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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.40435/ 2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Parte_1
Scarinci, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Carlo Mirabello, 36
RICORRENTE E in Persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocata Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio Per_1 del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Racc. 7313, e con essa elettivamente
[...] domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n.29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell' . CP_1
RESISTENTE
all'udienza del 28.2.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti. Roma, 28.2.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso ex art.445 bis c.p.c. depositato in data 21.2.2024 e la ricorrente indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro di Roma e, premesso che si trovava nelle condizioni ex art.3 comma 3 legge 104/1992 e ex art.1 L.18/1980 e che aveva esperito con esito negativo l'iter amministrativo (domanda del 19.7.2023) contestava l'accertamento della Commissione medica e chiedeva l'accertamento dello stato di invalidità utile per il CP_1 riconoscimento delle condizioni ex art.3 comma 3 legge 104/1992 e della condizione di invalidità ex art.1 L.18/1980.. L' si costituiva contestando il ricorso e deducendo la correttezza CP_1 dell'accertamento della Commissione . CP_1
Veniva disposta CTU medico legale che accertava la non sussistenza delle condizioni ex art.3 comma 3 L.104/1992 e ex art.1 L.18/1980. Con atto tempestivamente depositato in data 7.10.2024 la parte ricorrente contestava le conclusioni del CTU e con successivo ricorso depositato in data 6.11.2024 e ritualmente notificato a , la parte ricorrente adiva il CP_1 giudice del lavoro per sentire accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 e ex art.1 L.18/1980. Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di CP_1 idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso. Alla prima udienza del 28.2.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO
Infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso avendo la parte ricorrente specificamente contestato le risultanze della CTU esperita in sede di procedimento ex art.445 bis C.P.C . Tuttavia nel merito la domanda deve essere rigettata per mancanza dei requisiti medico-legali.
Al riguardo parte ricorrente lamenta che il CTU della fase di ATP non avrebbe adeguatamente valutato le patologie sofferte dalla ricorrente e le certificazioni allegate con particolare riguardo alla valutazione geriatrica multidimensionale del 10.1.2024 . Tuttavia tali doglianze non sono fondate. Le conclusioni formulate dal CTU nell'elaborato peritale depositato in sede di ATP - che conseguono ad opportuni ed approfonditi accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile - possono esser condivise e poste a base della decisione e alle stesse pertanto questo giudice si riporta integralmente. In sede di relazione la CTU dott.ssa ha infatti esaminato tutta la Persona_2 documentazione medica allegata da parte ricorrente richiamandola in sede di relazione ivi compresa la valutazione geriatrica multidimensionale del
10.1.2024 . La CTU ha poi fondato il suo parere anche sulla base dell'esame obiettivo effettuato che ha accertato:
“Soggetto di anni 78 in mediocri condizioni generali. Statura cm 155; peso kg 62. Colorito roseo della cute, mucose normoirrorate;
pannicolo adiposo rappresentato;
sistema linfoghiandolare superficiale clinicamente indenne. L'esame clinico dei vari organi e apparati, esplorati con i comuni mezzi di indagine, non evidenzia elementi degni di rilievo medico legale, ove si eccettui:
Capo: normoconformato. Globi oculari in asse, pupille isocoriche ed isocicliche normoreagenti alla luce e all'accomodazione. Mucose visibili apparentemente normoidratate. Collo cilindrico, mobile;
assenza di turgore delle giugulari o di soffi carotidei. Tiroide in sede, di consistenza parenchimatosa. Torace: emitoraci simmetrici, espansibili con gli atti del respiro con apici alla prominente;
basi mobili. MV ridotto su tutto l'ambito con FVT normotrasmesso. Non rumori aggiunti.
Apparato cardiocircolatorio: aia cardiaca apparentemente nei limiti. Azione ritmica, toni ovattati su tutti i focolai di ascoltazione;
pause libere. F.C. 80/m. P.A. 130/80 mmHg. Polsi arteriosi periferici normopulsanti. Non edemi declivi. Addome: esito cicatriziale di pregressa appendicectomia. Trattabile, non dolente alla palpazione superficiale e profonda;
assenza di reticoli venosi superficiali. Organi ipocondriaci nei limiti. Muphy negativo. Manovra del Giordano bilateralmente negativa;
punto cistico non dolente;
non dolenti i punti ureterali;
non ballottamento renale.
Apparato osteoarticolare: spinalgie pressorie diffuse prevalenti in sede cervico-lombare con limitazione dei movimenti del capo e del tronco di circa 1/3. Deficitaria l'articolarità delle coxo-femorali e delle ginocchia di ¼; rigidità funzionale della spalla destra. Deambulazione autonoma con appoggio monolaterale;
passaggi posturali difficoltosi. Instabilità posturale.
Esame neuropsichico: nulla ai nervi cranici;
sfumata emisindrome sensitivo-motoria destra.
In Romberg oscillazioni non sistematizzate. Sul versante psichico, soggetto lucido, orientato nel tempo e nello spazio;
contegno adeguato e comportamento congruo;
deficit della memoria recente;
tono dell'umore lievemente deflesso;
non rallentamento ideo-motorio.” La CTU ha poi precisato : “La Signora è risultata, attualmente, Parte_1 affetta da sfumata emisindrome, prevalentemente motoria destra, da pregresso minor stroke in un quadro di microvasculopatia ischemica cronica;
artrosi ed osteopenia polidistrettuale;
esiti di lesione subtotale del tendine del sovraspinoso e sottoscapolare della spalla destra;
ipertensione arteriosa in trattamento;
ateromasia carotidea non emodinamicamente significativa. Come è noto, l'indennità di accompagnamento è un beneficio economico svincolato da qualsiasi limite reddituale concesso quindi al solo titolo della menomazione, in quanto considerato una forma di ristoro diretto ad alleviare il danno economico supportato dal nucleo familiare di un soggetto affetto da infermità di tale gravità da renderlo dipendente in maniera continuativa dall'assistenza di terze persone. I requisiti medico legali per accedere all'indennità sono, quindi, rappresentati, in alternativa, o dall'impossibilità ad autonoma deambulazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o dalla necessità di assistenza continuativa non essendo l'invalido in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, fermo restando il diritto per i soggetti riconosciuti ciechi assoluti. Per quanto concerne il significato della definizione “necessità di assistenza continua”, si deve precisare che non possono essere presi in considerazione i casi in cui le infermità accertate inducano la necessità di un ausilio saltuario e limitato nel tempo quale la somministrazione di farmaci o l'esecuzione di particolari terapie, considerato che l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana.
Utili in tal senso, ai fine della valutazione medico legale ed al di là di quanto constatabile in sede di visita peritale, le risultanze degli accertamenti specialistici che documentano un complesso morboso comunque non invalidante nei termini di legge tenuto conto che non è totalmente compromessa la autonomia deambulatoria e, in linea più generale, senza che comunque si ravvisi necessità di assistenza continua per svolgere gli atti del vivere quotidiano per funzioni cognitive – MMSE 22.7/30 - età-correlate.
Per quanto finora esposto, ritengo che, il complesso patologico, posto in diagnosi, NON sia tale da concretizzare le condizioni di cui all'art. 1 della legge 18/80, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento e, contestualmente, NON sia tale da configurare uno status di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92.”
Poco rilevanti appaiono quindi i rilevi avanzati dal difensore di parte ricorrente avendo la CTU esaminato tutta la documentazione allegata , avendo effettuato la visita medica sulla persona della ricorrente ed avendo motivato analiticamente le sue conclusioni anche sulla base dei dati acquisiti in sede di visita peritale . Parte ricorrente non ha allegato ulteriore documentazione successiva alla visita medica effettuata dalla CTU in sede di ATP che contrasti con detto accertamento della CTU .
