CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ON RT, Presidente
CIANCIULLI TERESA, TO
SPELLA FRANCESCA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 841/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Marzano Di Nola - Via Nazionale 83020 Marzano Di Nola AV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000653000 CONTRIB.UNIFIC. 2022
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000653000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2020 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000653000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000653000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000653000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000653000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000653000 CONTRIBUTO UNIFICATO
TRIBUTARIO 2022
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000653000 IMU 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000653000 IMU 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000653000 TARI 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000653000 TARI 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000653000 TARI 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000653000 TARI 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000653000 TARI 2023
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Marzano Di Nola - Via Nazionale 83020 Marzano Di Nola AV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2021 00024972 56 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2024 00085595 85 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed al Comune di Marzano di Nola, il ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca di cui in epigrafe, notificata il 23.4.2025, ed emessa ex art. 77 co. 2 bis DPR 602/1973.
L'atto impugnato contiene intimazione di pagamento della somma di € 22.219,44 e si fonda sull'omesso pagamento di n. 7 cartelle esattoriali relative a crediti tributari del Comune di Marzano di Nola (Tari ed Imu anni dal 2014 al 2021), oltre sanzioni, interessi, ed accessori di legge. La ricorrente deduceva la nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) illegittimità della preannunciata iscrizione d'ipoteca in violazione dell'art. 77 co. 1 bis DPR 602/73, in quanto i crediti iscritti al ruolo erano inferiori ad € 20.000,00, come reso palese dalla duplicazione degli importi relativi alla tari degli anni 2018 e
2019; -2) omessa indicazione dei beni immobili oggetto della preannunciata iscrizione ipotecaria;
-3) inesistenza dei titoli, atteso che nell'anno 2024 era stata notificata un'intimazione di pagamento per una somma inferiore, pari ad € 9.000,00 ed era stata già presentata richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli, attese le sentenze favorevoli che avevano annullato alcun cartelle indicate nell'atto impugnato lite;
-4) estinzione per prescrizione e/o decadenza dei crediti relativi ad Imu 2014 ed Imu 2017.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
Rilevava la piena correttezza degli importi iscritti al ruolo, in considerazione dell'esatto computo dei crediti non oggetto di sgravio a seguito delle sentenze favorevoli prodotte da parte ricorrente, che avevano solo ridotto l'importo complessivo dei debiti tributari della ricorrente. Aggiungeva che erano stati notificati alla ricorrente atti della riscossione antecedenti a quello impugnato, quali preavvisi di fermo amministrativo, costituenti validi atti interruttivi del termine di prescrizione.
La ricorrente depositava memoria illustrativa, insistendo nell'esistenza dell'errore di calcolo dell'importo complessivo del debito tributario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per i motivi che si passano ad illustrare.
1) Premessa metodologica.
In via preliminare, va chiarito che la causa sarà decisa facendo applicazione del criterio giurisprudenziale della c.d. ragione più liquida.
La giurisprudenza di merito e di legittimità afferma, infatti, che «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.»; Cass., sez. II, 29 settembre 2020, n. 20555: «Il rigetto della domanda di adempimento del contratto determina la formazione del giudicato implicito sulla validità dello stesso, a meno che la decisione non sia fondata sulla ragione "più liquida", sicché le ragioni di validità non siano state oggetto di alcuno scrutinio da parte dell'organo giudicante» (ex multis, Cass. sez. lav., 20 maggio
2020, n. 9309).
2) Inquadramento normativo.
Orbene, ad avviso della Corte, ha pregio la doglianza relativa all'illegittimità di un'iscrizione ipotecaria a tutela di un credito di importo inferiore ad € 20.000,00.
In punto di diritto, giova evidenziare come l'art. 77 DPR 602/73, rubricato “Iscrizione di ipoteca”, prevede come: “1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1 …, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.” 3) Esame del caso concreto e delle risultanze istruttorie.
Ebbene, nel caso in esame, la ricorrente ha eccepito in modo specifico che i debiti tributari relativi alla Tari per gli anni 2018 e 2019 sono stati duplicati e poi sommati, in quanto inseriti in due cartelle diverse.
Effettivamente è l'importo della Tari anno 2018 (€ 652,73) è oggetto sia della cartella di pagamento n.
01220190001706992000 sia della Cartella di Pagamento n. 01220230008394129000 notificata in data
07/12/2023. Poi, l'importo della Tari relativo all'anno 2019 (€ 1.737,37) è oggetto sia della cartella di pagamento n. 01220200000635556000 notificata il 25/02/2020, sia della cartella di pagamento
01220240008559585000, notificata il 29/05/2024.
Se dall'importo complessivo del credito per cui si procede, pari ad € 22.219,44, vengono detratti gli importi duplicati, emerge che il credito complessivo è inferiore al limite fissato dall'art. 77 co.
1-bis cit. e cioè pari ad € 19.829,34.
Su tale aspetto, la difesa della parte resistente nulla ha rilevato.
Infatti la resistente si è limitata ad illustrare come ha, alla luce delle sentenze della CGT favorevoli ottenute dalla ricorrente, corretto gli importi delle cartelle impugnate, emesse negli anni 2022 e 2021, detraendo le somme oggetto di annullamento da parte del giudice tributario e, poi, oggetto di conseguenti provvedimenti di sgravio.
In definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, apparendo illegittima la preannunciata iscrizione ipotecaria.
5. Spese di lite.
Va considerato, quanto alle spese di lite, che l'art. 15 del Codice del Processo Tributario, pur affermando che la liquidazione delle spese deve seguire il principio della soccombenza, consente la compensazione delle spese qualora "...ricorrano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate...".
Nel caso in esame, ragioni connesse sia alla modifica degli importi di alcune cartelle per effetto di sentenze del giudice tributario favorevoli alla ricorrente all'esito di giudizi tributari successivi alla notifica delle cartelle ed alla difficoltà per l'ADER di determinare il credito in modo esatto, sia all'importo del credito lievemente inferiore al limite di legge giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ON RT, Presidente
CIANCIULLI TERESA, TO
SPELLA FRANCESCA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 841/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Marzano Di Nola - Via Nazionale 83020 Marzano Di Nola AV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000653000 CONTRIB.UNIFIC. 2022
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000653000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2020 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000653000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000653000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000653000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000653000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000653000 CONTRIBUTO UNIFICATO
TRIBUTARIO 2022
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000653000 IMU 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000653000 IMU 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000653000 TARI 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000653000 TARI 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000653000 TARI 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000653000 TARI 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01276202500000653000 TARI 2023
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Marzano Di Nola - Via Nazionale 83020 Marzano Di Nola AV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2021 00024972 56 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2024 00085595 85 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed al Comune di Marzano di Nola, il ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca di cui in epigrafe, notificata il 23.4.2025, ed emessa ex art. 77 co. 2 bis DPR 602/1973.
L'atto impugnato contiene intimazione di pagamento della somma di € 22.219,44 e si fonda sull'omesso pagamento di n. 7 cartelle esattoriali relative a crediti tributari del Comune di Marzano di Nola (Tari ed Imu anni dal 2014 al 2021), oltre sanzioni, interessi, ed accessori di legge. La ricorrente deduceva la nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) illegittimità della preannunciata iscrizione d'ipoteca in violazione dell'art. 77 co. 1 bis DPR 602/73, in quanto i crediti iscritti al ruolo erano inferiori ad € 20.000,00, come reso palese dalla duplicazione degli importi relativi alla tari degli anni 2018 e
2019; -2) omessa indicazione dei beni immobili oggetto della preannunciata iscrizione ipotecaria;
-3) inesistenza dei titoli, atteso che nell'anno 2024 era stata notificata un'intimazione di pagamento per una somma inferiore, pari ad € 9.000,00 ed era stata già presentata richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli, attese le sentenze favorevoli che avevano annullato alcun cartelle indicate nell'atto impugnato lite;
-4) estinzione per prescrizione e/o decadenza dei crediti relativi ad Imu 2014 ed Imu 2017.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
Rilevava la piena correttezza degli importi iscritti al ruolo, in considerazione dell'esatto computo dei crediti non oggetto di sgravio a seguito delle sentenze favorevoli prodotte da parte ricorrente, che avevano solo ridotto l'importo complessivo dei debiti tributari della ricorrente. Aggiungeva che erano stati notificati alla ricorrente atti della riscossione antecedenti a quello impugnato, quali preavvisi di fermo amministrativo, costituenti validi atti interruttivi del termine di prescrizione.
La ricorrente depositava memoria illustrativa, insistendo nell'esistenza dell'errore di calcolo dell'importo complessivo del debito tributario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per i motivi che si passano ad illustrare.
1) Premessa metodologica.
In via preliminare, va chiarito che la causa sarà decisa facendo applicazione del criterio giurisprudenziale della c.d. ragione più liquida.
La giurisprudenza di merito e di legittimità afferma, infatti, che «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.»; Cass., sez. II, 29 settembre 2020, n. 20555: «Il rigetto della domanda di adempimento del contratto determina la formazione del giudicato implicito sulla validità dello stesso, a meno che la decisione non sia fondata sulla ragione "più liquida", sicché le ragioni di validità non siano state oggetto di alcuno scrutinio da parte dell'organo giudicante» (ex multis, Cass. sez. lav., 20 maggio
2020, n. 9309).
2) Inquadramento normativo.
Orbene, ad avviso della Corte, ha pregio la doglianza relativa all'illegittimità di un'iscrizione ipotecaria a tutela di un credito di importo inferiore ad € 20.000,00.
In punto di diritto, giova evidenziare come l'art. 77 DPR 602/73, rubricato “Iscrizione di ipoteca”, prevede come: “1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1 …, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.” 3) Esame del caso concreto e delle risultanze istruttorie.
Ebbene, nel caso in esame, la ricorrente ha eccepito in modo specifico che i debiti tributari relativi alla Tari per gli anni 2018 e 2019 sono stati duplicati e poi sommati, in quanto inseriti in due cartelle diverse.
Effettivamente è l'importo della Tari anno 2018 (€ 652,73) è oggetto sia della cartella di pagamento n.
01220190001706992000 sia della Cartella di Pagamento n. 01220230008394129000 notificata in data
07/12/2023. Poi, l'importo della Tari relativo all'anno 2019 (€ 1.737,37) è oggetto sia della cartella di pagamento n. 01220200000635556000 notificata il 25/02/2020, sia della cartella di pagamento
01220240008559585000, notificata il 29/05/2024.
Se dall'importo complessivo del credito per cui si procede, pari ad € 22.219,44, vengono detratti gli importi duplicati, emerge che il credito complessivo è inferiore al limite fissato dall'art. 77 co.
1-bis cit. e cioè pari ad € 19.829,34.
Su tale aspetto, la difesa della parte resistente nulla ha rilevato.
Infatti la resistente si è limitata ad illustrare come ha, alla luce delle sentenze della CGT favorevoli ottenute dalla ricorrente, corretto gli importi delle cartelle impugnate, emesse negli anni 2022 e 2021, detraendo le somme oggetto di annullamento da parte del giudice tributario e, poi, oggetto di conseguenti provvedimenti di sgravio.
In definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, apparendo illegittima la preannunciata iscrizione ipotecaria.
5. Spese di lite.
Va considerato, quanto alle spese di lite, che l'art. 15 del Codice del Processo Tributario, pur affermando che la liquidazione delle spese deve seguire il principio della soccombenza, consente la compensazione delle spese qualora "...ricorrano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate...".
Nel caso in esame, ragioni connesse sia alla modifica degli importi di alcune cartelle per effetto di sentenze del giudice tributario favorevoli alla ricorrente all'esito di giudizi tributari successivi alla notifica delle cartelle ed alla difficoltà per l'ADER di determinare il credito in modo esatto, sia all'importo del credito lievemente inferiore al limite di legge giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.