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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/11/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 312/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 27.11.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. SECONDINO Katiuscia, c/o Via Potenza 7 - Pescara Parte_1
CONTRO
Controparte_1 (contumace)
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 21.2.2024, Parte_1 conveniva in giudizio (propria Controparte_1 quale portalettere presso il CD di Montesilvano) chiedendo l'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare conservativa della multa per un importo pari ad ore una di retribuzione irrogata, con nota in data 15.1.2024, a conclusione di un procedimento disciplinare avviato con nota di contestazione di addebito in data 28.11.2023, nella quale si muoveva testualmente il seguente rimprovero (consistente, sostanzialmente, nella circostanza che la dipendente in data 17.10.2023 aveva manifestato oralmente, dinanzi alla responsabile del
[...]
ed alla caposquadra , la propria indisponibilità Parte_2 Controparte_2 ad eseguire le disposizioni aziendali ricevute):
• “Premesso che gli accordi nazionali vigenti hanno tra l'altro stabilito che: nell'ambito dell'Articolazione di Base del Settore Recapito, il portalettere opera all'interno di un'Area Territoriale, che costituisce l'elemento organizzativo in grado di garantire gli standard di prestazione e la fidelizzazione della clientela di riferimento e che rappresenta una porzione di territorio del Centro di Recapito;
nell'ambito di ciascuna Area Territoriale (che è composta ordinariamente da 4, 5, 6 o 7 zone/macrozone di recapito) viene individuata una zona/macrozona c.d. “Frazionabile”. Tra le modalità di sostituzione degli addetti al recapito, la prestazione può essere garantita anche attraverso la ripartizione dell'attività del lavoratore indisponibile tra i portalettere dell'Articolazione di Base presenti nell'ambito della medesima Area Territoriale. In particolare, in caso di assenza di un portalettere titolare di una zona/macrozona, la prestazione lavorativa della zona/macrozona assegnata al portalettere indisponibile viene garantita attraverso il ricorso al titolare della zona/macrozona c.d. Frazionabile. Contestualmente i portalettere dell'Articolazione di Base presenti nell'ambito della medesima Area Territoriale provvederanno alla copertura pro quota della zona/macrozona Frazionabile (c.d.Abbinamento) attraverso gli istituti della c.d. prestazione ripartita e/o del lavoro straordinario. In caso di indisponibilità del portalettere della zona/macrozona Frazionabile si procederà in maniera analoga. Lei è assegnata come portalettere presso il CD di Montesilvano, con orario di servizio 8.30/15.57 e titolare della zona di recapito n. 15 nell'ambito dell'Area Territoriale 4 composta da 5 zone/macrozone, contrassegnate con i numeri 15, 16, 18, 19 e 17 che è la zona frazionabile. In data 17/10/2023, poco dopo l'inizio del turno di servizio alle ore 8.30, Le veniva richiesto con apposito modulo, come previsto dalla normativa vigente citata in premessa, di effettuare la Prestazione Ripartita nella misura di 1/5 unitamente ai colleghi dell'Area Territoriale di riferimento, sulla zona frazionabile n. 17. A tale richiesta, Lei dichiarava verbalmente alla Responsabile del Centro sig.ra Parte_3
alla Caposquadra sig.ra la Sua indisponibilità, per la menzionata
[...] Controparte_2
ad eseguire le dispo li, senza addurre formalmente alcuna motivazione e rifiutandosi di sottoscrivere l'apposito modulo. Detto Suo comportamento inadempiente ed insubordinato si è di fatto tradotto in un rifiuto di eseguire un preciso obbligo vigente all'interno del complesso delle attività che Lei è tenuto a svolgere, configurando un chiaro disconoscimento del potere organizzativo interamente rimesso al datore di lavoro, da cui è scaturito un pregiudizio alla regolarità del servizio, ovvero agli interessi della Società. I fatti di cui sopra, di particolare gravità, e -per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa Azienda- da ascriversi direttamente alla Sua responsabilità, costituiscono aperta violazione degli obblighi e dei doveri su di Lei gravanti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.2104 e 2105 del Codice Civile, come espressamente richiamati dall'art. 52 del CCNL vigente che impone a ciascun dipendente di "svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione,
2 le attività assegnategli".
