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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/02/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1131/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L. G. Seclì, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 702-ter c.p.c. nel giudizio civile iscritto al nr. 1131/2023 r.g., promosso da:
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonino Matina Parte_1
(PEC: e Ida Francesca Ginori (PEC: Email_1 Email_2
Ricorrente contro
, in persona della Responsabile Area Legale ed Affari Societari, rappresentata e difesa, anche CP_1 disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Luca Paoletti (PEC: ) e Maddalena Email_3
Marchesi (PEC: ) Email_4
Resistente
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza del 13/9/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, conveniva in giudizio la , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 CP_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto alla restituzione da parte di dei costi non maturati del finanziamento dallo stesso sottoscritto ed estinto CP_1 anticipatamente, tanto con riguardo alle commissioni d'intermediazione, che spese di attivazione del finanziamento non maturate non godute e per l'effetto, 2) Condannare la società convenuta alla restituzione di
€ 1.401,60 così calcolati: - € 300,00 (Commissioni attivazione finanziamento) (€ 500,00/120*72) - € 1.101,60
(Commissioni d'intermediazione) (€ 1.836,00/120*72) e pertanto € 1.401,60 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia nei limiti della competenza per valore del giudice adito, oltre interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese e competenze della presente causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che le ha interamente anticipate.
Esponeva che,
➢ sottoscriveva presso il contratto di prestito personale contro cessione di quote dello CP_1 stipendio n. 722382, per la somma complessiva di € 36.720,00, da rimborsarsi in 120 rate mensili dell'importo di € 306,00 cadauna, con decorrenza dal 01.09.2013;
➢ lo stesso corrispondeva alla suddetta società la somma di € 500,00 a titolo di spese di attivazione del finanziamento, la somma di € 1.836,00 a titolo di Commissioni d'intermediazione, per l'importo totale di pagina 1 di 4 € 2.336,00;
➢ in seguito il finanziamento veniva estinto anticipatamente, a far data dal 31.08.2017, avendo pagato l'odierno attore 48 delle 120 rate previste, con una durata residua di 72 rate;
n avendo proceduto ad estinzione anticipata, il ha diritto alla restituzione di quanto Parte_1 pagato a titolo di commissioni, in proporzione della durata residua del finanziamento al momento dell'estinzione;
➢ in virtù di ciò, la convenuta avrebbe dovuto restituire la somma di €. 1.401,60 (€. 500,00/120*72) + (€. 1.836,00/120*72)) al sig. , calcolata dividendo l'importo iniziale dell'onere applicato per Parte_1 la durata del finanziamento in mesi e moltiplicando poi il risultato per il periodo non goduto, in applicazione del criterio proporzionale alla vita;
➢ pertanto il sig. in data 28.05.2018 avanzava reclamo nei confronti della società, Parte_1 diffidando la stessa alla restituzione di quanto dovuto, tuttavia non accoglieva la suddetta CP_1 richiesta;
➢ il contratto veniva stipulato in data 04.06.2013 sotto la vigenza dell'art. 125 sexies T.U.B. (D. Lgs 1.9.1993 n. 385 modificato con D.Lgs 13.08.2010 n. 141), disposizione che discende dal disposto di cui all'art. 8 della Direttiva 87/102/CEE, ripresa dal D.M. del 08.07.1992, ulteriormente ribadita dall'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE del 24.03.2008 e recepita con D.Lgs n. 141/2010. La suddetta norma statuisce che il consumatore che abbia adempiuto anticipatamente, ha diritto ad un'equa riduzione del costo del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In applicazione della citata disposizione del Testo Unico Bancario, nel momento in cui il finanziamento viene estinto anticipatamente, i relativi costi perdono automaticamente la loro funzione di indennità, con conseguente diritto alla restituzione secondo il criterio pro rata temporis.
