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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/03/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento dell'11.9.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.2.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1851 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], elettivamente domiciliata in Pagani (Sa) alla via Mazzini n. 67
presso lo studio dell'avv. Salvatore Fezza, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F. ) – in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rapp.to e difeso, giusta procura generale notarile alle liti in atti,
dall'avv. Francesco Bove e con questo elett.te dom.to in Salerno al corso Garibaldi 38
presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'Istituto, nonché presso il domicilio digitale
PEC: t;
Email_2
1 Resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento e art. 3 co. 3 L.104/92 (opposizione ad ATP).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.3.2024, esponeva che, versando nelle Parte_1
condizioni mediche per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con impossibilità di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore, e, di conseguenza, di avere diritto all'indennità di accompagnamento, nonché ai benefici di cui alla l. 104/92 art. 3 co. 3, aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento degli invocati diritti e, a seguito del rigetto,
aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il CTU nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle citate provvidenze.
In ragione delle non soddisfacenti – per la ricorrente – risultanze dell'A.T.P., la medesima proponeva ricorso, previo deposito di atto di dissenso, con il quale, impugnando le conclusioni del CTU, chiedeva accogliersi le domande previo accertamento della sussistenza del suo diritto ai benefici invocati dalla data della domanda o da diversa decorrenza;
con vittoria di spese ed onorari di lite da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l con memoria depositata in data 24.6.2024, con cui CP_1
eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità del ricorso.
Nel merito, il resistente concludeva per il rigetto della domanda della ricorrente, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
Nel corso del giudizio veniva designato un diverso CTU per l'effettuazione di nuova consulenza volta anche ad approfondire le ragioni di doglianza mosse da parte ricorrente al primo accertamento consulenziale.
2 Veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 25.2.2025 che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Parte resistente provvedeva a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi al proprio atto introduttivo.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio non è fondata e va,
pertanto, disattesa, dovendo essere recepite le valutazioni rese dal CTU in fase di ATP,
in questa sede confermate nella loro interezza.
Preliminarmente, in rito, va rilevato che emerge dagli atti l'avvenuta presentazione della domanda, il rigetto della pretesa e l'esaurimento del procedimento amministrativo;
nonché, all'esito dell'ATP, la tempestiva formulazione della dichiarazione di dissenso e la susseguente proposizione del ricorso nei termini di cui all'art. 445 bis, commi 4 e 5, c.p.c.
Quanto, invece, al requisito sanitario, il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito, nel dare atto che la ricorrente è affetta da: <Artrosi
polidistrettuale in soggetto obeso affetto da connettivite indifferenziata. Cardiopatia
ipertensiva in discreto compenso emodinamico (II^ classe NYHA). Incontinenza urinaria
riferita stabilizzata. Orticaria ricorrente in soggetto con riferita diatesi allergica. Esiti di
frattura dell'omero di destra. Pregressi interventi di neurolisi del n. mediano per sindrome
del tunnel carpale>>, ha confermato il giudizio già espresso dal consulente nominato nella fase di ATP e dalla stessa Commissione medica in sede di revisione, ritenendo, dunque insussistenti le condizioni clinico funzionali per la concessione dei benefici invocati.
