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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/04/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 544/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 544/2018 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale titolare firmataria Parte_1 C.F._1
dell'impresa individuale (P.IVA ), rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_1
dall'avv. Alessandro Baroncelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Arona (NO) corso Liberazione n. 35
PARTE ATTRICE
Contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Laura Borgna ed C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in OR, via avv. G. Luigi
Borgna n 12
PARTE CONVENUTA
nonché contro
(P.IVA , in persona Controparte_3 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Franchi e pagina 1 di 20 Consolata TI GL ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Riccardo Silvestri in Novara, Corso Cavour n. 2
PARTE TERZA CHIAMATA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza e diversa eccezione e deduzione, così
giudicare: Nel merito In via principale: 1) Accertare che i danni subiti dalla signora , Parte_1
personalmente e quale titolare firmataria della ditta individuale di , sono Pt_2 Parte_1
conseguenza diretta dell'allagamento avvenuto in OR (presso i locali locati dalla stessa) in
data 19.05.2017; 2) Accertare e dichiarare che l'evento dannoso avvenuto in OR in data
19.05.2017 è imputabile alla condotta negligente tenuta dai signori e Controparte_1 CP_2
per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarli al risarcimento dei danni
[...]
diretti ed indiretti cagionati all'attività della signora per complessivi e residui euro Parte_1
126.260,00, e ciò ai sensi dell'art. 2043 c.c., o nella minore o maggiore somma che verrà accertata in
corso di causa, o in via equitativa ritenuta di giustizia;
3) Accertare che l'evento dannoso del
19.05.2017 ha cagionato alla signora un danno immateriale all'immagine e alla Parte_1
professionalità della medesima per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare i signori
e tenuti al risarcimento del danno cagionato e, Controparte_1 Controparte_2
conseguentemente, condannarli al pagamento della somma di euro 40.000,00 a favore di parte
attrice o della minore o maggiore somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa. Con
vittoria di spese e compensi, oltre al 15 % rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a.
come per legge e alle successive occorrende. In via istruttoria: - si chiede di essere autorizzati alla
pagina 2 di 20 produzione della documentazione contabile richiesta dal C.T.U. Dott. nell'elaborato Persona_1
datato 22.09.2021, affinché il medesimo C.T.U. sia nelle condizioni di espletare l'incarico
conferitogli; in subordine, si chiede il rinnovo della CTU tecnico-contabile volta ad accertare, allo
stato degli atti: l'entità del danno subito dalla signora a seguito dell'allagamento del Parte_1
19.05.2017 sotto il profilo degli incassi, delle spese e degli utili;
se i danni accertati in riferimento
all'attività condotta dall'attrice siano conseguenza diretta e/o indiretta dell'allagamento del
19.05.2017 occorso in OR, presso i locali di piazza Mora e Gibin 15; se i danni accertati e
sofferti da parte attrice possano qualificarsi quali voci di danno emergente, lucro cessante e perdita
di chance di guadagno;
- si insiste, ove occorra, per l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi,
dedotti nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. datata 28.12.2018 per interpello e testi, con i
testimoni ivi indicati;
- in caso di reiterazione da parte della convenuta delle istanze istruttorie
formulate nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. datata 28.12.2018, ci si oppone
all'ammissione per i motivi esposti nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. datata
21.01.2019, chiedendo, nella denegata ipotesi di ammissione, di essere ammessi a prova contraria
per interpello e testi dedotta nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. datata 21.01.2019 con i
testi ivi indicati.”
Conclusioni di parte convenuta:
“--reiectis contrariis,- premesse le declaratorie del caso, nel merito : in via principale: respingersi
ogni domanda attorea perchè del tutto infondata in fatto ed in diritto In via subordinata: nella
denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande attoree: ---- dichiararsi tenuta e
condannarsi la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_4
garantire e tenere indenni i convenuti , da ogni avversa pretesa risarcitoria e quindi a garantire e
manlevare e per ogni importo che fossero condannati a Controparte_1 Controparte_2
pagare all'attrice in dipendenza del fatto oggetto del presente giudizio (dedotto quanto dalla Zurigo
pagina 3 di 20 già versato, ante causam, quale acconto, ( € 34.000,00) o alla stessa versato direttamente dai
convenuti che hanno a lei girato (quale rimborso di spese riparatorie dell'immobile da lei effettuate)
la somma di euro 9.900,0 ( ved docc 9-10-11 ) a loro trasmessa dalla Zurigo per i danni all'immobile
) In ogni caso: Con favore delle spese e competenze del giudizio.”
Conclusioni di parte terza chiamata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE: respingere ogni domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e per
l'effetto respingere ogni domanda di manleva formulata dai convenuti nei confronti di , con CP_3
espressa riserva di ripetizione di quanto eventualmente indebitamente pagato da per il CP_3
sinistro dedotto in causa. IN VIA SUBORDINATA: dato atto del pagamento da parte di CP_3
dell'importo di € 34.000,00 a favore degli attori e di € 2.000,00 a favore dei convenuti per i fatti per
cui è causa respingere ogni ulteriore domanda proposta dall'attrice nei confronti dei convenuti
perché infondata in fatto ed in diritto e di conseguenza respingere ogni domanda di garanzia e
manleva proposta dai Signori nei confronti di . Con vittoria di CP Controparte_4
spese, diritti ed onorari di causa. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata e
non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dall'attrice nei confronti
dei Signori dichiarare tenuta a mantenere indenne ed a CP Controparte_3
manlevare i convenuti nei limiti di copertura e singoli massimali della garanzia assicurativa
prestata per i soli danni materiali e diretti e per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni
dell'utilizzo di beni o di attività e nei limiti di quanto rigorosamente provato in punto an e quantum
debeatur, al netto di ogni scoperto, franchigia e limite di indennizzo e della somma di € 36.000,00
già versata. Spese di lite quantomeno compensate. IN VIA ISTRUTTORIA: Respingere l'istanza
attorea di integrazione documentale confermando l'ordinanza del 10.12.2021.”
pagina 4 di 20 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP
, per sentirli condannare al risarcimento ex art. 2043 c.c. dei danni patiti in Controparte_2
conseguenza dell'allagamento verificatosi in data 19.5.2017, all'interno dell'immobile condotto in locazione ad uso commerciale - sito in OR (NO) Piazza Mora e Gibin n.
15, di proprietà dei convenuti - dovuto ad un'infiltrazione di acqua proveniente dal tetto di copertura e dai canali di gronda, che non riuscivano a far fluire le acque piovane per la presenza di fogliame e altro materiale, evento ritenuto imputabile alla condotta negligente della proprietà , per non avere provveduto alla dovuta attività di pulizia. CP
Con comparsa depositata in data 22.5.2018, si sono costituiti in giudizio i sig.ri , CP
domandando in via preliminare di volere disporre, ai sensi dell'art. 269, comma 2 c.p.c., lo spostamento della prima udienza, allo scopo di consentire la citazione in giudizio di
[...]
, per essere dalla stessa garantiti e tenuti indenni da Controparte_3
qualsivoglia onere risarcitorio e chiedendo, nel merito, l'integrale rigetto delle domande attoree in quanto infondate sia nell'an che nel quantum, non essendo loro ascrivibile alcuna responsabilità in relazione all'evento occorso, verificatosi in conseguenza di un fatto fortuito ed imprevedibile, costituito da un improvviso nubifragio con precipitazioni eccezionali di pioggia e grandine ed essendo, altresì, ingiustificate le richieste risarcitorie, in relazione sia alle singole voci di danno che alle relative quantificazioni.
Con provvedimento del 24.5.2018 è stata autorizzata la chiamata del terzo così come richiesta da parte convenuta e, con comparsa depositata in data 27.9.2018, si è costituita in giudizio la terza chiamata, aderendo alla posizione assunta dai convenuti e concludendo, in via principale, per il rigetto delle domande attoree e concludendo, in via subordinata, dato atto del pagamento della somma di € 34.000,00 a favore dell'attrice e di € 2.000,00 a favore dei convenuti, per il rigetto di ogni ulteriore domanda proposta dalla sig.ra in quanto Pt_1
pagina 5 di 20 infondata e, conseguentemente, di ogni domanda di garanzia e manleva formulata dai convenuti, con vittoria delle spese di giudizio. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree,
[...]
ha chiesto di essere condannata alla manleva nei limiti di Controparte_3
copertura e dei singoli massimali della garanzia assicurativa prestata per i soli danni materiali e diretti e per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni o di attività, nei limiti di quanto provato in punto an e quantum debeatur, al netto di ogni scoperto, franchigia e limite di indennizzo e della somma di € 36.000,00 già versata.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, attraverso l'assunzione di prove orali.
