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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6509 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VIIIa civile
R.G. 485/2023
All'udienza collegiale del giorno 06/11/2025 ore 09:45
Presidente Dott. Franca Mangano
Consigliere Relatore Dott. Guido Garavaglia
Consigliere Dott. Caterina Garufi
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. VACCARELLA ROMANO
Appellato/i
Controparte_1
[...] Controparte_2
Avv. MEO GIORGIO
Nessuno compare alle ore 10.14
La Corte ritiene che la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La Corte dopo l'udienza, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
All'esito la Corte pronuncia sentenza ex art 281 sexies c.p.c,. dandone lettura, che viene depositata in telematico oggi stesso ed è considerata parte integrante del presente verbale.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VIIIa SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott.ssa Franca Mangano Presidente dott. Guido Garavaglia Consigliere rel. dott.ssa Caterina Gaffuri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato ex art.281 sexes c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n.485 degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), a socio unico, società soggetta a direzione e Parte_1 P.IVA_1 coordinamento da parte di C.F. , con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Roma, via Abruzzi, 25, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_4 procura in atti, dall'avv. prof. Romano Vaccarella (C.F. (pec: C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 269,
- Appellante - contro
(C.F. Controparte_5
, in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro P.IVA_3 tempore avv. Giovanni Maria Benucci (C.F. , con sede legale in C.F._2
Roma, via Nazionale, n.87, costituita nella qualità di gestore del Fondo Immobiliare di tipo chiuso denominato “ ”, rappresentata e difesa nella sopra detta qualità, giusta CP_6 procura in atti, dall'avv. prof. Giorgio Meo (C.F. ) (pec C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_2
Roma, Via A. Bertoloni, 26B;
- Appellata –
2 OGGETTO: Altri istituti di diritto delle locazioni - Appello avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 7551/2022, pubblicata il 1° luglio 2022
,MOTIVI DELLA DECISIONE
1. a impugnato la sentenza del Tribunale di n. 7551/2022, pubblicata il 1° Parte_1 luglio 2022 nel senso e per i motivi riportati nel ricorso di appello depositato il 31.01.2023; si è costituita con comparsa depositata il 6.03.2023 che ha Controparte_2 chiesto il rigetto dell'appello.
Il 15.09.2025 parte appellante ha depositato atto firmato personalmente dal suo legale rappresentante e dal suo legale di rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate con notifica pec alla controparte, nonché atto di accettazione della rinuncia di parte appellata firmato personalmente dal suo legale rappresentante e dal suo legale con notifica pec alla controparte, a spese compensate;
il 19.09.2025 i medesimi documenti sono stati depositati in atti dalla parte appellata.
All'udienza del 6.11.2025 nessuno è comparso.
Deve quindi essere ordinata ex art.306 c.p.c. la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
È opportuno precisare, peraltro, che l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla corte d'appello il principio della necessaria collegialità della decisione, trattandosi di provvedimento che definisce il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che deve, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ. (v., al riguardo, Cass. 27 agosto 2003, n. 12537, nonché Cass. 17 maggio 2007, n. 11434); se rito CA (d.lgs. 149/2002, d.lgs.n.164/2024) la decisione è collegiale e la forma della sentenza è espressamente prevista dal codice
(artt.350, co.5, e 348, co.3).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, visto l'art.306 c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo, dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione il 6/11/2025
Il Consigliere relatore La Presidente
Dott. Guido Garavaglia Dott.ssa Franca Mangano
3 L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Roberta Masi
4
Sezione VIIIa civile
R.G. 485/2023
All'udienza collegiale del giorno 06/11/2025 ore 09:45
Presidente Dott. Franca Mangano
Consigliere Relatore Dott. Guido Garavaglia
Consigliere Dott. Caterina Garufi
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. VACCARELLA ROMANO
Appellato/i
Controparte_1
[...] Controparte_2
Avv. MEO GIORGIO
Nessuno compare alle ore 10.14
La Corte ritiene che la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La Corte dopo l'udienza, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
All'esito la Corte pronuncia sentenza ex art 281 sexies c.p.c,. dandone lettura, che viene depositata in telematico oggi stesso ed è considerata parte integrante del presente verbale.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VIIIa SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott.ssa Franca Mangano Presidente dott. Guido Garavaglia Consigliere rel. dott.ssa Caterina Gaffuri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato ex art.281 sexes c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n.485 degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), a socio unico, società soggetta a direzione e Parte_1 P.IVA_1 coordinamento da parte di C.F. , con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Roma, via Abruzzi, 25, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_4 procura in atti, dall'avv. prof. Romano Vaccarella (C.F. (pec: C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 269,
- Appellante - contro
(C.F. Controparte_5
, in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro P.IVA_3 tempore avv. Giovanni Maria Benucci (C.F. , con sede legale in C.F._2
Roma, via Nazionale, n.87, costituita nella qualità di gestore del Fondo Immobiliare di tipo chiuso denominato “ ”, rappresentata e difesa nella sopra detta qualità, giusta CP_6 procura in atti, dall'avv. prof. Giorgio Meo (C.F. ) (pec C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_2
Roma, Via A. Bertoloni, 26B;
- Appellata –
2 OGGETTO: Altri istituti di diritto delle locazioni - Appello avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 7551/2022, pubblicata il 1° luglio 2022
,MOTIVI DELLA DECISIONE
1. a impugnato la sentenza del Tribunale di n. 7551/2022, pubblicata il 1° Parte_1 luglio 2022 nel senso e per i motivi riportati nel ricorso di appello depositato il 31.01.2023; si è costituita con comparsa depositata il 6.03.2023 che ha Controparte_2 chiesto il rigetto dell'appello.
Il 15.09.2025 parte appellante ha depositato atto firmato personalmente dal suo legale rappresentante e dal suo legale di rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate con notifica pec alla controparte, nonché atto di accettazione della rinuncia di parte appellata firmato personalmente dal suo legale rappresentante e dal suo legale con notifica pec alla controparte, a spese compensate;
il 19.09.2025 i medesimi documenti sono stati depositati in atti dalla parte appellata.
All'udienza del 6.11.2025 nessuno è comparso.
Deve quindi essere ordinata ex art.306 c.p.c. la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
È opportuno precisare, peraltro, che l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla corte d'appello il principio della necessaria collegialità della decisione, trattandosi di provvedimento che definisce il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che deve, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ. (v., al riguardo, Cass. 27 agosto 2003, n. 12537, nonché Cass. 17 maggio 2007, n. 11434); se rito CA (d.lgs. 149/2002, d.lgs.n.164/2024) la decisione è collegiale e la forma della sentenza è espressamente prevista dal codice
(artt.350, co.5, e 348, co.3).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, visto l'art.306 c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo, dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione il 6/11/2025
Il Consigliere relatore La Presidente
Dott. Guido Garavaglia Dott.ssa Franca Mangano
3 L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Roberta Masi
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