TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/05/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 121/2019
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza del 20.02.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gigliola Chiarieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Guarnieri,
Daniele Guarnieri e Letizia Stagi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale e domicilio digitale;
resistente
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Piaccia al Giudice adito, ogni contraria Parte_1
istanza ed eccezione disattesa, nel merito, 1) previo accertamento della nullità- annullabilità della transazione del 29 gennaio 2018 e di ogni eventuale altra transazione e rinuncia, - accertare e dichiarare l'invalidità dei contratti di lavoro intermittente del 17 novembre 2014 e del 1° marzo 2015 ed il carattere non novativo del contratto del 29 gennaio 2018; - accertare e dichiarare che tra sig. e Parte_1
la società è intercorso un unico rapporto di lavoro a Controparte_1
carattere subordinato dal 18 novembre 2014 sino al licenziamento del 9 luglio 2018, o nel diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, con inquadramento al secondo o in subordine al terzo s del CCNL Trasporto merci - Industria o al diverso livello che verrà accertato in corso di causa o comunque con diritto all'applicazione dei minimi retributivi ex art. 36 Costituzione in ragione dell'attività prestata;
- accertare e dichiarare la prestazione di lavoro straordinario secondo le allegazioni del ricorrente;
e per l'effetto condannare la società , in p. del l. Controparte_1
rapp. p.t., a corrispondere al sig. , la somma di euro 85.438,38 con un Parte_1
inquadramento al secondo livello del ccnl di settore o euro 69.088,02 con un inquadramento al terzo livello s del ccnl di settore a titolo di differenze retributive, di cui euro 5.846,27 per il secondo livello ed euro 4.758,97 per il terzo livello S a titolo di
TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo, o la diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa attraverso CTU tecnico contabile o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) accertare e dichiarare il demansionamento subito dal sig. dal mese di maggio 2018 o dal Pt_1
diverso periodo accertato in corso di causa e per l'effetto condannare la società
[...]
unipersonale in persona del legale rappresentante pro tempore a CP_1
corrispondere al sig. la somma di euro 23.500,00 o la diversa somma Pt_1
maggiore o minore accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia oltre interessi e rivalutazione patrimoniale. 3) previo accertamento della nullità- annullabilità della transazione del 29 gennaio 2018 e di ogni eventuale altra transazione e rinuncia, - accertare e dichiarare l'invalidità dei contratti di lavoro intermittente del 17 novembre 2014 e del 1marzo 2015 ed il carattere non novativo del contratto del 29 gennaio 2018; - accertare e dichiarare che tra sig. e Parte_1
la società è intercorso un unico rapporto di lavoro a Controparte_1
carattere subordinato dal 18 novembre 2014 sino al licenziamento del 9 luglio 2018, o nel diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, con inquadramento al secondo o in subordine al terzo s del CCNL Trasporto merci - Industria o al diverso
Pag. 2 di 21 livello che verrà accertato in corso di causa o comunque con diritto all'applicazione dei minimi retributivi ex art. 36 Costituzione in ragione dell'attività prestata;
accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al Sig. recante Parte_1
data 9 luglio 2018, in quanto inesistente e/o nullo e/o annullabile e/o inefficace e per
l'effetto condannare la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. in via principale alla reintegra presso la società Controparte_1
e condannarla in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle
[...]
retribuzioni maturate dal ricorrente dalla data dell'estromissione dal lavoro sino alla sua riammissione in servizio, sulla base di una retribuzione globale di fatto lorda mensile pari ad euro 3561,41 per il secondo livello del CCNL di settore o in subordine di euro 3231,41 per il terzo livello S del CCNL di settore o alla somma maggiore o minore accertata in corso di causa o che verrà ritenuta equa o di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo;
in linea subordinata alla reintegra presso la società e condannarla in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. al pagamento a favore del ricorrente del risarcimento di 12 mensilità sulla base di una retribuzione globale di fatto lorda mensile pari ad euro
3561,41 per il secondo livello del CCNL di settore o in subordine di euro 3231,41 per il terzo livello S del CCNL di settore o alla somma maggiore o minore accertata in corso di causa o che verrà ritenuta equa o di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo;
o in ulteriore subordine ad un'indennità risarcitoria compresa tra 12 e 24 mensilità o in ulteriore subordine al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra 6 e 12 mensilità sulla base di una retribuzione di fatto lorda mensile pari ad euro 3.561,41 per il secondo livello del CCNL di settore o in subordine di euro
3.231,41 per il terzo livello S del CCNL di settore o alla somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo;
in linea subordinata alle sanzioni di diritto comune da inadempimento ex art. 1218 c.c., con conseguente ripristino del rapporto e risarcimento del danno da liquidarsi facendo riferimento alle retribuzioni mancate dal momento del recesso fino al ripristino del rapporto, sulla base di una retribuzione globale di fatto pari a euro 3.561,41 per il secondo livello del CCNL di settore o in subordine di euro 3.231,41 per il terzo livello S del CCNL di settore in linea
Pag. 3 di 21 ulteriormente subordinata alla riassunzione del ricorrente e al versamento di un'indennità compresa tra 2,5 e 6 mensilità della retribuzione globale di fatto sulla base di una retribuzione di fatto lorda mensile pari ad euro euro 2.195,86 o in subordine euro 3561,41 per il secondo livello del CCNL di settore o in subordine di euro 3231,41 per il terzo livello S del CCNL di settore, o alla somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo;
in via residuale al risarcimento del danno a favore del ricorrente ex art. 1223 del c.c., danno da quantificarsi sulla base di una retribuzione globale di fatto lorda mensile pari ad euro euro 3561,41 per il secondo livello del CCNL di settore o in subordine di euro 3231,41 per il terzo livello S del CCNL di settore o alla somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia;
-in caso di ritenuta applicabilità del Dlgs 23/2015 condannare la società in p. del l. rapp. p.t. secondo quanto Controparte_1
previsto dagli artt. 2,3,4,8 del DLgs 23/32015 - in via principale - alla reintegrazione nel posto di lavoro o al pagamento di un'indennità pari a quindici mensilità maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia oltre a interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo;
-al versamento per il medesimo periodo dei contributi previdenziali e assistenziali;
- in linea ulteriormente subordinata
-al pagamento di un'indennità d'importo pari a due mensilità dell'ultima mensilità di riferimento per il calcolo del TFR pari ad euro 3.621,40 per il secondo livello del
CCNL di settore ed euro 3281,82 per il terzo livello S del CCNL di settore o alla diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia, per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro mensilità oltre a interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo;
- in linea ulteriormente subordinata -al pagamento di un'indennità d'importo pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari ad euro
3.621,40 per il secondo livello del CCNL di settore ed euro 3281,82 per il terzo livello S del CCNL di settore o alla diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia, per ogni anno di servizio, comunque in misura non inferiore a due mensilità oltre a interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo. -comunque, in caso di ritenuta applicabilità dell'art. 9 del D.Lgs 23/2015 al
Pag. 4 di 21 pagamento delle indennità previste dall'art. 3 co 1, art. 4 co 1 con importo dimezzato;
in linea subordinata in applicazione della nullità di diritto comune. alla riammissione in servizio del ricorrente;
- alla riammissione in servizio del ricorrente;
- al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dal 9 luglio 2018 sino alla riammissione in servizio sulla base dell'ultima retribuzione per il calcolo del TFR pari ad euro euro 3.621,40 per il secondo livello del CCNL di settore ed euro 3281,82 per il terzo livello S del CCNL di settore e con aggiunta di rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia;
-al versamento per il medesimo periodo dei contributi previdenziali e assistenziali;
* Comunque in assenza di reintegra o prosecuzione, accertata l'assenza di giusta causa di recesso, condannare al pagamento dell'indennità di mancato preavviso pari ad euro 477,37 per il secondo livello del CCNL di settore ed euro 526,77 per il terzo livello s del CCNL di settore, o alla somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia * Comunque, con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre iva e c.p.a. spese generali”.
Per la parte resistente : “CONCLUDONO per il rigetto Controparte_1
integrale del ricorso avversario, in quanto nullo e/o infondato. Il tutto con vittoria di spese e delle competenze di causa”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 23.01.2019, , rassegnando le Parte_1
conclusioni come in epigrafe riportato, in via principale chiedeva a questo
Tribunale, previo accertamento dell'invalidità e il carattere non novativo della transazione sottoscritta il 29.01.2018 con il datore di lavoro convenuto, accertare e dichiarare l'invalidità dei contratti di lavoro intermittente sottoscritti in data
17.11.2014 e 01.03.2015 e, dunque, accertare che tra le parti è intercorso un unico rapporto di lavoro a carattere subordinato, con inquadramento al secondo ovvero al terzo livello s del CCNL Trasporto Merci – Industria dal 18.11.2014 sino al licenziamento irrogato in data 09.07.2018. Conseguentemente, chiedeva di
Pag. 5 di 21 condannare la società convenuta alla corresponsione delle differenze retributive dovute per l'inquadramento superiore corretto e riconosciuto;
nonché alla corresponsione di una somma di € 23.500,00 per il demansionamento subito dal ricorrente dal mese di maggio 2018. Quanto al licenziamento intimato in data
09.07.2018, chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato, con conseguente applicazione della tutela reale ex art. 18, commi 1, 2 e 3 ovvero commi 4, 5, 6 e 7 della legge 300/1970 o, in alternativa, la tutela di cui all'art. 8 legge 604/1966 ovvero, qualora si ritenesse applicabile al caso di specie il d.lgs. 23/2015, parte ricorrente chiedeva la condanna della società convenuta ai sensi degli artt. 2, 3, 4 e 8. In via subordinata, il ricorrente chiedeva altresì
l'applicazione delle sanzioni di diritto comune da inadempimento ex art. 1218 c.c., con conseguente ripristino del rapporto e risarcimento del danno.
2. Nello specifico il ricorrente esponeva di essere stato assunto dalla società CP_1
con contratto di lavoro a tempo determinato intermittente di durata dal
[...]
17.11.2014 al 28.02.2015; successivamente di aver stipulato un altro contratto di lavoro intermittente a tempo determinato dal 01.03.2015 al 31.05.2015; infine, nel mese di aprile 2015, di essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di operaio con mansione di conducente di mezzi di raccolta dei rifiuti, inquadrato nel 3° livello J del CCNL Trasporto e Merci – Industria, poi inquadrato dal 01.01.2018 nel 3° livello del CCNLL Distribuzione – Merci,
Logistica e dei servizi privati. Deduceva che le previsioni retributive di quest'ultimo contratto collettivo fossero peggiorative rispetto alle precedenti, determinando una retribuzione inferiore ai minimi tabellari del CCNL di settore, in violazione all'art. 36 Cost. Esponeva di aver sottoscritto, in data 29.01.2018, un accordo transattivo presso la sede della società, in presenza di rappresentante sindacale – a cui il Pt_2 ricorrente non era iscritto – con il quale aveva dichiarato “di non avere più nulla a pretendere dalla (a parte la retribuzione riferita al mese di Controparte_1
gennaio 2018, ferie e permessi maturati e non goduti al 31 dicembre 2017, ratei di competenze ultra mensili maturati al 31 dicembre 2017 e non corrisposti, segnatamente il rateo residuo della 14° mensilità, maturato dal 1 luglio 2017 al 31 dicembre 2017, che verrà erogata nel mese di luglio 2018) per qualsiasi ragione o
Pag. 6 di 21 causa inerenti l'intercorso rapporto di lavoro fino alla data del presente verbale”. Il ricorrente precisava di avere firmato detto accordo in quanto aveva percepito che la Par sottoscrizione fosse imprescindibile per la prosecuzione del rapporto. Secondo il
CO, dunque, si trattava di accordo invalido: da una parte la presenza del sindacato non aveva fornito un apporto fattivo alla corretta comprensione dei termini giuridici della contesa e quindi dell'esatta determinazione dell'entità della rinuncia a fronte dei benefici;
dall'altra, vi era l'assenza di res dubia e di reciproche concessioni in quanto in quanto oggetto dell'accordo era solamente la rinuncia del lavoratore, senza vi fosse la sussistenza di una lite reale da transigere o di una pretesa contrastata dalla controparte. Riferiva che, sempre in data 29.01.2018, sottoscriveva un nuovo contratto di lavoro con la società convenuta, con cui venivano mantenute le stesse mansioni precedentemente ricoperte ma veniva modificato il CCNL applicato, spiegando che erroneamente veniva ritenuta una novazione oggettiva, pur non sussistendo né l'animus novandi né l'aliquid novi.