In assenza pertanto di una documentazione medica ulteriore e successiva che evidenzi un errato giudizio da parte della CTU, che ha richiamato tutta la documentazione medica allegata e visionata e ha spiegato le ragioni poste a fondamento del suo giudizio, le conclusioni della CTU della fase di ATP devono essere condivise senza necessità di ulteriori consulenze mediche di approfondimento e deve quindi ritenersi che non sussistano le condizioni ex art.3 comma 3 legge 104/1992 e ex art.1 L.18/1980. Per tale motivo il ricorso deve essere rigettato. Le spese devono essere compensate avuto riguardo ai redditi dichiarati da parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti. Roma, 28.2.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.40435/ 2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Parte_1
Scarinci, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Carlo Mirabello, 36
RICORRENTE E in Persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocata Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio Per_1 del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Racc. 7313, e con essa elettivamente
[...] domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n.29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell' . CP_1
RESISTENTE
all'udienza del 28.2.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti. Roma, 28.2.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso ex art.445 bis c.p.c. depositato in data 21.2.2024 e la ricorrente indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro di Roma e, premesso che si trovava nelle condizioni ex art.3 comma 3 legge 104/1992 e ex art.1 L.18/1980 e che aveva esperito con esito negativo l'iter amministrativo (domanda del 19.7.2023) contestava l'accertamento della Commissione medica e chiedeva l'accertamento dello stato di invalidità utile per il CP_1 riconoscimento delle condizioni ex art.3 comma 3 legge 104/1992 e della condizione di invalidità ex art.1 L.18/1980.. L' si costituiva contestando il ricorso e deducendo la correttezza CP_1 dell'accertamento della Commissione . CP_1
Veniva disposta CTU medico legale che accertava la non sussistenza delle condizioni ex art.3 comma 3 L.104/1992 e ex art.1 L.18/1980. Con atto tempestivamente depositato in data 7.10.2024 la parte ricorrente contestava le conclusioni del CTU e con successivo ricorso depositato in data 6.11.2024 e ritualmente notificato a , la parte ricorrente adiva il CP_1 giudice del lavoro per sentire accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 e ex art.1 L.18/1980. Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di CP_1 idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso. Alla prima udienza del 28.2.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO
Infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso avendo la parte ricorrente specificamente contestato le risultanze della CTU esperita in sede di procedimento ex art.445 bis C.P.C . Tuttavia nel merito la domanda deve essere rigettata per mancanza dei requisiti medico-legali.
Al riguardo parte ricorrente lamenta che il CTU della fase di ATP non avrebbe adeguatamente valutato le patologie sofferte dalla ricorrente e le certificazioni allegate con particolare riguardo alla valutazione geriatrica multidimensionale del 10.1.2024 . Tuttavia tali doglianze non sono fondate. Le conclusioni formulate dal CTU nell'elaborato peritale depositato in sede di ATP - che conseguono ad opportuni ed approfonditi accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile - possono esser condivise e poste a base della decisione e alle stesse pertanto questo giudice si riporta integralmente. In sede di relazione la CTU dott.ssa ha infatti esaminato tutta la Persona_2 documentazione medica allegata da parte ricorrente richiamandola in sede di relazione ivi compresa la valutazione geriatrica multidimensionale del
10.1.2024 . La CTU ha poi fondato il suo parere anche sulla base dell'esame obiettivo effettuato che ha accertato:
“Soggetto di anni 78 in mediocri condizioni generali. Statura cm 155; peso kg 62. Colorito roseo della cute, mucose normoirrorate;
pannicolo adiposo rappresentato;
sistema linfoghiandolare superficiale clinicamente indenne. L'esame clinico dei vari organi e apparati, esplorati con i comuni mezzi di indagine, non evidenzia elementi degni di rilievo medico legale, ove si eccettui:
Capo: normoconformato. Globi oculari in asse, pupille isocoriche ed isocicliche normoreagenti alla luce e all'accomodazione. Mucose visibili apparentemente normoidratate. Collo cilindrico, mobile;
assenza di turgore delle giugulari o di soffi carotidei. Tiroide in sede, di consistenza parenchimatosa. Torace: emitoraci simmetrici, espansibili con gli atti del respiro con apici alla prominente;
basi mobili. MV ridotto su tutto l'ambito con FVT normotrasmesso. Non rumori aggiunti.
Apparato cardiocircolatorio: aia cardiaca apparentemente nei limiti. Azione ritmica, toni ovattati su tutti i focolai di ascoltazione;
pause libere. F.C. 80/m. P.A. 130/80 mmHg. Polsi arteriosi periferici normopulsanti. Non edemi declivi. Addome: esito cicatriziale di pregressa appendicectomia. Trattabile, non dolente alla palpazione superficiale e profonda;
assenza di reticoli venosi superficiali. Organi ipocondriaci nei limiti. Muphy negativo. Manovra del Giordano bilateralmente negativa;
punto cistico non dolente;
non dolenti i punti ureterali;
non ballottamento renale.
