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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/03/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
22/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 2014/2023 RG avente ad oggetto:
“sanzione conservativa”
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
- rappresentata e difesa dagli Avvocati CHIELLO ANGELO GIUSEPPE e
FABBRANI VALERIA, SIBANI FRANCESCO MARIA, POZZOLI CESARE
ANDREA ed elettivamente domiciliata come in ricorso (Indirizzo telematico) ,
- ricorrente
E
– rappresentata e difesa dall'Avvocato DALLA SANTA Controparte_1
GABRIELE ed elettivamente domiciliata in SAN MARCO 4909 30124
VENEZIA,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/11/2023 la ricorrente
[...]
, come sopra in epigrafe indicato, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni “- In via principale, accertare e dichiarare la legittimità ed efficacia della sanzione disciplinare di 2 giorni di sospensione, comminata da alla sig.ra Parte_1 [...]
con lettera del 10 ottobre 2023. - In subordine, ridurre la sanzione CP_1 disciplinare di 2 giorni di sospensione, comminata da Parte_1 alla sig.ra con lettera del 10 ottobre 2023 ad un 1 giorno di Controparte_1 sospensione. - In ogni caso, condannare la sig.ra , per tutti i Controparte_1
1 motivi indicati nel ricorso, al pagamento, nei confronti di Parte_1
dell'importo di euro 7.278,00 a titolo di risarcimento del danno. Con
[...] espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento del danno reputazionale e all'immagine subito dalla Il tutto con vittoria di spese Pt_2 ed onorari”.
Nel costituirsi ha contestato la pretesa della Controparte_1 ricorrente ed ha chiesto di “Respingersi le domande tutte proposte da
[...]
in via principale e subordinata di merito, ed “in ogni caso” nei Controparte_2 confronti di . […] Con vittoria di spese e competenze”. Controparte_1
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, i loro interrogatorio e l'esame di alcuni testi dalle stesse addotti ed è stata discussa all'udienza del 22/10/2024 e decisa come da dispositivo di seguito riportato.
*** ***
1. La ricorrente con ricorso depositato in data 03/11/2024 espone di aver comminato alla resistente la sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per due giorni, ai sensi dell'art. 48 lett. c) del CCNL applicato per aver “ripetutamente concesso l'utilizzo della propria postazione di lavoro a “12 clienti” in un periodo di 7 mesi di lavoro”.
Ad avviso della ricorrente la gravità del suddetto contegno deve ravvisarsi non soltanto nella violazione delle Regole comportamentali di cybersecurity e dell'art. 11 Codice Interno di comportamento di Gruppo Uso di beni, servizi e strumenti di lavoro aziendali bensì nell'aver consentito di eludere il blocco operativo della sospensiva di 30 giorni previsto in caso di variazione meno prudenziale del profilo finanziario effettuata in filiale e la specifica autorizzazione da parte della competente struttura di Direzione o del Direttore di Filiale, esponendo al rischio di potenziali reclami e richieste danni. Rischio concretizzatosi nel risarcimento che la si è vista costretta a liquidare ai signori e RI pari ad euro Pt_2 Pt_3
7.278,00.
2. La dipendente ha resistito al ricorso avversario contestandone la fondatezza e rilevando che il codice disciplinare non è affisso.