Si costituiva in giudizio la società convenuta la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva;
nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto, con vittoria di spese;
rilevava, in particolare, la non applicabilità al caso di specie della Sentenza della CGUE c.d. IT, la non rimborsabilità di tutti i costi connessi al finanziamento, l'inapplicabilità del metodo pro rata temporis quale metodo di calcolo del rimborso dovuto.
Con ordinanza resa alla prima udienza del 19/5/2023 veniva disposto l'avvio della procedura obbligatoria di mediazione ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010; tenuto conto del termine previsto dall'art. 6 cit. D.lgs per l'espletamento della procedura, il giudizio veniva rimesso all'udienza del 13/10/2023, per la verifica dell'adempimento / avveramento della condizione di procedibilità ed il prosieguo.
Alla predetta udienza, dato atto che l'esperimento della mediazione non aveva sortito esito positivo, il giudizio, di natura documentale, veniva rimesso all'udienza del 17/2/2023 per la precisazione delle conclusioni e la discussione, con assegnazione alle parti del termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
Dopo ulteriori rinvii, disposti anche per consentire alle parti di esplorare tutte le possibilità di accordo ipotizzabile, la causa approdava all'udienza del 13/9/2024 ed a tale udienza veniva riservata per la decisione.
Ora, con riguardo agli assunti delle parti, deve essere innanzitutto esaminata l'eccezione preliminare, sollevata dalla società resistente, inerente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla retrocessione dei costi anticipati per l'attività di assistenza / istruttoria / attivazione della pratica, per esser, invece, legittimato altro soggetto, intervenuto per il perfezionamento dell'operazione di finanziamento, al quale è stata corrisposta la cd.
“commissione di intermediazione”.
Tale doglianza non è condivisibile.
Sul punto vale evidenziare che, le somme corrispondenti “alla remunerazione dovuta alla rete di vendita a cui il
pagina 2 di 4 Cedente ha deciso discrezionalmente di rivolgersi per individuare i) la soluzione finanziaria di proprio interesse;
ii) concorrere all'attività di istruttoria del finanziamento;
iii) assistere il cedente sino all'erogazione del finanziamento, iv) ogni altra attività eventualmente prestata per la fase di istruttoria ed attivazione della pratica del finanziamento”, sono state versate dal consumatore a soggetto scelto discrezionalmente dalla stessa società mutuante CP_1
Ne discende che, il contraente ha diritto di richiedere la restituzione dei costi sostenuti a titolo di “commissione di intermediazione” (up – front), per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento, al mutuante, il quale, a sua volta, potrà rivalersi, nel rapporto interno, nei confronti del terzo cui ha deciso discrezionalmente di rivolgersi.
Il mutuante è, quindi, il beneficiario finale dell'intera attività, anche quando, per suo conto, è espletata da un diverso soggetto ed è l'unico soggetto legittimato passivo di ogni domanda connessa alla restituzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di finanziamento.
Pertanto, la domanda di restituzione è stata correttamente proposta nei confronti della mutuante odierna resistente.
Passando all'esame del merito, la società resistente afferma l'inapplicabilità al caso di specie della sentenza c.d.
“IT”, procedendo ad una inesatta interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B., introdotto con D.lgs. n. 141/2010
e, quindi, antecedentemente alla conclusione, avvenuta il 04/06/2013, ed anche all'estinzione, del contratto di finanziamento n. 722382 avente decorrenza dal 01/09/2013.
Va premesso, sul punto, che, il richiamato art. 125 sexies T.U.B., norma con la quale si è data in Italia attuazione all'art. 16, paragrafo 1 della Direttiva n. 48/2008, sostanzialmente riproducendo con il medesimo tenore letterale la disposizione comunitaria, prevede che «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”.
L'art. 125 sexies T.U.B. ha confermato il contenuto della previgente disposizione, ossia dell'art. 125 T.U.B., ai sensi del quale “Se il consumatore esercitala facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR".
Su tale prima versione della norma è intervenuta la nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori, prevista dalla II direttiva CE (Dir. 2008/48) e trasposta nell'ordinamento italiano con il d.lgs. n. 141/2010 che ha introdotto il già richiamato art. 125 sexies T.U.B., in linea con l'art. 16 della direttiva.
