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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11587 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17907 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: , difeso e rappresentato, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Giovanni Murano, (C.F.
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2
medesimo, sito in Pozzuoli, alla Via Matteotti n. 15;
attore
CONTRO , (C.F. , con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. , (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 C.F._3
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Mario Caliendo,
(C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._4
medesimo, sito in Portici, alla Via Giordano n.14;
convenuta
NONCHE'
(C.F.: , in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2
con sede legale in in Piazza del Plebiscito n. 22, difesa e rappresentata CP_3
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_3
convenuta contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13 luglio 2022, il sig.
[...]
ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., innanzi a questo Parte_1
Tribunale, nei confronti dell' e della Controparte_1 CP_3
impugnando l'intimazione di pagamento n. 07120229005325089000,
[...]
notificata il 28 giugno 2022, per un importo complessivo di € 20.417,72, relativa alla cartella di pagamento n. 07120040074494785000.
Detta cartella aveva ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni al Codice
della Strada, elevate nel 2004 dalla Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, l'attore ha dedotto:
1. La nullità dell'intimazione impugnata per mancanza degli elementi essenziali;
2. L'omessa o invalida notifica della cartella sottostante;
3. L'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato.
Ha quindi chiesto dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento e della cartella sottostante, nonché l'intervenuta prescrizione del credito azionato, con vittoria di spese.
Si è costituita l' la quale ha contestato la Controparte_4
fondatezza dell'opposizione, eccependo:
• La regolarità formale dell'intimazione impugnata;
• La valida notifica della cartella e di successive intimazioni;
• L'interruzione della prescrizione per effetto di detti atti.
Ha chiesto il rigetto della domanda, con condanna alle spese.
È rimasta contumace la Controparte_3
Le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie difese mediante memorie ex art. 183, comma VI, nn. 1 e 2 c.p.c.
Con decreto del 3 settembre 2025 è stata disposta l'anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni al 16 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Con il terzo motivo di doglianza, l'attore ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito oggetto dell'intimazione impugnata.
Sul punto, occorre rilevare quanto segue.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 209 del Codice della Strada e dell'art. 28
della Legge n. 689/1981, le sanzioni amministrative derivanti da violazioni al C.d.S.
si prescrivono nel termine di cinque anni dalla commissione della violazione. In proposito, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nell'affermare che:
"Alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada non è applicabile la decadenza di cui all'art. 17
del D.P.R. n. 602/1973, ma unicamente la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 della Legge n. 689/1981 e dall'art. 209 C.d.S., la quale non può ritenersi interrotta dalla sola formazione del ruolo e dalla sua consegna all'agente della riscossione, trattandosi di attività interne alla P.A., prive di efficacia recettizia"
(Cass. civ., Sez. II, n. 26424/2014).
Ne deriva che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, occorrono atti idonei a costituire in mora il debitore, validamente notificati (artt. 2943 e 2945 c.c.).
Nel caso in esame, l' ha prodotto copia della notifica della Controparte_5
cartella n. 07120040074494785000, asseritamente eseguita in data 9 settembre 2004 a mani di familiare convivente del destinatario.
Tuttavia, in assenza della raccomandata informativa prevista dagli artt. 26 D.P.R.
602/1973 e 60 D.P.R. 600/1973, tale notifica non può ritenersi perfezionata,
risultando inesistente o comunque nulla. Difetta, quindi, la prova del tempestivo e valido perfezionamento della notifica della cartella.
Di conseguenza, il termine di prescrizione quinquennale ha iniziato a decorrere dalla data di commissione delle infrazioni, risalente al 2004.
La parte convenuta ha inoltre dedotto di aver notificato una successiva intimazione di pagamento n. 07120169020540411000, in data 25 maggio 2016, perfezionata il 13
giugno 2016, sostenendo che tale atto sia idoneo ad interrompere la prescrizione.
Anche a voler ritenere valida detta notifica, tuttavia, dalla data del suo perfezionamento (13.06.2016) alla successiva intimazione opposta (28.06.2022) sono trascorsi più di cinque anni, senza ulteriori atti interruttivi validamente notificati.
Pertanto, il credito risulta prescritto ex art. 28 L. 689/1981. SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza, in applicazione del principio di causalità.
Entrambe le parti convenute vanno condannate in solido tra loro, in conformità
all'orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui:
"In tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, ove, a seguito di opposizione, la cartella di pagamento sia annullata, le spese di lite vanno poste in solido tra ente impositore e agente della riscossione,
essendo entrambi soccombenti, mentre l'opponente è estraneo alla dinamica interna tra i due"
(Cass., Sez. VI, ord. n. 19856/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1
così provvede: Controparte_3
1. Dichiara la contumacia della Controparte_3
2. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto: o Dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n.
07120229005325089000; o Dichiara la nullità della cartella di pagamento n.
07120040074494785000, per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito;
3. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore,
delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.540,00, così ripartiti: o € 460,00 per la fase di studio;
o € 389,00 per la fase introduttiva;
o € 840,00 per la fase istruttoria;
o € 851,00 per la fase decisoria;
oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
4. Dispone la distrazione delle spese in favore dell'Avv. Giovanni Murano,
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 10.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17907 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: , difeso e rappresentato, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Giovanni Murano, (C.F.
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2
medesimo, sito in Pozzuoli, alla Via Matteotti n. 15;
attore
CONTRO , (C.F. , con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. , (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 C.F._3
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Mario Caliendo,
(C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._4
medesimo, sito in Portici, alla Via Giordano n.14;
convenuta
NONCHE'
(C.F.: , in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2
con sede legale in in Piazza del Plebiscito n. 22, difesa e rappresentata CP_3
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_3
convenuta contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13 luglio 2022, il sig.
[...]
ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., innanzi a questo Parte_1
Tribunale, nei confronti dell' e della Controparte_1 CP_3
impugnando l'intimazione di pagamento n. 07120229005325089000,
[...]
notificata il 28 giugno 2022, per un importo complessivo di € 20.417,72, relativa alla cartella di pagamento n. 07120040074494785000.
Detta cartella aveva ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni al Codice
della Strada, elevate nel 2004 dalla Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, l'attore ha dedotto:
1. La nullità dell'intimazione impugnata per mancanza degli elementi essenziali;
2. L'omessa o invalida notifica della cartella sottostante;
3. L'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato.
Ha quindi chiesto dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento e della cartella sottostante, nonché l'intervenuta prescrizione del credito azionato, con vittoria di spese.
Si è costituita l' la quale ha contestato la Controparte_4
fondatezza dell'opposizione, eccependo:
• La regolarità formale dell'intimazione impugnata;
• La valida notifica della cartella e di successive intimazioni;
• L'interruzione della prescrizione per effetto di detti atti.
Ha chiesto il rigetto della domanda, con condanna alle spese.
È rimasta contumace la Controparte_3
Le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie difese mediante memorie ex art. 183, comma VI, nn. 1 e 2 c.p.c.
Con decreto del 3 settembre 2025 è stata disposta l'anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni al 16 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Con il terzo motivo di doglianza, l'attore ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito oggetto dell'intimazione impugnata.
Sul punto, occorre rilevare quanto segue.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 209 del Codice della Strada e dell'art. 28
della Legge n. 689/1981, le sanzioni amministrative derivanti da violazioni al C.d.S.
si prescrivono nel termine di cinque anni dalla commissione della violazione. In proposito, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nell'affermare che:
"Alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada non è applicabile la decadenza di cui all'art. 17
del D.P.R. n. 602/1973, ma unicamente la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 della Legge n. 689/1981 e dall'art. 209 C.d.S., la quale non può ritenersi interrotta dalla sola formazione del ruolo e dalla sua consegna all'agente della riscossione, trattandosi di attività interne alla P.A., prive di efficacia recettizia"
(Cass. civ., Sez. II, n. 26424/2014).
Ne deriva che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, occorrono atti idonei a costituire in mora il debitore, validamente notificati (artt. 2943 e 2945 c.c.).
Nel caso in esame, l' ha prodotto copia della notifica della Controparte_5
cartella n. 07120040074494785000, asseritamente eseguita in data 9 settembre 2004 a mani di familiare convivente del destinatario.
Tuttavia, in assenza della raccomandata informativa prevista dagli artt. 26 D.P.R.
602/1973 e 60 D.P.R. 600/1973, tale notifica non può ritenersi perfezionata,
risultando inesistente o comunque nulla. Difetta, quindi, la prova del tempestivo e valido perfezionamento della notifica della cartella.
Di conseguenza, il termine di prescrizione quinquennale ha iniziato a decorrere dalla data di commissione delle infrazioni, risalente al 2004.
La parte convenuta ha inoltre dedotto di aver notificato una successiva intimazione di pagamento n. 07120169020540411000, in data 25 maggio 2016, perfezionata il 13
giugno 2016, sostenendo che tale atto sia idoneo ad interrompere la prescrizione.
Anche a voler ritenere valida detta notifica, tuttavia, dalla data del suo perfezionamento (13.06.2016) alla successiva intimazione opposta (28.06.2022) sono trascorsi più di cinque anni, senza ulteriori atti interruttivi validamente notificati.
Pertanto, il credito risulta prescritto ex art. 28 L. 689/1981. SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza, in applicazione del principio di causalità.
Entrambe le parti convenute vanno condannate in solido tra loro, in conformità
all'orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui:
"In tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, ove, a seguito di opposizione, la cartella di pagamento sia annullata, le spese di lite vanno poste in solido tra ente impositore e agente della riscossione,
essendo entrambi soccombenti, mentre l'opponente è estraneo alla dinamica interna tra i due"
(Cass., Sez. VI, ord. n. 19856/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1
così provvede: Controparte_3
1. Dichiara la contumacia della Controparte_3
2. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto: o Dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n.
07120229005325089000; o Dichiara la nullità della cartella di pagamento n.
07120040074494785000, per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito;
3. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore,
delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.540,00, così ripartiti: o € 460,00 per la fase di studio;
o € 389,00 per la fase introduttiva;
o € 840,00 per la fase istruttoria;
o € 851,00 per la fase decisoria;
oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
4. Dispone la distrazione delle spese in favore dell'Avv. Giovanni Murano,
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 10.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone