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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4774/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Reclamo avverso provvedimento di estinzione della procedura esecutiva artt. 629, 630 c.p.c.
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Erminio Rizzi presidente dott. Francesca Paola Claris Appiani giudice dott. Mariaelena Cunati giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 4774/2024, promossa da:
(C.F. Parte_1
, con il patrocinio degli avv. ANTONIO RAMERA e ANDREA P.IVA_1
GILIBERTO e domicilio eletto in INDIRIZZO TELEMATICO, presso i difensori
CREDITORE RECLAMANTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
DEBITORE RECLAMATO CONTUMACE
C.F. Controparte_2 P.IVA_2
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_4
ONTUMACI Controparte_5
pagina 1 di 8 *
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Si premette che le questioni sollevate, assieme alla documentazione prodotta (1), verranno esaminate se e/o nell'ordine in cui saranno ritenute utili ai fini della decisione.
In base agli atti disponibili, è documentato che:
- in data 9.04.2024, Parte_1 ottenne decreto in accessori, nei confronti di , poi notificato assieme al precetto (2); Controparte_1
- il successivo 25.06.2024, la creditrice formulò istanza ex art. 492 bis c.p.c. all' di Pavia (3); Pt_2
- con verbale del 5.07.2024, l' fornì riscontro positivo alla richiesta, Pt_2 individuando alcuni rapporti banc sere tra la debitrice e terzi soggetti (4);
- su richiesta della creditrice, l' notificò atto di pignoramento nei confronti dei Pt_2 terzi Credit Agricole Italia e e della Controparte_3 Controparte_4 debitrice, perfezionatosi, rispettivamente, il 24.07.2024 (per e Controparte_2 [...]
), il 29.07.2024 (per Poste Pay) e il 7.08.2024 (per ); per quanto CP_3 CP_1 di interesse, il pignoramento notificato conteneva espresso (i) invito “a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. al creditore procedente”, entro dieci giorni dalla notificazione dell' atto, “a mezzo raccomandata ovvero a mezzo p.e.c. all'indirizzo dell'avvocato di parte istante-creditrice” e (ii) avvertimento “che, in caso di mancata comunicazione della suddetta dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo in una apposita udienza e quando non compare o, sebbene comparso non renda la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose mobili d'appartenenza del debitore”, nei termini ivi indicati, “si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione”, entrambi rivolti ai terzi (5);
- e Italiane resero dichiarazioni negative, in merito all'esistenza Controparte_2 CP_3 vi ducibili alla debitrice, rispettivamente il 24.07.2024 e il 7.08.2024 (6);
- in data 26.08.2024, informò “di aver apposto un vincolo CP_4 Parte_1 pignoratizio sul/sui /i intesta utato”, rifiutando di fornire
(1) Nel prosieguo, gli atti e/o i documenti verranno individuati richiamando il nome dei file assegnati dalla reclamante oppure le risultanze del fascicolo del processo esecutivo.
(2) Cfr. file “deposito nota di accompagnamento_iscrizione a ruolo”, docc. 6 e 10.
(3) Cfr. file “deposito nota di accompagnamento_iscrizione a ruolo”, doc. 8.
(4) Cfr. file “deposito nota di accompagnamento_iscrizione a ruolo”, doc. 11.
(5) Cfr. file “deposito nota di accompagnamento_iscrizione a ruolo”, doc. 5.
(6) Cfr. file “deposito nota di accompagnamento_iscrizione a ruolo”, docc. 1 e 2. pagina 2 di 8 ulteriori dettagli, in assenza di un invito legalmente dato ex art. 543, ultimo comma, c.p.c. (7);
- in data 25.09.2024, iscrisse a ruolo la causa R.G. 2300/2024; a Parte_1 seguito della richies a di versare il contributo unificato, con nota del 30.09.2024 precisò di non ritenere dovuto alcun pagamento, sino al momento del deposito dell'istanza di assegnazione prevista dall'art. 543, ultimo comma, c.p.c. (8);
- il successivo 15.10.2024, la creditrice depositò apposita istanza, dichiaratamente
“non di assegnazione”, con la quale – lamentando l'irragionevolezza e/o la disparità di trattamento della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 492 bis e
543, ultimo comma, c.p.c., rispetto allo schema delineato per il pignoramento presso terzi “tradizionale” – richiese “unicamente la pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza prevista dall'ultimo comma dell'art. 543 c.p.c., escludendosi allo stato attuale di poter formulare qualsivoglia istanza di assegnazione di crediti che non è noto né se esistano né in quale misura” ovvero, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale delle disposizioni citate (9);
- con ordinanza del 2.12.2024, il giudice dell'esecuzione designato respinse l'istanza, ritenendo la questione prospettata dalla creditrice irrilevante e manifestamente infondata (10); il successivo 4.12.2024, dichiarò il processo estinto, richiamando il proprio precedente provvedimento (11).