3 In particolare, il Consulente nominato nel presente giudizio ha concluso nel senso che:
< , soggetto obeso, che ha riferito e documentato di essere affetta da anni Parte_1
da patologia articolare su base infiammatoria e degenerativa, all'attuale osservazione
peritale è apparsa in grado di deambulare autonomamente, seppur con andatura cauta e
impacciata, giovandosi del supporto a due bastoni canadesi. Secondo le stesse modalità
sono inoltre apparse effettuabili le variazioni di postura da seduta ad eretta ed il successivo
mantenimento della stazione eretta. In occasione dell'attuale accertamento peritale non
sono inoltre emerse limitazioni funzionali dell'apparato articolare ed in particolare del
comparto spalla-braccia-mano tali da poter interferire nelle capacità esecutive di base
della ricorrente ed in particolare nella effettuazione delle ADL e delle IADL. Parte_1
inoltre è apparsa eupnoica a riposo mostrando insorgenza di solo lieve dispnea in
occasione dello svolgimento della deambulazione peraltro apparse riferibili più che ad
insufficienza cardiaca a disturbi ventilatori favoriti dalla concomitante obesità. Non sono
inoltre apparsi evidenti segni di stasi centrale e periferica il che consente di confermare la
condizione di “discreto compenso emodinamico” già descritta da specialista cardiologo
consultato nel Dicembre 2023. Lo specialista cardiologo ebbe tra l'altro a rilevare
all'esame ecocardiografico una frazione d'eiezione ventricolare solo lievemente ridotta
(FE 45-50%) ed una pressione arteriosa polmonare normale. La cardiopatia ipertensiva
presentata dalla ricorrente è pertanto classificabile per le caratteristiche cliniche e
strumentali rilevate in II^ classe NYHA e, quindi, ad un livello funzionale assolutamente
compatibile allo svolgimento delle comuni attività della vita quotidiana. in Parte_1
corso di esame clinico è inoltre apparsa collaborante alle operazioni di visita, interessata
alle finalità della stessa e non ha denotato alterazioni del tono dell'umore, della sfera
cognitiva o della percezione. I rilievi acquisiti in occasione dell'attuale accertamento
peritale sono peraltro da ritenersi coerenti con i contenuti delle certificazioni recentemente
acquisite e prodotte dalla ricorrente in giudizio Specialista ortopedico consultato in data
4 6/12/2024 segnala infatti, in analogia con i rilievi acquisiti in sede di accertamento peritale,
la sussistenza di un quadro algico poliarticolare in grado solo di limitare la capacità di
deambulazione della ricorrente che “avviene con appoggio”. Analogamente la
prescrizione effettuata da specialista fisiatra in data 12/12/2024 di sedia a rotelle si limita
in diagnosi a riportare “deficit deambulatorio”. La prescrizione del presidio, peraltro non
ritenuta necessaria solo pochi giorni prima dallo specialista ortopedico, è finalizzata alla
concessione di una “carrozzina da transito” ovvero alla concessione di un presidio da
utilizzare fuori casa per favorire il raggiungimento di luoghi di interesse sociale, lavorativo
e per le visite mediche e comunque per favorire spostamenti extra-domiciliari prolungati.
Non si ritengono pertanto in base alle condizioni cliniche e funzionali rilevate e per le
considerazioni appena esposte accertabili i requisiti previsti dalla legge 18/80 per la
concessione della indennità di accompagnamento. Si ritiene inoltre, di poter agevolmente
affermare che per le condizioni clinico-funzionali accertate non è da Parte_1
ritenersi meritevole di “...un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale
nella sfera individuale o in quella di relazione...” e conseguentemente non presenti i
requisiti previsti dal comma 3 dell'art.3 della legge 104/92 per il riconoscimento della
condizione di portatrice di Handicap grave>>.
La conclusione in parola è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione.
Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va in parte
qua rigettata.
Quanto alle spese di giudizio, escluse quelle della CTU, deve prendersi atto che manca in atti una dichiarazione della ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c. ma, nondimeno, deve ritenersi che sussistano eccezionali motivi giustificativi dell'integrale compensazione delle stesse, stante la grave condizione patologica da cui parte ricorrente risulta comunque
5 affetta, la quale non determina una profonda distanza tra la situazione medica accertata e quella idonea a giustificare l'attribuzione del beneficio, soprattutto nella prospettiva di una cognizione laica della gravità delle patologie.
Vanno, invece, poste a carico dell'attrice, che vi ha dato causa, le spese di CTU nella misura che sarà liquidata con autonomo decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 1851 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da Parte_1
contro l' in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentante p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, omologa l'esito negativo dell'accertamento tecnico preventivo in atti, dichiarando insussistenti, allo stato, i requisiti sanitari per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
3) pone a carico di il pagamento delle spese della CTU, da liquidarsi con Parte_1
separato decreto.
Salerno, 20.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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