Inoltre, si è dato corso ad una c.t.u. contabile, che non è stata tuttavia completata, a causa dell'assenza di idonea documentazione a supporto.
***
Le domande attoree sono parzialmente fondate e meritano accoglimento per le ragioni e nei limiti che seguono.
1. La responsabilità dei convenuti
A fondamento della propria pretesa risarcitoria, parte attrice ha dedotto:
- di condurre in locazione ad uso diverso da quello abitativo, a far data dall'1.3.2012,
l'immobile di proprietà delle parti convenute sito in OR (NO), Piazza Mora e Gibin
n. 15, identificato al Catasto al foglio 31, mappale 9948, sub. 9, in forza di regolare contratto di locazione, registrato in OR (NO) in data 7.3.2012 al n. 502 mod. 3, nel quale ha avviato un centro estetico denominato Pt_2
- che, in data 19.5.2017, all'interno dei locali oggetto di locazione, si è verificato un forte allagamento per il quale si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, affinché gli stessi potessero essere rimessi in sicurezza e ripristinati dallo scolo delle acque;
pagina 6 di 20 - che l'acqua che ha invaso i locali proveniva dall'alloggio sovrastante e posto al piano primo e precisamente dal tetto di copertura e dai canali di gronda, che non riuscivano a far fluire le acque piovane per la presenza di fogliame e altro materiale;
- che detta circostanza, riferita alle cause dell'allagamento, è stata confermata dai Vigili del
Fuoco, i quali nel verbale di intervento hanno riportato che i locali locati si erano allagati a causa di una forte infiltrazione di acqua proveniente dal tetto di copertura che scolava all'interno, attraverso la controsoffittatura in cartongesso;
- che gli agenti intervenuti sul posto, infatti, hanno accertato la presenza di materiale che ostruiva lo scolo delle acque piovane;
- che è emerso, quindi, che i convenuti non aveva provveduto alla idonea pulizia del tetto e dei canali di gronda, comunque inaccessibili all'attrice, posto che gli stessi Vigili del Fuoco
hanno potuto accedervi solo attraverso l'appartamento posto al piano primo;
- che, nell'immediatezza del fatto, l'allagamento ha provocato disagi alla propria attività
commerciale/artigianale, essendosi reso necessario evacuare i locali, allontanare le clienti già
sottoposte in quel momento a trattamenti estetici e quelle ancora in sala di attesa, con conseguente perdita di guadagni;
- che del fatto è stata data immediata notizia alla proprietà, la quale ha provveduto senza ritardo all'apertura di un sinistro presso l'assicurazione , posto che l'immobile era CP_3
assicurato per la responsabilità civile e danni a terzi;
- che, in data 29.5.2017, è stato concordato ed eseguito un sopralluogo presso i locali oggetto di allagamento con il perito della compagnia di assicurazioni, il quale, preso atto della situazione, ha autorizzato la sig.ra a far predisporre i preventivi di spesa per il Pt_1
ripristino di quanto danneggiato ovvero – qualora ciò fosse risultato non più conveniente in termini economici – ad ottenere la valutazione del valore d'uso di quanto danneggiato ed inservibile;
pagina 7 di 20 - di avere provveduto a proprie spese all'integrale ristrutturazione dei locali, mediante diversi interventi per rendere l'immobile idoneo all'uso per cui era stato preso in locazione, avendo l'allagamento provocato danni anche alla struttura e agli arredi del centro estetico;
- che, oltre a quanto sopra, ad avere subito un particolare danneggiamento sono stati i macchinari UW, IS RF, OL utilizzati dal centro estetico, che venivano investiti dagli scrosci d'acqua provenienti dalla controsoffittatura, con ricadute anche in termini di ricavi dei mesi successivi;
- che, in particolare, i danni subiti dalle apparecchiature sopra menzionate ammontano ad euro 50.870,00, a cui deve essere aggiunto il costo di euro 995,00 per il trasporto delle stesse presso le sedi di competenza dei tecnici, costo che la compagnia di assicurazioni aveva garantito di rimborsare;
- che i macchinari danneggiati dall'allagamento sono rimasti dal giorno del fatto fino al
20.10.2017 (giorno in cui è intervenuto il parziale risarcimento, comunque, non sufficiente né
a coprire i costi di ripristino dei macchinari né a consentirne un nuovo acquisto) inutilizzati ed inutilizzabili in quanto inservibili, con la logica conseguenza che essi non sono stati più
idonei a produrre reddito;
- di essere, anzi, stata costretta a rimborsare dei pacchetti di trattamenti già venduti ad alcune clienti a causa dell'impossibilità di effettuarli in assenza della strumentazione idonea;
- che quanto sopra ha comportato, di fatto, la perdita in generale della clientela rivoltasi poi stabilmente ad altri centri estetici, verosimilmente per ragioni di comodità e convenienza pratica;
- che il fatturato del centro estetico ha infatti subito nei mesi successivi un drastico calo,
proprio per l'improvvisa mancanza di clientela e di possibilità di reintegrarla;
- che, a causa delle oggettive difficoltà di garantire l'adempimento con le clienti che avevano già prenotato e pagato alcuni trattamenti anche tramite le vendite su , si è vista CP_5
pagina 8 di 20 bloccare le vendite online su quel sito, essendo questa la politica di Groupon a tutela del consumatore, con conseguente danno alla propria immagine;
- che, in un piccolo centro come OR (NO), infatti, la notizia della incapacità del centro estetico di accettare clientela e di offrire i servizi sperati ha generato in Pt_2
automatico un danno all'immagine e alla professionalità.
Sulla base di tali premesse, parte attrice ha convenuto in giudizio e CP CP_2
, per sentirli condannare ai sensi dell'art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni diretti ed
[...]
indiretti per complessivi € 128.060,00 (già decurtata la somma di € 25.500,00 quale acconto percepito in data 20.10.2017 dalla per il risarcimento dei danni materiali ai macchinari CP_3
e l'acconto di € 8.500,00 versato dalla medesima compagnia di assicurazione sempre in data
20.10.2017 a titolo di danno indiretto subito dall'attività imprenditoriale), somma successivamente rideterminata, con memoria ex art. 183, comma 6 n. 1) c.p.c. del 30.11.2018, in
€ 126.260,00, atteso l'ulteriore versamento in corso di causa dell'importo di € 1.800,00.
ha, altresì, agito in via risarcitoria per ottenere il ristoro del danno all'immagine e Parte_1
alla professionalità, quantificato nella misura di € 40.000,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
Tanto premesso, l'azione esercitata in giudizio da parte attrice deve essere qualificata quale domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2051 c.c., norma secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Invero, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è basata sulla presunzione di colpa nei confronti di colui che ha il dovere di custodia sulla cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta,
conduttore, ecc. e può riguardare anche i danni che dipendono dall'insorgere nella cosa in custodia di un agente dannoso, come nel caso di infiltrazioni di acqua da un immobile ad un altro (ex pluribus vd. Cassazione civile sez. III, 26/05/1993, n. 5925; Tribunale Lamezia Terme
pagina 9 di 20 sez. I, 31/07/2023, n.648; Tribunale Crotone sez. I, 07/10/2021, n.808; Tribunale Reggio Calabria
sez. II, 06/09/2011).
Il fondamento della responsabilità prevista dall'articolo 2051 c.c. deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che “posto che la responsabilità di cui
all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, e prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, è
sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno
dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la res ed il custode, mentre grava su quest'ultimo
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato dal fatto naturale, dal fatto del
danneggiato o di un terzo, connotato dai requisiti dell'imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista
oggettivo, che si pone in relazione causale con l'evento di danno, non interrompendo il nesso causale
fra la cosa e l'evento, ma sovrapponendosi allo stesso e degradando la res a mera occasione” (così
Cassazione civile sez. III, 07/09/2023, n. 26142).
Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che, in data 19.5.2017, nei locali dell'immobile sito in OR (NO) alla Piazza Mora e Gibin n. 15, di proprietà di parte convenuta e condotto in locazione ad uso commerciale da , si è verificato un allagamento, Parte_1
dovuto ad una infiltrazione di acqua proveniente dall'alloggio sovrastante posto al primo piano, di titolarità dei convenuti e in allora sfitto - circostanze tutte dedotte dall'attrice e non contestate - e precisamente dal tetto di copertura e dai canali di gronda, che non riuscivano a far fluire le acque piovane in quanto ostruiti.
