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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 5039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5039 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4388/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4388/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...] glia (SA) il 16.02.1984, C.F.: Parte_1 [...] nte domiciliata in Battipaglia (SA), alla via Rom C.F._1 io dell'avv. Giovanni Grattacaso che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 nte domiciliato in Campagna (SA), alla via Feli
[...] lo studio dell'avv. Cosimina D'Alessandro che lo rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 13 giugno 2025, avanzava Parte_1 richiesta giudiziale di cessazione degli effetti civi nendo di avere contratto matrimonio concordatario con in data 2 agosto Controparte_1
2014 nel Comune di Battipaglia (SA) e che, da ra nato un figlio,
(06.10.2017). Per_1 olare, la ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il Tribunale di Salerno, con decreto n. cronol. 2979/2021 del 24.03.2021, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, in particolare con la conferma delle condizioni di separazione quanto all'affidamento del figlio minore e con l'obbligo a carico dell'ex marito di versare in suo favore la somma di € 410,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , oltre al 50 % delle spese straordinarie e alla percezione dell'intera Per_1 som di assegno unico. Instaurato il contraddittorio, si costituiva , il quale aderiva alla Controparte_1 domanda di divorzio e chiedeva l'acco tatuizioni accessorie indicate nella memoria di costituzione, in particolare con una riduzione della misura del mantenimento per il figlio minore. All'udienza del 2 dicembre 2025, il Giudice delegato, constatata l'impossibilita di una riconciliazione tra i coniugi e preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti riservava la causa al collegio per la decisione.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, sussistono tutti i presupposti per la pronuncia di divorzio. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 2 dicembre 2025 che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato di confermare le condizioni pattuite in sede di separazione:
-la casa coniugale sita in Battipaglia (SA) alla via Largo Silarus n. 4 alla sig.ra in quanto di proprietà dei propri genitori, concessa ad Parte_1
continuerà a domiciliarvi con il figlio minore;
Per_1
-il figlio minore (nato in data [...]) resterà congiunta idato Per_1 ad entrambi i g n residenza prevalente presso la madre;
i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso ciascuno di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute andranno adottate di comune accordo;
i coniugi dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio;
-La sig.ra rinuncia alla avanzata richiesta di contributo indiretto al Pt_1 mantenimento in proprio favore considerato che le parti sono economicamente indipendenti ed in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze;
le parti danno atto di aver regolato i loro rapporti economici, conseguenti la separazione, e ciascuno provvederà al proprio mantenimento, con piena soddisfazione di entrambi;
-Il sig. corrisponderà alla s1g.ra , a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1 mante rdinario del figlio , a di euro 350,00 mensili (dico Per_1 euro trecentocinquanta/00), medi amento su conto corrente intestato alla sig.ra , entro i primi cinque giorni lavorativi del mese. La somma sopra Pt_1 indica comprensiva di tutte le spese di babysitteraggio necessarie per qualsivoglia motivazione e- sarà corrisposta a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo;
-Le spese straordinarie per il minore saranno a carico di entrambi i genitori nella misura pari al 50%. Al fine di evitare possibili incomprensioni nella identificazione delle spese straordinarie, le parti decidono di assumere come riferimento l'elencazione contenuta nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli formulate dal CNF in data 29.11.2017. Il genitore anticipatario avrà diritto all'immediato rimborso delle somme anticipate, fornendo adeguata prova delle spese sostenute;
-Gerardo trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana (di regola il martedì e giovedì, salvo diverso accordo che dovrà essere raggiunto di volta in volta dai coniugi) dalle ore 15:00 alle ore 20:30 e fine settimana alternati con prelievo dalla abitazione familiare alle ore 11.00 del sabato mattina e rientro nella predetta abitazione alle ore 20.30 della domenica. Per quanto concerne le vacanze natalizie e pasquali, il piccolo trascorrerà le vacanze con il padre e con la madre, Per_1 alternativamente e in isura, in modo che possa trascorrere, un anno il giorno del 25 dicembre con la madre, e l'anno successivo con il padre ovvero il giorno di Pasqua con il padre e l'anno successivo con la madre. In relazione all'anno 2021 si prevede che il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre e Natale con la madre. Relativamente alle vacanze estive il figlio trascorrerà le vacanze con il padre e con la madre, alternativamente e in ugual misura, in modo da trascorrere con entrambi i genitori, in maniera alternata, almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto, salvo diverso desiderio del minore. Il detto periodo estivo di competenza di ciascun genitore dovrà essere individuato, previo accordo tra le parti, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e soprattutto dei desideri del figlio. Il tutto fermo restando ulteriore e diverso accordo tra i coniugi da concordarsi nel rispetto degli interessi preminenti del minore e delle reciproche esigenze delle parti;
-I genitori, nell'interesse preminente del minore, si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. I genitori si impegnano all'ascolto ed al continuo confronto sulle esigenze e sui desideri del figlio, confrontandosi in maniera serena e costruttiva. Devono essere compiute le formalita di rito. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 2 agosto 2014 nel Comune di Battipaglia (SA) tra Parte_1
, nata a [...] il [...], C.F.:
[...] CodiceFiscale_1
, nato a [...] il 13.10.1 Controparte_1 C.F._2 nel Registro Atti Matrimonio Comune di Bat
[...] oni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battipaglia (SA) (Anno 2014, Atto n. 68, Parte II, Serie A) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4388/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...] glia (SA) il 16.02.1984, C.F.: Parte_1 [...] nte domiciliata in Battipaglia (SA), alla via Rom C.F._1 io dell'avv. Giovanni Grattacaso che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 nte domiciliato in Campagna (SA), alla via Feli
[...] lo studio dell'avv. Cosimina D'Alessandro che lo rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 13 giugno 2025, avanzava Parte_1 richiesta giudiziale di cessazione degli effetti civi nendo di avere contratto matrimonio concordatario con in data 2 agosto Controparte_1
2014 nel Comune di Battipaglia (SA) e che, da ra nato un figlio,
(06.10.2017). Per_1 olare, la ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il Tribunale di Salerno, con decreto n. cronol. 2979/2021 del 24.03.2021, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, in particolare con la conferma delle condizioni di separazione quanto all'affidamento del figlio minore e con l'obbligo a carico dell'ex marito di versare in suo favore la somma di € 410,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , oltre al 50 % delle spese straordinarie e alla percezione dell'intera Per_1 som di assegno unico. Instaurato il contraddittorio, si costituiva , il quale aderiva alla Controparte_1 domanda di divorzio e chiedeva l'acco tatuizioni accessorie indicate nella memoria di costituzione, in particolare con una riduzione della misura del mantenimento per il figlio minore. All'udienza del 2 dicembre 2025, il Giudice delegato, constatata l'impossibilita di una riconciliazione tra i coniugi e preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti riservava la causa al collegio per la decisione.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, sussistono tutti i presupposti per la pronuncia di divorzio. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 2 dicembre 2025 che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato di confermare le condizioni pattuite in sede di separazione:
-la casa coniugale sita in Battipaglia (SA) alla via Largo Silarus n. 4 alla sig.ra in quanto di proprietà dei propri genitori, concessa ad Parte_1
continuerà a domiciliarvi con il figlio minore;
Per_1
-il figlio minore (nato in data [...]) resterà congiunta idato Per_1 ad entrambi i g n residenza prevalente presso la madre;
i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso ciascuno di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute andranno adottate di comune accordo;
i coniugi dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio;
-La sig.ra rinuncia alla avanzata richiesta di contributo indiretto al Pt_1 mantenimento in proprio favore considerato che le parti sono economicamente indipendenti ed in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze;
le parti danno atto di aver regolato i loro rapporti economici, conseguenti la separazione, e ciascuno provvederà al proprio mantenimento, con piena soddisfazione di entrambi;
-Il sig. corrisponderà alla s1g.ra , a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1 mante rdinario del figlio , a di euro 350,00 mensili (dico Per_1 euro trecentocinquanta/00), medi amento su conto corrente intestato alla sig.ra , entro i primi cinque giorni lavorativi del mese. La somma sopra Pt_1 indica comprensiva di tutte le spese di babysitteraggio necessarie per qualsivoglia motivazione e- sarà corrisposta a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo;
-Le spese straordinarie per il minore saranno a carico di entrambi i genitori nella misura pari al 50%. Al fine di evitare possibili incomprensioni nella identificazione delle spese straordinarie, le parti decidono di assumere come riferimento l'elencazione contenuta nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli formulate dal CNF in data 29.11.2017. Il genitore anticipatario avrà diritto all'immediato rimborso delle somme anticipate, fornendo adeguata prova delle spese sostenute;
-Gerardo trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana (di regola il martedì e giovedì, salvo diverso accordo che dovrà essere raggiunto di volta in volta dai coniugi) dalle ore 15:00 alle ore 20:30 e fine settimana alternati con prelievo dalla abitazione familiare alle ore 11.00 del sabato mattina e rientro nella predetta abitazione alle ore 20.30 della domenica. Per quanto concerne le vacanze natalizie e pasquali, il piccolo trascorrerà le vacanze con il padre e con la madre, Per_1 alternativamente e in isura, in modo che possa trascorrere, un anno il giorno del 25 dicembre con la madre, e l'anno successivo con il padre ovvero il giorno di Pasqua con il padre e l'anno successivo con la madre. In relazione all'anno 2021 si prevede che il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre e Natale con la madre. Relativamente alle vacanze estive il figlio trascorrerà le vacanze con il padre e con la madre, alternativamente e in ugual misura, in modo da trascorrere con entrambi i genitori, in maniera alternata, almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto, salvo diverso desiderio del minore. Il detto periodo estivo di competenza di ciascun genitore dovrà essere individuato, previo accordo tra le parti, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e soprattutto dei desideri del figlio. Il tutto fermo restando ulteriore e diverso accordo tra i coniugi da concordarsi nel rispetto degli interessi preminenti del minore e delle reciproche esigenze delle parti;
-I genitori, nell'interesse preminente del minore, si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. I genitori si impegnano all'ascolto ed al continuo confronto sulle esigenze e sui desideri del figlio, confrontandosi in maniera serena e costruttiva. Devono essere compiute le formalita di rito. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 2 agosto 2014 nel Comune di Battipaglia (SA) tra Parte_1
, nata a [...] il [...], C.F.:
[...] CodiceFiscale_1
, nato a [...] il 13.10.1 Controparte_1 C.F._2 nel Registro Atti Matrimonio Comune di Bat
[...] oni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battipaglia (SA) (Anno 2014, Atto n. 68, Parte II, Serie A) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi