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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 24/12/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2401/2022 R.G. promossa da
(CF ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MESSINA Luigi Giacomo e NO NI
ATTORE contro
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TI NO
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di discussione orale le parti hanno discusso la causa riportandosi alle memorie conclusive rispettivamente depositate e alle conclusioni ivi rassegnate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Parte_1 in giudizio esponendo in fatto di essere stato titolare Controparte_1 del conto corrente ordinario con apertura di credito n. 11481.86 (estinto in data 7.6.2017 – già
n. 11481 e proponendo domanda di ripetizione dell'indebito in Controparte_2 correlazione alle seguenti doglianze:
a) nullità del contratto di apertura di credito per mancata indicazione dell' ; Pt_2
b) nullità per indeterminatezza della clausola relativa alla pattuizione della commissione di massimo scoperto;
c) nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente, in ragione della mancata sottoscrizione, da parte del correntista, delle condizioni economiche del rapporto, quanto al periodo intercorrente dal 4° trimestre 2004 al 13.6.2013; d) nullità dei contratti in ragione dell'applicazione di tassi usurari e di interessi ultralegali, commissioni e spese addebitati in applicazione di clausole contrattuali prive dei requisiti di sufficiente determinatezza (nel dettaglio, l'attore ha dedotto che “le competenze usurarie ammontano ad euro 1.275,35, gli interessi ultralegali non ricompresi nelle competenze usurarie sono pari ad euro
14.744,77 mentre le commissioni e spese indebite non ricomprese nelle competenze usurarie ammontano ad euro
6.743,63”).
Su tali premesse ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo, per quanto esposto in narrativa;
2. accertare e dichiarare che gli interessi usurari nei singoli periodi ammontano complessivamente in € 1.275,35; 3. accertare e dichiarare che: (a) il contratto di apertura del c/c ordinario n. 11481 del 14/09/2004, è nullo in quanto manca l'indicazione dell' ; CP_3 Pt_2 inoltre, la CMS prevista in tale contratto non risulta sufficientemente determinata;
(b) il contratto di apertura di credito, dell'importo di euro 25.000,00, inerente il c/c ordinario n. 11481.86 Mps del 13/06/2013 è nullo in quanto le pagine del contratto in cui sono riportate le condizioni economiche del rapporto di apertura di credito in
c/c (tassi d'interesse, commissioni e/o spese varie) non risultano sottoscritte né dal correntista né dalla banca;
(c) dall'esame della documentazione contrattuale sopra richiamata e degli estratti conto oggetto della presente relazione si può desumere, senza ombra di dubbio, la concessione sul conto corrente ordinario oggetto della presente relazione di un'apertura di credito già dal 4° trimestre 2004 (in particolare ciò viene avvalorato dall'analisi della dinamica dei saldi contabili costantemente a debito, dalle indicazioni contenute negli estratti conto inerenti gli interessi a debito e la base di calcolo della commissione di massimo scoperto, e dall'addebito a partire dal 3° trimestre 2009 del “corrispettivo su accordato”). Nonostante ciò, a seguito di richiesta documenti formulata dal cliente ai sensi dell'art. 119 T.U.B. la banca non ha consegnato alcun contratto di apertura di credito in conto corrente relativo al periodo compreso tra il 4° trimestre 2004 ed il 13/06/2013. Tutto ciò determina a partire dal 4° trimestre
2004 e fino al 13/06/2013 la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente a causa della mancanza di forma scritta del predetto contratto, in conformità a quanto affermato nella Sentenza Cassazione
Civile Sez. I n. 27836 del 22 novembre 2017. Infatti, la sentenza n. 27836 del 22 novembre 2017 sopra citata ha precisato che il contratto di apertura di credito deve riportare precise ed esplicite pattuizioni delle condizioni che lo regolano. Inoltre, la Corte in tale sentenza chiarisce che il contratto di apertura del credito non è un accessorio al contratto di conto corrente, né può essere condizionato come un rapporto giuridico che si inserisce automaticamente nel rapporto di conto corrente, con la conseguenza che le operazioni ad esso connesse necessitano di precise ed esplicite pattuizioni delle condizioni che lo regolano. per l'effetto delle superiori nullità, 4. accertare e dichiarare per
i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, per insufficiente determinatezza;
5. A fronte delle pag. 2/8 superiori nullità afferenti i contratti ordinari e di apertura di credito del conto corrente de quo, ritenere e dichiarare che non sono dovuti gli interessi ultralegali, non ricompresi nelle competenze usurarie, addebitati dalla banca e quantificati complessivamente dal CTP in € 14.744,77, o la maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
6. A fronte delle superiori nullità afferenti i contratti ordinari e di apertura di credito del conto corrente de quo, ritenere e dichiarare, conseguentemente, la mancata pattuizione/applicabilità della commissione di massimo scoperto e delle altre spese addebitate dalla banca e quantificati complessivamente dal CTP in euro 6.743,63, o la maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
7. per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: (a) rideterminare il saldo del conto corrente depurandolo dal tasso ultralegale (e/o eliminando qualsiasi interesse), dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido e dalle spese non pattuite, dagli effetti dell'anatocismo e dell'usura; (b) accertare e dichiarare, una differenza del saldo in favore di parte attrice per un importo quantificata parzialmente in euro 22.763,75, ovvero ancora quell'altra somma, che verrà determinata nel corso del giudizio.