Parte attrice, pertanto, ha assolto il proprio onere probatorio, risultando dimostrato in giudizio tanto il rapporto di custodia, quanto la circostanza della derivazione del danno dalla cosa.
pagina 10 di 20 La responsabilità è ascritta, dall'attrice, ai convenuti, i quali non avrebbero provveduto alla idonea pulizia del tetto e dei canali, inaccessibili alla conduttrice, tanto è vero che i Vigili del
Fuoco giunti sul posto nell'immediatezza del fatto hanno potuto accedervi solo grazie all'intervento del fratello dei proprietari.
Costituitisi in giudizio, i sig.ri hanno contestato ogni addebito, deducendo che CP
l'evento dannoso si sarebbe verificato in conseguenza di un fatto assolutamente fortuito ed imprevedibile, costituito da un improvviso nubifragio con precipitazioni eccezionali di pioggia e grandine.
Orbene, costituisce circostanza pacifica il fatto che nei mesi precedenti all'evento del 19.5.2017
si verificarono anche altri forti temporali e precipitazioni meteoriche, a seguito delle quali
“all'interno dei locali locati dalla si erano già verificate infiltrazioni di acqua dal tetto che Pt_1
avevano arrecato danni ma non dell'entità dell'ultimo evento per cui è causa. Di tali infiltrazioni la
sig.ra ed il personale all'epoca dipendente avevano dato prontamente notizia alla proprietà Pt_1
invitandola ad intervenire per scongiurare danni più gravi” (cfr. deduzioni contenute nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice, non oggetto di contestazione da parte dei convenuti).
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che un evento meteorologico, anche di notevole intensità, può essere qualificato come caso fortuito, solo se provvisto dei due requisiti dell'eccezionalità ed imprevedibilità, da intendersi, rispettivamente, il primo come obiettiva inverosimiglianza dell'evento ed il secondo come una sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica, atta a rendere quel dato evento, per l'appunto, un'eccezione. Pertanto, se un fenomeno naturale ha una sua cadenza ricorrente, persino saltuaria o infrequente, esso non può essere definito eccezionale ed imprevedibile, proprio perché detta cadenza, per quanto irregolare, non ne esclude la prevedibilità, in base alla comune esperienza (Cass., Sez.
Unite, sentenza n. 5422/2021).
pagina 11 di 20 Nel caso di specie, proprio il verificarsi, nei mesi precedenti, di eventi atmosferici analoghi a quello del 19.5.2017 – circostanza peraltro dedotta anche dalla stessa convenuta – non solo non consente di qualificare quest'ultimo evento in termini di caso fortuito, ma avrebbe a maggior ragione dovuto indurre i sig.ri , nella loro qualità di custodi, a curare con CP
più attenzione la manutenzione del tetto e dei canali di gronda, esclusivamente agli stessi accessibili, al fine di scongiurare il verificarsi di danni ai locali oggetto di contratto di locazione.
Dal rapporto di intervento del 19.5.2017 redatto dai Vigili del Fuoco è emerso che lo scolo dell'acqua era “ostruito da fogliame e grandine, provocando l'infiltrazione dell'acqua piovana del tetto
nel negozio” (cfr. doc. n. 2 di parte attrice).
Anche i testimoni escussi all'udienza del 28.1.2021 hanno confermato che il tubo destinato al deflusso delle acque piovane era ostruito non solo dalla grandine, ma altresì da sedimenti e foglie, alcune delle quali giacevano, verosimilmente, da diverso tempo. Il teste Tes_1
ha riferito di ricordare, in particolare, la presenza di foglie secche (cfr. verbale di
[...]
udienza del 28.1.2021), con ciò risultando confermata la dedotta omessa manutenzione, da parte dei signori , del tetto e dei canali di gronda. CP
In considerazione di tutto quanto sopra, si ritiene che i convenuti non abbiano fornito adeguata prova del dedotto caso fortuito e siano, dunque, responsabili ex art. 2051 c.c.
dell'evento occorso in data 19.5.2017.
2. I danni risarcibili
Esaurita la fase di accertamento della responsabilità, occorre procedere alla disamina dei danni risarcibili.
ha agito in giudizio domandato il risarcimento dei danni diretti ed indiretti, per Parte_1
complessivi € 126.260,00.
pagina 12 di 20 Secondo le deduzioni attoree, la suddetta somma risulta già decurtata degli acconti corrisposti dalle controparti e, segnatamente, della somma di € 25.500,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali ai macchinari, della somma € 8.500,00 a titolo di danno indiretto subito dall'attività imprenditoriale e, infine, della somma di € 1.800,00 corrisposta in corso di causa. Il versamento di tali somme risulta documentalmente e non è contestato tra le parti.
I danni diretti
I danni diretti lamentati consistono in quelli riportati dai macchinari UW, IS RF,
OL utilizzati dal centro per i trattamenti estetici, quantificati in € 50.870,00,
unitamente a € 995,00 per il trasporto delle apparecchiature danneggiate presso le sedi dei tecnici.
È agli atti la relazione tecnica prodotta da parte attrice, da cui risulta che con riguardo all'apparecchiatura OL Serie N. CLD01205012 “a causa degli eventi atmosferici la
macchina in oggetto ha subito danni irreversibili a tutto l'impianto elettronico. Il costo della
riparazione supererebbe il valore della tecnologia stessa, in quanto alcune componenti non sono
facilmente reperibili essendo il macchinario fuori produzione. Il costo di una nuova tecnologia
criolipoderma 4 manipoli è pari a Euro 26.000,00 + IVA”. E' stata prodotta, altresì, la fattura n.
59/17, da cui risultano costi di trasporto per € 435,00 (cfr. doc. n. 5).
Dalla produzione documentale emerge, altresì, che in relazione al macchinario UW
matr. A2918, l'intervento tecnico necessario per il ripristino dello stesso è stato stimato in €
17.880,00 (oltre ai costi di trasporto per € 400,00, cfr. doc. n. 4 e n. 5), come da preventivo dell'11.7.2017 (cfr. doc. n. 4 di parte attrice).
Quanto al macchinario IS RF, il centro assistenza ha dichiarato necessaria la CP_6
sostituzione dei pezzi contenuti nei preventivi n. 27/2017 di € 6.990,00 e 24 bis/2017 di €
pagina 13 di 20 2.920,00 del 14.6.2017, importi a cui devono essere aggiunti i costi di trasporto per € 160,00
(cfr. doc. n. 5).
Essendo pacifico l'intervenuto danneggiamento delle apparecchiature in uso al centro estetico in rapporto causale con l'evento per cui si procede ed essendo stata fornita prova documentale del danno, la domanda risarcitoria merita accoglimento entro i limiti di cui alla richiesta. Dalla somma di € 51.865,00 devono essere dedotti gli acconti già versati, pari a €
25.500,00 e a € 1.800,00, giungendosi ad un ammontare complessivo di € 24.565,00. Nulla può
riconoscersi a titolo di IVA, essendo tardiva la relativa domanda.
I danni indiretti
Con riguardo ai danni indiretti, parte attrice li ha quantificati in complessivi € 119.177,55 (dai quali detrarre l'acconto ricevuto di euro 8.500,00), di cui €
33.948,66 quale danno per lucro cessante, inteso come “incremento patrimoniale netto che il
danneggiato avrebbe conseguito mediante l'utilizzo della prestazione inadempiuta o del bene leso
mediante la realizzazione del contratto risolto” (pag. 7 atto di citazione), € 24.656,69 quale danno emergente, “inteso come quello che sarebbe stato il ricavo dell'anno 2017 se l'evento dannoso non si
fosse verificato” (pag. 7 atto di citazione) e € 60.572,20 quale danno per perdita di chance di guadagno, “intesa come perdita della clientela per l'impossibilità di poter eseguire le prestazioni
richieste e la necessità di dover ricostituire una fidelizzazione con nuovi investimenti e ulteriori
ricerche di mercato” (pag. 7 atto di citazione).
A sostegno della richiesta, parte attrice ha allegato un elaborato redatto dal proprio consulente di parte, rag. il quale in via prudenziale ha ritenuto di contenere la Persona_2
misura dei danni indiretti nella minor somma di € 100.000,00, scomputando, quindi, dal totale risultante dai conteggi, eventuali perdite non direttamente imputabili all'evento dannoso (cfr.
pag. 6 atto di citazione).
pagina 14 di 20 Decurtata la somma di € 8.500,00 già corrisposta, residua una richiesta risarcitoria di €
91.500,00 per danni indiretti.