3. Ciò posto, occorre richiamare per esteso il contenuto della
2 contestazione disciplinare del 5/7/2023: « (...) all'esito di apposite verifiche effettuate dalla competente funzione di Audit seguite alla presentazione di un reclamo da parte dei clienti sig.ri e nonché Parte_4 Parte_5 ad alcune evidenze segnalate dalla Funzione Controlli di Conformità Reti Bancarie della Direzione Compliance Governance e Controlli, sono emerse le irregolarità di seguito descritte, da lei poste in essere nell'esercizio delle mansioni di Pt_6 presso la Filiale di Venezia-Marghera Via Rizzardi (cod. 13916), ove è stata
[...] assegnata dall'11/1/2022 al 18/12/2022. Con il citato reclamo, presentato in data
19/9/2022, i clienti e , titolari del deposito Parte_4 Parte_5 amministrativo n. 13916/3100/9013284 e inseriti nel portafoglio clienti all'epoca a lei affidato, hanno contestato un investimento da lei proposto nell'ambito di consulenza evoluta «Valore Insieme» in n. 11 Fondi Best Expertise per complessivi euro 250/mila sottoscritti in data 9/8/2022. In particolare, i clienti hanno lamentato di aver ricevuto una erronea, parziale, poco trasparente e incompleta consulenza in occasione della sottoscrizione di tale investimento (proposta n. 53228008) che, secondo gli stessi, non ha tenuto conto delle manifestate esigenze di mantenere un rischio basso, preservare i risparmi e di poterne disporre a breve in vista di un possibile parziale utilizzo per l'acquisto di un immobile per la figlia. Dagli approfondimenti è emerso che in data 9/8/2022, prima di inserire la citata proposta di investimento, lei ha eseguito la riprofilatura del solo sig. Pt_3 variando la risposta alla domanda «indica/indicate la percentuale massima di prodotti finanziari che sei/siete disposto/i a mantenere in portafoglio anche per un periodo superiore a 5 anni» dal 15% al 100%, pur mantenendo il profilo
«moderato» già in essere dal 12/10/2021, data della precedente profilatura MIFID;
la firma grafometrica sulla modulistica risulta conforme a quanto depositato presso la dal cliente. A tale attività è poi seguita una nuova riprofilatura in capo Pt_2 alla cointestazione dei sig.ri e eseguita tramite Internet banking Pt_3 Pt_7 con il contratto MyKey dalla sig.ra ed effettuato dalla sua postazione di Pt_7 lavoro;
tale riprofilatura ha modificato la percentuale massima di investimento di lungo periodo in analogia con quanto sopra descritto, ovvero portandola dal 15% al 100% del patrimonio posseduto, mantenendo anche in questo caso il profilo di rischio «moderato». Tale ultima modifica, che risulta contrastante con le
3 dichiarazioni rilasciate dai clienti in sede di reclamo in merito all'orizzonte temporale degli investimenti, ha consentito il perfezionamento della proposta di investimento di € 52,5/mila in n. 4 fondi avente un orizzonte temporale di lungo periodo sugli n. 11 fondi che componevano l'offerta commerciale «Valore
Insieme» di complessivi € 250/mila; in conseguenza di ciò l'investimento sul lungo periodo dei clienti si è attestato al 20% delle AFI complessivamente detenute. In particolare, l'effettuazione della modifica del profilo attraverso il canale Internet banking ha permesso l'aggiramento dei controlli automatizzati di adeguatezza sugli investimenti: sul punto le si ricorda che in caso di variazione meno prudenziale del profilo finanziario (in termini di profilo di rischio, orizzonte temporale di lungo periodo ed esigenze assicurative) mediante riprofilatura effettuata dagli operatori in Filiale o con l'offerta a distanza, è prevista una sospensione di 30 giorni, durante i quali continua ad essere operativo il profilo precedente. In conseguenza di quanto sopra una eventuale variazione del profilo di rischio sulla cointestazione dei sig.ri e effettuata attraverso il Pt_3 Pt_7 canale di filiale non le avrebbe permesso di portare a buon fine la proposta commerciale. Sul punto, tra l'altro, i clienti hanno dichiarato in sede di reclamo che «la consulente ha aggiornato il profilo nel database», non facendo alcun cenno alla riprofilatura MIFID fatta tramite Internet banking dalla sig.ra , Pt_7 fattore che rende ancora più verosimile l'ipotesi per cui la variazione del profilo sia stata effettuata su sua specifica richiesta al fine di aggirare i previsti blocchi procedurali. Nei giorni immediatamente successivi alla sottoscrizione dell'investimento i clienti, accortisi delle perdite che l'investimento stava già registrando, si sono rivolti alla Filiale per avere le delucidazioni del caso;
