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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 3054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3054 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 2 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.189 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2022, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cigliano elettivamente Parte_1 domiciliato presso quest'ultimo, nel suo studio in Roma, via degli Scipioni n. 132
– 00192, giusta procura speciale in calce al ricorso in appello.
Ricorrente
E
difesa dall'avv. Arturo Maresca ed Enrico Maria D'Onofrio CP_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Luigi Giuseppe
Faravelli, n. 22, in virtù di mandato in atti
Resistente
Oggetto:- riassunzione all'esito della pronuncia rescindente della Corte di
Cassazione n. 30490/2021 depositata il 28.10.2021
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 3494/2017, confermava la pronuncia del Tribunale di Roma che aveva respinto la domanda proposta nei confronti della da domanda diretta ad accertare la pregressa CP_1 Parte_1 esistenza d'un rapporto di lavoro subordinato tra le parti a decorrere dal 2.1.2007
(epoca della stipula tra la e la di un contratto di CP_1 CP_2 appalto) ai sensi dell'art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276 del 2003, l'illegittimità dell'interruzione del rapporto disposta dalla a far data dal 31.3.2013 CP_3 in quanto disposta da un soggetto solo apparentemente datore di lavoro, nonché volta ad ottenere la condanna della al ripristino del rapporto CP_1 medesimo, al risarcimento del danno e al pagamento di differenze retributive per euro 93.836,24.
Ritenevano i giudici di merito che l'attuale ricorrente in riassunzione fosse decaduto dall'azione, intentata oltre i termini di cui all'art. 6 I. n. 604/66 e 32, comma 4 lett.
d), I. n. 183/10, considerato che l'utilizzazione della prestazione lavorativa da parte della era cessata il 31.12.2012 e l'impugnativa stragiudiziale era stata CP_1 proposta il 24.3.2013, quindi oltre il sessantesimo giorno.
Riteneva la Corte d'Appello che il dies a quo per la decorrenza del termine decadenziale non potesse che identificarsi con la cessazione tout court della prestazione resa dal lavoratore in favore del soggetto ne cui confronti si reclamava la sussistenza dell'effettivo rapporto, a qualunque causa tale cessazione fosse dovuta: era tale cessazione e non la scadenza dell'appalto che si assumeva fittizio a determinare la mora accipiendi del soggetto che si pretendeva datore di lavoro reale e solo con essa diventava attuale e concreta la lesione della funzionalità del corrispondente rapporto.
In buona sostanza la Corte d'Appello condivideva l'iter argomentativo del Tribunale secondo cui, operando la decadenza su base obiettiva, quel che contava ai fini dell'individuazione del dìes a quo era il dato storico dell'effettiva (non momentanea) interruzione della prestazione resa a favore dell'appaltante, irrilevanti essendo le aspettative di sua ripresa che il lavoratore avesse nutrito sulla base delle assicurazioni che l'appaltante medesimo poteva avergli fornito in tal senso.
Avverso la pronuncia di secondo grado proponeva ricorso per Parte_1
Cassazione affidato a cinque motivi. La resisteva con controricorso. CP_1
2 Con il primo motivo veniva denuncia violazione dell'art. 6 della I. n. 604/1966, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e, in via subordinata, violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. per motivazione intrinsecamente illogica ed asserzioni tra loro inconciliabili (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.). Si è censurata la sentenza di secondo grado per aver fatto decorrere il termine di decadenza stragiudiziale dalla cessazione del rapporto pur in assenza di un atto di licenziamento comunicato per iscritto.
Con il secondo motivo si è denunciata la violazione dell'art. 6 della I. n. 604/1966, dell'art. 29, comma 3 bis, della I. n. 276/2003 e dell'art. 32, comma 4, lett. d) I. n.
183/2010, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.. Si censura la sentenza predetta per aver ritenuto che il rapporto si fosse interrotto con carattere di definitività il 31.12.2012.
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso ritenendoli fondati.
Si legge nella pronuncia rescindente: <L'art. 32 della I. n. 183/2010 contiene, al primo comma, la nuovaformulazione del primo e del secondo comma dell'art. 6 I.
n. 604/1966 (Norme sui licenziamenti individuali) sull'impugnativa stragiudiziale del licenziamento, lasciando invariato il terzo comma, che prevede la competenza funzionale del giudice del lavoro per le controversie derivanti dall'applicazione della legge medesima. Si prevede che il licenziamento debba essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore,anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
Il secondo comma dell'art. 6 1.n. 604/1966 stabilisce ora che l'impugnazione è inefficace se non è seguita entro il successivo termine di duecentosettanta giorni dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità diprodurre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso….l'art. 32, comma 4, lett. d) della
I. n. 183/2010 (ratione temporis applicabile al caso di specie) statuisce che: "Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a
3 termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data dei trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo
27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o
l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto". Quella che rileva nel presente giudizio è la disposizione di cui al comma 4 lett. d). La questione che si pone è se una lettura della stessa in stretta correlazione con il comma 1 del medesimo art. 32 sia tale da richiedere anche in questo caso, ai fini dell'operatività del termine di decadenza, che vi sia una comunicazione scritta. Questa Corte, nell'interpretare le disposizioni introdotte con l'art. 32 I. cit., ne ha configurato nel tempo un ambito di applicazione rigorosa, consapevole che le limitazioni al libero esercizio dell'azione, dovute all'introduzione d'un doppio e ristretto termine di decadenza (per l'impugnativa stragiudiziale e per la successiva azione in giudizio), hanno un carattere eccezionale (cfr. Cass. 25 maggio 2017, n. 13179 in motivazione;
Cass., Sez. Un.,
n. 4913 del 2016). In primo luogo, questa Corte, ritenuto imprescindibile che vi sia una comunicazione scritta da cui far decorrere il termine di decadenza, ha escluso
l'operatività di detta decadenza in caso di licenziamento intimato oralmente (v.
Cass 11 gennaio 2019, n. 523; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25561; Cass. 9 novembre
2015, n. 22825). Ed infatti, l'esistenza di una comunicazione scritta è uno degli elementi che caratterizzano l'applicazione della norma;
non a caso, anche nell'ipotesi del trasferimento ex art. 2103 cod. civ. (pur estranea a quella di cessazione del rapporto di lavoro) è prevista la necessità di impugnare stragiudizialmente il provvedimento a pena di decadenza e di depositare il ricorso nel termine dettato anche per i licenziamenti;
l'art. 32, terzo comma, lett. c), dopo aver previsto che: "... si applica anche al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile " precisa: "con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento". Nell'ipotesi della cessione del contratto ai sensi
4 dell'art. 2112 cod. civ. il dies a quo da cui computare il decorso del termine di decadenza coincide con quello della data del trasferimento d'azienda (cfr. Cass. 21 maggio 2019, n. 13648). Sempre questa S.C. ha chiarito che in tanto è configurabile la decadenza de qua in quanto vi sia, a monte, un provvedimento datoriale da
'impugnare', ossia da "contestare o confutare" e che "l'estensione attuata dal citato art. 32 deve intendersi come diretta ad attrarre nella disciplina, prima limitata al solo licenziamento, una serie ulteriore di provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda, appunto, impugnare, nel senso di contestarne la legittimità o la validità": con la conseguente eccedenza dal perimetro del citato art. 32 di tutte le ipotesi in cui non vi siano provvedimenti datoriali da impugnare, a fini di una denuncia di nullità o di illegittimità. Non a caso questa Corte ha statuito (cfr. Cass. n.
13179/2017, cit.) che non è assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 32 cit. l'azione per l'accertamento e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l'azienda subentrante nell'ipotesi di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice;
si è affermato come tale fattispecie non rientra nella previsione di cui alla lett. c), riferita ai soli casi di trasferimento d'azienda, né in quella di cui alla lett. d) del medesimo articolo;
detta norma presuppone, infatti, non il semplice avvicendamento nella gestione, ma l'opposizione del lavoratore ad atti posti in essere dal datore di lavoro dei quali si invochi l'illegittimità o l'invalidità con azioni dirette a richiedere il ripristino del rapporto nei termini precedenti, anche in capo al soggetto che si sostituisce al precedente datore, o ancora, la domanda di accertamento del rapporto in capo al reale datore, fondata sulla natura fraudolenta del contratto formale. È, quindi, ancora una volta il profilo impugnatorio a fungere da decisivo discrimine dell'applicazione della disciplina sulla decadenza, è questo il criterio da adottare per verificare l'applicabilità del regime di decadenza nell'ipotesi in cui, come nella specie, a fronte di un contratto di lavoro subordinato formalmente stipulato con un determinato appaltatore, si deduca la sussistenza di una interposizione fittizia di manodopera e perciò si chieda il riconoscimento del rapporto medesimo in capo al committente. Come è stato da questa Corte già affermato, l'esito di un esame complessivo della clausola di cui alla lett. d) citata, per come formulata, non può che presupporre un 'contatto' tra il lavoratore e un soggetto diverso dal formale titolare del contratto (Cass. 7 novembre 2019, n.
28750). Resta da domandarsi di che tipo debba essere tale "contatto". Si cominci
5 con il dire che lì dove il legislatore ha voluto prescindere da un atto formale oggetto dell'impugnazione lo ha reso esplicito - v. lett. a) e b) - e in tali casi ha espressamente individuato un altro dies a quo, certo, a partire dal quale calcolare il termine di decadenza. È da ritenersi, dunque, che anche il comma 4 lett. d) dell'art. 32, comma 4, al pari del comma 3, estende l'onere di impugnativa stragiudiziale purché vi siano specifici provvedimenti datoriali, cioè "atti", da contestare, in mancanza dei quali la decadenza non opera. Né può sostenersi, sempre con riferimento all'appalto, che il dies a quo per far decorrere il termine di decadenza possa essere individuato nell'esatta data di scadenza dell'appalto medesimo con l'impresa appaltatrice, vuoi perché una precisa data di scadenza ben può mancare, vuoi perché di essa il lavoratore - vale a dire il soggetto onerato dell'impugnativa - normalmente non è a conoscenza. Né detto dies a quo può individuarsi nella data dell'eventuale licenziamento intimato dall'interposto nel rapporto di lavoro: tale licenziamento è giuridicamente inesistente perché proviene da soggetto diverso da quello che si assume essere il reale datore di lavoro (v. Cass.
6 luglio 2016, n. 13790; Cass. 11 settembre 2000, n. 119570). Infatti, poiché
l'azione per far valere la reale titolarità del rapporto non è un'azione costitutiva, ma dichiarativa, titolare ab origine del rapporto resta pur sempre il committente.
Per l'effetto, fin quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta che neghi la titolarità del rapporto o comunque sia equipollente ad un atto di recesso, non può decorrere alcun termine decadenziale. Né può dirsi che l'ipotesi dell'appalto non genuino (che è quella oggetto della causa petendi della domanda dell'odierno ricorrente) sia sempre e comunque riconducibile "ad ogni altro caso in cui si chiede la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto": il cit. comma 4 dell'art. 32, letto in chiave all'espresso rinvio all'art. 6 legge n. 604/66 e ai casi indicati nelle lettere
a), b), c) che seguono, presuppone pur sempre un "atto", non un "fatto", atto che da parte della non si è mai avuto. Ancora nel senso della necessità d'un CP_1 provvedimento datoriale da impugnare ossia di un "atto", si veda Cass. 8 luglio
2020, n. 14131 secondo cui con l'art. 32 cit. il legislatore ha esteso ad una serie di ipotesi ulteriori la previsione dell'art. 6, I. n. 604 del 1966 (previamente
modificato) sull'impugnativa stragiudiziale, originariamente limitata al licenziamento. Questa Corte ha già rilevato come i commi 3 e 4 del citato art. 32 siano formulati proprio nel senso di estendere ("le disposizioni di cui all'art. 6 ... si
6 applicano anche ...") alle ipotesi ivi specificamente elencate l'onere di impugnativa stragiudiziale nei sessanta giorni e come tale estensione debba intendersi diretta ad attrarre nella disciplina, prima limitata al solo licenziamento, una serie ulteriore di provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, con la conseguenza che - come già detto - restano esterne al perimetro del citato art. 32 tutte le ipotesi in cui non vi siano provvedimenti datoriali da impugnare (Cass. n.
13648 del 2019, cit.). E, come s'è detto, la necessità, ai fini dell'applicazione del suddetto termine decadenziale, di un provvedimento scritto da impugnare è stata affermata da questa Corte a proposito del licenziamento orale già sotto il vigore del vecchio testo dell'art. 6, L. n. 604 del 1966 (in tal senso v. Cass. 29 novembre
1996, n. 10697), il che è stato poi ribadito anche dopo la riforma del citato art. 6 operata dal cit. art. 32 della legge n. 183/2010 (cfr. Cass. 9 novembre 2015, n.
22825; Cass. n. 523/2019 cit.). La necessità, ai fini dell'applicazione del termine decadenziale, dì un provvedimento scritto da impugnare è ulteriormente confermata dalla previsione dell'art. 32, comma 3, lett. b), riferita al "recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto", nonché dalla lett. c), concernente il "trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile": in entrambi i casi si fa riferimento ad un provvedimento datoriale che si assume illegittimo;
infatti, quanto alle previsioni del comma 4 dell'art. 32 cit. e, specificamente in relazione alla lett. c), questa Corte ha escluso l'applicazione del termine di decadenza alla domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario, limitando la suddetta previsione alle ipotesi "in cui il lavoratore contesti la
'cessione del contratto', o meglio il passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario per effetto di un trasferimento d'azienda posto in essere dal suo datore di lavoro" (Cass. 4 aprile 2019, n. 9469; Cass. n. 13648/2019 cit.; Cass. n.
28750/2019 cit.; cfr. anche Cass. n. 13179/2017 cit. che ha escluso che sia assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 32 l'azione per l'accertamento
e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l'azienda subentrante nell'ipotesi di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice). Ancora con specifico riferimento al contratto di collaborazione a progetto, questa Corte ha precisato che qualora un simile rapporto "si risolva per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessi per la sua naturale
7 scadenza, l'azione per l'accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui all'art. 32, comma 3, lett. b) della legge n. 183 del 2010, poiché il regime in questione si applica al solo caso di 'recesso del committente' e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare" (Cass. 10 dicembre 2019, n. 32254; Cass. 25 novembre 2019, n. 30668); nella medesima pronuncia si è sottolineato come, anche là dove l'obbligo di impugnazione stragiudiziale è stato esteso all'accertamento della natura del rapporto intercorso tra le parti, ai sensi della lett. a) del terzo comma dell'art. 32 citato, ciò è avvenuto sempre in relazione ad atti di risoluzione del rapporto per volontà datoriale;
la disposizione di cui alla lett. a) del comma 3 cit. è, difatti, formulata con riferimento a 'licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro", il che conferma la natura impugnatoria della disposizione in esame. Gli esempi che precedono sono tutti di termine decadenziale decorrente o da atti scritti recettizi nei confronti del lavoratore oppure da un fatto appositamente tipizzato dal cit. art.
32 (scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato)…Estendere analogicamente ad un "fatto" (la cessazione dell'attività del lavoratore presso il committente) una norma (l'art. 32 cit.) calibrata in relazione ad "atti" scritti e recettizi o ad un diverso e tipizzato fatto (scadenza del contratto a tempo determinato) incontra plurimi ostacoli. Il primo - insormontabile e già di per sé dirimente - risiede nel carattere eccezionale delle norme in tema di decadenza, in quanto tali non suscettibili di applicazione analogica. Il secondo consiste nell'aporia che si creerebbe rispetto all'impianto complessivo del combinato disposto degli artt. 6 legge n. 604/1966 e 32 legge n. 183/2010 e alla costante giurisprudenza di questa S.C. che, come già detto, ricollega il suddetto onere di impugnazione a provvedimenti datoriali scritti. Il terzo si riscontra nell'obbligo per il giudice di adottare - fra più possibili interpretazioni - una che sia costituzionalmente conforme. Introdurre nuovi termini decadenziali per l'esercizio
d'un dato diritto appartiene alla discrezionalità del legislatore: nondimeno essa non può esprimersi con modalità tali da determinare, nel bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti, il totale sacrificio o la compressione eccessiva di uno di essi, dovendosi invece tenere conto della proporzionalità dei mezzi rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare e delle finalità che si vogliano perseguire,
8 considerate le circostanze e le limitazioni concretamente sussistenti (cfr., ex
p/urimis, Corte cost. n. 71 del 2015, n. 17 del 2011, n. 229 e n. 50 del 2010, n. 221 del 2008 e n. 1130 del 1988; ordinanza n. 141 del 2001). Ora, per rispettare il nucleo irriducibile del diritto d'azione di cui all'art. 24 Cost. è necessario che qualunque suo ipotetico termine di decadenza venga configurato in modo tale che il dies a quo del suo decorso sia esattamente individuabile dal soggetto onerato, mentre nel caso in oggetto il lavoratore, finché non riceva una formale comunicazione, non sa se e quando cesserà definitivamente il proprio personale utilizzo (e/o quello di tutti gli altri suoi colleghi di lavoro) presso il committente.
Ammettere, invece, il decorso della decadenza anche in difetto d'una formale comunicazione di cessazione di tale utilizzo renderebbe eccessivamente aleatorio
l'esercizio del diritto d'azione del lavoratore, stante l'intrinseca difficoltà di identificarne con esattezza il dies a quo. Per di più tale difficoltà sarebbe acuita dalla brevità del termine (60 giorni), il che esclude che anche soltanto una porzione di esso possa essere erosa dal tempo necessario ad accertare l'effettiva definitività della cessazione dell'impiego presso il committente. Infine, è appena il caso di rammentare che l'art. 39, comma 1, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che prevede
l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore", non solo è inapplicabile ratione temporis perché successivo ai fatti di causa, ma è altresì riferito alla sola somministrazione lavoro e non anche all'appalto illecito, sicché, sempre in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è suscettibile di estensione analogica. Né è conferente al caso in esame il precedente di Cass. 13 settembre 2016, n. 17969 in tema di somministrazione irregolare, secondo cui per costituire il rapporto di lavoro direttamente in capo all'utilizzatore, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è onere del lavoratore impugnare il licenziamento nei confronti di quest'ultimo, posto che, in virtù del subentro disposto ex lege, gli atti di gestione compiuti dal somministratore producono nei confronti dell'utilizzatore tutti gli effetti negoziali, anche modificativi del rapporto di lavoro, ivi incluso il licenziamento: e non è conferente sia perché riferito alla somministrazione irregolare (e non all'appalto, oggetto della presente controversia) sia perché riferito all'impugnazione d'un licenziamento comunicato per iscritto (il che nella specie è mancato)…L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso assorbe l'esame
9 degli altri, logicamente subordinati. La sentenza deve pertanto essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame attenendosi al seguente principio di diritto: "Il doppio termine di decadenza dall'impugnazione
(stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi i
e 2, legge n. 604/1966 e 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010, non si applica all'azione del lavoratore - ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore - intesa ad ottenere, in base all'assenta illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso". Il medesimo giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità….la Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte
d'appello di Roma in diversa composizione>>.
Il giudizio è stato riassunto dal che ha chiesto di << accertare che sin dal Pt_1
2.1.2007 il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della che usufruiva effettivamente della prestazione lavorativa e, per CP_1
l'effetto, dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il…RD e la committente B) accertare e dichiarare CP_1
l'illegittimità dell'interruzione del rapporto di lavoro comminata da a CP_3 far data dal 31.3.2013 in quanto disposta da soggetto solo apparentemente datore di lavoro e, per l'effetto, condannare la resistente a reintegrare il…RD nel posto di lavoro alle dipendenze della e a corrispondergli la retribuzione e gli CP_1 emolumenti previsti dal CCNL settore Metalmeccanici Aziende Industriali nel periodo lavorativo considerato per un importo sopra evidenziato pari ad euro
93.836,24, quale differenza retributiva, oltre euro 6.516,70, a titolo di interessi ed euro 6.591,33, a titolo di rivalutazione, per un importo totale complessivo di euro
106.944,28 e comunque quelli dovuti allo stesso dalla data di illegittima interruzione del rapporto lavorativo sino alla data di effettiva reintegra,; C) condannare la resistente in persona del legale rappresentante in carica, CP_1
a risarcire i danni subiti e subendi a causa dell'illegittima condotta tenuta dalla medesima;
In via istruttoria…Con vittoria di spese, competenze ed onorari>>.
Si è costituita la chiedendo il rigetto delle avverse pretese. CP_1
10 All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa.
L'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione comporta, a fronte della tempestività dell'azione proposta dal l'esame della Pt_1 fondatezza delle domande proposte in prime cure.
Le eccezione in questa sede reiterate dalla difesa di non sono conferenti CP_1 essendo state decise o assorbite in sede di legittimità.
Il lavoratore può rivolgersi direttamente all'utilizzatore per ottenere il riconoscimento del proprio diritto a un rapporto di lavoro alle sue dipendenze, superando l'interposizione illecita.
