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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/09/2025, n. 3273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3273 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, terza sezione civile, in persona del G.M. dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 7347/2024
tra
(C.F. P.IVA 1 ), in persona del Parte 1
Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. presso cui ope legis domicilia, in via Armando Diaz n. 11 (fax 081-5525515, PECC.F. 1 '
Email 1
APPELLANTE
e rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. CP 1 C.F. C.F. 2
Bernardino Noviello (C.F. 1) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in San C.F. 3
Cipriano d'Aversa CAP 81036 alla via Diana n. 45 (PEC Email_2
APPELLATO CONTUMACE
nonché
Controparte_2 , Agente della Riscossione per tutti gli ambiti provinciali Nazionali ad esclusione della Regione Sicilia, in persona del legale rapp.te pro tempore con sede in Roma alla via
Giuseppe Grezar n. 14, iscritta al registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita Iva n. P.IVA 2 subentrante, in virtù dell'art. 1 D.L.193 del 22/10/2016 convertito in Legge 225/2016 del 1 Dicembre 2016, in
Controparte_3 , incorporante di G.U.282 del 02/12/2016° titolo universale nei rapporti di rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Prisco Controparte 5 , Controparte_6 Controparte 4 , '
presso il cui studio in Napoli alla via Melisurgo 23, elettivamente domiciliata ai fini del C.F. 4
presente giudizio, giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione, a firma del Procuratore dell' in virtu' dei poteri Controparte 7 Controparte 8 Codice Fiscale_5
conferitigli giusto atto notarile Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024;
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord, n. 11395/2024, depositata il 04/09/2024, non notificata.
CONCLUSIONI: Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti la Parte 1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 11395/2024, depositata il
[...]
04/09/2024, resa dal Giudice di pace di Napoli Nord a definizione del giudizio recante R.G. n. 8218/2021.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 02820090004845188 connessa al mancato pagamento di una sanzione pecuniaria per una violazione al Cds.
CP_1 adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omissione e/o del difetto della notifica di qualsivoglia atto.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione e condannava i convenuti al pagamento delle spese del giudizio.
L'appellante ha evidenziato: a) l'inammissibilità dell'impugnazione tramite estratto ruolo, ai sensi della L.
n.215/2021 e della pronuncia della Cass., S.U., n. 26283 del 6 settembre 2022; b) la mancanza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Si è costituita l Controparte_9 al fine di vedere accolto il gravame anche in considerazione della regolarità della notifica della cartella impugnata e dei successivi atti interruttivi della prescrizione.
Seppur ritualmente citato rimaneva, invece, contumace l'appellato CP 1
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui "l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale "in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3- bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione" (Cass., S.U., n. 26283 del 6 settembre 2022).
Per le ragioni esposte l'opposizione andava dichiarata inammissibile.
Invero, la valutazione dell'interesse ad agire è espressa in concreto, in ossequio a quanto chiarito dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. Sent. n. 20618/2016, n. 22946/2016, n. 6034/2017), la quale, partendo dal presupposto che l'opponente non ha interesse a far valere la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento fin quando l'iscrizione della cartella nei ruoli esattoriali non gli determina uno specifico pregiudizio, ne presuppone comunque l'allegazione.
Nella fattispecie in esame l'opponente nell'atto di citazione in primo grado non aveva dedotto alcunché sotto questo profilo, neppure in via implicita, e tanto doveva indurre il giudice di prime cure a dichiarare l'inammissibilità della domanda.
L'appello va pertanto accolto con conseguente condanna dell'appellato CP 1 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 7347/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord, n. 11395/2024, depositata il
04/09/2024, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità
della domanda proposta da CP_1 innanzi al Giudice di prime cure;
Controparte 102. condanna CP 1 alla refusione delle spese di lite sostenute da in primo grado liquidate in €. 278,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute,
come per legge;
CP 1 alla refusione delle spese di lite sostenute da 3. condanna Controparte_10 e dalla per la difesa nel presente grado di giudizio che si Parte_1
liquidano, per la prima in €. 64,50 per esborsi ed in €. 462,00 per compensi professionali e per la seconda in €.
462,00 per compensi professionali, il tutto oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Aversa, 25.9.2025 Il Giudice
dott.ssa Annamaria Buffardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, terza sezione civile, in persona del G.M. dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 7347/2024
tra
(C.F. P.IVA 1 ), in persona del Parte 1
Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. presso cui ope legis domicilia, in via Armando Diaz n. 11 (fax 081-5525515, PECC.F. 1 '
Email 1
APPELLANTE
e rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. CP 1 C.F. C.F. 2
Bernardino Noviello (C.F. 1) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in San C.F. 3
Cipriano d'Aversa CAP 81036 alla via Diana n. 45 (PEC Email_2
APPELLATO CONTUMACE
nonché
Controparte_2 , Agente della Riscossione per tutti gli ambiti provinciali Nazionali ad esclusione della Regione Sicilia, in persona del legale rapp.te pro tempore con sede in Roma alla via
Giuseppe Grezar n. 14, iscritta al registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita Iva n. P.IVA 2 subentrante, in virtù dell'art. 1 D.L.193 del 22/10/2016 convertito in Legge 225/2016 del 1 Dicembre 2016, in
Controparte_3 , incorporante di G.U.282 del 02/12/2016° titolo universale nei rapporti di rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Prisco Controparte 5 , Controparte_6 Controparte 4 , '
presso il cui studio in Napoli alla via Melisurgo 23, elettivamente domiciliata ai fini del C.F. 4
presente giudizio, giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione, a firma del Procuratore dell' in virtu' dei poteri Controparte 7 Controparte 8 Codice Fiscale_5
conferitigli giusto atto notarile Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024;
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord, n. 11395/2024, depositata il 04/09/2024, non notificata.
CONCLUSIONI: Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti la Parte 1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 11395/2024, depositata il
[...]
04/09/2024, resa dal Giudice di pace di Napoli Nord a definizione del giudizio recante R.G. n. 8218/2021.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 02820090004845188 connessa al mancato pagamento di una sanzione pecuniaria per una violazione al Cds.
CP_1 adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omissione e/o del difetto della notifica di qualsivoglia atto.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione e condannava i convenuti al pagamento delle spese del giudizio.
L'appellante ha evidenziato: a) l'inammissibilità dell'impugnazione tramite estratto ruolo, ai sensi della L.
n.215/2021 e della pronuncia della Cass., S.U., n. 26283 del 6 settembre 2022; b) la mancanza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Si è costituita l Controparte_9 al fine di vedere accolto il gravame anche in considerazione della regolarità della notifica della cartella impugnata e dei successivi atti interruttivi della prescrizione.
Seppur ritualmente citato rimaneva, invece, contumace l'appellato CP 1
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui "l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale "in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3- bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione" (Cass., S.U., n. 26283 del 6 settembre 2022).
Per le ragioni esposte l'opposizione andava dichiarata inammissibile.
Invero, la valutazione dell'interesse ad agire è espressa in concreto, in ossequio a quanto chiarito dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. Sent. n. 20618/2016, n. 22946/2016, n. 6034/2017), la quale, partendo dal presupposto che l'opponente non ha interesse a far valere la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento fin quando l'iscrizione della cartella nei ruoli esattoriali non gli determina uno specifico pregiudizio, ne presuppone comunque l'allegazione.
Nella fattispecie in esame l'opponente nell'atto di citazione in primo grado non aveva dedotto alcunché sotto questo profilo, neppure in via implicita, e tanto doveva indurre il giudice di prime cure a dichiarare l'inammissibilità della domanda.
L'appello va pertanto accolto con conseguente condanna dell'appellato CP 1 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 7347/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord, n. 11395/2024, depositata il
04/09/2024, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità
della domanda proposta da CP_1 innanzi al Giudice di prime cure;
Controparte 102. condanna CP 1 alla refusione delle spese di lite sostenute da in primo grado liquidate in €. 278,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute,
come per legge;
CP 1 alla refusione delle spese di lite sostenute da 3. condanna Controparte_10 e dalla per la difesa nel presente grado di giudizio che si Parte_1
liquidano, per la prima in €. 64,50 per esborsi ed in €. 462,00 per compensi professionali e per la seconda in €.
462,00 per compensi professionali, il tutto oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Aversa, 25.9.2025 Il Giudice
dott.ssa Annamaria Buffardo