nemmeno lo switch effettuato su altri fondi ha permesso però il recupero della perdita, attestatasi, a seguito della vendita delle quote di fondi oggetto di reclamo, in complessivi € 14.556,85. Stante le dichiarazioni rese dai clienti, nonché dalle irregolarità riscontrate in sede di profilatura, la ha deciso di accogliere Pt_2 parzialmente la richiesta di rimborso avanzata dai sig. ri e , Pt_3 Pt_5 riconoscendo la somma di € 7.278, pari al 50% della perdita lamentata, con conseguente danno economico, oltre a quello reputazionale e d'immagine, per la
Oltre a quanto sopra, verifiche più estese hanno riscontrato come, nel Pt_2
4 periodo dal 28/01/2022 al 30/08/2022, lei abbia permesso l'utilizzo della sua postazione di lavoro a n. 12 clienti (tra cui la già citata sig.ra ) di Testimone_1 effettuare accessi al proprio canale di Internet banking MyKey, come meglio dettagliato nell'allegato A, parte integrante della presente. Tra l'altro le si evidenzia come n. 9 clienti hanno effettuato una nuova profilatura MIFID II, con modifica dell'obiettivo di riserva e/o della capacità di sopportare le perdite e/o della percentuale massima di investimento di lungo periodo e/o delle preferenze di sostenibilità e/o della conoscenza ed esperienza che, per n. 2 di essi ( e Per_1
, ha determinato anche l'aumento del profilo di rischio. In particolare, con Pt_8 riferimento a n. 9 clienti in argomento, risulta che lei in n. 6 casi ha elaborato altrettante proposte di investimento subito dopo le variazioni al profilo MIFID, delle quali n. 5 sarebbero risultate inadeguate senza le modifiche apportate dalle riprofilatura;
per tali n. 5 clienti in tre casi erano stati inserite, prima della riprofilatura, delle simulazioni ad uso interno di proposte di investimento che erano risultate non adeguate. Da ultimo è stato rilevato come per un cliente lei ha effettuato, tramite i normali canali di Filiale, una ulteriore riprofilatura, che ha riportato l'obiettivo di riserva al valore in essere prima dell'azzeramento disposto tramite Home banking dalla sua postazione di lavoro. Come più sopra detto, in caso di variazione meno prudenziale del profilo finanziario, in termini di profilo di rischio, orizzonte temporale di lungo periodo ed esigenze assicurative, mediante riprofilatura effettuata in filiale o con l'offerta a distanza, è prevista una sospensione di 30 giorni, durante i quali continua ad essere operativo il profilo precedente;
pertanto, anche tali variazioni via Internet banking effettuate dalla sua postazione di lavoro hanno consentito di fatto di superare i controlli automatizzati di adeguatezza, nonché di superare il blocco operativo della sospensiva di 30 giorni. Con i comportamenti sopra descritti lei si è posta quantomeno in violazione delle «Regole comportamentali in cybersecurity con annessa adeguata informazioni» in ordine al divieto di consentire a terzi l'utilizzo degli strumenti informatici aziendali, divieto ribadito anche dall'art. 11 del Codice Interno di comportamento di Gruppo «uso di beni, servizi e strumenti di lavoro aziendali».
Risulta inoltre palese come lei abbia utilizzato la modalità operativa sopra descritta anche allo scopo di eludere i previsti controlli in ambito MIFID ponendo così
5 anche la Banca rischio di potenziali reclami e conseguenti danni».
4. Con lettera 10/10/2023 è stata poi comminata la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 2 giorni ai sensi dell'art. 48, lett.
c) ccnl 19/12/2019.
5. Come già rilevato da quanto è dato comprendere la violazione disciplinare che viene contestata alla sig.ra è di avere ““ripetutamente CP_1 concesso l'utilizzo della propria postazione di lavoro a “12 clienti” (cfr. ns doc 1) in un periodo di 7 mesi di lavoro”” ivi compresi i coniugi . Persona_2
6. Tale comportamento:
7. - oltre a consentire l'accesso a terzi dalla propria postazione di lavoro, in violazione delle Regole comportamentali di cybersecurity e dell'art. 11
Codice Interno di comportamento di Gruppo Uso di beni, servizi e strumenti di lavoro aziendali,
8. - ha consentito di eludere il blocco operativo della sospensiva di 30 giorni previsto in caso di variazione meno prudenziale del profilo finanziario effettuata in Filiale e la specifica autorizzazione da parte della competente struttura di Direzione o del Direttore di Filiale,
9. - eludendo tali controlli la è stata esposta a rischio di Pt_2 potenziali reclami e richieste danni.
