Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 21/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 3629/2022
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore1
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso in data 01.08.2022 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SIMONA MARIA SCORTI,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. GIUSEPPINA PICCIRILLO,
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate all'udienza con trattazione scritta celebrata in data
21.10.2024 e di seguito riportate per esteso.
Per il ricorrente2:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, in via principale:
con obbligo di mutuo rispetto;
2) affidare congiuntamente la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento della stessa Per_1
presso la madre;
3) porre a carico del sig. un assegno a titolo di contributo al mantenimento per la minore Pt_1
pari ad € 400,00 mensili – rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT -, da versarsi Per_1
entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese scolastiche, parascolastiche, ludico-ricreative e mediche non mutuabili, previamente concordate tra i coniugi e debitamente giustificate, in ogni caso come previste dal Protocollo del Tribunale di Milano;
4) le spese scolastiche (ossia: rette, imposte e costi d'iscrizione alla scuola pubblica di tutti i gradi, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico richiesto dagli insegnanti, trasporto pubblico da e per la scuola, gite ed attività scolastiche, lezioni private di sostegno scolastico consigliate dagli insegnanti, pre e post scuola), le spese medico-specialistiche non coperte dal SSN (ivi comprese le spese farmaceutiche con prescrizione medica, oculistiche, protesiche e terapeutiche, nonché odontoiatriche di cura e mantenimento, nonché tutte le spese educative in genere (ad esempio: per attività sportive, comprensive dei costi per le relative iscrizioni e delle attrezzature e per i corsi di formazione) e le spese ludico-ricreative (per es. centri estivi) dovranno previamente essere concordate tra i genitori e, dietro esibizione dei documenti giustificativi di spesa, dovranno essere sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore;
5) prevedere il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese di cui sopra entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da idonea documentazione giustificativa;
6) gli eventuali rimborsi (disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato) per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
7) quanto alle modalità di visita: il padre starà con la figlia a week-end alterni;
la andrà a prendere presso l'abitazione in cui vive con la madre, alle ore 18:00 del venerdì e la terrà con sè fino alle ore
21:00 della domenica, con pernottamento presso l'abitazione paterna, oltre ad un giorno infrasettimanale, tendenzialmente il mercoledì, dalle ore 16:30 alle ore 21:00, quando non vi è la scuola, o dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00, negli altri casi, secondo comunque le esigenze della minore e le rispettive incombenze lavorative dei genitori.
Pag. 2 di 20 Per il periodo natalizio, trascorrerà una settimana, dal 24.12 al 30.12, con un genitore, ed una Per_1
settimana, dal 31.12 al 6.01, con l'altro, ad anni alterni. Pasqua ad anni alternati, con facoltà, per il genitore che non ha con sè la minore, di vederla il pomeriggio di Pasqua o di Pasquetta per farle gli auguri. Nel periodo delle vacanze estive, trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con un Per_1
genitore, e 15 giorni con l'altro, con modalità da concordarsi entro il 31.5 di ogni anno.
Facoltà per il padre di vedere nelle altre ricorrenze dell'anno (quali, ad esempio, compleanno, S. Per_1
Comunione, S. Cresima, etc.);
8) assegnare alla moglie la casa ubicata in Caronno P.lla, Via Tevere, 167, con tutto quanto l'arreda, quale collocataria della minore, fatta eccezione di qualunque oggetto posseduto dal sig. prima Pt_1
del matrimonio che verrà asportata dal medesimo, ed in particolare:
- oggetti per la Cucina: pentole in alluminio Agnelli, padella Moneta, Wok cinese in ferro, Wok cinese in alluminio, padella per Paella, Kit Fondue, teiera marocchina in alluminio, tutte le pentole, pignatte, orci in terracotta, rame ed alluminio, pentolino cinese in alluminio, teiera in ferro Giapponese, ciotole da miso Giapponesi (plastica e legno), ciotole da ramen Giapponesi, ciotole da mian cinesi, ciotole da riso
Cinesi, oliere ceramica Cinesi, tazzine da the cinesi, bicchieri da sake Giapponesi, sottopiatti cinesi, sotto tazze cinesi, sottopiatti giapponesi, sotto tazze giapponesi, sotto tazzine "foglia", Ciotoline a
"foglia", supporti bastoncini Cinesi e Giapponesi, cucchiai zuppa Cinesi, cucchiai zuppa Giapponesi, cucchiaini in legno, vassoi in legno, taglieri in legno di ulivo Francesi, utensili da cucina in legno