3. Il ricorrente, poi, deduceva l'invalidità dei contratti a tempo determinato intermittente sottoscritti prima dell'assunzione a tempo indeterminato, stante il carattere subordinato del rapporto di lavoro, rilevando come, sin dall'inizio del rapporto, aveva prestato l'attività lavorativa in maniera continuata e piena presso la sede aziendale, utilizzando strumenti di lavoro della società, rispettando un preciso orario di lavoro, seguendo ordini e direttive impartite dalla società, e ricevendo una retribuzione mensile fissa. Rilevava, inoltre, l'assenza del requisito anagrafico richiesto dalla legge.
4. Il ricorrente sosteneva, pertanto, di dover essere inquadrato nel 2° livello o in subordine nel 3° livello S del CCNL applicati. Infatti, esponeva che la sua mansione consisteva nel recarsi sui cantieri per organizzare il lavoro degli operai, per svolgere sopralluoghi e per prendere accordi con la clientela, in quanto inviato dalla stessa società. Riferiva di occuparsi del controllo dei mezzi, della supervisione del lavoro degli altri operai, della cartellonistica e dell'elaborazione dei programmi giornalieri e, solo su richiesta da parte dell'azienda, guidava i mezzi. Collaborava con l'ufficio logistica e veniva, infatti, interpellato dalla signora – che si occupava della Pt_3
redazione dei programmi giornalieri – al fine di verificare gli interventi da parte
Pag. 7 di 21 degli operai. Esponeva che, dal rientro del periodo di ferie imposto dall'azienda tra maggio e giugno 2018, veniva invece adibito alla mansione di pulizia dei bagni chimici. Per tale ragione, chiedeva gli venissero corrisposte le differenze retributive per l'inquadramento superiore, con regolarizzazione contributiva. Per il demansionamento, chiedeva il risarcimento del danno da dequalificazione.
5. Infine, quanto al licenziamento per giusta causa intimato dalla resistente, il ricorrente negava la sussistenza dei fatti addebitati;
in particolare, con due diverse contestazioni disciplinari (del 20.06.2018 e del 02.07.2018) gli venivano contestate una pluralità di condotte dallo stesso tenute, ovvero: a) di aver indetto una riunione il 19.06.2018 non autorizzata con il personale;
b) di aver omesso comunicazioni tra l'ufficio logistica, l'officina e i dipendenti nelle giornate di aprile e maggio;
c) di aver omesso le segnalazioni in violazione di precisi doveri d'ufficio (in particolare il guasto di un tubo su un camion); d) di aver modificato i turni di due colleghi (il figlio della compagna e un amico) a proprio piacimento, senza autorizzazione alcuna. Lamentava l'infondatezza e genericità delle contestazioni, l'insussistenza dei fatti contestati e l'assenza di proporzionalità. Riteneva, infatti, si trattasse di un licenziamento discriminatorio e ritorsivo.
6. In data 02.09.2019, si costituiva in giudizio la parte resistente, Controparte_1
chiedendo il rigetto delle pretese attoree in quanto infondate.
7. In particolare, la resistente sottolineava come il , alle dipendenze della Pt_1
stessa nel periodo compreso tra il 18.11.2014 e il 09.07.2018, sia sempre stato adibito alle mansioni di conducente di mezzi, con qualifica di operaio – sia in forza dei contratti intermittenti sia del contratto di lavoro a tempo indeterminato – limitandosi ad eseguire gli interventi di autospurgo in esecuzione dei contratti di appalto stipulati dall'azienda. Contestava, dunque, le mansioni superiori indicate dal ricorrente e dallo stesso non provate. Contestava altresì il demansionamento lamentato, rilevando come la mansione di pulizia e smaltimento dei rifiuti provenienti dai bagni chimici – a cui veniva adibito nell'ultimo periodo – rientrassero correttamente nella declaratoria contrattuale del ricorrente.
8. La esponeva che, in data 29.05.2018, il ricorrente aveva firmato Controparte_1
un verbale di conciliazione sindacale, in cui rinunciava a tutte le eventuali pretese
Pag. 8 di 21 economiche legate al rapporto di lavoro svolto nel periodo compreso tra il giorno dell'assunzione e la data dell'accordo medesimo. La resistente spiegava che tale conciliazione era al tempo necessaria, in quanto la società aveva aderito – a partire dal 02.05.2017 – alla “Conflavoro – PMI Confederazione delle Piccole Medie
Imprese”, applicando il nuovo CCNL Distribuzione Merci Logistica e dei servizi privati, in luogo del precedente CCNL Trasporto Merci e Logistica, applicato precedentemente al rapporto di lavoro con il ricorrente. Deduceva di aver dato comunicazione di tale circostanza al ricorrente, che veniva informato in merito alle variazioni contrattuali del rapporto derivanti dall'adozione del nuovo contratto collettivo, nonché sul contenuto del verbale di conciliazione. Sottolineava, infatti, la validità dell'accordo contenente la dichiarazione unilaterale di volontà a dismettere un diritto derivante da rapporto di lavoro già svolto e maturato, sottoscritto dal lavoratore in sede sindacale e con il supporto di un rappresentante sindacale al quale aveva conferito mandato di assistenza. Contestava la necessità che il ricorrente dovesse essere iscritto all'associazione sindacale al fine di validare l'accordo. Infine, rammentava la possibilità del datore di lavoro di poter recedere dal contratto collettivo, nel caso in cui vi siano contratti stipulati a tempo indeterminato, ovvero scaduti;
rappresentava, dunque, di aver operato correttamente, senza violare l'art. 36
Cost., giacché la ha sempre aderito a un CCNL di settore. CP_1
9. Quanto alle differenze retributive (dovute all'inquadramento superiore, al carattere subordinato della prestazione e alle ore di lavoro straordinario) parte resistente contestava le rivendicazioni del ricorrente, già oggetto di rinuncia nel suddetto verbale di conciliazione. In particolare, produceva il LUL relativo alla posizione lavorativa del , per il periodo di interesse da novembre 2014 a marzo 2015, Pt_1
dal quale si evince che il ricorrente è stato integralmente retribuito per la prestazione discontinua resa e, dunque, la validità dei contratti a chiamata stipulati. Sottolineava che grava su quest'ultimo la prova della sussistenza di quanto preteso.
10. Infine, sul licenziamento intimato, riferiva che tra il 18 e il 19 giugno 2018, presso la sede operativa della società, il ricorrente aveva organizzato due riunioni non autorizzate, utilizzando, dinnanzi ai propri colleghi, frasi dal tenore irrispettoso, come già avvenuto in altre circostanze (precisamente pronunciava le seguenti
Pag. 9 di 21 parole: “quegli stronzi che fanno solo i loro interessi e che vi fregano lo stipendio, compresso quello scemo di (si tratta di Per_1 Controparte_2
amministratore unico e legale rappresentante p.t. della che non Controparte_1
capisce un cazzo e gioca con le macchinine invece di venire a lavorare e se le compra con i vostri soldi, vi prendono per il culo e non ve ne accorgete”; “La
non ha tutti i dipendenti a norma, non fa i lavori che gli sono stati affidati;
CP_1
perché non gli controllate le attrezzature che hanno sul camion, tanto qualcosa troverete per fargli la multa”, e ancora: “controllate i cartelli che dicono di aver messo, tanto non ci sono più così potete rifargli un'altra multa”). Parte resistente, altresì, deduceva che il ricorrente aveva effettuato in maniera negligente il proprio servizio, non avendo segnalato al reparto logistica dei guasti meccanici relativi al mezzo targato FJ852JN (targa modificata a seguito di giustificazione del ricorrente), per cui la società riceveva un richiamo formale da parte della stazione appaltante, e non avendo rispettato le direttive aziendali concernenti le attività di pulizia e smaltimento dei rifiuti provenienti dai bagni chimici, svolte in esecuzione dell'appalto stipulato con la società Per tale ragione, riferiva – a Controparte_3
seguito di giustificazioni rese dal ricorrente – di aver intimato il licenziamento per giusta causa in data 09.07.2018. Riteneva che la disciplina applicabile fosse quella contenuta nel d.lgs. 23/2015, cd. Jobs Act, in quanto il ricorrente, dopo essere stato occupato alle dipendenze dell'azienda in virtù di due contratti a tempo determinato,
è stato poi assunto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.04.2015 (art. 1, comma 2, d.lgs. citato). Negava il carattere ritorsivo e discriminatorio del licenziamento, non avendo il ricorrente allegato gli elementi volti a dimostrare la condotta arbitraria datoriale e la fattispecie discriminatoria.
11. La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'assunzione della prova orale alle udienze del 19.11.2020, 03.06.2021, 16.12.2021, 18.05.2022, 24.11.2022.
12. Prima di procedere alla disamina delle diverse questioni giuridiche, occorre ricostruire sinteticamente i fatti di causa rilevanti, alla luce delle produzioni documentali.
Pag. 10 di 21 Il ricorrente è stato assunto in data 18.11.2014 alle dipendenze della società resistente, con contratto a tempo determinato intermittente sottoscritto in data
17.11.2014, con decorrenza dal 18.11.2014 al 28.02.2015. Successivamente, il rapporto di lavoro tra le parti è proseguito in forza di altro contratto a tempo determinato intermittente, con decorrenza dal 01.03.2015 e scadenza al 31.05.2015.