10. Invero, come meglio spiegato in memoria di costituzione «Il fatto che in ben 6 occasioni alle suddette profilature abbiano fatto immediatamente seguito altrettante proposte di investimento avanzate dalla sig.ra e CP_1 relative sottoscrizioni da parte dei clienti dei prodotti finanziari consigliati, ha esposto la al rischio che le profilature in questione possano essere Pt_2 considerate “opportunistiche”, ossia funzionali ad assicurare le logiche commerciali della a scapito delle esigenze della clientela». Pt_2
11. Sostiene altresì la che «a causa dell'irregolare operatività Pt_2 della sig.ra , la è stata costretta a risarcire i sig.ri e CP_1 Pt_2 Pt_3
e a convocare tutti gli ulteriori clienti interessati per procedere, con le Pt_5 modalità corrette, all'aggiornamento del questionario MiFID, al fine di evitare il rischio che sulla base delle profilature irregolarmente acquisite potessero essere presentati ulteriori reclami e conseguenti danni».
6 12. Sostiene ancora la che la sig.ra è comunque Pt_2 CP_1 tenuta a risarcire alla i danni cagionati dalla condotta contestata, pari ad Pt_2 euro 7.278,00, corrispondenti a quanto la ha dovuto versare ai clienti sig.ri Pt_2
e RI. Pt_3
13. Dunque dall'attenta lettura della lettera di contestazione disciplinare, del provvedimento con cui viene comminata la sanzione e dalla analitica lettura del ricorso di , deve condividersi - con parte resistente CP_2
- che non è contestato né posto a fondamento della richiesta risarcitoria il contenuto della consulenza resa dalla sig.ra ai coniugi CP_1 Parte_9
, la cui vicenda viene richiamata e descritta ma - si ripete – le cui
[...] lamentele in termini di erroneità, superficialità, incompletezza ecc. della consulenza non vengono contestate alla resistente e l'unico profilo di responsabilità – anche in considerazione dei fatti allegati e su cui si chiede la prova da parte della – è quello di aver consentito ai clienti di modificare il Pt_2 proprio profilo di rischio in termini meno prudenziali attraverso il canale Internet banking ma dal proprio pc aziendale, in tal modo consentendo l'immediata accettazione della proposta formulata, con conseguente immediato disinvestimento e reinvestimento senza attendere il decorso dei 30 gg di sospensione della modifica del profilo oppure senza ottenere l'autorizzazione da parte della competente struttura di Direzione o da parte del Direttore di filiale ( a seconda dell'aspetto del profilo per il quale interviene la variazione).
14. Solo in tali termini pertanto va valutata la condotta della resistente sig. ra avuto riguardo alla fondatezza della contestazione, alla CP_1 proporzione tra sanzione e condotta contestata e alla richiesta di risarcimento del danno, oltre al fatto che dovranno essere analizzate le varie censure di carattere procedimentale formulate alla sanzione disciplinare.
15. Come si è già rilevato i predetti fatti non sono contestati, la resistente riconosce di aver consentito alla cliente di utilizzare la Pt_7 modalità Internet banking dalla propria postazione, tanto che da tale riconoscimento fa discendere la tardività della contestazione.
16. Si legge testualmente a p. 13 della memoria di costituzione
«L'operazione è consistita nella riprofilatura dei titolari dei due conti: il sig.
7 ed i due coniugi cointestatari, e quindi nella vendita dei titoli già Pt_3 giacenti nel conto cointestato e nel reinvestimento del ricavato nel conto cointestato e riprofilato. In sostanza la ha contestato alla Scaggiante di aver Pt_2 utilizzato, per poter eseguire l'operazione con sollecitudine, il proprio computer anziché far eseguire l'operazione dai due clienti sul computer “pubblico” a disposizione dei clienti nella stessa filiale. La non ha mai messo in CP_1 discussione che l'operazione sia stata eseguita utilizzando la sua postazione professionale: peraltro non vi era alcuna necessità – da parte dell' il 6.6.23 – CP_3 di sentirla in proposito, posto che tutte le operazioni fatte con strumenti informatici sono “firmate” da codici alfanumerici identificativi che individuano, operatore, ora e computer» ed ancora a p. 30 « La nell'incontro del 5 CP_1 luglio 2023 ha fatto eseguire la riprofilazione della sig.ra , che aveva il Pt_7 codice segreto, direttamente dalla stessa cliente, ed ha eseguito lei, usando il suo computer la riprofilazione del , che non aveva il codice. Quindi il Pt_3
ha indicato le modifiche che voleva attuare (capacità di sopportare le Pt_3 perdite elevate, percentuale del 100% per investimenti di lungo periodo) e, ad operazione conclusa, ha apposto la sua sottoscrizione. La ha ritenuto, CP_1 nell'esclusivo interesse dei clienti, che avevano urgenza di effettuare il nuovo investimento, di eseguire la procedura nel modo più comodo per loro, che quella operazione volevano venisse portata a termine quanto prima. Quindi invece di
“costringere” il a richiedere il codice segreto personale, per poi fare Pt_3
l'investimento, o invece di chiedergli di spostarsi al computer “pubblico” ha messo a disposizione il suo. La , quando ha modificato il profilo del , CP_1 Pt_3 inserendo le rettifiche da lui suggerite, ha sì messo a disposizione del cliente uno strumento aziendale, ma certamente non gli ha consentito di accedere a dati sensibili che dovevano rimanergli estranei. E risultando già evitata , con la riprofilatura effettuata direttamente dalla , tramite Internet Banking, la Pt_7 sospensione di 30 giorni non vi era alcun motivo di sottoporre l'operazione, con la riprofilatura del ad una non voluta sospensione per ulteriori 30 giorni». Pt_3
17. La resistente non ha poi negato nemmeno di aver posto CP_1 in essere le condotte dello stesso tipo con gli ulteriori clienti indicati nell'allegato
A.
8 18. Ciò posto, e limitata la contestazione disciplinare a tali condotte, deve rigettarsi l'eccezione di tardività sollevata dalla resistente posto CP_1 che, a seguito del reclamo presentato il 19/9/2022 è stato avviato, seppur in data non meglio precisata, un Audit che si è concluso con l'accertamento che la ricorrente aveva posto in essere simili condotte: dal 28/1/2022 al 30/8/2022 aveva
« permesso l'utilizzo della sua postazione di lavoro a n. 12 clienti (tra cui la già citata sig.ra ) di effettuare accessi al proprio canale di Internet Testimone_1 banking MyKey, come meglio dettagliato nell'allegato A, parte integrante della presente. Tra l'altro le si evidenzia come n. 9 clienti hanno effettuato una nuova profilatura MIFID II, con modifica dell'obiettivo di riserva e/o della capacità di sopportare le perdite e/o della percentuale massima di investimento di lungo periodo e/o delle preferenze di sostenibilità e/o della conoscenza ed esperienza che, per n. 2 di essi ( e , ha determinato anche l'aumento del profilo Per_1 Pt_8 di rischio. In particolare, con riferimento a n. 9 clienti in argomento, risulta che lei in n. 6 casi ha elaborato altrettante proposte di investimento subito dopo le variazioni al profilo MIFID, delle quali n. 5 sarebbero risultate inadeguate senza le modifiche apportate dalle riprofilatura;
per tali n. 5 clienti in tre casi erano stati inserite, prima della riprofilatura, delle simulazioni ad uso interno di proposte di investimento che erano risultate non adeguate. Da ultimo è stato rilevato come per un cliente lei ha effettuato, tramite i normali canali di Filiale, una ulteriore riprofilatura, che ha riportato l'obiettivo di riserva al valore in essere prima dell'azzeramento disposto tramite Home banking dalla sua postazione di lavoro».
19. Come noto, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa (vd. ex plurimis Cass. Sez. L, n. 281 del 12/01/2016,
Cass. Sez. L., n. 16841 del 26/06/2018) anche considerando che il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la
9 tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza ( vd Cass. Sez. L, n. 7467 del
15/03/2023).
20. Se si considera pertanto che l'Audit possa avere avuto inizio nell'ottobre 2022, appare non tardiva, nonostante siano trascorsi più di otto mesi dal fatto che ha dato avvio all'Audit, la contestazione datata 5/7/2023 relativa non solo alla condotta posta in essere ad agosto 2022 ma anche agli altri fatti del medesimo tenore scoperti grazie all'Audit e relativi al periodo gennaio – agosto
2022, e ciò tenuto conto che le operazioni dettagliatamente riportate nell'allegato A inducono a ritenere che si sia trattato di un accertamento complesso, che ha portato ad una relazione da parte di chi ha proceduto all'Audit, relazione che è stata poi esaminata dalla Direzione Centrale del Personale per valutare se contestare il comportamento alla ricorrente, con successiva necessità di procedere alla redazione della contestazione.