Ciò sia nel caso di somministrazione di manodopera irregolare sia in ipotesi di appalti non genuini, quando i requisiti formali non coincidono con la realtà operativa, e il lavoratore viene di fatto posto alle dipendenze dell'utilizzatore.
Non vi è dunque necessità di citare in giudizio o agire nei confronti delle società pretesamente interposte.
In estrema sintesi, a sostegno e fondamento delle pretese, il ricorrente in riassunzione ha dedotto, sin dal primo grado, di aver stipulato con le società
ed Elea S.p.A. una serie successiva di Controparte_4 CP_3 contratti a progetto (con relative proroghe) nel periodo 2.1.2007 – 31.5.2013.
Di aver, tuttavia, prestato, nell'ambito di tali rapporti di lavoro, aveva prestato la propria attività lavorativa, ininterrottamente per il suddetto periodo, per conto della la quale aveva stipulato vari contratti di appalto con le anzidette CP_1
Società aventi ad oggetto attività di verifica della vettorializzazione e di bonifica cartografica presso l'ufficio del territorio di Roma;
che la prestazione di lavoro, solo formalmente autonoma, oggetto di un contratto con le suddette Società, in realtà era gestita integralmente da con modalità proprie del rapporto di lavoro CP_1 subordinato (soggezione al potere direttivo ed organizzativo, ad orari di lavoro, ad obblighi di giustificazione delle assenze, ecc.); che quindi sussistevano i presupposti per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con con CP_1 ogni conseguenza di legge e di CCNL in ordine alle differenze retributive e contributive.
Più nel dettaglio sosteneva che l'attività lavorativa fosse stata svolta a favore di a far data dal 2.1.2007 e sino al 31.3.2013 con assenza di rischio CP_1 economico, di organizzazione di impresa, di autonomia organizzativa, gestionale e produttiva delle appaltatrici nonché del potere direttivo in capo alla formali datrici
11 di lavoro;
che nel caso di specie si era verificata la violazione dell'art. 29, primo comma, d.lgs. n. 276/2003 per essere riscontrabile una interposizione fittizia di manodopera e/o somministrazione fraudolenta di manodopera.
In fatto, nel periodo compreso tra il 1.01.2007 ed il 31.05.2013 – per mezzo delle diverse mere forme contrattuali sopra evidenziate (progetto; consulenza;
professionale) il RD assumeva di avrer prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della in virtù di contratti di appalto tra la stessa in qualità CP_1 di committente, e le seguenti società appaltatrici: Controparte_4 [...] ed ELEA s.p.a. CP_3
In diritto il ricorrente in riassunzione sosteneva che perché sussista un appalto genuino fosse necessario: l'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto;
l'esercizio, da parte dell'appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto; l'assunzione, da parte dell'appaltatore, del rischio di impresa.
Per contro stante l'assenza in capo alla società appaltatrice dell'organizzazione dei mezzi necessari per l'esercizio dell'impresa e dell'opera commissionata, la mancanza di un effettivo potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati, nonché la mancata assunzione del rischio d'impresa, il rapporto era irregolare ed illegittimo.
Nel caso in esame la << ha stipulato con ciascuna delle società CP_1
Con appaltatrici ( ed ELEA s.p.a.) contratto di Controparte_4 CP_3 appalto o comunque di prestazione di servizi;
tale circostanza è del resto pacificamente riconosciuta nel contratto a progetto sottoscritto da ed CP_3 il in data 9.5.2008, nelle cui premesse così testualmente si legge: “…il Pt_1 committente ha sottoscritto un contratto con la avente per oggetto il CP_1 supporto per le attività di assistenza e di collaudo delle mappe vettoriali provenienti dai contratti di vettorializzazione che svolge per l'Agenzia del CP_1
Territorio…”. Al fine di adempiere gli obblighi scaturenti dal suddetto contratto stipulato con la le ditte appaltatrici hanno concluso con diversi CP_1 lavoratori, tra cui l'odierno ricorrente, contratti a progetto e contratti di consulenza e collaborazione professionale>>.
Secondo la prospettazione tali contratti erano stati soltanto formalmente conclusi tra le ditte de quibus e il in quanto le stesse non avevano autonomia Pt_1
12 gestionale e non impiegavano attrezzature e capitali propri;
modalità e tempi di lavoro erano estranei alle medesime ditte e la direzione, il controllo del ricorrente ed il coordinamento con gli altri lavoratori erano esercitati dalla CP_1
Gli ordini e le direttive venivano impartiti da e Persona_1 Persona_2
, tutti regolarmente e direttamente assunti dalla Persona_3 CP_1
A conferma dell'assenza di potere direttivo, gerarchico e disciplinare in capo alle pseudo-appaltatrici, avrebbe militato la circostanza che lo stesso contratto stipulato in data 14.12.2006 (all.1) tra il ricorrente e la alla lett. Controparte_4
E) della parte propriamente dispositiva, così testualmente statuiva: “Il committente
( non eserciterà nei confronti del collaboratore alcun Controparte_4 poter gerarchico e/o disciplinare”.
Ulteriore indice era costituito dalla circostanza che l'attività lavorativa del ricorrente veniva svolta nelle sedi della dislocate presso il Catasto di CP_1
Roma in via Martini/Ciamarra, congiuntamente ad alcuni dipendenti della stessa quali, ad esempio, , e CP_1 Persona_4 Persona_5 [...]
: dalla circostanza che le pseudo-appaltatrici si erano limitate a mettere a Per_6 disposizione della la forza- lavoro, abdicando all'esercizio del potere CP_1 direttivo nei confronti del ricorrente ed al loro dovere di organizzare l'intera prestazione in vista di un risultato produttivo autonomo, con conseguente carenza di un'imprenditorialità adeguata all'oggetto del contratto ( tanto che mensilmente, il dipendente della consegnava ai lavoratori impiegati Persona_1 CP_1 nell'appalto in discorso un foglio di lavoro creato dallo stesso nel quale Per_1 bisognava annotare le anomalie e gli errori eventualmente riscontrati nell'osservazione e valutazione delle mappe catastali (all.23).
Inoltre il firmava quotidianamente un foglio presenze predisposto sempre dal Pt_1
(all.24) dipendente era poi assente il requisito dell'assunzione del Per_1 CP_1 rischio di impresa da parte delle asserite appaltatrici.
Le società ed ELEA s.p.a. non CP_4 Controparte_4 CP_3 impiegavano nell'appalto né mezzi, ne attrezzature, né materiali propri;
dunque il costo, ed il connesso rischio nell'appalto, era dato dalla manodopera;
dette società si erano limitate a mettere a disposizione della i lavoratori, tra cui il CP_1
Pt_1
Il ha aggiunto, in diritto, che, < Pt_1 normativa vigente, si deve, difatti, ritenere sussistente un rapporto di lavoro a tempo
13 indeterminato tra lavoratore ed effettivo utilizzatore…L'appalto di manodopera costituisce una deroga…all'imputazione della titolarità del rapporto in capo all'effettivo fruitore della prestazione lavorativa ed al soggetto da cui il lavoratore sia eterodiretto, il cui accertamento giudiziale può avvenire contro qualsiasi apparenza di carattere formale>>.
Gli indici e la prova di quanto sostenuto erano riassumibili nelle seguenti circostanze: l'attività lavorativa svolta dal è stata destinata a favore della Pt_1
lo stabilimento in cui egli ha operato era una sede della committente;
CP_1 le istruzioni venivano fornite dai dipendenti della stessa resistente;
l'effettivo destinatario dell'estrinsecazione dell'apporto lavorativo era la CP_1
Doveva quindi essere dichiarata la violazione, da parte della resistente, dell'art. 29, primo comma, d.lgs. n. 276/2003, con conseguente costituzione ab origine, nei confronti della medesima, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come previsto dal comma 3 bis dello stesso articolo;
l'interruzione del rapporto di lavoro a far data dal 31.3.2013 comminata da era illegittima perché CP_3 disposta da soggetto solo apparentemente datore di lavoro;
sussiste il diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro alle dipendenze della come quello CP_1 alla condanna al pagamento delle differenze retributive ed i contributi sulla base del
5° livello, CCNL Metalmeccanici Aziende Industriali.
Osserva la Corte, in via generale che che aversi “appalto non genuino” il lavoratore deve provare adeguatamente che il servizio reso dall'impresa appaltatrice attraverso la propria forza lavoro è a beneficio esclusivo della committente;
l'impresa appaltatrice non dispone di organizzazione e mezzi a sufficienza che consentirebbero, al di fuori del rapporto con la committente, di svolgere quella specifica attività; l'appalto non genuino sposta il rischio di impresa totalmente sulla committente che di fatto impegna la propria direzione e la propria organizzazione al fine di fornire precise indicazioni di esecuzione, partecipa in modo significativo con proprie macchine ed attrezzature alle attività previste in contratto, ma beneficia della forza lavoro dell'impresa appaltatrice per il raggiungimento delle prestazioni richieste;
esiste una ingerenza costante da parte dei dipendenti della committente nelle modalità di adempimento delle prestazioni da parte del personale della appaltatrice;
le attività assegnate all'esterno sono strettamente attinenti al ciclo produttivo del committente;
la turnistica viene assegnata dalla committente;
in capo all'appaltatore rimangono solo compiti di gestione amministrativa del rapporto di
14 lavoro (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione) senza che da parte sua vi sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né l'assunzione di un reale rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo (Cfr. Sent. Cass. Civile 21 luglio 2006, n. 16788;
Cass. Civile 27 gennaio 2021 n. 1754; Ordinanza Cassazione Civile Sez. Lavoro 3 novembre 2022 e 16 febbraio 2023 n. 4828).
Sostiene la che la < CP_1 manodopera avrebbe richiesto che fosse previamente accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il presunto interposto>>.
La deduzione non è fondata.
La domanda del è, in ultima analisi, diretta a dimostrare che vi sia stato un Pt_1 diretto assoggettamento al potere direttivo dell'appaltatore, fruitore unico delle prestazioni lavorative, neppure mediato dal formale datore di lavoro.
Per cui la circostanza che i rapporti fra il “lavoratore” e l'appaltatrice fossero formalmente di natura autonoma non impone che vi sia un momento incidentale della natura subordinata.
Il deve provare l'esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte Pt_1 dell'appaltante, della attraverso un'ingerenza diretta sulle modalità di CP_1 esecuzione della prestazione lavorativa e conseguente inserimento del lavoratore nel gruppo di lavoro dell'appaltante medesimo.