Le contestiamo tutto quanto precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè del combinato disposto di cui agli artt. 52, 53,54 e 55 del C.C.N.L. vigente (…)”.
non si costituiva, rimanendo contumace. Controparte_1
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e va accolto, nonostante il tenore testuale delle giustificazioni rese dalla resistente contumace con la nota in data 2.1.2024, il cui testo di seguito viene riportato:
• “(…) in merito alla contestazione di addebito (…) ricevuta mezzo raccomandata in data 27.12.2023 (…) comunico che al giorno delle ricezione di suddetta raccomandata ho provveduto a richiedere alla responsabile presente in ufficio Rita Cavallucci la visualizzazione della documentazione relativa alla data contestata in quanto certa di averla compilata correttamente e mi veniva comunicata la mancanza totale di documentazione relativa al suddetto giorno all'interno del fascicolo preposto. Nel merito in data 17.10.2023 mi veniva richiesto intorno alle 09:45 quindi oltre l'orario contestato (8.30) dalla mia caposquadra la prestazione ripartita sulla zona Controparte_2 frazionabile numero 17 ancora attualmente priva di titolare e come da procedura comunicavo a lei la mia indisponibilità alla ripartita per la suddetta giornata motivandole il mio rifiuto spiegandole di aver appuntamenti precedentemente prefissati. Mi veniva allora sottoposta la modulistica relativa da compilare per tale procedura e apponevo come da richiesta della caposquadra, , le firme necessarie al rifiuto della Controparte_2 prestazione in quanto motivate da precedente scambio verbale. Vorrei inoltre aggiungere che per cercare di ricostruire la giornata relativa alla contestazione necessiterei del confronto con la caposquadra, ma dalla prima metà di novembre ad oggi 2.1.2024 le Caposquadra che si occupano della gestione di suddetta modulistica risultano assenti entrambe per motivi a me sconosciuti e quindi mi trovo impossibilitata anche ad un semplice confronto in quanto certa di aver ottemperato ai miei compiti nei tempi e nei modi correnti come da mia prassi. (…)”.
La società ricorrente ha infatti prodotto la documentazione delle presenze relativa alla suddetta giornata del 17.10.2023, nella quale compare la firma della ricorrente solo nella sezione “firma presenza” ma non nella sezione
“firma flessibilità operativa”, né comunque compare alcuna annotazione relativa ad alcun motivato rifiuto, da parte della lavoratrice, del servizio richiesto.
Ad ogni modo, pur alla luce della nota di giustificazioni della dipendente resistente, risulta pacifico il comportamento della stessa di inosservanza di una direttiva datoriale -in violazione degli obblighi di cui all'art.2104 (Diligenza del prestatore di lavoro) c.c.- impartita in ragione delle esigenze organizzative asseverate dalle parti sociali nell'ACCORDO SINDACALE in data 8.2.2018 (che alla pag.14 disciplina per l'appunto le “Modalità di sostituzione degli addetti al recapito”).
3 D'altra parte, una volta “allegato” da parte ricorrente l'inadempimento ai propri obblighi contrattuali, era onere della parte resistente provare la sussistenza di ragioni giustificative, conformemente al principio generale stabilito dall'art.1218 c.c.
Del resto, la scelta della parte convenuta di non costituirsi in giudizio e di rimanere contumace ha impedito in radice la eventuale deduzione di qualsiasi fatto impeditivo, modificativo o estintivo dei diritti della parte ricorrente e va altresì valutata ai sensi dell'art.116 c.p.c., dovendo altresì richiamarsi il principio per il quale “L'art. 116 cod. proc. civ., che attribuisce al giudice il potere di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, va inteso nel senso che tale comportamento non solo può orientare la valutazione del risultato di altri procedimenti probatori, ma può anche costituire unica e sufficiente fonte di prova” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10268 del 16/07/2002, Rv. 555756).
Giova in conclusione richiamare l'orientamento consolidato della S.C., che conferisce rilievo disciplinare alla insubordinazione, peraltro recandone una interpretazione estensiva rispetto al mero “rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori” (che, comunque, nella fattispecie all'esame deve ritenersi comunque comprovato):
• “In tema di licenziamento disciplinare, la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma ricomprende qualsiasi comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione e il corretto svolgimento delle suddette disposizioni nel quadro dell'organizzazione aziendale” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 13411 del 01/07/2020, Rv. 658443 - 01).
***
Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- dichiara la legittimità della sanzione disciplinare della multa per un importo pari ad ore una di retribuzione, irrogata a con nota in data Controparte_1
15.1.2024;
- condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 del giudizio che liquida in complessivi €500,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge, oltre rimborso spese di contributo unificato, se corrisposte.