In pendenza di tale ultima contrattazione, il rapporto di lavoro ha subito una modifica, divenendo un contratto a tempo indeterminato, avendo le parti sottoscritto l'accordo in data 27.03.2015 con decorrenza a partire dal 01.04.2015. In tutti e tre i differenti contratti, il è stato inquadrato nella qualifica di operaio di livello Pt_1
3J con mansioni di autista e applicazione del CCNL Logistica Trasporto Merci e
Industria. Tale la situazione sino al 28.01.2018. Ed invero, in data 02.05.2017, la ha aderito alla Conflavoro – PMI Confederazione Nazionale delle CP_1
Piccole e Medie Imprese, così dovendo applicare il CCNL Distribuzione Merci,
Logistica e dei servizi Privati della Conflavoro – PMI – Feisca – Fisals. Di tale vicenda, ne è stata data comunicazione al ricorrente in data 29.01.2018, informandolo delle modifiche del rapporto attuate, derivanti dalla nuova contrattazione collettiva, e del suo inquadramento nel livello 3. Contestualmente a tale comunicazione, il ricorrente ha sottoscritto un accordo, denominato “Verbale di conciliazione sindacale”, firmato presso la società tra il ricorrente, assistito da
, rappresentante di Feisca-Confsal, e la società datrice, assistita da Testimone_1
rappresentante di Conflavoro Pmi Lucca. Dunque, con tale accordo Testimone_2 il ricorrente ha dichiarato di “non avere più nulla a pretendere dalla Controparte_1
[... (a parte la retribuzione riferita al mese di gennaio 2018, ferie e permessi maturati e non goduti al 31 dicembre 2017, ratei di competenze ultramensili maturati al 31 dicembre 2017 e non corrisposti, segnatamente il rateo residuo della
14° mensilità, maturato dal 01 Luglio 2017 al 31 Dicembre 2017, che verrà erogata nel mese di Luglio 2018) per qualsiasi ragione o causa inerente l'intercorso rapporto di lavoro fino alla data del presente verbale, comprese quelle riferibili alle previsioni di cui agli art. 2087 e 2103 c.c., ovvero aventi ad oggetto il compenso o le differenze retributive derivanti dal lavoro ordinario, supplementare, straordinario, notturno, inquadramento, aumenti, scatti di anzianità, retribuzione
Pag. 11 di 21 variabile, premio di produzione o di risultato, trasferte, missioni, rimborsi, spese, bonus, una tantum, fringe benefit, aumenti programmati, arretrati a qualsivoglia titolo, premi, incentivi, indennità di qualsiasi tipo, maggiorazioni, mensilità aggiuntive, esercizio del diritto di precedenza, costituzione di qualsivoglia tipologia di nuovo e/o diverso rapporto di lavoro ed ogni altro credito che possa derivargli dalla Legge, dal CCNL applicato al rapporto od applicabile in ipotesi di diversa qualificazione, e rinuncia ad ogni eventuale pretesa nei confronti della
[...]
in relazione all'intercorso rapporto fino alla data del presente CP_1
verbale, il Lavoratore rinuncia altresì a qualsivoglia indennità e/o domanda di risarcimento danno, anche extracontrattuale e/o non patrimoniale.
3. Resta inteso che il Tfr maturato dal Lavoratore al 31 dicembre 2017, al netto di anticipazioni, è pari ad euro 5.008,10 e resta accantonato” (all. 2 di parte ricorrente e di parte resistente). Nel periodo ricompreso fra la metà del mese di maggio e il 18 giugno
2018, il ricorrente ha goduto di un periodo di ferie, relativamente al quale le parti riportano due circostanze contrastanti: il lavoratore ritiene che si tratti di un periodo di ferie imposto dal datore di lavoro, quest'ultimo nega, rilevando che il lavoratore abbia voluto usufruire delle ferie residue. Al rientro, il è stato adibito alle Pt_1
attività di pulizia e smaltimento dei rifiuti provenienti dai bagni chimici, episodio indicato come demansionamento dal ricorrente;
mentre parte resistente sostiene che si tratti di prestazione rientrante nelle mansioni di inquadramento del lavoratore.
Nelle date del 21.06.2018 e del 02.07.2018, la ha inviato la lettera di CP_1
contestazione di addebito e integrazione su fatti ivi contestati e che verranno analizzati in seguito. Ritenute le giustificazioni rese dal lavoratore insufficienti, la datrice di lavoro ha intimato il licenziamento per giusta causa in data 09.07.2018, ritenuto dal ricorrente ritorsivo e discriminatorio, sproporzionato e generico, riferiti a fatti non sussistenti.
13. Procedendo con ordine delle doglianze, occorre verificare se l'accordo sottoscritto tra le parti in data 28.01.2018, denominato verbale di conciliazione sindacale, sia valido.
Pag. 12 di 21 Dal tenore dell'accordo, si evince che lo stesso è finalizzato da una parte alla rinuncia di qualsiasi pretesa nei confronti della dall'altra Controparte_1 all'inibizione di esercizio da parte del lavoratore di diritti derivanti dal rapporto di lavoro sino al 31.12.2017 e indicati, ossia il compenso e le differenze retributive, la retribuzione supplementare, straordinaria, notturna, l'inquadramento, diversa qualificazione, aumenti, scatti di anzianità, retribuzione variabile, premio di produzione o di risultato, trasferte, missioni, rimborsi, spese, bonus, una tantum, fringe benefit, aumenti programmati, arretrati a qualsivoglia titolo, premi, incentivi, indennità di qualsiasi tipo, maggiorazioni, mensilità aggiuntive, esercizio del diritto di precedenza, costituzione di qualsivoglia tipologia di nuovo e/o diverso rapporto di lavoro ed ogni altro credito che possa derivargli dalla legge, dal CCNL applicato al rapporto di riferimento;
ma anche indennità e/o domanda di risarcimento danno, anche extracontrattuale e/o non patrimoniale.
14. La dichiarazione a “non avere più nulla a pretendere dalla è Controparte_1
una rinuncia del tutto generica, che non può essere ritenuta valida con riferimento alle pretese oggi avanzate, in particolare al riconoscimento del carattere subordinato del rapporto di lavoro e della nullità dei due contratti intermittenti a tempo determinato. Dal riconoscimento della subordinazione, infatti, derivano diritti che al lavoratore sono garantiti dalla legge e dal CCNL. La nullità del contratto rende il contratto stesso privo di effetti ab origine;
pertanto, non si tratta di una domanda oggetto di rinuncia, potendo la nullità essere sempre rilevata d'ufficio e fatta valere da chiunque vi abbia interesse. Inoltre, tra i diritti maturati rinunciati ed espressamente indicati, non sono rinunciabili nelle modalità seguite i diritti di anzianità, trattandosi di diritti indisponibili. Per tale parte dell'accordo, va richiamata la disposizione di cui all'art. 2113 c.c., secondo cui non sono valide le rinunzie che hanno per oggetto diritti del prestatore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi concernente i rapporti di lavoro.
All'ultimo comma, la norma ammette questo tipo di operazione solo laddove viene conclusa nei luoghi qualificabili come “sedi protette”, tassativamente indicati dal legislatore. Dunque, la conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le
Pag. 13 di 21 sedi protette, avente il carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente alla assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore (si veda Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza del 15.04.2025, n.
10065).
15. Tutti gli altri diritti a cui il ricorrente ha rinunciato, tra cui quelli nel presente procedimento rivendicati - l'inquadramento superiore e le differenze retributive (ivi inclusa la corresponsione delle ore di straordinario effettuate) - non sussistendo disposizioni di legge o del contratto collettivo ratione temporis applicabile contrarie, sono diritti disponibili;
pertanto, al lavoratore è sempre data la facoltà di rinunciare validamente al trattamento economico individuale, che non riguardi l'applicazione di disposizioni inderogabili stabilite dalla legge o dai contratti collettivi, né diritti indisponibili ex art. 2113 c.c.. Ne consegue che la pattuizione del verbale di conciliazione presso la sede aziendale non rende invalido l'accordo stesso, in quanto non è richiesta la sottoscrizione presso la cd. sedi protette tassativamente indicate dalla legge.
16. Tuttavia, trattandosi di rinuncia fatta durante il rapporto di lavoro e in assenza di concreta res litigiosa, è fisiologico domandarsi se questa sia stata frutto di una consapevole espressione di volontà negoziale da parte del lavoratore, contraente più debole nel rapporto. La documentata presenza sindacale, attestata dall'assistenza del rappresentante di Fesica-Confsal, suppone che il lavoratore sia stato adeguatamente informato sul contenuto dell'accordo e fosse consapevole dell'atto dispositivo da compiere. Tale circostanza non è stata smentita dal lavoratore, né è emerso il contrario dalla prova orale espletata. Ed invero, il teste collega di Tes_3
lavoro del ricorrente, interrogato sui capitoli di prova di cui al ricorso, ha dichiarato:
“Eravamo tutti presenti quando il sindacalista ha spiegato il documento. Riconosco il doc.n.2 come verbale di conciliazione e il doc.n.1 come modello di contratto”.
17. L'accordo, pertanto, è parzialmente nullo, nei termini sopra indicati.
18. Per quanto di interesse nel presente procedimento, occorre verificare la validità dei contratti intermittenti a tempo determinato, sottoscritti nelle date del 17.11.2014 e
01.03.2015.
Pag. 14 di 21 19. La disciplina ratione temporis applicabile, prevista dagli artt. 33-40 del d.lgs.
276/2003, modificato dalla l. n. 92/2012, prevede che il contratto di lavoro intermittente è un contratto, a tempo indeterminato o determinato, mediante il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi di categoria. L'art. 34 del d.lgs. citato prevede che tale tipo di contratto possa essere concluso con soggetti con più di 55 anni di età ovvero con meno di 24 anni di età. Si aggiunga che il CCNL di categoria applicato al tempo di riferimento non prevedeva il ricorso a tale tipologia di contratto, così dovendosi applicare la normativa generale.
20. Nel caso di specie, al momento della stipula dei due contratti intermittenti, il lavoratore (all'epoca di 43 anni di età) non possedeva il requisito anagrafico richiesto. Inoltre, è emerso nel corso dell'istruttoria che l'attività lavorativa prestata dal ricorrente si svolgesse con una certa continuità, che non giustifica il ricorso alla tipologia dei contratti analizzati. Ed invero, lo stesso rappresentante legale della società convenuta, interrogato sui capitoli di prova di cui al ricorso ha dichiarato:
“2) lavorava da lunedì al venerdì sempre anche quando non aveva il contratto a tempo determinato” “7) L'orario di lavoro era il seguente dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17. A volte dalle 7 alle 16, ma comunque lavorava sempre otto ore”.
21. Tuttavia, nel corso dell'istruttoria non sono stati provati elementi utili al calcolo delle retribuzioni effettivamente dovute al ricorrente sulla base della prestazione continuata, ovvero le retribuzioni differenti rispetto a quelle attestate dalla busta paga prodotte dalla datrice di lavoro. Non è, infatti, possibile calcolare le ore di straordinario svolte, le ferie e i permessi non goduti – peraltro tali diritti sono oggetto di rinuncia da parte del lavoratore, come sopra precisato.
22. In ogni caso, il rapporto di lavororo va considerato come unico sin dalla prima assunzione del 17.11.2014, essendosi svolto senza soluzione di continuità.
23. Proseguendo nel merito della domanda, relativamente al periodo intercorrente tra gennaio 2018 e luglio 2018, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del danno da demansionamento, avendo svolto mansioni superiori a quelle relative
Pag. 15 di 21 all'inquadramento attribuito ed essendo stato adibito a mansioni inferiori, al rientro del periodo di ferie sino al suo licenziamento.
24. Nel caso sottoposto al giudizio, i testimoni escussi hanno dichiarato in maniera contraddittoria che il ricorrente svolgesse solo attività di autista, taluni riferendo sia attività di autista sia di controllo mezzi, mentre altri dichiarando che in un primo momento il ricorrente ricopriva le mansioni di conducente, in un momento successivo – non ben precisato – che il ricorrente svolgeva attività inerenti e riconducibili al settore logistica. Tuttavia, tali dichiarazioni non trovano riscontro nella documentazione prodotta in atti. Pertanto, non risulta possibile delineare con certezza se al ricorrente spetti effettivamente un inquadramento superiore.
25. Inoltre, la mansione della pulizia e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dai bagni chimici, che avviene tramite aspirazione – circostanza non contestata – a cui è stato adibito al rientro delle ferie sino al licenziamento, rientra nell'inquadramento di
Terzo livello riconosciuto al ricorrente, come da CCNL Conflavoro applicato, dovendosi ricondurre alla dicitura “operatori di pompe di azionamento di torrette e conduttori di pompe di aspirazione di silos”.
