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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/11/2025, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. R. G. 1253/2025 promossa
DA
rapp. e dif. dall'Avv. AZZANO STEFANO, con domicilio eletto come da ricorso, giusta Pt_1 procura in atti,
RICORRENTE CONTRO
CP_1 RESISTENTE contumace
OGGETTO: ricorso in opposizione ad ATP CONCLUSIONI: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 05/03/2025, l' a seguito di contestazione delle conclusioni Pt_1 formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti. La resistente non si costituiva nonostante la regolare notifica del ricorso e ne va dichiarata la contumacia. Alla data fissata ex art 127 ter cpc, all' esito della discussione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Il ricorso va rigettato per carenza di interesse.
Nella specie, il c.t.u., in sede di accertamento tecnico preventivo, iscritto al n. rg. 7626/23, ha concluso il suo giudizio ritenendo che la ricorrente fosse portatrice di invalidità al 76%, e che non fosse presente il requisito sanitario per la pensione di invalidità civile e per l'art. 3 co. 3 legge 104/92. ha proposto il ricorso in opposizione per impedire l'omologa in quanto la ricorrente non è in Pt_1 possesso del requisito reddituale per godere dell'assegno di invalidità civile;
tuttavia l'eccezione era stata già proposta in sede di atp e a seguito dell'eccezione la ricorrente aveva espressamente rinunciato all'assegno con le successive note di trattazione scritta, chiedendo di accertarsi il requisito sanitario solo in relazione alla pensione (100%) e alla legge 104/92. Pertanto non c'è interesse da parte dell' ad opporsi alla conclusione del CTU in quanto Pt_1 l'omologa non avrebbe potuto essere positiva per la ricorrente. Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo. Nulla per le spese di lite della presente fase attesa la contumacia della resistente, nonché della fase di atp vista la dichiarazione ex art 152 disp. att. cpc in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso in opposizione;
omologa l'accertamento sanitario come indicato dal ctu (76% di invalidità) e dichiara l'insussistenza del requisito sanitario per la pensione di invalidità e lo status ex art. 3 co. 3 l. 104/92 richiesti con il ricorso per atp;
nulla per le spese di lite della presente fase;
nulla per le spese della fase di atp, vista la dichiarazione ex art 152 disp. att. cpc in atti.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice dott.ssa Cristina Giusti
La dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. R. G. 1253/2025 promossa
DA
rapp. e dif. dall'Avv. AZZANO STEFANO, con domicilio eletto come da ricorso, giusta Pt_1 procura in atti,
RICORRENTE CONTRO
CP_1 RESISTENTE contumace
OGGETTO: ricorso in opposizione ad ATP CONCLUSIONI: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 05/03/2025, l' a seguito di contestazione delle conclusioni Pt_1 formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti. La resistente non si costituiva nonostante la regolare notifica del ricorso e ne va dichiarata la contumacia. Alla data fissata ex art 127 ter cpc, all' esito della discussione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Il ricorso va rigettato per carenza di interesse.
Nella specie, il c.t.u., in sede di accertamento tecnico preventivo, iscritto al n. rg. 7626/23, ha concluso il suo giudizio ritenendo che la ricorrente fosse portatrice di invalidità al 76%, e che non fosse presente il requisito sanitario per la pensione di invalidità civile e per l'art. 3 co. 3 legge 104/92. ha proposto il ricorso in opposizione per impedire l'omologa in quanto la ricorrente non è in Pt_1 possesso del requisito reddituale per godere dell'assegno di invalidità civile;
tuttavia l'eccezione era stata già proposta in sede di atp e a seguito dell'eccezione la ricorrente aveva espressamente rinunciato all'assegno con le successive note di trattazione scritta, chiedendo di accertarsi il requisito sanitario solo in relazione alla pensione (100%) e alla legge 104/92. Pertanto non c'è interesse da parte dell' ad opporsi alla conclusione del CTU in quanto Pt_1 l'omologa non avrebbe potuto essere positiva per la ricorrente. Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo. Nulla per le spese di lite della presente fase attesa la contumacia della resistente, nonché della fase di atp vista la dichiarazione ex art 152 disp. att. cpc in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso in opposizione;
omologa l'accertamento sanitario come indicato dal ctu (76% di invalidità) e dichiara l'insussistenza del requisito sanitario per la pensione di invalidità e lo status ex art. 3 co. 3 l. 104/92 richiesti con il ricorso per atp;
nulla per le spese di lite della presente fase;
nulla per le spese della fase di atp, vista la dichiarazione ex art 152 disp. att. cpc in atti.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice dott.ssa Cristina Giusti