Spetta, per giurisprudenza costante, al lavoratore l'onere probatorio dell'illecita interposizione di manodopera al fine dell'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società committente.
Osserva la Corte che l'appalto esaminato in sede di rinvio è qualificabile come endo-aziendale in quanto avente ad oggetto servizi affidati ad imprese esterne, da svolgersi nell'ambito della struttura del committente e la normativa applicabile alla fattispecie in esame, ratione temporis, è costituita dal d.lgs n. 276/2003 e successive modifiche.
In particolare, l'art.29 del d.lgs n.276/2003 rubricato “Appalto” prevede che: “Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile
(ossia “il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un
15 servizio verso un corrispettivo in denaro”), si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa…”.
Il comma 3 bis dell'art.29 regolamenta l'ipotesi dell'appalto stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1 e consente al lavoratore interessato di chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 cpc, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.
Per qualificare come illecito un appalto, come si è già detto, occorre riscontrare la violazione di quanto disposto dal comma 1, pertanto deve risultare assente l'organizzazione dei mezzi necessari e/o risultare assente il rischio d'impresa.
Quanto alla prima condizione, vale a dire l'organizzazione del lavoro, ossia delle persone che lavoravano alle dipendenze dell'appaltatore, va indigato nel caso in esame se vi sia stato l'esercizio del potere direttivo da parte dell'appaltante/committente, circostanza che costiutuirebbe indice primo e assorbente della violazione del divieto di interposizione.
A tale riguardo va però evidenziato che, pur costituendo l'organizzazione del lavoro, anche dal punto di vista direttivo, uno degli elementi che connotano la gestione dell'appalto ed il relativo rischio, occorre adattare la regola al caso concreto attraverso la valutazione dell'oggetto dell'appalto, delle modalità di svolgimento dello stesso e del rapporto tra l'attività appaltata e l'ambito aziendale di estrinsecazione, partendo proprio dal testuale riferimento “alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto” di cui al citato art. 29.
In altri termini, è fuorviante ritenere che solo perché vi è stata, se vi è stata, un'ingerenza dell'appaltante nelle modalità di gestione del personale, per ciò solo si versi in presenza di un appalto illecito, dovendosi considerare che per alcune attività appaltate, tra cui quelle endo-aziendali – quale quella in esame –
l'esecuzione delle stesse nel contesto aziendale richiede un'interazione tra i dipendenti dell'appaltatore e il committente, la cui portata va valutata in concreto
(si vedano Cass. n. 11022/2009 e Cass. n.15615/2011).
16 Infatti, altro è dire che i rapporti di lavoro dei dipendenti dell'appaltatore sono gestiti dal committente, altro è dire che il committente ha esercitato i poteri di controllo sull'esecuzione del servizio appaltato. Confondere i due ambiti condurrebbe all'inaccettabile conclusione di ritenere precluso al committente di verificare il rispetto delle pattuizioni concordate che, per quanto concerne la parte relativa all'apporto umano, non può non implicare una verifica, secondo modalità predeterminate, dell'esecuzione del servizio.
Ragionare diversamente significherebbe che per alcune tipologie di attività il ricorso all'appalto sia precluso tout court ovvero non sia consentito ex ante, come nel caso dell'appalto avente oggetti semplici (come a titolo esemplificativo appalti di pulizia e/o facchinaggio) nei quali i mezzi utilizzati sono elementari e prevalente
è l'apporto umano, ma così non è, a pena di un'evidente lesione del diritto di impresa, garantito dall'art. 41 Cost.
L'interprete dunque è chiamato a valutare in primo luogo se, in base all'oggetto del contratto, la prestazione viene resa nell'ambito dell'organizzazione dell'appaltatore in vista di un autonomo risultato produttivo;
quindi, se in punto di fatto l'appaltatore ha avuto un'autonomia gestionale nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro, valorizzando a tal fine il principio secondo cui il rapporto tra appaltante ad appaltatore deve svolgersi nell'ambito del coordinamento di vertice tra le due imprese, essendo inibita qualsiasi contaminazione tra lavoratori sotto il profilo della promiscuità organizzativa e direzionale ed essendo precluso che attraverso l'apparente coordinamento tecnico e funzionale del servizio assunto dalla società appaltatrice, si sia realizzata un'ingerenza tecnica nella prestazione lavorativa necessaria e un assoggettamento del personale al controllo – da parte del destinatario delle prestazioni – delle loro modalità di svolgimento.
Sul punto ritiene la Corte, rispetto alle premesse in diritto sopra svolte, che il Pt_1 che ne era onerato, non ha fornito allegazioni sufficientimente specifiche in ordine all'etero-direzione della sua prestazione di lavoro da parte di CP_1
Costituisce ius receptum che il potere gerarchico e direttivo non possa esplicarsi in semplici direttive di carattere generale, ma deve manifestarsi con ordini specifici reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento, ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione
17 aziendale. E ciò specie negli appalti endo-aziendali.
Il avrebbe, dunque, dovuto allegare che gli fossero stati impartiti ordini Pt_2 specifici e reiterati di mentre il riferimento e le deduzioni hanno riguardato CP_1 mere direttive, ben compatibili con il coordinamento che la stazione appaltante mantiene e può esercitare ovvero con il controllo sull'esatta esecuzione dell'appalto anche in corso di esecuzione.
Per tali ragioni si sono riportati i passaggi del ricorso relativi alle deduzioni in fatto che sono affette dalle carenze indicate.
Analoghe considerazioni devono svolgersi quanto alla articolata prova per testi.
La circostanza di svolgere un'attività in un locale nel quale operano anche lavoratori del committente non costituisce prova della interposizione;
non è neppure specificato se i dipendenti di volgessero le medesime mansioni del ricorrente CP_1 ovvero altre.
La mera deduzione secondo cui la direzione, il controllo del ricorrente ed il coordinamento con gli altri lavoratori - nel periodo tra il 1.01.2007 ed il 31.05.2013, di durata dei contratti con ed ELEA s.p.a- Controparte_4 CP_3 fossero esercitati da e , dipendenti Persona_1 Persona_2 Persona_3
per la genericità della formulazione non consente di chiarire, neppure CP_1 con la prova testimoniale, quali sarebbero state le modilità di tempo, luogo e di concreto esercizio del potere direttivo da parte dei responsabili della né in CP_1 cosa si sarebbero sostanziate tali direttive.
Analogo rilievo quanto alla mera “gestione amministrativa” del personale rispetto alla appaltatrici.
Va ricordato poi che l'appalto aveva ad oggetto il controllo di circa 26.000 mappe vettorializzate appartenenti all'archivio dell'Agenzia del Territorio, nonché la loro accettazione e collaudo.
Ove anche fosse provata la deduzione secondo cui il dipendente della Per_1
consegnava ai lavoratori impiegati nell'appalto un foglio di lavoro CP_1 perché fossero annotate le anomalie e gli errori eventualmente riscontrati nell'osservazione e valutazione delle mappe catastali, la circostanza non assumerebbe valore dirimente ai fini della prova della illecita interposizione di manodopera.
La necessità di una correlazione con i responsabili della committente si origina dalla stessa struttura dell'appalto che prevedeva che l'attività dell'appaltatore si
18 rapportasse direttamente al sistema informatico in uso presso l'Agenzia del
Territorio.
Le modalità operative erano state previste nel contratto di appalto dove si legge che l'operatore richiamerà i file relativi alle mappe da controllare sulla propria postazione di lavoro e utilizzerà la procedura digitalizzatore sulla totalità delle mappe assegnate, procedimento all'analisi del relativo report ed alla registrazione delle anomale riscontrate sul proprio File Excel. Per ogni mappa sottoposta alle operazioni preliminari al Collaudo si dovrà contare, e riportare sul file excel, gli elementi caratterizzanti le tipologie di errori che possono emergere nella fase di collaudo (cfr. punto 2.2.2. della nota tecnica allegata al contratto di appalto con
[...]
doc. 5 della memoria di costituzione del primo grado di giudizio). CP_3
In un servizio di supporto che si svolga con specifici programmi informatici, è inevitabile riconoscere al committente una stretta e continua interlocuzione sulle priorità e sulla tempistica degli interventi.
Anche la firma del foglio presenze predisposto dal ove confermata, non Per_1 evidenzierebbe la ragione del rilevamento, non essendo stato precisato a quali fini tale firma sarebbe stata apposta.
La firma di un foglio presenze ben potrebbe ricondursi a ragioni di sicurezza del personale presente presso i predetti locali. Né viene precisato se il personale di fosse tenuto alla medesima firma sul predetto foglio presenze. CP_1
Quanto all'utilizzo di mezzi, attrezzature e materiali della è vero che CP_1
l'attività lavorativa del ricorrente veniva svolta utilizzando i programmi telematici della committente: Digitalizzatore e Wegis.
Tuttavia l'attività oggetto dell'appalto pare richiesse particolari mezzi o attrezzature mentre le mappe vettorializzate erano appartenenti all'Agenzia del Territorio, quindi dovevano essere acquisite e gestite mediante programmi software e applicazioni dotate di elevati standard di sicurezza e in ambienti protetti, che
(peraltro) erano in uso alla stessa Agenzia.
Parimenti la prova delle mansioni svolte dal nell'arco temporale, tra il Pt_1
2.01.2007 ed il 31.05.2013, di durata dei contratti con Controparte_4 ed ELEA s.p.a. nulla dice sulle modalità con le quali il ricorrente, in CP_3 tesi, sarebbe stato assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di
Ad anzi appaiono coerenti con l'oggetto dei contratti di appalto. CP_1
In ultima analisi a fornire fondamento alle tesi del ricorrente non sono sufficienti le
19 mere e generiche deduzioni in ordine a disposizioni di lavoro provenienti dal committente, essendo, viceversa, necessario l'esercizio di un potere direttivo sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto, che, nel caso in esame, è assolutamente manchevole.
Appare, infatti, che il contenuto delle direttive provenienti dal personale per CP_1 come rappresentato, fosse orientato non tanto a conformare la prestazione oggetto dell'appalto quanto più a coordinarla con l'attività della committente.
In definitiva deve ritenersi che non sia stata fornita la sufficiente allegazione del dedotto fenomeno interpositorio.
La complessità delle questioni trattate e l'esistenza dei più vari orientamenti della giurisprudenza di merito, integrano le gravi ed eccezionali ragioni che inducono alla compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio e della presente fase.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio, rigetta il ricorso di primo grado proposto da
. Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio e delle presente fase. Parte_1
Si dà atto che sussistono per il ricorrente in riassunzione le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 qua-ter del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 2.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 2 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.189 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2022, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cigliano elettivamente Parte_1 domiciliato presso quest'ultimo, nel suo studio in Roma, via degli Scipioni n. 132
– 00192, giusta procura speciale in calce al ricorso in appello.