Apparato osteoarticolare: spinalgie pressorie diffuse prevalenti in sede cervico-lombare con limitazione dei movimenti del capo e del tronco di circa 1/3. Deficitaria l'articolarità delle coxo-femorali e delle ginocchia di ¼; rigidità funzionale della spalla destra. Deambulazione autonoma con appoggio monolaterale;
passaggi posturali difficoltosi. Instabilità posturale.
Esame neuropsichico: nulla ai nervi cranici;
sfumata emisindrome sensitivo-motoria destra.
In Romberg oscillazioni non sistematizzate. Sul versante psichico, soggetto lucido, orientato nel tempo e nello spazio;
contegno adeguato e comportamento congruo;
deficit della memoria recente;
tono dell'umore lievemente deflesso;
non rallentamento ideo-motorio.” La CTU ha poi precisato : “La Signora è risultata, attualmente, Parte_1 affetta da sfumata emisindrome, prevalentemente motoria destra, da pregresso minor stroke in un quadro di microvasculopatia ischemica cronica;
artrosi ed osteopenia polidistrettuale;
esiti di lesione subtotale del tendine del sovraspinoso e sottoscapolare della spalla destra;
ipertensione arteriosa in trattamento;
ateromasia carotidea non emodinamicamente significativa. Come è noto, l'indennità di accompagnamento è un beneficio economico svincolato da qualsiasi limite reddituale concesso quindi al solo titolo della menomazione, in quanto considerato una forma di ristoro diretto ad alleviare il danno economico supportato dal nucleo familiare di un soggetto affetto da infermità di tale gravità da renderlo dipendente in maniera continuativa dall'assistenza di terze persone. I requisiti medico legali per accedere all'indennità sono, quindi, rappresentati, in alternativa, o dall'impossibilità ad autonoma deambulazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o dalla necessità di assistenza continuativa non essendo l'invalido in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, fermo restando il diritto per i soggetti riconosciuti ciechi assoluti. Per quanto concerne il significato della definizione “necessità di assistenza continua”, si deve precisare che non possono essere presi in considerazione i casi in cui le infermità accertate inducano la necessità di un ausilio saltuario e limitato nel tempo quale la somministrazione di farmaci o l'esecuzione di particolari terapie, considerato che l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana.
Utili in tal senso, ai fine della valutazione medico legale ed al di là di quanto constatabile in sede di visita peritale, le risultanze degli accertamenti specialistici che documentano un complesso morboso comunque non invalidante nei termini di legge tenuto conto che non è totalmente compromessa la autonomia deambulatoria e, in linea più generale, senza che comunque si ravvisi necessità di assistenza continua per svolgere gli atti del vivere quotidiano per funzioni cognitive – MMSE 22.7/30 - età-correlate.
Per quanto finora esposto, ritengo che, il complesso patologico, posto in diagnosi, NON sia tale da concretizzare le condizioni di cui all'art. 1 della legge 18/80, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento e, contestualmente, NON sia tale da configurare uno status di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92.”
Poco rilevanti appaiono quindi i rilevi avanzati dal difensore di parte ricorrente avendo la CTU esaminato tutta la documentazione allegata , avendo effettuato la visita medica sulla persona della ricorrente ed avendo motivato analiticamente le sue conclusioni anche sulla base dei dati acquisiti in sede di visita peritale . Parte ricorrente non ha allegato ulteriore documentazione successiva alla visita medica effettuata dalla CTU in sede di ATP che contrasti con detto accertamento della CTU .
In assenza pertanto di una documentazione medica ulteriore e successiva che evidenzi un errato giudizio da parte della CTU, che ha richiamato tutta la documentazione medica allegata e visionata e ha spiegato le ragioni poste a fondamento del suo giudizio, le conclusioni della CTU della fase di ATP devono essere condivise senza necessità di ulteriori consulenze mediche di approfondimento e deve quindi ritenersi che non sussistano le condizioni ex art.3 comma 3 legge 104/1992 e ex art.1 L.18/1980. Per tale motivo il ricorso deve essere rigettato. Le spese devono essere compensate avuto riguardo ai redditi dichiarati da parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti. Roma, 28.2.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso