Articolo 3 della Legge 23 settembre 1980, n. 591
Articolo 2Articolo 4
Versione
19 ottobre 1980
Art. 3.
Al personale di cui al precedente articolo 1 sono attribuite, tra le altre, le seguenti mansioni:
a) controllo dell'organizzazione operativa e dell'attivita' delle societa' e dei privati titolari della concessione governativa di cui all' articolo 776 del codice della navigazione ovvero di una o piu' delle licenze di cui all' articolo 788 del codice della navigazione ;
b) controllo delle rotte della linea aerea e degli scali per quanto concerne le operazioni di volo;
c) esami a terra e in volo dei piloti per il conseguimento dei brevetti di pilotaggio; esami di abilitazione per il pilotaggio dei diversi tipi di aeromobile; prove in volo per il rilascio delle abilitazioni alla condotta di aeromobili in volo strumentale (IFR);
d) accertamento e controllo delle capacita' dei piloti per la qualificazione e il mantenimento delle capacita', delle licenze e delle abilitazioni;
e) controllo dell'addestramento degli equipaggi di condotta;
f) controllo della rispondenza operativa di apparecchiature particolari;
g) ispezione alle scuole di volo;
h) controllo sull'impiego degli aeromobili delle scuole di volo.
Compete inoltre al predetto personale la trattazione delle pratiche relative alle seguenti materie:
a) direttive operative riguardanti le scuole di volo;
b) proposte per la definizione dei programmi di studio e di esame per il conseguimento dei titoli aeronautici;
c) valutazione e approvazione degli ausili didattici necessari alle scuole di volo;
d) studio dei risultati delle attivita' delle scuole di volo;
e) pareri sull'adozione di nuovi tipi di aeromobili e sulla istituzione di linee;
f) studi relativi all'agibilita' degli aeroporti sotto il profilo operativo;
g) pareri per le manifestazioni aeree;
h) elaborazione della normativa operativa, controllo dei manuali operativi e approvazione dei minimi operai ivi delle compagnie di navigazione aerea.
Compete altresi' al personale innanzi citato l'esercizio di ogni altra funzione ad esso direttamente attribuita da leggi o regolamenti anche ministeriali.
Entrata in vigore il 19 ottobre 1980