Con ricorso depositato il 30.12.2024, ha proposto reclamo avverso Parte_1 l'ordinanza estintiva, sottoponendo a censura le considerazioni svolte dal primo giudice e riproponendo, in buona sostanza, le argomentazioni già sviluppate in prime cure.
e i terzi , e , sebbene ritualmente Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 intimati, sono rimasti contumaci.
Udito il difensore in udienza e acquisito il fascicolo d'ufficio del processo esecutivo (R.G. 2300/2024), il collegio ha emesso la presente sentenza.
*
(7) Cfr. file “deposito nota di accompagnamento_iscrizione a ruolo”, doc.
3. Testualmente: “Stante la specificità della procedura esecutiva azionata ai sensi dell'art.492 bis cpc, in cui non è previsto che il verbale di pignoramento contenga anche l'avviso al terzo di rendere la dichiarazione ex art.547 cpc, CP_3 resta in attesa di ricevere il decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art.543, ultimo comma, cpc contenente l'invito a rendere tale dichiarazione. Si evidenzia che l'osservanza degli adempimenti di legge sopra richiamati è presupposto indefettibile ai fini del rilascio da parte di della dichiarazione CP_3 di terzo e, pertanto, in difetto, non potrà essere mossa alcuna contestazione nei confronti della Società, né avviata nei confronti della stessa alcuna iniziativa in riferimento agli artt.548 e 549 c.p.c. Infine, la invitiamo a voler informare tempestivamente la scrivente per il caso in cui la procedura esecutiva venisse abbandonata prima dell'iscrizione a ruolo, ai fini della liberazione del/dei rapporto/i dal vincolo pignoratizio, restando a carico del creditore procedente qualsiasi responsabilità derivante dal mancato svincolo”.
(8) Cfr. file “deposito nota di accompagnamento_iscrizione a ruolo”, doc. 9.
(9) Cfr. fasc. 2300/2024, atto generico 15.10.2024.
(10) Cfr. file “rigettata istanza generica istanza di costituzionalità”.
(11) Cfr. file “estinto in data 4.12.2024”. pagina 3 di 8 Per orientamento sufficientemente costante, il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la ricevuta di avvenuta consegna, mentre il verificarsi dell'effetto giuridico del deposito dell'atto non dipende dalle successive PEC (controlli automatici e comunicazione del loro esito), che condizionano soltanto “il caricamento di esso nel fascicolo telematico e la sua visibilità dalle altre parti del processo”, cosicché
“l'eventuale esito negativo dei successivi controlli telematici e manuali non fa venir meno tale effetto, ma determina al più la necessità di rinnovare la trasmissione delle buste telematiche contenenti l'atto stesso o i suoi allegati” (12).
Nel caso che occupa, l'ordinanza estintiva risulta comunicata il 4.12.2024, mentre il deposito del ricorso – effettuato correttamente il 30.12.2024 (ore 17:34) e, quindi, oltre il termine di venti giorni stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 630, comma 3, c.p.c. (24.12.2024) – risulta tentato per la prima volta (e, quindi, pervenuto, al sistema) in data 23.12.2024 (ore 19:24), pur avendo avuto esito negativo per “errore imprevisto” già nell'immediatezza (ore 19:25) ed essendo stato definitivamente rifiutato per iscrizione nel registro sbagliato il 30.12.2024 (ore 7:59) (13): conseguentemente, il reclamo può essere considerato tempestivo.
Nondimeno, esso va respinto, per le ragioni che seguono.
In estrema sintesi (14), lamenta: Parte_1
- che l'istanza di fissazione dell'udienza depositata nel fascicolo dell'esecuzione, in data 15.10.2024 (15), era rivolta a coltivare l'azione esecutiva a tutela del proprio credito ed è stata formulata “in consapevole violazione del (vigente) dettato testuale dell'art. 543, u.c., c.p.c.”;
- che la creditrice non era (e non è tuttora) in grado di sapere se la propria azione sia in tutto o in parte idonea a soddisfare tale credito, dal momento che, dei tre terzi pignorati, due hanno presentato dichiarazione negativa, mentre il terzo ( ) CP_4 ha affermato di aver posto un vincolo pignoratizio ma in maniera “evidentemente del tutto generica”, lasciando intendere che i rapporti vincolati potrebbero essere uno o più d'uno così come anche nessuno, e – soprattutto – senza alcuna precisazione circa l'ammontare di un eventuale saldo positivo, che potrebbe essere di valore anche molto basso o addirittura simbolico;
- che, ciononostante, ella si trova giuridicamente costretta ad effettuare due adempimenti, ossia (1) “a iscrivere a ruolo la causa entro trenta giorni dalla consegna da parte dell'Ufficiale Giudiziario del verbale di pignoramento” e (2) “a presentare (entro quarantacinque giorni dal compimento del pignoramento) un'istanza di assegnazione”, sotto pena di inefficacia dell'azione esecutiva ex artt. 543, comma 4, e 497 c.p.c.;
(12) Cfr. Cass. 238/2023; analogamente, in tema di perfezionamento del deposito telematico di un atto iscritto nel registro sbagliato, Cass. 1369/2023.
(13) Cfr. file “20241230 esito deposito reclamo”.
(14) Cfr., in particolare, reclamo, pp. 4 – 12.
(15) La reclamante afferma di averla depositata il 14.10.2024, ma la circostanza appare smentita dalle risultanze del fascicolo d'ufficio. pagina 4 di 8 - che entrambi gli adempimenti comportano, per il creditore, la necessità di sostenere costi – che potrebbero riversarsi sul debitore – derivanti “dai compensi di avvocato per l'assistenza professionale necessaria per l'iscrizione a ruolo” e “dal verificarsi del presupposto impositivo per il versamento del contributo unificato” che, nei processi di espropriazione forzata, sorge in capo alla parte che faccia “istanza per l'assegnazione o la vendita” (16), senza sapere se l' azione esecutiva sarà anche solo potenzialmente fruttuosa oppure no;
- che tale situazione determina una duplice irragionevolezza, assoluta (essendo illogico onerare le parti di compiere attività giudiziali senza una minima certezza circa la loro utilità) e relativa (esistendo, nell'ordinamento, uno schema processuale assimilabile a quello in discorso, nel quale tali criticità non si presentano);
- che, secondo lo schema del pignoramento presso terzi “tradizionale”, l'invito a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. entro dieci giorni è contenuto nella citazione notificata al debitor debitoris, cosicché, “nella fisiologia del rito”, tale dichiarazione precede il termine perentoriamente previsto per l'iscrizione a ruolo;
- che, secondo lo schema del pignoramento presso terzi “ex art. 492 bis c.p.c.”, il medesimo invito viene rivolto al debitor debitoris soltanto con la notifica del decreto di fissazione dell'udienza di audizione del creditore e del debitore, ex art. 543, ultimo comma, c.p.c. (17), cosicché, “nella fisiologia del rito”, tale dichiarazione segue necessariamente l'iscrizione a ruolo e l'istanza di assegnazione;
- che tale ultima disposizione appare irragionevole e “contraria a diversi parametri di costituzionalità, tra cui l'art. 3, nelle due sue letture recanti il divieto di irragionevolezza intrinseca e il divieto di disparità di trattamento;
l'art. 23 in combinato disposto con l'art. 3, che vieta prestazioni di carattere tributario qualora irragionevoli;
l'art. 24, ove si promuove la tutela dei diritti, anche di credito;
gli artt. 41, 42 e 117, quest'ultimo in combinazione con l'art. 1 del prot. add. C.E.D.U., ove si promuove e protegge l'iniziativa economica e la proprietà privata”;
- che le motivazioni espresse dal giudice dell'esecuzione nel respingere la questione sottoposta – consistenti, in buona sostanza, nel fatto che (i) la diversità dei due strumenti è frutto della volontà insindacabile del legislatore, (ii) la medesima
“incertezza” può caratterizzare anche il pignoramento “tradizionale”, qualora il terzo ometta o ritardi la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., (iii) la necessità di munirsi di difesa tecnica sorge già al momento dell'introduzione del procedimento ex art. 492 bis c.p.c., (iv) è prassi instaurata da questo tribunale, in accordo con l'UNEP competente, quella di inserire nell'atto di pignoramento l'invito (e l'avvertimento) ex art. 543, comma 2, ln. 4) c.p.c. (come avvenuto nella fattispecie), per permettere
(16) Cfr. art. 14, comma 1, TUSG.
(17) Testualmente: “Quando procede a norma dell'articolo 492 bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma”. pagina 5 di 8 al creditore di conoscere la situazione debitoria del terzo e (v) il principio di proporzionalità tra il mezzo e il fine appare comunque rispettato (18) – non appaiono convincenti, dal momento che (i) si tratta di due distinte declinazioni dello stesso schema processuale, volte allo stesso risultato, la cui disciplina non è esente dal controllo di costituzionalità, (ii) l'incertezza che può caratterizzare il pignoramento
“tradizionale” – in cui il terzo viene raggiunto da un invito legalmente dato – è senz'altro minore di quella dell'altro tipo di procedimento, (iii) il compenso dovuto per il procedimento di “ricerca dei beni” è altro e diverso rispetto a quello spettante per la fase introduttiva del processo esecutivo, (iv) l'iniziativa pretoria, seppur lodevole, appare in contrasto con il dettato legislativo e (v) il richiamo non è aderente al caso concreto.
