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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 6871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6871 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2326/2020 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
6^ Sezione Civile nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Rita Nissim, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2326\2020 R.G. e vertente
TRA
(C.F.: , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi come in atti C.F._2
ATTORI
E
cod. fisc. , e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
cod. fisc. , rappresentati e difesi come in atti C.F._4
CONVENUTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
Svolgimento del processo come in atti ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.
Att. C.p.c. come novellati dalla l. 69 del 18.06.2009.
Con atto di citazione notificato in data 23/01/2020, parte attorea conveniva in giudizio e affinchè il Tribunale Controparte_1 Controparte_2 dichiarasse: “l'inesistenza del diritto di servitù carraia da Traversa Longobardi n.18, in favore della porzione del laboratorio artigianale ubicato a piano terra della traversa Longobardi
n.18 acquistato dai convenuti con atto del Notaio del 18/6/2014 dagli eredi Persona_1 di “Piaccia all'On.le Tribunale affermare l'inesistenza del diritto di servitù di Persona_2 passaggio da Largo Arso n.14, in favore della porzione del laboratorio artigianale ubicato a piano terra della traversa Longobardi n.18 acquistato dai convenuti con atto del Notaio
[...]
del 18/6/2014 dagli eredi di “Piaccia all'On.le Tribunale Per_1 Persona_2 accertato e dichiarato che i convenuti non vantano le indicate servitù, inibire agli stessi l'accesso carraio da Traversa Longobardi n.18 e quello pedonale da Largo Arso14, consentendo unicamente l'accesso pedonale da Traversa Longobardi 18, in favore della porzione del laboratorio artigianale ubicato a piano terra della traversa Longobardi n.18; Piaccia all'On.le
Tribunale condannare essi convenuti al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
Condannare i convenuti alla refusione delle spese di lite con clausola di attribuzione”.
Si costituivano in giudizio e i quali Controparte_2 Controparte_1 impugnavano e contestavano, in fatto e in diritto, tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate in quando infondate.
Nel corso del giudizio veniva disposta una CTU ed in data 31.03.2025, con l'ausilio del consulente tecnico d'ufficio, veniva raggiunto un accordo tra le parti.
All'udienza del 04.07.2025 i difensori delle parti dichiaravano di aver depositato copia della scrittura privata sottoscritta dalle parti in causa in data 31.03.2025 alla presenza del CTU con la quale si era raggiunto tra le stesse un bonario componimento e chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese;
chiedevano la decisione della causa con rinuncia espressa e congiunta ai termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.
Il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come
- 2 -
in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, prendendo atto che nella medesima udienza i procuratori delle parti hanno dichiarato di rinunciare ai termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Alla luce delle dichiarazioni conformi rese dai procuratori delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere trattandosi di sopravvenuto evento preclusivo della pronunzia giudiziale nel merito della controversia, che elimina completamente la posizione di contrasto fra le parti.
Le parti hanno raggiunto un accordo bonario e composto la vertenza con la scrittura privata del 31.03.2025, vedi all. n.2 verbale IV accesso della ctu, ove si da atto anche dell'intervenuta compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere.
- spese compensate.
Così deciso in Napoli, 08 luglio 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Rita Nissim
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
6^ Sezione Civile nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Rita Nissim, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2326\2020 R.G. e vertente
TRA
(C.F.: , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi come in atti C.F._2
ATTORI
E
cod. fisc. , e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
cod. fisc. , rappresentati e difesi come in atti C.F._4
CONVENUTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
Svolgimento del processo come in atti ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.
Att. C.p.c. come novellati dalla l. 69 del 18.06.2009.
Con atto di citazione notificato in data 23/01/2020, parte attorea conveniva in giudizio e affinchè il Tribunale Controparte_1 Controparte_2 dichiarasse: “l'inesistenza del diritto di servitù carraia da Traversa Longobardi n.18, in favore della porzione del laboratorio artigianale ubicato a piano terra della traversa Longobardi
n.18 acquistato dai convenuti con atto del Notaio del 18/6/2014 dagli eredi Persona_1 di “Piaccia all'On.le Tribunale affermare l'inesistenza del diritto di servitù di Persona_2 passaggio da Largo Arso n.14, in favore della porzione del laboratorio artigianale ubicato a piano terra della traversa Longobardi n.18 acquistato dai convenuti con atto del Notaio
[...]
del 18/6/2014 dagli eredi di “Piaccia all'On.le Tribunale Per_1 Persona_2 accertato e dichiarato che i convenuti non vantano le indicate servitù, inibire agli stessi l'accesso carraio da Traversa Longobardi n.18 e quello pedonale da Largo Arso14, consentendo unicamente l'accesso pedonale da Traversa Longobardi 18, in favore della porzione del laboratorio artigianale ubicato a piano terra della traversa Longobardi n.18; Piaccia all'On.le
Tribunale condannare essi convenuti al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
Condannare i convenuti alla refusione delle spese di lite con clausola di attribuzione”.
Si costituivano in giudizio e i quali Controparte_2 Controparte_1 impugnavano e contestavano, in fatto e in diritto, tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate in quando infondate.
Nel corso del giudizio veniva disposta una CTU ed in data 31.03.2025, con l'ausilio del consulente tecnico d'ufficio, veniva raggiunto un accordo tra le parti.
All'udienza del 04.07.2025 i difensori delle parti dichiaravano di aver depositato copia della scrittura privata sottoscritta dalle parti in causa in data 31.03.2025 alla presenza del CTU con la quale si era raggiunto tra le stesse un bonario componimento e chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese;
chiedevano la decisione della causa con rinuncia espressa e congiunta ai termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.
Il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come
- 2 -
in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, prendendo atto che nella medesima udienza i procuratori delle parti hanno dichiarato di rinunciare ai termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Alla luce delle dichiarazioni conformi rese dai procuratori delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere trattandosi di sopravvenuto evento preclusivo della pronunzia giudiziale nel merito della controversia, che elimina completamente la posizione di contrasto fra le parti.
Le parti hanno raggiunto un accordo bonario e composto la vertenza con la scrittura privata del 31.03.2025, vedi all. n.2 verbale IV accesso della ctu, ove si da atto anche dell'intervenuta compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere.
- spese compensate.
Così deciso in Napoli, 08 luglio 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Rita Nissim
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