Ebbene, all'esito della disposta c.t.u. contabile richiesta dall'attrice, il nominato consulente,
dott. ha concluso che “stante l'incompletezza dei documenti contabili riferiti agli Persona_1
anni 2016 e 2017 agli atti di causa e l'assenza di documenti contabili riferiti al 2014 e al 2015, non si
trova nelle condizioni di poter dare risposta al quesito peritale che prevede espressamente una disamina
sotto il profilo contabile di incassi, spese e utili in relazione ai tre anni precedenti l'allagamento
avvenuto in data 19 maggio 2017 (con specificazione dell'eventuale perdita in riferimento a ciascun
anno)”.
Come già rilevato con ordinanza del 10.12.2021, il cui contenuto deve intendersi qui richiamato, la documentazione contabile di cui il c.t.u. ha rilevato l'assenza costituiva prova della domanda azionata in giudizio e, come tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente prodotta dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c., non potendo il consulente sopperire a carenze probatorie della parte, eludendo i termini di decadenza propri della fase istruttoria
(Cass. 24549/2010).
Ad ogni modo, pur in assenza di accertamento peritale, si ritiene di poter procedere ad una liquidazione equitativa dei danni che si sono ripercossi sull'attività svolta dal centro estetico.
Infatti, è pacifico che alcuni macchinari siano risultati completamente inutilizzabili e che i locali siano stati oggetto di necessaria ristrutturazione a seguito dell'allagamento, circostanze da cui, secondo l'id quod plerumque accidit, è derivata una contrazione dei servizi offerti alla clientela ed un conseguente, inevitabile, calo di fatturato.
Occorre altresì considerare che, quand'anche la c.t.u. fosse stata portata a compimento,
sarebbe poi stato necessario procedere ad una valutazione e ad un'interpretazione del risultato, posto che la riduzione dei guadagni eventualmente accertata avrebbe potuto essere imputata, ipoteticamente, non solo all'evento dannoso per cui è causa, ma anche ad altre pagina 15 di 20 circostanze, quali le mutate condizioni di mercato, eventuali modifiche interne all'azienda, la dedotta assenza per maternità dell'estetista, sopravvenute inferiori capacità gestionali e così
via.
Ciò, a maggior ragione, a fronte della produzione in giudizio di documentazione contabile,
peraltro parziale, riferita ai soli anni 2016 e 2017, che, in ragione della limitatezza temporale,
non avrebbe offerto elementi dirimenti al fine dell'imputazione del calo dei guadagni ad un fattore piuttosto che ad un altro.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha confermato che i danni derivanti dalla perdita di guadagno di un'attività commerciale, per loro stessa natura, non possono essere dimostrati precisamente. Cionondimeno spetta all'attore l'onere di fornire elementi, di natura contabile o fiscale, con riguardo, indicativamente, alla consistenza ed alla redditività dell'esercizio commerciale, elementi che nel caso di specie sussistono e possono fondare una liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 31251/2021).
Pertanto, si reputa applicabile l'art. 1226 c.c., poiché non sarebbe stato possibile, in ogni caso,
provare il danno nel suo esatto ammontare. Considerato il tenore della documentazione contabile in atti, il risarcimento va contenuto nella misura complessiva, equitativamente determinata, di € 20.000,00.
Si osserva, inoltre, che la sussistenza di un danno indiretto all'attività imprenditoriale è stata riconosciuta dall'Assicurazione, che ha già provveduto a versare, a tale titolo, la somma di €
8.500,00.
Decurtato l'importo corrisposto prima dell'introduzione del giudizio, residua una condanna risarcitoria per € 11.500,00.
Il danno all'immagine
Non si reputa meritevole di accoglimento la richiesta risarcitoria avente ad oggetto il danno all'immagine e alla professionalità, quantificato dall'attrice nella misura di € 40.000,00.
pagina 16 di 20 La giurisprudenza è costante nell'affermare che il danno all'immagine ed alla reputazione,
inteso come "danno conseguenza", non sussiste in re ipsa, dovendo lo stesso essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé (cfr.
Cassazione civile 08/02/2021, n. 2968).
Nel caso di specie, il lamentato danno non solo è rimasto sfornito di adeguata prova, ma ancor prima è stato dedotto in maniera alquanto generica, essendosi parte attrice limitata unicamente ad allegare che «si è vista costretta a rimborsare dei pacchetti di trattamenti già venduti
ad alcune clienti a causa dell'impossibilità di effettuarli in assenza della strumentazione idonea»; che
«si è di fatto vista bloccare le vendite in generale online su quel sito» ed ancora «che la sig.ra Pt_1
oramai nel piccolo centro ove è conosciuta, è considerata persona inaffidabile ed incapace di “far
funzionare” le attività professionali e/o lavorative in generale;
il tutto anche con riferimento
all'immagine che ella ha venduto di sé agli altri centri estetici, rappresentanti e colleghi in generale.
Situazione che purtroppo le impedirà di riprovare – se pur altrove- ed in altri momenti attività
analoghe».
Sul punto si osserva che non è stata puntualizzata, in atti, l'entità delle somme rimborsate, né
il numero delle clienti interessate dalle restituzioni, con ciò rendendo impossibile apprezzare le conseguenze pregiudizievoli ipoteticamente derivanti da tale evento.
Il capitolo di prova articolato sul punto è assai generico (“vero che la sig.ra ha dovuto Pt_1
rimborsare il costo di pacchetti venduti per l'impossibilità di usare i macchinari necessari”), così come
è generico e inidoneo a dimostrare il nesso di causa il capitolo di prova formulato per dimostrare la perdita di clientela a seguito degli intervenuti rimborsi (“vero che a seguito del
pagina 17 di 20 rimborso ricevuto dalla signora per l'impossibilità di utilizzare i macchinari, le signore Parte_1
e hanno iniziato a frequentare altri centri Persona_3 Persona_4 Persona_5
estetici”).
Non risulta comprovata neppure la circostanza secondo cui sarebbe stato successivamente impedito all'attrice di vendere i propri trattamenti sul sito internet di . CP_5
Gli elementi offerti, in definitiva, non consentono di dimostrare che un certo numero di soggetti abbia modificato la propria percezione nei confronti del centro estetico a Pt_2
seguito del rimborso dei coupon.
Si ricorda, invero, che il danno alla reputazione commerciale consiste nella diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con cui la persona giuridica o l'ente di norma interagisce (Cass. 12929/2007).
3. La domanda di manleva
In relazione alla domanda di manleva formulata dalla parte convenuta si osserva quanto segue.
Come dedotto dalla stessa , i danni la cui sussistenza viene oggi accertata rientrano CP_3
nella garanzia di polizza “Ricorso terzi e/o locatori”, che espressamente prevede che “La
Compagnia risponde, sino alla concorrenza del Massimale convenuto e senza l'applicazione dell'art.
1907 del Codice Civile, delle somme che l' sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e Parte_3
spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose
di terzi e/o locatari da Sinistro indennizzabile a termini degli “Eventi coperti” del presente capitolo.
L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali –
dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigiani, agricole o di servizi, entro il
Massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del Massimale stesso” (cfr. condizioni generali di assicurazione agli atti del giudizio, doc. 2 di parte terza chiamata).
pagina 18 di 20 Poiché dall'esame della polizza n. 024A9948 dell'8.5.2015 (doc. n. 1 di parte terza chiamata)
risulta che il massimale era stato convenuto dalle parti in € 200.000,00,
[...]
deve essere condannata a tenere indenni i convenuti dal pagamento Controparte_3
delle somme dovute a favore della sig.ra a titolo di risarcimento dei danni sofferti in Pt_1
conseguenza dell'evento del 19.5.2017, come sopra quantificate.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 e, cioè, sulla base dell'accolto piuttosto che del domandato. Seguono, altresì,
la soccombenza le spese relative alla posizione processuale della terza chiamata e le spese di c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la responsabilità di parte convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. in relazione all'evento dannoso occorso in data 19.5.2017;
2) per l'effetto, condanna i convenuti, in solido, a risarcire ad i danni patiti Parte_1
in conseguenza del sinistro del 19.5.2017, tramite la corresponsione di complessivi €
36.065,00, già dedotti gli acconti ricevuti;
3) rigetta le ulteriori domande risarcitorie;
4) condanna i convenuti, in solido, a rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidate in
€ 7.616,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a di legge ed oltre a esborsi documentati;
5) pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di c.t.u.;
pagina 19 di 20 6) in accoglimento della domanda di manleva di parte convenuta, dichiara tenuta e condanna parte terza chiamata a tenere indenni i convenuti in relazione al pagamento delle somme indicate ai punti n. 2), 4) e 5) del dispositivo in favore di parte attrice;
7) condanna parte terza chiamata a rimborsare ai convenuti, in solido, le spese di lite,
liquidate in € 6.164,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a di legge ed oltre a esborsi documentati.