26. Pertanto, risulta infondata la domanda relativa al demansionamento.
27. Infine, sull'impugnato licenziamento per giusta causa si osserva che i fatti contestati dal datore di lavoro, a fondamento della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, sono i seguenti: a) aver il lavoratore organizzato una riunione non autorizzata in data 18.06.2018 alle ore 07:30; b) aver intrattenuto i colleghi in data
19.06.2018, ritardando l'uscita del personale;
c) aver pronunciato frasi insubordinate nei confronti dei propri superiori in occasione di tali incontri e in altre occasioni anche con la committenza (in particolare: “tanto all'azienda di voi non importa nulla e se può vi frega” “quegli stronzi che fanno solo i loro interessi e che vi fregano lo stipendio, compreso quello scemo di che non capisce un cazzo e Per_1
gioca con le macchine invece di venire a lavorare e se le compra con i vostri soldi, vi prendo per il culo e non ve ne accorgete”; ad alcuni dipendenti delle committenze: “La non ha tutti i dipendenti a norma, non fa i lavori che gli CP_1
sono stati affidati, perché non gli controllate le attrezzature che hanno sul camion, tanto sicuramente qualcosa troverete per fargli la multa” e poi “controllate i
Pag. 16 di 21 cartelli che dicono di aver messo tanto non ci sono più così potete rifargli un'altra multa); d) aver omesso di segnalare la rottura di un tubo sul camion targato FJ852JN in dotazione, circostanza che ha comportato un richiamo formale da parte della stazione appaltante;
e) aver modificato i turni di lavoro in favore di due CP_4
colleghi, il figlio della compagna signor il suo amico signor;
f) Pt_4 Pt_5
non aver consegnato il reportage sul lavoro svolto durante la giornata (attività, orario e programma) dal 18 al 21 giugno 2018 al gestore del programma di pulizie
(contratto Tailorsan).
28. Di tali circostanze fattuali, la datrice di lavoro non ha dato alcun riscontro probatorio.
29. Procedendo per ordine, sulle contestate frasi pronunciate dal ricorrente e ivi negate, sul posto di lavoro e in sede di una sorta di “riunione non autorizzata”, si tengono in considerazione le dichiarazioni dei testi escussi. In particolare, Tes_3 interrogato sui capitoli di prova di cui al ricorso, ha dichiarato: “31) Al rientro il
[...]
un poco prima delle sette, inizio orario lavoro si è trattenuto per fare due Pt_1
chiacchere come sempre con noi colleghi 33) il 19 giugno a fine turno del Pt_1
io ero sul piazzale, in quanto dovevo organizzare il lavoro notturno e il in Pt_1 poco tempo lasciò i buoni lavoro, le chiavi del mezzo lasciando l'azienda.”;
[...]
, interrogato sui capitoli di prova di cui al ricorso, ha dichiarato: “31) La Tes_4 mattina ad inizio orario è prassi prima dell'inizio orario lavoro fare due chiacchere con i colleghi 32) Non è vero che io abbia riferito al che il turno di un Pt_1
collega era stato variato da notturno a mattutino. ADR Faccio presente che al rientro dalle ferie del io la mattina prima dell'inizio dell'orario di lavoro Pt_1
ho fatto due chiacchere con come con altri colleghi come è normale. ADR Pt_1
Non ho parlato con di qualcosa in particolare dal rientro dalle ferie. Pt_1
Abbiamo parlato di dove eravamo assegnati come lavoro e cose simili riguardanti il lavoro;
, interrogato sui capitoli di prova della memoria di comparsa, Testimone_5 ha dichiarato: “11) Posso confermare di aver sentito personalmente il Pt_1 dire: “quegli stronzi che fanno solo i loro interessi e che vi fregano lo stipendio, compresso quello scemo di che non capisce un cazzo e gioca le macchinine Per_1
invece di venire a lavorare e se le compra con i vostri soldi, vi prendono per il culo
Pag. 17 di 21 e non ve ne accorgete” Non ricordo la data precisa. Faccio presente che vi era un gruppetto di persone che era d'accordo sulle idee del nei confronti della Pt_1
dirigenza. Mi ricordo che del gruppetto facevano parte , Parte_6 Persona_2
, ed altri dei quali non ricordo il nome. Io non facevo
[...] Persona_3
parte del gruppetto, ma ho sentito tali affermazioni. Ero nel piazzale ad una distanza di 4/5 metri. Il parlava a voce alta.”; interrogato Pt_1 Tes_6
sui capitoli di prova di cui alla memoria di costituzione, ha affermato: “12) Il
[...]
avanti a me non diceva queste cose, le diceva davanti ad altre persone. Posso Pt_1
dire ciò in quanto poi le persone parlano. Nel gruppo di amicizie di lavoro del
[...]
c'era un certo che ha riferito tali cose. ADR La ST riferiva ciò Pt_1 Per_4
che diceva . ADR Preciso che le affermazioni di cui al cap. 11 venivano Pt_1 riferite sempre da ”. Per_4
Lo stesso rappresentante legale della società, ha Testimone_7
confermato che le frasi pronunciate dal ricorrente sono state riferite da soggetti terzi, dichiarando: “31) La , mi hanno riferito che Persona_5 Pt_7 Pt_1
parlava male di me. Faccio presente che erano voci che circolavano in azienda e mi sono state riferite un po' da tutti”.
30. Non risulta alcun elemento probatorio a sostegno della riunione non autorizzata,
oggetto di contestazione. Contrariamente alla percezione datoriale, cioè che emerge
è che le frasi pronunciate dal ricorrente siano frutto di uno sfogo personale, dovuto a un proprio malcontento – probabilmente per aver dovuto fruire il periodo di ferie residue nel periodo precedente – esternato ai colleghi, in parte concordi in tale sentimento manifestato. Non può tale vicenda ricondursi a un atteggiamento di insubordinazione da parte del nei confronti del proprio superiore. Pt_1
31. Ed invero, in tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso o meno la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono;
occorre altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del
Pag. 18 di 21 fatto medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento (Cass.
Civ., Sez. Lavoro, ordinanza n. 31202 del 2/11/2021).
32. Tali frasi – e, in particolar modo, le frasi pronunciate ai dipendenti delle
Committenze – non appaiono aver avuto delle conseguenze così gravi da negare gli elementi essenziali del rapporto fiduciario in modo tale da impedire, anche in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto di lavoro.
33. Sulla mancata segnalazione del tubo rotto sul camion in dotazione del ricorrente, il teste ha riferito, interrogata sui capitoli di prova della memoria di Testimone_8 costituzione “cap. 13 posso dire che il responsabile fanghi di mi CP_4
telefonò dicendomi che il mezzo di cui al cap. non funzionava. Il mezzo era in dotazione al ric., che non aveva avvisato l'azienda del problema. Portammo il mezzo a Firenze per ripararlo. ci fece un richiamo scritto”. Tuttavia, CP_4 nessun richiamo scritto è stato prodotto dall'azienda a sostegno di tale tesi né è possibile collocare il fatto a un determinato periodo.
34. Il cambio del tutto arbitrario, da parte del ricorrente, dei turni dei colleghi a lui cari,
è stato confermato dal teste che riporta un solo episodio: “ADR Circa Testimone_8
l'addebito relativo al cambio di servizio dei dipendenti figlio della Pt_4
compagna del ric., e , ricordo che verificai dai buoni di lavoro che il Pt_5
ed il si erano scambiati i servizi programmati per quel giorno, Pt_5 Pt_4
ed il mi disse che si erano accordati in tal senso col ric. Preciso che è Pt_5 importante rispettare i servizi programmati perché l'accesso alle stazioni dev'essere fatto dallo specifico dipendente, per motivi di sicurezza;
il mancato rispetto dei programmi del servizio può portare anche alla risoluzione del contratto.
ADR Non ricordo se e ebbero richiami per lo specifico Pt_4 CP_5 episodio”. Non è possibile, tuttavia, collocare tale episodio in un precisato momento e, al tempo, nessuna contestazione, nemmeno informale, è stata effettuata.
35. Non trova, poi, alcun riscontro documentale di come il mancato reportage del ricorrente, nel periodo indicato (“da lunedì fino a questa sera [rectius: giovedì]), abbia influito sui rapporti tra la società datrice di lavoro e la stazione appaltante. Il teste interrogata sui capitoli di prova della memoria di costituzione, Testimone_8 ha dichiarato: “cap. 13 […] Quanto a , ricordo che il ric. non rispettava il CP_3
Pag. 19 di 21 programma che gli preparavo, e soprattutto a fine giornata non mi forniva il report,
e io quindi non potevo predisporre il programma per il giorno successivo. Ciò determinò contestazioni da parte dei clienti a cui forniva i bagni chimici, CP_3
che noi dovemmo riferire a , che ci tolse un trimestre di provvigioni CP_3
perché a sua volta non aveva incassato dai propri clienti”, ma nessun riscontro documentale è emerso a sostegno del collegamento tra la condotta del – Pt_1
adibito soltanto nel mese di giugno a tali servizi - e il rimprovero da parte della
. CP_3
36. Alla luce di quanto sinora osservato, il fatto complessivamente addebitato al ricorrente non appare essere così grave da aver reso impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. Peraltro, il fatto materiale, così come prospettato, è da ritenersi in parte insussistente, in quanto le singole condotte – seppur in parte materialmente tenute – non appaiono avere alcun rilievo giuridicamente rilevante (sul punto Cass.,
Sez. Lavoro, 08.05.2019, n. 12174; Cassazione, ordinanza 07.02.2019, n. 3655).
37. Il licenziamento intimato va, pertanto, dichiarato illegittimo.
38. Va, quindi, condannata la a reintegrare il nel posto di Controparte_1 Pt_1 lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, inquadramento 3° Livello del CCNL Conflavoro applicato, dal 09.07.2018, data del licenziamento illegittimo, al giorno dell'effettiva reintegrazione, in misura pari a dodici mensilità, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello di reintegrazione.
39. Non risultano né allegati né provati sia l'aliunde perceptum sia l'aliunde percipiendum.
40. Le spese di lite, dunque, seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo gli importi minimi previsti dal D.M. del 10.03.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro.
P.Q.M.
