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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/11/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, nelle persone di: dott.ssa Maria Balletti Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 1339 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Tommaso Gallo Parte_1
Appellante
E
, rapp.ta e difesa dall'avv. Vanda Muoio Controparte_1
Appellata - Appellante incidentale
E
, rapp.to e difeso dall'avv. Renato Muoio Controparte_2
Appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2174/24 del
Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data 10.10.24
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.8.17, conveniva in giudizio Parte_1
e al fine di sentirli condannare al Controparte_2 CP_3 risarcimento dei danni arrecati all'immobile di sua proprietà nonché a quelli derivanti dal mancato guadagno per l'inutilizzabilità del bene nel tempo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino. Deduceva il di essere proprietario di un immobile ad uso Pt_1 commerciale sito in Cava de' Tirreni alla via Vittorio Veneto n. 13, condotto in locazione, in virtù di contratto stipulato con la propria dante causa, da;
con lo stesso contratto Controparte_2 Controparte_1 si era costituita quale garante di tutte le obbligazioni assunte dal conduttore.
L'immobile, consegnato al privo di vizi ed appena “rifinito CP_2 ex novo in tutte le sue parti”, al momento della sua riconsegna al ricorrente, avvenuta a seguito del recesso esercitato dal conduttore in data 2.9.16, aveva presentato danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso dello stesso nonché modificazioni dello stato dei luoghi non autorizzate, in violazione delle previsioni contrattuali.
Tali circostanze avevano, quindi, impedito al di concederlo Pt_1 nuovamente in locazione senza prima effettuare gli interventi di ripristino necessari, il cui costo, quantificato mediante perizia tecnica nella misura di € 7.962,29 oltre iva, era risultato eccedente l'importo versato dal conduttore a titolo di deposito cauzionale.
Con distinti atti si costituivano e CP_3 Controparte_2 eccependo, preliminarmente, la intervenuta estinzione della fideiussione, per decorso del termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione principale, l'abusiva parcellizzazione del credito, la carenza di legittimazione attiva del;
nel merito, eccepivano la Pt_1 infondatezza della domanda, concludendo per il suo rigetto.
Con la sentenza n. 2174/24 il Tribunale di Nocera Inferiore ha così provveduto:
“
1. accoglie, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda nei confronti di;
Controparte_2
2. condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 Pt_1
del complessivo importo di 6032,56 oltre agli interessi al saggio
[...] legale previsto dal codice civile dalla domanda al soddisfo;
3. rigetta, per le causali in motivazione, la domanda proposta nei confronti di;
CP_3 4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5. pone definitivamente le spese di CTU per il 50% a carico di Pt_1
e per il 50% a carico di .”
[...] Controparte_2
Il Tribunale ha, preliminarmente, rigettato l'eccezione di abusiva parcellizzazione del credito, rilevando che i due giudizi introdotti dal avevano differenti oggetti, ovvero, rispettivamente, il Pt_1 pagamento dei canoni di locazione ed il risarcimento dei danni;
ha, altresì, rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente, in quanto subentrato alla madre in tutti i diritti derivanti dal contratto di locazione da ella stipulato.
Quanto alla domanda proposta nei confronti di , il Controparte_1
Tribunale ha, in primo luogo, qualificato l'impegno assunto da
[...] quale contratto autonomo di garanzia, siccome afferente a CP_1 tutte le obbligazioni gravanti sul conduttore, così escludendone la automatica trasmissione a favore dell'acquirente dell'immobile locato.
Ha, poi, ritenuto, in ogni caso, estinta la garanzia ai sensi dell'art. 1957
c.c., come eccepito dalla resistente, avendo il introdotto il Pt_1 presente giudizio a distanza di un anno dalla riconsegna dell'immobile, ovvero allorché il termine semestrale previsto dalla citata norma era ormai decorso.
