TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/06/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
In composizione monocratica in persona del Giudice Unico dott. Alfonso Piccialli ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES CPC
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3062 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mignano Giacomo , giusta Parte_1
delega in atti.
Attore
, rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_1
Pellicciotta Fransca e dall' avv. Fusco Giovanni;
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo n.544/2020 notificato in data
15.05.2020
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta per l' udienza cartolare del 10.06.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre premettere che il presente giudizio ha ad oggetto l' opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale all' amministrazione odierna opponente è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € €228.477,47, credito che la società opposta assumeva aver maturato nell'ambito della gestione del progetto di accoglienza SPRAR per i richiedenti protezione internazionale a rifugiati per il biennio
2018- 2019.
In particolare, le somme ingiunte si fondano sulle fatture elettroniche n.254/2019 e n- 547/2019 che trovavano la propria fonte negoziale nella Convenzione per la gestione del progetto accoglienza SPRAR per richiedente protezione internazionale e rifugiati per il biennio 2016-2017 e nel Decreto Ministeriale di autorizzazione alla prosecuzione progetto nonché in allegati atti attuativi della Giunta Comunale e determine dirigenziali Servizi Sociali come da allegazioni in atti.
Nel proporre opposizione il eccepiva: 1) la carenza di forma scritta Parte_1
ad substantiam della convenzione atteso che quella allegata aveva esaurito i propri effetti nell' anno 2017 ed al più vi era stata una prosecuzione di fatto del rapporto in violazione dell' art.11 della L.n.241/90 e dal combinato disposto degli artt.16 e 17 del
R.D. e 2440/1923; 2) la nullità del contratto per carenza di impegno di spesa e copertura finanziaria in violazione dell' art 191 TUEL;
3) l' invalidità della procedura selettiva del partner privato in violazione delle regole comunitarie di evidenza pubblica e procedure di gara;
4) l' insussistenza della pretesa attesa l' omessa rendicontazione ai sensi dell' art 13 delle condizioni della convenzione, imputabile all' ente attuatore, che avrebbe impedito l' incameramento dei fondi ministeriali ai sensi dell' art 10 della convenzione e dunque il pagamento dell' attività espletata.
Si è costituita l' opposta resistendo alla domanda e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in via subordinata promuoveva azione di indebito arricchimento ai sensi dell' art 2041 c.c.
La causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali e prove orali con i testimoni indicati da parte opposta.
Venendo in medias res anche per il principio della ragione più liquida, va osservato come l' eccezione di nullità della fonte convenzionale posta alla base della pretesa monitoria per difetto di forma scritta sia infondata e non meritevole di accoglimento. Sul punto va osservato che l' art 6 della citata convenzione per la gestione del progetto accoglienza SPRAR per richiedente protezione internazionale e rifugiati per il biennio
2016-2017, prevedeva una durata di validità di 24 mesi, salvo proroghe disposte dal
. Controparte_2
Nella fattispecie è documentato e non contestato che il abbia Parte_1 ottenuto dall' Amministrazione Centrale (Ministero Interni) autorizzazione alla prosecuzione progetto per un ulteriore triennio ( all. 10 fascicolo di parte opposta) - progetto poi interrottosi a fine maggio 2019 )- nonché con la Delibera G.M. n. 110 del 14.08.2017 e successive Determine Comunali Servizi Sociali che davano atto della prosecuzione del rapporto.
Sul punto secondo l' amministrazione resistente tali atti di valenza puramente interna non erano idonei ad impegnare la PA “ ex novo” per il biennio 2018/2019 in quanto era necessaria la stipula di una nuova convenzione regolatoria del rapporto.
L' assunto è infondato e non meritevole di accoglimento.
Invero, l'operatività del meccanismo di proroga di cui al richiamato art 6 non è incompatibile con il principio secondo la quale la volontà della P.A. doveva essere necessariamente manifestata in forma scritta, dovendosi ritenere che l'obbligo di tale forma, assolto ab origine con la stipulazione del contratto, validamente permanga e continui a costituire il fattore genetico anche per il triennio successivo ( 2018/2020) atteso che l' autonomia negoziale della PA si è esaurita mediante la sottoscrizione della convenzione originaria e mediante la richiesta di proroga poi concessa dal . CP_2
Ne consegue il rigetto dell' eccezione di nullità della fonte convenzionale delle obbligazioni assunte.
Con riferimento all' eccezione di nullità del contratto per carenza di impegno di spesa e copertura finanziaria in violazione dell' art 191 TUEL va osservato come tale eccezione, limitatamente all' annualità 2018, sia infondata e non meritevole di accoglimento.