➢ accerta e dichiara la parziale nullità dei contratti intermittenti a tempo determinato del 17.11.2014 e del 01.03.2015;
Pag. 20 di 21 ➢ accerta e dichiara la natura del rapporto lavoro di subordinato e continuativo tra le parti sin dal 17.11.2014 nella qualifica di operaio di livello 3J con mansioni di autista e applicazione del CCNL Logistica Trasporto Merci e
Industria fino al 31.12.2017 e poi di 3° livello CCNLL Distribuzione – Merci,
Logistica e dei servizi privati;
➢ accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato dalla resistente al ricorrente in data 09.07.2018;
➢ condanna la resistente a reintegrare il ricorrente Controparte_1 Parte_1
nel posto di lavoro e alla corresponsione di un'indennità risarcitoria,
[...] commisurataall'ultima retribuzione globale di fatto, inquadramento 3° Livello del CCNL Conflavoro applicato, dal 09.07.2018, data del licenziamento illegittimo, al giorno dell'effettiva reintegrazione, in misura pari a dodici mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello di reintegrazione;
➢ rigetta tutte le altre domande promosse dal ricorrente;
➢ condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 in favore del ricorrente , che si liquidano in € 4.629,00, oltre Parte_1
15% per spese generali, Iva qualora dovuta e CPA,
Pisa, 19.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 121/2019
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza del 20.02.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gigliola Chiarieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Guarnieri,
Daniele Guarnieri e Letizia Stagi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale e domicilio digitale;
resistente
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Piaccia al Giudice adito, ogni contraria Parte_1
istanza ed eccezione disattesa, nel merito, 1) previo accertamento della nullità- annullabilità della transazione del 29 gennaio 2018 e di ogni eventuale altra transazione e rinuncia, - accertare e dichiarare l'invalidità dei contratti di lavoro intermittente del 17 novembre 2014 e del 1° marzo 2015 ed il carattere non novativo del contratto del 29 gennaio 2018; - accertare e dichiarare che tra sig. e Parte_1
la società è intercorso un unico rapporto di lavoro a Controparte_1
carattere subordinato dal 18 novembre 2014 sino al licenziamento del 9 luglio 2018, o nel diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, con inquadramento al secondo o in subordine al terzo s del CCNL Trasporto merci - Industria o al diverso livello che verrà accertato in corso di causa o comunque con diritto all'applicazione dei minimi retributivi ex art. 36 Costituzione in ragione dell'attività prestata;
- accertare e dichiarare la prestazione di lavoro straordinario secondo le allegazioni del ricorrente;
e per l'effetto condannare la società , in p. del l. Controparte_1
rapp. p.t., a corrispondere al sig. , la somma di euro 85.438,38 con un Parte_1
inquadramento al secondo livello del ccnl di settore o euro 69.088,02 con un inquadramento al terzo livello s del ccnl di settore a titolo di differenze retributive, di cui euro 5.846,27 per il secondo livello ed euro 4.758,97 per il terzo livello S a titolo di
TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo, o la diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa attraverso CTU tecnico contabile o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) accertare e dichiarare il demansionamento subito dal sig. dal mese di maggio 2018 o dal Pt_1
diverso periodo accertato in corso di causa e per l'effetto condannare la società
[...]
unipersonale in persona del legale rappresentante pro tempore a CP_1
corrispondere al sig. la somma di euro 23.500,00 o la diversa somma Pt_1
maggiore o minore accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia oltre interessi e rivalutazione patrimoniale. 3) previo accertamento della nullità- annullabilità della transazione del 29 gennaio 2018 e di ogni eventuale altra transazione e rinuncia, - accertare e dichiarare l'invalidità dei contratti di lavoro intermittente del 17 novembre 2014 e del 1marzo 2015 ed il carattere non novativo del contratto del 29 gennaio 2018; - accertare e dichiarare che tra sig. e Parte_1
la società è intercorso un unico rapporto di lavoro a Controparte_1
carattere subordinato dal 18 novembre 2014 sino al licenziamento del 9 luglio 2018, o nel diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, con inquadramento al secondo o in subordine al terzo s del CCNL Trasporto merci - Industria o al diverso
Pag. 2 di 21 livello che verrà accertato in corso di causa o comunque con diritto all'applicazione dei minimi retributivi ex art. 36 Costituzione in ragione dell'attività prestata;
accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al Sig. recante Parte_1
data 9 luglio 2018, in quanto inesistente e/o nullo e/o annullabile e/o inefficace e per
l'effetto condannare la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. in via principale alla reintegra presso la società Controparte_1
e condannarla in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle
[...]
retribuzioni maturate dal ricorrente dalla data dell'estromissione dal lavoro sino alla sua riammissione in servizio, sulla base di una retribuzione globale di fatto lorda mensile pari ad euro 3561,41 per il secondo livello del CCNL di settore o in subordine di euro 3231,41 per il terzo livello S del CCNL di settore o alla somma maggiore o minore accertata in corso di causa o che verrà ritenuta equa o di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo;
in linea subordinata alla reintegra presso la società e condannarla in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. al pagamento a favore del ricorrente del risarcimento di 12 mensilità sulla base di una retribuzione globale di fatto lorda mensile pari ad euro
3561,41 per il secondo livello del CCNL di settore o in subordine di euro 3231,41 per il terzo livello S del CCNL di settore o alla somma maggiore o minore accertata in corso di causa o che verrà ritenuta equa o di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo;
o in ulteriore subordine ad un'indennità risarcitoria compresa tra 12 e 24 mensilità o in ulteriore subordine al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra 6 e 12 mensilità sulla base di una retribuzione di fatto lorda mensile pari ad euro 3.561,41 per il secondo livello del CCNL di settore o in subordine di euro
3.231,41 per il terzo livello S del CCNL di settore o alla somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo;
in linea subordinata alle sanzioni di diritto comune da inadempimento ex art. 1218 c.c., con conseguente ripristino del rapporto e risarcimento del danno da liquidarsi facendo riferimento alle retribuzioni mancate dal momento del recesso fino al ripristino del rapporto, sulla base di una retribuzione globale di fatto pari a euro 3.561,41 per il secondo livello del CCNL di settore o in subordine di euro 3.231,41 per il terzo livello S del CCNL di settore in linea
Pag. 3 di 21 ulteriormente subordinata alla riassunzione del ricorrente e al versamento di un'indennità compresa tra 2,5 e 6 mensilità della retribuzione globale di fatto sulla base di una retribuzione di fatto lorda mensile pari ad euro euro 2.195,86 o in subordine euro 3561,41 per il secondo livello del CCNL di settore o in subordine di euro 3231,41 per il terzo livello S del CCNL di settore, o alla somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo;
in via residuale al risarcimento del danno a favore del ricorrente ex art. 1223 del c.c., danno da quantificarsi sulla base di una retribuzione globale di fatto lorda mensile pari ad euro euro 3561,41 per il secondo livello del CCNL di settore o in subordine di euro 3231,41 per il terzo livello S del CCNL di settore o alla somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia;
-in caso di ritenuta applicabilità del Dlgs 23/2015 condannare la società in p. del l. rapp. p.t. secondo quanto Controparte_1
previsto dagli artt. 2,3,4,8 del DLgs 23/32015 - in via principale - alla reintegrazione nel posto di lavoro o al pagamento di un'indennità pari a quindici mensilità maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia oltre a interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo;
-al versamento per il medesimo periodo dei contributi previdenziali e assistenziali;
- in linea ulteriormente subordinata
-al pagamento di un'indennità d'importo pari a due mensilità dell'ultima mensilità di riferimento per il calcolo del TFR pari ad euro 3.621,40 per il secondo livello del
CCNL di settore ed euro 3281,82 per il terzo livello S del CCNL di settore o alla diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia, per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro mensilità oltre a interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo;
- in linea ulteriormente subordinata -al pagamento di un'indennità d'importo pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari ad euro
3.621,40 per il secondo livello del CCNL di settore ed euro 3281,82 per il terzo livello S del CCNL di settore o alla diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia, per ogni anno di servizio, comunque in misura non inferiore a due mensilità oltre a interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo. -comunque, in caso di ritenuta applicabilità dell'art. 9 del D.Lgs 23/2015 al
Pag. 4 di 21 pagamento delle indennità previste dall'art. 3 co 1, art. 4 co 1 con importo dimezzato;
in linea subordinata in applicazione della nullità di diritto comune. alla riammissione in servizio del ricorrente;
- alla riammissione in servizio del ricorrente;
- al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dal 9 luglio 2018 sino alla riammissione in servizio sulla base dell'ultima retribuzione per il calcolo del TFR pari ad euro euro 3.621,40 per il secondo livello del CCNL di settore ed euro 3281,82 per il terzo livello S del CCNL di settore e con aggiunta di rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia;
-al versamento per il medesimo periodo dei contributi previdenziali e assistenziali;
* Comunque in assenza di reintegra o prosecuzione, accertata l'assenza di giusta causa di recesso, condannare al pagamento dell'indennità di mancato preavviso pari ad euro 477,37 per il secondo livello del CCNL di settore ed euro 526,77 per il terzo livello s del CCNL di settore, o alla somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa o di giustizia * Comunque, con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre iva e c.p.a. spese generali”.
Per la parte resistente : “CONCLUDONO per il rigetto Controparte_1
integrale del ricorso avversario, in quanto nullo e/o infondato. Il tutto con vittoria di spese e delle competenze di causa”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 23.01.2019, , rassegnando le Parte_1
conclusioni come in epigrafe riportato, in via principale chiedeva a questo
Tribunale, previo accertamento dell'invalidità e il carattere non novativo della transazione sottoscritta il 29.01.2018 con il datore di lavoro convenuto, accertare e dichiarare l'invalidità dei contratti di lavoro intermittente sottoscritti in data
17.11.2014 e 01.03.2015 e, dunque, accertare che tra le parti è intercorso un unico rapporto di lavoro a carattere subordinato, con inquadramento al secondo ovvero al terzo livello s del CCNL Trasporto Merci – Industria dal 18.11.2014 sino al licenziamento irrogato in data 09.07.2018. Conseguentemente, chiedeva di
Pag. 5 di 21 condannare la società convenuta alla corresponsione delle differenze retributive dovute per l'inquadramento superiore corretto e riconosciuto;
nonché alla corresponsione di una somma di € 23.500,00 per il demansionamento subito dal ricorrente dal mese di maggio 2018. Quanto al licenziamento intimato in data
09.07.2018, chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato, con conseguente applicazione della tutela reale ex art. 18, commi 1, 2 e 3 ovvero commi 4, 5, 6 e 7 della legge 300/1970 o, in alternativa, la tutela di cui all'art. 8 legge 604/1966 ovvero, qualora si ritenesse applicabile al caso di specie il d.lgs. 23/2015, parte ricorrente chiedeva la condanna della società convenuta ai sensi degli artt. 2, 3, 4 e 8. In via subordinata, il ricorrente chiedeva altresì
l'applicazione delle sanzioni di diritto comune da inadempimento ex art. 1218 c.c., con conseguente ripristino del rapporto e risarcimento del danno.
2. Nello specifico il ricorrente esponeva di essere stato assunto dalla società CP_1
con contratto di lavoro a tempo determinato intermittente di durata dal
[...]
17.11.2014 al 28.02.2015; successivamente di aver stipulato un altro contratto di lavoro intermittente a tempo determinato dal 01.03.2015 al 31.05.2015; infine, nel mese di aprile 2015, di essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di operaio con mansione di conducente di mezzi di raccolta dei rifiuti, inquadrato nel 3° livello J del CCNL Trasporto e Merci – Industria, poi inquadrato dal 01.01.2018 nel 3° livello del CCNLL Distribuzione – Merci,
Logistica e dei servizi privati. Deduceva che le previsioni retributive di quest'ultimo contratto collettivo fossero peggiorative rispetto alle precedenti, determinando una retribuzione inferiore ai minimi tabellari del CCNL di settore, in violazione all'art. 36 Cost. Esponeva di aver sottoscritto, in data 29.01.2018, un accordo transattivo presso la sede della società, in presenza di rappresentante sindacale – a cui il Pt_2 ricorrente non era iscritto – con il quale aveva dichiarato “di non avere più nulla a pretendere dalla (a parte la retribuzione riferita al mese di Controparte_1
gennaio 2018, ferie e permessi maturati e non goduti al 31 dicembre 2017, ratei di competenze ultra mensili maturati al 31 dicembre 2017 e non corrisposti, segnatamente il rateo residuo della 14° mensilità, maturato dal 1 luglio 2017 al 31 dicembre 2017, che verrà erogata nel mese di luglio 2018) per qualsiasi ragione o
Pag. 6 di 21 causa inerenti l'intercorso rapporto di lavoro fino alla data del presente verbale”. Il ricorrente precisava di avere firmato detto accordo in quanto aveva percepito che la Par sottoscrizione fosse imprescindibile per la prosecuzione del rapporto. Secondo il
CO, dunque, si trattava di accordo invalido: da una parte la presenza del sindacato non aveva fornito un apporto fattivo alla corretta comprensione dei termini giuridici della contesa e quindi dell'esatta determinazione dell'entità della rinuncia a fronte dei benefici;
dall'altra, vi era l'assenza di res dubia e di reciproche concessioni in quanto in quanto oggetto dell'accordo era solamente la rinuncia del lavoratore, senza vi fosse la sussistenza di una lite reale da transigere o di una pretesa contrastata dalla controparte. Riferiva che, sempre in data 29.01.2018, sottoscriveva un nuovo contratto di lavoro con la società convenuta, con cui venivano mantenute le stesse mansioni precedentemente ricoperte ma veniva modificato il CCNL applicato, spiegando che erroneamente veniva ritenuta una novazione oggettiva, pur non sussistendo né l'animus novandi né l'aliquid novi.