Francesi, bicchieri ceramica Giapponesi, zuccheriera in legno valdostana, coltelli Wusthof, affila-coltelli
Wusthof, coltelli da cucina Victorinox, coltelli da cucina Sanelli, coltelli da cucina Solingen, coltelli da cucina Zwilliger, coltelli in ceramica, ceppo cinese con coltelli, macchina per la pasta Marcato, utensili da cucina in legno Valdostani, utensili da cucina Victorinox, utensili da cucina Westmark, tutti i cestelli per cottura a vapore in bambu, tutti i bastoncini Cinesi, tutti i bastoncini Giapponesi, tutti i bastoncini
Coreani, tagliere da cucina HDP con bordo, tutti gli utensili da cucina Cinesi, Giapponesi, Coreani,
Arabi e Indiani;
- Oggetti per lo sport, tempo libero e viaggi: tende, sacchi letto e sacchi bivacco, zaini da montagna, da corsa in montagna, da mountain bike escluso il Vaude da donna, Lowe Alpine da escursione da donna,
Lowe da trekking da donna, bastoncini da trekking, bastoncini da corsa in montagna, ciaspole e CP_2
relativi accessori, mountain bike Ghost e relativi accessori / ricambi, catena con lucchetto ABUS, pompa per ruote bicicletta, valigie da viaggio, borsa da spedizione Berghaus, borsa da spedizione Nikko,
Pag. 3 di 20 borsa da viaggio Naphaphiri Geographics, borse, borselli, astucci, contenitori da montagna ad esclusione di quelli in uso alla sig.ra materassini da trekking, fornelli ad alcool, gas e benzina e relativi CP_1
accessori / ricambi, porta cartine, posate e stoviglie da campo, borracce da montagna, da mountain bike, da corsa e relativi accessori, teli militari in cotone, lampade frontali / lampade da montagna tranne quelli in uso alla sig.ra e a , piccozze, ramponi e ramponcini, imbraghi tranne quelli in CP_1 Per_1
uso alla sig.ra e a , pale da neve, ancora da neve, moschettoni, rinvii, supporto mountain CP_1 Per_1
bike, corde, cordini e fettucce, caschi da mountain bike ed alpinismo, tutti i rimanenti accessori da viaggio e trekking tranne quelli in uso alla sig.ra borse, borselli, zaini, sacche speleo, sacche CP_1
custodie fotografiche tranne quelli acquistati o in uso alla sig.ra tutte le restanti attrezzature CP_1
da montagna eccetto quelli in uso alla sig.ra CP_1
- Libri e manuali: libri cinesi, libri giapponesi, libri di montagna, arrampicata, alpinismo, cartine topografiche, geografiche, tematiche, manuali di cucina, libri e manuali di botanica, libri e manuali di
Natura, libri e manuali di Animali, libri e manuali geografia e viaggio, manuali di Origami, manuali di Candele, manuali di testi sacri e libri religione;
Per_2
- Oggetti fotografia e video: schede di memoria, lettori per schede di memoria, treppiedi tranne il Gitzo G
2220, teste fotografiche tranne la Gitzo G1276M, staffa porta-treppiedi Manfrotto, supporti porta pannelli, fondali e relativi accessori e prolunghe, pannelli, ombrelli fotografici / modificatori di luce, strumenti di pulizia fotografica, accessori per treppiedi, accessori per le teste fotografiche, filtri fotografici, piastre, guide e supporti per fotocamere e flash, studs, viti, adattatori per uso video e foto, loupes, strumenti per la pulizia dei sensori, degli obiettivi e delle attrezzature fotografiche, proiettore diapositive
35mm, proiettore diapositive 6x6, luci LED, microfoni e relativi cavi / accessori / staffe di montaggio, livelle fotografiche, dispositivi per Timelapse, borse, borselli, zaini, sacche per uso fotografico, tutte le fotografie realizzate dal sig. stampate su qualsiasi supporto, inclusi carta, tela e pannelli, le Pt_1
diapositive realizzate dal sig. i negativi fotografici realizzati dal sig. Pt_1 Pt_1
- oggetti di arredamento: tavolino laccato cinese, due sedie laccate cinesi, panca cinese, tavolino quadrato con rotelle, scrivania da computer autocostruita, letto Tailandese, rete letto matrimoniale, materasso matrimoniale in lattice, rete letto singolo, materasso singolo in lattice, appendi-abiti asse Parte_2
da stiro gli armadi e la cassettiera in plastica;
Parte_2
- oggetti Elettronica e Informatica: cavi elettrici, prolunghe elettriche, cavi per elettronica, connettori elettrici, connettori per elettronica, alimentatori stabilizzati, componenti elettronici, computer e
Pag. 4 di 20 componenti vintage e/o da collezione, tastiere e mouse, pannelli fotovoltaici, batterie ricaricabili, NAS, televisore Samsung, monitor NEC, UPS APC, saldatori ed accessori, cavi da computer eccetto quelli in uso alla sig.ra ricambi e componenti per computer, hard disks ed SSD tranne quelli in uso CP_1
alla sig.ra componenti Makeblock;
CP_1
- utensili e strumenti per hobbies e bricolage: utensili e strumenti di misura manuali ed elettrici, compressore, etichettatrici e consumabili, trapano Bosch e relativi accessori, avvitatore KI e relativi accessori, trapano RO e relativi accessori, smerigliatrice Bosch e relativi accessori, tutte le minuterie e parti per il fai da te, tutti i contenitori UT, OT e RR che contengono oggetti personali del sig.