8. Condannare la convenuta a restituire a parte attrice tutte le somme percepite indebitamente;
9. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Costituendosi in giudizio, ha partitamente Controparte_1 contestato le domande di parte avversa, delle quali ha chiesto il rigetto in quanto infondate in fatto e diritto. La convenuta ha evidenziato, in particolare, la mancata produzione in giudizio dei documenti contrattuali e degli estratti conto, richiamando in termini generali la disciplina dell'onere della prova in correlazione all'esercizio di una domanda di ripetizione dell'indebito.
Ha evidenziato come le carenze della prospettazione difensiva di parte attrice incidano negativamente sul diritto di difesa della banca con particolare riguardo alla facoltà di eccepire la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse in conto corrente. Ha dettagliatamente contestato, inoltre, le doglianze di parte avversa in punto di superamento del tasso soglia antiusura e di applicazione della commissione di massimo scoperto.
Ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare l'infondatezza delle contestazioni formulate da parte attrice;
2. Accertare e dichiarare che la produzione parziale degli estratti conto da parte della correntista non consente alcuna disamina attendibile del rapporto di c/c contestato con la conseguenza che la richiesta di condanna della al pagamento della somma richiesta è infondata:
3. CP_1
Accertare e dichiarare che il diritto vantato da controparte di ripetizione di somme eventualmente indebitamente versate deve ritenersi prescritto;
4. Accertare e dichiarare che per i periodi in cui sono depositati gli estratti conto, le condizioni praticate dalla non hanno mai oltrepassato i tassi soglia ex L. 108/1996 e che la CP_1 capitalizzazione trimestrale delle competenze devesi ritenere legittima quantomeno a decorrere dal 01.07.2000;
5. Accertare e dichiarare che sugli importi eventualmente dovuti in ripetizione dalla (non riscontrabili CP_1
pag. 3/8 nella fattispecie) non sarebbero dovuti gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria, se non a decorrere dalla data della domanda. Vittoria e competenze di lite”.
Con la prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. ratione temporis vigente l'attore ha invocato l'emissione di un ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. avente ad oggetto la produzione in giudizio del “contratto originario di apertura di credito e successive modifiche sino al primo consegnato e versante in atti”, nonché l'espletamento di CTU contabile;
istanze prontamente contestate da parte convenuta.
Con ordinanza del 22.11.2023 veniva dichiarata l'inammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c. non avendo parte attrice allegato la sicura stipulazione per iscritto di un contratto di apertura di credito in data anteriore al 2013, ma l'esistenza di un fido in mancanza di un'apertura di credito;
contestualmente, veniva disposta CTU.
Espletata la consulenza, all'esito dell'integrazione peritale compiuta a seguito di richiamo, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., indi trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma di tale disposizione normativa.
***
Le doglianze di parte attrice possono essere sintetizzate nei seguenti termini.