Così deciso in Pescara in data 27.11.2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 27.11.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. SECONDINO Katiuscia, c/o Via Potenza 7 - Pescara Parte_1
CONTRO
Controparte_1 (contumace)
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 21.2.2024, Parte_1 conveniva in giudizio (propria Controparte_1 quale portalettere presso il CD di Montesilvano) chiedendo l'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare conservativa della multa per un importo pari ad ore una di retribuzione irrogata, con nota in data 15.1.2024, a conclusione di un procedimento disciplinare avviato con nota di contestazione di addebito in data 28.11.2023, nella quale si muoveva testualmente il seguente rimprovero (consistente, sostanzialmente, nella circostanza che la dipendente in data 17.10.2023 aveva manifestato oralmente, dinanzi alla responsabile del
[...]
ed alla caposquadra , la propria indisponibilità Parte_2 Controparte_2 ad eseguire le disposizioni aziendali ricevute):
• “Premesso che gli accordi nazionali vigenti hanno tra l'altro stabilito che: nell'ambito dell'Articolazione di Base del Settore Recapito, il portalettere opera all'interno di un'Area Territoriale, che costituisce l'elemento organizzativo in grado di garantire gli standard di prestazione e la fidelizzazione della clientela di riferimento e che rappresenta una porzione di territorio del Centro di Recapito;
nell'ambito di ciascuna Area Territoriale (che è composta ordinariamente da 4, 5, 6 o 7 zone/macrozone di recapito) viene individuata una zona/macrozona c.d. “Frazionabile”. Tra le modalità di sostituzione degli addetti al recapito, la prestazione può essere garantita anche attraverso la ripartizione dell'attività del lavoratore indisponibile tra i portalettere dell'Articolazione di Base presenti nell'ambito della medesima Area Territoriale. In particolare, in caso di assenza di un portalettere titolare di una zona/macrozona, la prestazione lavorativa della zona/macrozona assegnata al portalettere indisponibile viene garantita attraverso il ricorso al titolare della zona/macrozona c.d. Frazionabile. Contestualmente i portalettere dell'Articolazione di Base presenti nell'ambito della medesima Area Territoriale provvederanno alla copertura pro quota della zona/macrozona Frazionabile (c.d.Abbinamento) attraverso gli istituti della c.d. prestazione ripartita e/o del lavoro straordinario. In caso di indisponibilità del portalettere della zona/macrozona Frazionabile si procederà in maniera analoga. Lei è assegnata come portalettere presso il CD di Montesilvano, con orario di servizio 8.30/15.57 e titolare della zona di recapito n. 15 nell'ambito dell'Area Territoriale 4 composta da 5 zone/macrozone, contrassegnate con i numeri 15, 16, 18, 19 e 17 che è la zona frazionabile. In data 17/10/2023, poco dopo l'inizio del turno di servizio alle ore 8.30, Le veniva richiesto con apposito modulo, come previsto dalla normativa vigente citata in premessa, di effettuare la Prestazione Ripartita nella misura di 1/5 unitamente ai colleghi dell'Area Territoriale di riferimento, sulla zona frazionabile n. 17. A tale richiesta, Lei dichiarava verbalmente alla Responsabile del Centro sig.ra Parte_3
alla Caposquadra sig.ra la Sua indisponibilità, per la menzionata
[...] Controparte_2
ad eseguire le dispo li, senza addurre formalmente alcuna motivazione e rifiutandosi di sottoscrivere l'apposito modulo. Detto Suo comportamento inadempiente ed insubordinato si è di fatto tradotto in un rifiuto di eseguire un preciso obbligo vigente all'interno del complesso delle attività che Lei è tenuto a svolgere, configurando un chiaro disconoscimento del potere organizzativo interamente rimesso al datore di lavoro, da cui è scaturito un pregiudizio alla regolarità del servizio, ovvero agli interessi della Società. I fatti di cui sopra, di particolare gravità, e -per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa Azienda- da ascriversi direttamente alla Sua responsabilità, costituiscono aperta violazione degli obblighi e dei doveri su di Lei gravanti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.2104 e 2105 del Codice Civile, come espressamente richiamati dall'art. 52 del CCNL vigente che impone a ciascun dipendente di "svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione,
2 le attività assegnategli".
Le contestiamo tutto quanto precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè del combinato disposto di cui agli artt. 52, 53,54 e 55 del C.C.N.L. vigente (…)”.
non si costituiva, rimanendo contumace. Controparte_1
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e va accolto, nonostante il tenore testuale delle giustificazioni rese dalla resistente contumace con la nota in data 2.1.2024, il cui testo di seguito viene riportato:
• “(…) in merito alla contestazione di addebito (…) ricevuta mezzo raccomandata in data 27.12.2023 (…) comunico che al giorno delle ricezione di suddetta raccomandata ho provveduto a richiedere alla responsabile presente in ufficio Rita Cavallucci la visualizzazione della documentazione relativa alla data contestata in quanto certa di averla compilata correttamente e mi veniva comunicata la mancanza totale di documentazione relativa al suddetto giorno all'interno del fascicolo preposto. Nel merito in data 17.10.2023 mi veniva richiesto intorno alle 09:45 quindi oltre l'orario contestato (8.30) dalla mia caposquadra la prestazione ripartita sulla zona Controparte_2 frazionabile numero 17 ancora attualmente priva di titolare e come da procedura comunicavo a lei la mia indisponibilità alla ripartita per la suddetta giornata motivandole il mio rifiuto spiegandole di aver appuntamenti precedentemente prefissati. Mi veniva allora sottoposta la modulistica relativa da compilare per tale procedura e apponevo come da richiesta della caposquadra, , le firme necessarie al rifiuto della Controparte_2 prestazione in quanto motivate da precedente scambio verbale. Vorrei inoltre aggiungere che per cercare di ricostruire la giornata relativa alla contestazione necessiterei del confronto con la caposquadra, ma dalla prima metà di novembre ad oggi 2.1.2024 le Caposquadra che si occupano della gestione di suddetta modulistica risultano assenti entrambe per motivi a me sconosciuti e quindi mi trovo impossibilitata anche ad un semplice confronto in quanto certa di aver ottemperato ai miei compiti nei tempi e nei modi correnti come da mia prassi. (…)”.
La società ricorrente ha infatti prodotto la documentazione delle presenze relativa alla suddetta giornata del 17.10.2023, nella quale compare la firma della ricorrente solo nella sezione “firma presenza” ma non nella sezione
“firma flessibilità operativa”, né comunque compare alcuna annotazione relativa ad alcun motivato rifiuto, da parte della lavoratrice, del servizio richiesto.
Ad ogni modo, pur alla luce della nota di giustificazioni della dipendente resistente, risulta pacifico il comportamento della stessa di inosservanza di una direttiva datoriale -in violazione degli obblighi di cui all'art.2104 (Diligenza del prestatore di lavoro) c.c.- impartita in ragione delle esigenze organizzative asseverate dalle parti sociali nell'ACCORDO SINDACALE in data 8.2.2018 (che alla pag.14 disciplina per l'appunto le “Modalità di sostituzione degli addetti al recapito”).
3 D'altra parte, una volta “allegato” da parte ricorrente l'inadempimento ai propri obblighi contrattuali, era onere della parte resistente provare la sussistenza di ragioni giustificative, conformemente al principio generale stabilito dall'art.1218 c.c.
Del resto, la scelta della parte convenuta di non costituirsi in giudizio e di rimanere contumace ha impedito in radice la eventuale deduzione di qualsiasi fatto impeditivo, modificativo o estintivo dei diritti della parte ricorrente e va altresì valutata ai sensi dell'art.116 c.p.c., dovendo altresì richiamarsi il principio per il quale “L'art. 116 cod. proc. civ., che attribuisce al giudice il potere di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, va inteso nel senso che tale comportamento non solo può orientare la valutazione del risultato di altri procedimenti probatori, ma può anche costituire unica e sufficiente fonte di prova” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10268 del 16/07/2002, Rv. 555756).
Giova in conclusione richiamare l'orientamento consolidato della S.C., che conferisce rilievo disciplinare alla insubordinazione, peraltro recandone una interpretazione estensiva rispetto al mero “rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori” (che, comunque, nella fattispecie all'esame deve ritenersi comunque comprovato):
• “In tema di licenziamento disciplinare, la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma ricomprende qualsiasi comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione e il corretto svolgimento delle suddette disposizioni nel quadro dell'organizzazione aziendale” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 13411 del 01/07/2020, Rv. 658443 - 01).
***
Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- dichiara la legittimità della sanzione disciplinare della multa per un importo pari ad ore una di retribuzione, irrogata a con nota in data Controparte_1
15.1.2024;
- condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 del giudizio che liquida in complessivi €500,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge, oltre rimborso spese di contributo unificato, se corrisposte.
Così deciso in Pescara in data 27.11.2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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