Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 03/02/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00413/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01608/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1608 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Sea S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianmarco Poli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ragusa, non costituito in giudizio;
nei confronti
AR LL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota comunale prot. n. 22606 del 15 febbraio 2023 di annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies l.n. 241/90 della SCA prot. n. 10172 del 15 settembre 2021;
- della nota comunale di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela della SCA prot. n. 10172/2021;
- dell'atto del 25 marzo 2022 di archiviazione con esito negativo dell'istruttoria, non conosciuto da parte ricorrente;
- della nota comunale prot. n. 49963 del 12 aprile 2023, confermative dell'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies l.n. 241/90 della SCA prot. n. 10172/2021;
- di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e conseguente, compresi quelli menzionati negli atti impugnati e compresi quelli non conosciuti in quanto lesivi dell'interesse della parte ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti
- della nota comunale prot. n. 141430 dell'8 novembre 2023, comunicata in pari data a mezzo PEC, di archiviazione con esito favorevole ma condizionata della SCA prot. n. 10172 del 15 settembre 2021, per la parte lesiva (e nei limiti) degli interessi di parte ricorrente;
- del provvedimento di annullamento del 3 novembre 2023, relativo al provvedimento (non conosciuto) di rigetto della SCIA 9590/2021 e della SCA in discorso, si opus e nei limiti dell'interesse di parte ricorrente;
- di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e conseguente, compresi quelli menzionati negli atti impugnati e compresi quelli non conosciuti in quanto lesivi dell'interesse della parte ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste la memoria e l’istanza di passaggio in decisione di parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del 29 gennaio 2025, il Presidente Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in trattazione, integrato con motivi aggiunti, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, dei provvedimenti in epigrafe con cui il Comune di Ragusa aveva dichiarato inefficaci, per contrasto con la disciplina urbanistica delle relative aree, le SCIA e le Segnalazioni certificate di agibilità da essa presentate su immobili nella propria disponibilità.
Il Comune di Ragusa, seppur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Parte ricorrente, con memoria depositata in vista dell’udienza, ha rappresentato che, nelle more del giudizio, il Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale, con determinazione prot. n. 93767 del 6 agosto 2024, aveva: disposto l’archiviazione, con esito favorevole e senza condizioni, delle SCIA e delle SCA oggetto dei provvedimenti impugnati; dichiarati nulli tutti i provvedimenti emessi in precedenza e con essa in contrasto; riconosciuto la validità ed efficacia delle SCIA e SCA dichiarate illegittime, nonché la loro definitiva stabilizzazione.
Precisato che era stato raggiunto un accordo con il Comune di Ragusa in ordine alla compensazione delle spese, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere ovvero la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per carenza d’interesse.
All’udienza pubblica del 29 gennaio 2025, la causa è stata posta in decisione.
Il Collegio non può che prendere atto della determinazione prot. n. 93767 del 6 agosto 2024 con cui il Comune di Ragusa è intervenuto, in autotutela, sui provvedimenti impugnati e dichiarare cessata la materia del contendere.
Le spese di giudizio vanno compensate come chiesto da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente, Estensore
Daniele Profili, Primo Referendario
Valeria Ventura, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Aurora Lento |
IL SEGRETARIO