L'attore ha dedotto:
1. la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente intercorso tra le parti dal 4° trimestre 2004 al 13.6.2013 giacché privo del requisito della forma scritta, nonché una serie di contestazioni strettamente correlate a tale carenza, ovverosia: mancata indicazione dell'ISC/TAEG e indeterminatezza delle clausole relative alla pattuizione della commissione di massimo scoperto, all'applicazione di commissioni e spese e all'applicazione e alla capitalizzazione di interessi ultralegali;
2. la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente intercorso tra le parti dal 4° trimestre 2004 (ovverosia dalla sottoscrizione del contratto di apertura del conto corrente bancario con del 14.9.2004) al 13.6.2013, nonché del contratto di apertura di Controparte_2 credito stipulato con in data 13.6.2013, stante l'applicazione di Controparte_1 interessi usurari.
All'esito dell'approfondimento peritale esperito è stata accertata “l'esistenza di un fido anche anteriormente al contratto del 13.6.2013 sia per la sussistenza di reiterati saldi debitori sia perché nel Prospetto di liquidazione interessi sono evidenti tassi debitori diversificati e sia per l'addebito della CMS con la presenza di scaglioni di importi”.
Al riguardo va rammentato che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un pag. 4/8 contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità, dato che l'art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385/1993 stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti bancari, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta (Cass. 7763/2017). Cionondimeno, la possibilità per le autorità abilitate dagli artt. 3, comma 3, I. 154/1992 e 117, comma 2, d.lgs. n.
385/1993 di stabilire la non necessità della forma scritta per "particolari contratti", "in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto", va intesa nel senso che l'agevolazione di particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il
"contratto figlio" (Cass. 27836/2017).
Ciò che nel caso in esame, al cospetto di condizioni quadro contenute nel contratto di conto corrente, senza previsione di regole relative alla parte economica (al netto della mera indicazione del tasso debitore in assenza di affidamento e della commissione di massimo scoperto), induce a ritenere insufficiente la regolamentazione prevista nel “contratto madre”.
Sotto altro profilo, va considerato che un'eventuale accertamento di mancanza di pattuizione scritta degli interessi in un contratto di affidamento o di apertura di credito, essendo questi notoriamente inferiori a quelli pattuiti per iscritto nel contratto di apertura di conto corrente, non comporterebbe l'applicazione degli interessi legali o quelli sostitutivi BOT ex art. 117 TUB, ma il più elevato tasso di interessi pattuito inizialmente tra le parti del rapporto di conto corrente bancario sul quale è regolato l'affidamento di cui trattasi (Trib.
Roma n. 1981/2020 pubbl. il 29/01/2020).
Tutto ciò premesso, accertata nella fattispecie la mancata pattuizione scritta delle condizioni economiche con particolare riguardo ai tassi di interesse entro i limiti dell'affidamento di fatto concesso, essendo emersa la pattuizione nel contratto di conto corrente di un tasso d'interesse dell'11,375% e l'applicazione – risultante dall'estratto conto – di un tasso entro fido del 7.625% e di un tasso extrafido dell'11,375%, risultando tale ultima condizione migliorativa rispetto alla previsione contrattuale, è quest'ultima che deve trovare applicazione in luogo degli interessi legali o di quelli sostitutivi BOT ex art. 117 TUB.
All'esito della CTU, è altresì emersa la mancata autorizzazione espressa della capitalizzazione degli interessi, in violazione della disciplina posta dalla delibera CICR 3.8.2016
(artt. 4 e 5), sicché il CTU ha operato il ricalcolo del saldo di conto corrente in applicazione del regime di capitalizzazione semplice per l'intera durata del rapporto. pag. 5/8 Sotto altro profilo, è emersa l'indebita applicazione della commissione di massimo scoperto sino al II trimestre 2009 e “non anche successivamente quando viene sostituita dal Corrispettivo su accordato e poi dalla CIV”; sicché, considerato in termini generali che “l'art. 2 bis, comma 1, secondo periodo, del d.l.
n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla legge n. 2 del 2009, disciplina le condizioni di validità della pattuizione della commissione di massimo scoperto in relazione ai soli contratti di conto corrente bancario affidati, tanto se si configuri come semplice remunerazione legata al solo affidamento, quanto se sia commisurata anche all'effettiva utilizzazione dei fondi, avendo invece il legislatore, con riferimento ai conti correnti non affidati, inteso sanzionare con la nullità tutte le clausole contrattuali che prevedano commissioni per scoperto di conto - indipendentemente dal fatto che siano commisurate alla punta del massimo dello scoperto nel trimestre o alla durata del medesimo scoperto
- trattandosi di commissioni non legate a servizi effettivamente resi dalla banca” (Cass. Sez. 1, 15/05/2019, n.