utensili per il fai da te / bricolage e relative borse / contenitori / cassettini / vaschette, telai e Pt_1
fili da Kumihimo, pinzette, forbici, cutters e bisturi e relativi ricambi e accessori, tappetini da taglio, plastificatrice e relativi consumabili, carrello pieghevole con ruote, metal detector;
- oggetti da giardinaggio: zappa, vanga, rastrello, pala, forca, vasi bonsai, trita rami, utensili da bonsai, forbici da potatura, fili per la modellazione dei bonsai, pala pieghevole, vaschette per la germinazione;
- oggetti etnici: daruma in cartapesta, utensili da the Cinesi, Giapponesi e Coreani, carta da origami, carta etnica, pappagalli brasiliani, amaca brasiliana, candele, statuine "Tanuki" in ceramica, gatto
Maneki-Neko, abbigliamento etnico, scarpe etniche, cappellini etnici, incensi e oli essenziali tranne quelli acquistati dalla sig.ra oggetti religiosi islamici, indiani, cinesi, giapponesi, coreani, giapponesi, CP_1
tailandesi, malesiani, burmesi, indonesiani, nepalesi, bruciatori da incenso, bruciatori per oli Per_3
essenziali, tutti gli oggetti etnici tranne quelli acquistati dalla sig.ra o regalati alla medesima, CP_1
tutti i tessuti etnici tranne quelli acquistati dalla sig.ra o regalati alla medesima, tutti i CP_1
rimanenti oggetti etnici posseduti dal sig. prima del matrimonio;
Pt_1
- elettrodomestici: pentola cuoci-riso, bilancia Xiaomi, essiccatore, forno a microonde LG, macchina per il sottovuoto;
- altri oggetti: cassetta del cucito, raccolta francobolli, raccolta banconote, raccolta monete, sughero, rilegatrice GBC, spirali GBC, cassaforte, macchina da cucire Singer, piumino matrimoniale "due pezzi" IKEA;
- alimenti e bevande: the cinese e giapponese, sake giapponese, caffè arabo, alghe coreane;
9) il sig. si impegna a versare un contributo al pagamento del canone di locazione che grava Pt_1
sulla predetta casa nella misura di € 200,00;
Pag. 5 di 20 10) qualora, invece, la predetta casa venga rilasciata dalla sig.ra il contributo di cui sopra CP_1
sarà versato dal sig. in favore del nuovo contratto di locazione;
Pt_1
11) restituzione di tutte le carte di credito in uso alla sig.ra e del telepass, nonché rimozione CP_1
dal cellulare e dal computer portatile della moglie di tutti gli strumenti elettronici collegati alle carte di credito e/o conto corrente del sig. Pt_1
12) per quanto riguarda la macchina fotografica: corpo macchina Nikon Z7 alla sig.ra e i CP_1
due obiettivi Nikon 14-30 e Nikon 24-70 al sig. Pt_1
13) l'automobile Dacia Logan MCV, a targa DR291JZ, intestata alla sig.ra rimarrà alla CP_1
medesima;
14) pagamento delle utenze relative alla casa precitata e delle spese ordinarie a carico della moglie;
15) rinuncia reciproca da parte dei coniugi ad ogni assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
16) autorizzazione sin d'ora per il rilascio del passaporto per la minore e della carta d'identità valida per l'espatrio, anche per la figlia, fermo restando l'obbligo per entrambi di darsi vicendevolmente avviso circa la volontà di portare con sé la minore in eventuali soggiorni in località estere.
In via istruttoria:
- ammettere interrogatorio formale di parte resistente e prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa, qui da intendersi precedute dalla locuzione “è vero che”, con riserva di ulteriore deduzione, capitolazione e produzione nelle forme e nei termini di legge.
Con riserva di ulteriormente dedurre, articolare, formulare istanze, produrre e concludere, anche a stregua delle ragioni che eventualmente la sig.ra vorrà far valere in giudizio. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Per la resistente:
Pag. 6 di 20 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 04.03.2006, sono genitori di Per_1
(nata il [...]) e hanno stabilito la loro residenza familiare nell'immobile sito in
Caronno Pertusella (VA), Via Tevere 167, condotto in locazione dal ricorrente dall'01.11.2009 dietro il versamento del canone mensile di € 950,00.
In data 01.08.2022, tra l'altro, il ricorrente ha dichiarato di lavorare “percependo uno stipendio mensile di € 1.900,00 circa;
- che ha in essere un finanziamento personale di € 30.000,00 con restituzione in 10 anni e rata mensile di € 327,90 (doc. 5A) [e] che la sig.ra Controparte_1
lavora, nella pubblica amministrazione, come insegnante, percependo uno stipendio mensile di circa €
1.300,00”.
In data 19.10.2022, tra l'altro, la resistente ha replicato che, “pur essendo un'insegnante di formazione professionale, da ormai 2 anni, lavora presso la segreteria dell'Istituto Comprensivo “I. C.
Pag. 7 di 20 Uboldo Manzoni”, sito in Comune di Uboldo, in qualità di supplente di personale A.T.A., per il profilo professionale assistente amministrativo (doc. 2) [in forza] di un contratto a tempo determinato, con decorrenza dal 27.09.2022 e sino al 30.6.2022, sottoscritto dopo un periodo di disoccupazione
(protrattosi dall' 1.4.2022, fino al 26.9.2022), durante il quale la ricorrente non ha nemmeno percepito la NASPI, a causa di una sospensione della pratica rimasta in attesa di istruttoria, mai definita (doc.
3) […] La certificazione unica degli ultimi 3 anni prodotta (doc. 4-5-6) rende perfettamente chiara la situazione di difficoltà economica nella quale versa la ricorrente che nel 2019 ha percepito la somma di €
6.506,11=, per arrivare all'anno 2021 nel quale ha percepito la somma di € 18.485,68=, in quanto, all'epoca, impiegata presso altro istituto scolastico. Ben diversa è, invece, la situazione patrimoniale del
IG. Infatti, […] analizzando le dichiarazioni dei redditi prodotte, balza immediatamente Pt_1
all'occhio non solo che il IG. sia un lavoratore autonomo ma risulta, altresì, evidente che: - Pt_1
nell'anno 2019, ha dichiarato un fatturato di € 39.641,00=; - nell'anno 2020, ha dichiarato un fatturato di € 71.186,00=; - nell'anno 2021, ha dichiarato un fatturato di € 46.577,00= […]
Nell'anno 2020, il ricorrente ha costituito una Società, la (nella quale figura Controparte_3
come Amministratore Unico – doc.7) che, regolarmente fattura, per un'attività di consulenza, la somma di € 7.583,33=, come dimostrano, a titolo esemplificativo, le fatture relative ai mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2021 allegate (doc. 8-13) [e ha lamentato che] controparte non fa riferimento alcuno ad una trattativa che sta avvenendo, in questi giorni, relativa alla vendita di un appartamento situato nella città di Torino ed acquistato in costanza di matrimonio. Se è vero che il maggior apporto economico, nell'acquisto di tale immobile, deriva dalle sostanze del marito, è pur vero che la moglie (di comune accordo con lui), si è occupata interamente di badare alla famiglia e di crescere
, andando a lavorare solo quando la bambina ha iniziato a frequentare l'asilo. A fronte di tale Per_1
circostanza, la IG.ra chiede che le venga riconosciuta una somma pari al 50% del ricavato CP_1
dalla vendita dell'immobile de quo, la cui trattativa, peraltro, è stata gestita direttamente dal ricorrente, senza che la IG.ra ne fosse mai compiutamente informata e senza che mai nulla dell'intera CP_1
documentazione sia stata sottoposta all'attenzione dell'esponente”.