Invero, per costante giurisprudenza della SC, gli atti degli enti locali che comportano un obbligo contrattuale sono validi e vincolanti per gli stessi solo se accompagnati dall'impegno di spesa corrispondente, in caso contrario, sia la deliberazione che autorizza l'azione sia il contratto successivo stipulato in esecuzione sono nulli.”
(Cassazione civile sez. III, 21/06/2024, n.17197).
Nella fattispecie per l' annualità 2018 è stata allegata dall' opposta sub doc. 17 la determina comunale di impegno di spesa con relativa attestazione di copertura finanziaria.
Manca in effetti l' impegno di spesa per il 2019 e pertanto in relazione a tale annualità
i corrispettivi richiesti di cui alla fattura allegata n. 547/2019 non sarebbero stati dovuti.
Va tuttavia osservato che rilievo assorbente ( in quanto implicante una valutazione di reiezione della domanda in ordine all' intera pretesa monitoria) è la circostanza che ai fini dell' esigibilità del credito, nella convenzione allegata le parti si erano impegnate a rispettare una precisa procedura di rendicontazione delle attività espletate e spese sostenute ( art 13).
In particolare, secondo tale previsione, “Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate dall'TE OR … In particolare, l'TE attuatore, al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di ottemperare, tempestivamente a tutti gli adempimenti connessi alla rendicontazione, è obbligato a produrre la documentazione
…”.
Nella fattispecie, l' amministrazione opposta ha allegato un verbale del 14 giugno
2019 ( all. 3 II memoria 183 redatto d società terza ed indipendente, Parte_1 preposta al controllo sulla documentazione relativa al rendiconto del progetto, che evidenziava delle criticità ostative all' approvazione della spese, riconducibili ad omissioni documentali sia all' amministrazione che all' ente attuatore e che erano impeditive al rimborso delle spese, ai sensi dell' art 10 della medesima convenzione che subordinava l' effettiva erogazione delle somme stanziate dal Ministero all' approvazione della rendicontazione.
Successivamente, a tale nota, sono documentati ulteriori solleciti da parte della
[...]
che non hanno avuto alcun concreto riscontro, con Controparte_3 conseguenziale perdita dei finanziamenti stanziati ( vedi sollecito allegato II memoria
183 VI comma cpc di parte opponente) . Atteso che, come evidenziato, almeno in parte, tali omissioni relativamente al rispetto del modello previsto per la rendicontazione erano imputabile anche all' TE attuatore
(odierno opposto), non può quest' ultimo in questa sede agire per il pagamento di somme, in ragione di un inadempimento allo stesso imputabile, salvo agire eventualmente in separata sede ai fini risarcitori per la quota parte di responsabilità dell'amministrazione cui pure erano riconducibili omissioni documentali per il controllo amministrativo e contabile del progetto.
Ne consegue l' accoglimento dell' eccezione dell' con assorbimento di CP_4 ogni questione.
La domanda proposta in via subordinata dall' opposta ex art 2041 c.c. è inammissibile per difetto di residualità atteso che è emersa la sussistenza di un valido impegno convenzionale-amministrativo in forma scritta sotteso alla gestione del progetto pure per le annualità 2018 e 2019 con rigetto dell' eccezione di nullità proposta dal
[...]
la domanda di adempimento è stata rigettata in sostanziale accoglimento Pt_1 dell' eccezione ex art 1460 c.c. proposta dal in merito all' omesso rispetto Pt_1 della procedura di verifica della documentazione relativa alle prestazioni effettuate e della conseguente rendicontazione da parte del Revisore indipendente del progetto.
In accoglimento dell' opposizione quindi il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la riconvenzionale dell' opposto ex art 2041 c.c. deve essere dichiarata inammissibile..
Le spese di lite in ragione della peculiarità delle questioni affrontate e della loro controvertibilità meritano integrale compensazione ai sensi dell' art. 92 cpc ( Corte
Cost n. 77/2018).
PQM
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Accoglie l' opposizione per le ragioni di cui alla parte motiva e, per l' effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Dichiara inammissibile domanda riconvenzionale ex art 2041 c.c. proposta da parte opposta;
3. Dichiara assorbita ogni altra eccezione;
4. Compensa le spese di lite;
5. Giorni trenta per le motivazioni
.
Sentenza allegata al verbale d' udienza in trattazione cartolare del 10.06.2025 come da note di trattazione allegate.
Latina, 11.06.2025
Il Giudice unico
Dott. Alfonso Piccialli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
In composizione monocratica in persona del Giudice Unico dott. Alfonso Piccialli ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES CPC
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3062 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mignano Giacomo , giusta Parte_1
delega in atti.
Attore
, rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_1
Pellicciotta Fransca e dall' avv. Fusco Giovanni;
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo n.544/2020 notificato in data
15.05.2020
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta per l' udienza cartolare del 10.06.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre premettere che il presente giudizio ha ad oggetto l' opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale all' amministrazione odierna opponente è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € €228.477,47, credito che la società opposta assumeva aver maturato nell'ambito della gestione del progetto di accoglienza SPRAR per i richiedenti protezione internazionale a rifugiati per il biennio
2018- 2019.
In particolare, le somme ingiunte si fondano sulle fatture elettroniche n.254/2019 e n- 547/2019 che trovavano la propria fonte negoziale nella Convenzione per la gestione del progetto accoglienza SPRAR per richiedente protezione internazionale e rifugiati per il biennio 2016-2017 e nel Decreto Ministeriale di autorizzazione alla prosecuzione progetto nonché in allegati atti attuativi della Giunta Comunale e determine dirigenziali Servizi Sociali come da allegazioni in atti.
Nel proporre opposizione il eccepiva: 1) la carenza di forma scritta Parte_1
ad substantiam della convenzione atteso che quella allegata aveva esaurito i propri effetti nell' anno 2017 ed al più vi era stata una prosecuzione di fatto del rapporto in violazione dell' art.11 della L.n.241/90 e dal combinato disposto degli artt.16 e 17 del
R.D. e 2440/1923; 2) la nullità del contratto per carenza di impegno di spesa e copertura finanziaria in violazione dell' art 191 TUEL;
3) l' invalidità della procedura selettiva del partner privato in violazione delle regole comunitarie di evidenza pubblica e procedure di gara;
4) l' insussistenza della pretesa attesa l' omessa rendicontazione ai sensi dell' art 13 delle condizioni della convenzione, imputabile all' ente attuatore, che avrebbe impedito l' incameramento dei fondi ministeriali ai sensi dell' art 10 della convenzione e dunque il pagamento dell' attività espletata.
Si è costituita l' opposta resistendo alla domanda e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in via subordinata promuoveva azione di indebito arricchimento ai sensi dell' art 2041 c.c.
La causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali e prove orali con i testimoni indicati da parte opposta.
Venendo in medias res anche per il principio della ragione più liquida, va osservato come l' eccezione di nullità della fonte convenzionale posta alla base della pretesa monitoria per difetto di forma scritta sia infondata e non meritevole di accoglimento. Sul punto va osservato che l' art 6 della citata convenzione per la gestione del progetto accoglienza SPRAR per richiedente protezione internazionale e rifugiati per il biennio
2016-2017, prevedeva una durata di validità di 24 mesi, salvo proroghe disposte dal
. Controparte_2
Nella fattispecie è documentato e non contestato che il abbia Parte_1 ottenuto dall' Amministrazione Centrale (Ministero Interni) autorizzazione alla prosecuzione progetto per un ulteriore triennio ( all. 10 fascicolo di parte opposta) - progetto poi interrottosi a fine maggio 2019 )- nonché con la Delibera G.M. n. 110 del 14.08.2017 e successive Determine Comunali Servizi Sociali che davano atto della prosecuzione del rapporto.
Sul punto secondo l' amministrazione resistente tali atti di valenza puramente interna non erano idonei ad impegnare la PA “ ex novo” per il biennio 2018/2019 in quanto era necessaria la stipula di una nuova convenzione regolatoria del rapporto.
L' assunto è infondato e non meritevole di accoglimento.
Invero, l'operatività del meccanismo di proroga di cui al richiamato art 6 non è incompatibile con il principio secondo la quale la volontà della P.A. doveva essere necessariamente manifestata in forma scritta, dovendosi ritenere che l'obbligo di tale forma, assolto ab origine con la stipulazione del contratto, validamente permanga e continui a costituire il fattore genetico anche per il triennio successivo ( 2018/2020) atteso che l' autonomia negoziale della PA si è esaurita mediante la sottoscrizione della convenzione originaria e mediante la richiesta di proroga poi concessa dal . CP_2
Ne consegue il rigetto dell' eccezione di nullità della fonte convenzionale delle obbligazioni assunte.
Con riferimento all' eccezione di nullità del contratto per carenza di impegno di spesa e copertura finanziaria in violazione dell' art 191 TUEL va osservato come tale eccezione, limitatamente all' annualità 2018, sia infondata e non meritevole di accoglimento.
Invero, per costante giurisprudenza della SC, gli atti degli enti locali che comportano un obbligo contrattuale sono validi e vincolanti per gli stessi solo se accompagnati dall'impegno di spesa corrispondente, in caso contrario, sia la deliberazione che autorizza l'azione sia il contratto successivo stipulato in esecuzione sono nulli.”
(Cassazione civile sez. III, 21/06/2024, n.17197).
Nella fattispecie per l' annualità 2018 è stata allegata dall' opposta sub doc. 17 la determina comunale di impegno di spesa con relativa attestazione di copertura finanziaria.
Manca in effetti l' impegno di spesa per il 2019 e pertanto in relazione a tale annualità
i corrispettivi richiesti di cui alla fattura allegata n. 547/2019 non sarebbero stati dovuti.
Va tuttavia osservato che rilievo assorbente ( in quanto implicante una valutazione di reiezione della domanda in ordine all' intera pretesa monitoria) è la circostanza che ai fini dell' esigibilità del credito, nella convenzione allegata le parti si erano impegnate a rispettare una precisa procedura di rendicontazione delle attività espletate e spese sostenute ( art 13).
In particolare, secondo tale previsione, “Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate dall'TE OR … In particolare, l'TE attuatore, al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di ottemperare, tempestivamente a tutti gli adempimenti connessi alla rendicontazione, è obbligato a produrre la documentazione
…”.
Nella fattispecie, l' amministrazione opposta ha allegato un verbale del 14 giugno
2019 ( all. 3 II memoria 183 redatto d società terza ed indipendente, Parte_1 preposta al controllo sulla documentazione relativa al rendiconto del progetto, che evidenziava delle criticità ostative all' approvazione della spese, riconducibili ad omissioni documentali sia all' amministrazione che all' ente attuatore e che erano impeditive al rimborso delle spese, ai sensi dell' art 10 della medesima convenzione che subordinava l' effettiva erogazione delle somme stanziate dal Ministero all' approvazione della rendicontazione.
Successivamente, a tale nota, sono documentati ulteriori solleciti da parte della
[...]
che non hanno avuto alcun concreto riscontro, con Controparte_3 conseguenziale perdita dei finanziamenti stanziati ( vedi sollecito allegato II memoria
183 VI comma cpc di parte opponente) . Atteso che, come evidenziato, almeno in parte, tali omissioni relativamente al rispetto del modello previsto per la rendicontazione erano imputabile anche all' TE attuatore
(odierno opposto), non può quest' ultimo in questa sede agire per il pagamento di somme, in ragione di un inadempimento allo stesso imputabile, salvo agire eventualmente in separata sede ai fini risarcitori per la quota parte di responsabilità dell'amministrazione cui pure erano riconducibili omissioni documentali per il controllo amministrativo e contabile del progetto.
Ne consegue l' accoglimento dell' eccezione dell' con assorbimento di CP_4 ogni questione.
La domanda proposta in via subordinata dall' opposta ex art 2041 c.c. è inammissibile per difetto di residualità atteso che è emersa la sussistenza di un valido impegno convenzionale-amministrativo in forma scritta sotteso alla gestione del progetto pure per le annualità 2018 e 2019 con rigetto dell' eccezione di nullità proposta dal
[...]
la domanda di adempimento è stata rigettata in sostanziale accoglimento Pt_1 dell' eccezione ex art 1460 c.c. proposta dal in merito all' omesso rispetto Pt_1 della procedura di verifica della documentazione relativa alle prestazioni effettuate e della conseguente rendicontazione da parte del Revisore indipendente del progetto.
In accoglimento dell' opposizione quindi il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la riconvenzionale dell' opposto ex art 2041 c.c. deve essere dichiarata inammissibile..
Le spese di lite in ragione della peculiarità delle questioni affrontate e della loro controvertibilità meritano integrale compensazione ai sensi dell' art. 92 cpc ( Corte
Cost n. 77/2018).
PQM
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Accoglie l' opposizione per le ragioni di cui alla parte motiva e, per l' effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Dichiara inammissibile domanda riconvenzionale ex art 2041 c.c. proposta da parte opposta;
3. Dichiara assorbita ogni altra eccezione;
4. Compensa le spese di lite;
5. Giorni trenta per le motivazioni
.
Sentenza allegata al verbale d' udienza in trattazione cartolare del 10.06.2025 come da note di trattazione allegate.
Latina, 11.06.2025
Il Giudice unico
Dott. Alfonso Piccialli