TRIB
Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/10/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro
Dott.ssa IZ Di RO in data 19/10/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.1464/2023R.g.
Tra
n.07/07/1978 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Papa
RICORRENTE
E
in Controparte_1
p.l.r.p.t. (C.F. ) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.ta Maria Concetta Mazzara
RESISTENTE
OGGETTO: previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 17/07/2023, depositato in data 14/07/2023,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: revocare il Decreto Ingiuntivo n. 87/2023, emesso nei confronti della in data 26.05.2023, e rigettare la domanda già proposta Parte_2 dall'opposto in via monitoria. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, IVA
e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione. Il Giudice scrivente ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del 07.01.2024 e del 07.10.2025 frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c. , con termine per il deposito fissato per il medesimo giorno;
all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso
1 atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti, ha adottato la sentenza con contestuale motivazione , nei termini di seguito precisati, di cui dispone la comunicazione alle parti.
A fondamento del proposto ricorso parte attrice ha dedotto che la somma ingiunta non è dovuta, per insussistenza dell'obbligo di pagamento nei confronti dell' sollevando difetto di legittimazione attiva dell'Ente, CP_1 stante l'assenza di un obbligo contra ttuale con l'Ente titolare, chiedendo la revoca dell'opposto decreto. L'opposizione è infondata. Come dedotto dalla parte opposta, il contributo oggetto del decreto ingiuntivo in questa sede opposto rientra tra quelli indicati dall'articolo 11 della legge 334 del 1968 ed
è obbligatoriamente versato dalle aziende indipendentemente dalla loro adesione sindacale agli organismi rappresentativi dei datori di lavoro (v. Cass.
11 novembre 1988 n. 6114; Cass, 18 febbraio 1988 n. 1746; Cass. 1 giugno1988
n. 3717). L'art. 1 della convenzione statuisce che “Ai sensi CP_2 dell'art. 11 della legge 12.3.68, n. 334, le associazioni sindacali indicate in epigrafe della Provincia di affidano all' la riscossione, in CP_1 CP_3 loro nome e conto, del contributo di assistenza contrattuale e dei trattamenti integrativi di indennità di malattia e di infortunio previsti dal contratto collettivo di lavoro citalo in premessa, e stabiliti nella misura totale del 2% della retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui l'1% per il contributo di assistenza malattia (F.I. e 1 1% per il contributo di assistenza CP_4 contrattuale (C.A.C.).,”. L'art. 2 della già menzionata convenzione prevede che “I datori di lavoro debbono, all'atto della presentazione della denuncia trimestrale, sottoscrivere sul mod. DMAG -Unico l'apposito riquadro in cui viene confermata l'applicazione del contratto collettivo nonché la volontà di
l a trattenere l'importo convenuto. La sottoscrizione vale Controparte_5 CP_3
l a predeterminare sui modelli in uso da Controparte_5 CP_3 predisporre ed inviare per la riscossione dei contributi obbligatori, l'importo dovuto…”. Ai sensi dell'art. 3 della convenzione “La Sede CP_6 CP_3 provvederà alla riscossione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano inviato la suddetta autorizzazione per un importo complessivo pari alla percentuale del 2% da calcolarsi sulla retribuzione indicata nei modelli
2 DMAG-Unico per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato, per i quali l'art. 1, comma 4, della legge 81/2006 prevede che il prelievo contributivo venga effettuato sulla retribuzione di cui al co.1, art. 1
D.L.338/89…”; l'art.4 della convenzione, infine, prevede che “La riscossione dei contributi di cui all'art. I avrà luogo unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti datori di lavoro…”
Posto che, in caso di mancato versamento del contributo associativo indicato nel modello in uso, è escluso per l' qualsiasi obbligo di esazione coattiva CP_3 del contributo associativo stesso (art. 3 convenzione), per il recupero coattivo del dovuto deve procedere il nei modi consentiti dall'ordinamento CP_7 giuridico. Nella specie l'Ente opposto, titolare del credito ingiunto, ha agito per il recupero dello stesso, dichiarando di non essersi avvalso di altri Enti per la sua riscossione coattiva quali I .N.P.S. o A.D.E.R.
Parte opponente, inoltre, non ha versato il contributo de quo, né ha dato in corso di causa elementi dai quali far discendere l'estinzione o l'infondatezza della pretesa contributiva, né ha in alcun modo contestato di applicare i contratti collettivi nelle denunce di manodopera presentate in forma telematica e non ha neanche contestato di aver dato l'autorizzazione all' a riscuotere CP_3
i contributi convenzionali per l'assistenza contratt uale e per l'integrazione dei trattamenti obbligatori di previdenza e assistenza sociale stabiliti sulla base delle retribuzioni indicate nelle denunce. Ne discende l'infondatezza del motivo di opposizione e la fondatezza della pretesa dell'odierna opposta e conseguentemente il rigetto dell'opposizione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 87/2023, emesso dal Tribunale ordinario di Vibo Valentia il 26.05.2023.
- Condanna parte opponente, al pagamento delle spese di lite liquidate in
€1182,60, oltre I.V.A., C.P.A., e spese generali (15%) come per legge.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 19 ottobre 2025
Il Giudice
IZ Di RO
3