LA CITTADINA conclude pertanto confidando nel fatto che il tribunale “Voglia sospendere la trattazione del presente giudizio e sollevare incidente di legittimità costituzionale chiedendo che la Corte costituzionale dichiari la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 543 e 492 bis, comma otto, c.p.c., eliminando nel primo le parole
“e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma”, e aggiungendo nel secondo le parole “l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma dell'art. 543” dopo le parole “di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma,” e prima delle parole “nonché l'intimazione al terzo di non disporre ...”). Pare ovvio che la questione risulterebbe non manifestamente infondata e pare altrettanto ovvia la sua rilevanza nel processo a quo, poiché in mancanza dell'intervento correttivo della Corte Questo Giudice dovrebbe rigettare il presente reclamo. Del pari, non esistono altre opzioni per rimuovere i profili di illegittimità denunciati, possibili interpretazioni e segnatamente è del tutto preclusa qualsiasi interpretazione adeguatrice dell'articolato normativo in discorso, poiché il dato testuale è chiaro e come visto insuperabile” (19).
Tuttavia, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, ritiene il collegio che, nel caso concreto, difetti in prima battuta il requisito della rilevanza della prospettata questione di costituzionalità, ovvero quel rapporto di strumentalità che lega il giudizio incidentale a quello principale, per cui quest'ultimo non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione del primo.
Non si può invero ignorare:
- che l'art. 497 c.p.c. – in base al quale “il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita” – prevede un termine acceleratorio, il cui inutile spirare comporta la caducazione degli effetti dell'atto di pignoramento e, se instaurato, l'estinzione del processo esecutivo;
- che tale norma, avente portata generale, trova certamente applicazione in caso di pignoramento presso terzi “ex art. 492 bis c.p.c.” – diversamente da quanto accade per il pignoramento presso terzi “tradizionale”, rispetto al quale si registrato posizioni non sempre concordanti sul punto – cosicché sussiste l'obbligo per il creditore procedente di presentare l'istanza richiesta, sia essa esplicita ovvero
(18) Cfr. file “rigettata istanza generica istanza di costituzionalità”.
(19) Cfr. reclamo, pp. 12 – 14. pagina 6 di 8 implicitamente contenuta in quella di fissazione dell'udienza di audizione del creditore e del debitore, entro quarantacinque giorni dal perfezionamento dell'ultima notifica dell'atto di pignoramento;
- che l'applicabilità di tale disposizione al pignoramento presso terzi “ex art. 492 bis c.p.c.” e, necessariamente, anche al caso di specie – circostanza che, con ogni evidenza, costituisce il presupposto del provvedimento di estinzione emesso il 4.12.2024 (20) – non è stata oggetto di contestazione e/o censura, da parte della reclamante;
- che, nel caso che occupa, il termine di cui all'art. 497 c.p.c. – decorrente dal 7.08.2024 (ultima notifica effettuata ad ) (21) – risultava in scadenza il CP_1
15.10.2024;
- che, sebbene avesse già provveduto ad iscrivere la causa a ruolo già il 25.09.2024,
ha deciso di depositare la nota istanza, dichiaratamente “non di Parte_1 assegnazione”, proprio il 15.10.2024, alle ore 16:33, chiedendo al giudice dell'esecuzione di “fissare l'udienza di cui all'art. 543, u.c., c.p.c. con decreto contenente altresì l'invito e l'avvertimento al terzo ex art. 543, comma secondo, n. 4, c.p.c., ovvero – in via subordinata – qualora non ritenesse di poter provvedere in tal senso, Voglia sospendere il presente giudizio e rimettere alla Corte costituzionale, previo apprezzamento della loro rilevanza e non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale esposte in atti con riferimento al combinato disposto degli artt. 492 bis c.p.c. e 543, u.c., c.p.c.” e, assai genericamente, “ e/o a qualunque altra disposizione ritenuta pertinente”;
- che, quand'anche il giudice dell'esecuzione avesse ritenuto l'istanza accoglibile, ciò non avrebbe potuto impedire il verificarsi delle conseguenze stabilite dall'art. 497 c.p.c., essendo pacifico – per espressa volontà dell'interessata – che alcuna istanza di assegnazione poteva intendersi formulata, nel termine di legge.
Dal che discende che la auspicata pronuncia di incostituzionalità – a prescindere da ogni valutazione in ordine alla sua non manifesta infondatezza e giuridica fattibilità – non produrrebbe alcun effetto utile, nella fattispecie concreta, posto che il processo esecutivo si è comunque estinto.
Nulla sulle spese, stante la contumacia delle controparti.
P.Q.M
.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
RESPINGE il reclamo;
NULLA sulle spese.
Pavia, 5 marzo 2025.
Il giudice estensore
(20) Cfr. file “estinto in data 4.12.2024”.
(21) Cfr. file “deposito nota di accompagnamento_iscrizione a ruolo”, doc.