Novara, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 544/2018 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale titolare firmataria Parte_1 C.F._1
dell'impresa individuale (P.IVA ), rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_1
dall'avv. Alessandro Baroncelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Arona (NO) corso Liberazione n. 35
PARTE ATTRICE
Contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Laura Borgna ed C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in OR, via avv. G. Luigi
Borgna n 12
PARTE CONVENUTA
nonché contro
(P.IVA , in persona Controparte_3 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Franchi e pagina 1 di 20 Consolata TI GL ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Riccardo Silvestri in Novara, Corso Cavour n. 2
PARTE TERZA CHIAMATA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza e diversa eccezione e deduzione, così
giudicare: Nel merito In via principale: 1) Accertare che i danni subiti dalla signora , Parte_1
personalmente e quale titolare firmataria della ditta individuale di , sono Pt_2 Parte_1
conseguenza diretta dell'allagamento avvenuto in OR (presso i locali locati dalla stessa) in
data 19.05.2017; 2) Accertare e dichiarare che l'evento dannoso avvenuto in OR in data
19.05.2017 è imputabile alla condotta negligente tenuta dai signori e Controparte_1 CP_2
per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarli al risarcimento dei danni
[...]
diretti ed indiretti cagionati all'attività della signora per complessivi e residui euro Parte_1
126.260,00, e ciò ai sensi dell'art. 2043 c.c., o nella minore o maggiore somma che verrà accertata in
corso di causa, o in via equitativa ritenuta di giustizia;
3) Accertare che l'evento dannoso del
19.05.2017 ha cagionato alla signora un danno immateriale all'immagine e alla Parte_1
professionalità della medesima per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare i signori
e tenuti al risarcimento del danno cagionato e, Controparte_1 Controparte_2
conseguentemente, condannarli al pagamento della somma di euro 40.000,00 a favore di parte
attrice o della minore o maggiore somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa. Con
vittoria di spese e compensi, oltre al 15 % rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a.
come per legge e alle successive occorrende. In via istruttoria: - si chiede di essere autorizzati alla
pagina 2 di 20 produzione della documentazione contabile richiesta dal C.T.U. Dott. nell'elaborato Persona_1
datato 22.09.2021, affinché il medesimo C.T.U. sia nelle condizioni di espletare l'incarico
conferitogli; in subordine, si chiede il rinnovo della CTU tecnico-contabile volta ad accertare, allo
stato degli atti: l'entità del danno subito dalla signora a seguito dell'allagamento del Parte_1
19.05.2017 sotto il profilo degli incassi, delle spese e degli utili;
se i danni accertati in riferimento
all'attività condotta dall'attrice siano conseguenza diretta e/o indiretta dell'allagamento del
19.05.2017 occorso in OR, presso i locali di piazza Mora e Gibin 15; se i danni accertati e
sofferti da parte attrice possano qualificarsi quali voci di danno emergente, lucro cessante e perdita
di chance di guadagno;
- si insiste, ove occorra, per l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi,
dedotti nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. datata 28.12.2018 per interpello e testi, con i
testimoni ivi indicati;
- in caso di reiterazione da parte della convenuta delle istanze istruttorie
formulate nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. datata 28.12.2018, ci si oppone
all'ammissione per i motivi esposti nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. datata
21.01.2019, chiedendo, nella denegata ipotesi di ammissione, di essere ammessi a prova contraria
per interpello e testi dedotta nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. datata 21.01.2019 con i
testi ivi indicati.”
Conclusioni di parte convenuta:
“--reiectis contrariis,- premesse le declaratorie del caso, nel merito : in via principale: respingersi
ogni domanda attorea perchè del tutto infondata in fatto ed in diritto In via subordinata: nella
denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande attoree: ---- dichiararsi tenuta e
condannarsi la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_4
garantire e tenere indenni i convenuti , da ogni avversa pretesa risarcitoria e quindi a garantire e
manlevare e per ogni importo che fossero condannati a Controparte_1 Controparte_2
pagare all'attrice in dipendenza del fatto oggetto del presente giudizio (dedotto quanto dalla Zurigo
pagina 3 di 20 già versato, ante causam, quale acconto, ( € 34.000,00) o alla stessa versato direttamente dai
convenuti che hanno a lei girato (quale rimborso di spese riparatorie dell'immobile da lei effettuate)
la somma di euro 9.900,0 ( ved docc 9-10-11 ) a loro trasmessa dalla Zurigo per i danni all'immobile
) In ogni caso: Con favore delle spese e competenze del giudizio.”
Conclusioni di parte terza chiamata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE: respingere ogni domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e per
l'effetto respingere ogni domanda di manleva formulata dai convenuti nei confronti di , con CP_3
espressa riserva di ripetizione di quanto eventualmente indebitamente pagato da per il CP_3
sinistro dedotto in causa. IN VIA SUBORDINATA: dato atto del pagamento da parte di CP_3
dell'importo di € 34.000,00 a favore degli attori e di € 2.000,00 a favore dei convenuti per i fatti per
cui è causa respingere ogni ulteriore domanda proposta dall'attrice nei confronti dei convenuti
perché infondata in fatto ed in diritto e di conseguenza respingere ogni domanda di garanzia e
manleva proposta dai Signori nei confronti di . Con vittoria di CP Controparte_4
spese, diritti ed onorari di causa. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata e
non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dall'attrice nei confronti
dei Signori dichiarare tenuta a mantenere indenne ed a CP Controparte_3
manlevare i convenuti nei limiti di copertura e singoli massimali della garanzia assicurativa
prestata per i soli danni materiali e diretti e per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni
dell'utilizzo di beni o di attività e nei limiti di quanto rigorosamente provato in punto an e quantum
debeatur, al netto di ogni scoperto, franchigia e limite di indennizzo e della somma di € 36.000,00
già versata. Spese di lite quantomeno compensate. IN VIA ISTRUTTORIA: Respingere l'istanza
attorea di integrazione documentale confermando l'ordinanza del 10.12.2021.”
pagina 4 di 20 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP
, per sentirli condannare al risarcimento ex art. 2043 c.c. dei danni patiti in Controparte_2
conseguenza dell'allagamento verificatosi in data 19.5.2017, all'interno dell'immobile condotto in locazione ad uso commerciale - sito in OR (NO) Piazza Mora e Gibin n.
15, di proprietà dei convenuti - dovuto ad un'infiltrazione di acqua proveniente dal tetto di copertura e dai canali di gronda, che non riuscivano a far fluire le acque piovane per la presenza di fogliame e altro materiale, evento ritenuto imputabile alla condotta negligente della proprietà , per non avere provveduto alla dovuta attività di pulizia. CP
Con comparsa depositata in data 22.5.2018, si sono costituiti in giudizio i sig.ri , CP
domandando in via preliminare di volere disporre, ai sensi dell'art. 269, comma 2 c.p.c., lo spostamento della prima udienza, allo scopo di consentire la citazione in giudizio di
[...]
, per essere dalla stessa garantiti e tenuti indenni da Controparte_3
qualsivoglia onere risarcitorio e chiedendo, nel merito, l'integrale rigetto delle domande attoree in quanto infondate sia nell'an che nel quantum, non essendo loro ascrivibile alcuna responsabilità in relazione all'evento occorso, verificatosi in conseguenza di un fatto fortuito ed imprevedibile, costituito da un improvviso nubifragio con precipitazioni eccezionali di pioggia e grandine ed essendo, altresì, ingiustificate le richieste risarcitorie, in relazione sia alle singole voci di danno che alle relative quantificazioni.
Con provvedimento del 24.5.2018 è stata autorizzata la chiamata del terzo così come richiesta da parte convenuta e, con comparsa depositata in data 27.9.2018, si è costituita in giudizio la terza chiamata, aderendo alla posizione assunta dai convenuti e concludendo, in via principale, per il rigetto delle domande attoree e concludendo, in via subordinata, dato atto del pagamento della somma di € 34.000,00 a favore dell'attrice e di € 2.000,00 a favore dei convenuti, per il rigetto di ogni ulteriore domanda proposta dalla sig.ra in quanto Pt_1
pagina 5 di 20 infondata e, conseguentemente, di ogni domanda di garanzia e manleva formulata dai convenuti, con vittoria delle spese di giudizio. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree,
[...]
ha chiesto di essere condannata alla manleva nei limiti di Controparte_3
copertura e dei singoli massimali della garanzia assicurativa prestata per i soli danni materiali e diretti e per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni o di attività, nei limiti di quanto provato in punto an e quantum debeatur, al netto di ogni scoperto, franchigia e limite di indennizzo e della somma di € 36.000,00 già versata.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, attraverso l'assunzione di prove orali.