3. Il ricorrente, poi, deduceva l'invalidità dei contratti a tempo determinato intermittente sottoscritti prima dell'assunzione a tempo indeterminato, stante il carattere subordinato del rapporto di lavoro, rilevando come, sin dall'inizio del rapporto, aveva prestato l'attività lavorativa in maniera continuata e piena presso la sede aziendale, utilizzando strumenti di lavoro della società, rispettando un preciso orario di lavoro, seguendo ordini e direttive impartite dalla società, e ricevendo una retribuzione mensile fissa. Rilevava, inoltre, l'assenza del requisito anagrafico richiesto dalla legge.
4. Il ricorrente sosteneva, pertanto, di dover essere inquadrato nel 2° livello o in subordine nel 3° livello S del CCNL applicati. Infatti, esponeva che la sua mansione consisteva nel recarsi sui cantieri per organizzare il lavoro degli operai, per svolgere sopralluoghi e per prendere accordi con la clientela, in quanto inviato dalla stessa società. Riferiva di occuparsi del controllo dei mezzi, della supervisione del lavoro degli altri operai, della cartellonistica e dell'elaborazione dei programmi giornalieri e, solo su richiesta da parte dell'azienda, guidava i mezzi. Collaborava con l'ufficio logistica e veniva, infatti, interpellato dalla signora – che si occupava della Pt_3
redazione dei programmi giornalieri – al fine di verificare gli interventi da parte
Pag. 7 di 21 degli operai. Esponeva che, dal rientro del periodo di ferie imposto dall'azienda tra maggio e giugno 2018, veniva invece adibito alla mansione di pulizia dei bagni chimici. Per tale ragione, chiedeva gli venissero corrisposte le differenze retributive per l'inquadramento superiore, con regolarizzazione contributiva. Per il demansionamento, chiedeva il risarcimento del danno da dequalificazione.
5. Infine, quanto al licenziamento per giusta causa intimato dalla resistente, il ricorrente negava la sussistenza dei fatti addebitati;
in particolare, con due diverse contestazioni disciplinari (del 20.06.2018 e del 02.07.2018) gli venivano contestate una pluralità di condotte dallo stesso tenute, ovvero: a) di aver indetto una riunione il 19.06.2018 non autorizzata con il personale;
b) di aver omesso comunicazioni tra l'ufficio logistica, l'officina e i dipendenti nelle giornate di aprile e maggio;
c) di aver omesso le segnalazioni in violazione di precisi doveri d'ufficio (in particolare il guasto di un tubo su un camion); d) di aver modificato i turni di due colleghi (il figlio della compagna e un amico) a proprio piacimento, senza autorizzazione alcuna. Lamentava l'infondatezza e genericità delle contestazioni, l'insussistenza dei fatti contestati e l'assenza di proporzionalità. Riteneva, infatti, si trattasse di un licenziamento discriminatorio e ritorsivo.
6. In data 02.09.2019, si costituiva in giudizio la parte resistente, Controparte_1
chiedendo il rigetto delle pretese attoree in quanto infondate.
7. In particolare, la resistente sottolineava come il , alle dipendenze della Pt_1
stessa nel periodo compreso tra il 18.11.2014 e il 09.07.2018, sia sempre stato adibito alle mansioni di conducente di mezzi, con qualifica di operaio – sia in forza dei contratti intermittenti sia del contratto di lavoro a tempo indeterminato – limitandosi ad eseguire gli interventi di autospurgo in esecuzione dei contratti di appalto stipulati dall'azienda. Contestava, dunque, le mansioni superiori indicate dal ricorrente e dallo stesso non provate. Contestava altresì il demansionamento lamentato, rilevando come la mansione di pulizia e smaltimento dei rifiuti provenienti dai bagni chimici – a cui veniva adibito nell'ultimo periodo – rientrassero correttamente nella declaratoria contrattuale del ricorrente.
8. La esponeva che, in data 29.05.2018, il ricorrente aveva firmato Controparte_1
un verbale di conciliazione sindacale, in cui rinunciava a tutte le eventuali pretese
Pag. 8 di 21 economiche legate al rapporto di lavoro svolto nel periodo compreso tra il giorno dell'assunzione e la data dell'accordo medesimo. La resistente spiegava che tale conciliazione era al tempo necessaria, in quanto la società aveva aderito – a partire dal 02.05.2017 – alla “Conflavoro – PMI Confederazione delle Piccole Medie
Imprese”, applicando il nuovo CCNL Distribuzione Merci Logistica e dei servizi privati, in luogo del precedente CCNL Trasporto Merci e Logistica, applicato precedentemente al rapporto di lavoro con il ricorrente. Deduceva di aver dato comunicazione di tale circostanza al ricorrente, che veniva informato in merito alle variazioni contrattuali del rapporto derivanti dall'adozione del nuovo contratto collettivo, nonché sul contenuto del verbale di conciliazione. Sottolineava, infatti, la validità dell'accordo contenente la dichiarazione unilaterale di volontà a dismettere un diritto derivante da rapporto di lavoro già svolto e maturato, sottoscritto dal lavoratore in sede sindacale e con il supporto di un rappresentante sindacale al quale aveva conferito mandato di assistenza. Contestava la necessità che il ricorrente dovesse essere iscritto all'associazione sindacale al fine di validare l'accordo. Infine, rammentava la possibilità del datore di lavoro di poter recedere dal contratto collettivo, nel caso in cui vi siano contratti stipulati a tempo indeterminato, ovvero scaduti;
rappresentava, dunque, di aver operato correttamente, senza violare l'art. 36
Cost., giacché la ha sempre aderito a un CCNL di settore. CP_1
9. Quanto alle differenze retributive (dovute all'inquadramento superiore, al carattere subordinato della prestazione e alle ore di lavoro straordinario) parte resistente contestava le rivendicazioni del ricorrente, già oggetto di rinuncia nel suddetto verbale di conciliazione. In particolare, produceva il LUL relativo alla posizione lavorativa del , per il periodo di interesse da novembre 2014 a marzo 2015, Pt_1
dal quale si evince che il ricorrente è stato integralmente retribuito per la prestazione discontinua resa e, dunque, la validità dei contratti a chiamata stipulati. Sottolineava che grava su quest'ultimo la prova della sussistenza di quanto preteso.
10. Infine, sul licenziamento intimato, riferiva che tra il 18 e il 19 giugno 2018, presso la sede operativa della società, il ricorrente aveva organizzato due riunioni non autorizzate, utilizzando, dinnanzi ai propri colleghi, frasi dal tenore irrispettoso, come già avvenuto in altre circostanze (precisamente pronunciava le seguenti
Pag. 9 di 21 parole: “quegli stronzi che fanno solo i loro interessi e che vi fregano lo stipendio, compresso quello scemo di (si tratta di Per_1 Controparte_2
amministratore unico e legale rappresentante p.t. della che non Controparte_1
capisce un cazzo e gioca con le macchinine invece di venire a lavorare e se le compra con i vostri soldi, vi prendono per il culo e non ve ne accorgete”; “La
non ha tutti i dipendenti a norma, non fa i lavori che gli sono stati affidati;
CP_1
perché non gli controllate le attrezzature che hanno sul camion, tanto qualcosa troverete per fargli la multa”, e ancora: “controllate i cartelli che dicono di aver messo, tanto non ci sono più così potete rifargli un'altra multa”). Parte resistente, altresì, deduceva che il ricorrente aveva effettuato in maniera negligente il proprio servizio, non avendo segnalato al reparto logistica dei guasti meccanici relativi al mezzo targato FJ852JN (targa modificata a seguito di giustificazione del ricorrente), per cui la società riceveva un richiamo formale da parte della stazione appaltante, e non avendo rispettato le direttive aziendali concernenti le attività di pulizia e smaltimento dei rifiuti provenienti dai bagni chimici, svolte in esecuzione dell'appalto stipulato con la società Per tale ragione, riferiva – a Controparte_3
seguito di giustificazioni rese dal ricorrente – di aver intimato il licenziamento per giusta causa in data 09.07.2018. Riteneva che la disciplina applicabile fosse quella contenuta nel d.lgs. 23/2015, cd. Jobs Act, in quanto il ricorrente, dopo essere stato occupato alle dipendenze dell'azienda in virtù di due contratti a tempo determinato,
è stato poi assunto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.04.2015 (art. 1, comma 2, d.lgs. citato). Negava il carattere ritorsivo e discriminatorio del licenziamento, non avendo il ricorrente allegato gli elementi volti a dimostrare la condotta arbitraria datoriale e la fattispecie discriminatoria.
11. La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'assunzione della prova orale alle udienze del 19.11.2020, 03.06.2021, 16.12.2021, 18.05.2022, 24.11.2022.
12. Prima di procedere alla disamina delle diverse questioni giuridiche, occorre ricostruire sinteticamente i fatti di causa rilevanti, alla luce delle produzioni documentali.
Pag. 10 di 21 Il ricorrente è stato assunto in data 18.11.2014 alle dipendenze della società resistente, con contratto a tempo determinato intermittente sottoscritto in data
17.11.2014, con decorrenza dal 18.11.2014 al 28.02.2015. Successivamente, il rapporto di lavoro tra le parti è proseguito in forza di altro contratto a tempo determinato intermittente, con decorrenza dal 01.03.2015 e scadenza al 31.05.2015.