5. pagina 7 di 8 Mariaelena Cunati
Il presidente
Erminio Rizzi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Reclamo avverso provvedimento di estinzione della procedura esecutiva artt. 629, 630 c.p.c.
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Erminio Rizzi presidente dott. Francesca Paola Claris Appiani giudice dott. Mariaelena Cunati giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 4774/2024, promossa da:
(C.F. Parte_1
, con il patrocinio degli avv. ANTONIO RAMERA e ANDREA P.IVA_1
GILIBERTO e domicilio eletto in INDIRIZZO TELEMATICO, presso i difensori
CREDITORE RECLAMANTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
DEBITORE RECLAMATO CONTUMACE
C.F. Controparte_2 P.IVA_2
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_4
ONTUMACI Controparte_5
pagina 1 di 8 *
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Si premette che le questioni sollevate, assieme alla documentazione prodotta (1), verranno esaminate se e/o nell'ordine in cui saranno ritenute utili ai fini della decisione.
In base agli atti disponibili, è documentato che:
- in data 9.04.2024, Parte_1 ottenne decreto in accessori, nei confronti di , poi notificato assieme al precetto (2); Controparte_1
- il successivo 25.06.2024, la creditrice formulò istanza ex art. 492 bis c.p.c. all' di Pavia (3); Pt_2
- con verbale del 5.07.2024, l' fornì riscontro positivo alla richiesta, Pt_2 individuando alcuni rapporti banc sere tra la debitrice e terzi soggetti (4);
- su richiesta della creditrice, l' notificò atto di pignoramento nei confronti dei Pt_2 terzi Credit Agricole Italia e e della Controparte_3 Controparte_4 debitrice, perfezionatosi, rispettivamente, il 24.07.2024 (per e Controparte_2 [...]
), il 29.07.2024 (per Poste Pay) e il 7.08.2024 (per ); per quanto CP_3 CP_1 di interesse, il pignoramento notificato conteneva espresso (i) invito “a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. al creditore procedente”, entro dieci giorni dalla notificazione dell' atto, “a mezzo raccomandata ovvero a mezzo p.e.c. all'indirizzo dell'avvocato di parte istante-creditrice” e (ii) avvertimento “che, in caso di mancata comunicazione della suddetta dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo in una apposita udienza e quando non compare o, sebbene comparso non renda la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose mobili d'appartenenza del debitore”, nei termini ivi indicati, “si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione”, entrambi rivolti ai terzi (5);
- e Italiane resero dichiarazioni negative, in merito all'esistenza Controparte_2 CP_3 vi ducibili alla debitrice, rispettivamente il 24.07.2024 e il 7.08.2024 (6);
- in data 26.08.2024, informò “di aver apposto un vincolo CP_4 Parte_1 pignoratizio sul/sui /i intesta utato”, rifiutando di fornire
(1) Nel prosieguo, gli atti e/o i documenti verranno individuati richiamando il nome dei file assegnati dalla reclamante oppure le risultanze del fascicolo del processo esecutivo.
(2) Cfr. file “deposito nota di accompagnamento_iscrizione a ruolo”, docc. 6 e 10.
(3) Cfr. file “deposito nota di accompagnamento_iscrizione a ruolo”, doc. 8.
(4) Cfr. file “deposito nota di accompagnamento_iscrizione a ruolo”, doc. 11.
(5) Cfr. file “deposito nota di accompagnamento_iscrizione a ruolo”, doc. 5.
(6) Cfr. file “deposito nota di accompagnamento_iscrizione a ruolo”, docc. 1 e 2. pagina 2 di 8 ulteriori dettagli, in assenza di un invito legalmente dato ex art. 543, ultimo comma, c.p.c. (7);
- in data 25.09.2024, iscrisse a ruolo la causa R.G. 2300/2024; a Parte_1 seguito della richies a di versare il contributo unificato, con nota del 30.09.2024 precisò di non ritenere dovuto alcun pagamento, sino al momento del deposito dell'istanza di assegnazione prevista dall'art. 543, ultimo comma, c.p.c. (8);
- il successivo 15.10.2024, la creditrice depositò apposita istanza, dichiaratamente
“non di assegnazione”, con la quale – lamentando l'irragionevolezza e/o la disparità di trattamento della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 492 bis e
543, ultimo comma, c.p.c., rispetto allo schema delineato per il pignoramento presso terzi “tradizionale” – richiese “unicamente la pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza prevista dall'ultimo comma dell'art. 543 c.p.c., escludendosi allo stato attuale di poter formulare qualsivoglia istanza di assegnazione di crediti che non è noto né se esistano né in quale misura” ovvero, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale delle disposizioni citate (9);
- con ordinanza del 2.12.2024, il giudice dell'esecuzione designato respinse l'istanza, ritenendo la questione prospettata dalla creditrice irrilevante e manifestamente infondata (10); il successivo 4.12.2024, dichiarò il processo estinto, richiamando il proprio precedente provvedimento (11).