21. Nello stesso senso deve rigettarsi l'eccezione di nullità della sanzione disciplinare per violazione del principio di tempestività tra contestazione e sanzione, la prima datata 5/7/2022 e consegnata il 10/7/2022 e la seconda datata
10/10/2022 e consegnata il 16/10/2022. Si tratta è vero di un lasso di tempo piuttosto lungo ( circa tre mesi) ma occorre rilevare che la complessa audizione della ricorrente è avvenuta il 4/8/2022, sicché la complessità della organizzazione aziendale e il periodo estivo in cui la procedura disciplinare è venuta a cadere inducono a ritenere giustificato e necessario il tempo impiegato ( che dal 4/8/2022 al 10/10/2022 si riduce a due mesi) per addivenire alla decisione di comminare la sanzione.
22. Deve rigettarsi l'eccezione di nullità della sanzione per violazione del diritto di difesa in quanto tutta la censura è relativa alla mancata consegna del reclamo e quindi al merito della consulenza, mentre ad avviso del Giudicante i fatti oggetto di censura sono riconducibili all'aver consentito alla e ad Pt_7 altri clienti di modificare il profilo MIFID tramite Inter banking dal proprio pc aziendale.
10 23. Deve anche rigettarsi l'eccezione di nullità della sanzione per indeterminatezza della contestazione in quanto i fatti contestati - tra i quali non deve ritenersi rientrare il merito della consulenza – sono descritti puntualmente nella lettera di contestazione disciplinare alla cui lettura si rimanda.
24. Deve rigettarsi l'eccezione di nullità della sanzione disciplinare per la mancata affissione codice disciplinare essendo emerso dall'istruttoria svolta che il Codice disciplinare è affisso in azienda. In particolare in Testimone_2 servizio quale Direttrice presso la Filiale di Marghera Via Rizzardi 64 dal 1/1/2023 proveniente dall'altra Filiale di Marghera ha riferito che «il codice disciplinare è esposto nella saletta antibagno dove c'è la macchinetta del caffè e un po' di archivio e in frigorifero. C'è una bacheca come c'è in tutte le filiali. (...) quando sono arrivata non ho spostato la bacheca e l'ho lasciata dov'era. Il codice disciplinare era affisso insieme ad altre comunicazioni che abbiamo l'obbligo di affiggere. (...) ci sono degli armadi che quando sono arrivata erano utilizzati più per mettere le pratiche di mutuo in lavorazione. (...) abbiamo un corridoio che porta al bagno e questa è una saletta sulla sinistra (...) non ci si passa per andare in bagno però è un luogo di utilizzo, poiché c'è quanto ho sopra riferito e ora che mi viene in mente anche il microonde. (...) frigo, microonde e macchinetta del caffè non sono di proprietà della banca. E' una situazione che ho trovato quando sono arrivata»; che ha lavorato presso la Filiale di Venezia – Testimone_3
Marghera Via Rizzardi dal 8/3/2023 al 7/1/2024 con mansioni di coordinatore commerciale ha pure dichiarato che « nella filiale c'è una stanzetta dove c'è un tavolo con una macchinetta del caffè, tavolo, archivio e sopra il tavolo c'è una bacheca in sughero con il codice disciplinare insieme ad altre comunicazioni. (...)
è una saletta di libero accesso anche perché c'è una parte di archivio. (...) per andare al bagno ci si passa davanti, è una stanza con la porta. (...) non timbriamo.
Siamo considerati presenti se non comunichiamo che siamo assenti»; la stessa ricorrente ha confermato « che per andare ai servizi c'è questa stanza piccola sulla sinistra che precede un'altra stanza adibita solo a pannelli elettrici. In questa stanza su una parete ci sono gli armadi con pratiche anche risalenti di precedenti filiali inglobate e dalla parte opposta c'è il frigo, il microonde mentre non ricordavo la macchinetta del caffè, che ricordo essere stata nella sala. E' vero che
11 c'è una bacheca in sughero con tanti fogli affissi. Non so dire se c'è il codice disciplinare perché non ci ho mai fatto caso e non mi è stato nemmeno detto che era affisso lì, probabilmente c'è non lo metto in discussione. Io non frequentavo questa saletta. O comunque non mi è mai stato detto che dovevo andare a vedere il codice disciplinare affisso».
25. L'art. 7 della legge 300 1970 prevede che le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti e deve ritenersi che la stanzetta in prossimità del bagno adibita a stanza archivio e pause con macchinetta per il caffè e frigo, sia un luogo accessibile a tutti i dipedenti.