Inoltre, si è dato corso ad una c.t.u. contabile, che non è stata tuttavia completata, a causa dell'assenza di idonea documentazione a supporto.
***
Le domande attoree sono parzialmente fondate e meritano accoglimento per le ragioni e nei limiti che seguono.
1. La responsabilità dei convenuti
A fondamento della propria pretesa risarcitoria, parte attrice ha dedotto:
- di condurre in locazione ad uso diverso da quello abitativo, a far data dall'1.3.2012,
l'immobile di proprietà delle parti convenute sito in OR (NO), Piazza Mora e Gibin
n. 15, identificato al Catasto al foglio 31, mappale 9948, sub. 9, in forza di regolare contratto di locazione, registrato in OR (NO) in data 7.3.2012 al n. 502 mod. 3, nel quale ha avviato un centro estetico denominato Pt_2
- che, in data 19.5.2017, all'interno dei locali oggetto di locazione, si è verificato un forte allagamento per il quale si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, affinché gli stessi potessero essere rimessi in sicurezza e ripristinati dallo scolo delle acque;
pagina 6 di 20 - che l'acqua che ha invaso i locali proveniva dall'alloggio sovrastante e posto al piano primo e precisamente dal tetto di copertura e dai canali di gronda, che non riuscivano a far fluire le acque piovane per la presenza di fogliame e altro materiale;
- che detta circostanza, riferita alle cause dell'allagamento, è stata confermata dai Vigili del
Fuoco, i quali nel verbale di intervento hanno riportato che i locali locati si erano allagati a causa di una forte infiltrazione di acqua proveniente dal tetto di copertura che scolava all'interno, attraverso la controsoffittatura in cartongesso;
- che gli agenti intervenuti sul posto, infatti, hanno accertato la presenza di materiale che ostruiva lo scolo delle acque piovane;
- che è emerso, quindi, che i convenuti non aveva provveduto alla idonea pulizia del tetto e dei canali di gronda, comunque inaccessibili all'attrice, posto che gli stessi Vigili del Fuoco
hanno potuto accedervi solo attraverso l'appartamento posto al piano primo;
- che, nell'immediatezza del fatto, l'allagamento ha provocato disagi alla propria attività
commerciale/artigianale, essendosi reso necessario evacuare i locali, allontanare le clienti già
sottoposte in quel momento a trattamenti estetici e quelle ancora in sala di attesa, con conseguente perdita di guadagni;
- che del fatto è stata data immediata notizia alla proprietà, la quale ha provveduto senza ritardo all'apertura di un sinistro presso l'assicurazione , posto che l'immobile era CP_3
assicurato per la responsabilità civile e danni a terzi;
- che, in data 29.5.2017, è stato concordato ed eseguito un sopralluogo presso i locali oggetto di allagamento con il perito della compagnia di assicurazioni, il quale, preso atto della situazione, ha autorizzato la sig.ra a far predisporre i preventivi di spesa per il Pt_1
ripristino di quanto danneggiato ovvero – qualora ciò fosse risultato non più conveniente in termini economici – ad ottenere la valutazione del valore d'uso di quanto danneggiato ed inservibile;
pagina 7 di 20 - di avere provveduto a proprie spese all'integrale ristrutturazione dei locali, mediante diversi interventi per rendere l'immobile idoneo all'uso per cui era stato preso in locazione, avendo l'allagamento provocato danni anche alla struttura e agli arredi del centro estetico;
- che, oltre a quanto sopra, ad avere subito un particolare danneggiamento sono stati i macchinari UW, IS RF, OL utilizzati dal centro estetico, che venivano investiti dagli scrosci d'acqua provenienti dalla controsoffittatura, con ricadute anche in termini di ricavi dei mesi successivi;
- che, in particolare, i danni subiti dalle apparecchiature sopra menzionate ammontano ad euro 50.870,00, a cui deve essere aggiunto il costo di euro 995,00 per il trasporto delle stesse presso le sedi di competenza dei tecnici, costo che la compagnia di assicurazioni aveva garantito di rimborsare;
- che i macchinari danneggiati dall'allagamento sono rimasti dal giorno del fatto fino al
20.10.2017 (giorno in cui è intervenuto il parziale risarcimento, comunque, non sufficiente né
a coprire i costi di ripristino dei macchinari né a consentirne un nuovo acquisto) inutilizzati ed inutilizzabili in quanto inservibili, con la logica conseguenza che essi non sono stati più
idonei a produrre reddito;
- di essere, anzi, stata costretta a rimborsare dei pacchetti di trattamenti già venduti ad alcune clienti a causa dell'impossibilità di effettuarli in assenza della strumentazione idonea;
- che quanto sopra ha comportato, di fatto, la perdita in generale della clientela rivoltasi poi stabilmente ad altri centri estetici, verosimilmente per ragioni di comodità e convenienza pratica;
- che il fatturato del centro estetico ha infatti subito nei mesi successivi un drastico calo,
proprio per l'improvvisa mancanza di clientela e di possibilità di reintegrarla;
- che, a causa delle oggettive difficoltà di garantire l'adempimento con le clienti che avevano già prenotato e pagato alcuni trattamenti anche tramite le vendite su , si è vista CP_5
pagina 8 di 20 bloccare le vendite online su quel sito, essendo questa la politica di Groupon a tutela del consumatore, con conseguente danno alla propria immagine;
- che, in un piccolo centro come OR (NO), infatti, la notizia della incapacità del centro estetico di accettare clientela e di offrire i servizi sperati ha generato in Pt_2
automatico un danno all'immagine e alla professionalità.
Sulla base di tali premesse, parte attrice ha convenuto in giudizio e CP CP_2
, per sentirli condannare ai sensi dell'art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni diretti ed
[...]
indiretti per complessivi € 128.060,00 (già decurtata la somma di € 25.500,00 quale acconto percepito in data 20.10.2017 dalla per il risarcimento dei danni materiali ai macchinari CP_3
e l'acconto di € 8.500,00 versato dalla medesima compagnia di assicurazione sempre in data
20.10.2017 a titolo di danno indiretto subito dall'attività imprenditoriale), somma successivamente rideterminata, con memoria ex art. 183, comma 6 n. 1) c.p.c. del 30.11.2018, in
€ 126.260,00, atteso l'ulteriore versamento in corso di causa dell'importo di € 1.800,00.
ha, altresì, agito in via risarcitoria per ottenere il ristoro del danno all'immagine e Parte_1
alla professionalità, quantificato nella misura di € 40.000,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
Tanto premesso, l'azione esercitata in giudizio da parte attrice deve essere qualificata quale domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2051 c.c., norma secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Invero, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è basata sulla presunzione di colpa nei confronti di colui che ha il dovere di custodia sulla cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta,
conduttore, ecc. e può riguardare anche i danni che dipendono dall'insorgere nella cosa in custodia di un agente dannoso, come nel caso di infiltrazioni di acqua da un immobile ad un altro (ex pluribus vd. Cassazione civile sez. III, 26/05/1993, n. 5925; Tribunale Lamezia Terme
pagina 9 di 20 sez. I, 31/07/2023, n.648; Tribunale Crotone sez. I, 07/10/2021, n.808; Tribunale Reggio Calabria
sez. II, 06/09/2011).
Il fondamento della responsabilità prevista dall'articolo 2051 c.c. deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che “posto che la responsabilità di cui
all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, e prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, è
sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno
dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la res ed il custode, mentre grava su quest'ultimo
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato dal fatto naturale, dal fatto del
danneggiato o di un terzo, connotato dai requisiti dell'imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista
oggettivo, che si pone in relazione causale con l'evento di danno, non interrompendo il nesso causale
fra la cosa e l'evento, ma sovrapponendosi allo stesso e degradando la res a mera occasione” (così
Cassazione civile sez. III, 07/09/2023, n. 26142).
Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che, in data 19.5.2017, nei locali dell'immobile sito in OR (NO) alla Piazza Mora e Gibin n. 15, di proprietà di parte convenuta e condotto in locazione ad uso commerciale da , si è verificato un allagamento, Parte_1
dovuto ad una infiltrazione di acqua proveniente dall'alloggio sovrastante posto al primo piano, di titolarità dei convenuti e in allora sfitto - circostanze tutte dedotte dall'attrice e non contestate - e precisamente dal tetto di copertura e dai canali di gronda, che non riuscivano a far fluire le acque piovane in quanto ostruiti.