Nel merito, sulla base delle conclusioni raggiunte dal CTU, il giudice di primo grado ha affermato che i danni lamentati dal erano in Pt_1 parte riconducibili alla normale usura dell'immobile e che l'ammezzato
- privo, però, del wc - risultava presente già nei rilievi planimetrici risalenti all'anno 1988.
Ha, quindi, accertato la necessità di procedere alla rimozione della vetrina all'ingresso del locale e del wc posto sull'ammezzato, al ripristino del wc posto al piano terra (completo di rivestimenti, sanitari, impianto idrico di carico e scarico e della ricostruzione delle pareti in muratura), alla pulizia e levigatura del pavimento danneggiato (con una decurtazione del 30%, in considerazione della normale usura), quantificando il costo complessivo di tali interventi nella misura di €
5.032,56.
Il primo giudice, sempre alla luce della consulenza espletata ha, poi, determinato il mancato reddito locatizio, rapportato al tempo necessario per l'esecuzione dei lavori di ripristino, nella misura di €
1.000,00, pari a circa due canoni mensili.
Avverso detta pronuncia, con ricorso depositato il 16.12.24, Pt_1
ha proposto appello, affidato a due motivi, così concludendo:
[...]
“in via pregiudiziale, riformare la sentenza n. 2174/2024 (N.R.G.
4622/2017), emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, depositata e resa pubblica in data 10 ottobre 2024, notificata il 15 novembre 2024, in dipendenza dei motivi di gravame suesplicati;
b) in via principale e nel merito, accogliere la domanda proposta nei confronti di per i motivi tutti dedotti in narrativa nel CP_3 proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano con condanna dei convenuti alle spese legali e alle spese della
Ctu al 100%;
c) con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% su dette ed oltre Iva e Cpa, come per Legge".
Si è costituito eccependo, preliminarmente, la nullità Controparte_2 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e per omessa vocatio in ius nonché la nullità della domanda per abusiva parcellizzazione del credito, concludendo, in ogni caso, per il rigetto del gravame.
Si è, altresì, costituita formulando, preliminarmente, Controparte_1
l'eccezione di giudicato in ordine al capo della sentenza, non oggetto di impugnazione, con il quale il Tribunale ha dichiarato l'estinzione del rapporto di garanzia per effetto della sua natura di contratto autonomo di garanzia, non suscettibile di trasmissione automatica all'appellante.
In subordine, nel ribadire il difetto di accessorietà e la intrasferibilità di tale contratto, ha, altresì, eccepito: la nullità della domanda di garanzia per violazione degli artt. 33 e 40 c.p.c., essendo la controversia relativa alla fideiussione assoggettata al rito ordinario, anche nell'ipotesi di connessione con una controversia in materia di locazioni;
la inoperatività ex lege del rapporto di garanzia, che non avrebbe potuto in nessun caso superare la durata legale del contratto di locazione (sei anni + sei anni), con conseguente scadenza al 30.6.2000; la nullità dell'atto introduttivo per omessa vocatio in ius. Ha, inoltre, reiterato le eccezioni di carenza di legittimazione attiva del Viscito ed abusiva parcellizzazione del credito. Ha, infine, proposto appello incidentale invocando la riforma della pronuncia nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 28.10.25, all'esito della discussione orale, la Corte ha deciso la causa dando lettura del dispositivo della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va dapprima esaminata la preliminare questione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 CP_2
c.p.c.
Sul punto si osserva che, oramai per pacifica giurisprudenza, l'appello
è inammissibile, ai sensi del citato art. 342 c.p.c., solo allorquando l'atto nel suo complesso non consenta la certa individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze. Ciò che la norma richiede, al di là di schemi prestabiliti o di formule sacramentali, è che il giudice superiore sia messo in condizione di rilevare immediatamente i motivi di censura alla prima decisione, sì da vagliarli in maniera idonea, mantenendo comunque l'appello la natura di revisio prioris istantiae (ex pl. cfr.
Cass., SS.UU., n. 27199/2017; Cass. n. 22776/2018).
Nella specie, per quanto la strutturazione dei motivi d'appello articolati dall'appellante non possa considerarsi totalmente indenne dalle censure formulate dall'appellato, tuttavia il conseguente rilievo di inammissibilità, avuto riguardo alla complessiva articolazione delle tesi di parte appellante, non potrebbe né attingere l'intero atto d'appello, né interi singoli motivi;
pertanto, la Corte ritiene opportuno dare seguito all'esame dell'impugnativa, riservandosi di segnalare nel prosieguo i punti di emersione di tali carenze nelle argomentazioni confutatorie dell'appellante.
Destituita di fondamento è poi l'eccepito difetto di vocatio in ius, essendo incontestabile che l'atto introduttivo del presente giudizio, vada qualificato come ricorso del quale presenta tutti i requisiti formali e sostanziali, irrilevante a tal fine la dicitura apposta nella sua intestazione.
2. Sempre in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale, avente ad oggetto la contestazione della statuizione sulle spese di lite, proposto da in quanto la stessa non ha Controparte_1 depositato nel giudizio di appello la prova dell'avvenuta notificazione del ricorso incidentale.
Va rammentato al riguardo che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 20604/2008, ha affermato che, nel rito del lavoro,
l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, ove non sia stato notificato va dichiarato improcedibile, poiché il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all'appellante un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile d'ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (v. anche tra le successive conformi, Cass. n.
837/2016; Cass. n. 8595/2017; Cass., n. 24742/2017; Cass. n.
6159/2018; Cass. n.4405/2024).
Il principio discende dall' art. 436, comma 3, cod. proc. civ., il quale, per effetto dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 447 bis, comma
2, cod. proc. civ., si applica anche ai giudizi, come il presente, in tema di locazione.
3. Con il primo motivo dell'appello principale, denuncia la Parte_1 omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. e la violazione dell'art. 115 c.p.c. Sostiene che nell'ipotesi in cui la durata della fideiussione non è correlata alla scadenza dell'obbligazione principale bensì al suo integrale adempimento, l'azione nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., restando operativa fino al soddisfacimento del creditore, senza alcun termine di decadenza.
L'appellante aggiunge che, peraltro, con l'azione per la ripetizione dei canoni di locazione egli aveva diligentemente coltivato le proprie istanze, interrompendo ogni presunto termine di prescrizione.
Su entrambi gli aspetti nulla avrebbe motivato ed argomentato il
Tribunale, che avrebbe, altresì, omesso di considerare la mancata contestazione, da parte dei convenuti, dei fatti posti a fondamento della domanda, ovvero dell'esistenza dei danni subiti dal ricorrente, quali risultanti dalla consulenza di parte, e dell'operatività della garanzia, implicita nella formulazione della domanda riconvenzionale volta alla restituzione del deposito cauzionale.
La vigenza del rapporto di garanzia sarebbe stata, quindi, riconosciuta, secondo l'appellante, dalla , con la conseguenza che non poteva Pt_1 ricorrere, nella fattispecie, alcuna ipotesi di decadenza ex art. 1957 c.c.
Il motivo è inammissibile.
In premessa va richiamato il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (Cass. 18 aprile 2019,
n. 10815; Cass. 15 marzo 2019, n. 7499; Cass. 13 giugno 2018, n.
15399; Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n.
2108; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753). Orbene, nel caso in esame, rileva la Corte che la sentenza di primo grado ha motivato il rigetto della domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , garante in virtù di fideiussione Controparte_1 relativa a tutte le prestazioni gravanti sul conduttore, assumendo che il , subentrato nel contratto di locazione alla madre Pt_1 CP_4
, non era succeduto anche nel rapporto di garanzia tra il
[...] precedente locatore e la , questo da qualificarsi un contratto Pt_1 autonomo di garanzia.
Ha poi rilevato che “comunque deve ritenersi estinta la garanzia ai sensi dell'articolo 1957 cc.” osservando che “Ai fini della presente norma, per interrompere la prescrizione occorre che il creditore agisca in giudizio nei confronti del debitore o del garante entro il termine ivi indicato, non essendo sufficiente una semplice diffida stragiudiziale.
Nel caso di specie la riconsegna dell'immobile è avvenuta in data
2/9/2016 ed il giudizio è stato instaurato un anno dopo (il 28/8/2017)”.
Come si desume dalla motivazione, la decisione di rigetto è fondata su due autonome e concorrenti rationes decidendi.
L'appellante non ha svolto alcuna motivata critica in relazione al rilievo del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che il , subentrato Pt_1 nel contratto di locazione stipulato dalla madre, non fosse succeduto anche nel rapporto di garanzia tra la propria dante causa e
[...]
essendosi limitato a censurare la sentenza nella parte in CP_1 cui il Tribunale ha ritenuto che l'attore fosse decaduto dall'azione per decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c. per la proposizione dell'azione nei confronti del fideiussore.
Ne segue che, per come prospettata, la censura si rivela inammissibile, avendo l'appellante contestato solo una delle rationes decidendi esposte dal primo giudice ed avendo, invece, del tutto omesso di criticare l'altra, idonea, da sola, a sorreggere la decisione di rigetto.
A conforto di quanto osservato depone, infatti, il principio secondo cui
"La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla
"causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso" (cfr. Cass. n. 10815/2019).
4. Con il secondo motivo dell'appello principale il contesta la Pt_1 violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in tema di spese legali e spese di CTU.
Ritiene l'appellante che il Tribunale, avendo accolto la domanda principale volta a conseguire il risarcimento dei danni subiti ed il ripristino dello stato dei luoghi avrebbe dovuto porre interamente a carico dei convenuti tanto le spese di lite quanto quelle di CTU.
Il motivo va accolto per quanto di ragione.
Esso è infondato nella parte in cui lamenta la mancata condanna di al pagamento delle spese di lite e di CTU del primo Controparte_1 grado atteso che la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 detta resistente è stata rigettata in primo grado.
Fondata è invece la doglianza nella parte in cui il Tribunale, omettendo di specificarne le ragioni, ha compensato le spese anche nel rapporto processuale tra il e il . Pt_1 CP_2
Ad avviso di questa Corte, essendo quest'ultimo rimasto soccombente e non sussistendo ragioni, nemmeno evincibili in questa sede, di compensazione delle spese di lite, il Tribunale avrebbe dovuto, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., condannare il al relativo pagamento. CP_2
Le spese del giudizio di primo grado, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, in applicazione del suddetto principio, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa (importo della condanna), vanno poste a carico dell'appellato . CP_2
Va tenuta ferma invece la decisione in punto di compensazione delle spese di CTU atteso che l'indagine peritale è stata condotta nell'interesse di entrambe le parti per l'accertamento della somma effettivamente dovuta dal al , consentendo di CP_2 Pt_1 ridimensionare notevolmente la somma pretesa dal con l'atto Pt_1 introduttivo del giudizio di primo grado.
5. Quanto alle spese del presente grado, nel rapporto processuale tra e , quest'ultimo, in virtù del principio Parte_1 Controparte_2 della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa (spese di lite del primo grado).
Nel rapporto processuale tra l'appellante principale e l'appellante incidentale, le spese, stante la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti.
Sussiste l'obbligo a carico dell'appellante incidentale,
[...]
di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo CP_1 unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso la Controparte_1 sentenza n. 2174/24 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data 10.10.24, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello principale in relazione al primo motivo;
2) accoglie l'appello principale in relazione al secondo motivo e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna Controparte_2 al pagamento in favore di delle spese di lite del primo Parte_1 grado che liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cna;
3) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da CP_3
[...]
4) conferma nel resto la sentenza impugnata;
5) condanna al pagamento in favore di Controparte_5 Pt_1
delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 962,00
[...] per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cna;
6) compensa tra e le spese di lite del Parte_1 CP_3 presente grado.
7) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Salerno, 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Elena Del Forno
Il Presidente
dott.ssa Maria Balletti