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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/02/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 3 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 35851 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
quale genitore legale rappresentante del minore Parte_1
rappr.to e difeso dall' Avv. Giancarlo Di Genio – Persona_1 ricorrente E
– convenuto, Controparte_1 contumace
Oggetto: pagamento arretrati indennità di accompagnamento
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara che ha maturato il diritto all'indennità di Persona_1 accompagnamento ex art. 1, legge n.18/80 e s.m., dal 1° settembre 2021 al febbraio 2024; per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore del CP_1 ricorrente, dei ratei relativi, oltre alla maggior somma tra rivalutazione istat ed interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, a partire dal 121° giorno successivo al 26/8/2021; b) condanna l' alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1 del giudizio, che liquida in €. 10,00 per spese e €. 3.900,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 4/10/2024 nella qualità di Parte_1 genitore legale rappresentante del minore , conveniva qui in Persona_1 giudizio l' . CP_1
Esposto (in sintesi): che a seguito di domanda amministrativa di accertamento di stato di invalidità civile proposta il 26/8/2021, la Commissione medica competente, con verbale del 8/2/2022, aveva accertato che il minore versava, sin dall'epoca della presentazione della domanda amministrativa, in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/80 e s.m, per fruire dell'indennità di accompagnamento;
che inoltrato il 3/3/2022 il Modello Ap/70, nel quale egli aveva indicato di esserne genitore unico, l' aveva respinto la domanda con CP_1 provvedimento del 18/3/2022 con la motivazione “occorrono delucidazioni sulla motivazione del genitore unico”; di avere a seguito di ciò presentato istanza di riesame significando che la madre del minore era deceduta il 11/2/2021; di aver ~ 2 ~
quindi presentato ricorso amministrativo il 2/7/2024, respinto con provvedimento del 4/9/2024; dedotta la sussistenza di tutti i requisiti di legge, chiedeva dichiararsi il diritto del minore alla prestazione dal settembre 2021 al febbraio 2024, epoca di revisione negativa del requisito sanitario, con la conseguente condanna. L' , ritualmente citato, restava contumace. CP_1
La causa, istruita per documenti, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. Le domande attoree appaiono fondate.
2. I fatti posti a fondamento della domanda, quali riassunti in espositiva, risultano documentati.
3. La circostanza, che la difesa attorea non allega ma documenta, che il 4/9/2024 il ricorso amministrativo sia stato respinto con la motivazione di intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria, impone di esaminare preliminarmente tale questione, posto che essa è rilevabile d'ufficio (Cass. 2740/2023).
4. E' infatti insegnamento di legittimità qui condiviso che la decadenza semestrale prevista dall'art.42, co.3, del d.l. n.269/2003 conv. in legge n.326/2003 in materia di prestazioni dipendenti da stati di invalidità civile s'applica anche se il rigetto avvenga per motivi non sanitari (Cass.25268/2016, 26845/2020).
5. Se il provvedimento del 18/3/2022 fosse un provvedimento di rigetto, poichè l'attore dà atto che gli sia stato comunicato in pari data (“in data 18/3/2022 l' comunicava….”), l'attore avrebbe dovuto agire in giudizio, a pena di CP_1 decadenza, entro il 18/9/2022.
6. Non si può però addivenire a tale conclusione, per due motivi, ciascuno dei quali sufficiente allo scopo.
7. Il primo è che la S.C. ha indicato che, perché dalla comunicazione del rigetto, decorra il termine di decadenza, il provvedimento di rigetto deve essere esplicito. Tale principio in realtà non figura in Cass. 25268/2016, ma solo nella massima della stessa in . Cass. 26845/2020 lo riporta, ma perché CP_2 lo attribuisce a Cass. 25268/2016. Tuttavia esso deve essere condiviso, e specificato nei termini che seguono, ed il caso in esame ne manifesta il motivo.
8. Il provvedimento del 18/3/2022 titola all'oggetto “Reiezione domanda di indennità di accompagnamento”, ed indica che contro esso era dato ricorso amministrativo. Tuttavia nel testo recita: “Non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto…per il seguente motivo: Al fine della liquidazione della prestazione, occorrono delucidazioni sulla motivazione del genitore unico, presentando documentazione”. L'esame complessivo dell'atto rende evidente che esso non reca una decisione negativa sul diritto, ma giustifica, allo stato, l'impossibilità di liquidare la prestazione (e non di riconoscerla) per la (pretesa) necessità di ottenere chiarimenti sul fatto che l'attore fosse genitore unico del minore;
chiarimenti che peraltro l'atto sollecita, chiedendo prodursi documentazione. Si tratta cioè di un atto di sollecitazione istruttoria, e non di un vero e proprio provvedimento reiettivo.
9. La posizione normativa della necessità di reagire in giudizio entro un termine di decadenza contro un provvedimento amministrativo non suscettibile di ~ 3 ~
ricorso amministrativo (quale quello di cui qui occupa giusto lo stesso art.42, col.3, cit.) implica che esso contenga una decisione negativa definitiva e non, come nella specie, una partecipazione di inaccoglibilità allo stato in attesa di chiarimenti da rendere e documentare. Non potrebbe infatti in alcun modo giustificarsi, anche alla stregua del consolidato principio fondamentale costituzionale ed anche comunitario, secondo il quale i termini di decadenza non possono rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto, che l , con un proprio provvedimento, solleciti una integrazione istruttoria, CP_1
e pretenda di far decorrere da quella richiesta un termine di decadenza breve per l'azione giudiziaria;
e tanto a tutto prescindere dalla questione, non documentata, del se e quando l'interessato abbia poi fornito l'informazione e la documentazione richiesta. La decadenza in questione è chiaramente posta per ritenute esigenze di incontestabilità, decorso un certo termine, di decisioni amministrative di rigetto attuali, chiare e definitive, e non certo per consentire all' di speculare su provvedimenti chiaramente interlocutori. CP_1
10. Un rifiuto chiaro, incondizionato e definitivo compare solo nella mail del
4/9/2024; e rispetto ad esso il termine è stato osservato.
11. La seconda ragione è data dal fatto che nel provvedimento del 18/3/2022 si scrisse “Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso amministrativo al Comitato provinciale entro 90 giorni dalla data di ricezione dello stesso (art. 46 legge n.88/89)….Se non interviene alcuna decisione nei successivi 90 giorni, potrà essere proposta azione giudiziaria entro tre anni dalla data di scadenza del termine previsto per la decisione del ricorso stesso”.
12. Se tale indicazione fosse corretta, nessuna decadenza sarebbe intervenuta, perché l'attore ha proposto ricorso amministrativo il 2/7/2024, sicchè avrebbe potuto agire in giudizio entro il 2/10/2027. Ed invece è errata, non solo perché nel sistema di cui agli artt. 46 della legge n.88/89, e 47 del DPR n. 639/70, ai quali tale indicazione fa riferimento, il termine di decadenza decorre comunque dal 300° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa
(termine complessivo di durata del procedimento amministrativo), anche se non è presentato, o è presentato tardivamente, il ricorso amministrativo;
- per incidens, 3 anni e 300 giorni non sarebbero comunque decorsi, al 4/10/2024, dalla domanda amministrativa del 26/8/2021 – ma ancor prima perché le regole richiamate riguardano le prestazioni previdenziali, e non quelle assistenziali, per le quali non esiste più, dal 2003, il ricorso amministrativo, la decadenza è semestrale ma decorre solo dalla comunicazione di un provvedimento di rigetto.
13. In buona sostanza, l' ha alfine respinto la domanda facendo valere la regola CP_1 di decadenza esatta applicandola su un provvedimento recante una indicazione erronea del regime decadenziale applicabile;
termine che l'interessato indotto in errore, ha osservato.
14. Orbene, è insegnamento di legittimità consolidato e qui condiviso che poichè l'art.3, co.4, della legge n.241/90 impone alle pubbliche amministrazioni di indicare nei propri provvedimenti l'autorità cui è possibile ricorrere ed il ~ 4 ~
termine per farlo, e i consociati debbono poter confidare sulla correttezza di tali indicazioni, la mancata o erronea indicazione di tale termine legittima la rimessione in termini ed esclude la decadenza (Cass. 1401/2004, 12895/2006,
1372/2013, 24300/2015, 25667/2017, 1740/2020). Tale principio si applica anche nel settore in esame (Cass. 25269/2016, punto 19). 15. Nel merito, documentati tutti i requisiti di legge, deve dichiararsi il diritto invocato, nei termini di cui al dispositivo;
con la conseguente condanna.
Accessori secondo l'art. 16, co.6, della legge n.412/91 in relazione all'art. 7 della legge n.533/73 ed a Cort. Cost. n.196/93. E' appena il caso di aggiungere che l'attore ha documentato di essere “genitore unico”, come aveva autocertificato, essendo la madre del minore deceduta del 2021. 16. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono la soccombenza, e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art 93
c.p.c..
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 3 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 3 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 35851 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
quale genitore legale rappresentante del minore Parte_1
rappr.to e difeso dall' Avv. Giancarlo Di Genio – Persona_1 ricorrente E
– convenuto, Controparte_1 contumace
Oggetto: pagamento arretrati indennità di accompagnamento
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara che ha maturato il diritto all'indennità di Persona_1 accompagnamento ex art. 1, legge n.18/80 e s.m., dal 1° settembre 2021 al febbraio 2024; per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore del CP_1 ricorrente, dei ratei relativi, oltre alla maggior somma tra rivalutazione istat ed interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, a partire dal 121° giorno successivo al 26/8/2021; b) condanna l' alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1 del giudizio, che liquida in €. 10,00 per spese e €. 3.900,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 4/10/2024 nella qualità di Parte_1 genitore legale rappresentante del minore , conveniva qui in Persona_1 giudizio l' . CP_1
Esposto (in sintesi): che a seguito di domanda amministrativa di accertamento di stato di invalidità civile proposta il 26/8/2021, la Commissione medica competente, con verbale del 8/2/2022, aveva accertato che il minore versava, sin dall'epoca della presentazione della domanda amministrativa, in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/80 e s.m, per fruire dell'indennità di accompagnamento;
che inoltrato il 3/3/2022 il Modello Ap/70, nel quale egli aveva indicato di esserne genitore unico, l' aveva respinto la domanda con CP_1 provvedimento del 18/3/2022 con la motivazione “occorrono delucidazioni sulla motivazione del genitore unico”; di avere a seguito di ciò presentato istanza di riesame significando che la madre del minore era deceduta il 11/2/2021; di aver ~ 2 ~
quindi presentato ricorso amministrativo il 2/7/2024, respinto con provvedimento del 4/9/2024; dedotta la sussistenza di tutti i requisiti di legge, chiedeva dichiararsi il diritto del minore alla prestazione dal settembre 2021 al febbraio 2024, epoca di revisione negativa del requisito sanitario, con la conseguente condanna. L' , ritualmente citato, restava contumace. CP_1
La causa, istruita per documenti, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. Le domande attoree appaiono fondate.
2. I fatti posti a fondamento della domanda, quali riassunti in espositiva, risultano documentati.
3. La circostanza, che la difesa attorea non allega ma documenta, che il 4/9/2024 il ricorso amministrativo sia stato respinto con la motivazione di intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria, impone di esaminare preliminarmente tale questione, posto che essa è rilevabile d'ufficio (Cass. 2740/2023).
4. E' infatti insegnamento di legittimità qui condiviso che la decadenza semestrale prevista dall'art.42, co.3, del d.l. n.269/2003 conv. in legge n.326/2003 in materia di prestazioni dipendenti da stati di invalidità civile s'applica anche se il rigetto avvenga per motivi non sanitari (Cass.25268/2016, 26845/2020).
5. Se il provvedimento del 18/3/2022 fosse un provvedimento di rigetto, poichè l'attore dà atto che gli sia stato comunicato in pari data (“in data 18/3/2022 l' comunicava….”), l'attore avrebbe dovuto agire in giudizio, a pena di CP_1 decadenza, entro il 18/9/2022.
6. Non si può però addivenire a tale conclusione, per due motivi, ciascuno dei quali sufficiente allo scopo.
7. Il primo è che la S.C. ha indicato che, perché dalla comunicazione del rigetto, decorra il termine di decadenza, il provvedimento di rigetto deve essere esplicito. Tale principio in realtà non figura in Cass. 25268/2016, ma solo nella massima della stessa in . Cass. 26845/2020 lo riporta, ma perché CP_2 lo attribuisce a Cass. 25268/2016. Tuttavia esso deve essere condiviso, e specificato nei termini che seguono, ed il caso in esame ne manifesta il motivo.
8. Il provvedimento del 18/3/2022 titola all'oggetto “Reiezione domanda di indennità di accompagnamento”, ed indica che contro esso era dato ricorso amministrativo. Tuttavia nel testo recita: “Non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto…per il seguente motivo: Al fine della liquidazione della prestazione, occorrono delucidazioni sulla motivazione del genitore unico, presentando documentazione”. L'esame complessivo dell'atto rende evidente che esso non reca una decisione negativa sul diritto, ma giustifica, allo stato, l'impossibilità di liquidare la prestazione (e non di riconoscerla) per la (pretesa) necessità di ottenere chiarimenti sul fatto che l'attore fosse genitore unico del minore;
chiarimenti che peraltro l'atto sollecita, chiedendo prodursi documentazione. Si tratta cioè di un atto di sollecitazione istruttoria, e non di un vero e proprio provvedimento reiettivo.
9. La posizione normativa della necessità di reagire in giudizio entro un termine di decadenza contro un provvedimento amministrativo non suscettibile di ~ 3 ~
ricorso amministrativo (quale quello di cui qui occupa giusto lo stesso art.42, col.3, cit.) implica che esso contenga una decisione negativa definitiva e non, come nella specie, una partecipazione di inaccoglibilità allo stato in attesa di chiarimenti da rendere e documentare. Non potrebbe infatti in alcun modo giustificarsi, anche alla stregua del consolidato principio fondamentale costituzionale ed anche comunitario, secondo il quale i termini di decadenza non possono rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto, che l , con un proprio provvedimento, solleciti una integrazione istruttoria, CP_1
e pretenda di far decorrere da quella richiesta un termine di decadenza breve per l'azione giudiziaria;
e tanto a tutto prescindere dalla questione, non documentata, del se e quando l'interessato abbia poi fornito l'informazione e la documentazione richiesta. La decadenza in questione è chiaramente posta per ritenute esigenze di incontestabilità, decorso un certo termine, di decisioni amministrative di rigetto attuali, chiare e definitive, e non certo per consentire all' di speculare su provvedimenti chiaramente interlocutori. CP_1
10. Un rifiuto chiaro, incondizionato e definitivo compare solo nella mail del
4/9/2024; e rispetto ad esso il termine è stato osservato.
11. La seconda ragione è data dal fatto che nel provvedimento del 18/3/2022 si scrisse “Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso amministrativo al Comitato provinciale entro 90 giorni dalla data di ricezione dello stesso (art. 46 legge n.88/89)….Se non interviene alcuna decisione nei successivi 90 giorni, potrà essere proposta azione giudiziaria entro tre anni dalla data di scadenza del termine previsto per la decisione del ricorso stesso”.
12. Se tale indicazione fosse corretta, nessuna decadenza sarebbe intervenuta, perché l'attore ha proposto ricorso amministrativo il 2/7/2024, sicchè avrebbe potuto agire in giudizio entro il 2/10/2027. Ed invece è errata, non solo perché nel sistema di cui agli artt. 46 della legge n.88/89, e 47 del DPR n. 639/70, ai quali tale indicazione fa riferimento, il termine di decadenza decorre comunque dal 300° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa
(termine complessivo di durata del procedimento amministrativo), anche se non è presentato, o è presentato tardivamente, il ricorso amministrativo;
- per incidens, 3 anni e 300 giorni non sarebbero comunque decorsi, al 4/10/2024, dalla domanda amministrativa del 26/8/2021 – ma ancor prima perché le regole richiamate riguardano le prestazioni previdenziali, e non quelle assistenziali, per le quali non esiste più, dal 2003, il ricorso amministrativo, la decadenza è semestrale ma decorre solo dalla comunicazione di un provvedimento di rigetto.
13. In buona sostanza, l' ha alfine respinto la domanda facendo valere la regola CP_1 di decadenza esatta applicandola su un provvedimento recante una indicazione erronea del regime decadenziale applicabile;
termine che l'interessato indotto in errore, ha osservato.
14. Orbene, è insegnamento di legittimità consolidato e qui condiviso che poichè l'art.3, co.4, della legge n.241/90 impone alle pubbliche amministrazioni di indicare nei propri provvedimenti l'autorità cui è possibile ricorrere ed il ~ 4 ~
termine per farlo, e i consociati debbono poter confidare sulla correttezza di tali indicazioni, la mancata o erronea indicazione di tale termine legittima la rimessione in termini ed esclude la decadenza (Cass. 1401/2004, 12895/2006,
1372/2013, 24300/2015, 25667/2017, 1740/2020). Tale principio si applica anche nel settore in esame (Cass. 25269/2016, punto 19). 15. Nel merito, documentati tutti i requisiti di legge, deve dichiararsi il diritto invocato, nei termini di cui al dispositivo;
con la conseguente condanna.
Accessori secondo l'art. 16, co.6, della legge n.412/91 in relazione all'art. 7 della legge n.533/73 ed a Cort. Cost. n.196/93. E' appena il caso di aggiungere che l'attore ha documentato di essere “genitore unico”, come aveva autocertificato, essendo la madre del minore deceduta del 2021. 16. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono la soccombenza, e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art 93
c.p.c..
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 3 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)