Parte attrice, pertanto, ha assolto il proprio onere probatorio, risultando dimostrato in giudizio tanto il rapporto di custodia, quanto la circostanza della derivazione del danno dalla cosa.
pagina 10 di 20 La responsabilità è ascritta, dall'attrice, ai convenuti, i quali non avrebbero provveduto alla idonea pulizia del tetto e dei canali, inaccessibili alla conduttrice, tanto è vero che i Vigili del
Fuoco giunti sul posto nell'immediatezza del fatto hanno potuto accedervi solo grazie all'intervento del fratello dei proprietari.
Costituitisi in giudizio, i sig.ri hanno contestato ogni addebito, deducendo che CP
l'evento dannoso si sarebbe verificato in conseguenza di un fatto assolutamente fortuito ed imprevedibile, costituito da un improvviso nubifragio con precipitazioni eccezionali di pioggia e grandine.
Orbene, costituisce circostanza pacifica il fatto che nei mesi precedenti all'evento del 19.5.2017
si verificarono anche altri forti temporali e precipitazioni meteoriche, a seguito delle quali
“all'interno dei locali locati dalla si erano già verificate infiltrazioni di acqua dal tetto che Pt_1
avevano arrecato danni ma non dell'entità dell'ultimo evento per cui è causa. Di tali infiltrazioni la
sig.ra ed il personale all'epoca dipendente avevano dato prontamente notizia alla proprietà Pt_1
invitandola ad intervenire per scongiurare danni più gravi” (cfr. deduzioni contenute nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice, non oggetto di contestazione da parte dei convenuti).
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che un evento meteorologico, anche di notevole intensità, può essere qualificato come caso fortuito, solo se provvisto dei due requisiti dell'eccezionalità ed imprevedibilità, da intendersi, rispettivamente, il primo come obiettiva inverosimiglianza dell'evento ed il secondo come una sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica, atta a rendere quel dato evento, per l'appunto, un'eccezione. Pertanto, se un fenomeno naturale ha una sua cadenza ricorrente, persino saltuaria o infrequente, esso non può essere definito eccezionale ed imprevedibile, proprio perché detta cadenza, per quanto irregolare, non ne esclude la prevedibilità, in base alla comune esperienza (Cass., Sez.
Unite, sentenza n. 5422/2021).
pagina 11 di 20 Nel caso di specie, proprio il verificarsi, nei mesi precedenti, di eventi atmosferici analoghi a quello del 19.5.2017 – circostanza peraltro dedotta anche dalla stessa convenuta – non solo non consente di qualificare quest'ultimo evento in termini di caso fortuito, ma avrebbe a maggior ragione dovuto indurre i sig.ri , nella loro qualità di custodi, a curare con CP
più attenzione la manutenzione del tetto e dei canali di gronda, esclusivamente agli stessi accessibili, al fine di scongiurare il verificarsi di danni ai locali oggetto di contratto di locazione.
Dal rapporto di intervento del 19.5.2017 redatto dai Vigili del Fuoco è emerso che lo scolo dell'acqua era “ostruito da fogliame e grandine, provocando l'infiltrazione dell'acqua piovana del tetto
nel negozio” (cfr. doc. n. 2 di parte attrice).
Anche i testimoni escussi all'udienza del 28.1.2021 hanno confermato che il tubo destinato al deflusso delle acque piovane era ostruito non solo dalla grandine, ma altresì da sedimenti e foglie, alcune delle quali giacevano, verosimilmente, da diverso tempo. Il teste Tes_1
ha riferito di ricordare, in particolare, la presenza di foglie secche (cfr. verbale di
[...]
udienza del 28.1.2021), con ciò risultando confermata la dedotta omessa manutenzione, da parte dei signori , del tetto e dei canali di gronda. CP
In considerazione di tutto quanto sopra, si ritiene che i convenuti non abbiano fornito adeguata prova del dedotto caso fortuito e siano, dunque, responsabili ex art. 2051 c.c.
dell'evento occorso in data 19.5.2017.
2. I danni risarcibili
Esaurita la fase di accertamento della responsabilità, occorre procedere alla disamina dei danni risarcibili.
ha agito in giudizio domandato il risarcimento dei danni diretti ed indiretti, per Parte_1
complessivi € 126.260,00.
pagina 12 di 20 Secondo le deduzioni attoree, la suddetta somma risulta già decurtata degli acconti corrisposti dalle controparti e, segnatamente, della somma di € 25.500,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali ai macchinari, della somma € 8.500,00 a titolo di danno indiretto subito dall'attività imprenditoriale e, infine, della somma di € 1.800,00 corrisposta in corso di causa. Il versamento di tali somme risulta documentalmente e non è contestato tra le parti.
I danni diretti
I danni diretti lamentati consistono in quelli riportati dai macchinari UW, IS RF,
OL utilizzati dal centro per i trattamenti estetici, quantificati in € 50.870,00,
unitamente a € 995,00 per il trasporto delle apparecchiature danneggiate presso le sedi dei tecnici.
È agli atti la relazione tecnica prodotta da parte attrice, da cui risulta che con riguardo all'apparecchiatura OL Serie N. CLD01205012 “a causa degli eventi atmosferici la
macchina in oggetto ha subito danni irreversibili a tutto l'impianto elettronico. Il costo della
riparazione supererebbe il valore della tecnologia stessa, in quanto alcune componenti non sono
facilmente reperibili essendo il macchinario fuori produzione. Il costo di una nuova tecnologia
criolipoderma 4 manipoli è pari a Euro 26.000,00 + IVA”. E' stata prodotta, altresì, la fattura n.
59/17, da cui risultano costi di trasporto per € 435,00 (cfr. doc. n. 5).
Dalla produzione documentale emerge, altresì, che in relazione al macchinario UW
matr. A2918, l'intervento tecnico necessario per il ripristino dello stesso è stato stimato in €
17.880,00 (oltre ai costi di trasporto per € 400,00, cfr. doc. n. 4 e n. 5), come da preventivo dell'11.7.2017 (cfr. doc. n. 4 di parte attrice).
Quanto al macchinario IS RF, il centro assistenza ha dichiarato necessaria la CP_6
sostituzione dei pezzi contenuti nei preventivi n. 27/2017 di € 6.990,00 e 24 bis/2017 di €
pagina 13 di 20 2.920,00 del 14.6.2017, importi a cui devono essere aggiunti i costi di trasporto per € 160,00
(cfr. doc. n. 5).
Essendo pacifico l'intervenuto danneggiamento delle apparecchiature in uso al centro estetico in rapporto causale con l'evento per cui si procede ed essendo stata fornita prova documentale del danno, la domanda risarcitoria merita accoglimento entro i limiti di cui alla richiesta. Dalla somma di € 51.865,00 devono essere dedotti gli acconti già versati, pari a €
25.500,00 e a € 1.800,00, giungendosi ad un ammontare complessivo di € 24.565,00. Nulla può
riconoscersi a titolo di IVA, essendo tardiva la relativa domanda.
I danni indiretti
Con riguardo ai danni indiretti, parte attrice li ha quantificati in complessivi € 119.177,55 (dai quali detrarre l'acconto ricevuto di euro 8.500,00), di cui €
33.948,66 quale danno per lucro cessante, inteso come “incremento patrimoniale netto che il
danneggiato avrebbe conseguito mediante l'utilizzo della prestazione inadempiuta o del bene leso
mediante la realizzazione del contratto risolto” (pag. 7 atto di citazione), € 24.656,69 quale danno emergente, “inteso come quello che sarebbe stato il ricavo dell'anno 2017 se l'evento dannoso non si
fosse verificato” (pag. 7 atto di citazione) e € 60.572,20 quale danno per perdita di chance di guadagno, “intesa come perdita della clientela per l'impossibilità di poter eseguire le prestazioni
richieste e la necessità di dover ricostituire una fidelizzazione con nuovi investimenti e ulteriori
ricerche di mercato” (pag. 7 atto di citazione).
A sostegno della richiesta, parte attrice ha allegato un elaborato redatto dal proprio consulente di parte, rag. il quale in via prudenziale ha ritenuto di contenere la Persona_2
misura dei danni indiretti nella minor somma di € 100.000,00, scomputando, quindi, dal totale risultante dai conteggi, eventuali perdite non direttamente imputabili all'evento dannoso (cfr.
pag. 6 atto di citazione).
pagina 14 di 20 Decurtata la somma di € 8.500,00 già corrisposta, residua una richiesta risarcitoria di €
91.500,00 per danni indiretti.
Ebbene, all'esito della disposta c.t.u. contabile richiesta dall'attrice, il nominato consulente,
dott. ha concluso che “stante l'incompletezza dei documenti contabili riferiti agli Persona_1
anni 2016 e 2017 agli atti di causa e l'assenza di documenti contabili riferiti al 2014 e al 2015, non si
trova nelle condizioni di poter dare risposta al quesito peritale che prevede espressamente una disamina
sotto il profilo contabile di incassi, spese e utili in relazione ai tre anni precedenti l'allagamento
avvenuto in data 19 maggio 2017 (con specificazione dell'eventuale perdita in riferimento a ciascun
anno)”.
Come già rilevato con ordinanza del 10.12.2021, il cui contenuto deve intendersi qui richiamato, la documentazione contabile di cui il c.t.u. ha rilevato l'assenza costituiva prova della domanda azionata in giudizio e, come tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente prodotta dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c., non potendo il consulente sopperire a carenze probatorie della parte, eludendo i termini di decadenza propri della fase istruttoria
(Cass. 24549/2010).
Ad ogni modo, pur in assenza di accertamento peritale, si ritiene di poter procedere ad una liquidazione equitativa dei danni che si sono ripercossi sull'attività svolta dal centro estetico.
Infatti, è pacifico che alcuni macchinari siano risultati completamente inutilizzabili e che i locali siano stati oggetto di necessaria ristrutturazione a seguito dell'allagamento, circostanze da cui, secondo l'id quod plerumque accidit, è derivata una contrazione dei servizi offerti alla clientela ed un conseguente, inevitabile, calo di fatturato.
Occorre altresì considerare che, quand'anche la c.t.u. fosse stata portata a compimento,
sarebbe poi stato necessario procedere ad una valutazione e ad un'interpretazione del risultato, posto che la riduzione dei guadagni eventualmente accertata avrebbe potuto essere imputata, ipoteticamente, non solo all'evento dannoso per cui è causa, ma anche ad altre pagina 15 di 20 circostanze, quali le mutate condizioni di mercato, eventuali modifiche interne all'azienda, la dedotta assenza per maternità dell'estetista, sopravvenute inferiori capacità gestionali e così
via.
Ciò, a maggior ragione, a fronte della produzione in giudizio di documentazione contabile,
peraltro parziale, riferita ai soli anni 2016 e 2017, che, in ragione della limitatezza temporale,
non avrebbe offerto elementi dirimenti al fine dell'imputazione del calo dei guadagni ad un fattore piuttosto che ad un altro.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha confermato che i danni derivanti dalla perdita di guadagno di un'attività commerciale, per loro stessa natura, non possono essere dimostrati precisamente. Cionondimeno spetta all'attore l'onere di fornire elementi, di natura contabile o fiscale, con riguardo, indicativamente, alla consistenza ed alla redditività dell'esercizio commerciale, elementi che nel caso di specie sussistono e possono fondare una liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 31251/2021).
Pertanto, si reputa applicabile l'art. 1226 c.c., poiché non sarebbe stato possibile, in ogni caso,
provare il danno nel suo esatto ammontare. Considerato il tenore della documentazione contabile in atti, il risarcimento va contenuto nella misura complessiva, equitativamente determinata, di € 20.000,00.
Si osserva, inoltre, che la sussistenza di un danno indiretto all'attività imprenditoriale è stata riconosciuta dall'Assicurazione, che ha già provveduto a versare, a tale titolo, la somma di €
8.500,00.
Decurtato l'importo corrisposto prima dell'introduzione del giudizio, residua una condanna risarcitoria per € 11.500,00.
Il danno all'immagine
Non si reputa meritevole di accoglimento la richiesta risarcitoria avente ad oggetto il danno all'immagine e alla professionalità, quantificato dall'attrice nella misura di € 40.000,00.
pagina 16 di 20 La giurisprudenza è costante nell'affermare che il danno all'immagine ed alla reputazione,
inteso come "danno conseguenza", non sussiste in re ipsa, dovendo lo stesso essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé (cfr.
Cassazione civile 08/02/2021, n. 2968).
Nel caso di specie, il lamentato danno non solo è rimasto sfornito di adeguata prova, ma ancor prima è stato dedotto in maniera alquanto generica, essendosi parte attrice limitata unicamente ad allegare che «si è vista costretta a rimborsare dei pacchetti di trattamenti già venduti
ad alcune clienti a causa dell'impossibilità di effettuarli in assenza della strumentazione idonea»; che
«si è di fatto vista bloccare le vendite in generale online su quel sito» ed ancora «che la sig.ra Pt_1
oramai nel piccolo centro ove è conosciuta, è considerata persona inaffidabile ed incapace di “far
funzionare” le attività professionali e/o lavorative in generale;
il tutto anche con riferimento
all'immagine che ella ha venduto di sé agli altri centri estetici, rappresentanti e colleghi in generale.
Situazione che purtroppo le impedirà di riprovare – se pur altrove- ed in altri momenti attività
analoghe».
Sul punto si osserva che non è stata puntualizzata, in atti, l'entità delle somme rimborsate, né
il numero delle clienti interessate dalle restituzioni, con ciò rendendo impossibile apprezzare le conseguenze pregiudizievoli ipoteticamente derivanti da tale evento.
Il capitolo di prova articolato sul punto è assai generico (“vero che la sig.ra ha dovuto Pt_1
rimborsare il costo di pacchetti venduti per l'impossibilità di usare i macchinari necessari”), così come
è generico e inidoneo a dimostrare il nesso di causa il capitolo di prova formulato per dimostrare la perdita di clientela a seguito degli intervenuti rimborsi (“vero che a seguito del
pagina 17 di 20 rimborso ricevuto dalla signora per l'impossibilità di utilizzare i macchinari, le signore Parte_1
e hanno iniziato a frequentare altri centri Persona_3 Persona_4 Persona_5
estetici”).
Non risulta comprovata neppure la circostanza secondo cui sarebbe stato successivamente impedito all'attrice di vendere i propri trattamenti sul sito internet di . CP_5
Gli elementi offerti, in definitiva, non consentono di dimostrare che un certo numero di soggetti abbia modificato la propria percezione nei confronti del centro estetico a Pt_2
seguito del rimborso dei coupon.
Si ricorda, invero, che il danno alla reputazione commerciale consiste nella diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con cui la persona giuridica o l'ente di norma interagisce (Cass. 12929/2007).
3. La domanda di manleva
In relazione alla domanda di manleva formulata dalla parte convenuta si osserva quanto segue.
Come dedotto dalla stessa , i danni la cui sussistenza viene oggi accertata rientrano CP_3
nella garanzia di polizza “Ricorso terzi e/o locatori”, che espressamente prevede che “La
Compagnia risponde, sino alla concorrenza del Massimale convenuto e senza l'applicazione dell'art.
1907 del Codice Civile, delle somme che l' sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e Parte_3
spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose
di terzi e/o locatari da Sinistro indennizzabile a termini degli “Eventi coperti” del presente capitolo.
L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali –
dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigiani, agricole o di servizi, entro il
Massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del Massimale stesso” (cfr. condizioni generali di assicurazione agli atti del giudizio, doc. 2 di parte terza chiamata).
pagina 18 di 20 Poiché dall'esame della polizza n. 024A9948 dell'8.5.2015 (doc. n. 1 di parte terza chiamata)
risulta che il massimale era stato convenuto dalle parti in € 200.000,00,
[...]
deve essere condannata a tenere indenni i convenuti dal pagamento Controparte_3
delle somme dovute a favore della sig.ra a titolo di risarcimento dei danni sofferti in Pt_1
conseguenza dell'evento del 19.5.2017, come sopra quantificate.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 e, cioè, sulla base dell'accolto piuttosto che del domandato. Seguono, altresì,
la soccombenza le spese relative alla posizione processuale della terza chiamata e le spese di c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la responsabilità di parte convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. in relazione all'evento dannoso occorso in data 19.5.2017;
2) per l'effetto, condanna i convenuti, in solido, a risarcire ad i danni patiti Parte_1
in conseguenza del sinistro del 19.5.2017, tramite la corresponsione di complessivi €
36.065,00, già dedotti gli acconti ricevuti;
3) rigetta le ulteriori domande risarcitorie;
4) condanna i convenuti, in solido, a rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidate in
€ 7.616,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a di legge ed oltre a esborsi documentati;
5) pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di c.t.u.;
pagina 19 di 20 6) in accoglimento della domanda di manleva di parte convenuta, dichiara tenuta e condanna parte terza chiamata a tenere indenni i convenuti in relazione al pagamento delle somme indicate ai punti n. 2), 4) e 5) del dispositivo in favore di parte attrice;
7) condanna parte terza chiamata a rimborsare ai convenuti, in solido, le spese di lite,
liquidate in € 6.164,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a di legge ed oltre a esborsi documentati.
Novara, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
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