Con ricorso depositato il 30.12.2024, ha proposto reclamo avverso Parte_1 l'ordinanza estintiva, sottoponendo a censura le considerazioni svolte dal primo giudice e riproponendo, in buona sostanza, le argomentazioni già sviluppate in prime cure.
e i terzi , e , sebbene ritualmente Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 intimati, sono rimasti contumaci.
Udito il difensore in udienza e acquisito il fascicolo d'ufficio del processo esecutivo (R.G. 2300/2024), il collegio ha emesso la presente sentenza.
*
(7) Cfr. file “deposito nota di accompagnamento_iscrizione a ruolo”, doc.
3. Testualmente: “Stante la specificità della procedura esecutiva azionata ai sensi dell'art.492 bis cpc, in cui non è previsto che il verbale di pignoramento contenga anche l'avviso al terzo di rendere la dichiarazione ex art.547 cpc, CP_3 resta in attesa di ricevere il decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art.543, ultimo comma, cpc contenente l'invito a rendere tale dichiarazione. Si evidenzia che l'osservanza degli adempimenti di legge sopra richiamati è presupposto indefettibile ai fini del rilascio da parte di della dichiarazione CP_3 di terzo e, pertanto, in difetto, non potrà essere mossa alcuna contestazione nei confronti della Società, né avviata nei confronti della stessa alcuna iniziativa in riferimento agli artt.548 e 549 c.p.c. Infine, la invitiamo a voler informare tempestivamente la scrivente per il caso in cui la procedura esecutiva venisse abbandonata prima dell'iscrizione a ruolo, ai fini della liberazione del/dei rapporto/i dal vincolo pignoratizio, restando a carico del creditore procedente qualsiasi responsabilità derivante dal mancato svincolo”.
(8) Cfr. file “deposito nota di accompagnamento_iscrizione a ruolo”, doc. 9.
(9) Cfr. fasc. 2300/2024, atto generico 15.10.2024.
(10) Cfr. file “rigettata istanza generica istanza di costituzionalità”.
(11) Cfr. file “estinto in data 4.12.2024”. pagina 3 di 8 Per orientamento sufficientemente costante, il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la ricevuta di avvenuta consegna, mentre il verificarsi dell'effetto giuridico del deposito dell'atto non dipende dalle successive PEC (controlli automatici e comunicazione del loro esito), che condizionano soltanto “il caricamento di esso nel fascicolo telematico e la sua visibilità dalle altre parti del processo”, cosicché
“l'eventuale esito negativo dei successivi controlli telematici e manuali non fa venir meno tale effetto, ma determina al più la necessità di rinnovare la trasmissione delle buste telematiche contenenti l'atto stesso o i suoi allegati” (12).
Nel caso che occupa, l'ordinanza estintiva risulta comunicata il 4.12.2024, mentre il deposito del ricorso – effettuato correttamente il 30.12.2024 (ore 17:34) e, quindi, oltre il termine di venti giorni stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 630, comma 3, c.p.c. (24.12.2024) – risulta tentato per la prima volta (e, quindi, pervenuto, al sistema) in data 23.12.2024 (ore 19:24), pur avendo avuto esito negativo per “errore imprevisto” già nell'immediatezza (ore 19:25) ed essendo stato definitivamente rifiutato per iscrizione nel registro sbagliato il 30.12.2024 (ore 7:59) (13): conseguentemente, il reclamo può essere considerato tempestivo.
Nondimeno, esso va respinto, per le ragioni che seguono.
In estrema sintesi (14), lamenta: Parte_1
- che l'istanza di fissazione dell'udienza depositata nel fascicolo dell'esecuzione, in data 15.10.2024 (15), era rivolta a coltivare l'azione esecutiva a tutela del proprio credito ed è stata formulata “in consapevole violazione del (vigente) dettato testuale dell'art. 543, u.c., c.p.c.”;
- che la creditrice non era (e non è tuttora) in grado di sapere se la propria azione sia in tutto o in parte idonea a soddisfare tale credito, dal momento che, dei tre terzi pignorati, due hanno presentato dichiarazione negativa, mentre il terzo ( ) CP_4 ha affermato di aver posto un vincolo pignoratizio ma in maniera “evidentemente del tutto generica”, lasciando intendere che i rapporti vincolati potrebbero essere uno o più d'uno così come anche nessuno, e – soprattutto – senza alcuna precisazione circa l'ammontare di un eventuale saldo positivo, che potrebbe essere di valore anche molto basso o addirittura simbolico;
- che, ciononostante, ella si trova giuridicamente costretta ad effettuare due adempimenti, ossia (1) “a iscrivere a ruolo la causa entro trenta giorni dalla consegna da parte dell'Ufficiale Giudiziario del verbale di pignoramento” e (2) “a presentare (entro quarantacinque giorni dal compimento del pignoramento) un'istanza di assegnazione”, sotto pena di inefficacia dell'azione esecutiva ex artt. 543, comma 4, e 497 c.p.c.;
(12) Cfr. Cass. 238/2023; analogamente, in tema di perfezionamento del deposito telematico di un atto iscritto nel registro sbagliato, Cass. 1369/2023.