26. Per quanto concerne l'eccezione di nullità della sanzione disciplinare per inesistenza di un comportamento in violazione a norme aziendali e per violazione del principio di specificità e di legalità, si osserva e va ribadito che non è corretto quanto riportato da parte resistente a p. 29 - 30 della memoria di costituzione ove si espone «Per la riprofilatura in senso meno restrittivo, le norme interne prevedono (poiché l'operazione può essere complessa) che il dipendente faccia lui le operazioni e che non lasci nella disponibilità del cliente la tastiera del computer perché il cliente potrebbe approfittarne, accedendo a dati riservati. Quindi in ipotesi di riprofilatura in senso meno restrittivo, il cliente dovrebbe, se vuol fare da solo, o operare da casa con il codice segreto, oppure utilizzare il computer aziendale che è a disposizione di tutti e che non consente l'accesso a dati riservati. In tali ipotesi, poiché il cliente agisce da solo, si prevede che gli effetti delle operazioni rimangano sospese per 30 giorni”, atteso che nel doc. 6 di parte ricorrente sub “La riprofilatura e le iniziative a supporto” è spiegato che “La riprofilatura MiFID può essere effettuata in filiale, in Offerta Fuori Sede, in
Offerta e Distanza o in self (tramite Internet Banking o APP). È importante ricordare che, in caso di variazione meno prudenziale del profilo finanziario (in termini di profilo di rischio, orizzonte temporale di lungo periodo ed esigenze assicurative), tramite riprofilatura effettuata in filiale o in Offerta a Distanza, è prevista una sospensiva di 30 giorni, durante i quali continua ad essere operativo il profilo
12 precedente».
27. Si è visto che la ricorrente non ha contestato di aver consentito alla sig.ra di procedere alla riprofilatura meno prudenziale mediante Inter Pt_5 banking dal proprio pc aziendale e di avere in precedenza e successivamente operato nello stesso modo con altri undici clienti e ciò al fine di consentire agli stessi di non attendere la sospensiva di 30 giorni durante i quali continua ad essere operativo il profilo precedente ( così rendendo il profilo incompatibile con il nuovo investimento).
28. La disposizione era conosciuta dalla ricorrente tanto che la stessa nelle proprie difese ha ammesso di aver provveduto nel modo che gli è stato contestato per consentire ai coniugi e di procedere Pt_3 Pt_7 immediatamente al nuovo investimento, e stante la connessione tra tale condotta e le operazioni di investimento compiute negli altri casi deve ritenersi che la finalità fosse la stessa.
29. La ricorrente era stata messa a conoscenza della modalità corretta di procedere ( si vedano i documenti 8 e 9) ed ha pertanto violato le disposizioni impartite dalla propria datrice di lavoro per il corretto svolgimento del servizio.
30. Vi è altresì da rilevare che quanto all'utilizzo da parte della sig. ra ed eventualmente degli altri clienti del pc aziendale non è stato ben Pt_5 chiarito se è stata la resistente ad operare consentendo ai clienti solo di CP_1 inserire le proprie credenziali ( ciò che appare più probabile) o se la medesima resistente ha proprio consentito di utilizzare il pc per modificare il profilo. In ogni caso è da escludere che la ricorrente abbia lasciato la disponibilità del pc ai clienti,
e pertanto sotto questo profilo deve ritenersi il comportamento insussistente.
31. Ciò posto l'art. 48 CCNL invocato dalla Banca ricorrente si limita a prevedere che « 1. I provvedimenti disciplinari applicabili, in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa valutato tenendo conto delle circostanze di fatto, sono: a) il rimprovero verbale;
b) il rimprovero scritto;
c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
d) il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo); e) il licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione
13 anche provvisoria del rapporto (giusta causa). (...) 4. Il termine di cui all'art. 7, comma 5, l. n. 300 del 1970 è fissato in 7 giorni lavorativi.
5. Entro il termine di cui al comma che precede, la lavoratrice/lavoratore può chiedere per iscritto l'accesso a specifici documenti, relativi ai fatti oggetto della contestazione disciplinare, necessari ad un compiuto esercizio del diritto di difesa, ferme le limitazioni previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali. Il termine è conseguentemente interrotto dalla data della richiesta e ricomincia a decorrere dalla data in cui l'impresa dà riscontro alla lavoratrice/lavoratore».
32. Anche il Codice Interno di comportamento del gruppo non contiene una elencazioni di azioni od omissioni a cui corrispondono specifiche mansioni ma solo un insieme di disposizioni da rispettare.