Ricorrente
E
difesa dall'avv. Arturo Maresca ed Enrico Maria D'Onofrio CP_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Luigi Giuseppe
Faravelli, n. 22, in virtù di mandato in atti
Resistente
Oggetto:- riassunzione all'esito della pronuncia rescindente della Corte di
Cassazione n. 30490/2021 depositata il 28.10.2021
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 3494/2017, confermava la pronuncia del Tribunale di Roma che aveva respinto la domanda proposta nei confronti della da domanda diretta ad accertare la pregressa CP_1 Parte_1 esistenza d'un rapporto di lavoro subordinato tra le parti a decorrere dal 2.1.2007
(epoca della stipula tra la e la di un contratto di CP_1 CP_2 appalto) ai sensi dell'art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276 del 2003, l'illegittimità dell'interruzione del rapporto disposta dalla a far data dal 31.3.2013 CP_3 in quanto disposta da un soggetto solo apparentemente datore di lavoro, nonché volta ad ottenere la condanna della al ripristino del rapporto CP_1 medesimo, al risarcimento del danno e al pagamento di differenze retributive per euro 93.836,24.
Ritenevano i giudici di merito che l'attuale ricorrente in riassunzione fosse decaduto dall'azione, intentata oltre i termini di cui all'art. 6 I. n. 604/66 e 32, comma 4 lett.
d), I. n. 183/10, considerato che l'utilizzazione della prestazione lavorativa da parte della era cessata il 31.12.2012 e l'impugnativa stragiudiziale era stata CP_1 proposta il 24.3.2013, quindi oltre il sessantesimo giorno.
Riteneva la Corte d'Appello che il dies a quo per la decorrenza del termine decadenziale non potesse che identificarsi con la cessazione tout court della prestazione resa dal lavoratore in favore del soggetto ne cui confronti si reclamava la sussistenza dell'effettivo rapporto, a qualunque causa tale cessazione fosse dovuta: era tale cessazione e non la scadenza dell'appalto che si assumeva fittizio a determinare la mora accipiendi del soggetto che si pretendeva datore di lavoro reale e solo con essa diventava attuale e concreta la lesione della funzionalità del corrispondente rapporto.
In buona sostanza la Corte d'Appello condivideva l'iter argomentativo del Tribunale secondo cui, operando la decadenza su base obiettiva, quel che contava ai fini dell'individuazione del dìes a quo era il dato storico dell'effettiva (non momentanea) interruzione della prestazione resa a favore dell'appaltante, irrilevanti essendo le aspettative di sua ripresa che il lavoratore avesse nutrito sulla base delle assicurazioni che l'appaltante medesimo poteva avergli fornito in tal senso.
Avverso la pronuncia di secondo grado proponeva ricorso per Parte_1
Cassazione affidato a cinque motivi. La resisteva con controricorso. CP_1
2 Con il primo motivo veniva denuncia violazione dell'art. 6 della I. n. 604/1966, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e, in via subordinata, violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. per motivazione intrinsecamente illogica ed asserzioni tra loro inconciliabili (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.). Si è censurata la sentenza di secondo grado per aver fatto decorrere il termine di decadenza stragiudiziale dalla cessazione del rapporto pur in assenza di un atto di licenziamento comunicato per iscritto.
Con il secondo motivo si è denunciata la violazione dell'art. 6 della I. n. 604/1966, dell'art. 29, comma 3 bis, della I. n. 276/2003 e dell'art. 32, comma 4, lett. d) I. n.
183/2010, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.. Si censura la sentenza predetta per aver ritenuto che il rapporto si fosse interrotto con carattere di definitività il 31.12.2012.
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso ritenendoli fondati.
Si legge nella pronuncia rescindente: <L'art. 32 della I. n. 183/2010 contiene, al primo comma, la nuovaformulazione del primo e del secondo comma dell'art. 6 I.
n. 604/1966 (Norme sui licenziamenti individuali) sull'impugnativa stragiudiziale del licenziamento, lasciando invariato il terzo comma, che prevede la competenza funzionale del giudice del lavoro per le controversie derivanti dall'applicazione della legge medesima. Si prevede che il licenziamento debba essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore,anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
Il secondo comma dell'art. 6 1.n. 604/1966 stabilisce ora che l'impugnazione è inefficace se non è seguita entro il successivo termine di duecentosettanta giorni dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità diprodurre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso….l'art. 32, comma 4, lett. d) della
I. n. 183/2010 (ratione temporis applicabile al caso di specie) statuisce che: "Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a
3 termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data dei trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo
27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o
l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto". Quella che rileva nel presente giudizio è la disposizione di cui al comma 4 lett. d). La questione che si pone è se una lettura della stessa in stretta correlazione con il comma 1 del medesimo art. 32 sia tale da richiedere anche in questo caso, ai fini dell'operatività del termine di decadenza, che vi sia una comunicazione scritta. Questa Corte, nell'interpretare le disposizioni introdotte con l'art. 32 I. cit., ne ha configurato nel tempo un ambito di applicazione rigorosa, consapevole che le limitazioni al libero esercizio dell'azione, dovute all'introduzione d'un doppio e ristretto termine di decadenza (per l'impugnativa stragiudiziale e per la successiva azione in giudizio), hanno un carattere eccezionale (cfr. Cass. 25 maggio 2017, n. 13179 in motivazione;
Cass., Sez. Un.,
n. 4913 del 2016). In primo luogo, questa Corte, ritenuto imprescindibile che vi sia una comunicazione scritta da cui far decorrere il termine di decadenza, ha escluso
l'operatività di detta decadenza in caso di licenziamento intimato oralmente (v.
Cass 11 gennaio 2019, n. 523; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25561; Cass. 9 novembre
2015, n. 22825). Ed infatti, l'esistenza di una comunicazione scritta è uno degli elementi che caratterizzano l'applicazione della norma;
non a caso, anche nell'ipotesi del trasferimento ex art. 2103 cod. civ. (pur estranea a quella di cessazione del rapporto di lavoro) è prevista la necessità di impugnare stragiudizialmente il provvedimento a pena di decadenza e di depositare il ricorso nel termine dettato anche per i licenziamenti;
l'art. 32, terzo comma, lett. c), dopo aver previsto che: "... si applica anche al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile " precisa: "con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento". Nell'ipotesi della cessione del contratto ai sensi
4 dell'art. 2112 cod. civ. il dies a quo da cui computare il decorso del termine di decadenza coincide con quello della data del trasferimento d'azienda (cfr. Cass. 21 maggio 2019, n. 13648). Sempre questa S.C. ha chiarito che in tanto è configurabile la decadenza de qua in quanto vi sia, a monte, un provvedimento datoriale da
'impugnare', ossia da "contestare o confutare" e che "l'estensione attuata dal citato art. 32 deve intendersi come diretta ad attrarre nella disciplina, prima limitata al solo licenziamento, una serie ulteriore di provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda, appunto, impugnare, nel senso di contestarne la legittimità o la validità": con la conseguente eccedenza dal perimetro del citato art. 32 di tutte le ipotesi in cui non vi siano provvedimenti datoriali da impugnare, a fini di una denuncia di nullità o di illegittimità. Non a caso questa Corte ha statuito (cfr. Cass. n.
13179/2017, cit.) che non è assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 32 cit. l'azione per l'accertamento e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l'azienda subentrante nell'ipotesi di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice;
si è affermato come tale fattispecie non rientra nella previsione di cui alla lett. c), riferita ai soli casi di trasferimento d'azienda, né in quella di cui alla lett. d) del medesimo articolo;
detta norma presuppone, infatti, non il semplice avvicendamento nella gestione, ma l'opposizione del lavoratore ad atti posti in essere dal datore di lavoro dei quali si invochi l'illegittimità o l'invalidità con azioni dirette a richiedere il ripristino del rapporto nei termini precedenti, anche in capo al soggetto che si sostituisce al precedente datore, o ancora, la domanda di accertamento del rapporto in capo al reale datore, fondata sulla natura fraudolenta del contratto formale. È, quindi, ancora una volta il profilo impugnatorio a fungere da decisivo discrimine dell'applicazione della disciplina sulla decadenza, è questo il criterio da adottare per verificare l'applicabilità del regime di decadenza nell'ipotesi in cui, come nella specie, a fronte di un contratto di lavoro subordinato formalmente stipulato con un determinato appaltatore, si deduca la sussistenza di una interposizione fittizia di manodopera e perciò si chieda il riconoscimento del rapporto medesimo in capo al committente. Come è stato da questa Corte già affermato, l'esito di un esame complessivo della clausola di cui alla lett. d) citata, per come formulata, non può che presupporre un 'contatto' tra il lavoratore e un soggetto diverso dal formale titolare del contratto (Cass. 7 novembre 2019, n.
28750). Resta da domandarsi di che tipo debba essere tale "contatto". Si cominci
5 con il dire che lì dove il legislatore ha voluto prescindere da un atto formale oggetto dell'impugnazione lo ha reso esplicito - v. lett. a) e b) - e in tali casi ha espressamente individuato un altro dies a quo, certo, a partire dal quale calcolare il termine di decadenza. È da ritenersi, dunque, che anche il comma 4 lett. d) dell'art. 32, comma 4, al pari del comma 3, estende l'onere di impugnativa stragiudiziale purché vi siano specifici provvedimenti datoriali, cioè "atti", da contestare, in mancanza dei quali la decadenza non opera. Né può sostenersi, sempre con riferimento all'appalto, che il dies a quo per far decorrere il termine di decadenza possa essere individuato nell'esatta data di scadenza dell'appalto medesimo con l'impresa appaltatrice, vuoi perché una precisa data di scadenza ben può mancare, vuoi perché di essa il lavoratore - vale a dire il soggetto onerato dell'impugnativa - normalmente non è a conoscenza. Né detto dies a quo può individuarsi nella data dell'eventuale licenziamento intimato dall'interposto nel rapporto di lavoro: tale licenziamento è giuridicamente inesistente perché proviene da soggetto diverso da quello che si assume essere il reale datore di lavoro (v. Cass.
6 luglio 2016, n. 13790; Cass. 11 settembre 2000, n. 119570). Infatti, poiché
l'azione per far valere la reale titolarità del rapporto non è un'azione costitutiva, ma dichiarativa, titolare ab origine del rapporto resta pur sempre il committente.
