Articolo 18 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67
Articolo 17Articolo 19
Versione
10 marzo 1987
Art. 18. (Pubblicazioni di elevato valore culturale) 1. Il primo comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1° gennaio 1986 alle pubblicazioni periodiche, le cui pagine pubblicitarie siano state nell'anno precedente inferiori al 50 per cento delle pagine complessivamente pubblicate e che vengano riconosciute di elevato valore culturale per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti, sono concessi contributi dell'ammontare complessivo di lire quattro miliardi in ragione d'anno".
Nota all'art. 18, comma 1:
Il testo dell' art. 25 della legge n. 416/1981 , come modificato della presente legge, e' il seguente:
"Art. 25 (Pubblicazioni di elevato valore culturale). - A decorrere dal 1 gennaio 1986 alle pubblicazioni periodiche, le cui pagine pubblicitarie siano state nell'anno precedente inferiori al 50 per cento delle pagine complessivamente pubblicate e che vengano riconosciute di elevato valore culturale per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti, sono concessi contributi dell'ammontare complessivo di lire quattro miliardi in ragione d'anno.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio di Ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere, espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del senato della Repubblica, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed e' istituita una commissione incaricata di accertare i requisiti per l'ammissione ai contributi stessi e di predisporre i relativi piani di ripartizione".
Entrata in vigore il 10 marzo 1987
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