A mezzo dell'ordinanza presidenziale assunta in data 20.12.2022, fallito il tentativo esperito dalle parti post 25.10.2022 per la regolamentazione consensuale della loro separazione, sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la figlia viene affidata congiuntamente a entrambi i
Pag. 8 di 20 genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3) la casa coniugale, con quanto l'arreda viene assegnata alla madre, la quale l'abiterà con la figlia;
4) il padre potrà tenere con sé la figlia: due pomeriggi alla settimana, di preferenza il martedì e il giovedì, dalle 18:00 alle 21:00; a fine-settimana alterni, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola alle 18:00 sino alla domenica sera alle ore 21:00; sempre secondo il criterio dell'alternanza, durante le vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal
31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali tre giorni consecutivi;
tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi entro maggio;
5) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo di € 550,00 mensili, importo da versarsi entro il
10 di ogni mese, a decorrere dal presente mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 65% delle spese straordinarie come da protocollo della corte d'Appello di Milano, preventivamente concordate e debitamente documentate, salvo urgenza;
6) l'assegno unico per i figli sarà percepito interamente dalla madre;
7) il marito per sei mesi a decorrere da quello corrente si impegna a concorrere al pagamento dell'affitto nella misura di € 400,00 mensili;
8) il marito verserà alla moglie nei soli mesi di luglio e di agosto finché la stessa non passerà di ruolo, a titolo di contributo al mantenimento,
l'importo di € 250,00 mensili da versarsi entro il 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat”.
A mezzo della memoria integrativa depositata in data 01.03.2023, tra l'altro, il ricorrente ha dedotto che “L'immobile di Torino, citato da controparte, è stato alienato a terzi ed il relativo importo della vendita suddiviso equamente tra i coniugi […] Il sig. vive lontano dalla propria Pt_1
famiglia d'origine e non ha nessuno che possa supportarlo nella gestione della casa e della figlia. In merito alla situazione patrimoniale, si rileva che, in precedenza, il sig. fosse un lavoratore autonomo, Pt_1
come si evince dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, che ovviamente evidenziano il lordo dei propri introiti. Attualmente, il medesimo è assunto dalla che fattura circa 7000,00 euro Controparte_3
al mese, somma anch'essa lorda, dalla quale devono detrarsi le tasse e le spese e percepisce uno stipendio da lavoratore dipendente di circa € 1.900,00”.
In data 03.03.2023, tra l'altro, la resistente ha lamentato che, “nonostante gli sforzi e nonostante i tentativi volti a cercare di rimanere nella cifra di quanto è stato disposto dal Tribunale, la situazione economica della IG.ra ad oggi, si è solo ulteriormente aggravata. Infatti, come CP_1
meglio sopra specificato, la IG.ra percepisce uno stipendio medio di € 1.300,00= circa a cui CP_1
si aggiunge l'importo di € 550,00= (a titolo di mantenimento per ) e di € 400,00= (fino al mese Per_1
Pag. 9 di 20 di maggio p.v.), per un totale complessivo, a sua disposizione, pari ad € 2.250,00= [ è affetta da Per_1
una mutazione genetica del gene MTHFR per la quale la vaccinazione è stata vivamente sconsigliata
[ed] è stato prescritto un piano nutrizionale adeguato e che va necessariamente seguito, al fine di evitare
(o, quantomeno, ridurre al minimo) le conseguenze – anche gravi – che questa mutazione può causare sull'organismo. Sono stati indicati, per lo più, prodotti di origine biologica o di nota provenienza e carni da allevamento grass-fed, ovvero di animali allevati senza uso di antibiotici, ormoni od OGM (doc.17).
Si tratta di alimenti che hanno un costo elevato e che non sono facilmente reperibili nei normali supermercati presenti sul mercato. Non solo. Sono stati, altresì, prescritti probiotici ed integratori reperibili in farmacia o in para-farmacia, i cui costi, a fine mese, pesano sul bilancio famigliare (doc.18); anche per questi integratori, il IG. infatti, non corrisponde la propria quota del 65% […] la Pt_1
resistente si è attivata immediatamente per reperire una nuova abitazione, anche in considerazione de fatto che, dal mese di giugno p.v. – come detto – il IG. non sarà più tenuto a versare il Pt_1
contributo per il canone di locazione che verserà, per l'appunto, fino a maggio;
tuttavia, la ricerca è risultata vana, sia dal momento che i costi sono molto elevati (per un bilocale, infatti, si verte intorno ai
650,00= €) sia perché nessun proprietario di immobile è disposto a concedere in locazione un appartamento senza garanzie (doc. 20) […] il IG. allo stato, non sta rispettando il Pt_1
calendario di visite (nelle ultime 3 settimane, ad esempio, è rimasta consecutivamente a casa con la Per_1
madre) e non ha mai provveduto a rimborsare nemmeno il 65% delle spese extra previste [e ha chiesto] ferma restando la volontà della resistente di trasferirsi a vivere in un appartamento più piccolo, riducendo – in tal modo – l'importo del canone di locazione, continui a farsi carico interamente del canone medesimo e presti quella garanzia che viene richiesta per la stipula di un nuovo contratto”.
Alla prima udienza celebrata in data 15.03.2023 innanzi al giudice istruttore, tra l'altro, le parti hanno dichiarato di essersi attenute ai provvedimenti presidenziali, che nel mese di gennaio 2023 il ricorrente ha reperito un immobile in locazione in Caronno Pertusella,
Via Arno, nelle vicinanze della casa familiare e che pendono trattative per la definizione consensuale della loro separazione. Il ricorrente ha dichiarato che le utenze della casa familiare non sono state ancora volturate alla resistente (e alcuna contestazione sul punto
è stata formulata). Il giudice istruttore, tra l'altro, ha dichiarato “non ammissibili le domande
Pag. 10 di 20 non connesse” in atti formulate (quali quelle reiterate dal ricorrente ai n. 83, 11, 12 e 13 anche in sede di precisazione delle conclusioni).
Dopo una serie di rinvii congiuntamente richiesti dalle parti per tentare la definizione consensuale della loro separazione, all'udienza celebrata in data 12.09.2023 il ricorrente ha dichiarato che le utenze della casa familiare in locazione non sono state ancora volturate, che, per l'effetto, continua a pagarle per l'intero, di non avere ancora chiesto il rimborso di dette spese alla controparte avendo confidato nel buon fine delle trattative pendenti, di non avere relazioni in corso né convivenze e ha chiesto concedere i termini previsti dall'art. 183, comma 6, cod. proc. civ. La resistente ha dichiarato di non avere reperito a oggi un'attività lavorativa che le consenta di siglare altro contratto di locazione a condizioni meno onerose di quelle attuali, di percepire dall' l'importo mensile di € CP_4
190,00 a titolo di assegno unico, di non essere stata ancora contattata dalla scuola e ha chiesto che le venga corrisposto l'assegno di mantenimento di € 250,00 mensili “ove non venisse richiamata a scuola” evidenziando che il ricorrente è proprietario di due ville in
Caserta e in Caturano (provincia di Caserta) dove hanno vissuto i primi anni del matrimonio e dove potrebbe valutare di trasferirsi con la figlia minore al fine di non pagare il canone di locazione e che il coniuge continua a svolgere anche attività retribuita come fotografo tramite agenzia (come faceva in costanza di convivenza). Il ricorrente ha dichiarato che l'immobile sito in Caturano di cui era comproprietario con i due fratelli e la madre è stato venduto nel 2022, che l'appartamento in Caserta, di cui è comproprietario con la madre e i due fratelli, è abitato dalla madre che lì ha sempre vissuto con il marito deceduto nell'anno 2021, che la resistente ha percepito durante i mesi estivi l'indennità di disoccupazione e che l'attività di fotografo è un hobby. La resistente ha precisato che la NASPI ammonta all'importo mensile di circa €
220,00/260,00 (come da prospetto INPS contestualmente offerto) e che i genitori non dialogano efficacemente nell'interesse della minore.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 22.09.2023, tra l'altro, “in via provvisoria e urgente, parzialmente modificando l'ordinanza presidenziale assunta in data 20.12.2022, 1) [è stato disposto] che il marito versi alla moglie, finché la stessa non passerà di ruolo (i.e. non sottoscriverà un
Pag. 11 di 20 contratto di lavoro a tempo indeterminato), a titolo di assegno di mantenimento, l'importo mensile di €
250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, per tutto il periodo compreso tra la scadenza dell'ultimo contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto e l'assunzione in servizio in forza del successivo contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto;
2) […] che dalla scadenza del semestre previsto al punto n. 7 dell'ordinanza presidenziale assunta in data 20.12.2022 il ricorrente versi alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore , il maggiore importo Per_1
mensile di € 700,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, tramite bonifico bancario, e partecipi nella misura del 65% alle spese straordinarie da sostenere per come da protocollo vigente presso la Corte d'Appello di Milano […] 5) [sono state invitate] le Per_1
parti a valutare l'opportunità di avviare un percorso di coordinazione genitoriale al fine di facilitare il dialogo tra di esse, la composizione dei punti di disaccordo, la condivisione delle informazioni
“fondamentali” relative alla figlia minore e l'assunzione delle decisioni più importanti avuto riguardo al superiore interesse morale e materiale di , garantire la “migliore” frequentazione possibile della Per_1
minore da parte del genitore non collocatario (padre), segnalare allo scrivente le eventuali criticità riscontrate nello svolgimento di detto incarico, la necessità di un eventuale approfondimento delle capacità genitoriali e/o le eventuali misure di sostegno da attivare e ogni altra situazione potenzialmente pregiudizievole per il minore [ed è stata fissata] l'udienza del 15.11.2023 ore 15:00 per l'audizione di (al fine di comprendere come percepisca e viva la relazione con ciascuno dei genitori, i suoi Per_1
desideri e le sue aspirazioni)”.
All'udienza come innanzi fissata, le parti, personalmente presenti con i rispettivi difensori, hanno esibito la domanda di mediazione “che andranno a depositare presso l'organismo di conciliazione della fondazione forense di Busto Arsizio” e il giudice istruttore ha ascoltato che, tra l'altro, ha dichiarato: “ho una buona relazione con entrambi i miei Per_1
genitori. trascorro con il papà il martedì e il giovedì pomeriggio/sera e i weekend alternati. Con entrambi i miei genitori ho una buona confidenza e mi sento accolta, ascoltata e supportata. Che io sappia i miei genitori non comunicano tra di loro. Il papà mi viene a prendere e mi accompagna quando sono da lui. Il mercoledì pomeriggio faccio un corso di inglese a parte”.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 18.01.2024 è stata disposta c.t.u. contabile al fine di accertare le effettive capacità reddituali e patrimoniali dei coniugi e il loro effettivo tenore di vita.