33. Dunque la norma contrattuale di cui all'art. 48 non contiene una elencazioni di comportamenti con le rispettive sanzioni, ma si limita ad indicare le sanzioni applicabili da determinarsi volta per volta in «relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa valutato tenendo conto delle circostanze di fatto», con la conseguenza che alla ricorrente, la quale ha certamente contravvenuto alle disposizioni impartite dalla datrice di lavoro, può al più essere applicata la sanzione del rimprovero scritto, appunto in ragione di una generica violazione delle disposizioni impartite dal proprio datore di lavoro e considerando il lungo rapporto di lavoro e l'assenza di precedenti disciplinari.
34. Del resto anche alla sig.ra è stata comminata la Persona_3 medesima sanzione del rimprovero scritto per violazioni che la resistente ha esposto essere state le medesime mentre la società ricorrente non ha prodotto la contestazione.
35. Deve dunque annullarsi la sanzione disciplinare irrogata la quale deve essere determinata nei termini sopra indicati con i conseguenti obblighi restitutori e ripristinatori.
36. Ogni altra censura svolta nei confronti della sanzione disciplinare è assorbita.
37. Deve infine rigettarsi la domanda di condanna della resistente
«al pagamento, nei confronti di dell'importo di CP_1 Parte_1 euro 7.278,00 a titolo di risarcimento del danno» in quanto nulla è stato dedotto e
14 provato dalla società ricorrente in ordine al merito della consulenza fornita dalla sig. ra : come dagli stessi riferito, i coniugi e si sono CP_1 Pt_3 Pt_5 risentiti del fatto che alla data di giugno/luglio 2022 i loro investimenti avevano segno negativo, la proposta della sig. ra di modificare l'investimento CP_1 non poteva consentire di vedere un risultato positivo nel breve periodo, non occorre avere particolari competenze in campo finanziario per comprendere che occorreva portare pazienza ed attendere che migliorassero le condizioni di mercato;
la non ha allegato e provato che formulando una diversa proposta Pt_2
i clienti avrebbero visto accolte le loro richieste e non avrebbero perduto ulteriore denaro, mentre l'allegazione che la ricorrente non aveva fornito adeguate informazioni ai clienti non ha avuto riscontro essendosi limitata la società a riportare il contenuto del reclamo e non avendo nemmeno chiesto di sentire quali testimoni i due clienti.
38. Né la ricorrente può essere chiamata a rispondere solo per il fatto di aver consentito alla sig.ra di procedere alla riprofilazione dal pc della Pt_7 medesima Scaggiante, posto che l'oggetto della lamentela dei coniugi e Pt_3
è il merito della consulenza offerta: ovvero i clienti volevano un Pt_5 investimento conservativo con possibilità di immediato disinvestimento mentre è stato loro proposto e fatto sottoscrivere un investimento a lungo periodo.
39. Deve dunque concludersi come in dispositivo e la reciproca soccombenza oltre alla circostanza che si tratta di fattispecie nella quale l'onere della prova fa capo alla datrice di lavoro giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 50% (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018) la quale oltre a dichiarare “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132 [...] convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ha affermato che dalla predetta dichiarazione di illegittimità costituzionale comunque consegue che
15 qualora “il lavoratore, per la tutela di suoi diritti, debba [...] promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro (cosiddetto contenzioso a controprova), costituisce elemento valutabile dal giudice della controversia al fine di riscontrare, o no, una situazione di assoluta incertezza in ordine a questioni di fatto in ipotesi riconducibili alle «gravi ed eccezionali ragioni» che consentono al giudice la compensazione delle spese di lite”); per la restante parte vengono poste a carico della società ricorrente e vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022) per le controversie di lavoro € 5200-
26.000 (indeterminato modesto), ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto che è stata svolta non impegnativa attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie), dei contrasti giurisprudenziali (non sussistenti).
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accertata e dichiarata la illegittimità della sanzione disciplinare comminata alla ricorrente in quanto sproporzionata, ridetermina la sanzione applicabile in quella del rimprovero scritto;
2) Rigetta ogni altra domanda svolta dalla ricorrente;
3) Condanna la ricorrente alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore della resistente che liquida, per tale parte, in € 1.400,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Venezia, 22/10/2024
IL GIUDICE dott. ssa Chiara Coppetta Calzavara
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