In pendenza di tale ultima contrattazione, il rapporto di lavoro ha subito una modifica, divenendo un contratto a tempo indeterminato, avendo le parti sottoscritto l'accordo in data 27.03.2015 con decorrenza a partire dal 01.04.2015. In tutti e tre i differenti contratti, il è stato inquadrato nella qualifica di operaio di livello Pt_1
3J con mansioni di autista e applicazione del CCNL Logistica Trasporto Merci e
Industria. Tale la situazione sino al 28.01.2018. Ed invero, in data 02.05.2017, la ha aderito alla Conflavoro – PMI Confederazione Nazionale delle CP_1
Piccole e Medie Imprese, così dovendo applicare il CCNL Distribuzione Merci,
Logistica e dei servizi Privati della Conflavoro – PMI – Feisca – Fisals. Di tale vicenda, ne è stata data comunicazione al ricorrente in data 29.01.2018, informandolo delle modifiche del rapporto attuate, derivanti dalla nuova contrattazione collettiva, e del suo inquadramento nel livello 3. Contestualmente a tale comunicazione, il ricorrente ha sottoscritto un accordo, denominato “Verbale di conciliazione sindacale”, firmato presso la società tra il ricorrente, assistito da
, rappresentante di Feisca-Confsal, e la società datrice, assistita da Testimone_1
rappresentante di Conflavoro Pmi Lucca. Dunque, con tale accordo Testimone_2 il ricorrente ha dichiarato di “non avere più nulla a pretendere dalla Controparte_1
[... (a parte la retribuzione riferita al mese di gennaio 2018, ferie e permessi maturati e non goduti al 31 dicembre 2017, ratei di competenze ultramensili maturati al 31 dicembre 2017 e non corrisposti, segnatamente il rateo residuo della
14° mensilità, maturato dal 01 Luglio 2017 al 31 Dicembre 2017, che verrà erogata nel mese di Luglio 2018) per qualsiasi ragione o causa inerente l'intercorso rapporto di lavoro fino alla data del presente verbale, comprese quelle riferibili alle previsioni di cui agli art. 2087 e 2103 c.c., ovvero aventi ad oggetto il compenso o le differenze retributive derivanti dal lavoro ordinario, supplementare, straordinario, notturno, inquadramento, aumenti, scatti di anzianità, retribuzione
Pag. 11 di 21 variabile, premio di produzione o di risultato, trasferte, missioni, rimborsi, spese, bonus, una tantum, fringe benefit, aumenti programmati, arretrati a qualsivoglia titolo, premi, incentivi, indennità di qualsiasi tipo, maggiorazioni, mensilità aggiuntive, esercizio del diritto di precedenza, costituzione di qualsivoglia tipologia di nuovo e/o diverso rapporto di lavoro ed ogni altro credito che possa derivargli dalla Legge, dal CCNL applicato al rapporto od applicabile in ipotesi di diversa qualificazione, e rinuncia ad ogni eventuale pretesa nei confronti della
[...]
in relazione all'intercorso rapporto fino alla data del presente CP_1
verbale, il Lavoratore rinuncia altresì a qualsivoglia indennità e/o domanda di risarcimento danno, anche extracontrattuale e/o non patrimoniale.
3. Resta inteso che il Tfr maturato dal Lavoratore al 31 dicembre 2017, al netto di anticipazioni, è pari ad euro 5.008,10 e resta accantonato” (all. 2 di parte ricorrente e di parte resistente). Nel periodo ricompreso fra la metà del mese di maggio e il 18 giugno
2018, il ricorrente ha goduto di un periodo di ferie, relativamente al quale le parti riportano due circostanze contrastanti: il lavoratore ritiene che si tratti di un periodo di ferie imposto dal datore di lavoro, quest'ultimo nega, rilevando che il lavoratore abbia voluto usufruire delle ferie residue. Al rientro, il è stato adibito alle Pt_1
attività di pulizia e smaltimento dei rifiuti provenienti dai bagni chimici, episodio indicato come demansionamento dal ricorrente;
mentre parte resistente sostiene che si tratti di prestazione rientrante nelle mansioni di inquadramento del lavoratore.
Nelle date del 21.06.2018 e del 02.07.2018, la ha inviato la lettera di CP_1
contestazione di addebito e integrazione su fatti ivi contestati e che verranno analizzati in seguito. Ritenute le giustificazioni rese dal lavoratore insufficienti, la datrice di lavoro ha intimato il licenziamento per giusta causa in data 09.07.2018, ritenuto dal ricorrente ritorsivo e discriminatorio, sproporzionato e generico, riferiti a fatti non sussistenti.
13. Procedendo con ordine delle doglianze, occorre verificare se l'accordo sottoscritto tra le parti in data 28.01.2018, denominato verbale di conciliazione sindacale, sia valido.
Pag. 12 di 21 Dal tenore dell'accordo, si evince che lo stesso è finalizzato da una parte alla rinuncia di qualsiasi pretesa nei confronti della dall'altra Controparte_1 all'inibizione di esercizio da parte del lavoratore di diritti derivanti dal rapporto di lavoro sino al 31.12.2017 e indicati, ossia il compenso e le differenze retributive, la retribuzione supplementare, straordinaria, notturna, l'inquadramento, diversa qualificazione, aumenti, scatti di anzianità, retribuzione variabile, premio di produzione o di risultato, trasferte, missioni, rimborsi, spese, bonus, una tantum, fringe benefit, aumenti programmati, arretrati a qualsivoglia titolo, premi, incentivi, indennità di qualsiasi tipo, maggiorazioni, mensilità aggiuntive, esercizio del diritto di precedenza, costituzione di qualsivoglia tipologia di nuovo e/o diverso rapporto di lavoro ed ogni altro credito che possa derivargli dalla legge, dal CCNL applicato al rapporto di riferimento;
ma anche indennità e/o domanda di risarcimento danno, anche extracontrattuale e/o non patrimoniale.
14. La dichiarazione a “non avere più nulla a pretendere dalla è Controparte_1
una rinuncia del tutto generica, che non può essere ritenuta valida con riferimento alle pretese oggi avanzate, in particolare al riconoscimento del carattere subordinato del rapporto di lavoro e della nullità dei due contratti intermittenti a tempo determinato. Dal riconoscimento della subordinazione, infatti, derivano diritti che al lavoratore sono garantiti dalla legge e dal CCNL. La nullità del contratto rende il contratto stesso privo di effetti ab origine;
pertanto, non si tratta di una domanda oggetto di rinuncia, potendo la nullità essere sempre rilevata d'ufficio e fatta valere da chiunque vi abbia interesse. Inoltre, tra i diritti maturati rinunciati ed espressamente indicati, non sono rinunciabili nelle modalità seguite i diritti di anzianità, trattandosi di diritti indisponibili. Per tale parte dell'accordo, va richiamata la disposizione di cui all'art. 2113 c.c., secondo cui non sono valide le rinunzie che hanno per oggetto diritti del prestatore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi concernente i rapporti di lavoro.
All'ultimo comma, la norma ammette questo tipo di operazione solo laddove viene conclusa nei luoghi qualificabili come “sedi protette”, tassativamente indicati dal legislatore. Dunque, la conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le
Pag. 13 di 21 sedi protette, avente il carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente alla assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore (si veda Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza del 15.04.2025, n.
10065).
15. Tutti gli altri diritti a cui il ricorrente ha rinunciato, tra cui quelli nel presente procedimento rivendicati - l'inquadramento superiore e le differenze retributive (ivi inclusa la corresponsione delle ore di straordinario effettuate) - non sussistendo disposizioni di legge o del contratto collettivo ratione temporis applicabile contrarie, sono diritti disponibili;
pertanto, al lavoratore è sempre data la facoltà di rinunciare validamente al trattamento economico individuale, che non riguardi l'applicazione di disposizioni inderogabili stabilite dalla legge o dai contratti collettivi, né diritti indisponibili ex art. 2113 c.c.. Ne consegue che la pattuizione del verbale di conciliazione presso la sede aziendale non rende invalido l'accordo stesso, in quanto non è richiesta la sottoscrizione presso la cd. sedi protette tassativamente indicate dalla legge.
16. Tuttavia, trattandosi di rinuncia fatta durante il rapporto di lavoro e in assenza di concreta res litigiosa, è fisiologico domandarsi se questa sia stata frutto di una consapevole espressione di volontà negoziale da parte del lavoratore, contraente più debole nel rapporto. La documentata presenza sindacale, attestata dall'assistenza del rappresentante di Fesica-Confsal, suppone che il lavoratore sia stato adeguatamente informato sul contenuto dell'accordo e fosse consapevole dell'atto dispositivo da compiere. Tale circostanza non è stata smentita dal lavoratore, né è emerso il contrario dalla prova orale espletata. Ed invero, il teste collega di Tes_3
lavoro del ricorrente, interrogato sui capitoli di prova di cui al ricorso, ha dichiarato:
“Eravamo tutti presenti quando il sindacalista ha spiegato il documento. Riconosco il doc.n.2 come verbale di conciliazione e il doc.n.1 come modello di contratto”.
17. L'accordo, pertanto, è parzialmente nullo, nei termini sopra indicati.
18. Per quanto di interesse nel presente procedimento, occorre verificare la validità dei contratti intermittenti a tempo determinato, sottoscritti nelle date del 17.11.2014 e
01.03.2015.
Pag. 14 di 21 19. La disciplina ratione temporis applicabile, prevista dagli artt. 33-40 del d.lgs.
276/2003, modificato dalla l. n. 92/2012, prevede che il contratto di lavoro intermittente è un contratto, a tempo indeterminato o determinato, mediante il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi di categoria. L'art. 34 del d.lgs. citato prevede che tale tipo di contratto possa essere concluso con soggetti con più di 55 anni di età ovvero con meno di 24 anni di età. Si aggiunga che il CCNL di categoria applicato al tempo di riferimento non prevedeva il ricorso a tale tipologia di contratto, così dovendosi applicare la normativa generale.
20. Nel caso di specie, al momento della stipula dei due contratti intermittenti, il lavoratore (all'epoca di 43 anni di età) non possedeva il requisito anagrafico richiesto. Inoltre, è emerso nel corso dell'istruttoria che l'attività lavorativa prestata dal ricorrente si svolgesse con una certa continuità, che non giustifica il ricorso alla tipologia dei contratti analizzati. Ed invero, lo stesso rappresentante legale della società convenuta, interrogato sui capitoli di prova di cui al ricorso ha dichiarato:
“2) lavorava da lunedì al venerdì sempre anche quando non aveva il contratto a tempo determinato” “7) L'orario di lavoro era il seguente dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17. A volte dalle 7 alle 16, ma comunque lavorava sempre otto ore”.
21. Tuttavia, nel corso dell'istruttoria non sono stati provati elementi utili al calcolo delle retribuzioni effettivamente dovute al ricorrente sulla base della prestazione continuata, ovvero le retribuzioni differenti rispetto a quelle attestate dalla busta paga prodotte dalla datrice di lavoro. Non è, infatti, possibile calcolare le ore di straordinario svolte, le ferie e i permessi non goduti – peraltro tali diritti sono oggetto di rinuncia da parte del lavoratore, come sopra precisato.
22. In ogni caso, il rapporto di lavororo va considerato come unico sin dalla prima assunzione del 17.11.2014, essendosi svolto senza soluzione di continuità.
23. Proseguendo nel merito della domanda, relativamente al periodo intercorrente tra gennaio 2018 e luglio 2018, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del danno da demansionamento, avendo svolto mansioni superiori a quelle relative
Pag. 15 di 21 all'inquadramento attribuito ed essendo stato adibito a mansioni inferiori, al rientro del periodo di ferie sino al suo licenziamento.
24. Nel caso sottoposto al giudizio, i testimoni escussi hanno dichiarato in maniera contraddittoria che il ricorrente svolgesse solo attività di autista, taluni riferendo sia attività di autista sia di controllo mezzi, mentre altri dichiarando che in un primo momento il ricorrente ricopriva le mansioni di conducente, in un momento successivo – non ben precisato – che il ricorrente svolgeva attività inerenti e riconducibili al settore logistica. Tuttavia, tali dichiarazioni non trovano riscontro nella documentazione prodotta in atti. Pertanto, non risulta possibile delineare con certezza se al ricorrente spetti effettivamente un inquadramento superiore.
25. Inoltre, la mansione della pulizia e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dai bagni chimici, che avviene tramite aspirazione – circostanza non contestata – a cui è stato adibito al rientro delle ferie sino al licenziamento, rientra nell'inquadramento di
Terzo livello riconosciuto al ricorrente, come da CCNL Conflavoro applicato, dovendosi ricondurre alla dicitura “operatori di pompe di azionamento di torrette e conduttori di pompe di aspirazione di silos”.