Infatti, mentre questo stabiliva (e continua ancora stabilire per i vecchi contratti) che il consumatore ha diritto a una riduzione del “costo totale del credito”, precisando però “per la vita residua del contratto”' (il che ha portato ad intendere, su un piano strettamente letterale, che si trattasse dei soli costi recurring), diversamente la nuova formulazione, che “'sostituisce” (quindi abroga) la precedente disposizione solo per il futuro, stabilisce chiaramente - in piena osservanza ai dettami della sentenza IT (CGUE sent. C-383/2018 dell'11/09/2019) - che il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti costi compresi nel costo totale del credito (escluse le imposte), così lasciando inequivocabilmente intendere che tutti i costi (compresi i costi che non sono dovuti per la vita residua del contratto) sono oggetto di proporzionale riduzione secondo i criteri poi indicati.
Nella predetta pronuncia si afferma testualmente che "L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23/4/2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
Le argomentazioni della Corte evidenziano la finalità della norma: la tutela del consumatore e il suo diritto ad pagina 3 di 4 estinguere anticipatamente un debito con riduzione dei costi complessivi del credito (dunque sia i costi up front che recurring).
Chiarito il quadro normativo, la Corte Costituzionale è di recente intervenuta con sentenza n. 263 del 22/12/2022, con la quale ha chiarito che il diritto alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto.
Il consumatore ha, quindi, diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021, purché successivi alla direttiva europea del 2008 ed anche quando contengano una clausola di esclusione della ripetizione dei costi connessi al finanziamento, da considerarsi vessatoria (perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D.lgs 206/2005 art. 33 – cfr. Cass. n. 25977/2023), in assenza di prova contraria.
In applicazione di quanto chiarito dalla Consulta, si ritiene che l'art. 125 sexies T.U.B. sia passibile di una interpretazione conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, nella misura in cui consente di riconoscere al contraente debole, che abbia estinto anticipatamente il finanziamento, la restituzione di tutti i costi del credito, senza distinzione tra costi up front e recurring.
Per effetto della cit. sentenza della Corte costituzionale e della giurisprudenza comunitaria, non può più dubitarsi del fatto che la riduzione dei costi di un finanziamento o di un mutuo estinti anticipatamente riguardi sia i costi up front che recurring dei contratti stipulati anche antecedentemente al 2021, comprendendovi anche le commissioni e le provvigioni dovute all'intermediario, essendo vessatoria, come già sottolineato, la clausola negoziale che sancisce il diritto della mutuante a trattenere, in caso di estinzione anticipata, le spese di attivazione del finanziamento e le commissioni, ponendosi in contrasto con l'art. 125 sex1es T.U.B., norma da ritenere imperativa, siccome derogabile solo in senso più favorevole al cliente, come stabilito dal successivo art 127.
Pertanto, ritenuto di dover aderire a tale orientamento, in ragione della ratio dell'intervento comunitario recepita dall'ordinamento nazionale e già costituente principio normativo di questa, la domanda introduttiva del giudizio deve trovare accoglimento in relazione a tutti i costi del credito.
Il ricorrente ha quindi diritto alla restituzione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un'unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto (cd. rimborso
“pro rata temporis”) per la complessiva somma di €. 1.401,60, di cui €. 300,00 per Commissioni attivazione finanziamento (€. 500,00 : 120 x 72) ed €. 1.101,60 per Commissioni d'intermediazione (€. 1.836,00 : 120 x 72).
L'esistenza di una polifonia interpretativa sulle questioni di diritto poste a fondamento della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda formulata dal ricorrente;
- per l'effetto, condanna la resistente , in persona del legale rappresentante p.t., a rimborsare al CP_1 ricorrente la somma di €. 1.401,60 oltre interessi maturati e maturandi sino all'effettivo Parte_1 saldo;
- spese compensate.
Così deciso in Taranto il 18/02/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L. G. Seclì, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 702-ter c.p.c. nel giudizio civile iscritto al nr. 1131/2023 r.g., promosso da:
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonino Matina Parte_1
(PEC: e Ida Francesca Ginori (PEC: Email_1 Email_2
Ricorrente contro
, in persona della Responsabile Area Legale ed Affari Societari, rappresentata e difesa, anche CP_1 disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Luca Paoletti (PEC: ) e Maddalena Email_3
Marchesi (PEC: ) Email_4
Resistente
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza del 13/9/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, conveniva in giudizio la , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 CP_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto alla restituzione da parte di dei costi non maturati del finanziamento dallo stesso sottoscritto ed estinto CP_1 anticipatamente, tanto con riguardo alle commissioni d'intermediazione, che spese di attivazione del finanziamento non maturate non godute e per l'effetto, 2) Condannare la società convenuta alla restituzione di
€ 1.401,60 così calcolati: - € 300,00 (Commissioni attivazione finanziamento) (€ 500,00/120*72) - € 1.101,60
(Commissioni d'intermediazione) (€ 1.836,00/120*72) e pertanto € 1.401,60 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia nei limiti della competenza per valore del giudice adito, oltre interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese e competenze della presente causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che le ha interamente anticipate.
Esponeva che,
➢ sottoscriveva presso il contratto di prestito personale contro cessione di quote dello CP_1 stipendio n. 722382, per la somma complessiva di € 36.720,00, da rimborsarsi in 120 rate mensili dell'importo di € 306,00 cadauna, con decorrenza dal 01.09.2013;
➢ lo stesso corrispondeva alla suddetta società la somma di € 500,00 a titolo di spese di attivazione del finanziamento, la somma di € 1.836,00 a titolo di Commissioni d'intermediazione, per l'importo totale di pagina 1 di 4 € 2.336,00;
➢ in seguito il finanziamento veniva estinto anticipatamente, a far data dal 31.08.2017, avendo pagato l'odierno attore 48 delle 120 rate previste, con una durata residua di 72 rate;
n avendo proceduto ad estinzione anticipata, il ha diritto alla restituzione di quanto Parte_1 pagato a titolo di commissioni, in proporzione della durata residua del finanziamento al momento dell'estinzione;
➢ in virtù di ciò, la convenuta avrebbe dovuto restituire la somma di €. 1.401,60 (€. 500,00/120*72) + (€. 1.836,00/120*72)) al sig. , calcolata dividendo l'importo iniziale dell'onere applicato per Parte_1 la durata del finanziamento in mesi e moltiplicando poi il risultato per il periodo non goduto, in applicazione del criterio proporzionale alla vita;
➢ pertanto il sig. in data 28.05.2018 avanzava reclamo nei confronti della società, Parte_1 diffidando la stessa alla restituzione di quanto dovuto, tuttavia non accoglieva la suddetta CP_1 richiesta;
➢ il contratto veniva stipulato in data 04.06.2013 sotto la vigenza dell'art. 125 sexies T.U.B. (D. Lgs 1.9.1993 n. 385 modificato con D.Lgs 13.08.2010 n. 141), disposizione che discende dal disposto di cui all'art. 8 della Direttiva 87/102/CEE, ripresa dal D.M. del 08.07.1992, ulteriormente ribadita dall'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE del 24.03.2008 e recepita con D.Lgs n. 141/2010. La suddetta norma statuisce che il consumatore che abbia adempiuto anticipatamente, ha diritto ad un'equa riduzione del costo del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In applicazione della citata disposizione del Testo Unico Bancario, nel momento in cui il finanziamento viene estinto anticipatamente, i relativi costi perdono automaticamente la loro funzione di indennità, con conseguente diritto alla restituzione secondo il criterio pro rata temporis.
Si costituiva in giudizio la società convenuta la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva;
nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto, con vittoria di spese;
rilevava, in particolare, la non applicabilità al caso di specie della Sentenza della CGUE c.d. IT, la non rimborsabilità di tutti i costi connessi al finanziamento, l'inapplicabilità del metodo pro rata temporis quale metodo di calcolo del rimborso dovuto.
Con ordinanza resa alla prima udienza del 19/5/2023 veniva disposto l'avvio della procedura obbligatoria di mediazione ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010; tenuto conto del termine previsto dall'art. 6 cit. D.lgs per l'espletamento della procedura, il giudizio veniva rimesso all'udienza del 13/10/2023, per la verifica dell'adempimento / avveramento della condizione di procedibilità ed il prosieguo.
Alla predetta udienza, dato atto che l'esperimento della mediazione non aveva sortito esito positivo, il giudizio, di natura documentale, veniva rimesso all'udienza del 17/2/2023 per la precisazione delle conclusioni e la discussione, con assegnazione alle parti del termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
Dopo ulteriori rinvii, disposti anche per consentire alle parti di esplorare tutte le possibilità di accordo ipotizzabile, la causa approdava all'udienza del 13/9/2024 ed a tale udienza veniva riservata per la decisione.
Ora, con riguardo agli assunti delle parti, deve essere innanzitutto esaminata l'eccezione preliminare, sollevata dalla società resistente, inerente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla retrocessione dei costi anticipati per l'attività di assistenza / istruttoria / attivazione della pratica, per esser, invece, legittimato altro soggetto, intervenuto per il perfezionamento dell'operazione di finanziamento, al quale è stata corrisposta la cd.
“commissione di intermediazione”.
Tale doglianza non è condivisibile.
Sul punto vale evidenziare che, le somme corrispondenti “alla remunerazione dovuta alla rete di vendita a cui il
pagina 2 di 4 Cedente ha deciso discrezionalmente di rivolgersi per individuare i) la soluzione finanziaria di proprio interesse;
ii) concorrere all'attività di istruttoria del finanziamento;
iii) assistere il cedente sino all'erogazione del finanziamento, iv) ogni altra attività eventualmente prestata per la fase di istruttoria ed attivazione della pratica del finanziamento”, sono state versate dal consumatore a soggetto scelto discrezionalmente dalla stessa società mutuante CP_1
Ne discende che, il contraente ha diritto di richiedere la restituzione dei costi sostenuti a titolo di “commissione di intermediazione” (up – front), per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento, al mutuante, il quale, a sua volta, potrà rivalersi, nel rapporto interno, nei confronti del terzo cui ha deciso discrezionalmente di rivolgersi.
Il mutuante è, quindi, il beneficiario finale dell'intera attività, anche quando, per suo conto, è espletata da un diverso soggetto ed è l'unico soggetto legittimato passivo di ogni domanda connessa alla restituzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di finanziamento.
Pertanto, la domanda di restituzione è stata correttamente proposta nei confronti della mutuante odierna resistente.
Passando all'esame del merito, la società resistente afferma l'inapplicabilità al caso di specie della sentenza c.d.
“IT”, procedendo ad una inesatta interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B., introdotto con D.lgs. n. 141/2010
e, quindi, antecedentemente alla conclusione, avvenuta il 04/06/2013, ed anche all'estinzione, del contratto di finanziamento n. 722382 avente decorrenza dal 01/09/2013.
Va premesso, sul punto, che, il richiamato art. 125 sexies T.U.B., norma con la quale si è data in Italia attuazione all'art. 16, paragrafo 1 della Direttiva n. 48/2008, sostanzialmente riproducendo con il medesimo tenore letterale la disposizione comunitaria, prevede che «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”.
L'art. 125 sexies T.U.B. ha confermato il contenuto della previgente disposizione, ossia dell'art. 125 T.U.B., ai sensi del quale “Se il consumatore esercitala facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR".
Su tale prima versione della norma è intervenuta la nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori, prevista dalla II direttiva CE (Dir. 2008/48) e trasposta nell'ordinamento italiano con il d.lgs. n. 141/2010 che ha introdotto il già richiamato art. 125 sexies T.U.B., in linea con l'art. 16 della direttiva.
Infatti, mentre questo stabiliva (e continua ancora stabilire per i vecchi contratti) che il consumatore ha diritto a una riduzione del “costo totale del credito”, precisando però “per la vita residua del contratto”' (il che ha portato ad intendere, su un piano strettamente letterale, che si trattasse dei soli costi recurring), diversamente la nuova formulazione, che “'sostituisce” (quindi abroga) la precedente disposizione solo per il futuro, stabilisce chiaramente - in piena osservanza ai dettami della sentenza IT (CGUE sent. C-383/2018 dell'11/09/2019) - che il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti costi compresi nel costo totale del credito (escluse le imposte), così lasciando inequivocabilmente intendere che tutti i costi (compresi i costi che non sono dovuti per la vita residua del contratto) sono oggetto di proporzionale riduzione secondo i criteri poi indicati.
Nella predetta pronuncia si afferma testualmente che "L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23/4/2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
Le argomentazioni della Corte evidenziano la finalità della norma: la tutela del consumatore e il suo diritto ad pagina 3 di 4 estinguere anticipatamente un debito con riduzione dei costi complessivi del credito (dunque sia i costi up front che recurring).
Chiarito il quadro normativo, la Corte Costituzionale è di recente intervenuta con sentenza n. 263 del 22/12/2022, con la quale ha chiarito che il diritto alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto.
Il consumatore ha, quindi, diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021, purché successivi alla direttiva europea del 2008 ed anche quando contengano una clausola di esclusione della ripetizione dei costi connessi al finanziamento, da considerarsi vessatoria (perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D.lgs 206/2005 art. 33 – cfr. Cass. n. 25977/2023), in assenza di prova contraria.
In applicazione di quanto chiarito dalla Consulta, si ritiene che l'art. 125 sexies T.U.B. sia passibile di una interpretazione conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, nella misura in cui consente di riconoscere al contraente debole, che abbia estinto anticipatamente il finanziamento, la restituzione di tutti i costi del credito, senza distinzione tra costi up front e recurring.
Per effetto della cit. sentenza della Corte costituzionale e della giurisprudenza comunitaria, non può più dubitarsi del fatto che la riduzione dei costi di un finanziamento o di un mutuo estinti anticipatamente riguardi sia i costi up front che recurring dei contratti stipulati anche antecedentemente al 2021, comprendendovi anche le commissioni e le provvigioni dovute all'intermediario, essendo vessatoria, come già sottolineato, la clausola negoziale che sancisce il diritto della mutuante a trattenere, in caso di estinzione anticipata, le spese di attivazione del finanziamento e le commissioni, ponendosi in contrasto con l'art. 125 sex1es T.U.B., norma da ritenere imperativa, siccome derogabile solo in senso più favorevole al cliente, come stabilito dal successivo art 127.
Pertanto, ritenuto di dover aderire a tale orientamento, in ragione della ratio dell'intervento comunitario recepita dall'ordinamento nazionale e già costituente principio normativo di questa, la domanda introduttiva del giudizio deve trovare accoglimento in relazione a tutti i costi del credito.
Il ricorrente ha quindi diritto alla restituzione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un'unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto (cd. rimborso
“pro rata temporis”) per la complessiva somma di €. 1.401,60, di cui €. 300,00 per Commissioni attivazione finanziamento (€. 500,00 : 120 x 72) ed €. 1.101,60 per Commissioni d'intermediazione (€. 1.836,00 : 120 x 72).
L'esistenza di una polifonia interpretativa sulle questioni di diritto poste a fondamento della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda formulata dal ricorrente;
- per l'effetto, condanna la resistente , in persona del legale rappresentante p.t., a rimborsare al CP_1 ricorrente la somma di €. 1.401,60 oltre interessi maturati e maturandi sino all'effettivo Parte_1 saldo;
- spese compensate.
Così deciso in Taranto il 18/02/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
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