Pag. 12 di 20 All'udienza celebrata in data 04.07.2024 il ricorrente ha dichiarato di avere partecipato a
2 incontri telematici e due in presenza con l'avv. Marrapodi nella veste di mediatrice familiare, che la resistente non si è presentata a due incontri in presenza, che “domani è fissato un ulteriore incontro in presenza”, che i provvedimenti vigenti vengono rispettati, frequenta regolarmente e per le vacanze estive non dovrebbero esserci criticità, che Per_1
controparte ha volturato le utenze della casa coniugale e di essere stato denunciato per il distacco della fornitura dell'energia elettrica preavvertita;
la resistente ha dichiarato di essere stata impossibilitata a partecipare agli incontri fissati dal mediatore alla mattina, di avere subito il distacco dell'energia elettrica e del gas a fine febbraio per 10 giorni, di non riuscire a fare fronte ai bisogni propri e a quelli della figlia minore se non attingendo ai propri risparmi e di essere in disoccupazione sino al mese di ottobre e ha indicato “come soluzione il trasferimento con la minore a Benevento dove ha immobile in comproprietà con la madre che ivi abita”.
In data 22.07.2024 è stato depositato l'elaborato peritale definitivo.
A mezzo delle note scritte depositate in data 11.09.2024, tra l'altro, il ricorrente ha manifestato la disponibilità a versare il contributo al mantenimento della figlia Per_1
stabilito in data 22.09.2023 sebbene “sia un po' alto”, ha evidenziato che “la mediazione famigliare non ha sortito alcun positivo esito, giacchè la sig.ra non vi ha mai partecipato, come CP_1
risulta dal verbale che è stato depositato da codesta difesa [e] come per le vacanze estive il padre,
d'accordo con , avrebbe voluto trascorrere qualche settimana all'estero ma la sig.ra senza Per_1 CP_1
alcuna motivazione valida, ha negato il consenso alla richiesta del passaporto nonchè della carta d'identità valida per l'espatrio; tra l'altro la sig.ra ha preteso, per le vacanze estive, che il CP_1
padre recuperasse la figlia dalla nonna, ove la stessa si trovava, unitamente alla madre, in provincia di
Benevento, ove ha dovuto, altresì, riportarla a fine vacanza” e ha chiesto autorizzare “il rilascio del passaporto per la minore e della carta d'identità valida per l'espatrio, fermo restando l'obbligo per entrambi i genitori di darsi vicendevolmente avviso circa la volontà di portare con sé la minore in eventuali soggiorni in località estere [esponendo] che ha scelto, come percorso scolastico, il liceo Per_1
linguistico che racchiude in sé stesso la necessità di aver un documento valido per l'espatrio, anche in occasione di eventuali gite, stage linguistici o vacanze studio che potrebbero determinarsi in paesi diversi dall'Italia” ed opponendosi al trasferimento della minore nel Comune di Benevento
Pag. 13 di 20 prospettato dalla madre perché è nata e cresciuta a Caronno Pertusella, ove risiede e tutte le Per_1
sue amicizie si trovano in questo luogo o nelle località vicine, così come la scuola di secondo grado scelta.
Spostarla dal suo ambiente, le creerebbe sicuramente un notevole disagio”.
In data 02.10.2024 il giudice istruttore ha ascoltato nuovamente che ha dichiarato: Per_1
“quest'estate sarei dovuta andare con il papà o a Londra o in Islanda ma non avevo i documenti validi per l'espatrio né il passaporto e mi pare che la mamma non abbia prestato il consenso. Le avevo parlato ma con me non ha approfondito l'argomento. Ci sono rimasta male del viaggio saltato. Mi sarebbe piaciuto fare un viaggio all'estero con il papà, poi ho lasciato stare perché abbiamo trovato l'alternativa in Italia, in Sardegna. So che la mamma è andata chiedere come fare per rinnovare i miei documenti e anche il passaporto. La mamma mi dice che non ha tanti soldi e che potremmo trasferirci a Benevento.
Non me lo ha detto con certezza. Io sono assolutamente contraria. Voglio rimanere qui e continuare i mei studi qui. La relazione con il papà va bene. Mi viene a prendere il papà quando vado da lui. Io non faccio caso alla relazione tra i miei genitori. Io li vedo normali. Loro non si incontrano mai alla mia presenza. Non parlano male l'uno dell'altro. Non voglio nemmeno pensare a che la mamma possa decidere di trasferirsi a Benevento. A me va bene come sono organizzata ora: a weekend alternati e il martedì e il giovedì sera dalle 18:00 alle 21:00 e se il weekend è con il papà anche il venerdì sera. Le mie nonne vivono una a Roma e una a Benevento. I miei zii e cugini sono a Roma che sono quelli che frequento e sento di più durante le feste e l'estate. Non ho ancora deciso quale sport praticare. Sono molto indecisa. Non voglio andare a Benevento. Vorrei che i miei restassero vicini. Non voglio stare senza uno di loro vicino”.
A mezzo delle note scritte depositate in data 23.10.2024 il ricorrente ha dichiarato di non avere “ancora ricevuto gli incartamenti da sottoscrivere per il rilascio dei documenti sopracitati”, ha insistito nell'accoglimento dell'istanza volta a ottenerne il rilascio e ha chiesto concedere i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, in subordine, fissare l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
In pari data la resistente ha chiesto rimettere la causa in decisione.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 21.11.2024, ritenuta superflua la concessione dei termini richiesti dal ricorrente (anche in sede di precisazione delle conclusioni), la causa è stata rimessa in decisione (concessi i termini per il deposito degli atti conclusivi non rinunciati dal ricorrente).
Pag. 14 di 20 In data 20.01.2025, per quello che qui rileva, tra l'altro, il ricorrente ha ribadito che “il
CTU ha determinato la liquidità netta disponibile del sig. in € 2.000,00, al netto del Pt_1
canone mensile di locazione che il medesimo deve sostenere. Pare utile evidenziare che da tale somma debba essere detratto il mantenimento della figlia minore stabilito dall'Ill.mo Giudice dott.ssa Palvarini in € 700,00 mensili, oltre al 65% delle spese extra che il predetto deve sostenere, nonché il contributo in favore della moglie “per tutto il periodo compreso tra la scadenza dell'ultimo contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto e l'assunzione in servizio in forza del successivo contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto”, così come testualmente stabilito nell'ordinanza del 22.9.23. Seppur il contributo al mantenimento della figlia stabilito dal Tribunale con la richiamata ordinanza di cui Per_1
sopra sia un po' alto, il sig. si rende disponibile a versare detta somma, seppur auspicherebbe Pt_1
ad una riduzione della medesima per poter condurre a sua volta una vita decorosa”.
La resistente non ha depositato gli atti conclusivi.
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È stata chiesta la pronuncia di sentenza definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
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L'odierno thema decidendum investe il quantum del contributo mensile paterno al mantenimento indiretto ordinario e straordinario di e l'an e l'eventuale quantum Per_1
dell'assegno di mantenimento chiesto dalla resistente per sé.
Infatti, non sono stati offerti (né sono emersi) elementi in forza del quale derogare al regime dell'affido condiviso della minore a entrambi i genitori ed è pacifico che debba essere confermato il collocamento prevalente della figlia minorenne presso la madre nella casa familiare sita in Caronno Pertusella, condotta in locazione in forza del contratto siglato in data 01.11.2009 (v. doc. n. 6 , di cui, tra l'altro, dovrà Pt_1
pagare le utenze (a sé medesima volturate in corso di causa) e le spese per la manutenzione ordinaria (dovendosi ritenere così assorbita la conclusione precisata dal ricorrente al n. 14).
Pag. 15 di 20 Neppure sono controversi i tempi e le modalità di esercizio del diritto di visita paterno
(emblematico che, sul punto, la ricorrente non abbia precisato proprie autonome conclusioni in data 21.11.2024).
Ne consegue che la frequentazione padre/figlia deve essere regolamentata come da conclusioni precisate dal ricorrente in data 21.11.2024 al n. 7 (innanzi richiamate).
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Sulla concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. reiterata dal ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, valga ricordare che “la sussistenza di un obbligo del giudice di concedere, ove richiesti, i termini per lo svolgimento delle facoltà difensive di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., è tutt'altro che pacifica nella giurisprudenza” della Suprema Corte di
Cassazione e che “la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione. Una diversa interpretazione delle norme, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c. (Cass. 4767/2016; Cass. 8287/2017; Cass. 7474/2017)”4.
Nel caso di specie, la c.t.u. contabile espletata nel corso del giudizio ha permesso di
“sviscerare” in modo esaustivo il thema decidendum innanzi delineato (che, valga ribadirlo, investe questioni meramente economiche) di talché la concessione dei termini citati appare del tutto superflua.
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In corso di causa la madre non ha mai (formalmente) chiesto l'autorizzazione a trasferire la residenza della minore nel Comune di Benevento5 (cui il padre e si sono Per_1
fermamente opposti) e, per l'effetto, non vi è alcuna istanza in merito su cui sia necessario provvedere.
Per contro, compete al giudice della separazione personale dei coniugi/genitori (e non già al GT) provvedere sull'istanza formalizzata dal padre sin dal mese di settembre dell'anno 2024 (accogliendola): i. e. il padre deve essere autorizzato a sottoscrivere, esso solo, tutta la documentazione necessaria per ottenere il rilascio e/o il rinnovo presso i 4 Cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17685 del 2022 5 Essendosi limitata a prospettare detto trasferimento come una possibile soluzione alle dichiarate difficoltà economiche
Pag. 16 di 20 competenti uffici pubblici della c. i. valida per l'espatrio e del passaporto della minore
(non avendo, a oggi, la resistente offerto la prova di essersi attivata in tale senso) e, ciò, considerata l'età della minore (che ha compiuto quindici anni il 24.01.2025) e il percorso di studi dalla medesima intrapreso (impregiudicato il dovere di ciascun genitore di comunicare all'altro, per tempo, i viaggi all'estero che intende fare con la minore, di fornire i recapiti e di consentire il dialogo con la figlia almeno una volta al giorno).
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Da un punto di vista economico, devono essere confermati i provvedimenti economici vigenti (quelli di cui al capo n. 6 dell'ordinanza presidenziale assunta in data 20.12.2022 e ai capi n. 1 e 2 dell'ordinanza assunta in data 22.09.2023).
Il c.t.u. ha fotografato il divario patrimoniale e reddituale esistente tra i coniugi/genitori di . Per_1
Entrambi difficilmente potranno mettere a reddito nel breve termine gli immobili di cui sono comproprietari (per “piccole” quote).
Il ricorrente ha disponibilità liquide per € 78.000,00 circa al 31.12.2023 (derivanti dalle vendite immobiliari di cui a pag. 14 dell'elaborato peritale).
La resistente ha disponibilità liquide per € 17.000,00 circa al 31.12.2023 e ha investito in titoli/fondi l'importo di € 42.500,00 corrispostogli dal coniuge alla vendita dell'immobile sito in Torino, di cui era proprietario pieno ed esclusivo, di cui alla citata pag. 14.
