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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 7033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7033 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe Giordano nella causa n. 7619/25 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sergio Parte_1
MO US, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti
-parte ricorrente
E
CP_1
-contumace
Visto l'art. 430 c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, , premesso che all'esito di vista Parte_1
medica l' gli ha riconosciuto il requisito sanitario per la pensione di inabilità civile CP_1
ex art. 12 Legge 118/71 con decorrenza dalla 21.6.24, dedotto di non aver ottenuto il pagamento della prestazione, ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1
maturati oltre agli accessori di legge.
L' non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_1
Il tribunale osserva quanto segue.
La domanda è fondata.
Dalla documentazione in atti risulta che con verbale amministrativo della
Commissione Medica di Prima Istanza datato 14.10.2024 è stato accertato in capo a parte ricorrente i requisiti sanitari per fruire della pensione di inabilità civile ex art. 12
pagina 1 di 2 Legge 118/71 a decorrere dal 21.6.24 (doc. 1 del ricorso) e che il ricorrente ha inviando la documentazione necessaria alla liquidazione (doc. 2 del ricorso) senza tuttavia ottenere il pagamento di quanto dovuto.
Tale documentazione non è stata contestata da parte dell' rimasto contumace. Va CP_1
quindi affermato il diritto dei ricorrenti al pagamento dei ratei arretrati della prestazione richiesta, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna l alla corresponsione in favore di parte ricorrente dei ratei maturati CP_1
per la pensione di inabilità civile ex art. 12 Legge 118/71 a decorrere dal 21.6.24 oltre interessi come per legge sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali da rifondere al difensore CP_1
antistatario di parte ricorrente, liquidate in euro 1.860,00 oltre oneri di legge.
Roma, 17/06/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Giordano
:
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3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe Giordano nella causa n. 7619/25 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sergio Parte_1
MO US, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti
-parte ricorrente
E
CP_1
-contumace
Visto l'art. 430 c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, , premesso che all'esito di vista Parte_1
medica l' gli ha riconosciuto il requisito sanitario per la pensione di inabilità civile CP_1
ex art. 12 Legge 118/71 con decorrenza dalla 21.6.24, dedotto di non aver ottenuto il pagamento della prestazione, ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1
maturati oltre agli accessori di legge.
L' non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_1
Il tribunale osserva quanto segue.
La domanda è fondata.
Dalla documentazione in atti risulta che con verbale amministrativo della
Commissione Medica di Prima Istanza datato 14.10.2024 è stato accertato in capo a parte ricorrente i requisiti sanitari per fruire della pensione di inabilità civile ex art. 12
pagina 1 di 2 Legge 118/71 a decorrere dal 21.6.24 (doc. 1 del ricorso) e che il ricorrente ha inviando la documentazione necessaria alla liquidazione (doc. 2 del ricorso) senza tuttavia ottenere il pagamento di quanto dovuto.
Tale documentazione non è stata contestata da parte dell' rimasto contumace. Va CP_1
quindi affermato il diritto dei ricorrenti al pagamento dei ratei arretrati della prestazione richiesta, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna l alla corresponsione in favore di parte ricorrente dei ratei maturati CP_1
per la pensione di inabilità civile ex art. 12 Legge 118/71 a decorrere dal 21.6.24 oltre interessi come per legge sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali da rifondere al difensore CP_1
antistatario di parte ricorrente, liquidate in euro 1.860,00 oltre oneri di legge.
Roma, 17/06/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Giordano
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