Per l'effetto, fin quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta che neghi la titolarità del rapporto o comunque sia equipollente ad un atto di recesso, non può decorrere alcun termine decadenziale. Né può dirsi che l'ipotesi dell'appalto non genuino (che è quella oggetto della causa petendi della domanda dell'odierno ricorrente) sia sempre e comunque riconducibile "ad ogni altro caso in cui si chiede la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto": il cit. comma 4 dell'art. 32, letto in chiave all'espresso rinvio all'art. 6 legge n. 604/66 e ai casi indicati nelle lettere
a), b), c) che seguono, presuppone pur sempre un "atto", non un "fatto", atto che da parte della non si è mai avuto. Ancora nel senso della necessità d'un CP_1 provvedimento datoriale da impugnare ossia di un "atto", si veda Cass. 8 luglio
2020, n. 14131 secondo cui con l'art. 32 cit. il legislatore ha esteso ad una serie di ipotesi ulteriori la previsione dell'art. 6, I. n. 604 del 1966 (previamente
modificato) sull'impugnativa stragiudiziale, originariamente limitata al licenziamento. Questa Corte ha già rilevato come i commi 3 e 4 del citato art. 32 siano formulati proprio nel senso di estendere ("le disposizioni di cui all'art. 6 ... si
6 applicano anche ...") alle ipotesi ivi specificamente elencate l'onere di impugnativa stragiudiziale nei sessanta giorni e come tale estensione debba intendersi diretta ad attrarre nella disciplina, prima limitata al solo licenziamento, una serie ulteriore di provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, con la conseguenza che - come già detto - restano esterne al perimetro del citato art. 32 tutte le ipotesi in cui non vi siano provvedimenti datoriali da impugnare (Cass. n.
13648 del 2019, cit.). E, come s'è detto, la necessità, ai fini dell'applicazione del suddetto termine decadenziale, di un provvedimento scritto da impugnare è stata affermata da questa Corte a proposito del licenziamento orale già sotto il vigore del vecchio testo dell'art. 6, L. n. 604 del 1966 (in tal senso v. Cass. 29 novembre
1996, n. 10697), il che è stato poi ribadito anche dopo la riforma del citato art. 6 operata dal cit. art. 32 della legge n. 183/2010 (cfr. Cass. 9 novembre 2015, n.
22825; Cass. n. 523/2019 cit.). La necessità, ai fini dell'applicazione del termine decadenziale, dì un provvedimento scritto da impugnare è ulteriormente confermata dalla previsione dell'art. 32, comma 3, lett. b), riferita al "recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto", nonché dalla lett. c), concernente il "trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile": in entrambi i casi si fa riferimento ad un provvedimento datoriale che si assume illegittimo;
infatti, quanto alle previsioni del comma 4 dell'art. 32 cit. e, specificamente in relazione alla lett. c), questa Corte ha escluso l'applicazione del termine di decadenza alla domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario, limitando la suddetta previsione alle ipotesi "in cui il lavoratore contesti la
'cessione del contratto', o meglio il passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario per effetto di un trasferimento d'azienda posto in essere dal suo datore di lavoro" (Cass. 4 aprile 2019, n. 9469; Cass. n. 13648/2019 cit.; Cass. n.
28750/2019 cit.; cfr. anche Cass. n. 13179/2017 cit. che ha escluso che sia assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 32 l'azione per l'accertamento
e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l'azienda subentrante nell'ipotesi di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice). Ancora con specifico riferimento al contratto di collaborazione a progetto, questa Corte ha precisato che qualora un simile rapporto "si risolva per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessi per la sua naturale
7 scadenza, l'azione per l'accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui all'art. 32, comma 3, lett. b) della legge n. 183 del 2010, poiché il regime in questione si applica al solo caso di 'recesso del committente' e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare" (Cass. 10 dicembre 2019, n. 32254; Cass. 25 novembre 2019, n. 30668); nella medesima pronuncia si è sottolineato come, anche là dove l'obbligo di impugnazione stragiudiziale è stato esteso all'accertamento della natura del rapporto intercorso tra le parti, ai sensi della lett. a) del terzo comma dell'art. 32 citato, ciò è avvenuto sempre in relazione ad atti di risoluzione del rapporto per volontà datoriale;
la disposizione di cui alla lett. a) del comma 3 cit. è, difatti, formulata con riferimento a 'licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro", il che conferma la natura impugnatoria della disposizione in esame. Gli esempi che precedono sono tutti di termine decadenziale decorrente o da atti scritti recettizi nei confronti del lavoratore oppure da un fatto appositamente tipizzato dal cit. art.
32 (scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato)…Estendere analogicamente ad un "fatto" (la cessazione dell'attività del lavoratore presso il committente) una norma (l'art. 32 cit.) calibrata in relazione ad "atti" scritti e recettizi o ad un diverso e tipizzato fatto (scadenza del contratto a tempo determinato) incontra plurimi ostacoli. Il primo - insormontabile e già di per sé dirimente - risiede nel carattere eccezionale delle norme in tema di decadenza, in quanto tali non suscettibili di applicazione analogica. Il secondo consiste nell'aporia che si creerebbe rispetto all'impianto complessivo del combinato disposto degli artt. 6 legge n. 604/1966 e 32 legge n. 183/2010 e alla costante giurisprudenza di questa S.C. che, come già detto, ricollega il suddetto onere di impugnazione a provvedimenti datoriali scritti. Il terzo si riscontra nell'obbligo per il giudice di adottare - fra più possibili interpretazioni - una che sia costituzionalmente conforme. Introdurre nuovi termini decadenziali per l'esercizio
d'un dato diritto appartiene alla discrezionalità del legislatore: nondimeno essa non può esprimersi con modalità tali da determinare, nel bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti, il totale sacrificio o la compressione eccessiva di uno di essi, dovendosi invece tenere conto della proporzionalità dei mezzi rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare e delle finalità che si vogliano perseguire,
8 considerate le circostanze e le limitazioni concretamente sussistenti (cfr., ex
p/urimis, Corte cost. n. 71 del 2015, n. 17 del 2011, n. 229 e n. 50 del 2010, n. 221 del 2008 e n. 1130 del 1988; ordinanza n. 141 del 2001). Ora, per rispettare il nucleo irriducibile del diritto d'azione di cui all'art. 24 Cost. è necessario che qualunque suo ipotetico termine di decadenza venga configurato in modo tale che il dies a quo del suo decorso sia esattamente individuabile dal soggetto onerato, mentre nel caso in oggetto il lavoratore, finché non riceva una formale comunicazione, non sa se e quando cesserà definitivamente il proprio personale utilizzo (e/o quello di tutti gli altri suoi colleghi di lavoro) presso il committente.
Ammettere, invece, il decorso della decadenza anche in difetto d'una formale comunicazione di cessazione di tale utilizzo renderebbe eccessivamente aleatorio
l'esercizio del diritto d'azione del lavoratore, stante l'intrinseca difficoltà di identificarne con esattezza il dies a quo. Per di più tale difficoltà sarebbe acuita dalla brevità del termine (60 giorni), il che esclude che anche soltanto una porzione di esso possa essere erosa dal tempo necessario ad accertare l'effettiva definitività della cessazione dell'impiego presso il committente. Infine, è appena il caso di rammentare che l'art. 39, comma 1, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che prevede
l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore", non solo è inapplicabile ratione temporis perché successivo ai fatti di causa, ma è altresì riferito alla sola somministrazione lavoro e non anche all'appalto illecito, sicché, sempre in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è suscettibile di estensione analogica. Né è conferente al caso in esame il precedente di Cass. 13 settembre 2016, n. 17969 in tema di somministrazione irregolare, secondo cui per costituire il rapporto di lavoro direttamente in capo all'utilizzatore, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è onere del lavoratore impugnare il licenziamento nei confronti di quest'ultimo, posto che, in virtù del subentro disposto ex lege, gli atti di gestione compiuti dal somministratore producono nei confronti dell'utilizzatore tutti gli effetti negoziali, anche modificativi del rapporto di lavoro, ivi incluso il licenziamento: e non è conferente sia perché riferito alla somministrazione irregolare (e non all'appalto, oggetto della presente controversia) sia perché riferito all'impugnazione d'un licenziamento comunicato per iscritto (il che nella specie è mancato)…L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso assorbe l'esame
9 degli altri, logicamente subordinati. La sentenza deve pertanto essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame attenendosi al seguente principio di diritto: "Il doppio termine di decadenza dall'impugnazione
(stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi i
e 2, legge n. 604/1966 e 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010, non si applica all'azione del lavoratore - ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore - intesa ad ottenere, in base all'assenta illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso". Il medesimo giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità….la Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte
d'appello di Roma in diversa composizione>>.
Il giudizio è stato riassunto dal che ha chiesto di << accertare che sin dal Pt_1
2.1.2007 il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della che usufruiva effettivamente della prestazione lavorativa e, per CP_1
l'effetto, dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il…RD e la committente B) accertare e dichiarare CP_1
l'illegittimità dell'interruzione del rapporto di lavoro comminata da a CP_3 far data dal 31.3.2013 in quanto disposta da soggetto solo apparentemente datore di lavoro e, per l'effetto, condannare la resistente a reintegrare il…RD nel posto di lavoro alle dipendenze della e a corrispondergli la retribuzione e gli CP_1 emolumenti previsti dal CCNL settore Metalmeccanici Aziende Industriali nel periodo lavorativo considerato per un importo sopra evidenziato pari ad euro
93.836,24, quale differenza retributiva, oltre euro 6.516,70, a titolo di interessi ed euro 6.591,33, a titolo di rivalutazione, per un importo totale complessivo di euro
106.944,28 e comunque quelli dovuti allo stesso dalla data di illegittima interruzione del rapporto lavorativo sino alla data di effettiva reintegra,; C) condannare la resistente in persona del legale rappresentante in carica, CP_1
a risarcire i danni subiti e subendi a causa dell'illegittima condotta tenuta dalla medesima;
In via istruttoria…Con vittoria di spese, competenze ed onorari>>.
Si è costituita la chiedendo il rigetto delle avverse pretese. CP_1
10 All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa.
L'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione comporta, a fronte della tempestività dell'azione proposta dal l'esame della Pt_1 fondatezza delle domande proposte in prime cure.
Le eccezione in questa sede reiterate dalla difesa di non sono conferenti CP_1 essendo state decise o assorbite in sede di legittimità.
Il lavoratore può rivolgersi direttamente all'utilizzatore per ottenere il riconoscimento del proprio diritto a un rapporto di lavoro alle sue dipendenze, superando l'interposizione illecita.
