Trib. Marsala, sentenza 24/12/2025, n. 684
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Sentenza 24 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata indicazione dell'ISC/TAEG

    La corte ha ritenuto che l'ISC/TAEG non fosse un elemento essenziale per la validità del contratto in questo specifico caso, dato che il tasso applicato era migliorativo rispetto a quello contrattualizzato.

  • Accolto
    Indeterminatezza della commissione di massimo scoperto

    La commissione di massimo scoperto è stata ritenuta indebitamente applicata fino al II trimestre 2009 e non pattuita successivamente, portando al ricalcolo del saldo.

  • Accolto
    Mancata pattuizione scritta delle condizioni economiche

    La corte ha accertato la mancata pattuizione scritta delle condizioni economiche dell'apertura di credito fino al 13.6.2013, ritenendo insufficiente la regolamentazione nel "contratto madre".

  • Rigettato
    Superamento della soglia antiusura

    La doglianza relativa all'asserito superamento della soglia antiusura è infondata, in quanto l'applicazione di commissioni che superano la CMS soglia non determina di per sé l'usurarietà del rapporto, e l'eccedenza addebitata a titolo di CMS non supera mai il limite dei cd. Interessi "margine".

  • Accolto
    Mancata autorizzazione espressa della capitalizzazione degli interessi

    È emersa la mancata autorizzazione espressa della capitalizzazione degli interessi, in violazione della disciplina posta dalla delibera CICR 3.8.2016 (artt. 4 e 5), comportando il ricalcolo del saldo con applicazione del regime di capitalizzazione semplice.

  • Accolto
    Mancata pattuizione di commissioni e spese

    È stata accertata la mancata pattuizione della commissione disponibilità fondi e della commissione di istruttoria veloce sino al 13.6.2013, con conseguente esclusione ai fini del ricalcolo del saldo.

  • Accolto
    Ricalcolo del saldo del conto corrente

    In seguito agli accertamenti sulla mancata pattuizione scritta delle condizioni economiche, la mancata autorizzazione alla capitalizzazione degli interessi, l'indebita applicazione della commissione di massimo scoperto e la mancata pattuizione di altre commissioni, il saldo creditorio in favore del correntista è stato accertato.

  • Accolto
    Restituzione somme indebitamente percepite

    Conseguentemente all'accertamento del saldo creditorio in favore del correntista, la convenuta è stata condannata al pagamento della differenza.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto alla ripetizione

    La convenuta ha eccepito la prescrizione, ma la sentenza non indica esplicitamente il rigetto di tale eccezione, tuttavia la condanna della banca implica il rigetto implicito dell'eccezione di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Marsala, sentenza 24/12/2025, n. 684
    Giurisdizione : Trib. Marsala
    Numero : 684
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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