(13) Cfr. file “20241230 esito deposito reclamo”.
(14) Cfr., in particolare, reclamo, pp. 4 – 12.
(15) La reclamante afferma di averla depositata il 14.10.2024, ma la circostanza appare smentita dalle risultanze del fascicolo d'ufficio. pagina 4 di 8 - che entrambi gli adempimenti comportano, per il creditore, la necessità di sostenere costi – che potrebbero riversarsi sul debitore – derivanti “dai compensi di avvocato per l'assistenza professionale necessaria per l'iscrizione a ruolo” e “dal verificarsi del presupposto impositivo per il versamento del contributo unificato” che, nei processi di espropriazione forzata, sorge in capo alla parte che faccia “istanza per l'assegnazione o la vendita” (16), senza sapere se l' azione esecutiva sarà anche solo potenzialmente fruttuosa oppure no;
- che tale situazione determina una duplice irragionevolezza, assoluta (essendo illogico onerare le parti di compiere attività giudiziali senza una minima certezza circa la loro utilità) e relativa (esistendo, nell'ordinamento, uno schema processuale assimilabile a quello in discorso, nel quale tali criticità non si presentano);
- che, secondo lo schema del pignoramento presso terzi “tradizionale”, l'invito a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. entro dieci giorni è contenuto nella citazione notificata al debitor debitoris, cosicché, “nella fisiologia del rito”, tale dichiarazione precede il termine perentoriamente previsto per l'iscrizione a ruolo;
- che, secondo lo schema del pignoramento presso terzi “ex art. 492 bis c.p.c.”, il medesimo invito viene rivolto al debitor debitoris soltanto con la notifica del decreto di fissazione dell'udienza di audizione del creditore e del debitore, ex art. 543, ultimo comma, c.p.c. (17), cosicché, “nella fisiologia del rito”, tale dichiarazione segue necessariamente l'iscrizione a ruolo e l'istanza di assegnazione;
- che tale ultima disposizione appare irragionevole e “contraria a diversi parametri di costituzionalità, tra cui l'art. 3, nelle due sue letture recanti il divieto di irragionevolezza intrinseca e il divieto di disparità di trattamento;
l'art. 23 in combinato disposto con l'art. 3, che vieta prestazioni di carattere tributario qualora irragionevoli;
l'art. 24, ove si promuove la tutela dei diritti, anche di credito;
gli artt. 41, 42 e 117, quest'ultimo in combinazione con l'art. 1 del prot. add. C.E.D.U., ove si promuove e protegge l'iniziativa economica e la proprietà privata”;
- che le motivazioni espresse dal giudice dell'esecuzione nel respingere la questione sottoposta – consistenti, in buona sostanza, nel fatto che (i) la diversità dei due strumenti è frutto della volontà insindacabile del legislatore, (ii) la medesima
“incertezza” può caratterizzare anche il pignoramento “tradizionale”, qualora il terzo ometta o ritardi la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., (iii) la necessità di munirsi di difesa tecnica sorge già al momento dell'introduzione del procedimento ex art. 492 bis c.p.c., (iv) è prassi instaurata da questo tribunale, in accordo con l'UNEP competente, quella di inserire nell'atto di pignoramento l'invito (e l'avvertimento) ex art. 543, comma 2, ln. 4) c.p.c. (come avvenuto nella fattispecie), per permettere
(16) Cfr. art. 14, comma 1, TUSG.
(17) Testualmente: “Quando procede a norma dell'articolo 492 bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma”. pagina 5 di 8 al creditore di conoscere la situazione debitoria del terzo e (v) il principio di proporzionalità tra il mezzo e il fine appare comunque rispettato (18) – non appaiono convincenti, dal momento che (i) si tratta di due distinte declinazioni dello stesso schema processuale, volte allo stesso risultato, la cui disciplina non è esente dal controllo di costituzionalità, (ii) l'incertezza che può caratterizzare il pignoramento
“tradizionale” – in cui il terzo viene raggiunto da un invito legalmente dato – è senz'altro minore di quella dell'altro tipo di procedimento, (iii) il compenso dovuto per il procedimento di “ricerca dei beni” è altro e diverso rispetto a quello spettante per la fase introduttiva del processo esecutivo, (iv) l'iniziativa pretoria, seppur lodevole, appare in contrasto con il dettato legislativo e (v) il richiamo non è aderente al caso concreto.
LA CITTADINA conclude pertanto confidando nel fatto che il tribunale “Voglia sospendere la trattazione del presente giudizio e sollevare incidente di legittimità costituzionale chiedendo che la Corte costituzionale dichiari la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 543 e 492 bis, comma otto, c.p.c., eliminando nel primo le parole
“e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma”, e aggiungendo nel secondo le parole “l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma dell'art. 543” dopo le parole “di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma,” e prima delle parole “nonché l'intimazione al terzo di non disporre ...”). Pare ovvio che la questione risulterebbe non manifestamente infondata e pare altrettanto ovvia la sua rilevanza nel processo a quo, poiché in mancanza dell'intervento correttivo della Corte Questo Giudice dovrebbe rigettare il presente reclamo. Del pari, non esistono altre opzioni per rimuovere i profili di illegittimità denunciati, possibili interpretazioni e segnatamente è del tutto preclusa qualsiasi interpretazione adeguatrice dell'articolato normativo in discorso, poiché il dato testuale è chiaro e come visto insuperabile” (19).
Tuttavia, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, ritiene il collegio che, nel caso concreto, difetti in prima battuta il requisito della rilevanza della prospettata questione di costituzionalità, ovvero quel rapporto di strumentalità che lega il giudizio incidentale a quello principale, per cui quest'ultimo non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione del primo.
Non si può invero ignorare:
- che l'art. 497 c.p.c. – in base al quale “il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita” – prevede un termine acceleratorio, il cui inutile spirare comporta la caducazione degli effetti dell'atto di pignoramento e, se instaurato, l'estinzione del processo esecutivo;
- che tale norma, avente portata generale, trova certamente applicazione in caso di pignoramento presso terzi “ex art. 492 bis c.p.c.” – diversamente da quanto accade per il pignoramento presso terzi “tradizionale”, rispetto al quale si registrato posizioni non sempre concordanti sul punto – cosicché sussiste l'obbligo per il creditore procedente di presentare l'istanza richiesta, sia essa esplicita ovvero
(18) Cfr. file “rigettata istanza generica istanza di costituzionalità”.
(19) Cfr. reclamo, pp. 12 – 14. pagina 6 di 8 implicitamente contenuta in quella di fissazione dell'udienza di audizione del creditore e del debitore, entro quarantacinque giorni dal perfezionamento dell'ultima notifica dell'atto di pignoramento;
- che l'applicabilità di tale disposizione al pignoramento presso terzi “ex art. 492 bis c.p.c.” e, necessariamente, anche al caso di specie – circostanza che, con ogni evidenza, costituisce il presupposto del provvedimento di estinzione emesso il 4.12.2024 (20) – non è stata oggetto di contestazione e/o censura, da parte della reclamante;
- che, nel caso che occupa, il termine di cui all'art. 497 c.p.c. – decorrente dal 7.08.2024 (ultima notifica effettuata ad ) (21) – risultava in scadenza il CP_1
15.10.2024;
- che, sebbene avesse già provveduto ad iscrivere la causa a ruolo già il 25.09.2024,
ha deciso di depositare la nota istanza, dichiaratamente “non di Parte_1 assegnazione”, proprio il 15.10.2024, alle ore 16:33, chiedendo al giudice dell'esecuzione di “fissare l'udienza di cui all'art. 543, u.c., c.p.c. con decreto contenente altresì l'invito e l'avvertimento al terzo ex art. 543, comma secondo, n. 4, c.p.c., ovvero – in via subordinata – qualora non ritenesse di poter provvedere in tal senso, Voglia sospendere il presente giudizio e rimettere alla Corte costituzionale, previo apprezzamento della loro rilevanza e non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale esposte in atti con riferimento al combinato disposto degli artt. 492 bis c.p.c. e 543, u.c., c.p.c.” e, assai genericamente, “ e/o a qualunque altra disposizione ritenuta pertinente”;
- che, quand'anche il giudice dell'esecuzione avesse ritenuto l'istanza accoglibile, ciò non avrebbe potuto impedire il verificarsi delle conseguenze stabilite dall'art. 497 c.p.c., essendo pacifico – per espressa volontà dell'interessata – che alcuna istanza di assegnazione poteva intendersi formulata, nel termine di legge.
Dal che discende che la auspicata pronuncia di incostituzionalità – a prescindere da ogni valutazione in ordine alla sua non manifesta infondatezza e giuridica fattibilità – non produrrebbe alcun effetto utile, nella fattispecie concreta, posto che il processo esecutivo si è comunque estinto.
Nulla sulle spese, stante la contumacia delle controparti.
P.Q.M
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Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
RESPINGE il reclamo;
NULLA sulle spese.
Pavia, 5 marzo 2025.
Il giudice estensore
(20) Cfr. file “estinto in data 4.12.2024”.
(21) Cfr. file “deposito nota di accompagnamento_iscrizione a ruolo”, doc.
5. pagina 7 di 8 Mariaelena Cunati
Il presidente
Erminio Rizzi
pagina 8 di 8