Da un punto di vista reddituale, è pacifico che la resistente abbia avuto entrate mensili nette dell'importo medio di € 1.400,00 (già compreso l'importo di € 199,40 erogatole dall' a titolo di AU), abbia un tenore di vita parsimonioso/morigerato in linea con CP_4
le sue disponibilità finanziarie, sia gravata dall'obbligo di pagare il canone di locazione della casa coniugale assegnatale sin dal 20.12.20226 dell'importo mensile di € 950,00 “che ha un peso troppo rilevante rispetto alla situazione reddituale di ” e non abbia Controparte_1
sostenuto “spese per beni voluttuari, viaggi od altre uscite non strettamente legate ai bisogni della famiglia”. Nessuna obiezione è stata sul punto sollevata dal ricorrente.
Pag. 17 di 20 Per contro, il ricorrente è socio al 52% e amministratore unico della società
[...]
(costituita nell'anno 2020) dalla quale ha percepito, a partire dall'anno Controparte_3
2021, “compensi e rimborsi spese forfettari” dell'importo mensile netto medio di € 2.730,00, cui deve aggiungersi l'importo mensile netto medio di € 130,00 per l'attività di fotografo svolta come “hobby”, con cui deve fare fronte al canone di locazione dell'importo mensile di € 550,00 e alla rata del finanziamento n. 8627445 concessogli da vente importo mensile di € 328,00 circa (e scadenza il 30.09.2030). Parte_3
Il c.t.u. ha escluso che le altre voci di costo attribuite al ricorrente nella veste di
Amministratore Unico della società di cui è anche il socio di maggioranza - “3) Spese per cellulari 752,78 4) Spese di viaggi 11.231,96 5) Pasti soggiorni e spese di Rapp. 7.254,20 6) Pasti e soggiorni 3.253,39 7) Noleggio autovetture 3.113,00 8) Carburanti e Lubrificanti 2.262,05 9)
Pedaggi autostradali 417,40” - siano qualificabili come “entrate occulte” e/o “reddito disponibile”.
Ciò nonostante, dette “voci” presenti nei bilanci societari sono certamente significative di talune economie di spese che la veste ricoperta dal ricorrente gli consente certamente di conseguire.
Non da ultimo, il ricorrente ha dichiarato, anche in data 20.01.2025, di essere disponibile a (continuare a) versare l'importo mensile di € 700,00 per contribuire al mantenimento ordinario indiretto di (sebbene “un po' alto”). Per_1
Per le stesse ragioni deve essere confermato l'obbligo del ricorrente di versare alla ricorrente l'assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 250,00 nei termini di cui all'ordinanza assunta in data 22.09.2023 dovendosi ricordare che la funzione dell'assegno di mantenimento è quella di garantire al coniuge economicamente più debole, cui la separazione non è addebitabile, il godimento di un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza coniugale (non essendo ancora venuto meno il relativo vincolo).
***
La soccombenza reciproca delle parti impone la compensazione integrale delle spese di lite (ivi compreso il compenso liquidato al c.t.u.).
P.Q.M.
Pag. 18 di 20 Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore domanda assorbita e/o disattesa e/o respinta:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) DICHIARA non ammissibili le domande non connesse in atti formulate dal ricorrente ai n. 87, 11, 12 e 13;
4) CONFERMA l'affido condiviso della figlia minorenne a entrambi i genitori Per_1
e il suo collocamento prevalente presso la madre nell'immobile condotto in locazione sito in Caronno Pertusella, Via Tevere 167 (con le precisazioni di cui in parte motiva in punto spese);
5) AUTORIZZA il ricorrente a sottoscrivere, esso solo, tutta la documentazione necessaria per ottenere il rilascio e/o il rinnovo, presso i competenti uffici pubblici, della c. i. valida per l'espatrio e del passaporto della minore (impregiudicato il dovere/l'obbligo di ciascun genitore di comunicare, per tempo, all'altro i viaggi all'estero con la minore programmati, di fornire i recapiti e di consentire il dialogo con la figlia, in occasione dei medesimi, almeno una volta al giorno con l'altro genitore);
6) CONFERMA l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento indiretto della figlia minore versando alla resistente l'importo mensile di € 700,00, da rivalutare Per_1
annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, tramite bonifico bancario e di partecipare nella misura del 65% alle spese straordinarie da sostenere per come da protocollo vigente presso la Corte d'Appello di Milano;
Per_1
7) CONFERMA il diritto della resistente di continuare a chiedere e a percepire dall' l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per;
CP_4 Per_1
8) CONFERMA l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente, finché la stessa non passerà di ruolo (i.e. non sottoscriverà un contratto di lavoro a tempo indeterminato), a titolo di assegno di mantenimento, l'importo mensile di € 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, per i mesi compresi tra la scadenza
Pag. 19 di 20 dell'ultimo contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto e la successiva assunzione in servizio in forza di regolare contratto a tempo determinato;
9) DISPONE CHE il padre frequenti la minore come da conclusioni precisate al n.
7 (innanzi richiamate integralmente);
10) COMPENSA tra le parti le spese di lite (ivi compreso il compenso liquidato al c.t.u.).
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
18/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cui la causa è stata riassegnata in data 20.12.2022 2 Che non ha rinunciato alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis nella versione ante Riforma Cartabia 3 Limitatamente alla parte relativa all'asporto dei beni mobili ivi elencati 6 Cfr., sul punto, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28615 del 07/11/2019 secondo cui: “per effetto del provvedimento giudiziale di separazione, il rapporto di locazione con il coniuge non assegnatario si estingue anche nell'ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione, nel qual caso l'assegnatario succede nella quota ideale dell'altro coniuge, a prescindere dal fatto che a carico del locatore possa venirsi a determinare un'attenuazione della garanzia, dal momento che egli deve subire la sostituzione del soggetto cui ha locato l'appartamento con altro soggetto in ipotesi avente una situazione patrimoniale meno solida” 7 Limitatamente alla parte relativa all'asporto dei beni mobili ivi elencati