Ciò sia nel caso di somministrazione di manodopera irregolare sia in ipotesi di appalti non genuini, quando i requisiti formali non coincidono con la realtà operativa, e il lavoratore viene di fatto posto alle dipendenze dell'utilizzatore.
Non vi è dunque necessità di citare in giudizio o agire nei confronti delle società pretesamente interposte.
In estrema sintesi, a sostegno e fondamento delle pretese, il ricorrente in riassunzione ha dedotto, sin dal primo grado, di aver stipulato con le società
ed Elea S.p.A. una serie successiva di Controparte_4 CP_3 contratti a progetto (con relative proroghe) nel periodo 2.1.2007 – 31.5.2013.
Di aver, tuttavia, prestato, nell'ambito di tali rapporti di lavoro, aveva prestato la propria attività lavorativa, ininterrottamente per il suddetto periodo, per conto della la quale aveva stipulato vari contratti di appalto con le anzidette CP_1
Società aventi ad oggetto attività di verifica della vettorializzazione e di bonifica cartografica presso l'ufficio del territorio di Roma;
che la prestazione di lavoro, solo formalmente autonoma, oggetto di un contratto con le suddette Società, in realtà era gestita integralmente da con modalità proprie del rapporto di lavoro CP_1 subordinato (soggezione al potere direttivo ed organizzativo, ad orari di lavoro, ad obblighi di giustificazione delle assenze, ecc.); che quindi sussistevano i presupposti per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con con CP_1 ogni conseguenza di legge e di CCNL in ordine alle differenze retributive e contributive.
Più nel dettaglio sosteneva che l'attività lavorativa fosse stata svolta a favore di a far data dal 2.1.2007 e sino al 31.3.2013 con assenza di rischio CP_1 economico, di organizzazione di impresa, di autonomia organizzativa, gestionale e produttiva delle appaltatrici nonché del potere direttivo in capo alla formali datrici
11 di lavoro;
che nel caso di specie si era verificata la violazione dell'art. 29, primo comma, d.lgs. n. 276/2003 per essere riscontrabile una interposizione fittizia di manodopera e/o somministrazione fraudolenta di manodopera.
In fatto, nel periodo compreso tra il 1.01.2007 ed il 31.05.2013 – per mezzo delle diverse mere forme contrattuali sopra evidenziate (progetto; consulenza;
professionale) il RD assumeva di avrer prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della in virtù di contratti di appalto tra la stessa in qualità CP_1 di committente, e le seguenti società appaltatrici: Controparte_4 [...] ed ELEA s.p.a. CP_3
In diritto il ricorrente in riassunzione sosteneva che perché sussista un appalto genuino fosse necessario: l'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto;
l'esercizio, da parte dell'appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto; l'assunzione, da parte dell'appaltatore, del rischio di impresa.
Per contro stante l'assenza in capo alla società appaltatrice dell'organizzazione dei mezzi necessari per l'esercizio dell'impresa e dell'opera commissionata, la mancanza di un effettivo potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati, nonché la mancata assunzione del rischio d'impresa, il rapporto era irregolare ed illegittimo.
Nel caso in esame la << ha stipulato con ciascuna delle società CP_1
Con appaltatrici ( ed ELEA s.p.a.) contratto di Controparte_4 CP_3 appalto o comunque di prestazione di servizi;
tale circostanza è del resto pacificamente riconosciuta nel contratto a progetto sottoscritto da ed CP_3 il in data 9.5.2008, nelle cui premesse così testualmente si legge: “…il Pt_1 committente ha sottoscritto un contratto con la avente per oggetto il CP_1 supporto per le attività di assistenza e di collaudo delle mappe vettoriali provenienti dai contratti di vettorializzazione che svolge per l'Agenzia del CP_1
Territorio…”. Al fine di adempiere gli obblighi scaturenti dal suddetto contratto stipulato con la le ditte appaltatrici hanno concluso con diversi CP_1 lavoratori, tra cui l'odierno ricorrente, contratti a progetto e contratti di consulenza e collaborazione professionale>>.
Secondo la prospettazione tali contratti erano stati soltanto formalmente conclusi tra le ditte de quibus e il in quanto le stesse non avevano autonomia Pt_1
12 gestionale e non impiegavano attrezzature e capitali propri;
modalità e tempi di lavoro erano estranei alle medesime ditte e la direzione, il controllo del ricorrente ed il coordinamento con gli altri lavoratori erano esercitati dalla CP_1
Gli ordini e le direttive venivano impartiti da e Persona_1 Persona_2
, tutti regolarmente e direttamente assunti dalla Persona_3 CP_1
A conferma dell'assenza di potere direttivo, gerarchico e disciplinare in capo alle pseudo-appaltatrici, avrebbe militato la circostanza che lo stesso contratto stipulato in data 14.12.2006 (all.1) tra il ricorrente e la alla lett. Controparte_4
E) della parte propriamente dispositiva, così testualmente statuiva: “Il committente
( non eserciterà nei confronti del collaboratore alcun Controparte_4 poter gerarchico e/o disciplinare”.
Ulteriore indice era costituito dalla circostanza che l'attività lavorativa del ricorrente veniva svolta nelle sedi della dislocate presso il Catasto di CP_1
Roma in via Martini/Ciamarra, congiuntamente ad alcuni dipendenti della stessa quali, ad esempio, , e CP_1 Persona_4 Persona_5 [...]
: dalla circostanza che le pseudo-appaltatrici si erano limitate a mettere a Per_6 disposizione della la forza- lavoro, abdicando all'esercizio del potere CP_1 direttivo nei confronti del ricorrente ed al loro dovere di organizzare l'intera prestazione in vista di un risultato produttivo autonomo, con conseguente carenza di un'imprenditorialità adeguata all'oggetto del contratto ( tanto che mensilmente, il dipendente della consegnava ai lavoratori impiegati Persona_1 CP_1 nell'appalto in discorso un foglio di lavoro creato dallo stesso nel quale Per_1 bisognava annotare le anomalie e gli errori eventualmente riscontrati nell'osservazione e valutazione delle mappe catastali (all.23).
Inoltre il firmava quotidianamente un foglio presenze predisposto sempre dal Pt_1
(all.24) dipendente era poi assente il requisito dell'assunzione del Per_1 CP_1 rischio di impresa da parte delle asserite appaltatrici.
Le società ed ELEA s.p.a. non CP_4 Controparte_4 CP_3 impiegavano nell'appalto né mezzi, ne attrezzature, né materiali propri;
dunque il costo, ed il connesso rischio nell'appalto, era dato dalla manodopera;
dette società si erano limitate a mettere a disposizione della i lavoratori, tra cui il CP_1
Pt_1
Il ha aggiunto, in diritto, che, < Pt_1 normativa vigente, si deve, difatti, ritenere sussistente un rapporto di lavoro a tempo
13 indeterminato tra lavoratore ed effettivo utilizzatore…L'appalto di manodopera costituisce una deroga…all'imputazione della titolarità del rapporto in capo all'effettivo fruitore della prestazione lavorativa ed al soggetto da cui il lavoratore sia eterodiretto, il cui accertamento giudiziale può avvenire contro qualsiasi apparenza di carattere formale>>.
Gli indici e la prova di quanto sostenuto erano riassumibili nelle seguenti circostanze: l'attività lavorativa svolta dal è stata destinata a favore della Pt_1
lo stabilimento in cui egli ha operato era una sede della committente;
CP_1 le istruzioni venivano fornite dai dipendenti della stessa resistente;
l'effettivo destinatario dell'estrinsecazione dell'apporto lavorativo era la CP_1
Doveva quindi essere dichiarata la violazione, da parte della resistente, dell'art. 29, primo comma, d.lgs. n. 276/2003, con conseguente costituzione ab origine, nei confronti della medesima, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come previsto dal comma 3 bis dello stesso articolo;
l'interruzione del rapporto di lavoro a far data dal 31.3.2013 comminata da era illegittima perché CP_3 disposta da soggetto solo apparentemente datore di lavoro;
sussiste il diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro alle dipendenze della come quello CP_1 alla condanna al pagamento delle differenze retributive ed i contributi sulla base del
5° livello, CCNL Metalmeccanici Aziende Industriali.
Osserva la Corte, in via generale che che aversi “appalto non genuino” il lavoratore deve provare adeguatamente che il servizio reso dall'impresa appaltatrice attraverso la propria forza lavoro è a beneficio esclusivo della committente;
l'impresa appaltatrice non dispone di organizzazione e mezzi a sufficienza che consentirebbero, al di fuori del rapporto con la committente, di svolgere quella specifica attività; l'appalto non genuino sposta il rischio di impresa totalmente sulla committente che di fatto impegna la propria direzione e la propria organizzazione al fine di fornire precise indicazioni di esecuzione, partecipa in modo significativo con proprie macchine ed attrezzature alle attività previste in contratto, ma beneficia della forza lavoro dell'impresa appaltatrice per il raggiungimento delle prestazioni richieste;
esiste una ingerenza costante da parte dei dipendenti della committente nelle modalità di adempimento delle prestazioni da parte del personale della appaltatrice;
le attività assegnate all'esterno sono strettamente attinenti al ciclo produttivo del committente;
la turnistica viene assegnata dalla committente;
in capo all'appaltatore rimangono solo compiti di gestione amministrativa del rapporto di
14 lavoro (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione) senza che da parte sua vi sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né l'assunzione di un reale rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo (Cfr. Sent. Cass. Civile 21 luglio 2006, n. 16788;
Cass. Civile 27 gennaio 2021 n. 1754; Ordinanza Cassazione Civile Sez. Lavoro 3 novembre 2022 e 16 febbraio 2023 n. 4828).
Sostiene la che la < CP_1 manodopera avrebbe richiesto che fosse previamente accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il presunto interposto>>.
La deduzione non è fondata.
La domanda del è, in ultima analisi, diretta a dimostrare che vi sia stato un Pt_1 diretto assoggettamento al potere direttivo dell'appaltatore, fruitore unico delle prestazioni lavorative, neppure mediato dal formale datore di lavoro.
Per cui la circostanza che i rapporti fra il “lavoratore” e l'appaltatrice fossero formalmente di natura autonoma non impone che vi sia un momento incidentale della natura subordinata.
Il deve provare l'esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte Pt_1 dell'appaltante, della attraverso un'ingerenza diretta sulle modalità di CP_1 esecuzione della prestazione lavorativa e conseguente inserimento del lavoratore nel gruppo di lavoro dell'appaltante medesimo.
Spetta, per giurisprudenza costante, al lavoratore l'onere probatorio dell'illecita interposizione di manodopera al fine dell'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società committente.
Osserva la Corte che l'appalto esaminato in sede di rinvio è qualificabile come endo-aziendale in quanto avente ad oggetto servizi affidati ad imprese esterne, da svolgersi nell'ambito della struttura del committente e la normativa applicabile alla fattispecie in esame, ratione temporis, è costituita dal d.lgs n. 276/2003 e successive modifiche.
In particolare, l'art.29 del d.lgs n.276/2003 rubricato “Appalto” prevede che: “Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile
(ossia “il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un
15 servizio verso un corrispettivo in denaro”), si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa…”.
Il comma 3 bis dell'art.29 regolamenta l'ipotesi dell'appalto stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1 e consente al lavoratore interessato di chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 cpc, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.
Per qualificare come illecito un appalto, come si è già detto, occorre riscontrare la violazione di quanto disposto dal comma 1, pertanto deve risultare assente l'organizzazione dei mezzi necessari e/o risultare assente il rischio d'impresa.
Quanto alla prima condizione, vale a dire l'organizzazione del lavoro, ossia delle persone che lavoravano alle dipendenze dell'appaltatore, va indigato nel caso in esame se vi sia stato l'esercizio del potere direttivo da parte dell'appaltante/committente, circostanza che costiutuirebbe indice primo e assorbente della violazione del divieto di interposizione.
A tale riguardo va però evidenziato che, pur costituendo l'organizzazione del lavoro, anche dal punto di vista direttivo, uno degli elementi che connotano la gestione dell'appalto ed il relativo rischio, occorre adattare la regola al caso concreto attraverso la valutazione dell'oggetto dell'appalto, delle modalità di svolgimento dello stesso e del rapporto tra l'attività appaltata e l'ambito aziendale di estrinsecazione, partendo proprio dal testuale riferimento “alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto” di cui al citato art. 29.
In altri termini, è fuorviante ritenere che solo perché vi è stata, se vi è stata, un'ingerenza dell'appaltante nelle modalità di gestione del personale, per ciò solo si versi in presenza di un appalto illecito, dovendosi considerare che per alcune attività appaltate, tra cui quelle endo-aziendali – quale quella in esame –
l'esecuzione delle stesse nel contesto aziendale richiede un'interazione tra i dipendenti dell'appaltatore e il committente, la cui portata va valutata in concreto
(si vedano Cass. n. 11022/2009 e Cass. n.15615/2011).
16 Infatti, altro è dire che i rapporti di lavoro dei dipendenti dell'appaltatore sono gestiti dal committente, altro è dire che il committente ha esercitato i poteri di controllo sull'esecuzione del servizio appaltato. Confondere i due ambiti condurrebbe all'inaccettabile conclusione di ritenere precluso al committente di verificare il rispetto delle pattuizioni concordate che, per quanto concerne la parte relativa all'apporto umano, non può non implicare una verifica, secondo modalità predeterminate, dell'esecuzione del servizio.
Ragionare diversamente significherebbe che per alcune tipologie di attività il ricorso all'appalto sia precluso tout court ovvero non sia consentito ex ante, come nel caso dell'appalto avente oggetti semplici (come a titolo esemplificativo appalti di pulizia e/o facchinaggio) nei quali i mezzi utilizzati sono elementari e prevalente
è l'apporto umano, ma così non è, a pena di un'evidente lesione del diritto di impresa, garantito dall'art. 41 Cost.
L'interprete dunque è chiamato a valutare in primo luogo se, in base all'oggetto del contratto, la prestazione viene resa nell'ambito dell'organizzazione dell'appaltatore in vista di un autonomo risultato produttivo;
quindi, se in punto di fatto l'appaltatore ha avuto un'autonomia gestionale nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro, valorizzando a tal fine il principio secondo cui il rapporto tra appaltante ad appaltatore deve svolgersi nell'ambito del coordinamento di vertice tra le due imprese, essendo inibita qualsiasi contaminazione tra lavoratori sotto il profilo della promiscuità organizzativa e direzionale ed essendo precluso che attraverso l'apparente coordinamento tecnico e funzionale del servizio assunto dalla società appaltatrice, si sia realizzata un'ingerenza tecnica nella prestazione lavorativa necessaria e un assoggettamento del personale al controllo – da parte del destinatario delle prestazioni – delle loro modalità di svolgimento.
Sul punto ritiene la Corte, rispetto alle premesse in diritto sopra svolte, che il Pt_1 che ne era onerato, non ha fornito allegazioni sufficientimente specifiche in ordine all'etero-direzione della sua prestazione di lavoro da parte di CP_1
Costituisce ius receptum che il potere gerarchico e direttivo non possa esplicarsi in semplici direttive di carattere generale, ma deve manifestarsi con ordini specifici reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento, ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione
17 aziendale. E ciò specie negli appalti endo-aziendali.
Il avrebbe, dunque, dovuto allegare che gli fossero stati impartiti ordini Pt_2 specifici e reiterati di mentre il riferimento e le deduzioni hanno riguardato CP_1 mere direttive, ben compatibili con il coordinamento che la stazione appaltante mantiene e può esercitare ovvero con il controllo sull'esatta esecuzione dell'appalto anche in corso di esecuzione.
Per tali ragioni si sono riportati i passaggi del ricorso relativi alle deduzioni in fatto che sono affette dalle carenze indicate.
Analoghe considerazioni devono svolgersi quanto alla articolata prova per testi.
La circostanza di svolgere un'attività in un locale nel quale operano anche lavoratori del committente non costituisce prova della interposizione;
non è neppure specificato se i dipendenti di volgessero le medesime mansioni del ricorrente CP_1 ovvero altre.
La mera deduzione secondo cui la direzione, il controllo del ricorrente ed il coordinamento con gli altri lavoratori - nel periodo tra il 1.01.2007 ed il 31.05.2013, di durata dei contratti con ed ELEA s.p.a- Controparte_4 CP_3 fossero esercitati da e , dipendenti Persona_1 Persona_2 Persona_3
per la genericità della formulazione non consente di chiarire, neppure CP_1 con la prova testimoniale, quali sarebbero state le modilità di tempo, luogo e di concreto esercizio del potere direttivo da parte dei responsabili della né in CP_1 cosa si sarebbero sostanziate tali direttive.
Analogo rilievo quanto alla mera “gestione amministrativa” del personale rispetto alla appaltatrici.
Va ricordato poi che l'appalto aveva ad oggetto il controllo di circa 26.000 mappe vettorializzate appartenenti all'archivio dell'Agenzia del Territorio, nonché la loro accettazione e collaudo.
Ove anche fosse provata la deduzione secondo cui il dipendente della Per_1
consegnava ai lavoratori impiegati nell'appalto un foglio di lavoro CP_1 perché fossero annotate le anomalie e gli errori eventualmente riscontrati nell'osservazione e valutazione delle mappe catastali, la circostanza non assumerebbe valore dirimente ai fini della prova della illecita interposizione di manodopera.
La necessità di una correlazione con i responsabili della committente si origina dalla stessa struttura dell'appalto che prevedeva che l'attività dell'appaltatore si
18 rapportasse direttamente al sistema informatico in uso presso l'Agenzia del
Territorio.
Le modalità operative erano state previste nel contratto di appalto dove si legge che l'operatore richiamerà i file relativi alle mappe da controllare sulla propria postazione di lavoro e utilizzerà la procedura digitalizzatore sulla totalità delle mappe assegnate, procedimento all'analisi del relativo report ed alla registrazione delle anomale riscontrate sul proprio File Excel. Per ogni mappa sottoposta alle operazioni preliminari al Collaudo si dovrà contare, e riportare sul file excel, gli elementi caratterizzanti le tipologie di errori che possono emergere nella fase di collaudo (cfr. punto 2.2.2. della nota tecnica allegata al contratto di appalto con
[...]
doc. 5 della memoria di costituzione del primo grado di giudizio). CP_3
In un servizio di supporto che si svolga con specifici programmi informatici, è inevitabile riconoscere al committente una stretta e continua interlocuzione sulle priorità e sulla tempistica degli interventi.
Anche la firma del foglio presenze predisposto dal ove confermata, non Per_1 evidenzierebbe la ragione del rilevamento, non essendo stato precisato a quali fini tale firma sarebbe stata apposta.
La firma di un foglio presenze ben potrebbe ricondursi a ragioni di sicurezza del personale presente presso i predetti locali. Né viene precisato se il personale di fosse tenuto alla medesima firma sul predetto foglio presenze. CP_1
Quanto all'utilizzo di mezzi, attrezzature e materiali della è vero che CP_1
l'attività lavorativa del ricorrente veniva svolta utilizzando i programmi telematici della committente: Digitalizzatore e Wegis.
Tuttavia l'attività oggetto dell'appalto pare richiesse particolari mezzi o attrezzature mentre le mappe vettorializzate erano appartenenti all'Agenzia del Territorio, quindi dovevano essere acquisite e gestite mediante programmi software e applicazioni dotate di elevati standard di sicurezza e in ambienti protetti, che
(peraltro) erano in uso alla stessa Agenzia.
Parimenti la prova delle mansioni svolte dal nell'arco temporale, tra il Pt_1
2.01.2007 ed il 31.05.2013, di durata dei contratti con Controparte_4 ed ELEA s.p.a. nulla dice sulle modalità con le quali il ricorrente, in CP_3 tesi, sarebbe stato assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di
Ad anzi appaiono coerenti con l'oggetto dei contratti di appalto. CP_1
In ultima analisi a fornire fondamento alle tesi del ricorrente non sono sufficienti le
19 mere e generiche deduzioni in ordine a disposizioni di lavoro provenienti dal committente, essendo, viceversa, necessario l'esercizio di un potere direttivo sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto, che, nel caso in esame, è assolutamente manchevole.
Appare, infatti, che il contenuto delle direttive provenienti dal personale per CP_1 come rappresentato, fosse orientato non tanto a conformare la prestazione oggetto dell'appalto quanto più a coordinarla con l'attività della committente.
In definitiva deve ritenersi che non sia stata fornita la sufficiente allegazione del dedotto fenomeno interpositorio.
La complessità delle questioni trattate e l'esistenza dei più vari orientamenti della giurisprudenza di merito, integrano le gravi ed eccezionali ragioni che inducono alla compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio e della presente fase.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio, rigetta il ricorso di primo grado proposto da
. Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio e delle presente fase. Parte_1
Si dà atto che sussistono per il ricorrente in riassunzione le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 qua-ter del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 2.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
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