26. Pertanto, risulta infondata la domanda relativa al demansionamento.
27. Infine, sull'impugnato licenziamento per giusta causa si osserva che i fatti contestati dal datore di lavoro, a fondamento della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, sono i seguenti: a) aver il lavoratore organizzato una riunione non autorizzata in data 18.06.2018 alle ore 07:30; b) aver intrattenuto i colleghi in data
19.06.2018, ritardando l'uscita del personale;
c) aver pronunciato frasi insubordinate nei confronti dei propri superiori in occasione di tali incontri e in altre occasioni anche con la committenza (in particolare: “tanto all'azienda di voi non importa nulla e se può vi frega” “quegli stronzi che fanno solo i loro interessi e che vi fregano lo stipendio, compreso quello scemo di che non capisce un cazzo e Per_1
gioca con le macchine invece di venire a lavorare e se le compra con i vostri soldi, vi prendo per il culo e non ve ne accorgete”; ad alcuni dipendenti delle committenze: “La non ha tutti i dipendenti a norma, non fa i lavori che gli CP_1
sono stati affidati, perché non gli controllate le attrezzature che hanno sul camion, tanto sicuramente qualcosa troverete per fargli la multa” e poi “controllate i
Pag. 16 di 21 cartelli che dicono di aver messo tanto non ci sono più così potete rifargli un'altra multa); d) aver omesso di segnalare la rottura di un tubo sul camion targato FJ852JN in dotazione, circostanza che ha comportato un richiamo formale da parte della stazione appaltante;
e) aver modificato i turni di lavoro in favore di due CP_4
colleghi, il figlio della compagna signor il suo amico signor;
f) Pt_4 Pt_5
non aver consegnato il reportage sul lavoro svolto durante la giornata (attività, orario e programma) dal 18 al 21 giugno 2018 al gestore del programma di pulizie
(contratto Tailorsan).
28. Di tali circostanze fattuali, la datrice di lavoro non ha dato alcun riscontro probatorio.
29. Procedendo per ordine, sulle contestate frasi pronunciate dal ricorrente e ivi negate, sul posto di lavoro e in sede di una sorta di “riunione non autorizzata”, si tengono in considerazione le dichiarazioni dei testi escussi. In particolare, Tes_3 interrogato sui capitoli di prova di cui al ricorso, ha dichiarato: “31) Al rientro il
[...]
un poco prima delle sette, inizio orario lavoro si è trattenuto per fare due Pt_1
chiacchere come sempre con noi colleghi 33) il 19 giugno a fine turno del Pt_1
io ero sul piazzale, in quanto dovevo organizzare il lavoro notturno e il in Pt_1 poco tempo lasciò i buoni lavoro, le chiavi del mezzo lasciando l'azienda.”;
[...]
, interrogato sui capitoli di prova di cui al ricorso, ha dichiarato: “31) La Tes_4 mattina ad inizio orario è prassi prima dell'inizio orario lavoro fare due chiacchere con i colleghi 32) Non è vero che io abbia riferito al che il turno di un Pt_1
collega era stato variato da notturno a mattutino. ADR Faccio presente che al rientro dalle ferie del io la mattina prima dell'inizio dell'orario di lavoro Pt_1
ho fatto due chiacchere con come con altri colleghi come è normale. ADR Pt_1
Non ho parlato con di qualcosa in particolare dal rientro dalle ferie. Pt_1
Abbiamo parlato di dove eravamo assegnati come lavoro e cose simili riguardanti il lavoro;
, interrogato sui capitoli di prova della memoria di comparsa, Testimone_5 ha dichiarato: “11) Posso confermare di aver sentito personalmente il Pt_1 dire: “quegli stronzi che fanno solo i loro interessi e che vi fregano lo stipendio, compresso quello scemo di che non capisce un cazzo e gioca le macchinine Per_1
invece di venire a lavorare e se le compra con i vostri soldi, vi prendono per il culo
Pag. 17 di 21 e non ve ne accorgete” Non ricordo la data precisa. Faccio presente che vi era un gruppetto di persone che era d'accordo sulle idee del nei confronti della Pt_1
dirigenza. Mi ricordo che del gruppetto facevano parte , Parte_6 Persona_2
, ed altri dei quali non ricordo il nome. Io non facevo
[...] Persona_3
parte del gruppetto, ma ho sentito tali affermazioni. Ero nel piazzale ad una distanza di 4/5 metri. Il parlava a voce alta.”; interrogato Pt_1 Tes_6
sui capitoli di prova di cui alla memoria di costituzione, ha affermato: “12) Il
[...]
avanti a me non diceva queste cose, le diceva davanti ad altre persone. Posso Pt_1
dire ciò in quanto poi le persone parlano. Nel gruppo di amicizie di lavoro del
[...]
c'era un certo che ha riferito tali cose. ADR La ST riferiva ciò Pt_1 Per_4
che diceva . ADR Preciso che le affermazioni di cui al cap. 11 venivano Pt_1 riferite sempre da ”. Per_4
Lo stesso rappresentante legale della società, ha Testimone_7
confermato che le frasi pronunciate dal ricorrente sono state riferite da soggetti terzi, dichiarando: “31) La , mi hanno riferito che Persona_5 Pt_7 Pt_1
parlava male di me. Faccio presente che erano voci che circolavano in azienda e mi sono state riferite un po' da tutti”.
30. Non risulta alcun elemento probatorio a sostegno della riunione non autorizzata,
oggetto di contestazione. Contrariamente alla percezione datoriale, cioè che emerge
è che le frasi pronunciate dal ricorrente siano frutto di uno sfogo personale, dovuto a un proprio malcontento – probabilmente per aver dovuto fruire il periodo di ferie residue nel periodo precedente – esternato ai colleghi, in parte concordi in tale sentimento manifestato. Non può tale vicenda ricondursi a un atteggiamento di insubordinazione da parte del nei confronti del proprio superiore. Pt_1
31. Ed invero, in tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso o meno la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono;
occorre altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del
Pag. 18 di 21 fatto medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento (Cass.
Civ., Sez. Lavoro, ordinanza n. 31202 del 2/11/2021).
32. Tali frasi – e, in particolar modo, le frasi pronunciate ai dipendenti delle
Committenze – non appaiono aver avuto delle conseguenze così gravi da negare gli elementi essenziali del rapporto fiduciario in modo tale da impedire, anche in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto di lavoro.
33. Sulla mancata segnalazione del tubo rotto sul camion in dotazione del ricorrente, il teste ha riferito, interrogata sui capitoli di prova della memoria di Testimone_8 costituzione “cap. 13 posso dire che il responsabile fanghi di mi CP_4
telefonò dicendomi che il mezzo di cui al cap. non funzionava. Il mezzo era in dotazione al ric., che non aveva avvisato l'azienda del problema. Portammo il mezzo a Firenze per ripararlo. ci fece un richiamo scritto”. Tuttavia, CP_4 nessun richiamo scritto è stato prodotto dall'azienda a sostegno di tale tesi né è possibile collocare il fatto a un determinato periodo.
34. Il cambio del tutto arbitrario, da parte del ricorrente, dei turni dei colleghi a lui cari,
è stato confermato dal teste che riporta un solo episodio: “ADR Circa Testimone_8
l'addebito relativo al cambio di servizio dei dipendenti figlio della Pt_4
compagna del ric., e , ricordo che verificai dai buoni di lavoro che il Pt_5
ed il si erano scambiati i servizi programmati per quel giorno, Pt_5 Pt_4
ed il mi disse che si erano accordati in tal senso col ric. Preciso che è Pt_5 importante rispettare i servizi programmati perché l'accesso alle stazioni dev'essere fatto dallo specifico dipendente, per motivi di sicurezza;
il mancato rispetto dei programmi del servizio può portare anche alla risoluzione del contratto.
ADR Non ricordo se e ebbero richiami per lo specifico Pt_4 CP_5 episodio”. Non è possibile, tuttavia, collocare tale episodio in un precisato momento e, al tempo, nessuna contestazione, nemmeno informale, è stata effettuata.
35. Non trova, poi, alcun riscontro documentale di come il mancato reportage del ricorrente, nel periodo indicato (“da lunedì fino a questa sera [rectius: giovedì]), abbia influito sui rapporti tra la società datrice di lavoro e la stazione appaltante. Il teste interrogata sui capitoli di prova della memoria di costituzione, Testimone_8 ha dichiarato: “cap. 13 […] Quanto a , ricordo che il ric. non rispettava il CP_3
Pag. 19 di 21 programma che gli preparavo, e soprattutto a fine giornata non mi forniva il report,
e io quindi non potevo predisporre il programma per il giorno successivo. Ciò determinò contestazioni da parte dei clienti a cui forniva i bagni chimici, CP_3
che noi dovemmo riferire a , che ci tolse un trimestre di provvigioni CP_3
perché a sua volta non aveva incassato dai propri clienti”, ma nessun riscontro documentale è emerso a sostegno del collegamento tra la condotta del – Pt_1
adibito soltanto nel mese di giugno a tali servizi - e il rimprovero da parte della
. CP_3
36. Alla luce di quanto sinora osservato, il fatto complessivamente addebitato al ricorrente non appare essere così grave da aver reso impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. Peraltro, il fatto materiale, così come prospettato, è da ritenersi in parte insussistente, in quanto le singole condotte – seppur in parte materialmente tenute – non appaiono avere alcun rilievo giuridicamente rilevante (sul punto Cass.,
Sez. Lavoro, 08.05.2019, n. 12174; Cassazione, ordinanza 07.02.2019, n. 3655).
37. Il licenziamento intimato va, pertanto, dichiarato illegittimo.
38. Va, quindi, condannata la a reintegrare il nel posto di Controparte_1 Pt_1 lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, inquadramento 3° Livello del CCNL Conflavoro applicato, dal 09.07.2018, data del licenziamento illegittimo, al giorno dell'effettiva reintegrazione, in misura pari a dodici mensilità, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello di reintegrazione.
39. Non risultano né allegati né provati sia l'aliunde perceptum sia l'aliunde percipiendum.
40. Le spese di lite, dunque, seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo gli importi minimi previsti dal D.M. del 10.03.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro.
P.Q.M.
➢ accerta e dichiara la parziale nullità dei contratti intermittenti a tempo determinato del 17.11.2014 e del 01.03.2015;
Pag. 20 di 21 ➢ accerta e dichiara la natura del rapporto lavoro di subordinato e continuativo tra le parti sin dal 17.11.2014 nella qualifica di operaio di livello 3J con mansioni di autista e applicazione del CCNL Logistica Trasporto Merci e
Industria fino al 31.12.2017 e poi di 3° livello CCNLL Distribuzione – Merci,
Logistica e dei servizi privati;
➢ accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato dalla resistente al ricorrente in data 09.07.2018;
➢ condanna la resistente a reintegrare il ricorrente Controparte_1 Parte_1
nel posto di lavoro e alla corresponsione di un'indennità risarcitoria,
[...] commisurataall'ultima retribuzione globale di fatto, inquadramento 3° Livello del CCNL Conflavoro applicato, dal 09.07.2018, data del licenziamento illegittimo, al giorno dell'effettiva reintegrazione, in misura pari a dodici mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello di reintegrazione;
➢ rigetta tutte le altre domande promosse dal ricorrente;
➢ condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 in favore del ricorrente , che si liquidano in € 4.629,00, oltre Parte_1
15% per spese generali, Iva qualora dovuta e CPA,
Pisa, 19.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 21 di 21