetto del primo procedimento sia divenuto definitivo. Tale secondo giudizio, infatti, secondo quanto prescritto dal legislatore, deve essere necessariamente (a pena di improcedibilità) preceduto da un accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto il solo accertamento sanitario che costituisce il presupposto clinico (fattuale) del diritto invocato.
Ora, dalla scelta del legislatore si evince che non è possibile dare corso al giudizio per l'accertamento del diritto (finale) alla prestazione, finché l'accertamento sanitario non è divenuto definitivo o per essere stato omologato l'accertamento o per essere stato deciso, con sentenza inappellabile, il giudizio di contestazione della perizia. Se, dunque, depositata la c.t.u., viene proposto il dissenso e presentato il successivo ricorso per la contestazione delle conclusioni del consulente, il perfezionamento della condizione di procedibilità deve ritenersi impedito, con la conseguente impossibilità di proporre la domanda per il riconoscimento del diritto alla prestazione con richiesta di condanna al pagamento dei ratei, anche se contestualmente, nel medesimo giudizio avente ad oggetto la contestazione della c.t.u.
Tutto ciò premesso, con specifico riferimento all'odierno giudizio va rilevato che l'istante, richiamando il contenuto delle osservazioni già mosse all'operato del ctu nella fase di atp, Dott. , Persona_2 successivamente all'inoltro da parte della stessa della bozza di perizia alle parti, ha dedotto che il perito aveva errato nella valutazione del quadro sanitario che l'affliggeva, giungendo a conclusioni che non rispecchiavano il suo reale stato di salute, cosi come comprovato dalle certificazioni mediche allegate al ricorso nella fase di atp;
ha lamentato altresì che i chiarimenti forniti dal ctu in sede di replica erano stati esaurienti, poiché non in grado di superare gli errori metodologici commessi durante l'esame peritale. Ha richiesto, pertanto, la nomina di uno specialista per il rinnovo delle operazioni peritali.
Alla luce dei rilievi attorei e della natura delle patologie principali affliggenti la ricorrente, il giudice si è determinato per il rinnovo dell'atto peritale, riaffidando ex novo l'incarico ad un nuovo ctu munito di specializzazione in psichiatria, dr. , il quale ha accertato le seguenti affezioni: Persona_3
“Sindrome schizoaffettiva in trattamento farmacologico continuativo (codice 1210 80%)”. Sulla base di tale diagnosi, il ctu ha poi rilevato che la ricorrente presenta il quadro sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile essendo invalida nella misura del 80% sin dalla domanda amministrativa del
26.02.2020. Con riguardo alla condizione di portatrice di handicap, il perito conclude affermando che la da considerare portatrice di handicap ai sensi del solo comma 1 art. 3 della legge 104/92. Pt_1
Per la definizione del giudizio il giudice ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il nuovo consulente di ufficio nominato in sostituzione del ctu dott , già incaricata nella precedente fase di accertamento Per_1 tecnico preventivo, dott. , attesa la competenza dello stesso nella materia specializzata e Persona_3 considerato che le conclusioni rese, sorrette da esaurienti argomentazioni di carattere scientifico, si fondano su accurato esame obiettivo.
Pertanto, il giudice rileva che ricorrono i presupposti sanitari per il solo riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile a decorrere dal 26.02.2020, dal momento che a tale data ricorrono le condizioni sanitarie previste per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Pertanto, nei termini di cui appena sopra, il ricorso in opposizione va accolto.
Vista la decorrenza stabilita dal ctu, le spese della presente fase e della fase di atp, liquidate nella misura di euro 2.800,00, vanno poste a carico del soccombente, con attribuzione.
P.Q.M.
Accoglie in parte qua la domanda e dichiara che la ricorrente è soggetta invalida nella misura dell'80% e dunque presenta il requisito sanitario proprio dell'assegno di invalidità civile dal 26.02.2020; è inoltre portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 L.104/92;
CP_ condanna l' a pagare in favore della ricorrente le spese di lite, liquidate nella misura di euro 2.800,00 oltre iva e cpa rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione ai procuratori CALEMMA
ANIELLO e STARACE FRANCESCALBINA dichiaratisi anticipatari.
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 24/04/2024
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara