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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BU DANIELE, Presidente
IGNACCOLO VINCENZO, Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1122/2018 depositato il 12/07/2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. DI PAG.TO n. PROT. N. 2017/0211629 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atto introduttivo.
Resistente: come da controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice tributario l'atto di pignoramento di crediti presso terzi notificato dalla soc. Resistente_1 s.p.a., agente di riscossione per conto del Comune di Ispica, avente ad oggetto la complessiva somma di euro 1.531,94 per tributi locali non pagati, neanche a seguito di ingiuzione di pagamento.
La ricorrente esplicitava i motivi di opposizione, tra i quali quello della omessa notificazione dell'atto prodromico liquidatorio, ossia della pretesa ingiunzione di pagamento a fondamento dell'atto esecutivo impugnato.
La soc. Resistente_1 s.p.a., costituitasi in giudizio, resisteva al ricorso, deducendo di avere notificato l'atto prodromico e una successiva intimazione di pagamento.
La causa, rinviata a nuovo ruolo a seguito di accesso della contribuente a procedura di definizione agevolata,
è stata posta in decisione all'udienza del 24.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che il motivo di impugnazione indicato in narrativa radica la giurisdizione di questo giudice tributario
(v. Cass. Sez. Un. Civ. n. 13913 del 2017 e altre conformi di legittimità e di merito), rileva la Corte che l'agente resistente ha documentato l'avvenuta notificazione a mezzo del servizio postale dell'ingiunzione di pagamento prodromica, perfezionatasi per compiuta giacenza, senza il ritiro dell'atto presso l'agenzia postale da parte del contribuente.
Trattasi, a giudizio di questa Corte, di notificazione valida ed efficace, in quanto l'atto è stato regolarmente posto nella sfera di conoscibilità del destinatario in mancanza di ogni controindicazione da parte di quest'ultimo.
Ne consegue l'infondatezza del ricorso sotto il profilo "de quo", tutti gli altri motivi risultando, a loro volta, anch'essi privi di fondamento.
Il ricorso medesimo deve pertanto essere rigettato, non avendo alcuna delle parti portato a conoscenza di questo Ufficio l'esito della definizione agevolata, dimostrando disinteresse alla prosecuzione del giudizio.
A fronte di tale rilievo è corretto compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, decidendo nella causa, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 iscritto al n. 1122/2018 R.G. R. e compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Ragusa 24.9.2025.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BU DANIELE, Presidente
IGNACCOLO VINCENZO, Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1122/2018 depositato il 12/07/2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. DI PAG.TO n. PROT. N. 2017/0211629 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atto introduttivo.
Resistente: come da controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice tributario l'atto di pignoramento di crediti presso terzi notificato dalla soc. Resistente_1 s.p.a., agente di riscossione per conto del Comune di Ispica, avente ad oggetto la complessiva somma di euro 1.531,94 per tributi locali non pagati, neanche a seguito di ingiuzione di pagamento.
La ricorrente esplicitava i motivi di opposizione, tra i quali quello della omessa notificazione dell'atto prodromico liquidatorio, ossia della pretesa ingiunzione di pagamento a fondamento dell'atto esecutivo impugnato.
La soc. Resistente_1 s.p.a., costituitasi in giudizio, resisteva al ricorso, deducendo di avere notificato l'atto prodromico e una successiva intimazione di pagamento.
La causa, rinviata a nuovo ruolo a seguito di accesso della contribuente a procedura di definizione agevolata,
è stata posta in decisione all'udienza del 24.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che il motivo di impugnazione indicato in narrativa radica la giurisdizione di questo giudice tributario
(v. Cass. Sez. Un. Civ. n. 13913 del 2017 e altre conformi di legittimità e di merito), rileva la Corte che l'agente resistente ha documentato l'avvenuta notificazione a mezzo del servizio postale dell'ingiunzione di pagamento prodromica, perfezionatasi per compiuta giacenza, senza il ritiro dell'atto presso l'agenzia postale da parte del contribuente.
Trattasi, a giudizio di questa Corte, di notificazione valida ed efficace, in quanto l'atto è stato regolarmente posto nella sfera di conoscibilità del destinatario in mancanza di ogni controindicazione da parte di quest'ultimo.
Ne consegue l'infondatezza del ricorso sotto il profilo "de quo", tutti gli altri motivi risultando, a loro volta, anch'essi privi di fondamento.
Il ricorso medesimo deve pertanto essere rigettato, non avendo alcuna delle parti portato a conoscenza di questo Ufficio l'esito della definizione agevolata, dimostrando disinteresse alla prosecuzione del giudizio.
A fronte di tale rilievo è corretto compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, decidendo nella causa, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 iscritto al n. 1122/2018 R.G. R. e compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Ragusa 24.9.2025.