12997, Rv. 654253 - 01) il saldo di conto corrente va ricalcolato escludendo la commissione di massimo scoperto sino all'adeguamento ai sensi dell'art.
2-bis, co. 3, del d.l. 29 novembre 2008, n.
185, conv. in legge 28 gennaio 2009, n.
2. Al contempo, considerato che per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 va esclusa la Pt_3 nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, il CTU, a Pt_3 seguito del richiamo, appurata la mancata pattuizione della commissione disponibilità fondi e della commissione di istruttoria veloce sino al 13.6.2013, ha correttamente provveduto ad escluderle sino a tale data ai fini del ricalcolo del saldo del rapporto.
È infondata, di contro, la doglianza relativa all'asserito superamento della soglia antiusura, anche in considerazione del rilievo che sotto questo profilo assume l'applicazione della commissione di massimo scoperto, dovendo al riguardo prestarsi adesione all'orientamento interpretativo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio
2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del
2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 16303 pag. 6/8 del 20/06/2018, Rv. 649294 - 01) e non potendo trovare seguito l'elaborazione tecnica compiuta dal CTP di parte attrice, giacché basata sull'applicazione di una formula matematica difforme da quella indicata nelle istruzioni della Banca d'Italia ai fini del calcolo del TEG (in dettaglio, fino al 31/12/2009: TEG = (Interessi Debitori×36.500)/(Numeri Debitori) +
(Oneri×100)/Accordato; dal 01/10/2010: TEG = (Interessi Debitori×36.500)/(Numeri
Debitori) + (Oneri su base annua×100)/Accordato)).
Invero, il CTU ha chiarito che “per il conto corrente n. 11481 non sono stati riscontrati superamenti dei tassi applicati oltre il limite usura stabilito dalla L.108/96” e che “l'applicazione di commissioni che superano l'entità della “C.M.S. soglia” non determina, di per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della in eccesso determinata è stata messa a confronto con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto Pt_3
a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (“margine”). Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla “C.M.S. soglia” fosse stata superiore
a tale “margine” si sarebbe determinata usura. In realtà nel caso specifico l'eccedenza addebitata a titolo di
C.M.S. non supera mai il limite dei cd. Interessi “margine” e pertanto non si configura carattere usuraio sulle
Commissioni di massimo scoperto”.
In definitiva, alla luce dell'accertamento della mancata pattuizione scritta delle condizioni economiche dell'apertura di credito in conto corrente sino al 13.6.2013, della mancata autorizzazione espressa della capitalizzazione degli interessi in violazione della disciplina posta dalla delibera CICR 3.8.2016 (artt. 4 e 5), dell'applicazione indebita della commissione di massimo scoperto sino al II trimestre 2009 e della mancata pattuizione della commissione disponibilità fondi e della commissione di istruttoria veloce sino al 13.6.2013, ne deriva l'accertamento del saldo creditorio alla data di chiusura del rapporto (12.5.2017) come pari, in favore del correntista, ad € 17.957,32, a fronte di un saldo contabile di chiusura prospettato dalla banca in € 33,73.
Ne consegue la condanna della convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della CP_1 somma di € 17.923,59, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna della parte convenuta alla rifusione in favore dell'attore, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia – determinato sulla base del decisum – applicati i parametri medi, in ragione della effettiva complessità della controversia, dell'attività istruttoria compiuta e, in generale, dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse della parte pag. 7/8 attrice, con riduzione del 50% limitatamente alla fase decisoria in considerazione della definizione del processo secondo il disposto dell'art. 281-sexies c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico della parte convenuta, fermo restando il principio di solidarietà nei rapporti con il consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, così provvede:
- condanna a pagare in favore di Controparte_1 [...] la somma di € 17.923,59, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente Parte_1 pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
- condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.227,00 per compensi, oltre rimborso
[...] forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Marsala, il 23/12/2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2401/2022 R.G. promossa da
(CF ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MESSINA Luigi Giacomo e NO NI
ATTORE contro
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TI NO
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di discussione orale le parti hanno discusso la causa riportandosi alle memorie conclusive rispettivamente depositate e alle conclusioni ivi rassegnate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Parte_1 in giudizio esponendo in fatto di essere stato titolare Controparte_1 del conto corrente ordinario con apertura di credito n. 11481.86 (estinto in data 7.6.2017 – già
n. 11481 e proponendo domanda di ripetizione dell'indebito in Controparte_2 correlazione alle seguenti doglianze:
a) nullità del contratto di apertura di credito per mancata indicazione dell' ; Pt_2
b) nullità per indeterminatezza della clausola relativa alla pattuizione della commissione di massimo scoperto;
c) nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente, in ragione della mancata sottoscrizione, da parte del correntista, delle condizioni economiche del rapporto, quanto al periodo intercorrente dal 4° trimestre 2004 al 13.6.2013; d) nullità dei contratti in ragione dell'applicazione di tassi usurari e di interessi ultralegali, commissioni e spese addebitati in applicazione di clausole contrattuali prive dei requisiti di sufficiente determinatezza (nel dettaglio, l'attore ha dedotto che “le competenze usurarie ammontano ad euro 1.275,35, gli interessi ultralegali non ricompresi nelle competenze usurarie sono pari ad euro
14.744,77 mentre le commissioni e spese indebite non ricomprese nelle competenze usurarie ammontano ad euro
6.743,63”).
Su tali premesse ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo, per quanto esposto in narrativa;
2. accertare e dichiarare che gli interessi usurari nei singoli periodi ammontano complessivamente in € 1.275,35; 3. accertare e dichiarare che: (a) il contratto di apertura del c/c ordinario n. 11481 del 14/09/2004, è nullo in quanto manca l'indicazione dell' ; CP_3 Pt_2 inoltre, la CMS prevista in tale contratto non risulta sufficientemente determinata;
(b) il contratto di apertura di credito, dell'importo di euro 25.000,00, inerente il c/c ordinario n. 11481.86 Mps del 13/06/2013 è nullo in quanto le pagine del contratto in cui sono riportate le condizioni economiche del rapporto di apertura di credito in
c/c (tassi d'interesse, commissioni e/o spese varie) non risultano sottoscritte né dal correntista né dalla banca;
(c) dall'esame della documentazione contrattuale sopra richiamata e degli estratti conto oggetto della presente relazione si può desumere, senza ombra di dubbio, la concessione sul conto corrente ordinario oggetto della presente relazione di un'apertura di credito già dal 4° trimestre 2004 (in particolare ciò viene avvalorato dall'analisi della dinamica dei saldi contabili costantemente a debito, dalle indicazioni contenute negli estratti conto inerenti gli interessi a debito e la base di calcolo della commissione di massimo scoperto, e dall'addebito a partire dal 3° trimestre 2009 del “corrispettivo su accordato”). Nonostante ciò, a seguito di richiesta documenti formulata dal cliente ai sensi dell'art. 119 T.U.B. la banca non ha consegnato alcun contratto di apertura di credito in conto corrente relativo al periodo compreso tra il 4° trimestre 2004 ed il 13/06/2013. Tutto ciò determina a partire dal 4° trimestre
2004 e fino al 13/06/2013 la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente a causa della mancanza di forma scritta del predetto contratto, in conformità a quanto affermato nella Sentenza Cassazione
Civile Sez. I n. 27836 del 22 novembre 2017. Infatti, la sentenza n. 27836 del 22 novembre 2017 sopra citata ha precisato che il contratto di apertura di credito deve riportare precise ed esplicite pattuizioni delle condizioni che lo regolano. Inoltre, la Corte in tale sentenza chiarisce che il contratto di apertura del credito non è un accessorio al contratto di conto corrente, né può essere condizionato come un rapporto giuridico che si inserisce automaticamente nel rapporto di conto corrente, con la conseguenza che le operazioni ad esso connesse necessitano di precise ed esplicite pattuizioni delle condizioni che lo regolano. per l'effetto delle superiori nullità, 4. accertare e dichiarare per
i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, per insufficiente determinatezza;
5. A fronte delle pag. 2/8 superiori nullità afferenti i contratti ordinari e di apertura di credito del conto corrente de quo, ritenere e dichiarare che non sono dovuti gli interessi ultralegali, non ricompresi nelle competenze usurarie, addebitati dalla banca e quantificati complessivamente dal CTP in € 14.744,77, o la maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
6. A fronte delle superiori nullità afferenti i contratti ordinari e di apertura di credito del conto corrente de quo, ritenere e dichiarare, conseguentemente, la mancata pattuizione/applicabilità della commissione di massimo scoperto e delle altre spese addebitate dalla banca e quantificati complessivamente dal CTP in euro 6.743,63, o la maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
7. per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: (a) rideterminare il saldo del conto corrente depurandolo dal tasso ultralegale (e/o eliminando qualsiasi interesse), dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido e dalle spese non pattuite, dagli effetti dell'anatocismo e dell'usura; (b) accertare e dichiarare, una differenza del saldo in favore di parte attrice per un importo quantificata parzialmente in euro 22.763,75, ovvero ancora quell'altra somma, che verrà determinata nel corso del giudizio.
8. Condannare la convenuta a restituire a parte attrice tutte le somme percepite indebitamente;
9. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Costituendosi in giudizio, ha partitamente Controparte_1 contestato le domande di parte avversa, delle quali ha chiesto il rigetto in quanto infondate in fatto e diritto. La convenuta ha evidenziato, in particolare, la mancata produzione in giudizio dei documenti contrattuali e degli estratti conto, richiamando in termini generali la disciplina dell'onere della prova in correlazione all'esercizio di una domanda di ripetizione dell'indebito.
Ha evidenziato come le carenze della prospettazione difensiva di parte attrice incidano negativamente sul diritto di difesa della banca con particolare riguardo alla facoltà di eccepire la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse in conto corrente. Ha dettagliatamente contestato, inoltre, le doglianze di parte avversa in punto di superamento del tasso soglia antiusura e di applicazione della commissione di massimo scoperto.
Ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare l'infondatezza delle contestazioni formulate da parte attrice;
2. Accertare e dichiarare che la produzione parziale degli estratti conto da parte della correntista non consente alcuna disamina attendibile del rapporto di c/c contestato con la conseguenza che la richiesta di condanna della al pagamento della somma richiesta è infondata:
3. CP_1
Accertare e dichiarare che il diritto vantato da controparte di ripetizione di somme eventualmente indebitamente versate deve ritenersi prescritto;
4. Accertare e dichiarare che per i periodi in cui sono depositati gli estratti conto, le condizioni praticate dalla non hanno mai oltrepassato i tassi soglia ex L. 108/1996 e che la CP_1 capitalizzazione trimestrale delle competenze devesi ritenere legittima quantomeno a decorrere dal 01.07.2000;
5. Accertare e dichiarare che sugli importi eventualmente dovuti in ripetizione dalla (non riscontrabili CP_1
pag. 3/8 nella fattispecie) non sarebbero dovuti gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria, se non a decorrere dalla data della domanda. Vittoria e competenze di lite”.
Con la prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. ratione temporis vigente l'attore ha invocato l'emissione di un ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. avente ad oggetto la produzione in giudizio del “contratto originario di apertura di credito e successive modifiche sino al primo consegnato e versante in atti”, nonché l'espletamento di CTU contabile;
istanze prontamente contestate da parte convenuta.
Con ordinanza del 22.11.2023 veniva dichiarata l'inammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c. non avendo parte attrice allegato la sicura stipulazione per iscritto di un contratto di apertura di credito in data anteriore al 2013, ma l'esistenza di un fido in mancanza di un'apertura di credito;
contestualmente, veniva disposta CTU.
Espletata la consulenza, all'esito dell'integrazione peritale compiuta a seguito di richiamo, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., indi trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma di tale disposizione normativa.
***
Le doglianze di parte attrice possono essere sintetizzate nei seguenti termini.
L'attore ha dedotto:
1. la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente intercorso tra le parti dal 4° trimestre 2004 al 13.6.2013 giacché privo del requisito della forma scritta, nonché una serie di contestazioni strettamente correlate a tale carenza, ovverosia: mancata indicazione dell'ISC/TAEG e indeterminatezza delle clausole relative alla pattuizione della commissione di massimo scoperto, all'applicazione di commissioni e spese e all'applicazione e alla capitalizzazione di interessi ultralegali;
2. la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente intercorso tra le parti dal 4° trimestre 2004 (ovverosia dalla sottoscrizione del contratto di apertura del conto corrente bancario con del 14.9.2004) al 13.6.2013, nonché del contratto di apertura di Controparte_2 credito stipulato con in data 13.6.2013, stante l'applicazione di Controparte_1 interessi usurari.
All'esito dell'approfondimento peritale esperito è stata accertata “l'esistenza di un fido anche anteriormente al contratto del 13.6.2013 sia per la sussistenza di reiterati saldi debitori sia perché nel Prospetto di liquidazione interessi sono evidenti tassi debitori diversificati e sia per l'addebito della CMS con la presenza di scaglioni di importi”.
Al riguardo va rammentato che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un pag. 4/8 contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità, dato che l'art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385/1993 stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti bancari, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta (Cass. 7763/2017). Cionondimeno, la possibilità per le autorità abilitate dagli artt. 3, comma 3, I. 154/1992 e 117, comma 2, d.lgs. n.
385/1993 di stabilire la non necessità della forma scritta per "particolari contratti", "in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto", va intesa nel senso che l'agevolazione di particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il
"contratto figlio" (Cass. 27836/2017).
Ciò che nel caso in esame, al cospetto di condizioni quadro contenute nel contratto di conto corrente, senza previsione di regole relative alla parte economica (al netto della mera indicazione del tasso debitore in assenza di affidamento e della commissione di massimo scoperto), induce a ritenere insufficiente la regolamentazione prevista nel “contratto madre”.
Sotto altro profilo, va considerato che un'eventuale accertamento di mancanza di pattuizione scritta degli interessi in un contratto di affidamento o di apertura di credito, essendo questi notoriamente inferiori a quelli pattuiti per iscritto nel contratto di apertura di conto corrente, non comporterebbe l'applicazione degli interessi legali o quelli sostitutivi BOT ex art. 117 TUB, ma il più elevato tasso di interessi pattuito inizialmente tra le parti del rapporto di conto corrente bancario sul quale è regolato l'affidamento di cui trattasi (Trib.
Roma n. 1981/2020 pubbl. il 29/01/2020).
Tutto ciò premesso, accertata nella fattispecie la mancata pattuizione scritta delle condizioni economiche con particolare riguardo ai tassi di interesse entro i limiti dell'affidamento di fatto concesso, essendo emersa la pattuizione nel contratto di conto corrente di un tasso d'interesse dell'11,375% e l'applicazione – risultante dall'estratto conto – di un tasso entro fido del 7.625% e di un tasso extrafido dell'11,375%, risultando tale ultima condizione migliorativa rispetto alla previsione contrattuale, è quest'ultima che deve trovare applicazione in luogo degli interessi legali o di quelli sostitutivi BOT ex art. 117 TUB.
All'esito della CTU, è altresì emersa la mancata autorizzazione espressa della capitalizzazione degli interessi, in violazione della disciplina posta dalla delibera CICR 3.8.2016
(artt. 4 e 5), sicché il CTU ha operato il ricalcolo del saldo di conto corrente in applicazione del regime di capitalizzazione semplice per l'intera durata del rapporto. pag. 5/8 Sotto altro profilo, è emersa l'indebita applicazione della commissione di massimo scoperto sino al II trimestre 2009 e “non anche successivamente quando viene sostituita dal Corrispettivo su accordato e poi dalla CIV”; sicché, considerato in termini generali che “l'art. 2 bis, comma 1, secondo periodo, del d.l.
n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla legge n. 2 del 2009, disciplina le condizioni di validità della pattuizione della commissione di massimo scoperto in relazione ai soli contratti di conto corrente bancario affidati, tanto se si configuri come semplice remunerazione legata al solo affidamento, quanto se sia commisurata anche all'effettiva utilizzazione dei fondi, avendo invece il legislatore, con riferimento ai conti correnti non affidati, inteso sanzionare con la nullità tutte le clausole contrattuali che prevedano commissioni per scoperto di conto - indipendentemente dal fatto che siano commisurate alla punta del massimo dello scoperto nel trimestre o alla durata del medesimo scoperto
- trattandosi di commissioni non legate a servizi effettivamente resi dalla banca” (Cass. Sez. 1, 15/05/2019, n.
12997, Rv. 654253 - 01) il saldo di conto corrente va ricalcolato escludendo la commissione di massimo scoperto sino all'adeguamento ai sensi dell'art.
2-bis, co. 3, del d.l. 29 novembre 2008, n.
185, conv. in legge 28 gennaio 2009, n.
2. Al contempo, considerato che per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 va esclusa la Pt_3 nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, il CTU, a Pt_3 seguito del richiamo, appurata la mancata pattuizione della commissione disponibilità fondi e della commissione di istruttoria veloce sino al 13.6.2013, ha correttamente provveduto ad escluderle sino a tale data ai fini del ricalcolo del saldo del rapporto.
È infondata, di contro, la doglianza relativa all'asserito superamento della soglia antiusura, anche in considerazione del rilievo che sotto questo profilo assume l'applicazione della commissione di massimo scoperto, dovendo al riguardo prestarsi adesione all'orientamento interpretativo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio
2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del
2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 16303 pag. 6/8 del 20/06/2018, Rv. 649294 - 01) e non potendo trovare seguito l'elaborazione tecnica compiuta dal CTP di parte attrice, giacché basata sull'applicazione di una formula matematica difforme da quella indicata nelle istruzioni della Banca d'Italia ai fini del calcolo del TEG (in dettaglio, fino al 31/12/2009: TEG = (Interessi Debitori×36.500)/(Numeri Debitori) +
(Oneri×100)/Accordato; dal 01/10/2010: TEG = (Interessi Debitori×36.500)/(Numeri
Debitori) + (Oneri su base annua×100)/Accordato)).
Invero, il CTU ha chiarito che “per il conto corrente n. 11481 non sono stati riscontrati superamenti dei tassi applicati oltre il limite usura stabilito dalla L.108/96” e che “l'applicazione di commissioni che superano l'entità della “C.M.S. soglia” non determina, di per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della in eccesso determinata è stata messa a confronto con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto Pt_3
a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (“margine”). Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla “C.M.S. soglia” fosse stata superiore
a tale “margine” si sarebbe determinata usura. In realtà nel caso specifico l'eccedenza addebitata a titolo di
C.M.S. non supera mai il limite dei cd. Interessi “margine” e pertanto non si configura carattere usuraio sulle
Commissioni di massimo scoperto”.
In definitiva, alla luce dell'accertamento della mancata pattuizione scritta delle condizioni economiche dell'apertura di credito in conto corrente sino al 13.6.2013, della mancata autorizzazione espressa della capitalizzazione degli interessi in violazione della disciplina posta dalla delibera CICR 3.8.2016 (artt. 4 e 5), dell'applicazione indebita della commissione di massimo scoperto sino al II trimestre 2009 e della mancata pattuizione della commissione disponibilità fondi e della commissione di istruttoria veloce sino al 13.6.2013, ne deriva l'accertamento del saldo creditorio alla data di chiusura del rapporto (12.5.2017) come pari, in favore del correntista, ad € 17.957,32, a fronte di un saldo contabile di chiusura prospettato dalla banca in € 33,73.
Ne consegue la condanna della convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della CP_1 somma di € 17.923,59, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna della parte convenuta alla rifusione in favore dell'attore, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia – determinato sulla base del decisum – applicati i parametri medi, in ragione della effettiva complessità della controversia, dell'attività istruttoria compiuta e, in generale, dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse della parte pag. 7/8 attrice, con riduzione del 50% limitatamente alla fase decisoria in considerazione della definizione del processo secondo il disposto dell'art. 281-sexies c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico della parte convenuta, fermo restando il principio di solidarietà nei rapporti con il consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, così provvede:
- condanna a pagare in favore di Controparte_1 [...] la somma di € 17.923,59, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente Parte_1 pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
- condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.227,00 per compensi, oltre rimborso
[...] forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Marsala, il 23/12/2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 8/8